Triangolazione Iva, non imponibilità a maglie più larghe

11 Maggio 2018

Il Sole 24 Ore 20 Aprile 2018 di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce
Corte Ue. La tassazione degli scambi interni
Si resta nell’ambito di una triangolazione comunitaria qualora il primo cessionario risieda e sia identificato ai fini Iva nello Stato membro dal quale i beni siano spediti o trasportati ma utilizzi, ai fini dell’acquisto intraUe, un numero di identificazione Iva di un altro Stato membro. Inoltre, non può venir meno la non imponibilità dell’acquisto intraUe realizzato ai fini di una successiva cessione verso un altro Stato membro, per una presentazione non tempestiva dell’Intrastat.
La pronuncia di ieri della Corte di giustizia Ue (sentenza 19 aprile 2018, causa C-580/16), ripassando all’esame la corretta tassazione degli scambi interni all’Unione, è il sintomo di come tale disciplina non sia stata ancora interiorizzata appieno dagli ordinamenti degli Stati membri.
Al riguardo, è fuori discussione che se, ad esempio, un operatore italiano acquista beni da un soggetto passivo residente in Olanda, dando incarico a quest’ultimo di consegnarli direttamente al proprio cliente residente in Grecia, l’italiano rispetto al fornitore olandese pone in essere un acquisto intraUe non imponibile Iva, in quanto i beni acquisiti sono oggetto di una cessione intraUe. Il salto della tassazione in capo al soggetto intermedio (primo cessionario/secondo cedente) è quindi ammesso a condizione che il secondo (e ultimo) cessionario abbia l’obbligo di tassare nel proprio territorio l’operazione.
Ma cosa succede se il primo e il secondo cedente coincidono? Ovvero, cosa succede se l’operazione non coinvolge tre diversi soggetti registrati ai fini Iva in tre diversi Stati membri, ma due partite Iva della stessa società ed un terzo? Può parlarsi ancora di triangolare comunitaria con gli effetti sopra menzionati?
È esattamente questo il caso posto all’attenzione dei giudici europei, che hanno colto l’occasione per sottolineare come spesse volte occorre andare oltre la lettera della norma ed analizzarla nell’intero complesso e secondo gli scopi perseguiti dal diritto dell’Unione.
Se così non fosse, la semplice lettura dell’articolo 141, lettera c) della direttiva Iva impedirebbe la detassazione della prima operazione della triangolare descritta, in quanto la norma richiede che i beni oggetto dell’acquisto intraUe siano trasportati a partire da un Stato membro diverso da quello in cui il soggetto passivo è identificato, a destinazione del soggetto nei cui confronti questi effettui la cessione successiva.
Al contrario – conclude la Corte – attraverso un’interpretazione sistematica ed in linea con lo scopo di semplificazione delle disposizioni sul tema, la non imponibilità in capo al primo acquirente non può essere negata, senza generare disparità di trattamento e limitazioni all’esercizio delle attività economiche, per il solo motivo che tale soggetto sia identificato anche nello stato di partenza del trasferimento intraUe.

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Attività sui conti, no alle presunzioni

11 Maggio 2018

Il Sole 24 Or e 24 Aprile 2018 di Salvina Morina e Tonino Morina

Cassazione. L’imputabilità a una società di versamenti personali deve essere provata

Il Fisco perde in primo grado, in secondo grado e in Cassazione. E meno male che dopo non ci sono altri gradi di giudizio. Per la Cassazione, deve essere annullato l’accertamento dell’ufficio, relativo all’anno 2002, che non ha provato in alcun modo che i versamenti rilevati sui conti personali del socio e della figlia fossero effettivamente riferibili alla società (ordinanza 9212/2018, depositata il 13 aprile 2018). Dopo tre bocciature e dopo oltre dieci anni, il Fisco non incassa nulla e viene anche condannato al pagamento delle spese che la Cassazione liquida in 6mila euro per compensi, più 200 euro per esborsi e il 15% a titolo di spese forfettarie. Ecco i fatti.
L’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Campobasso, a seguito di una verifica fiscale ad una società a responsabilità limitata, con conseguente indagine bancaria sui conti correnti dell’amministratore della società e della figlia dell’amministratore, accerta per l’anno 2002 maggiore imponibile a titolo di Irpeg (l’allora imposta sul reddito delle persone giuridiche), Iva e Irap. Per l’ufficio, non erano state adeguatamente giustificate le movimentazioni bancarie.
Contro l’accertamento, la società presenta il ricorso che viene accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con conseguente annullamento dell’atto dell’ufficio. Contro la sentenza dei giudici di primo grado, l’ufficio presenta l’appello che viene respinto dalla Commissione tributaria regionale del Molise, in quanto, per i giudici di secondo grado, l’ufficio non ha «adeguatamente provato che i movimenti considerati sui conti esaminati fossero riferibili alla società».
Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, l’ufficio, ostinatamente, presenta il ricorso in Cassazione al quale la società replica con controricorso. L’ufficio riesce così a subìre la terza bocciatura, perché anche la Cassazione rigetta il ricorso dell’ufficio. Per i giudici di legittimità, al fine di contestare la fittizietà dei conti bancari a terzi, è sempre «necessario che l’Agenzia provi che i conti, se pure a costoro intestati nella realtà, siano comunque utilizzati, anche in parte, per operazioni riferibili alla contribuente anche tramite presunzioni, sia pure senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali (in termini, tra varie, Cassazione 21 aprile 2016, n. 8112, 13 giugno 2014, n. 13473)».
L’onere di provare che le risultanze dei conti dei terzi sono riconducibili al soggetto indagato incombe sull’amministrazione finanziaria. L’ufficio, nel caso in esame, «non ha dedotto elementi atti a consentire di affermare che i movimenti rilevati sui conti personali dell’amministratore e della figlia, della quale non è chiarita la qualità in seno alla società, fossero effettivamente riferibili a questa». In conclusione, la Cassazione, confermando le bocciature dei giudici di merito, di primo e secondo grado, rigetta il ricorso dell’ufficio.

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Dalle Spa ai trust «proprietari» in chiaro

11 Maggio 2018

Il Sole 24 Ore 30 Aprile 2018 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Antiriciclaggio. Entro il 4 luglio va emanato il decreto Mef-Sviluppo: numerosi i soggetti abilitati ad accedere a dati sensibili, compresi alcuni privati

In arrivo l’obbligo di comunicare al Registro imprese il titolare effettivo ma mancano le istruzioni

A poco più di due mesi dalla dead line per l’emanazione non trapela ancora nulla sul decreto attuativo relativo alle modalità di comunicazione di dati e notizie sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust all’apposita sezione del Registro delle imprese. Nonostante si tratti di problematiche molto delicate che coinvolgono in modo massiccio imprese e professionisti, contrariamente a quanto avvenuto per altri decreti dai dicasteri competenti (Mef e ministero dello Sviluppo economico) al momento non viene reso noto nulla in consultazione pubblica.
Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese all’interno della quale vanno indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (nuovo articolo 21 del Dlgs 231/2007). La sezione verrà alimentata solo in via telematica e in esenzione da imposta di bollo attraverso una comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione presso il Registro delle imprese saranno obbligate a effettuare.
Le modalità attuative relative alle comunicazioni ai dati e alle informazioni da fornire vanno disciplinate – come detto – da un decreto Mef e Sviluppo da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle modifiche: e quindi entro il 4 luglio 2018. Il testo di cui non c’è traccia, appunto.
Così le informazioni
Gli amministratori di società di capitali devono acquisire sulla base delle scritture contabili e societarie le informazioni relative al titolare effettivo della società e conservarle per cinque anni. Nel caso in cui ciò non sia possibile dovranno rivolgere richiesta ai soci, il cui rifiuto o inerzia comporta l’impossibilità di esercitare il diritto di voto con l’eventuale impugnabilità delle delibere assunte. Le informazioni vanno poi comunicate ai soggetti obbligati all’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio, e, non appena sarà operativa la modalità, alla Camera di commercio.
I contenuti del decreto
Il testo deve stabilire:
dati e informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare;
modalità e termini entro cui effettuare la comunicazione;
modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili alle autorità ispettive e di vigilanza;
modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento.
È evidente che si tratta di informazioni molto delicate e, nonostante la normativa preveda delle restrizioni all’accesso della sezione, in realtà i soggetti che verranno abilitati sembrano essere numerosi. Ne consegue che una volta operativa la disposizione, di fatto, verranno fortemente ridimensionate le possibilità di schermare, attraverso fiduciarie, operazioni di carattere commerciale e, quindi, di garantire l’anonimato dei fiducianti, in presenza di esigenze di concorrenza e/o esclusiva o di altre ragioni legittime.
Chi potrà accedere
Sono abilitati all’accesso:
Mef, Autorità di vigilanza di settore, Uif per l’Italia, direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria senza alcuna restrizione;
direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale;
soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica;
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
L’accesso alle informazioni può essere escluso qualora riguardino persone incapaci o minori d’età o nel caso in cui esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

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Stretta Ocse sulle residenze facili per investimenti

11 Maggio 2018

Il Sole 24 Ore 27 Aprile 2018 di Valerio Vallefuoco

Elusione. Dopo il caso Malta l’Organizzazione chiede più controlli

L’Ocse prova a stringere sulle residenze «facili» per investimenti. Già nei mesi passati, l’organizzazione internazionale aveva segnalato l’importanza che tutti i contribuenti che mantengono le attività finanziarie all’estero siano segnalati in base al Crs (Common reporting standard), ossia lo scambio di informazioni internazionali in chiave antievasione e antielusione. Ora, prendendo spunto dalle rivelazioni del «Progetto Daphne» ( consorzio di giornalisti internazionali nato per proseguire il lavoro della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia uccisa dalla criminalità organizzata) su alcune anomalie riscontrate dai media internazionali sulle modalità per ottenere la residenza maltese e la rispettiva cittadinanza per schemi di investimento, l’Ocse riaccende i fari sulla questione.
Sforzi che si inseriscono in una strategia più ampia per promuovere la disclosure degli intermediari (sia finanziari sia professionali) sugli schemi evasivi o elusivi. Proprio l’obbligo di divulgazione potrà avere un effetto deterrente anche quindi sulla promozione di schemi di investimento tesi ad ottenere residenze e cittadinanze ai soli fini di sottoporsi a giurisdizioni fiscali compiacenti denominate Cbi / Rbi (citizenship by investment e residence by investment) per aggirare il Crs e fornire alle autorità fiscali informazioni sull’abuso di tali schemi come gli accordi di elusione del Crs. In questo senso si è preso atto che la Ue ha già iniziato l’attuazione di queste norme come parte di una direttiva sulle comunicazioni obbligatorie.
Sempre l’Ocse ha iniziato a sensibilizzare le singole giurisdizioni, compresa Malta (a cui ha inviato una specifica richiesta di informazioni e di chiarimenti sui suoi schemi di investimento per ottenere le residenze), per renderle consapevoli del rischio di abuso dei loro schemi Cbi/Rbi e offrire assistenza nell’adozione di misure di contrasto stabilendo un elenco di comportamenti pericolosi.
Inoltre, il 19 febbraio scorso l’Ocse ha rammentato di aver pubblicato un documento di consultazione, delineando potenziali situazioni in cui l’uso improprio di schemi di investimento possa presentare un rischio elevato di segnalazione Crs accurata e ricerca di input pubblici sia per ottenere prove sull’uso improprio di tali schemi nonché su modi efficaci per prevenire tale abuso. Da tale consultazione pubblica sono pervenuti una notevole quantità di suggerimenti e indicazioni utili al contrasto al fenomeno e soprattutto una vasta gamma di proposte, in particolare sui controlli da eseguire nella domanda di residenza e cittadinanza a seguito di investimenti o sullo scambio spontaneo di informazioni finanziarie con le giurisdizioni originali di residenza fiscale dei contribuenti. Infine si è suggerito di rafforzare le procedure di due diligence Crs per le istituzioni finanziarie in relazione ai conti ad alto rischio. Proposte che saranno discusse dagli esperti dei Paesi Ocse e G20 che si incontreranno a Parigi a maggio.

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Sì all’aumento di capitale per compensazione

11 Maggio 2018

Il Sole 24 Ore 06 Aprile 2018 di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto

Cassazione. Nelle Srl possibile utilizzare il credito derivante dal finanziamento concesso alla società

È legittimo che il socio di Srl, a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale (anche se deliberato per ricostituzione del capitale ridotto o azzerato a causa di perdite), esegua il conferimento dovuto compensando il debito originato dalla sottoscrizione con il credito derivante da un finanziamento che egli abbia in precedenza concesso alla società.
Non è dunque rilevante che, in sede di costituzione della società, i conferimenti di capitale non si possano eseguire per compensazione (in quanto, in tal caso, la società non preesiste, ma “nasce” in quel momento), né è rilevante che il credito alla restituzione del finanziamento, ai sensi dell’articolo 2467 del Codice civile, sia postergato, in certe situazioni, alla soddisfazione dei creditori della società diversi dai soci.
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 3946 del 19 febbraio 2018, che è rilevante in quanto, pur ribadendo la legittimità della liberazione mediante compensazione di una sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale (principio già affermato in Cassazione nelle sentenze 4236/1998 e 936/1996):
da un lato, interviene in una materia non pacifica (in senso contrario, infatti, si erano espresse sia la Cassazione, nella sentenza 13095/1992, sia, ripetutamente, la giurisprudenza di merito: Appello Napoli 7 marzo 1953, Tribunale Napoli 9 luglio 1962, Tribunale Treviso 4 marzo 1983; Appello Venezia 30 marzo 1994 e 17 giugno 1994; Tribunale Casale Monferrato 20 febbraio 1995; Tribunale Napoli 8 novembre 2006);
dall’altro sancisce che il principio non contrasta (in senso contrario ha recentemente deciso il Tribunale di Roma, in una sentenza del 6 febbraio 2017) con la normativa in base alla quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori diversi dai soci, nel caso in cui questo finanziamento sia stato concesso in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
La Cassazione sottolinea che, in sede di aumento di capitale, l’oggetto del conferimento da parte del socio non deve necessariamente identificarsi in un bene suscettibile di espropriazione forzata, bensì in un asset dotato di consistenza economica; per questo è legittimo il conferimento mediante compensazione tra debito del socio verso la società e credito vantato dal medesimo nei confronti della società stessa, dato che la società conferitaria perde il suo credito al conferimento ma acquista il valore consistente nella liberazione da un debito.
Sul tema della postergazione, per la Cassazione la norma mira a far sì che i soci, qualora finanzino la società, non possano avvantaggiarsi, in ipotesi di insolvenza della società finanziata, per il fatto di aver operato attraverso strumenti di debito (assumendo così la veste di creditori della società) e non attraverso di rischio. Perciò, qualora il finanziamento della società sia “trasformato” in un aumento di capitale, il problema della postergazione non si pone.

 

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Legittimi i pedinamenti degli 007 privati

11 Maggio 2018

Il Sole 24 Ore 05 Aprile 2018 di Alessandro Galimberti

Lavoro. Via libera della Cassazione all’utilizzo fuori sede degli investigatori per smascherare condotte infedeli dei dipendenti

milano
Piena utilizzabilità degli investigatori privati per controllare il dipendente, ma solo in luoghi pubblici (cioè non aziendali) e, ovviamente, in orario di svolgimento della prestazione. La Cassazione (sezione Lavoro, sentenza 8373/18, depositata ieri) torna ancora una volta sui limiti ispettivi del datore di lavoro previsti dall0 Statuto dei lavoratori (legge 300/1970, ultimo aggiornamento nel dlgs 185/16). Il contenzioso, sfociato in un licenziamento impugnato fino in Cassazione, riguardava il dipendente di un’assicurazione, funzionario di terzo grado, raggiunto sette anni fa dal provvedimento disciplinare originato da una serie di controlli esterni. Il lavoratore aveva eccepito, a partire dall’Appello, l’illegittimità dei controlli svolti da un’agenzia investigativa, considerato che era stato impegnato (anche) in attività non lavorative fuori dall’ufficio, non aveva violato il monte ore complessivo settimanale (37) e non era stato inoltre verificato se si fosse trattenuto in ufficio oltre il normale orario di lavoro, e quali erano stati i risultati raggiunti.
La Corte tuttavia ha rigettato il ricorso, condannando l’ex assicuratore anche alle spese di giudizio. La lamentata violazione delle garanzie previste dagli articoli 2 e 3 dello Statuto – in particolare sul personale terzo adibito ai controlli – non è pertinente, a giudizio della Cassazione, perché quelle «operano esclusivamente in riferimento all’esecuzione dell’attività lavorativa in senso stretto». Nel caso specifico i controlli “in esterni” non erano diretti a verificare le modalità dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì «le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro» inteso come «mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi anche all’esterno».
Nei 10 giorni di osservazione, tra l’altro, l’ex assicuratore «non aveva svolto alcuna attività lavorativa», giustificando così la sufficienza dell’osservazione degli investigatori sul suo comportamento inadempiente rispetto al minimo contrattuale.

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Aliquota al 26% sulle plusvalenze dal 2019

11 Aprile 2018

Il Sole 24 Ore 6 Marzo 2018 di Giacomo Albano e Marco Piazza

Persone fisiche. Parificato il trattamento tra partecipazioni qualificate e non qualificate

Regime impositivo unico per la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche. Con le modifiche della legge di Bilancio tutti gli utili distribuiti da società ed enti residenti e non residenti scontano la ritenuta o imposta sostitutiva del 26%, sia che derivino da partecipazioni qualificate che non qualificate.
Finora, nei confronti delle persone fisiche residenti la ritenuta o imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo era applicata solo sugli utili e proventi derivanti da partecipazioni non qualificate, mentre se riferiti a partecipazioni qualificate concorrevano alla formazione del reddito Irpef del percipiente nella misura del 58,14% (misura applicabile dagli utili prodotti dal 2017).
Ricordiamo che per partecipazioni qualificate si intendono quelle che rappresentano oltre il 2% dei voti in assemblea ordinaria o il 5% del capitale, per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati oppure oltre il 20% dei voti o 25% del capitale, per le società non quotate.
Unica eccezione all’imposta secca del 26% nel nuovo regime impositivo è rappresentata dagli utili provenienti da società localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata che concorrono per il 100% alla formazione del reddito complessivo dei percipienti residenti in Italia, scontando le ordinarie aliquote Irpef e relative addizionali, a meno che non si tratti di utili già tassati per trasparenza ai sensi della disciplina Cfc o provenienti da partecipazioni black list in relazione alle quali sia dimostrata la seconda esimente (si veda l’articolo in alto).
Nessuna modifica, invece, per gli utili di provenienza black list per i quali sia dimostrato la prima esimente, ovvero che la società non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato di insediamento. Il nuovo regime di tassazione al 50% è infatti applicabile esclusivamente ai soggetti Ires.
Le nuove regole di tassazione dei dividendi – con l’imposizione del 26% anche sugli utili qualificati – si applicano ai redditi di capitale “percepiti” a partire dal 1° gennaio 2018. Una norma transitoria prevede, tuttavia, che alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto Mef del 26 maggio 2017. Pertanto, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate la cui distribuzione è deliberata nel quinquennio 2018-2022 concorrono alla formazione del reddito complessivo:
per il al 40%, se prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
per il 49,72%, se prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
per il 58,14%, se prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
I dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 2007, poi con quelli prodotti fino al 2016 e – da ultimo – con gli utili 2017.
La tassazione unica del 26% riguarda, infine, anche le plusvalenze – sia qualificate (per quelle realizzate dal 1° gennaio 2019) che non qualificate – fermo restando il concorso integrale al reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

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L’amministratore imprudente deve risarcire i danni

11 Aprile 2018

Il Sole 24 Ore 8 Marzo 2018 di Antonino Porracciolo

Fallimento. Causa promossa dal curatore

No alla responsabilità degli amministratori delle società di capitali per il solo fatto che la gestione abbia prodotto risultati negativi. A condizione, però, che le iniziative non siano state avventate e che le scelte abbiano rispettato le regole di prudenza che, per il tipo di operazione, erano richieste da legge o statuto. Sono questi, in sintesi, i principi affermati dal tribunale di Roma nella sentenza 24233 dello scorso 29 dicembre.
La causa è stata promossa dal curatore fallimentare di una Srl per ottenere la condanna dell’ex amministratore della stessa società al pagamento di 557mila euro; somma che, secondo il ricorrente, costituiva l’equivalente del danno che il convenuto aveva causato alla Srl per non aver pagato le imposte né riscosso crediti della società e per aver iscritto al bilancio somme per fatture inesistenti. L’ex amministratore è rimasto contumace.
Nel decidere la lite, il tribunale osserva, innanzitutto, che, dopo il fallimento di una società di capitali, le diverse ipotesi di responsabilità degli amministratori previste dal Codice civile «confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario e inscindibile», che può essere esercitata solo dal curatore in base all’articolo 146 della legge fallimentare. Il giudice aggiunge quindi che, a parte le condotte dolosamente realizzate ai danni della società, le iniziative degli organi amministrativi («quand’anche risultate in concreto economicamente poco positive») non possono di regola essere considerate fonte di responsabilità verso lo stesso ente; ciò purché si tratti di scelte che «rientrino nell’ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio d’impresa». Di conseguenza, i risultati negativi della gestione non determinano, di per sé, responsabilità in capo all’organo amministrativo, giacché le decisioni prese nella gestione dell’impresa presuppongono una discrezionale «valutazione di opportunità e di convenienza», sottratta al giudizio dei tribunali.
Nel caso in esame, il tribunale ha posto a carico del convenuto le sanzioni e gli interessi dovuti dalla Srl per non aver pagato le imposte; così come ha riconosciuto il diritto del fallimento al risarcimento per la mancata riscossione di un credito verso altra società e per la fatturazione di operazioni inesistenti, dirette creare debiti fittizi a carico della società. Così l’ex amministratore è stato condannato al pagamento di 293mila euro alla curatela.

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Il costo delle materie prime non prova l’antieconomicità

11 Aprile 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 12 Marzo 2018 di Marco Nessi e Roberto Torelli

Accertamento. Va considerato il consumo effettivo e il fatto che l’acquisto avviene in blocco a inizio anno

È illegittimo l’accertamento basato sulla presunta antieconomicità dell’attività economica svolta sulla base dei soli costi sostenuti per l’acquisto di materie prime ma non già dell’effettivo consumo dei prodotti acquistati. È questo il principio enunciato dalla Ctr Puglia nella sentenza 2594/14/2017 (presidente Solimando, relatore De Maria).
Nel caso in esame, sulla base di una presunta sproporzione esistente tra i ricavi dichiarati ed i costi sostenuti (acquisto di materie prime, merci e servizi, canoni locativi, spese per dipendenti), l’ufficio contestava ad un parrucchiere l’esistenza di maggiori ricavi omessi (ai sensi dell’articolo 41-bis e 38 del Dpr 600/1973). In particolare, il maggior reddito accertato veniva quantificato in base alla media dei prezzi relativi alle prestazioni effettuate. Il contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla commissione tributaria e, a dimostrazione dell’assenza di un comportamento antieconomico nella gestione, sottolineava che, nel caso specifico, l’ufficio non aveva neanche verificato se i prodotti acquistati erano stati effettivamente utilizzati nell’attività e in quale misura. Inoltre, considerato che l’acquisto dei prodotti era stato complessivamente pattuito con i fornitori all’inizio dell’anno solare ad un prezzo predeterminato, la merce era stata ritirata indipendentemente dalla previsione di effettivo utilizzo.
La Ctp di primo grado, pur ritenendo sussistente l’incongruenza dei ricavi dichiarati dal contribuente, provvedeva a rideterminare la pretesa impositiva applicando a tutte le prestazioni effettuate il prezzo più basso (25 euro), corrispondente al prezzo per la messa in piega con shampoo e bagno di crema e per taglio.
In sede d’appello, l’ufficio ribadiva la correttezza del proprio operato e confermava di avere applicato alle prestazioni accertate il prezzo medio tra quelli minimi previsti per i vari tipi di prestazione. La Ctr ha rigettato l’appello dell’ufficio, confermando la sentenza di primo grado. In particolare, il collegio ha osservato che, nel caso in esame, il Fisco non poteva rilevare l’antieconomicità del comportamento del contribuente sulla base dei soli costi sostenuti per l’acquisto di materie prime, in quanto questa conclusione è basata sull’errato presupposto (mai dimostrato) che ad ogni acquisto di prodotti debba conseguire l’effettivo consumo degli stessi.
Inoltre, a differenza di quanto è stato fatto, la dimostrazione dell’effettiva sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti non poteva essere rilevata solo facendo ricorso alle medie del settore dato che, come è stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 16862/2008 «tali medie non integrano un fatto noto e storicamente provato, dal quale argomentare quello ignoto, ma il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati». Quanto sopra dimostra l’assenza delle gravi incongruenze tra i valori dichiarati dal contribuente e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell’attività svolta o degli studi di settore e, di riflesso, l’illegittimità del maggior reddito accertato.

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Tassazione a tre vie per i dividendi

11 Aprile 2018

Rendite finanziarie. L’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio si applica solo se la società estera svolge un’effettiva attività industriale o commerciale

Il Sole 24 Ore 6 Marzo 2018 di Giacomo Albano e Marco Piazza

Per l’Ires il prelievo al 50% sugli utili black list si aggiunge al regime ordinario e a quello integrale Regime ordinario di esclusione dal reddito per il 95% dell’ammontare, tassazione integrale o detassazione al 50 per cento. Sono tre i regimi di imposizione dei dividendi per i soggetti Ires previsti a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).
Quest’ultima ha modificato le modalità di tassazione dei dividendi provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (che vengono chiamati per semplicità black list anche se la lista nera al decreto 21 novembre 2001 non è più operativa) , stabilendo un regime di esclusione parziale (al 50%) dal reddito della società percipiente a condizione che sia dimostrato l’effettivo svolgimento, da parte della partecipata non residente, di un’attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.
Di fatto è un regime “intermedio” (per i soli soggetti Ires) tra il regime di tassazione integrale che ha finora caratterizzato i dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata ed il regime di esclusione al 95% (ovvero tassazione per il 5%) che rappresenta il regime ordinario di tassazione dei dividendi.
Il regime ordinario si applica agli “utili” distribuiti in qualsiasi forma dalle società ed enti residenti, nonché ai proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi, la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente o di altre società del gruppo, e alla remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza che prevedono un apporto di capitale da parte dell’associato.
In caso di utili distribuiti da società non residenti è inoltre richiesto che gli stessi siano indeducibili dal reddito estero dell’emittente e che non siano “provenienti” da società in Paesi a fiscalità privilegiata diversi da quelli Ue o See.
Per gli utili di provenienza black list l’integrale imposizione dei dividendi poteva finora essere evitata solo nel caso in cui gli utili stessi fossero stati imputati al socio per trasparenza ai sensi della disciplina Cfc, ovvero a seguito della dimostrazione che «dalle partecipazioni non fosse conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato» (seconda esimente).
Al contrario, nessuna deroga al regime di integrale imponibilità era finora accordata dimostrando lo svolgimento da parte della partecipata di un’attività industriale o commerciale (prima esimente).
La dimostrazione dell’esimente dell’effettiva attività commerciale consentiva di evitare la tassazione per trasparenza del reddito della partecipata, ma non la tassazione integrale dei dividendi da questa distribuita. In questo caso l’unico correttivo consisteva nel riconoscimento di un credito d’imposta “indiretto” sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione.
In questo contesto interviene la legge di Bilancio 2018, che introduce una detassazione del 50% dell’ammontare dei dividendi provenienti da soggetti residenti in paradisi fiscali che svolgono un’effettiva attività industriale o commerciale. Resta ferma, inoltre, la possibilità di ottenere il credito d’imposta “indiretto” per le imposte estere assolte dalla partecipata nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili, quindi nei limiti del 50 per cento.
Senza una decorrenza specifica, le nuove regole dovrebbero applicarsi in relazione agli utili percepiti dal 1° gennaio 2018, indipendentemente dall’esercizio di maturazione degli stessi e dalla data della delibera. Il nuovo regime, peraltro, non si estende alla tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società operative residenti in paradisi fiscali, che restano pienamente imponibili, salvo che sia fornita la dimostrazione che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato.

 

Doing business in San Marino

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