È lecito trasferire la sede del noleggio per ridurre la tassa auto regionale

5 Agosto 2022

Il Sole 24 Ore 18 luglio 2022 di Maurizio Caprino e Dario Deotto

Non c’è elusione in caso di trasloco da Roma a Bolzano: il risparmio è legittimo

Rileva tra l’altro il progetto di aprire più sedi in Italia, anche per la clientela tedesca

Non costituisce ipotesi di abuso del diritto il trasferimento della sede legale da Roma a Bolzano di una società di noleggio veicoli, trasferimento che ha consentito il pagamento di una minore tassa automobilistica regionale (Tar). È questo l’aspetto di maggiore rilievo che si coglie da una davvero articolata e approfondita sentenza della Ctp di Roma, sezione 21, n. 6016/2022, depositata il 19 maggio scorso (presidente e relatore Papa).

La regione Lazio aveva contestato a una società di noleggio l’assenza di valide ragioni economiche (sembra davvero non sia cambiato nulla rispetto al passato, come più volte riportato sulle pagine de Il Sole 24 Ore) che l’avevano portata a trasferire la sede legale da Roma a Bolzano con un notevole risparmio della Tar che, secondo la regione, risultava indebito.

Un caso non certo isolato, dopo i due inasprimenti susseguitisi nel 2011 sull’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione), che avevano indotto buona parte dei noleggiatori a trasferire la sede da Roma a Bolzano o a Trento perché le province autonome possono continuare ad applicare il tributo secondo le vecchie regole. Così Roma Capitale e la Regione Lazio (danneggiata perché il trasferimento aveva comportato la perdita del gettito del bollo auto pagato per le flotte aziendali, fino al 2020 dovuto in base alla sede del noleggiatore) avevano inviato accertamenti a cinque operatori.

La Ctp di Roma boccia proprio una di queste iniziative. Osservando che nel caso di specie la società non aveva costituito a Bolzano una sede di puro artificio: il trasferimento risultava parte di un ampio progetto aziendale che aveva portato a creare delle sedi anche in altre zone d’Italia, come a Palermo, rientrante anch’essa in una regione a statuto speciale. Lo spostamento della sede legale a Bolzano, peraltro, risultava funzionale al fatto che il maggior cliente della società fosse una società tedesca, la quale dirottava sulla società ricorrente, al fine di stipulare i contratti di noleggio auto, i propri clienti che si recavano in Italia.

Legittimo risparmio d’imposta

La Ctp rileva, inoltre, che il trasferimento della sede della società rientra nel principio del legittimo risparmio d’imposta in quanto l’ente che ha deciso di immatricolare le autovetture presso il Pra di Bolzano – dove è stata trasferita la sede legale – «sta scegliendo legittimamente nel rispetto dell’impianto della normativa». Ulteriormente la Ctp di Roma ricorda che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi perché non sono vincolanti neppure per la stessa autorità che l’ha emanata».

Il confine tra abuso ed evasione

Tornando specificatamente all’abuso del diritto, si è sempre sostenuto su queste pagine che non si può realizzare un’ipotesi elusiva laddove il contribuente, per conseguire un determinato risultato, scelga l’opzione più conveniente offerta dall’ordinamento. E questo a prescindere da valide ragioni economiche o meno (in termini aggiornati, dalla sostanza economica o meno).

Senza contare che non si può realizzare abuso del diritto quando si è in presenza di fenomeni di simulazione, di dissimulazione, di interposizione fittizia e, più in generale, di fenomeni finzionistici. Se, ad esempio, per la regione Lazio la sede della società a Bolzano risultava fittizia, ciò non può risultare un fenomeno di abuso del diritto, ma, semmai, di evasione.

Nell’elusione/abuso del diritto non vi è mai un’asimmetria tra la situazione formale e quella reale: le operazioni poste in essere sono assolutamente valide ed efficaci. È soltanto il vantaggio ottenuto che risulta indebito.

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Risponde di sanzioni e imposte il beneficiario della società schermo

5 Agosto 2022

Il Sole 24 Ore 27 luglio 2022 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’ufficio deve dimostrare che l’interponente ha il possesso del reddito

L’amministratore di fatto che beneficia dei redditi della società schermo risponde non solo delle sanzioni ma anche delle imposte dovute dall’ente. Il principio vale anche ai fini Iva perché si crea un rapporto di mandato senza rappresentanza tra l’interposto e l’interponente. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 23231. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società ritenuta cartiera e a cinque amministratori di fatto. In particolare le persone fisiche avevano agito per conto della società per realizzare una frode unionale.

La Suprema corte ha rilevato che per l’articolo 7 del Dl 269/2003 la società risponde della sanzione ed è escluso che sia irrogabile la penalità alla persona fisica materialmente autrice della violazione. La disposizione è applicabile solo a condizione che l’ente sia l’effettivo beneficiario degli illeciti, poiché qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società abbiano agito nel proprio unico interesse, utilizzando l’ente come schermo, le persone fisiche risultano sanzionabili.

Se l’amministratore di fatto ha utilizzato lo schermo sociale nel suo esclusivo interesse sorge la presunzione che ha avuto beneficio anche dei relativi proventi. In materia di imposte dirette, infatti, applicando l’articolo 36 del Dpr 602/73, può ritenersi che l’amministratore di fatto di una “cartiera” abbia incamerato i proventi dell’evasione e conseguentemente egli debba fornire la prova contraria.

Dinanzi a una società schermo, esiste un soggetto che fa proprie le attività, i redditi e i proventi. Secondo l’articolo 37, comma 3 del Dpr 600/73, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli è l’effettivo possessore per interposta persona.

Secondo la Cassazione il principio è applicabile anche al reddito di impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali. Ai fini probatori non occorre individuare la natura fittizia o ingannevole della titolarità, bensì l’effettività del possesso del reddito. L’Ufficio dovrà dimostrare che l’amministratore di fatto dispone delle risorse dell’ente.

La traslazione del reddito d’impresa dall’interposto all’interponente è così idonea ad assicurare il recupero delle imposte in capo ai terzi persone fisiche. Tale principio vale anche ai fini Iva: tra interponente e interposto si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore e la mandante è la società. Ne consegue che ove le prestazioni di servizi cui il mandatario abbia partecipato per conto della società siano soggette a Iva, pure il rapporto del mandato è soggetto all’imposta.

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