Categoria: In primo piano
Decreto Legge nr 97 del 1 giugno 2021 – Aggiornamento delle disposizioni per l’allentamento delle misure di gestione dell’epidemia da COVID-19
10 Giugno 2021
In allegato l’ultimo Decreto emesso in materia di emergenza pandemica da COVID-19 che allenta ulteriormente le misure di restrizione.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 25 maggio 2021 nr 95 – Ratifica D.D. 29 aprile 2021 nr 73 – Interventi a sostegno delle famiglie nonchè degli operatori economici in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19 – Mod. al D.L. nr 91 26/ 05/ 2020 e al D.D. nr 60 del 26/03/2021
10 Giugno 2021
Il Decreto Delegato nr 95 del 25 maggio 2021 riporta il testo definitivo degli interventi a sostegno delle famiglie nonchè degli operatori economici in seguito all’emergenza COVID-19.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato nr 91 – Ratifica D.D. nr 25 – Mod. al D.D. nr 44/2012 – Codice Ambientale e succ. mod. – Incentivazione alla corretta gestione dei rifiuti
10 Giugno 2021
Il testo normativo del Codice Ambientale ratificato con Decreto Delegato nr 91 del 20 maggio 2021 incentiva la corretta gestione dei rifiuti, ma al contempo aumenta la responsabilità per i produttori e i gestori degli stessi e aumenta le sanzioni per i trasgressori. Se ne consiglia un’attenta lettura.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 17 maggio 2021 nr 90 – Mod. Legge nr 47/2006 e succ. mod. ed integrazioni – Legge sulle Società
10 Giugno 2021
Il Decreto Delegato nr 90 del 17 maggio 2021 di seguito allegato, modifica la Legge sulle Società. Le principali variazioni sono riportate nella Circolare dell’Ufficio Attività Economiche anch’essa di seguito riportata.
Circ-2.2021-DD-90-2017-reg.-soc.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Legge nr 88 del 13 maggio 2021 – Mod. alla Legge nr 118/2010 e succ. mod. – Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica
10 Giugno 2021
Il Decreto Legge nr 88 del 13 maggio 2021 ai fini di velocizzare l’iter per la domanda da parte di potenziali richiedenti della residenza in Repubblica, semplifica parte dei certificati richiesti ai fini delle domande di concessione.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato nr 87 del 10 maggio 2021 – Norme in materia di servizio di custodia di asset virtuali
10 Giugno 2021
Si allega il testo completo del D.D. nr 87 del 10/5/21 che regolamenta il servizio di custodia e/o amministrazione di asset virtuali e dei loro strumenti di controllo e riserva tale attività alle sole banche autorizzate.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Vendite online, vale l’Iva del Paese di destinazione
10 Giugno 2021
Il Sole 24 Ore 21 maggio 2021 di Raffaele Rizzardi
Via libera ieri al decreto che recepisce le direttive dell’Unione europea
L’imposta va versata ogni tre mesi. Da chiudere le partite Iva in altri Stati
Manca poco più di un mese al 1° luglio 2021, quando cambierà radicalmente la fiscalità delle vendite online destinate ai privati consumatori dell’Unione europea, e in extremis è arrivato ieri l’ok del Consiglio dei ministri al decreto legislativo che attua le direttive comunitarie volte a regolamentare la materia.
Le novità sono rilevanti. Tranne una piccola soglia di 10mila euro per l’insieme delle vendite in tutta l’Unione europea da parte delle imprese marginali, chi spedisce ai privati dovrà sempre applicare l’imposta sul valore aggiunto del Paese di destinazione, con le conseguenti incertezze per la corretta applicazione dell’aliquota.
Inoltre, la corresponsione del tributo, calcolato distintamente per ciascuno Stato dell’Unione europea diverso da quello di partenza, dovrà essere eseguita trimestralmente avvalendosi dello sportello unico nazionale. Si tratta di un’evoluzione del “mini” sportello, sin qui utilizzato solo per i servizi online.
Chi aveva aperto partite Iva in altri Paesi dovrà chiuderle, altrimenti sarà costretto ad identificarsi in ciascun altro Paese della Ue.
L’Unione europea già da tempo si è posta una serie di problemi di fronte al fenomeno del commercio elettronico, esploso a causa della pandemia ma destinato a non rientrare – se non in minima parte – con la libertà di circolazione, in quanto ci si accorge che determinati acquisti sono convenienti e vanno in pronta consegna.
In particolare la Ue ha perseguito questi obiettivi:
attribuire l’Iva al Paese di destinazione della consegna, dove avverrà presumibilmente il consumo, essendo questa la natura del tributo. Sino alle “soglie di protezione” di 35mila euro l’anno per ciascun fornitore e ciascun Paese di destinazione (100mila euro in alcuni di questi) attualmente l’Iva applicata è quella del Paese di partenza, dove cioè non avviene il consumo;
semplificare gli adempimenti, in quanto il fornitore sopra soglia si trova a dover aprire una partita Iva nel luogo dove spedisce la merce;
eliminare l’esenzione da Iva per i pacchetti provenienti da fuori Ue di valore intrinseco sino a 22 euro. L’importo è basso ma va moltiplicato per l’enorme quantità di arrivi da questi Paesi;
controllare il corretto adempimento, cosa impossibile per la numerosità e lo scarso importo unitario delle singole cessioni, di regola – anche per la partenza dall’Italia – esonerate sia dalla fattura che dalla certificazione fiscale;
a questo scopo coinvolgere le piattaforme che facilitano la vendita, mettendo in contatto fornitore e cliente.
Il principale atto normativo europeo risale a quattro anni fa (direttiva 2455/2017) ed avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio di quest’anno. Il termine è stato poi differito di sei mesi in relazione alla pandemia, che ha sicuramente ostacolato il non facile adeguamento organizzativo degli operatori. Si è poi aggiunta la direttiva sui marketplace (2019/1995), che si occupa anche dei servizi venduti ai privati, come quelli relativi all’utilizzo temporaneo delle abitazioni.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Il riciclaggio non si può presumere in astratto
10 Giugno 2021
Il Sole 24 Ore 1 giugno 2021 di Valerio Vallefuoco
Il sequestro preventivo si giustifica con concreti elementi di fatto
Il reato presupposto di riciclaggio e autoriciclaggio non può essere frutto di una mera ipotesi astratta, non confortata da alcun elemento concreto. Così la Corte di cassazione con la sentenza 20990/2021.
Secondo la Suprema corte la probabilità di effettiva consumazione del reato per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza, necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, i quali, pur tenendo conto della fase processuale iniziale, consentano di ricondurre l’evento punito ad una individuata condotta criminosa dell’indagato.
È quanto emerge dalla sentenza 20990/2021 depositata il 27 maggio dalla II sezione penale della Cassazione a seguito di ricorso proposto dai difensori degli indagati avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Piacenza che confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip per i reati di cui agli articoli 648 ter.1 Codice penale e 4 del Dlgs 74/2000, ossia autoriciclaggio da reato presupposto tributario nella specie dichiarazione infedele.
Il fatto prendeva le mosse da una riscontrata sproporzione tra la ricchezza accumulata dai ricorrenti e i redditi dichiarati, dato che secondo l’accusa giustificava ex se il delitto di dichiarazione infedele. Tuttavia, la Corte ha rilevato che nel provvedimento impugnato mancava qualsiasi riferimento o indicazione degli elementi di fatto idonei a sussumere la vicenda nell’ambito del delitto di dichiarazione infedele. È stato quindi ribadito che la mera sproporzione tra redditi dichiarati e le ricchezze accumulate non può da sola giustificare o meglio esaurire la valutazione strettamente necessaria al fine di ritenere sussistente il fumus commissi delicti giustificativo della misura ablativa. Da ciò, scaturiva l’illegittimità del sequestro anche con riferimento alla seconda condotta contestata di autoriciclaggio dal momento che in assenza di indizi – ancorchè generici – sul reato presupposto – la detenzione di somme di denaro o altri beni apparentemente sproporzionati rispetto alla dichiarazione dei redditi, non può essere rappresentativa degli elementi costitutivi del reato. Secondo la Cassazione il mero possesso di un’ingente somma di denaro non può giustificare ex se l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio o autoriciclaggio senza che sia stata verificata l’esistenza di un delitto presupposto, o anche solo l’esistenza di relazioni tra l’indagato e ambienti criminali, o la precedente commissione di fatti di reato dai quali sia derivato quel denaro, o ancora l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita. L’orientamento richiamandosi ad alcuni precedenti conferma l’interpretazione garantista e innovativa (Cassazione 29074/18, 26301/16 e 51200/19).
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Verso un regolamento Ue sulle criptovalute
10 Giugno 2021
Il Sole 24 Ore 27 maggio 2021 di Alessandro Galimberti
La risposta del ministero dell’Economia in commissione Finanze
Per le criptovalute serve una legislazione tributaria chiara, omogenea ma che soprattutto parta dal presupposto che si tratta – vedasi i recenti rally di Bitcoin – non di moneta digitale bensì di «criptoattività di natura altamente speculativa e senza alcun sottostante a sostegno del suo valore» come segnalato recentemente da Banca d’Italia e Consob.
È questa in sintesi la posizione del Mef sull’interrogazione a risposta scritta presentata in Commissione finanze da un gruppo di parlamentari M5S, preoccupati dall’assenza di normative di riferimento che si traducono in chance perse per gli imprenditori delle nuove attività (mining, staking, yeld-farming e NFT) e per gli investitori internazionali.
Oltre a ribadire l’inquadramento fiscale per le operazioni in criptovalute – articolo 67.1 c-ter del Testo unico delle imposte sul reddito, e cioè “redditi diversi”, plusvalenze comprese – il ministro sottolinea che a livello internazionale ferve un dibattito molto acceso per definire l’ambito fiscale dei nuovi cripto-asset e il relativo inquadramento giuridico. In particolare, nel settembre dello scorso anno è stata presentata in sede Ue la proposta di Regolamento Mica, Market in crypto assets per «l’elaborazione di un quadro giuridico solido e omogeneo in ambito Ue» volto, tra gli altri scopi, a «tutelare i cittadini e la stabilità del sistema finanziario». Tale proposta di Regolamento è attualmente «oggetto di negoziato in sede di Consiglio Ue». e, una volta approvata, sarebbe automaticamente self-executive all’interno dei singoli ordinamenti nazionali, ricorda il Mef.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Primo set ad Amazon: legittimo l’accordo con il Lussemburgo
10 Giugno 2021
Il Sole 24 Ore 13 maggio 2021 di Alessandro Germani
TRIBUNALE UE
No a vantaggi illegittimi La replica di Vestager: riflettiamo su mosse
Sentenze di tenore opposto del Tribunale Ue su contestazioni della Commissione europea ad Amazon e Engie.
Lo sfruttamento dei marchi di Amazon è avvenuto attraverso due società lussemburghesi e la royalty era basata su un ruling determinato con l’applicazione del Tnmm (transactional net margin method). Nel 2017 la Commissione europea ha stabilito che questo ruling costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Essendo, infatti, la royalty troppo elevata, la società che la corrispondeva (LuxOpco) aveva beneficiato di una riduzione di base imponibile.
Il Lussemburgo e il gruppo Amazon hanno contestato la decisione, trovando accoglimento presso il Tribunale Ue. In primis in questi casi occorre confrontare l’onere fiscale con quello di una società che opera in condizioni di mercato e solo in presenza di errori che viziano il prezzo intercompany con riduzione dell’utile la Commissione potrebbe agire. Il Tribunale contesta l’analisi funzionale (rischi-benefici) svolta sulla società che ha dato in licenza il marchio (LuxSCS), anche perché la sua prestazione non poteva essere considerata tra quelle «a basso valore aggiunto». In ogni caso per il Tribunale la Commissione non ha dimostrato la sottostima della base imponibile di LuxOpco. Dunque nessun vantaggio selettivo per la filiale lussemburghese. E, come si poteva immaginare, la sentenza ha suscitato subito una serie di reazioni. Alla soddisfazione dell’azienda e del Granducato, fa da contraltare la replica della vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager: «Analizzeremo attentamente la sentenza» e «rifletteremo su possibili mosse successive».
Ma, come anticipato, il Tribunale Ue si è pronunciato anche sulla vicenda di Engie. Il caso esaminato riguarda dei ruling su finanziamenti infragruppo relativi a entità lussemburghesi, a fronte di complesse strutture con emissione di azioni e prestiti obbligazionari convertibili fra una holding, una subsidiary e un intermediario, con la sola seconda che è tassata in base a ruling. Tutto ciò è stato contestato dalla Commissione e ha trovato accoglimento presso il Tribunale Ue. In questi casi, infatti, occorre andare oltre la formalistica rappresentazione dei singoli fatti per comprendere la realtà economica e fiscale della struttura. Nel constatare un vantaggio fiscale il Tribunale sottolinea che il trattamento fiscale preferenziale è prevalentemente il risultato della non applicazione di una misura nazionale relativa all’abuso del diritto