Categoria: In primo piano
È lecito trasferire la sede del noleggio per ridurre la tassa auto regionale
5 Agosto 2022
Il Sole 24 Ore 18 luglio 2022 di Maurizio Caprino e Dario Deotto
Non c’è elusione in caso di trasloco da Roma a Bolzano: il risparmio è legittimo
Rileva tra l’altro il progetto di aprire più sedi in Italia, anche per la clientela tedesca
Non costituisce ipotesi di abuso del diritto il trasferimento della sede legale da Roma a Bolzano di una società di noleggio veicoli, trasferimento che ha consentito il pagamento di una minore tassa automobilistica regionale (Tar). È questo l’aspetto di maggiore rilievo che si coglie da una davvero articolata e approfondita sentenza della Ctp di Roma, sezione 21, n. 6016/2022, depositata il 19 maggio scorso (presidente e relatore Papa).
La regione Lazio aveva contestato a una società di noleggio l’assenza di valide ragioni economiche (sembra davvero non sia cambiato nulla rispetto al passato, come più volte riportato sulle pagine de Il Sole 24 Ore) che l’avevano portata a trasferire la sede legale da Roma a Bolzano con un notevole risparmio della Tar che, secondo la regione, risultava indebito.
Un caso non certo isolato, dopo i due inasprimenti susseguitisi nel 2011 sull’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione), che avevano indotto buona parte dei noleggiatori a trasferire la sede da Roma a Bolzano o a Trento perché le province autonome possono continuare ad applicare il tributo secondo le vecchie regole. Così Roma Capitale e la Regione Lazio (danneggiata perché il trasferimento aveva comportato la perdita del gettito del bollo auto pagato per le flotte aziendali, fino al 2020 dovuto in base alla sede del noleggiatore) avevano inviato accertamenti a cinque operatori.
La Ctp di Roma boccia proprio una di queste iniziative. Osservando che nel caso di specie la società non aveva costituito a Bolzano una sede di puro artificio: il trasferimento risultava parte di un ampio progetto aziendale che aveva portato a creare delle sedi anche in altre zone d’Italia, come a Palermo, rientrante anch’essa in una regione a statuto speciale. Lo spostamento della sede legale a Bolzano, peraltro, risultava funzionale al fatto che il maggior cliente della società fosse una società tedesca, la quale dirottava sulla società ricorrente, al fine di stipulare i contratti di noleggio auto, i propri clienti che si recavano in Italia.
Legittimo risparmio d’imposta
La Ctp rileva, inoltre, che il trasferimento della sede della società rientra nel principio del legittimo risparmio d’imposta in quanto l’ente che ha deciso di immatricolare le autovetture presso il Pra di Bolzano – dove è stata trasferita la sede legale – «sta scegliendo legittimamente nel rispetto dell’impianto della normativa». Ulteriormente la Ctp di Roma ricorda che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi perché non sono vincolanti neppure per la stessa autorità che l’ha emanata».
Il confine tra abuso ed evasione
Tornando specificatamente all’abuso del diritto, si è sempre sostenuto su queste pagine che non si può realizzare un’ipotesi elusiva laddove il contribuente, per conseguire un determinato risultato, scelga l’opzione più conveniente offerta dall’ordinamento. E questo a prescindere da valide ragioni economiche o meno (in termini aggiornati, dalla sostanza economica o meno).
Senza contare che non si può realizzare abuso del diritto quando si è in presenza di fenomeni di simulazione, di dissimulazione, di interposizione fittizia e, più in generale, di fenomeni finzionistici. Se, ad esempio, per la regione Lazio la sede della società a Bolzano risultava fittizia, ciò non può risultare un fenomeno di abuso del diritto, ma, semmai, di evasione.
Nell’elusione/abuso del diritto non vi è mai un’asimmetria tra la situazione formale e quella reale: le operazioni poste in essere sono assolutamente valide ed efficaci. È soltanto il vantaggio ottenuto che risulta indebito.
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Risponde di sanzioni e imposte il beneficiario della società schermo
5 Agosto 2022
Il Sole 24 Ore 27 luglio 2022 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
L’ufficio deve dimostrare che l’interponente ha il possesso del reddito
L’amministratore di fatto che beneficia dei redditi della società schermo risponde non solo delle sanzioni ma anche delle imposte dovute dall’ente. Il principio vale anche ai fini Iva perché si crea un rapporto di mandato senza rappresentanza tra l’interposto e l’interponente. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 23231. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società ritenuta cartiera e a cinque amministratori di fatto. In particolare le persone fisiche avevano agito per conto della società per realizzare una frode unionale.
La Suprema corte ha rilevato che per l’articolo 7 del Dl 269/2003 la società risponde della sanzione ed è escluso che sia irrogabile la penalità alla persona fisica materialmente autrice della violazione. La disposizione è applicabile solo a condizione che l’ente sia l’effettivo beneficiario degli illeciti, poiché qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società abbiano agito nel proprio unico interesse, utilizzando l’ente come schermo, le persone fisiche risultano sanzionabili.
Se l’amministratore di fatto ha utilizzato lo schermo sociale nel suo esclusivo interesse sorge la presunzione che ha avuto beneficio anche dei relativi proventi. In materia di imposte dirette, infatti, applicando l’articolo 36 del Dpr 602/73, può ritenersi che l’amministratore di fatto di una “cartiera” abbia incamerato i proventi dell’evasione e conseguentemente egli debba fornire la prova contraria.
Dinanzi a una società schermo, esiste un soggetto che fa proprie le attività, i redditi e i proventi. Secondo l’articolo 37, comma 3 del Dpr 600/73, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli è l’effettivo possessore per interposta persona.
Secondo la Cassazione il principio è applicabile anche al reddito di impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali. Ai fini probatori non occorre individuare la natura fittizia o ingannevole della titolarità, bensì l’effettività del possesso del reddito. L’Ufficio dovrà dimostrare che l’amministratore di fatto dispone delle risorse dell’ente.
La traslazione del reddito d’impresa dall’interposto all’interponente è così idonea ad assicurare il recupero delle imposte in capo ai terzi persone fisiche. Tale principio vale anche ai fini Iva: tra interponente e interposto si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore e la mandante è la società. Ne consegue che ove le prestazioni di servizi cui il mandatario abbia partecipato per conto della società siano soggette a Iva, pure il rapporto del mandato è soggetto all’imposta.
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Mod. al Decreto 26/4/1976 nr 15 – Testo Unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari
21 Luglio 2022
Si informa tutta la gentile clientela che, il Decreto Legge 7 Luglio 2022 nr 102, che si allega, revoca a partire dal 1 Agosto p.v. gli assegni familiari a tutti i lavoratori frontalieri con figli minori di 21 anni mentre riconosce gli stessi ai lavoratori frontalieri relativamente al coniuge e ai figli maggiori di 21 anni conviventi e a carico. Sarà onere dell’Ufficio Assegni Familiari inviare ai datori di lavoro la revoca del provvedimento di concessione degli assegni familiari per i lavoratori frontalieri che non ne abbiano più diritto.
Si invitano pertanto i datori di lavoro a darne tempestiva comunicazione a tutti i propri dipendenti frontalieri interessati, (che non avessero già effettuato precedente rinuncia) suggerendo di attivarsi nel più breve tempo possibile con i propri referenti fiscali italiani al fine di provvedere ad inoltrare richiesta di Assegno Unico e Universale per i figli a carico sul portale INPS.
Si aggiunge che il decreto prevede ora tra i beneficiari di assegni familiari oltre i capi famiglia residenti anche i titolari di permesso di soggiorno ordinario, per convivenza, per motivi imprenditoriali e per ragioni umanitarie anche qualora lavorino fuori dalla Repubblica. Tutti i sammarinesi che lavorano all’estero per non perdere il diritto agli arretrati spettanti dal 1° marzo, avranno sei mesi per presentare apposita domanda presso l’Ufficio Assegni Familiari dell’ISS a partire dal 31/7/2022.
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Circolare nr 5/2022 Ufficio Attività Economiche – Rilascio autorizzazione ad operare per Operatori Economici stranieri (15gg)
8 Luglio 2022
Si allega Circolare nr 5/2022 dell’Ufficio Attività Economiche che comunica che dall’11 Luglio p.v. sarà disponibile la procedura per la richiesta di Autorizzazione ad Operare in territorio sammarinese da parte di Operatori Economici esteri per 15 giorni lavorativi.
Circ. n. 05 – 2022 – Autorizzazione Operare ESTERI (15gg)
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Legge 24 giugno 2022 nr 94 – Variazione al Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2022 e modifiche alla Legge 22 dicembre 2021 nr 207
7 Luglio 2022
Si allega il testo completo della Legge nr 94 del 24 Giugno 2022 della quale si evidenziano i seguenti articoli:
art 9 riguarda le dilazioni di pagamento per i debiti iscritti in Esattoria
art 10 adotta misure di semplificazione relativamente all’imposta monofase e a riguardo dell’IVA prepagata specifica che “l’Ufficio Tributario può attivare modalità alternative alla presentazione dell’originale cartaceo della quietanza di versamento dell’imposta pagata”
art 11 indica le aliquote monofase per gli autoveicoli destinati a noleggio senza conducente (9%) aeromobili (2%) veicoli per competizioni sportive (3%)
art 17 in tema di imposta IRAFE modifica l’art 4 della Legge 207/2021 specificando che il contribuente persona fisica con attività finanziarie estere è soggetto all’imposta se residente da oltre 10 anni continuativi (non 5 come previsto inizialmente)
art 21 riguarda il quadro normativo per ottenere la residenza per motivi economici
art 27 aggiorna la Legge nr 47/2006 sulle Società in merito alla trasmissione del verbale e tutti gli allegati di cui all’art. 83 all’Ufficio Attività Economiche e non più alla Cancelleria del Tribunale
art 28 rettifica che l’imposta di soggiorno è dovuta fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi anziché 7
art 30 proroga al 31/07/22 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, inclusi i lavoratori autonomi e i titolari delle imprese di persone fisiche; sempre al 31/7/2022 è previsto il pagamento del conguaglio dell’imposta, dei contributi obbligatori e del FONDISS.
art 35 indica che il 70% della tassa che gli operatori esteri pagano per il negozio a tempo (€400,00 per i primi 15gg e per i successivi 200€ ) verrà destinata all’Agenzia per lo Sviluppo Economico- Camera di Commercio
art 36 riguarda le vendite tax free, il rimborso della monofase relativa e la certificazione dei ricavi a mezzo della San Marino Card
art 44 entro il 31 12 2022 verrà emanato apposito Decreto Delegato per modificare e aggiornare la disciplina del TRUST
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Circ. Ufficio Tributario del 27 Giugno 2022 nr 1721- Applicazione dell’imposta IRAFE ulteriori quesiti applicativi
7 Luglio 2022
In previsione dell’applicazione dell’IRAFE (Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere) avente scadenza 30/9/22 e a carico dei contribuenti persone fisiche che detengono attività finanziarie all’estero, l’Ufficio Tributario riporta nella Circolare del 24 giugno alcuni chiarimenti a domande frequentemente poste.
Il rimpatrio potrà avvenire tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022 e la tassazione sarà calcolata sugli importi al 31 dicembre 2021: se nel corso del 2022 sono state fatte ulteriori operazioni sui conti correnti esteri, queste somme non verranno conteggiate ai fini del calcolo della somma dovuta.
L’importo da pagare è lo 0,2% sulle attività finanziarie di valore eccedente i 20.000 euro. La tassa andrà pagata anche se durante il 2022 il conto venisse chiuso o cambiasse intestatario nel caso in cui la somma non venisse rimpatriata sul Titano.
Non è prevista alcuna esclusione per chi abbia un’impresa individuale e di lavoro autonomo anche se ha l’obbligo dichiarativo del Dapef.
Si allega Circolare di cui se ne raccomanda un’attenta lettura.
Circ. U.T. nr 1721 del 27 06 22
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Monitorati i trasferimenti esteri da 5mila euro
7 Luglio 2022
Il Sole 24 Ore 18 giugno 2022 di Marco Piazza
Ora la soglia è 15mila euro per operazione unica o per operazioni frazionate
Cambia la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta il monitoraggio dei trasferimenti da e verso lestero posto a carico degli intermediari finanziari e di alcuni operatori non finanziari.
Il nuovo decreto legge Semplificazioni modifica l’articolo 1 del Dl 167/1990.
Secondo la norma vigente gli intermediari devono comunicare all’agenzia delle Entrate i trasferimenti da e verso intermediari non residenti effettuati, anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di operazioni frazionate eseguite per conto di persone fisiche, società semplici o associazioni equiparate o enti non commerciali residenti o non residenti in Italia.
Il richiamo alle operazioni frazionate viene inteso nel senso indicato dell’articolo 1, comma 1, lettera v) del Dlgs 231/2007 (“antiriciclaggio”), richiamato dall’articolo 36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto a sua volta richiamato dal provvedimento attuativo del 16 luglio 2015. Pertanto, normalmente si sommano i trasferimenti fatti in sette giorni a meno che non ci siano altri motivi per ritenere più operazioni siano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
La bozza di decreto legge riscrive il comma 1, ma l’unico cambiamento consiste nel fatto che il monitoraggio deve riguardare tutti i trasferimenti di importo superiore a 5mila euro.
Non è detto che l’effetto del cambio di criterio sia idoneo a ridurre il numero delle comunicazioni.
Con la norma vigente, se in una settimana vengono effettuati trasferimenti di importo inferiore a 15mila euro non scatta la segnalazione. Con il nuovo sistema, i trasferimenti complessivamente fatti in una settimana potrebbero essere maggiori o minori di 15mila euro e, a seconda del taglio di ciascuno di essi, potrebbero essere o non essere comunicati. È quindi dubbio che la modifica normativa costituisca una semplificazione, anche se il titolo dell’articolo la qualifica come tale.
Di sicuro non è una semplificazione che la novità decorra dai trasferimenti fatti lo scorso anno e quindi debba essere applicata già a partire dalla trasmissione di dati che avverrà entro il 31 ottobre 2022, in concomitanza con la presentazione del modello 770.
Se non interverrà una auspicabile modifica della decorrenza in sede di conversione gli intermediari non avranno molto tempo a disposizione per modificare le procedure.
Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione riguarda solo i trasferimenti di cui all’allegato 1 del provvedimento 16 luglio 2015, ossia, in prevalenza i bonifici da e verso intermediari non residenti.
L’adempimento è posto a carico, oltre che degli intermediari finanziari delle fiduciarie e dei cambia valute, anche dei prestatori di servizi di valuta virtuale (exchange).
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Tutte le informazioni antiriciclaggio hanno valore anche ai fini fiscali
7 Luglio 2022
Il Sole 24 Ore 22 giugno 2022 di Antonio Iorio
L’UTILIZZABILITÀ DEI DATI
Il Dlgs 231/2007 ha ampliato il perimetro che la precedente normativa restringeva agli elementi registrati dai soggetti obbligati
La stretta connessione esistente tra i fenomeni di evasione fiscale e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita ha indotto negli anni il legislatore a prevedere sempre più un travaso automatico degli elementi probatori acquisiti in un settore rispetto all’altro
Ciò sia perché sovente le investigazioni svolte nei due settori (riciclaggio ed evasione fiscale) sono eseguite dal medesimo organo di polizia (Guardia di finanza) sia per una sorta di necessaria economia procedimentale che renderebbe abbastanza singolare l’impossibilità di utilizzare in un comparto, gli elementi acquisiti nell’altro procedimento
In tale contesto, occorre segnalare che la circolare 1/2018 della Gdf evidenzia, nel processo di selezione dei soggetti da sottoporre ad ispezione fiscale e nell’ottica di valorizzare gli elementi informativi ottenuti nelle attività di servizio, una particolare attenzione a quelli derivanti:
dal patrimonio informativo acquisito tramite le segnalazioni di operazioni sospette degli intermediari finanziari, dei professionisti e degli operatori non finanziari;
dalle comunicazioni delle infrazioni che i soggetti obbligati devono inviare anche alla Gdf quando hanno notizia di violazioni alle disposizioni sulla limitazione dell’uso del denaro contante e dei titoli al portatore;
dall’esecuzione delle ispezioni/controlli antiriciclaggio ed antiterrorismo
dall’esecuzione dei controlli in materia di circolazione transfrontaliera di valuta;
dalle segnalazioni di dati, elementi e notizie suscettibili di sviluppi fiscali, che devono essere obbligatoriamente inoltrate al competente reparto Gdf, da parte di tutti gli altri organi ed enti incaricati, in genere, di funzioni ispettive e di vigilanza
In tale contesto, sotto il profilo normativo, l’ultimo comma dell’articolo 9 del Dlgs 231/2007 prevede che i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte in base allo stesso articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.
Questa disposizione, rispetto alla precedente (articolo 36 comma 6, Dlgs 231/2007), è caratterizzata da un maggiore perimetro applicativo, In passato infatti la disposizione in questione limitava l’utilizzabilità in campo tributario alle sole informazioni registrate dai soggetti obbligati, contenute, cioè, nell’archivio unico informatico, nel registro della clientela o nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio.
Con la riforma di qualche anno fa, invece, viene ampliato sensibilmente l’ambito oggettivo degli elementi che si prestano ad un’utilizzazione fiscale diretta, in quanto sono incluse tutte le informazioni acquisite nel contesto delle attività svolte ai fini antiriciclaggio.
Secondo la circolare n. 1/2018 della Gdf la previsione della diretta utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività in questione è suscettibile di assicurare una piena e immediata interazione tra il procedimento antiriciclaggio e quello amministrativo tributario, al pari di quanto avviene tra il procedimento penale e l’accertamento fiscale.
Si tratta in concreto della possibilità di utilizzare ai fini fiscali tutti i dati acquisibili dalla Gdf nello sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette, nei controlli antiriciclaggio, nell’esame dei fascicoli dei clienti.
Sotto il profilo più operativo, il trasferimento ai fini fiscali dei dati e delle notizie acquisiti a seguito di ispezioni antiriciclaggio avviene di norma a conclusione di tutte le attività volte alla verifica del corretto assolvimento, da parte dei soggetti obbligati, degli adempimenti anti riciclaggio
Inoltre le informazioni in questione non devono essere confluite in un procedimento penale, poiché, in questo caso, il loro utilizzo ai fini fiscali è soggetto alla diversa disciplina prevista dagli articoli 63 del Dpr 633/1972 e 33 del Dpr 600/1973 (autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente).
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Amministratore di fatto anche chi dà direttive via Skype senza mai presentarsi in azienda
7 Luglio 2022
Il Sole 24 Ore 27 giugno 2022 di Giovanbattista Tona
I criteri della Cassazione su come individuare i soggetti titolari reali della carica
Non è necessaria la prova del suggerimento diretto delle scelte gestionali
Il marito dell’amministratrice di diritto di una società, che in collegamento Skype, pur senza mai recarsi in azienda, suggerisce alla moglie quali determinazioni assumere nella gestione della società deve essere considerato un amministratore di fatto. Non è inoltre necessaria la prova del diretto suggerimento delle scelte gestionali: bastano indizi univoci dello svolgimento delle attività proprie dell’amministratore.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla Cassazione in due recenti sentenze (la n. 18442 del 10 maggio e la n. 20553 del 26 maggio), che si inseriscono in una lunga scia di decisioni sull’individuazione delle responsabilità nei reati societari, tributari e fallimentari di chi assume la qualità di amministratore o ne esercita di fatto i poteri.
Le regole
È già l’articolo 2639 comma 1 del Codice civile che al soggetto formalmente investito della qualifica equipara «sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualità o alla funzione». Tale norma, che riguarda in particolare i reati societari, cristallizza il principio penalistico della rilevanza delle funzioni effettivamente esercitate, al quale si dà frequente applicazione nei procedimenti per reati fallimentari, considerando secondario il dato delle formali attribuzione di poteri per nomina dell’assemblea o per disposizione statutaria (Cassazione 7437/2020).
La giurisprudenza
La giurisprudenza attribuisce la qualifica di amministratore di fatto in presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico di un soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale.
Non è necessaria la prova del diretto suggerimento delle scelte gestionali al formale titolare della carica sociale. Possono essere sufficienti univoci indizi dello svolgimento diretto o indiretto delle attività proprie dell’amministratore.
La Cassazione (sentenza 20553/2022) ha considerato amministratore di fatto un soggetto, che, dopo essere stato per diversi anni amministratore di diritto, era stato formalmente sostituito dal padre ultra ottantenne invalido, ma continuava a detenere in casa sua la documentazione contabile e aveva curato la presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Conta la concreta attività svolta: l’amministratore che prende le decisioni sulla base di direttive impartite anche da remoto, va considerato quindi una “testa di legno”, mentre chi gli suggerisce le scelte aziendali va qualificato amministratore di fatto (sentenza 18442(20229). E non può bastare nemmeno l’essere destinatario di una procura generale ad negotia con i più ampi poteri, conferita dall’amministratore formale, se poi tali poteri non vengono esercitati (Cassazione 4865/2021).
Tale indagine può consentire di qualificare anche il mero socio come amministratore di fatto: nella vicenda esaminata dalla sentenza n. 19874 del 20 maggio, il titolare di una quota sociale si era adoperato perché i propri familiari acquistassero le restanti quote, aveva influenzato l’amministratore di diritto nel determinare la messa in liquidazione dell’azienda e aveva esercitato il potere di firma sui conti correnti della società, mantenendolo persino dopo la nomina dei liquidatori.
D’altro canto l’assunzione meramente formale del ruolo di amministratore non esonera dalla responsabilità penale per i reati di fatto commessi da chi effettivamente gestisce la società. Lo ricorda la coeva sentenza n. 19875 a carico di una persona che, pur non animata da scopo di lucro, aveva fatto da prestanome alla sorella e al cognato, protestati e, quindi, interdetti dalle cariche societarie. L’avere agito per consentire loro di eludere il divieto legale, unito al sostanziale e prolungato disinteresse per la società, è stato ritenuto un contributo concorsuale alla realizzazione dei reati commessi dagli amministratori di fatto.
In base al principio già posto dalla Cassazione con la sentenza 32413/2020, ad integrare il dolo del concorrente nel reato, è sufficiente la generica consapevolezza dell’amministratore formale, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività compiute dalla società per il tramite degli amministratori di fatto.
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Nuda proprietà in Spagna, la quota va nel quadro RW
7 Luglio 2022
Il Sole 24 Ore 27 Giugno 2022 di Alfredo e Attilio Calvano (L’esperto Risponde)
Una persona fisica, residente in Italia, riceve nel 2021 – per donazione dalla madre – la quota di un quinto di nuda proprietà di un’abitazione ubicata in Spagna della quale la madre stessa (precedente proprietaria) conserva l’usufrutto.
Questa persona, avendo la sola nuda proprietà della quota di un’abitazione, deve compilare il quadro RW ed è soggetta al pagamento dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero)?
V.A.COMO
Qualora sull’immobile posseduto all’estero siano vantati contestualmente più diritti reali, a titolo di usufrutto e nuda proprietà, la compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio spetta a entrambi i soggetti (in particolare, il nudo proprietario, per quanto qui di interesse, si identificherà con il codice 3 alla colonna 1 del rigo RW1 del quadro pertinente), mentre il pagamento dell’Ivie, calcolata sul valore dell’usufrutto, è dovuto soltanto dall’usufruttuario.