Se si abbandona il posto di lavoro rapporto chiuso senza convalida

5 Marzo 2025

I Focus di Norme e Tributi 20 Febbraio 2025 di Giampiero Falasca

Dimissioni di fatto

Recesso per assenza ingiustificata oltre il termine del Ccnl o dopo 15 giorni con comunicazione del datore all’Ispettorato

Il dipendente che abbandona il posto di lavoro va considerato un “dimissionario di fatto” e il rapporto si estingue senza la necessità della convalida telematica: questa la novità introdotta dal collegato lavoro (legge 203/2024), nata per colmare una vistosa lacuna della precedente disciplina.

Secondo le regole vigenti prima di questo intervento (articolo 26 del Dlgs 151/2015) non era possibile considerare dimissionario un lavoratore che non aveva completato la procedura telematica di convalida di dimissioni, neanche in presenza di fatti concludenti (assenza prolungata senza motivo, eccetera), come aveva confermato anche la giurisprudenza di merito. Con la nuova disciplina, se il lavoratore risulta assente ingiustificato per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale (in mancanza di previsione collettiva, si applica un termine di 15 giorni) il datore può considerare dimissionario il dipendente, senza pagare il ticket, senza dover licenziare e senza accesso alla Naspi.

Una norma di buon senso, che semplifica il percorso di gestione delle dimissioni e previene comportamenti opportunistici, come quello di chi “provoca” il proprio licenziamento per accedere alla Naspi.

La procedura

Per poter applicare questa disciplina, il datore di lavoro deve seguire una procedura che inizia con una comunicazione del datore di lavoro all’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl).

L’Ispettorato, con una nota del 22 gennaio scorso, ha chiarito il contenuto minimo di tale comunicazione e la procedura da seguire. La comunicazione va mandata alla sede territoriale afferente al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, ragion per cui l’Itl ha elaborato un modello con tutte le informazioni da inviare. Tale modello dovrà essere inviato in via preferenziale a mezzo Pec all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, ma non sono escluse forme differenti di invio (e-mail ordinaria, raccomandata, eccetera).

Le verifiche ispettive

Una volta inviata la comunicazione all’Ispettorato, il datore può comunicare – usando il modello Unilav – la cessazione del rapporto per dimissioni.

Il rapporto si interrompe per dimissioni di fatto, ma la procedura prosegue con una fase fondamentale, quella della verifica. Gli organi territoriali possono contattare il lavoratore, altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro e ogni altro soggetto che possa fornire elementi utili per verificare che sussista davvero un’assenza ingiustificata. La verifica degli ispettori, secondo Itl, può estendersi anche ai motivi alla base dell’assenza: gli ispettori dovranno informare il lavoratore dei diritti scaturenti da eventuali situazioni di questo tipo. È prevedibile che su questo punto sorgeranno diverse contestazioni, non essendo chiaro il perimetro dell’indagine da svolgere.

Questa fase ha una durata massima di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro, e può avere due esiti differenti.

Se viene accertata la falsità della comunicazione, l’Ispettorato comunica l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto, ove il datore abbia già fatto la comunicazione di cessazione – sia al datore di lavoro. Se la verifica conferma la veridicità dell’assenze, le dimissioni di fatto già comunicate dal datore a inizio procedura restano valide, senza necessità di ulteriori adempimenti.

L’onere della prova

La legge assegna, infine, al lavoratore la possibilità di evitare l’effetto risolutivo, laddove i dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore. L’oggetto della prova sembra riguardare, quindi, l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza al datore (ad esempio, perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati. Non è chiaro se la contestazione possa estendersi anche al merito dei motivi dell’assenza.

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La cessione dei brevetti va tassata come reddito diverso

5 Marzo 2025

Il Sole 24 Ore 1 Marzo 2025 di Daniele Gro e Gabriele Sepio

La cessione dei brevetti va tassata come reddito diverso

Enti non commerciali: la cessione di un brevetto è tassata come reddito diverso in quanto la persona giuridica non può qualificarsi come inventore. Così la risposta 51/2025 delle Entrate sulla cessione delle risultanze «brevettate» delle attività di ricerca svolte dai dipendenti di un ente non commerciale.

Una fondazione avente come finalità lo svolgimento di ricerche scientifiche ha chiesto di valutare la possibilità di considerare non imponibili i redditi derivanti dalla cessione/conferimento di un brevetto sviluppato nell’ambito della propria attività. Secondo l’ente, tali somme costituirebbero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, che non figurano tra quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir.

Nel respingere la soluzione prospettata, l’Agenzia ha affermato che i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di un brevetto possono qualificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo solo se «direttamente» percepiti dal soggetto inventore (articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir). Da ciò discende che, in assenza di tale status, il reddito derivante dalla cessione o conferimento del brevetto deve essere ricondotto tra quelli «diversi» ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir.

Il condivisibile ragionamento dell’Amministrazione ruota attorno alla circostanza che il diritto di sfruttamento economico delle ricerche è attribuito a una persona giuridica – la Fondazione – e non ai soggetti inventori, ossia i ricercatori dell’ente (titolari, nel caso di specie, della sola paternità morale dell’opera). Sul punto, l’Agenzia richiama l’articolo 64 del Codice della proprietà industriale, che attribuisce al datore di lavoro i diritti derivanti dalle invenzioni realizzate dal dipendente, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore. Tale circostanza non è priva di conseguenze fiscali: anche se l’ente ha investito risorse nella ricerca e ha sopportato gli oneri connessi alla brevettazione, i proventi derivanti dalla cessione del brevetto non generano redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, proprio perché l’ente non può essere autore materiale dell’opera.

Pertanto, la cessione sarà generativa di un reddito diverso in capo alla Fondazione, detentrice dei diritti economici connessi all’attività di ricerca. La stessa logica vale anche nel caso in cui il brevetto sia conferito in una società. Ciò in quanto il conferimento è fiscalmente equiparato alla cessione ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Tuir, con determinazione dell’imponibile da effettuarsi sulla base del valore normale del brevetto (articolo 9, comma 2, del Tuir).

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Prodotti difettosi, risponde il fornitore se coincide con il marchio

5 Marzo 2025

Il Sole 24 Ore 7 Febbraio 2025 di  Mario Benedetti e Marta Minnici

In base all’articolo 3, paragrafo 1) della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fornitore di un prodotto deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» dello stesso qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.

È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-157/23, a seguito di un recente rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di cassazione, nell’ambito di una controversia che ha coinvolto l’acquirente di un’automobile difettosa, vittima di un incidente stradale, e la nota casa produttrice automobilistica a marchio Ford.

La vicenda nasce nel 2001, anno in cui il consumatore aveva acquistato un’automobile presso la concessionaria S., rivenditore Ford autorizzato in Italia. Il veicolo in questione era stato fabbricato dalla Ford Wag in Germania e poi distribuito in Italia dalla Ford Italia. A seguito del sinistro stradale verificatosi qualche mese dopo l’acquisto, durante il quale l’airbag del veicolo non si era attivato correttamente, il consumatore aveva deciso di ricorrere dinanzi al Tribunale di Bologna al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla concessionaria e dalla Ford Italia, sostenendo che la responsabilità per il difetto fosse da attribuire alla qualità del veicolo. Ford Italia respingeva la sua responsabilità, affermando di non essere il produttore del veicolo, bensì il fornitore.

La causa proseguiva dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, la quale, tuttavia, motivando che l’appellante, in qualità fornitore, era stata correttamente sottoposto alla stessa responsabilità che incombeva al produttore, confermava quanto statuito dal giudice di primo grado.

Successivamente, la Ford Italia ricorreva dinanzi alla Corte di cassazione. I giudici di legittimità, nutrendo dubbi interpretativi sulla portata esatta dell’articolo 3, paragrafo 1) della direttiva 85/374 e, in particolare, sull’estensione della responsabilità del produttore al fornitore, decidevano di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme all’articolo 3, paragrafo 1, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore».

Preliminarmente, la Corte di giustizia UE ha precisato che l’articolo 1 della direttiva n. 85/374/CEE attribuisce al produttore la responsabilità per danno da prodotti difettosi, mentre l’articolo 3, paragrafo 1) di tale direttiva definisce il termine «produttore» come, in particolare, il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente. E sebbene, in forza dell’articolo 1 della direttiva n. 85/374/CEE, il legislatore europeo abbia scelto di imputare, in linea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l’articolo 3 della citata direttiva designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono, altresì, assumere la responsabilità istituita da detta direttiva.

In tale contesto, ad avviso della Corte di giustizia Ue, è indifferente che il fornitore abbia materialmente apposto la siffatta menzione sul prodotto o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal produttore e che corrisponde al nome di quest’ultimo. Infatti, in entrambe le ipotesi, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto, suscitando in esso una fiducia paragonabile a quella che questi avrebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal produttore. In entrambi i casi, il fornitore deve, dunque, essere considerato una persona che «si presenta come produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, letto alla luce dei considerando n. 4 e n. 5 della direttiva n. 85/374/CEE.

I giudici dell’Unione Europea risolvono la questione sollevata chiarendo che un fornitore può essere ritenuto produttore se il suo nome coincide con il marchio presente sul prodotto, precisando che, al fine di garantire la tutela del consumatore, il legislatore dell’Unione ha voluto che la responsabilità di «chiunque si presenti come produttore» sorga allo stesso modo di quella del «vero» produttore. Difatti, il consumatore deve avere la libertà di chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale in base all’articolo 5 della citata direttiva.

Tale pronuncia assume notevole rilievo nell’ambito della tutela del consumatore, specialmente alla luce della nuova direttiva (UE) 2024/2853 con la quale viene garantita una protezione ancor più uniforme per i consumatori e maggiore certezza giuridica per gli operatori economici nell’Unione Europea.

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Decreto Delegato 20 febbraio 2025 nr 26 – Modifiche alla L 28 06 2010 nr 118 e succ. mod. “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica”

5 Marzo 2025

Il Decreto Delegato 26 conferma le  disposizioni integrative in merito alla residenza atipica dei pensionati già anticipate con il D.D. 21 11 2024 nr 177.

I requisiti per accedere al regime di residenza atipica dei  pensionati (che prevede un’imposta sostitutiva del 6% per 10 anni  rinnovabile), sono i seguenti:

  • un reddito annuale non inferiore a 120.000 euro lordi oppure
  • un patrimonio mobiliare minimo di 500.000 euro.
Il Decreto specifica che non saranno accettate richieste basate sulla condivisione di un’abitazione con persone al di fuori del proprio nucleo familiare o con le quali non si abbia una relazione assimilabile alla convivenza. È invece richiesto, com’è avvenuto fino ad ora, un impegno formale come un preliminare d’acquisto o di affitto di un immobile, subordinato alla concessione della residenza.

Queste modifiche aventi un orientamento più selettivo sono già entrate in vigore a partire dal 1° dicembre 2024.

DD026-2025

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Decreto Legge 27 febbraio 2025 nr 28 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2025

5 Marzo 2025

Si allega il testo completo che aggiorna il nr di permessi di soggiorno rilasciati a stranieri per l’anno 2025 per motivi di lavoro:

Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 275

Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro è di 665

Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 50.

DL028-2025

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Decreto Delegato 11 Febbraio 2025 nr 19 – Variazione del costo della vita e relativi coefficienti di cui all’articolo 32, nono comma della Legge 11 02 1983 nr 15

5 Marzo 2025

Di seguito un estratto della tabella del Decreto Delegato nr 19 che indica nel  suo Articolo Unico sia le variazioni dell’indice del costo della vita (comma 1)  sia i coefficienti per la rivalutazione delle pensioni ordinarie per l’anno 2025 (comma 2)

ANNO INDICE COEFFICIENTE 

2024       273,3       1,000
2023       271,1        1,008
2022       265,3      1,030
2021       259,5      1,053
2020      254,7      1,073
2019     255,5        1,070
2018     254,2       1,075
2017     251,4        1,087
2016     248,7       1,099
2015     248,9       1,098
2014     249,2       1,097

DD019-2025

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Decreto Delegato 11 febbraio 2025 nr 20 – Adeguamento del tetto pensionistico di cui all’art.14 della Legge 29 11 2022 nr 157

5 Marzo 2025

Ai fini del calcolo della pensione, il tetto pensionistico per l’anno 2025 è stato fissato ad €  49.599,88.

Il Decreto Delegato prevede con un Articolo Unico che

Al fine di coordinare l’articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157 con l’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, il tetto limite pensionistico per l’anno 2025 è pari ad euro € 49.599,88 (quarantanovemilacinquecentonovantanove/88)

DD020-2025

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Scadenziario Aprile 2025

3 Marzo 2025

entro il 15 Aprile

  • Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello IGR “G” dell’anno precedente all’Ufficio Tributario.

entro il 20 Aprile

  • scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.

entro il 30 Aprile

  • scade il termine per tutte le società di capitali, per la consegna del bilancio d’esercizio, corredato di nota integrativa, al sindaco o al collegio sindacale;
  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di  gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2025

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Scadenziario Marzo 2025

25 Febbraio 2025

dal 3 Marzo

entrata in vigore del VISTO MERCI TELEMATICO a mezzo applicativo TRIWEB

entro il 14 Marzo

  • termine per l’invio della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza per le licenze INDUSTRIALI

entro il 20 Marzo

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di febbraio;

entro il 31 Marzo

  • versamento dei contributi di Gestione Separata e FONDISS per gli amministratori, presidenti  CdA, Amministratori delegati, CO.CO.PRO come prorogato dal D.L. 13/25
  • pagamento della tassa annuale di licenza e sui provvedimenti societari per le società di capitali;
  • presentazione della dichiarazione annuale per prodotti petroliferi (D.A.P.);
  • presentazione alla Banca Centrale, da parte degli intermediari assicurativi, della relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, mediante utilizzo dello schema richiesto dalla stessa autorità
  • termine per l’invio della comunicazione che gli amministratori di società immobiliari o di imprese di servizi devono inviare alla Commissione Lavoro affinché vengano considerati ordinari e non operativi            come indicato dalla Circolare N.4_/2024 
  • termine per l’invio della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza per le licenze COMMERCIO/ARTIGIANATO e SERVIZI

La domanda finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza è da effettuarsi esclusivamente via mail all’indirizzo fondoservizisociali@omniway.sm e va  corredata dalle relative fatture di                spesa e contabili di pagamento. Occorre inoltre indicare  il codice IBAN sul quale verrà accreditato il rimborso

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Decreto Delegato 16 Gennaio 2025 nr 7 – Disposizioni in materia di informazioni, pratiche commerciali e altre comunicazioni commerciali

11 Febbraio 2025

Sempre nel rispetto di quanto enunciato nel del D.D. nr 160/2024 “Disposizioni in materia di Consumo”  il Decreto Delegato nr 7 nell’ottica della protezione del consumatore e degli operatori economici, tratta il tema della pubblicità ingannevole, comparativa e delle pratiche commerciali aggressive.

Per i dettagli del caso si rimanda al testo completo di seguito scaricabile.

DD007-2025

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