Decreto Delegato 30 Aprile nr 83 – (mod. D.D. 24 05 2017 nr 51 – mod. D.D. 26 01 2015 nr 5) – Incentivi per l’effettuazione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione e mod. D.D. 24 07 2014 nr 120 – IV conto energia

10 Maggio 2021

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 83 riguardante gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie  che prevedano una riqualificazione energetica ed impiantistica degli immobili.

DD83-2021

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Decreto Delegato nr 84 – Revisione e aggiornamento della disciplina vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui alla Legge 21 dicembre 2018 nr 171

10 Maggio 2021

Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 84 che aggiorna la Legge nr 171/2018 in tema di  trattamento dei dati personali.

DD84-2021

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Decreto Legge 30 Aprile 2021 nr 85 – Ulteriori disposizioni per allentamento delle misure di gestione dell’epidemia da COVID-19

10 Maggio 2021

I punti principali dell’ultimo Decreto Legge per il contrasto all’epidemia da COVID-19   sono i seguenti:

DL85-2021+All

  • Per persona vaccinata si intende un individuo: a) in possesso di certificato/tessera vaccinale, oppure b) in possesso di certificato di guarigione nei 6 mesi precedenti, oppure c) documentazione attestante il possesso di anticorpi superiori a 50 con esame effettuato in data successiva all’1 aprile 2021 e non prima del quarantesimo giorno dalla data di somministrazione della prima dose vaccinale (si veda art. 1).
  • Art. 2: i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti vaccinati (come identificati al punto precedente) non hanno l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al lavoro. Gli assembramenti rimangono vietati salvo se tutti i presenti sono vaccinati (ad eccezione dei minorenni).
  • Art. 2 comma 6 e 7: rimane consigliato lo svolgimento di riunioni e assemblee da remoto. Sono consentite riunioni, conferenze e congressi nel rispetto delle misure igienico sanitarie. Le attività formative in presenza sono consentite nel rispetto delle misure igienico sanitarie.
  • La dichiarazione di appartenenza allo stesso nucleo di conviventi o lo status di vaccinato afferisce alla responsabilità individuale.
  • Mobilità(art. 3): il comma 1 disciplina l’ingresso in Repubblica per coloro che provengono da paesi diversi dall’Italia. Il comma 2 disciplina l’ingresso in Repubblica per i sammarinesi o residenti che rientrano dopo un soggiorno fuori dall’Italia. Rimangono vietati gli spostamenti da e verso le regioni/provincie/comuni in zona rossa o arancione, salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (tra cui raggiungere i figli minori, attività sportiva agonistica, visita a seconde case, ricongiungimenti con coniuge/partner), mentre è consentita la mobilità da e verso le zone gialle.
  • Attività sportiva(art. 5): è consentita l’attività motoria e sportiva a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico sanitarie previste all’Allegato 1. L’obbligo di distanziamento non si applica tra conviventi o soggetti vaccinati. Attività sportive collettive o individuali di contatto o allenamenti a circuito sono consentiti solo a soggetti vaccinati o non vaccinabili.
  • Somministrazione di alimenti e bevande(art. 6): è consentita senza limiti di orario. Restano confermate le misure precedenti in termini di distanziamento e contingentamento.
  • Medie e grandi strutture commerciali(art. 7): devono contingentare gli accessi a 1 utente ogni 5 mq di superficie di vendita; decadono le altre limitazioni concernenti le attività all’interno di centri commerciali.
  • Lavoro da domicilio(art. 8): rimane in vigore fino al 1 giugno 2021. Dal 1 giugno i contratti di lavoro da domicilio cesseranno i loro effetti ed entrerà in vigore la disciplina di “lavoro agile”.
  • Musei, teatri, cinema ed eventi: l’art. 11 disciplina le modalità di apertura di tali attività.Il Congresso di Stato emanerà apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento di manifestazioni, feste ed eventi in gernerale, sia all’aperto che al chiuso.
  • Calendario giudiziario(art. 13): sono giorni giuridici giovedì 1 luglio e giovedì 8 luglio. La sospensione feriale estiva decorre dal 12 luglio all’8 settembre 2021.
  • Campagna vaccinale(art. 19): l’ISS garantisce la gratuità della vaccinazione per cittadini, residenti o soggiornanti che prenotino entro il 31 maggio 2021. Successivamente la vaccinazione avrà un costo di 50€. Tale costo non si applica a coloro che hanno contratto il COVID19 nei sei mesi presenti al 31 maggio 2021, per i sei mesi successivi alla data di guarigione.

Segnaliamo inoltre:

–        Decadono le disposizioni straordinarie in merito agli appalti pubblici.

–        Decade il divieto di ingresso simultaneo di conviventi all’interno di supermercati e medie/grandi strutture.

–        Decadono gli obblighi di prenotazione per attività di servizio alla persona.

–        Decade il divieto di pranzi e cene in abitazioni private.

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Triangolazioni all’esportazione: consegne a rischio imponibilità Iva

10 Maggio 2021

Il Sole 24 Ore 26 aprile 2021 di Matteo Balzanelli Massimo Sirri Riccardo Zavatta 

IMPOSTE INDIRETTE

Il passaggio da promotori o terzisti può incidere sulla continuità dell’operazione

Eccetto le soste tecniche (e casi simili) il primo step causa un effetto interruttivo

Quando il bene oggetto di una compravendita internazionale non giunge direttamente al cliente, ma la sua movimentazione s’interrompe per qualche ragione, possono esserci conseguenze di assoluto rilievo. Ancor più se si tratta di operazioni complesse (triangolari). Occorre allora distinguere fra: “consegne” in senso proprio, che rompono l’unitarietà dell’operazione; consegne che non sono tali in ottica fiscale (“pseudo-consegne”) e quindi non hanno effetto interruttivo; vere “soste tecniche” che parimenti non incidono sulla continuità dell’operazione.

Il tema è stato affrontato nella risposta a interpello 580/2020, che esamina il caso di un’operazione triangolare in cui il primo cedente nazionale (soggetto Ue identificato Iva in Italia) invia i beni al proprio cessionario/cedente nazionale (promotore della triangolare), affinché ne esegua assemblaggio e certificazione, prima di acquistarli ai fini della rivendita al cliente finale extracomunitario.

Una delle criticità è la possibilità che la consegna dei beni al promotore in territorio italiano qualifichi la prima vendita come soggetta a Iva (imponibile), anziché come cessione all’esportazione non imponibile ex articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/72. Nel caso in esame – premesso che le clausole che regolano il trasporto e i termini di resa, nonché le altre pattuizioni, sono coerenti con la prassi e la giurisprudenza – secondo le Entrate non si configura alcuna disponibilità dei beni in capo al promotore: pertanto, l’operazione non va scomposta in una vendita imponibile Iva (dal primo cedente al promotore) e in una successiva cessione all’esportazione non imponibile (dal promotore al cliente extra-Ue).

La consegna al terzista

La fattispecie sarebbe analoga a quella affrontata dalla risoluzione 72/E/2000: la consegna al cessionario residente per l’esecuzione di test e collaudi tecnici sui beni prima della loro esportazione «non costituisce consegna in Italia» e non è quindi di ostacolo a realizzare l’operazione non imponibile. Ma la recente risposta è più generosa rispetto alla risoluzione, dato che l’attività svolta dal cessionario/promotore (l’assemblaggio dei beni) pare implicare una “intensità” superiore all’esecuzione di semplici test di conformità. Aspetto che non pare sfuggire alle Entrate, visto che è richiamata la sentenza C-446/13 della corte di Giustizia Ue, che sottolinea come la consegna a un terzista incaricato della loro rifinitura non implichi (ancora) la cessione dei beni all’acquirente finale (trasferendone la disponibilità), perché tale consegna mira solo a rendere i beni conformi a quelli oggetto della fornitura al cessionario.

Attenzione però al diverso contesto. Nel caso della sentenza Ue, infatti, i beni erano inviati in altro Stato per l’esecuzione dei lavori e ciò determinava una diversa allocazione territoriale della loro vendita; mentre nella fattispecie della risposta 580/2020 non è in discussione la territorialità delle cessioni (verificata per entrambe le vendite della triangolare) ma la loro non imponibilità.

L’operazione interrotta

A ogni modo, le aperture di questa risposta non vanno estese a situazioni diverse. Bisogna sempre considerare che, eccetto i casi sopra indicati e qualora non ci sia una vera “sosta tecnica”, la consegna dei beni è idonea a provocare un effetto interruttivo dell’operazione. Si rammenta infatti che, in base alla circolare 15/1980, la sosta tecnica sarebbe quella presso vettori/spedizionieri per il tempo necessario al raggruppamento o smistamento dei beni; e che questa non deve mai integrare un distinto rapporto di deposito (circostanza che può ravvisarsi nell’indicazione sui documenti di trasporto della destinazione del carico presso il luogo della sosta).

Nella risposta 273/2020 si evidenzia che non ricorrono gli estremi della “sosta tecnica” nella spedizione di beni presso un magazzino in altro Stato Ue, in attesa degli ordinativi dei clienti. Nonostante i beni siano destinati a rimanere stoccati per un breve periodo, il loro fermo presso la piattaforma logistica (in un rapporto di deposito) è idoneo a “spezzare” l’operazione, che quindi perde l’unitaria qualificazione di cessione intracomunitaria.

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Scadenziario Giugno 2021

7 Maggio 2021

entro il 20 Giugno

  • scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di maggio

entro il 30 Giugno

  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5%  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre marzo-aprile (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso;
  •  pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza ( 3-6%) relativi al bimestre di marzo e aprile dell’esercizio in corso; pagamento imposta di bollo ( 3% ) sull’elaborazione dati e pubblicità relativi al bimestre marzo-aprile;
  •  pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture contabilizzate nel 2020 come fatture da ricevere relative a provvigioni passive, elaborazioni dati e pubblicità 2020 anche se ancora non sono state ricevute. Pena l’indeducibilità del costo;
  • si ricorda che in base all’art. 16 alla Legge 40 del 31 marzo 2014 l’operatore economico è tenuto a comunicare all’UIAC eventuali variazioni dell’attività prevalente ed effettiva entro il 30 giugno di ogni anno;
  • si fa presente che la mancata approvazione del bilancio societario entro  il termine di legge, che per quest’anno è stato prorogato al 30 giugno 2021, (D.D. 60/2021) in aggiunta al mancato deposito dello stesso nei trenta giorni successivi,  è suscettibile di sanzione pari a € 500,00 (art.56 L 173/2018);

***************************************************************************

Si ricorda che la presentazione  della dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche (IGR P) e  delle persone fisiche (IGR L – M – N) con relativi allegati (imposta di bollo su agenzia, pubblicità e elaborazione dati, imposta complementare) la dichiarazione dei sostituti d’imposta (IGR O) e la presentazione del MOD. Q ai fini della richiesta di rimborso dell’imposta sulle importazioni con eventuali conseguenti versamenti a saldo (eventuale conguaglio IGR e per le persone fisiche e operatori individuali eventuale conguaglio dei contributi ISS relativo all’esercizio 2020), sono prorogati in via straordinaria al  31 Luglio 2021;

 

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Decreto Legge 8 Aprile 2021 nr 63 – Disposizioni per un graduale allentamento delle misure di gestione dell’epidemia da COVID-19

13 Aprile 2021

Si allega il testo completo del D.L. nr 63/2021 valido fino al 1° Maggio che prevede un graduale allentamento delle restrizioni.  

DL 63-2021+All 

Questi i punti principali:

Spostamenti interni (art.2):

–          Fino a domenica 18 aprile 2021 gli spostamenti all’interno del territorio sono consentiti fino alle ore 22.

–          Da lunedì 19 aprile fino a domenica 25 aprile l’orario si estende fino alle 24.00.

–          Da lunedì 26 aprile non ci saranno più limitazioni agli spostamenti all’interno del territorio.

–          Dal 12 aprile 2021 è consentito l’accesso ai parchi, alle piazze e ai parcheggi pubblici e privati fatto salvo il divieto di assembramento.

Spostamenti verso l’Italia (art.2):

–          Nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato alto rischio epidemiologico (c.d. zone rosse e arancioni) sono vietati salvo che per comprovate esigenze.

–          È ammessa la mobilità nelle regioni, province e comuni limitrofi in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico (c.d. zone gialle).

L’attività motoria e sportiva (art.3) in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private è consenta a partire dal 19 aprile.

Bar e ristoranti (art.4):

–          Dal 12 al 18 aprile hanno l’obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 21.30 ed il servizio da asporto è consentito fino alle ore 22.00.

–          Dal 19 al 25 aprile hanno l’obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 23.00 ed il servizio da asporto è consentito fino alle ore 24.00.

–          Dal 26 aprile 2021 non saranno previsti limiti.

–          Dal 12 aprile 2021 sono consentite le attività delle mense.

Attività economiche (art.5):

Dal 12 aprile 2021 nelle giornate festive e nei fine settimana le attività economiche all’interno dei centri commerciali e quelle di medie e grandi dimensioni sono consentite con il limite di ingresso di quattro utenti per ogni addetto alle vendite (ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e di commercio al dettaglio di carburante).

La data di avvio delle modalità di lavoro agile per il settore privato è posticipata all’1 maggio 2021 (art.6).

Vengono definite le nuove modalità per la didattica a partire dalle giornate del 9 aprile (art.7).

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Decreto Delegato 26 marzo 2021 nr 60 – Ratifica D.D. 4 marzo 2021 nr 49 – Interventi straordinari di sostegno e ristoro in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19

13 Aprile 2021

Il Decreto Ristori è stato ratificato con alcune modifiche. Ne raccomandiamo un’attenta lettura e segnaliamo i seguenti punti principali:

DD60-2021+All.

–          Art. 1 comma 1, lettera h: Il contributo liquido a fondo perduto può essere impiegato solamente per: acquisto materie prime, beni strumentali, spese per il personale, affitti, R&S, riqualificazione aziendale, marketing e pubblicità, innovazione tecnologica ed efficientamento energetico.

–          Art. 2 comma 1: l’accesso ai benefici è concesso esclusivamente a coloro che non hanno debiti scaduti iscritti a ruolo presso il Dipartimento Esattoria. È  possibile stabilire un piano di rientro entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

–          Art. 3 comma 9: diversamente da quanto precedentemente stabilito, hanno accesso ai benefici anche coloro hanno distribuito dividendi o compensi in favore di soci per l’anno 2019. Viene introdotto l’obbligo di non distribuire nell’esercizio 2021 gli utili degli esercizi precedenti, riserve patrimoniali o rimborsare finanziamenti ai soci.

–          Art. 4 bis: è introdotta la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale per mutui o altri finanziamenti bancari in favore di persone fisiche (era già prevista tale possibilità per le persone giuridiche).

–          Art. 8 comma 1: la domanda di accesso ai benefici deve essere presentata entro il 30 aprile 2021 (non più entro il 16 aprile).

–          Art. 14 comma 5: la scadenza dei voucher per tour operator e agenzie viaggi è di 36 mesi dall’emissione.

Proroga scadenze (Art. 12)

–          La scadenza del pagamento della Cartella Unica delle Tasse è prorogata al 31 luglio.

–          Il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari è prorogato al 31 maggio.

–          Il termine per l’approvazione del bilancio riferito al 2020 è posticipato al 30 giugno 2021.

–          Le riunioni dei collegi sindacali relative al primo e secondo trimestre dell’anno 2021 possono essere tenute entro il 31 agosto 2021.

–          Ricordiamo che la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi è prorogata al 31 luglio 2021.

–          Il termine per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute è prorogato al 30 settembre 2021.

–          I termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sulle importazioni è prorogato al 31 luglio 2021

–          I termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sulle importazioni relativamente ai carburanti è prorogato al 30 aprile 2021

–          La norma relativa alla sospensione della disciplina degli ammortamenti (art. 6 comma 7, DL 91-2020) è prorogata anche per l’esercizio 2021

 

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Regolamento 29 marzo 2021 nr 5 – Nuovo Regolamento attuativo del D.L. 22/12/2020 nr 220 – Misure di incentivazione ai flussi turistici e di sostegno per le strutture ricettive

13 Aprile 2021

Nel Nuovo Regolamento attuativo nr 5 del 29/3/2021 vengono illustrate le disposizioni relative al “Voucher Vacanza San Marino“: per tre pernottamenti  presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che aderiscono  del territorio un solo pernottamento sarà a carico del cliente. Il voucher sarà acquistabile fino al 31/7/2021 e il cliente ne potrà usufruire fino al 31 luglio 2022

R 5-2021

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Recesso per l’agente di commercio se si violano lealtà e buona fede

13 Aprile 2021

Il Sole 24 Ore 17 marzo 2021 di Barbara Grasselli Angelo Zambelli

CONTRATTI

La Cassazione: vincolo con l’azienda più intenso rispetto ai dipendenti

A fronte di una maggiore autonomia risoluzione anche per fatti meno gravi

Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.

Sulla base di tali obblighi, con la sentenza 6915/2021 la Cassazione ha ritenuto legittimo il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa esercitato dalla società preponente nei confronti del proprio agente che, in costanza di rapporto, aveva contattato altri collaboratori del preponente nel tentativo di indurli a intraprendere con il medesimo «una nuova attività imprenditoriale nello stesso settore merceologico».

Dalla motivazione della decisione si rileva che all’agente, legato da un patto di non concorrenza post-contrattuale, era stata contestata la «violazione dei canoni di correttezza e buona fede cui deve essere improntata l’attività di collaborazione, quale espressione del dovere di fedeltà di cui all’articolo 1746 del Codice civile». La norma codicistica richiamata nella pronuncia impone innanzitutto all’agente l’obbligo di tutelare gli interessi del preponente per il quale è richiesto, in virtù dell’attività professionale esercitata, un grado di diligenza maggiore rispetto a quello generico del «buon padre di famiglia». Inoltre, tale norma stabilisce che l’agente deve agire con lealtà e buona fede, ovvero deve astenersi dal porre in essere comportamenti pregiudizievoli per il preponente: comportamenti che non necessariamente violano norme specifiche, ma che sono comunque tali da ledere il rapporto fiduciario.

Sulla base di un orientamento costante che applica in via analogica l’articolo 2119 del Codice civile, relativo al licenziamento per giusta causa nel rapporto di lavoro subordinato, la Cassazione ha precisato che nella valutazione della gravità del fatto occorre tenere in considerazione gli elementi tipici dei due rapporti (lavoro subordinato e agenzia), sì che nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario «assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato», e ciò in ragione della maggiore autonomia «di gestione» della prestazione resa dall’agente per «luoghi, tempo, modalità e mezzi» in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. A fronte di una maggiore autonomia, dunque, basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell’agente.

Nel giudizio di merito era stato accertato il mero tentativo dell’agente di stornare i collaboratori del preponente per avviare insieme a loro una nuova attività imprenditoriale in concorrenza: tanto è stato ritenuto sufficiente per affermare – correttamente – la sussistenza di una giusta causa di recesso sul presupposto della «violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’agente, ravvisabile in qualunque attività che possa nuocere al preponente», e ciò a prescindere dal fatto che lo storno non si sia poi in concreto realizzato.

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Prodotti e-commerce con dogana semplificata

13 Aprile 2021

Il Sole 24 Ore 2 aprile 2021 di Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

WEB ECONOMY

Snellita la procedura per beni di modico valore ma solo fino al 1° luglio

L’agenzia delle Dogane aggiorna le procedure di sdoganamento semplificato per le merci di modico valore derivanti da transazioni online, anche se il sistema sarà in vigore solo fino al 1° luglio 2021, quando entreranno in vigore le regole Iva che investiranno il mondo e-commerce anche sul piano doganale.

La Direttoriale presentata ieri nel corso di un incontro con gli operatori, però, è un “provvedimento di transizione” che mira a coinvolgere tutti gli operatori verso le modifiche del 1° luglio.

Nel quadro attuale del commercio elettronico internazionale, infatti, si innestano due primarie criticità dovute al carattere massivo delle singole operazioni: la classificazione doganale delle merci ed il loro valore. È molto difficile arrivare ad una corretta attribuzione di una voce doganale per singoli prodotti che, sommati, cubano centinaia di migliaia di operazioni giornaliere. Oltre a ciò, considerato il sistema delle franchigie oggi in essere (22 euro per l’Iva, 150 euro per i dazi), anche l’attendibilità dei valori è spesso discutibile.

Per questo, con una serie di atti emanati nel tempo, l’Agenzia ha disposto che, fino all’entrata in vigore delle norme di cui al cosiddetto pacchetto Iva per il commercio elettronico (il 1° luglio 2021), i soggetti che effettuano operazioni di import di beni di valore trascurabile destinati a privati ed originate da transazioni online, accedono a procedure dichiarative a dati ridotti solo a seguito di apposita autorizzazione. In concreto, la voce doganale dei beni non viene dichiarata in quanto sostituita dalla voce convenzionale 9990990900. Per accedere a questo beneficio è necessario detenere requisiti soggettivi ed oggettivi di particolare rigore e di intensità variabile a seconda del fatto che l’operatore intenda accedere alle franchigie per la sola Iva o anche a quella per i dazi.

Il sistema in commento, però, è di breve durata ed è opportuno che il mercato consideri non tanto la necessità di accedere oggi ai benefici in esame, ma di settare la propria operatività sul modello di luglio 2021. Sul punto, è interessante l’input dell’Agenzia per cui, per l’ottenimento dell’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro, tra i tanti requisiti spicca la necessità che, a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno di quest’anno (in prova) e dal 15 giugno (in reale), l’operatore confermi la disponibilità all’avvio della sperimentazione del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dalle Dogane. Si tratta della presentazione delle informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’allegato B del regolamento 2446/15, che invece impone l’uso di (pur semplificate) classificazioni doganali per i beni.

Occorrerà dunque attrezzarsi subito e capire con quale affidabilità e profili di compliance gli operatori potranno ottemperare ai nuovi oneri dichiarativi, spesso derivanti da informazioni “alla fonte” tutte da verificare in un sistema che da luglio 2021 imporrà il pagamento dell’Iva per tutte le operazioni.

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