Circolare Prot. nr 5305/25 Dipartimento Prevenzione ISS

8 Ottobre 2025

Dal primo settembre 2025 è in vigore anche in territorio sammarinese il Regolamento UE 2025/877 che vieta l’utilizzo nei prodotti cosmetici dei TPO (TrimethylbenzoylDiphenylphosphineOxide) e dei DMTA (Dimethyltolamine),  sostanze tossiche considerate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione

Si allega la Circolare emessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ISS

Circ. Prot nr 5305 Reg (UE) n. 2025-877

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Controlli sul dipendente poco efficiente

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 11 Settembre 2025 di Angelo Zambelli

Lo scarso rendimento può giustificare il controllo del dipendente tramite agenzia investigativa. La Corte di cassazione (ordinanza 24564/2025 riguardante il licenziamento di un “letturista”), conferma che il controllo tramite investigatori è legittimo se volto ad accertare comportamenti «che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente», come tali estranei alla ordinaria attività lavorativa.

Ciò premesso, la Corte prosegue distinguendo tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale e i «controlli difensivi in senso stretto»: i primi, riguardando tutti i dipendenti «nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio», devono necessariamente rispettare le prescrizioni dell’articolo 4, dello Statuto dei lavoratori, mentre i secondi non sono soggetti alle restrizioni previste da tale norma, trovando la loro giustificazione nella presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito: solo a partire dal sorgere di quel sospetto il controllo “mirato” è legittimo.

In questo caso, conclude la Corte, prima dei fatti specificamente contestati, il datore di lavoro disponeva già di elementi – quali un inspiegato minor rendimento del lavoratore rispetto ai colleghi – che ne legittimavano un controllo più specifico e mirato. Tale controllo, effettuato con uno strumento di indagine «che risulta essere il meno invasivo tra quelli concretamente disponibili e comunque utili allo scopo», ha permesso di accertare condotte «non prive di note di fraudolenza», legittimando quindi il licenziamento per giusta causa.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Transfer pricing, sotto esame i requisiti per la rilevanza Iva

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 1 Ottobre 2025 di Massimo Bellini Stefano Pavesi

La sentenza della Corte di giustizia Ue nella causa C-726/23 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 settembre) e le più recenti risposte pubblicate dall’agenzia delle Entrate (ad esempio 60/2018, 884/2021, 529/2021, 266/2024 e 214/2025) suggeriscono una attenta riflessione sul comportamento da adottare ai fini Iva in presenza di aggiustamenti sui prezzi di trasferimento.

La posizione dei giudici Ue e della prassi italiana, nel riconoscere la possibile rilevanza Iva degli aggiustamenti Tp, è coerente con i principi unionali espressi nei working paper del 2017 e 2018, ma attribuisce rilevanza anche agli aspetti documentali. Questi gli aspetti principali.

Innanzitutto i casi vanno valutati specificamente, tenendo conto di tutte le circostanze che concretamente caratterizzano l’operazione in questione tra cui, in particolare, la sua realtà economica e commerciale.

Vi sono poi tre requisiti che, qualora soddisfatti, rendono l’aggiustamento Tp rilevante ai fini Iva:

1 devono essere individuate le cessioni di beni o prestazione di servizi: in entrambi i casi (ma il tema sembra essere più rilevante per i servizi) il contribuente deve essere in grado di predisporre adeguata documentazione comprovante le prestazioni effettuate in aggiunta alla sola fattura (se essa non è idonea a fornire tale dimostrazione). È importante sottolineare che secondo i giudici europei le prove devono comunque limitarsi al necessario ed essere proporzionate per tale valutazione;

2 vi è un nesso diretto tra la cessione/prestazione e l’aggiustamento Tp, che deve avere funzione di corrispettivo realmente percepito dal cedente/prestatore. La valutazione è qualitativa, non quantitativa, in quanto volta ad individuare se l’aggiustamento Tp costituisca l’assolvimento di un obbligo/corrispettivo di una cessione/prestazione;

3 devono essere specificamente individuate le operazioni rilevanti a cui l’aggiustamento/corrispettivo è collegato.

Anche sotto quest’ultimo aspetto la documentazione è essenziale per supportare l’approccio del contribuente. In tal senso sarà importante avere un contratto intercompany da cui si evince un prezzo iniziale e provvisorio oggetto di periodica revisione, e altri documenti da cui si evinca la allocazione analitica delle singole rettifiche sulle varie operazioni, ad esempio in caso di cessione di beni, un prospetto di ripartizione dell’aggiustamento sul valore dei singoli beni. Si ritiene che anche la predisposizione degli oneri documentali di Tp contribuisca a supportare l’approccio adottato. Si noti che non è il metodo adottato a determinare la rilevanza Iva degli aggiustamenti ma la natura che la politica di Tp attribuisce agli stessi. Anche applicando una metodologia reddituale come il Tnmm, è possibile dare rilevanza Iva agli aggiustamenti qualora gli stessi vengano ripartiti sulle sottostanti compravendite di beni o servizi.

Pertanto in assenza di questi requisiti, gli aggiustamenti non rilevano ai fini Iva. Riprendendo ad esempio un dubbio sollevato sul caso della causa C-726/23, qualora il corrispettivo sia nullo o addirittura negativo, l’operazione non dovrebbe rilevare ai fini Iva (anche se il tema non è affrontato da giudici e non lo è adeguatamente da parte dell’avvocato generale Ue).

Infine occorre considerare che la rilevanza Iva degli aggiustamenti Tp per alcuni soggetti può avere effetti finanziari significativi. Si pensi in particolare ai casi in cui l’aggiustamento riguarda le operazioni esenti o imponibili di operatori che soffrono il pro-rata di detrazione o le operazioni verso l’estero effettuate da esportatori abituali.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Prova della residenza estera anche senza iscrizione Aire

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 29 Settembre 2025 di Michela Magnani

Fiscalità internazionale

Nel 2024, ho vissuto per oltre 183 giorni in Polonia, avendovi un contratto a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2024 e un contratto di affitto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, e avendo quel Paese come centro degli interessi personali ed economici. Lo Stato polacco mi considera fiscalmente residente e mi ha rilasciato il certificato di residenza fiscale. Poiché, però, non mi sono iscritto all’Aire, formalmente risulto residente anche in Italia. Tuttavia, secondo la convenzione Italia-Polonia contro le doppie imposizioni (articolo 4), sarei da considerare residente fiscale in Polonia (abitazione permanente, interessi vitali e soggiorno abituale). Non ho familiari né immobili in Italia, e il mio unico reddito proviene dal lavoro in Polonia. In questa situazione, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi 2025 (relativa al 2024) anche in Italia?

Secondo l’articolo 2, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), come modificato dal Dlgs 209/2023, e in vigore dal 1° gennaio 2024, e come precisato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 20/E/2024, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni, in caso di anno bisestile):

– hanno la residenza, a norma del Codice civile, nel territorio dello Stato;

– hanno il domicilio, nella definizione resa dal medesimo articolo 2, comma 2, del Tuir, nel territorio dello Stato;

– sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;

– sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, condizione, quest’ultima, che, dopo le modifiche apportate dal Dlgs citato, non riveste più carattere di “presunzione assoluta”, bensì di “presunzione relativa”, che ammette la prova contraria.

In merito alla mancata iscrizione all’Aire, il paragrafo 2.1.4 della circolare citata sottolinea che, in base alla nuova norma (che si applica alla fattispecie rappresentata dal lettore), l’iscrizione all’Apr (anagrafe della popolazione residente) continua a costituire uno dei criteri alternativi di radicamento della residenza fiscale in Italia, ma ne viene mitigata la valenza presuntiva a favore di un approccio sostanziale, anche in ragione della prevalenza del diritto internazionale pattizio su quello interno. Infatti, anche in vigenza della precedente normativa, il dato formale dell’iscrizione anagrafica poteva essere superato in applicazione delle “tie breaker rules” (criteri di collegamento della persona allo Stato) dettate da eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e il Paese di volta in volta interessato.

Per effetto delle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2024, il presupposto dell’iscrizione all’Apr assume, quindi, efficacia di presunzione relativa, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare che il dato formale è disatteso da una differente situazione fattuale. Di conseguenza, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta continuano a essere considerate fiscalmente residenti in Italia, a meno che non siano in grado di dimostrare che l’iscrizione anagrafica non corrisponde a una residenza effettiva nello Stato italiano. A tale fine, secondo la circolare citata, il contribuente dev’essere in grado di provare, sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili, che, per la maggior parte del periodo d’imposta, non si sia configurato alcuno dei criteri alternativi, diversi da quello anagrafico, previsti dall’articolo 2, comma 2, del Tuir.

Se, quindi, sulla base di un riscontro fattuale, il lettore è in grado di dimostrare che, per la maggior parte del periodo di imposta, non ha avuto in Italia né la residenza civilistica né il domicilio, e non è stato presente fisicamente nel territorio dello Stato, egli, nel 2024, sarà da considerare non residente nel nostro Paese e non sarà, pertanto, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, qualora, nello stesso anno, non abbia percepito redditi che, ex articolo 23 del Tuir, si considerano prodotti in Italia da parte di un soggetto non residente.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Controlli e semplificazioni: e-fattura e SMaC 3.0

8 Ottobre 2025

Da San Marino Fixing del 25 Settembre 2025 di Daniele Bartolucci

La fatturazione elettronica sarà la vera novità del 2026 e con essa arriverà anche una nuova funzionalità della SMaC Card per gli operatori economici. La Segreteria delle Finanze e del Bilancio è tornata in questi giorni sul tema, spiegando il duplice obiettivo di semplificare le procedure agli operatori economici, ma anche di poter migliorare la macchina dei controlli “sul corretto svolgimento delle attività fiscali, minimizzando al contempo errori e manomissioni”.

Come? “Tale progetto”, si leggeva già nel Programma Economico per il 2026 che confermava l’attuazione del progetto avviato già nel 2024, “viene ritenuto fondamentale e di grande impatto, poiché: completa la tracciatura elettronica dei ricavi interni, a fianco della certificazione telematica dei ricavi mediante la Smac, che è in fase di aggiornamento e potenziamento, per le vendite e le prestazioni ai consumatori finali; traccia la base fondamentale per il flusso immediato dei dati dei ricavi completi per l’Amministrazione Pubblica”.

Inoltre, spiegano dalla Segreteria competente, “è utile per la predisposizione delle dichiarazione fiscali e loro pre-compilazione, nonché per effettuare controlli ed accertamenti fiscali incrociati sulle operazioni interne B2B”.

E-FATTURA INTERNA PER BENI E SERVIZI NEL B2B

Tecnicamente, le nuove modalità “consentiranno agli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio sammarinese, nonché ai soggetti ad essi assimilati, di predisporre e trasmettere fatture elettroniche all’Hub dell’Ufficio Tributario per le operazioni realizzate esclusivamente con soggetti locali, a condizione che siano in possesso di un codice operatore economico”. Di fatto, “una volta ricevuti i documenti, l’Ufficio Tributario verificherà la loro regolarità prima di procedere all’inoltro delle fatture elettroniche ai cessionari committenti. Questa nuova modalità”, spiega una nota della Segreteria di Stato, “semplificherà significativamente il processo di fatturazione e, soprattutto, contribuirà a un maggiore ed efficace controllo. L’adozione del sistema di fattura elettronica rappresenta quindi un passo cruciale verso la semplificazione amministrativa, la trasparenza e la legalità nel nostro sistema fiscale, assicurando un controllo più rigoroso e accurato delle operazioni economiche”.

La tempistica? Nel Programma Economico veniva riportato un passaggio graduale, così come avvenuto nella fattura elettronica tra San Marino e Italia (e viceversa): “Il piano operativo prevede che, in analogia alla fattura elettronica con l’Italia, la fattura elettronica sarà introdotta a metà anno del 2026, inizialmente su base volontaria e dal 2027 in forma obbligatoria, secondo i criteri stabiliti”. La conferma arriva nella nota emessa nei giorni scorsi, con una specifica non di poco conto: “La Segreteria per le Finanze e il Bilancio di San Marino ha fortemente voluto questa misura che sarà operativa nei primi mesi del 2026 ed uniformerà le procedure di fatturazione interne sia di beni che di servizi”.

Al contrario della procedura Italia-San Marino, quindi, che riguarda al momento solo o scambio di beni, nella fatturazione elettronica interna entreranno in gioco anche i servizi.

SMAC: RICEVUTA FISCALE AUTOMATIZZATA TRAMITE POS

“Parallelamente”, riprende la Segreteria di Stato, “siamo lieti di annunciare il lancio della nuova gestione della San Marino Card (SMAC), attraverso l’app di nuova generazione 3.0, i cui test saranno effettuati già a partire dal 2026.

L’innovativa applicazione automatizza l’emissione della ricevuta fiscale tramite POS.

Attraverso un’unica piattaforma, gli utenti possono gestire le certificazioni fiscali di tutte le forme di pagamento, incluso il contante, in modo vincolato ed automatico, velocizzando le operazioni di cassa e altresì di contabilità”.

Tra le funzionalità chiave dell’app SMAC 3.0 ci sarà infatti “un aggiornamento del gestionale che richiederà di associare al pagamento elettronico la registrazione della cessione verso privato o operatore economico (la ricevuta fiscale è già oggi automaticamente associata ad ogni pagamento effettuato con SMaC Card)”.

Connesso a questo, avverrà la “raccolta di informazioni utili, anche a fini commerciali, per gli operatori economici” e la “gestione evoluta delle funzionalità del Pos per l’operatore economico, in particolare la stampa scontrino e la gestione dei sospesi, anche in assenza di connettività”.

“Queste iniziative sono parte integrante della nostra strategia per semplificare le attività amministrative e rafforzare il sistema fiscale, nonché garantire un futuro più sostenibile e trasparente per la Repubblica di San Marino”.

L’auspicio è che “con la collaborazione degli operatori economici raggiungeremo una maggior compliance fiscale ed una maggior semplificazione delle procedure amministrative”.

LA “SMAC TURISTICA” E IL TAX FREE DIGITALE

Nel 2026, inoltre, “Poste SM sarà protagonista di una nuova fase di espansione e innovazione, con progetti pensati per rafforzare ulteriormente il ruolo dell’azienda nel sistema pubblico e generare valore per l’intero Paese”, si legge sempre nel Programma Economico. Il primo passaggio riguarda ovviamente l’attesissima “SMaC turistica – VisitSanMarino Card”. Ovvero: “Sarà attivata la versione turistica della SMaC, completamente dematerializzata, pensata per offrire agevolazioni, sconti e servizi intelligenti ai visitatori stranieri. A questa si affiancherà un nuovo sistema di tax free digitale, che farà leva sul circuito SMaC per incentivare i consumi e valorizzare l’offerta commerciale e culturale del territorio”. Si metterà dunque mano anche all’annosa questione del Tax Free? Un’altra operazione su cui sicuramente ci sarà bisogno della collaborazione degli operatori economici coinvolti, ma prima ancora la loro condivisione del progetto, che finora non è stata così scontata. Lo stesso dicasi delle altre novità (fatturazione elettronica interna per beni e servizi e scontrino automatico per i pagamenti digitali).

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Criptovalute, rischi dal Far West di 50mila nuovi token al giorno

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 17 Settembre 2025 di Vito Lops

Nascono come funghi. Il numero di criptovalute in circolazione ha superato quota 21 milioni. Ogni giorno vengono lanciati e resi scambiabili all’interno di un mercato composto da 850 exchange su scala globale non sempre regolamentati, circa 50mila token digitali (fonte Coinmarketcap). La capitalizzazione del settore ha superato per la prima volta nella storia 4mila miliardi di dollari (quattro volte il valore delle azioni quotate a Piazza Affari). Se si escludono però i due progetti più istituzionali, ovvero Bitcoin (capitalizza 2.300 miliardi) ed Ethereum (500 miliardi) e se escludiamo anche la quota di mercato delle principali stablecoin agganciate al dollaro (170 miliardi per Usdt e 73 miliardi per Usdc), possiamo dedurre che i restanti circa 1.000 miliardi sono oggi posizionati su token di vario genere. Dalle superspeculative memecoin a progetti tecnologici sulla carta più seri (come le blockchain Solana, Sui, ecc.) passando per schemi Ponzi conclamati. Un far west di token che, al di là delle intenzioni in buona o mala fede di partenza dei creatori, nascondono in ogni caso un peccato originale che mal si concilia con una logica di investimento di lungo periodo. Perché spesso fanno leva sulla confusione tra il concetto di token e quello di azione. Tra questi due strumenti finanziari c’è un enorme differenza. Un token è emesso da una piattaforma, una start up o una blockchain, dunque sembra naturale immaginare che possederlo equivalga, almeno in parte, a detenere una quota di quella realtà. Ma non è così, e l’equivoco può costare caro.

Le azioni rappresentano un diritto codificato: proprietà, voto, dividendi, partecipazione agli utili e, in ultima istanza, alla liquidazione. Il valore dell’azione è legato alla capacità dell’azienda di generare utili e distribuirne una parte agli azionisti.

Un token, invece, non rappresenta proprietà della blockchain o della società che lo emette, salvo rari casi di security token regolamentati.

Il punto cruciale è che la crescita tecnologica o commerciale di un progetto non implica necessariamente l’aumento di valore del token associato. Anche perché c’è un altro aspetto da considerare: il macigno della diluizione. Spesso i token sono pre-minati e distribuiti in grandi quantità ai fondatori e ai primi investitori. Col passare del tempo, quando questi soggetti decidono di monetizzare, immettono grandi volumi sul mercato, facendo pressione sui prezzi. A differenza del mercato azionario, dove i lock-up e le regole di disclosure sono stringenti, nell’universo cripto la trasparenza è minima e la gestione dell’offerta è a totale discrezione del team di sviluppo. Inoltre, la tokenomics di molti progetti consente emissioni teoricamente illimitate di nuovi token, utilizzati per finanziare le spese operative, pagare gli sviluppatori o incentivare gli utenti tramite programmi di reward. Questa creazione costante di offerta funziona di fatto come una “stampante monetaria interna” e genera una diluizione continua per chi già detiene il token, minando le prospettive di rivalutazione nel lungo termine.

Un ulteriore aspetto da chiarire è la dinamica della quotazione dei token sugli exchange. A differenza delle Ipo tradizionali, che rappresentano l’ingresso regolamentato di una società sul mercato e impongono vincoli di trasparenza e lock-up agli investitori iniziali, nel mondo cripto il listing funziona spesso come una exit strategy per i venture capital. I fondi che hanno acquistato grandi quantità di token a prezzi irrisori nelle fasi di seed o private sale, quando il progetto era ancora embrionale, sfruttano il momento della quotazione per iniziare a liquidare le loro posizioni. Il retail si trova così a comprare a valutazioni già gonfiate, senza conoscere con precisione la distribuzione dei token né i piani di vesting degli insider. Il risultato è che, nei mesi successivi al listing, la pressione in vendita dei primi investitori schiaccia il prezzo, mentre la domanda di nuovi utenti non è sufficiente a compensare. Ecco perché per molti token il debutto sugli exchange non segna l’inizio di una fase di crescita, ma piuttosto il momento in cui il rischio viene trasferito dai professionisti agli investitori al dettaglio.Per questo, chi investe in token deve avere consapevolezza della propria scelta: non sta comprando un pezzo di un’azienda,ma spesso sta remunerando – e a caro prezzo – i finanziatori privati della prima ora.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Compensi da noleggio senza ritenuta

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 19 Settembre 2025 di Alessandra Caputo

I compensi percepiti in relazione all’attività di noleggio di beni non devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 25-bis Dpr 600/1973. Lo precisa la risposta 250 pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate.

L’istanza è stata presentata da una società che aveva sviluppato un software in grado di consentire il noleggio e la vendita online di articoli di abbigliamento e accessori da parte di propri partner e nei confronti di clienti finali.

Con la stipula del contratto con il partner, la società di software si impegnava a realizzare un sito web finalizzato al noleggio online ed alla vendita dei prodotti; a concludere con i clienti, in nome proprio ma per conto del partner, contratti di noleggio dei prodotti attraverso la piattaforma; a concludere con i clienti, tramite la piattaforma, contratti di vendita dei prodotti, alle condizioni dell’Istante ed al prezzo convenuto tra le parti, previo acquisto degli stessi da parte dell’Istante; e a effettuare i servizi, a proprio rischio e con l’organizzazione dei propri mezzi, di deposito e movimentazione dei prodotti. Ciascun partner avrebbe inoltre consegnato i prodotti all’interno del magazzino e gli stessi, in quel momento, sarebbero entrati nella disponibilità dell’Istante che si impegnava a custodirli con diligenza e a utilizzarli esclusivamente per il noleggio o la vendita nei termini e nei modi indicati nel contratto. A fronte dell’attività ogni partner entro il 15 di ogni mese, avrebbe emesso fattura nei confronti dell’Istante per il totale dei corrispettivi dei noleggi effettuati nel mese solare precedente al netto del corrispettivo dell’Istante.

Il dubbio oggetto dell’interpello è se su questi compensi, pagati a fronte del noleggio, si dovesse applicare o meno la ritenuta di cui all’articolo 25-bis del Dpr 600/1973 prevista per i soggetti che corrispondono provvigioni.

La risposta dell’Agenzia è negativa: nell’elenco contenuto nell’articolo 25-bis non sono inclusi i compensi percepiti per l’attività di noleggio. Con riferimento all’oggetto della ritenuta, la circolare ministeriale 24 del 1983 ha specificato che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita dai compensi percepiti per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d’affari. Tale elencazione, sempre secondo la circolare richiamata, è da considerarsi tassativa. Pertanto, considerato che l’attività di noleggio non rientra in nessuna dei rapporti elencato, nessuna ritenuta è applicabile.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Scadenziario Novembre 2025

30 Settembre 2025

entro il 20 Novembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di ottobre.

entro il 30 Novembre

  • termine di pagamento  per lavoratori autonomi e ditte individuali dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S., F.S.S. e FONDISS relativi all’anno in corso;
  • ai sensi dell’art. 39 Legge 130/2010 così come modificato dal D.D. nr 118 del 02/08/2019  – Norme di semplificazione burocratica per le imprese –  i titolari di licenze di commercio al dettaglio non devono più comunicare i periodi di chiusura annuali all’Ufficio Attività Economiche ma  solo giorno di chiusura infrasettimanale; la comunicazione va effettuata anche in caso di rinuncia al giorno di chiusura. Si ricorda di affiggere sempre all’entrata principale gli orari di apertura e chiusura in maniera visibile anche all’esterno.
  • Si ricorda alle imprese titolari di licenza di commercio al dettaglio che volessero aderire alle vendite promozionali del “Black Friday” che ai sensi del D.D. 50/2024 art. 23 comma 10   non è più necessario darne comunicazione all’Ufficio Attività Economiche. Tale obbligo rimane solo per le vendite di liquidazione e vendite sottocosto tramite  istanza OPEC indicando:

– date di inizio e fine;
– tipo di prodotti posti in promozione;
– percentuale minima e massima di sconto che si intende applicare

entro il 1° Dicembre

  • termine di pagamento del secondo acconto dell’imposta generale sui redditi (I.G.R.) sia per le persone fisiche (lavoratori autonomi e ditte individuali) che per le persone giuridiche

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Il marchio ceduto non è ramo d’azienda

9 Settembre 2025

Il Sole 24 Ore 21 Agosto 2025 di Alessandro Germani

Ai fini Iva viene confermato che la cessione di marchi, anche se accompagnati da diritti IP (proprietà intellettuale) collegati, non costituisce ramo d’azienda e rileva ai fini del tributo. A livello di transfer pricing poi gli aggiustamenti di prezzo collegati a determinate transazioni rilevano anch’essi.

Nella risposta 210 del 19 agosto viene interrotto un contratto di licenza per acquisire il relativo marchio e i diritti IP collegati e l’istante si domanda se si tratti di una cessione di azienda/ramo, come tale esclusa dal tributo, o di una prestazione di servizi imponibile Iva (con il registro in misura fissa per il principio di alternatività). Nel confermare quest’ultima tesi e nel richiamare i precedenti unionali e di prassi amministrativa sulla nozione di azienda e di ramo, le Entrate evidenziano i driver per capire come vada inquadrata l’operazione. Non si tratta infatti di ramo perché sono ceduti degli asset isolati, non c’è passaggio di personale, non sono cedute le relazioni finanziarie, commerciali e personali né ci sono subentri. Il marchio quindi si configura come un servizio la cui cessione è imponibile ex articolo 3 del Dpr 633/72. Ciò vale anche nel caso in cui con esso si cedano i diritti IP collegati per lo sfruttamento del marchio stesso.

La risposta 214 riguarda degli aggiustamenti di Tp fra società del medesimo gruppo effettuati a livello trimestrale per adeguarsi alle risultanze del metodo del Tnmm (transactional net margin method) utilizzato mediante il Ros (reddito operativo/vendite) per verificare che il prezzo operato sia di libera concorrenza. Il caso di specie appare piuttosto laborioso in quanto gli aggiustamenti sono effettuati su base trimestrale, quando nella prassi generalmente sono effettuati su base annua a consuntivo. Sulla base dei risultati a quel punto scatterà una variazione in aumento o in diminuzione entro 45 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. Occorre quindi comprendere se gli aggiustamenti siano rilevanti ai fini Iva, il che determina in acquisto la detrazione dell’Iva, che le Entrate avevano contestato in accertamento. L’Agenzia richiama il Working Paper n. 923 del 2017 della Commissione Europea e il documento del 18 aprile 2018 n. 081 REV2 del VAT Expert Group. In base a tali pronunce gli aggiustamenti sono generalmente esclusi da Iva, a meno che non si configurino come variazione di corrispettivo e siano collegati direttamente alla fornitura iniziale. La stessa Agenzia nella risposta 60/18 e 529/21 ha evidenziato per la rilevanza Iva i seguenti tre elementi:

onerosità dell’operazione;

individuazione dell’operazione a cui si riferisce il corrispettivo;

collegamento diretto.

Nel caso di specie sono effettuati aggiustamenti periodici in base al Tnmm con variazioni in aumento o in diminuzione, vi è un documento ( breakdown) da cui si evincono gli aggiustamenti e le operazioni a cui essi si riferiscono, motivo per cui c’è un collegamento diretto. L’operazione rileva quindi ai fini Iva come non imponibile, oppure con emissione di autofattura in caso di acquisti di beni in Italia da soggetto non residente.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Residenza fiscale e redditi esteri tassati al momento dell’incasso

9 Settembre 2025

Il Sole 24 Ore 22 Agosto 2025 di Barbara Emma Pizzoni Stefano Grilli

Con la risposta a interpello 199 del 4 agosto, l’agenzia delle Entrate ha ritrattato la risposta 81 del 25 marzo scorso. La tesi espressa nella pronuncia di marzo non rappresenta un caso isolato, poiché il principio della rilevanza della residenza al momento della prestazione lavorativa era già stato affermato in più occasioni. Sia in relazione a trattamento di fine rapporto e incentivo all’esodo (risoluzione 1° agosto 2008, n. 341/E nonché le risposte a interpello, 11 settembre 2020, n. 343 e 1° agosto 2024 n. 167) sia con riferimento specifico ai compensi variabili dei manager (risposta 20 gennaio 2023, n. 126).

La risposta 199 riguarda il bonus incassato da un manager divenuto residente ai fini fiscali in Italia ma riferito a un periodo lavorativo (vesting) nel quale aveva lavorato ed era stato residente nel Regno Unito.

Il punto oggetto del (corretto) revirement dell’Agenzia riguarda i diritti impositivi dell’Italia in base al trattato con il Regno Unito (conforme sul punto al Modello Ocse). Per le convenzioni per evitare le doppie imposizioni è pacifico che lo Stato della fonte (working state) conservi il diritto di assoggettare a imposizione sui redditi derivanti dal lavoro ivi svolto, a prescindere dal momento in cui le somme sono percepite e assoggettate a imposta (Commentario all’articolo 15 Modello Ocse, paragrafo 12.1).

Lo Stato di residenza del lavoratore, invece, può assoggettare a imposta la remunerazione differita tutte le volte in cui quest’ultimo sia ivi residente al momento del verificarsi del presupposto impositivo in base alle regole interne di quello Stato e fermo restando l’obbligo di eliminare (tramite esenzione o credito di imposta) la doppia imposizione.

L’articolo 15, infatti, non riguarda lo Stato di residenza del lavoratore, il quale applica i propri criteri interni di tassazione (in Italia in base al principio di cassa). Il punto è chiarito nel report «Cross-border Income Tax Issues Arising from Employee Stock-Option Plans» del 16 giugno 2004, le cui conclusioni sono state poi recepite nel Commentario.

Nella risposta 81, l’Agenzia aveva invece sostenuto che, ai fini convenzionali, la residenza andasse verificata con riferimento al momento della maturazione del reddito e non a quello dell’incasso. Correttamente, dunque, l’Agenzia, nella rettifica, riconosce invece il diritto dell’Italia di assoggettare a imposta il bonus percepito dal manager in ragione della sua residenza in Italia al momento dell’incasso, con applicazione del credito d’imposta (articolo 165 Tuir).

Con la risposta 199 l’Agenzia ha, dunque, corretto il tiro in materia di bonus, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi rettificato anche quanto affermato nella risposta 20 gennaio 2023, n. 126. Ratione materiae e per coerenza, l’Agenzia dovrebbe aver implicitamente modificato la propria posizione negli altri casi in cui ha adottato la medesima interpretazione. Si veda, ad esempio, la risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2020, n. 343 con riferimento a un Tfr e a un incentivo all’esodo percepito da non residente che aveva lavorato all’estero nel periodo di maturazione pur mantenendo la residenza in Italia. In tale contesto, l’Agenzia aveva affermato la potestà impositiva interna in virtù della residenza italiana durante il periodo di maturazione. Tale interpretazione dovrebbe considerarsi superata a favore della non imponibilità in considerazione della mancata residenza italiana al momento della percezione dei redditi (oltre che dell’assenza di prestazioni lavorative svolte nel territorio dello Stato).

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy