Categoria: In primo piano
Niente Iva sui distacchi gratuiti di personale
10 Giugno 2025
Il Sole 24 Ore 20 Maggio 2025 di Alessandro Germani
La circolare 5/E/2025 (si veda «Il Sole 24 Ore del 17 maggio 2025) interviene con opportuni chiarimenti sulle modifiche normative (articolo 16-ter del Dl 131/24) che hanno riguardato i distacchi di personale ai fini Iva e che prendono spunto dalla sentenza della Corte di giustizia Ue dell’11 marzo 2020 nella causa C-94/19. Così si supera la previgente disciplina per cui a fronte del riaddebito del puro costo le operazioni di distacco non rilevavano ai fini Iva, sancendo di fatto dal 1° gennaio 2025 l’assoggettamento a Iva di tali operazioni.
Le Entrate forniscono un’opportuna chiave di lettura per cui la gratuità del distacco consentirebbe di bypassare l’assoggettamento a Iva, ma è importante che ciò possa valere anche per le dirette, senza creare spiacevoli sorprese.
La diffusione nei gruppi
La pratica dei distacchi di personale è molto diffusa nella prassi aziendale, soprattutto nei gruppi societari perché risponde a esigenze di business mediante un’opportuna flessibilità. Laddove i soggetti interessati beneficino di un pieno diri+tto alla detrazione la circostanza per cui i nuovi distacchi dovranno essere assoggettati a Iva non dovrebbe comportare inconvenienti. Differente appare la situazione laddove il diritto alla detrazione è limitato, se non addirittura precluso quando si svolge in maniera preponderante attività esente (ad esempio bancaria, assicurativa, servizi medici e postali) trovandosi spesso in dispensa da adempimenti ex articolo 36-bis del Dpr 633/72. In questo contesto la risposta più efficace è stata dal 2019 l’adesione al gruppo Iva che, non considerando all’interno del gruppo stesso come tali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di fatto rende irrilevanti ai fini Iva queste operazioni infragruppo. E tende a salvaguardare un principio che sin dalla legge 133/99 ha consentito di collocare determinate strutture nel gruppo evitando che le scelte aziendali comportassero un inasprimento ai fini Iva per i soggetti con diritto alla detrazione limitato. Laddove la circolare menziona tali operazioni a latere del requisito soggettivo conferma un principio (l’irrilevanza Iva delle transazioni all’interno del gruppo Iva) che di per sé è scontato, ma che attiene a un elemento oggettivo più che soggettivo. Tuttavia non sono quelle le situazioni che destano perplessità. Perché in presenza di un gruppo Iva questo consente di operare come si vuole: se la direzione HR propende lavoristicamente per il distacco si potrà andare per quella strada, sennò si formalizzerà una prestazione di servizi che comunque non sarà soggetta a Iva.
L’apertura della circolare
Le problematiche sorgono piuttosto nei casi in cui non vi sia un gruppo Iva. Fino a ieri la risposta di un distacco con rimborso del mero costo senza mark up (con relativa irrilevanza ai fini Iva) poteva essere una soluzione valida. Ora a seguito delle modifiche normative che seguono la sentenza della Corte di giustizia Ue la strada non parrebbe più percorribile. Qui sta invece l’apprezzabile apertura delle Entrate con la circolare 5/E/2025, perché si afferma che «qualora il personale, per esigenze produttive della distaccante, fosse, invece, distaccato (o prestato) presso altra impresa, utilizzatrice dello stesso, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo – neanche il rimborso, seppur parziale, del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato – l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse d’impresa della distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi a titolo oneroso».
In sostanza se il distacco, che risponde a esigenze produttive della distaccante, è gratuito non si è in presenza di una prestazione di servizi e quindi non c’è rilevanza Iva. Non c’è alcun dubbio, infatti, che nell’economia dei gruppi di imprese sia abbastanza comune ravvisare l’interesse della distaccante legato a proprie esigenze produttive. In tali casi, pertanto, l’aggravio Iva per i soggetti con detrazione limitata non ci sarebbe.
Le imposte dirette
È importante, tuttavia, che il principio illustrato dalle Entrate valga anche ai fini delle dirette. Se un distacco è stato operato a titolo gratuito, e ciò vale ai fini Iva, non vi dovrebbero essere contestazioni nemmeno ai fini delle dirette, legate al fatto che la distaccante non ha evidenziato i necessari ricavi. Andrebbe evitato, in altre parole, che si azioni quel sindacato di merito legato al filone dell’antieconomicità, che secondo ondivaghe pronunce giurisprudenziali è stato altresì ricollegato all’inerenza, per avere la certezza che il distacco gratuito non determini sorprese in campi differenti dall’Iva. Su questo una conferma dell’Agenzia non guasterebbe.
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Il socio unico può controllare l’operato dell’amministratore
10 Giugno 2025
Il Sole 24 Ore 26 Maggio 2025 di Cristina Odorizzi
È giuridicamente ammissibile, e legittimamente esperibile, da parte di un socio, detentore del 100% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, l’azione prevista dall’articolo 2476, secondo comma, del Codice civile, essendoci un amministratore unico nominato da tale unico socio?
L’articolo 2476 del Codice civile, rubricato «Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci», dispone, al secondo comma, che «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione».
Si ritiene che tale disposizione sia applicabile in tutti i casi di soci non amministratori, compresa l’ipotesi di socio unico. Infatti, la ratio della norma è quella di consentire l’accesso ai documenti sociali da parte dei soci, che, diversamente, non avrebbero modo di ottenere notizie e informazioni, non facendo parte dell’organo amministrativo. Non si vede la ragione per cui tale diritto debba essere sottratto al socio unico che non è partecipe dell’organo amministrativo.
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Superminimo mantenuto se il lavoratore è promosso
10 Giugno 2025
Il Sole 24 Ore 29 Maggio 2025 di Marcello Bonomo e Enrico D’Onofrio
L’ordinanza 11771/2025 della Corte di cassazione si innesta nell’annosa questione dell’assorbimento del superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito.
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, il superminimo è soggetto al principio generale dell’assorbimento, ad esempio a fronte dei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva o in caso di passaggio del lavoratore a livelli d’inquadramento superiori.
Le eccezioni al principio dell’assorbimento si possono verificare:
per effetto della contrattazione collettiva, ove quest’ultima escluda l’assorbimento relativamente a determinati istituti;
se l’emolumento è stato attribuito per particolari meriti del dipendente o per specifiche caratteristiche della sua prestazione lavorativa, con onere probatorio a suo carico;
ove le parti abbiano diversamente stabilito nella pattuizione individuale.
È proprio con riferimento a quest’ultima ipotesi che, nel caso deciso dalla Corte di legittimità, è stato escluso l’assorbimento del superminimo in relazione al riconoscimento al lavoratore di un superiore livello di inquadramento.
Infatti la pattuizione individuale aveva circoscritto l’assorbimento ai casi di futuri aumenti retributivi previsti dal Ccnl, senza alcun riferimento all’ipotesi del riconoscimento di un livello d’inquadramento superiore. Per la Corte, dunque, il contenuto del patto individuale – interpretato restrittivamente e per il suo significato letterale – ha assunto rilievo decisivo nel limitare il principio di assorbimento alle sole ipotesi espressamente indicate dalle parti.
Nella prassi sono molto frequenti clausole, contenute nelle lettere di assunzione o di riconoscimento del superminimo, che correlano l’assorbimento ai futuri aumenti dei minimi tabellari, così derogando al principio generale di assorbimento ed escludendolo (ad esempio) in caso di progressione del trattamento economico derivante da un superiore inquadramento contrattuale.
Gli operatori, dunque, prima di correlare l’assorbimento del superminimo a fattispecie specifiche, dovranno valutare attentamente se ciò corrisponda all’effettiva volontà delle parti e, ove queste ultime intendano invece applicare la regola dell’assorbimento generale, sarebbe preferibile astenersi dal circoscrivere i casi di assorbimento o, quantomeno, avere l’accortezza di indicarli a titolo meramente esemplificativo.
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Il non iscritto Aire e la prova di residenza fiscale all’estero
10 Giugno 2025
l Sole 24 Ore di Emanuele Mugnaini
In caso di contestazione, da parte dell’agenzia delle Entrate, riguardante l’effettiva residenza fiscale estera di una persona fisica, non iscritta all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), l’Agenzia stessa è legittimata a chiedere l’esibizione del permesso di soggiorno nel Paese estero, dopo essere venuta già in possesso del certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità fiscali di quel Paese?
Il certificato di residenza fiscale estera è un documento fondamentale per attestare la residenza fiscale di un contribuente in un Paese estero, consentendo l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Tuttavia, la sola presentazione di tale certificato potrebbe non essere sufficiente per determinare in modo definitivo la residenza fiscale alla luce delle convenzioni.
L’amministrazione finanziaria può chiedere ulteriori documenti o informazioni (ad esempio, il permesso di soggiorno nel Paese estero), per verificare l’effettività della residenza fiscale dichiarata. Questo avviene soprattutto in assenza di iscrizione all’Aire, poiché tale iscrizione è un elemento che contribuisce a comprovare il trasferimento della residenza fuori dall’Italia.
In conclusione, sebbene il certificato di residenza fiscale estera sia un elemento probatorio rilevante, l’agenzia delle Entrate – in sede istruttoria, secondo l’articolo 32 del Dpr 600/1973 – può chiedere l’esibizione del permesso di soggiorno nel Paese estero, e questo per accertare l’effettività della residenza fiscale dichiarata, in conformità con le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni e con la normativa fiscale italiana.
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Quadro RW sempre da compilare anche senza tassazione in Italia
10 Giugno 2025
Il Sole 24 Ore 15 Maggio 2025 di Enrico Holzmiller
Le persone fisiche residenti in Italia devono indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero, le attività estere di natura finanziaria e le criptoattività (Dl 167/90, articolo 4, comma 1). Se il concetto in teoria è chiaro, l’applicazione è spesso oggetto di criticità nell’interpretazione di cosa e come debba essere, in concreto, dichiarato fiscalmente. Al riguardo, due recenti sentenze di merito hanno affrontato aspetti del quadro RW meritevoli di attenzione, fornendo un’interpretazione da tenere in considerazione.
I giudici della Cgt di primo grado di Rimini, con la sentenza 63/2025 (presidente De Cono, relatore Gasperi) sono stati chiamati a decidere su un asserita non tassabilità di redditi in Italia e correlato obbligo dichiarativo. Il caso in questione vede un contribuente Italiano, persona fisica, che non ha compilato il quadro RW, a fronte di finanziamenti considerati iuris tantum fruttiferi (senza che il contribuente avesse fornito prova contraria) a favore di società da egli partecipate aventi sede in Francia e Usa. La giustificazione del ricorrente, circa la mancata compilazione del quadro RW, si basa sulla mancata tassabilità dei redditi derivanti dagli investimenti in questione in virtù delle convenzioni bilaterali Italia/Francia e Italia/Usa, secondo le quali gli interessi maturati su crediti da finanziamento soci risulterebbero tassati solo nei Paesi sedi delle due società.
I giudici arrivano ad una conclusione contraria: il contribuente era comunque tenuto alla compilazione del quadro RW. In linea di principio, infatti, tutti i proventi esteri attribuibili sarebbero attratti fiscalmente in Italia, secondo il principio del world wide taxation ex articolo 3, comma 1, del Tuir. Ove anche, in ipotesi, le convenzioni bilaterali consentano la tassazione nei Paesi esteri, il quadro RW va compilato ai fini del monitoraggio fiscale. Inoltre – conclude la Corte – il ricorrente avrebbe dovuto comunque inserire nella propria dichiarazione tali proventi, evidenziando il vantato credito fiscale ex articolo 165 del Tuir, ove maturato.
Il quadro RW è spesso foriero di complessità compilative: su tale aspetto è intervenuta la Cgt di Cremona con la sentenza n. 36/2025 (presidente Vacchiano, relatore Grimaldi). Nel caso esaminato, la ricorrente (persona fisica italiana) avente un conto corrente cointestato all’estero, aveva indicato nel rigo RW1 (modello redditi Pf 2018), la giacenza media «pro-quota». L’agenzia delle Entrate, richiamando le circolari n. 45/E/2010 e 38/E/2013 contestava la modalità e l’ammontare dichiarato, precisando che, in caso di attività finanziarie in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW deve ritenersi gravante su ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. Per l’effetto, l’Ufficio aveva eccepito l’infedele dichiarazione del quadro RW.
I giudici rilevano innanzi tutto una contraddizione tra le due circolari richiamate dalle Entrate, sottolineando come la 45/E/2010 sembri fare riferimento a un’indicazione «pro-quota», differentemente dal tenore della 38/E/2013, che esplicita l’indicazione dell’intero valore. Ci sono quindi i presupposti, secondo la Corte, per richiamare le obiettive condizioni di incertezza rilevanti in base all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 472/1997 avuto riguardo alle indicazioni, contraddittorie, nella prassi sopra richiamata.
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Decreto Delegato 20 Maggio 2025 nr 75 – Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione e rivalutazione per i trattamenti pensionistici a regime contributivo
10 Giugno 2025
Il Decreto Delegato nr 75, che abroga il precedente D.D. nr 140/2024, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione e rivalutazione per i trattamenti pensionistici a regime contributivo della Repubblica di San Marino.
Viene allegata una tabella che sarà aggiornata con cadenza biennale, in ottemperanza all’articolo 6, comma 1 della Legge del 5 ottobre 2011 numero 158, su proposta del Comitato Esecutivo dell’Istituto Sicurezza Sociale.
Coefficienti I Pilastro
Età Divisore Coefficiente
57 24,2822 4,1182%
58 23,6993 4,2195%
59 23,1094 4,3272%
60 22,5167 4,4412%
61 21,9091 4,5643%
62 21,2965 4,6956%
63 20,6826 4,8350%
64 20,0596 4,9851%
65 19,4377 5,1446%
66 18,8096 5,3164%
67 18,1802 5,5005%
68 17,5487 5,6984%
69 16,9105 5,9135%
70 16,2675 6,1472%
71 15,6289 6,3984%
72 14,9676 6,6811%
73 14,3043 6,9909%
74 13,6378 7,3326%
75 12,9724 7,7087%
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Regolamento 30 maggio 2025 nr 6 – Regolamento per l’esternalizzazione delle funzioni legate alla tenuta e all’aggiornamento del Registro delle Imprese
10 Giugno 2025
E’ entrato a regime il Regolamento nr 6 del 30 Maggio 2025 che dal 1 giugno 2025, affida:
- all’ Agenzia per lo Sviluppo Economico- Camera di Commercio (ASE-CC) la gestione del Registro delle Imprese con relativo aggiornamento, tenuta dei dati e rilascio delle relative certificazioni
- all’ Ufficio Attività Economiche (UAE) il Registro delle Società con relativo rilascio delle certificazioni di vigenza, la gestione delle pratiche relative agli incentivi, le istanze al Congresso di Stato e quelle per la concessione delle Residenze Economiche. L’Ufficio Attività Economiche continua la sua attività in materia di vigilanza, controllo e ispezione nei confronti delle attività economiche nel territorio sammarinese.
Dal punto di vista operativo, non vi sono modifiche procedurali e le pratiche continueranno ad essere gestite con il sistema operativo OPEC ma se si necessitano maggiori informazioni e per ricevere assistenza tecnica è possibile utilizzare i recapiti indicati dalla Circolare dell’UAE del 28 Maggio 2025 qui di seguito allegata.
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Legge nr 64 del 28 Aprile 2025 – Interventi straordinari per emergenza casa
10 Maggio 2025
La Legge 64/2025 prevede interventi urgenti per l’“emergenza abitativa” volti ad incrementare l’offerta di abitazioni disponibili per garantire a tutti il diritto alla casa, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili.
In sintesi:
- è stato introdotta la formula della coabitazione intergenerazionale CIT, la regolamentazione degli affitti brevi (DML) e l’introduzione dell’affitto con riscatto (Rete)
- il mutuo prima casa è stato reso più accessibile: è stato aumentato il contributo dello Stato in conto interessi per il mutuo prima casa
- le coppie si possono ora cointestare l’immobile con più facilità, e sono previste garanzie anche per i single. Viene reintrodotta la garanzia dello Stato sul mutuo prima casa per i giovani under 45 con un reddito pro capite inferiore a 18.000 euro annui (circa 2.300 euro netti mensili) ed è previsto anche un tetto massimo allo spread applicabile dalle banche convenzionate: Euribor + 2%.
- bonus ristrutturazione intelligente per chi ristruttura o migliora energeticamente il proprio immobile. Il contributo in conto interessi è modulato in base al reddito: più basso è il reddito, più alto il beneficio. Il bonus è vincolato all’utilizzo o all’affitto dell’immobile, per combattere il degrado e lo spreco abitativo.
- è prevista la creazione di una banca dati degli immobili sfitti, utile per sviluppare future politiche mirate e interventi sul patrimonio abitativo inutilizzato.
- vengono previsti nuovi parametri per poter ottenere la residenza atipica da parte dei pensionati (un reddito annuale dimostrabile non inferiore ad euro 120.000,00 lordi annui e un patrimonio mobiliare, detenuto nel sistema bancario sammarinese, dimostrabile per tutta la durata della residenza, non inferiore ad euro 300.000,00)
Si segnalano inoltre i due articoli di interesse fiscale (art. 10 e art. 11) riguardanti rispettivamente la determinazione dei redditi da fabbricati e l’imputazione dei redditi relativa all’effettiva percezione del canone di locazione.
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Decreti Delegati nr 53 e 54 del 10 Aprile 2025 – Aggiornamento canone di locazione degli Immobili adibiti ad uso abitativo o destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali
10 Maggio 2025
In merito alla rivalutazione dei canoni di locazione per l’anno 2025
- non sono oggetto di rivalutazione i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo
- sono oggetto di rivalutazione dello 0,5% i canoni di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali
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Antiriciclaggio Usa: sospeso il registro dei titolari effettivi
10 Maggio 2025
Il Sole 24 Ore 8 Aprile 2025 di Antonio Martino Ernesto Carile
Deregulation. Dopo un solo anno dall’entrata in vigore, il Corporate transparency act non si applicherà più alle società statunitensi
Una marcia indietro che cambia lo scenario della trasparenza societaria negli Stati Uniti. Il 21 marzo scorso il Financial Crimes enforcement network (FinCEN) ha annunciato la rimozione dell’obbligo, introdotto poco più di un anno fa, di comunicare al registro centrale i dati sui beneficiari effettivi delle società statunitensi. La misura, che sospende di fatto l’applicazione del Corporate transparency act per i soggetti americani, è coerente con la nuova linea politica dell’amministrazione Trump, ispirata a una profonda revisione del sistema antiriciclaggio.
«Troppa burocrazia per le Pmi»
Il dipartimento del Tesoro, con un comunicato firmato dal segretario Scott Bessent, ha motivato la decisione come un intervento a tutela delle piccole e medie imprese, ritenute eccessivamente gravate da obblighi formali. Ma la lettura più ampia collega la scelta direttamente al Project 2025: The conservative promise, il manifesto programmatico elaborato dalla Heritage foundation, uno dei think tank conservatori più influenti di Washington.
Nel documento – che supera le 900 pagine e ha ispirato molte delle prime misure del nuovo esecutivo – viene delineata una riforma radicale delle istituzioni federali e una strategia di deregulation estesa, con particolare enfasi sulla revisione del sistema antiriciclaggio. In tale ottica, l’abolizione degli obblighi di trasparenza per i beneficiari effettivi rappresenta un passaggio chiave.
Gli Usa «sistema non conforme»
L’istituzione del registro centrale dei titolari effettivi era stata introdotta nel 2024 in risposta alle pressioni del Financial action task force (Fatf), che già nel 2016 aveva criticato duramente il sistema statunitense, giudicato «non conforme» rispetto agli standard internazionali in materia di trasparenza societaria. Il Cta (Corporate transparency act) aveva colmato una storica lacuna del sistema americano, imponendo per la prima volta obblighi stringenti di comunicazione alle società domestiche ed estere.
Ma la nuova norma in consultazione da parte del FinCEN prevede che solo le entità estere registrate per operare negli Usa siano soggette all’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi. Le società costituite negli Stati Uniti – e i loro beneficiari, anche se cittadini stranieri – ne sarebbero esentate. Un ritorno, in sostanza, all’opacità del passato.
Se da un lato il provvedimento è presentato come un gesto a favore della competitività e della semplificazione per le imprese americane, dall’altro rischia di compromettere l’efficacia del sistema di prevenzione dei reati finanziari, proprio nel momento in cui a livello globale si rafforza l’azione per contrastare i flussi illeciti e le strutture societarie schermate.
Il Project 2025 di Heritage foundation
Il messaggio che arriva da Washington è chiaro: meno vincoli, più autonomia. E il Project 2025, pubblicato dalla Heritage foundation in vista delle elezioni presidenziali e già riferimento politico della nuova amministrazione, contiene indicazioni molto esplicite sulla necessità di “riformare” – ovvero ridurre – le funzioni del FinCEN e l’impianto normativo dell’Aml statunitense. Proprio nel paragrafo dedicato al Tesoro si auspica la rimozione degli obblighi di trasparenza e una profonda revisione dei poteri dell’autorità di contrasto ai flussi illeciti.
La decisione statunitense è destinata a creare frizioni anche con l’Unione europea, che con la nuova direttiva Aml sta rafforzando l’architettura antiriciclaggio continentale, prevedendo un registro centralizzato europeo e obblighi stringenti per le imprese. Il rischio è quello di un disallineamento normativo tra i due blocchi, con ricadute sui meccanismi di cooperazione e sulle procedure di due diligence per gli operatori transatlantici.
In attesa dell’entrata in vigore della norma definitiva, prevista entro fine anno, appare chiaro che gli Stati Uniti si stanno allontanando da un sistema multilaterale di lotta al crimine economico.
Una scelta che, pur nel nome della semplificazione, potrebbe riaprire spazi a opacità e arbitraggi regolatori, in un contesto globale che richiederebbe, al contrario, più coordinamento e trasparenza.