Categoria: In primo piano
Se l’assemblea della Srl si è svolta senza convocazione
10 Maggio 2025
Il Sole 24 Ore 26 Aprile 2025 di Cristina Odorizzi
Sono amministratore unico di una Srl. Vorrei sapere se l’assemblea riunitasi lo scorso anno alla presenza di tutti i soci, rappresentanti l’intero capitale sociale, che ha deliberato l’approvazione del bilancio con la maggioranza dei presenti, possa essere considerata regolarmente costituita anche in mancanza dell’invio della comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, come è previsto dallo statuto.
L’assemblea è valida anche in assenza di convocazione se ha le caratteristiche per essere considerata totalitaria. In particolare, per quanto attiene alle Srl, l’articolo 2479-bis del Codice civile prevede che «in ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento».
Pertanto, l’assemblea tenutasi lo scorso anno in assenza di convocazione, ma con la presenza dell’intero capitale sociale e dell’organo amministrativo al completo, è validamente tenuta, ex articolo 2479-bis, del Codice civile.
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Imposte all’estero, sì alla detrazione anche se il credito è stato omesso
10 Maggio 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 28 Aprile 2025 di Davide Settembre
Il contribuente ha diritto a detrarre l’imposta pagata all’estero anche nel caso in cui il credito non venga indicato nella dichiarazione dei redditi, purché vi sia una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Lo hanno affermato i giudici della Corte di giustizia tributaria del Lazio con la sentenza n. 7484/13/2024 (presidente e relatore Passero), allineandosi ai principi recentemente espressi dalla Corte di Cassazione.
La vicenda
Nel caso esaminato dai giudici laziali, una società chiedeva il rimborso delle imposte versate sui proventi percepiti all’estero in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Grecia.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la società proponeva ricorso dinanzi la Ctp che lo accoglieva, ritenendo, tra l’altro, che il diritto alla detrazione doveva essere riconosciuto anche se il credito non era stato indicato dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi, come richiederebbe l’articolo 165 del Tuir.
L’appello dell’ufficio veniva accolto, ma la società ricorreva in Cassazione.
I giudici di legittimità accoglievano il ricorso e cassavano la sentenza con rinvio, sostenendo che i giudici di appello con una affermazione meramente apodittica si erano limitati a condividere astrattamente l’operato dell’ufficio. La società riassumeva così il giudizio in appello.
La decisione
I giudici di appello hanno accolto il ricorso in riassunzione, ricordando in primis che il diritto alla detrazione delle imposte assolte all’estero trova fondamento sia nell’articolo 165 del Tuir che nell’articolo 24 della Convenzione Italia-Grecia in base al quale, se il contribuente assoggetta a tassazione nel proprio paese gli elementi di reddito percepiti all’estero, deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Grecia.
In particolare, i giudici hanno affermato che, sulla base dell’analisi delle clausole dei contratti sottoscritti in relazione ad alcuni progetti, la ricorrente si era impegnata a fornire il know-how necessario alla realizzazione delle opere e servizi previsti. Pertanto, i redditi percepiti dalla ricorrente dovevano essere inquadrati nella categoria delle royalty. Conseguentemente, tali redditi erano stati correttamente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 5% dai committenti greci della società e ciò, in virtù del citato articolo 24, dà luogo al riconoscimento di un credito. Peraltro, la qualificazione dei redditi quali royalties era stata ritenuta corretta dallo stesso ufficio in sede di accertamento di adesione con riferimento all’annualità 2008.
Infine, i giudici hanno evidenziato che, sulla base della recente sentenza della Corte di cassazione n. 24160 del 2024, la detrazione delle imposte assolte all’estero deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il credito non venga indicato nella dichiarazione dei redditi, purché vi sia, come nel caso esaminato, una convenzione contro le doppie imposizioni. In sostanza gli accordi internazionali prevalgono sulle norme interne, salvo queste siano concretamente più favorevoli al contribuente.
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Credito per imposte estere solo con versamenti definitivi
10 Maggio 2025
Il Sole 24 Ore 29 Aprile 2025 di Emanuele Reich Franco Vernassa
Per i redditi prodotti all’estero da parte dei soggetti Ires e per la recuperabilità delle (eventuali) ritenute subite risulta necessario compilare il quadro CE di Redditi Sc 2025 o, in caso di consolidato fiscale, i quadri NE, NR ed NC del modello Cnm (articoli 165 e 118 del Tuir).
La corretta gestione delle imposte pagate all’estero sui redditi esteri si basa prima di tutto sull’individuazione della tipologia di reddito soggetto a ritenuta (interessi, royalties, dividendi, redditi d’impresa conseguiti tramite stabile organizzazione, management fees, fornitura servizi di ingegneria) e successivamente su una buona compliance procedurale dell’impresa, senza trascurare la contabilizzazione dei redditi esteri, delle ritenute recuperabili quali crediti, e delle ritenute non recuperabili quali costi.
Le tre condizioni
L’articolo 165 del Tuir, commentato ampiamente dalla circolare 9/E/2015 e da prassi recente (principi di diritto 15/2019 e 15/2021 e risposte a interpelli 118/2023, 120/2024, 13/2025, 101/2025 e 116/2025), definisce le tre condizioni necessarie per poter accedere al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, come segue (si veda la circolare 9/E/2015):
1 la produzione di un reddito in un Paese estero;
2 il concorso di quel reddito alla formazione del reddito complessivo del residente;
3 il pagamento di imposte estere a titolo definitivo.
Naturalmente, è necessario che le imposte pagate all’estero siano imposte sul reddito o ad esse assimilabili. Le imposte da indicare devono essere:
divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione in virtù del comma 5 dell’articolo 165 del Tuir, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo;
irripetibili, pertanto non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale
Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia (ad esempio, dividendi imponibili per il 5%), in base al comma 10 dell’articolo 165 del Tuir, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. Si deve ricordare che il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, di fatto, pacificamente riconosciuta nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, sancita dall’articolo 169 del Tuir e dall’articolo 75 del Dpr 600 del 1973, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale.
Un suggerimento operativo consiste nel prevedere nel contratto tra il soggetto Ires ed il cliente estero uno specifico articolo che preveda l’assoggettamento dei pagamenti effettuati a ritenuta alla fonte da Trattato da parte della società estera-committente, con reciproci obblighi documentali.
La composizione
Il quadro CE, così come i quadri NE, NR ed NC del modello Cnm, è piuttosto complesso e quindi deve essere compilato con attenzione sulla base dell’apposita documentazione che dovrà essere conservata a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Soffermiamoci sul quadro CE, che è diviso in tre sezioni:
1 la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’articolo 165 del Tuir e del credito d’imposta indiretto (articolo 86, comma 4-bis e articolo 89, comma 3, del Tuir)
2 la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere riportabili per 8 anni, di cui all’articolo 165, comma 6 del Tuir, e dell’eventuale credito spettante;
3 la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni. Ad esempio, l’importo del credito andrà poi riportato nel rigo RN13.
La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero e al singolo periodo di produzione.
La sezione I si divide in due parti: la sezione I-A individua il credito d’imposta «teoricamente» spettante, mentre la sezione I-B quello «effettivamente» spettante.
Individuate le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, è necessario determinarne la parte recuperabile in Italia con il meccanismo previsto dal comma 1 dell’articolo 165 del Tuir secondo il quale esse sono ammesse in detrazione dall’imposta italiana dovuta, fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione nel limite dell’imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero.
Le eccedenze
La sezione II del quadro CE, che si divide in tre parti (A, B, C), individua le eccedenze d’imposta in base all’articolo 165, comma 6, del Tuir; tale norma dispone che l’imposta estera pagata a titolo definitivo nel Paese estero eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce:
un credito d’imposta;
fino a concorrenza dell’eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo (carry back).
Se non è possibile fruire del carry back, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo, per essere utilizzata come credito di imposta nei casi previsti (carry forward). Il riporto in avanti dovrà essere monitorato nel tempo, previa eventuale contabilizzazione dell’imposte estera come credito, ove se ne preveda ragionevolmente l’utilizzo.
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Legge 22 aprile 2025 nr 60 – Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione
10 Maggio 2025
Al fine di tutelare i cittadini dai processi troppo lunghi la Legge 60/2025 prevede termini specifici per ogni grado di giudizio e la possibilità di ottenere un indennizzo per l’eccessiva durata.
In particolare vengono fissati termini precisi, per i vari procedimenti, che se superati aprono le porte ad un indennizzo, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 2.000, per ogni anno o frazione di anno, eccedente sei mesi il termine di ragionevole durata del processo.
Per i procedimenti civili e penali la durata massima deve essere di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno in terza istanza.
Nei giudizi amministrativi si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno per ogni grado di giudizio. Per aver diritto all’indennizzo i ricorrenti devono aver presentato una istanza di accelerazione del procedimento almeno sei mesi prima della ragionevole durata.
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Decreto Delegato nr 55 del 16 04 25 – Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 – Imposta generale sui redditi – e successive modifiche
10 Maggio 2025
Il Decreto Delegato 55 prevede, per le aziende che assumono o che hanno assunto nell’anno 2024 un lavoratore rientrante nelle liste di avviamento di cui all’art. 3 del DD 105/2022 (di cui in calce l’estratto)
un aumento delle percentuali di abbattimento di un ulteriore 5% per cento per ciascun lavoratore assunto. Viene poi specificato che il credito d’imposta IGR non può superare il 40 per cento dell’imposta dovuta.
Si allega il testo completo
(…) Art. 3 DD 105/2022
(Incentivi per il reinserimento lavorativo e la riconversione professionale)
1. Possono accedere all’incentivo per il reinserimento lavorativo e la riconversione professionale le seguenti tipologie di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato a tempo pieno: a) non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, che nella loro vita lavorativa siano stati occupati per un periodo di almeno 12 mesi continuativi, o comunque 24 mesi se non continuativi, e non abbiano adeguata esperienza nell’area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro;
b) che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, che percepiscano l’Indennità economica speciale o l’Indennità di disoccupazione di cui al Capo III e Capo IV della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche e non abbiano adeguata esperienza nell’area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro; c) disoccupati da almeno 12 mesi;
d) che siano stati licenziati per inidoneità alla mansione ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 73/2010 e successive modifiche; e) che abbiano un’età pari o superiore ai 50 anni e risultino non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro o siano percettori di ammortizzatori sociali; f) disoccupati che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o maggiore del 40% così come definita dalla Legge 29 maggio 1991 n.71 e successive modifiche.(…)
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Scadenziario Maggio 2025
4 Maggio 2025
entro il 20 Maggio
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. E FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di aprile
entro il 31 Maggio
- termine ultimo per la presentazione della richiesta alla Segreteria dell’Ufficio Tributario per il superamento dei limiti di deducibilità dei costi come previsto dall’art. 50 Legge nr 166/2013: spese di pubblicità e sponsorizzazioni max 8% dei ricavi; elaborazione dati e ricerche di mercato max 10% dei ricavi; spese di rappresentanza max 5% dei ricavi. Prot 146812 art 50_L166-2013
- Si ricorda la scadenza relativa al Bilancio 2024 (invio nel nuovo formato XBRL tramite pratica OPEC all’Ufficio Attività Economiche, e termine per l’approvazione entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale). Si fa presente che la mancata approvazione del bilancio societario entro il termine di legge, è suscettibile di sanzione pari a € 500,00 (art.56 L 173/2018);
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Legge 3 Marzo 2025 – Misure per il consolidamento, lo sviluppo economico, il contenimento dei costi e disposizioni in materia fiscale
14 Aprile 2025
Si segnalano gli articoli più interessanti della Legge nr 30/2025 che prevede alcune misure in materia fiscale, per lo sviluppo economico e il contenimento dei costi.
Art 1 comma 3 demanda al Congresso di Stato entro il 31 12 25 di adottare opportuno Decreto Delegato circa la conservazione elettronica della documentazione contabile e amministrativa.
Art. 6 riguarda il mancato pagamento dei contributi ISS ovvero FONDISS iscritti a ruolo nei confronti di operatori economici per contributi riferiti a tredici mensilità (anche non consecutive): ogni qualvolta il valore delle iscrizioni a ruolo superi la cifra di Euro 100.000,00, si avrà la sospensione ad operare.
Art. 12 prevede alle imprese di poter usufruire anche per i lavoratori frontalieri degli abbattimenti sulla retribuzione, in riferimento all’art. 2 della Legge nr. 105 del 2022 con esclusione dello sgravio contributivo. Sempre in riferimento ai benefici previsti all’art. 2 della Legge 105/2022 possono essere concessi ai dipendenti che risultano essere parenti sino al secondo grado del titolare o dei soci o dell’amministratore.
Art. 28 specifica che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società che direttamente o indirettamente controllino l’impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito.
Art. 29 definisce i conferimenti di partecipazioni, fatta salva l’applicazione dell’esecuzione di cui all’art. 56, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione della plusvalenza, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario
Art. 31 vengono cambiate le soglie superate le quali diventa obbligatoria la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Tale obbligo si ha per i soggetti che a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’impresa per la seconda volta consecutiva ha congiuntamente superato (a) euro 7.000.000,00 di ricavi di cui agli articoli 34 e 51 e (b) euro 1.500.000,00 di rimanenze.
Art. 32 consente il riconoscimento del rimborso dell’eventuale imposta IRAFE versata e non dovuta. La trasmissione della dichiarazione DAPEF con saldo IRAFE a credito equivale a domanda di rimborso ed è corrisposto dall’Ufficio Tributario attraverso accredito sullo strumento di pagamento elettronico San Marino Card.
Art. 33 prevede che ai fini dell’assolvimento dell’imposta sulle importazioni, l’imposta sui beni acquistati e importati per il tramite di Poste San Marino S.p.A. può essere liquidata al momento del ritiro del bene.
Art. 34 specifica che ai fini del rimborso monofase le note di accredito attive e emesse entro un anno dall’operazione imponibile di riferimento, conseguenti ad accordi commerciali con i fornitori, che, in quanto tali, concorrono direttamente alla formazione del prezzo di acquisto di beni importati nonché le note di variazione relative alle operazioni di cui all’articolo 46, comma 4 della Legge n.166/2013 sono portate a diretta diminuzione del volume degli acquisti e devono essere elencate a parte nella modulistica per la dichiarazione annuale con riferimento ai suddetti accordi commerciali. Gli accordi commerciali devono essere tenuti a disposizione dell’UO Ufficio Tributario, che ne può verificare in qualsiasi momento la regolarità. L’imposta monofase relativa a tali note attive, evidenziata anch’essa separatamente nella modulistica per la dichiarazione annuale, è rimborsata integralmente all’operatore, sommandosi così all’imposta da rimborsare calcolata sulle esportazioni con le modalità dei commi precedenti.
Art. 38 il libro di carico e scarico di cui all’articolo 8 della Legge 11 novembre 1975 n.42 “Istituzione di una imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi”, è sostituito dal Registro Informatico di carico e scarico tenuto con le modalità definite con circolare dell’Ufficio Tributario.
Art. 41 definisce il reddito familiare pro-capite in cui viene compreso anche il valore delle rendite catastali delle proprietà immobiliari degli appartenenti al nucleo familiare non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale sino al limite previsto dall’art. 7 comma 1 lettera m) della Legge nr. 166/2013 e successive modifiche.
Art. 42 prevede un importante intervento a sostegno delle piccole imprese: per sostenere le attività di lavoro autonomo e su opzione del soggetto interessato, per i soggetti con un ricavo annuo non superiore ad euro 40.000 l’obbligo contributivo è commisurato sulla base del reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non sul minimo contributivo.
Art. 43 definisce tramite l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea nuovi scenari sia per i cittadini che per le imprese per favorire, 1) l’accesso alle innovazioni in campo giuridico ed economico; 2) incontri e percorsi formativi rivolti ai cittadini, imprese e associazioni sammarinesi per implementare la conoscenza e rendere agevole il percorso di adeguamento alle nuove regole; 3) l’assistenza alle imprese per cogliere le opportunità del mercato europeo compreso l’accesso ai sostegni di natura economica, professionale e bandi; 4) l’accesso ai programmi europei di finanziamento per lo sviluppo, la ricerca, la cultura e la tutela dell’ambiente.
Art. 48 definisce che nelle società la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di Euro 9.000.000,00.
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Decreto Delegato 14 Marzo 2025 nr 39 – Disciplina per la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche verso l’Italia con obbligo di addebito dell’IVA
14 Aprile 2025
Il Decreto Delegato 39/2025 (che si applica a partire dalle fatture 2025) regolamenta la cessione acque minerali, bibite e alcolici verso operatori economici italiani aventi Partita Iva e obbliga all’addebito dell’IVA in fattura qualora gli operatori economici sammarinesi versino in almeno una delle seguenti condizioni previste dall’art. 1:
“(…) a) le cessioni superano l’ammontare di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) su base annua, al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l’operatore economico abbia alle proprie dipendenze meno di due lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;
b) le cessioni superano l’ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) su base annua, al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l’operatore economico ha alle proprie dipendenze almeno due e fino a quattro lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;
c) le cessioni superano l’ammontare di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) su base annua, al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l’operatore economico abbia alle proprie dipendenze almeno cinque lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;
d) le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo,
superano l’ammontare di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) su base annua, al netto delle cessioni all’esportazione verso l’Italia dei medesimi beni poste in essere con la modalità di addebito dell’IVA di cui all’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021.
All’art. 2 e 5 viene precisato che coloro che vendono bibite acque o bevande alcoliche devono incaricare un Sindaco Revisore iscritto all’Albo il quale controlli la corretta applicazione della suddetta normativa e apponga il proprio Visto di Conformità sulle operazioni rientranti nell’applicazione IVA. L’incarico deve essere comunicato all’Ufficio Tributario e, per il primo bimestre 2025 il visto di conformità deve essere trasmesso entro il 30 Aprile 2025.
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Decreto Delegato 31 Marzo 2025 – Definizione dello spread massimo e del tasso d’interesse nominale da applicarsi fino al 30 09 25 ai prestiti assistiti dal contributo statale di cui alla Legge 31 03 2015 nr 44 e succ. mod.
14 Aprile 2025
E’ definito con l’articolo 1 del Decreto Delegato nr 48 la misura massima dello spread massimo da applicarsi ai mutui assistiti da Contributo Statale stipulati entro il 30 09 25:
a)durata fino a 15 anni: spread massimo 2,90%;
b) durata da 16 anni a 20 anni: spread massimo 3,80%;
c) durata da 21 anni a 25 anni: spread massimo 4,40%
Il tasso effettivo medio d’interesse rilevato nel 2023 per i mutui a tasso fisso è fissato a 4,51617% mentre per quelli a tasso variabile a 5,4133%.
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Prot.30171 del 28 03 25 – Ufficio Tributario – Dichiarazione dei Redditi 2024
14 Aprile 2025
Si allega la Circolare del 27 marzo u.s. dell’Ufficio Tributario dove vengono riepilogate le principali scadenze fiscali dell’anno 2025 e gli allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi.
IGR G (a cura del datore di lavoro) 15 aprile 2025
Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L, IGR M e N e versamento dell’eventuale conguaglio a debito 31 luglio 2025
Dichiarazione del sostituto d’imposta di cui all’articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche 31 luglio 2025
Allegati relativi a:
a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all’articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50. 31 luglio 2025
Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell’articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 2 ottobre 2025
Versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 2 ottobre 2025
Primo acconto IGR 1 settembre 2025
Secondo acconto IGR 1 dicembre 2025