Decreto Delegato 18 Giugno 2025 nr 88 – Attribuzione dell’Autorità ICT delle funzioni di regolazione e vigilanza in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore

8 Luglio 2025

l Decreto Delegato nr 88/25 estende le competenze dell’Autorità per la vigilanza e le garanzie dei servizi pubblici  ICT (Information and Communications Technology)  integrando la gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti ad essi connessi.

Il nome della stessa Autorità viene modificato in  Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici e per la gestione collettiva dei diritti d’autore, brevemente Autorità ICT-C (Information and Communication Technology – Collecting) e, come indicato dall’art. 11 le finalità sono in breve quelle di:

  • favorire la diffusione dei servizi ICT in condizioni di efficienza ed  economicità,
  • ottimizzare le risorse dei sistemi,
  • sovrintendere e definire un sistema tariffario che tuteli i diritti degli utenti
  • contrastare ogni forma di dominanza e concentrazione da parte delle imprese del settore ICT, per assicurare la corretta competizione degli operatori sul libero mercato, tutelando il pluralismo.

L’Autorità ICT-C esercita la funzione di regolazione nel settore della gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (collecting), con l’obiettivo di:

  •  garantire equità e trasparenza nella gestione collettiva dei diritti d’autore, assicurando che la raccolta e la ripartizione dei proventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, correttezza e proporzionalità;
  •  assicurare adeguata vigilanza  nell’interesse dei titolari dei diritti e degli utilizzatori;
  • promuovere la digitalizzazione del settore, favorendo l’uso di strumenti tecnologici quali i sistemi di gestione digitale dei diritti per assicurare la tracciabilità delle opere e delle transazioni economiche;
  • favorire la cooperazione internazionale nel settore della gestione collettiva dei diritti, promuovendo standard condivisi e procedure armonizzate a livello transfrontaliero.

DD88-2025

 

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Decreto Delegato 3 Giugno 2025 nr 84 – Modifica delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazione di benzina e di gasolio ad uso carburante

8 Luglio 2025

Dal 16 giugno  le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di benzina e gasolio sono rispettivamente diminuite di -0,015 e aumentate di +0,015 al litro come stabilito dal Decreto 84/2025  allegato.

E’ rimasta invariata l’aliquota dell’imposta speciale del gasolio agricolo.

DD84-2025

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Cassette di sicurezza, quali le responsabilità della banca

8 Luglio 2025

Il Sole 24 Ore 23 Giugno 2025 di Francesco Gianfelici

Se il cliente di un istituto di credito, aprendo la propria cassetta di sicurezza in banca, nota che alcuni gioielli sono mancanti, la banca è tenuta a rimborsare? In caso di risposta affermativa, qual è la procedura da seguire?

Il contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza – previsto dall’articolo 1839 del Codice civile – si realizza con la messa a disposizione del cliente, da parte della banca, di una cassetta a fronte del pagamento di un canone. Nello specifico, secondo l’articolo citato, la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito. Da ciò consegue che l’obbligo della banca ha per oggetto il contenitore messo a disposizione del cliente (la cassetta) ma non quanto viene ivi riposto dal cliente stesso. Quindi la banca potrà essere ritenuta responsabile solamente qualora il danneggiamento o la sottrazione dei beni conservati nella cassetta dipenda dal mancato adempimento all’obbligo di garantire la sicurezza dei locali e la integrità della cassetta stessa.

Da quanto scrive il lettore, egli, recatosi nei locali dell’istituto di credito che custodiscono la cassetta di sicurezza, avrebbe constatato, all’apertura di quest’ultima, la mancanza di alcuni gioielli. Il lettore non specifica se, al momento della conclusione del contratto, lui fosse l’unica persona legittimata ad aprire la cassetta di sicurezza. Dal suo canto, l’articolo 1840 del Codice civile specifica che, se la cassetta è intestata a più persone, l’apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione. Ciò significa che anche altre persone – se preventivamente autorizzate – avrebbero potuto avere accesso ai beni custoditi in cassetta.

Inoltre, per poter accedere ai locali ove la banca custodisce le cassette di sicurezza, occorre essere identificati dal personale bancario, al quale solitamente viene consegnato un modulo compilato dall’utilizzatore, che deve recare la sua sottoscrizione, la data e l’orario di accesso.

Va anche evidenziato che la banca è in possesso di una chiave che consente solo l’accesso ai locali, senza possibilità di apertura della cassetta, e che la chiave (in copia unica) per l’apertura di quest’ultima è nella esclusiva disponibilità dell’utilizzatore. Infatti, come risulta sicuramente anche dal foglio informativo e dal contratto in possesso del lettore, nel caso in cui venga smarrita la chiave, occorre darne per iscritto immediata comunicazione alla banca, la quale, a mezzo di persona di sua fiducia, provvede, alla presenza del cliente, all’apertura forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura, addebitando le spese di tale operazione al cliente stesso.

Da quanto enunciato nel quesito, non sembra possibile addebitare alla banca alcuna responsabilità in ordine all’asserita sottrazione di gioielli dalla cassetta di sicurezza, a meno che la stessa non sia stata rinvenuta forzata o manomessa al momento dell’ingresso del lettore nei locali della banca che custodiscono le cassette utilizzate dalla clientela.

Si suggerisce di chiedere alla propria banca di controllare – secondo le modalità dalla stessa stabilite – chi abbia avuto accesso a tale cassetta, così da capire se sia stata realizzata una seconda chiave e, eventualmente, se siano stati forniti falsi documenti per accedervi, così da sporgere denuncia all’autorità competente e coinvolgere, se del caso, anche l’istituto di credito per una possibile responsabilità nella mancata o superficiale identificazione dell’utilizzatore.

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L’imposta estera è detraibile anche senza aver presentato la dichiarazione

8 Luglio 2025

Il Sole 24 Ore 24 Giugno 2025 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

CONVENZIONE ITALIA – SVIZZERA

Anche il contribuente che non presenta la dichiarazione ha diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui redditi esteri: se la Convenzione lo prevede, infatti, non possono essere introdotte condizione che subordinano tale riconoscimento. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 16699 depositata ieri.

La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso di imposte pagate in conseguenza della procedura di voluntary disclosure.

Più precisamente, il contribuente dopo aver versato quanto preteso dall’ufficio, riteneva che fossero state illegittimamente non considerate le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sui redditi oggetto di emersione.

L’ufficio ha negato la restituzione delle somme e l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al giudice tributario. In primo grado venivano confermate le ragioni del contribuente, ma in appello la decisione è stata riformata in favore dell’Amministrazione.

Il contribuente è così ricorso in Cassazione lamentando in estrema sintesi sia l’errata equiparazione della procedura di voluntary disclosure con l’adesione, sia la violazione della convenzione bilaterale Italia-Svizzera.

I giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato che l’articolo 24 della Convenzione, obbliga l’Italia nei confronti della Svizzera a evitare che i redditi inclusi nella base imponibile dei tributi nazionali e già tassabili nello Stato elvetico, siano assoggettati a doppia imposizione.

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Scontrini, spinta dal Parlamento per lo stop graduale alla stampa

8 Luglio 2025

Il Sole 24 Ore 18 Giugno 2025 di Giovanni Parente

Il Parlamento punta all’addio graduale alla stampa degli scontrini. La risoluzione presentata da Fratelli d’Italia (primo firmatario Saverio Congedo) e approvata dalla commissione Finanze della Camera indica all’Esecutivo un percorso per superare la versione cartacea degli scontrini fiscali. Un percorso senza “strappi” ma con un calendario scaglionato nel tempo anche per non gravare di oneri eccessivi le attività di minori dimensioni. Prima tappa: dal 1° gennaio 2027 per le imprese della grande distribuzione. Seconda tappa: dal 1° gennaio 2028 per tutti gli altri soggetti con volume d’affari superiore a una certa soglia. Terza tappa: dal 1° gennaio 2029 per tutti gli altri esercenti. Il tutto però facendo la possibilità da parte degli acquirenti di richiedere comunque la stampa del documento commerciale. Sostanzialmente una mossa in chiave green, perché non viene minimamente toccato l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi al Fisco da parte di commercianti ed esercenti. Un flusso che alimenta i database dell’amministrazione finanziaria con informazioni sempre più utilizzate in chiave di prevenzione (con le lettere di compliance) e di contrasto (con i controlli) all’evasione.

La richiesta di impegno al Governo è di adottare iniziative normative per l’introduzione – appunto – «graduale» dell’«obbligo di dotare gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’agenzia delle Entrate di un sistema predisposto per la generazione e trasmissione del documento commerciale all’acquirente anche in formato digitale».

L’iniziativa, come spiegano i deputati di FdI Massimo Milani e Saverio Congedo in una nota, è finalizzata a «eliminare milioni di scontrini stampati su carta termica non riciclabile, che ogni giorno finiscono nei rifiuti». Come ricordato, nelle premesse della risoluzione un input normativo è già arrivato con l’ultima manovra (legge 207/2024) che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di collegamento tra lo strumento elettronico di pagamento (Pos) e il registratore di cassa telematico per «registrare, memorizzare in modo puntuale e trasmettere in forma aggregata all’agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi dei pagamenti elettronici giornalieri». Lo step successivo è arrivare a sistemi già adottati in altri Paesi che hanno reso facoltativa la stampa delle ricevute anche utilizzando la trasmissione telematica. La scelta di partire dalla Gdo nella gradualità non è casuale perché, riporta la risoluzione, «diverse catene commerciali della grande distribuzione organizzata, già oggi, anche in Italia, hanno assunto iniziative per dematerializzare il documento commerciale».

In questo modo la “prova” dell’acquisto, che resta ad esempio necessaria per i resi o per la garanzia riconosciuta al consumatore, verrebbe gestita in modo dematerializzato.

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La residenza elettiva non fa scattare quella fiscale

8 Luglio 2025

Il Sole 24 Ore 9 Giugno 2025  di Agnese Menghi

Fiscalità internazionale

Uno straniero, che si trova in Italia con permesso di soggiorno per residenza elettiva, è da considerare fiscalmente residente, con i conseguenti obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale?

Secondo l’articolo 2, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), le persone fisiche si considerano residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:

– hanno la residenza a norma del Codice civile;

– hanno il domicilio in Italia, intendendo, per domicilio, il luogo dove si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;

– sono presenti in Italia;

– salvo prova contraria, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Come specificato nella risposta a interpello 119/2023, «l’ottenimento del visto per residenza elettiva non può essere considerato equivalente all’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente prevista dall’articolo 2, comma 2, del Tuir». Pertanto, la mera “residenza elettiva” non è di per sé sufficiente a far scattare la residenza fiscale e gli obblighi dichiarativi, tra i quali il monitoraggio fiscale, ma dovrà essere verificato con attenzione se viene integrato, per più di 183 giorni (o 184, per gli anni bisestili), uno dei requisiti ex articolo 2 del Tuir esposti.

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Scadenziario Agosto 2025

30 Giugno 2025

entro il 20 Agosto

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di luglio

entro il 31 Agosto

  • pagamento del I ACCONTO IGR 2025 per le persone giuridiche, lavoratori autonomi e professionisti
  • pagamento del I ACCONTO dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2025 per i lavoratori autonomi e professionisti
  • Scade il termine per ritenute d’acconto su lavoro dipendente e autonomo maggio e giugno;
  • Imposta bollo su servizi di agenzia fatturati in maggio e giugno (3% o 6%);
  • Scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre maggio-giugno (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • Imposta di bollo su pubblicità e elaborazioni dati fatturati in maggio e giugno (3%);
  • Richiesta di rimborso delle accise sui carburanti relativo al 1° semestre 2025 (per autotrasportatori)

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Si avvisa la gentile clientela che lo Studio Commerciale Dott. Valentini rimarrà chiuso per la pausa estiva dall’11  al 27 Agosto  compresi

 

 

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Decreto Delegato 2 giugno 2025 nr 80 – Modifica al D.D. 25 06 2018 nr 72 e succ. mod. – Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese

10 Giugno 2025

Il Decreto Delegato nr 80 modifica il precedente intervento normativo del 2018 riguardante il credito agevolato per le imprese.

In particolare:

  • art 1 vengono riviste le limitazioni alle società immobiliari previste dal vecchio articolo art. 2 del D.D. 72/2018 aggiungendo una serie di deroghe ai requisiti d’accesso
  • art 2 in merito all’acquisizione o alla ristrutturazione di immobili viene stabilita una durata massima decennale del mutuo  con Contributo Statale
  • art 3 tra le disposizioni transitorie è previsto per gli operatori economici titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio dell’attività di servizio per l’anno 2025 un importo massimo finanziabile pari a € 2.000.000,00 su progetti riguardanti immobili purché dagli investimenti iniziali non siano decorsi più di 8 mesi.

DD80-2025

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L’autonomo in Italia che è dipendente in Svizzera

10 Giugno 2025

Il Sole 24 Ore 2 Giugno 2025 di Giuseppe Merlino

Un odontoiatra, residente in Italia e titolare di partita Iva, è stato assunto in Svizzera come “dipendente a chiamata” (lavoro subordinato). All’attività professionale viene, quindi, affiancata quella di lavoratore dipendente. Il salario percepito in Svizzera mantiene in Italia la qualifica di reddito di lavoro dipendente o viene assorbito da quello di lavoro autonomo?In base alla normativa fiscale italiana, e agli accordi internazionali tra Italia e Svizzera, il reddito da lavoro dipendente (considerando come tale anche il “lavoro a chiamata” o “intermittente”), svolto in Svizzera da un residente fiscale italiano, mantiene la sua natura di reddito da lavoro dipendente anche in Italia, senza essere assorbito nel reddito da lavoro autonomo.Quindi, anche se il soggetto in questione è titolare di partita Iva, il reddito percepito come dipendente in Svizzera non viene “assorbito”, né fiscalmente né contabilmente, nel reddito da lavoro autonomo.

Essendo residente in Italia, il contribuente è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti (principio della worldwide taxation, si veda l’articolo 3 del Dpr 917/1986, Tuir), compresi quelli da lavoro dipendente svolto all’estero.

Tuttavia, in caso di redditi prodotti all’estero, occorre verificare quanto disposto in sede convenzionale. La convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, ratificata con la legge 943/1978, all’articolo 15, in materia di redditi da lavoro subordinato, prevede che i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di residenza sono imponibili in entrambi gli Stati. In deroga a tale principio, la convenzione prevede che le remunerazioni che un soggetto residente in Italia riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta in Svizzera sono imponibili soltanto in Italia (articoli 50 e 51 del Tuir) se, contemporaneamente:

– il soggetto soggiorna in Svizzera per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;

– le remunerazioni sono pagate da (o a nome di) un datore di lavoro che non è residente in Svizzera;

– l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha in Svizzera.

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Dal bilancio prova del nove per il transfer pricing in Redditi

10 Giugno 2025

Il Sole 24 Ore 4 Giugno 2025 di Alessandro Germani

Approvati i bilanci, le imprese nazionali coinvolte nelle dinamiche di transfer pricing in quanto parte di un gruppo che si sviluppa anche all’estero debbono procedere a individuare i flussi da inserire in dichiarazione dei redditi e alla predisposizione della documentazione (master file, country file) necessaria a ottenere la disapplicazione delle sanzioni.

I bilanci

Un primo aspetto tutt’altro che scontato nasce dall’esame dei package di bilancio che sono stati ormai in larga parte approvati nei quali si ritrovano le prestazioni intercompany a livello di costi e di ricavi. In questo modo si ha una prima importante identificazione delle fattispecie interessate dall’analisi di transfer pricing. È opportuno, tuttavia, che vi sia anche un file di raccolta vera e propria di tali flussi, che servirà poi a compilare il rigo RS 106 della dichiarazione relativo ai componenti positivi e negativi, secondo varie finalità. In primo luogo, infatti, ciò serve a controllare la correttezza di quanto indicato in bilancio, perché non si può escludere che, anche per il semplice fatto che le transazioni possono essere molto numerose, qualcuna di queste non sia stata correttamente mappata come infragruppo in bilancio.

A ciò si deve aggiungere la circostanza per cui per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, non avendo l’obbligo di depositare il bilancio locale presso la camera di commercio, vi sia una minore attenzione alla dinamica dell’intercompany e a maggior ragione è opportuno che si predispongano i flussi infragruppo destinati a confluire in dichiarazione.

L’analisi dei flussi

Questo lavoro di raccolta è anche necessario per verificare la corrispondenza in contabilità di tutti i costi e i ricavi interessati dal transfer pricing, per i quali al tempo stesso occorre comprendere la natura, verificare le relative fatture, individuare i contratti che sorreggono le transazioni in esame. Non ci si può basare infatti su quanto viene fornito dalla società, ma l’analisi deve essere approfondita per testare la completezza di tutte le informazioni richieste. Non si tratta di un’attività semplice soprattutto nei casi in cui l’entità italiana sia parte di un gruppo multinazionale con head quarter all’estero, perché non è escluso che tutte queste informazioni non siano prontamente a portata di mano e quindi sarà necessario avere delle interlocuzioni con le funzioni internazionali, oltre che con quelle locali. Discorso più agevole dovrebbe presentarsi laddove invece la testa del gruppo sia collocata in Italia.

I metodi utilizzati

Accanto alla mappatura dei flussi, l’occasione è valida anche per inquadrare quale possa essere il metodo che giustifica meglio la transazione. Da questo punto di vista ci può essere il ricorso al Cup (confronto di prezzo) che talvolta potrà essere esterno (ma occorrerà vedere se si hanno a disposizione i dati) piuttosto che interno, laddove dal confronto con transazioni con soggetti terzi si potrà trovare la giustificazione di quelle operate infragruppo e della bontà del relativo prezzo fissato. In altri casi potrà essere utile ricorrere ai metodi reddituali, primo fra tutti il Tnmm (transactional net margin method).

Questo metodo presuppone la scelta di un profit level indicator (Pli) che dipende dalla natura della tested party. Se questa, ad esempio, è una controllata commerciale estera, il Ros (return on sales) potrà essere un indicatore del tutto valido. È evidente poi che occorrerà fare ricorso ad una banca dati adeguata che consenta di ottenere, mediante la scelta del codice attività nonché del range di fatturato, tutti i potenziali competitor che, essendo spesso parecchie centinaia, necessitano poi di una ulteriore raffinazione anche guardando ai siti aziendali e alle altre informazioni disponibili.

L’approccio

L’approccio al transfer pricing non può risolversi in una mera raccolta di dati. Ma deve piuttosto essere il risultato di una logica di tipo tailor made che parte dalle caratteristiche della società, in primis del suo business e dalla comprensione dei fenomeni aziendali, per poi costruire la miglior documentazione possibile per l’ottenimento della penalty protection. Tenendo conto che non si tratta mai di un lavoro esclusivamente di tipo fiscale.

IL RIEPILOGO

Si deve partire dai dati intercompany presenti nei bilanci appena approvati e verificare che le transazioni siano state tutte individuate e riportate correttamente. Può essere utile costruire un file ad hoc che andrà ad alimentare le informazioni su costi e ricavi richieste dal rigo RS 106 della dichiarazione dei redditi e servirà per la redazione del master file e della documentazione nazionale

Andrà effettuata la quadratura con le evidenze contabili, raccolte le relative fatture, verificati gli addebiti e gli accrediti sulla base degli appositi contratti in essere

Accanto a tale attività andrà mappato il metodo per la determinazione del prezzo che è stato prescelto, fra quelli tradizionali (Cup, resale e cost plus) e quelli reddituali (Tnmm e profit split). La scelta del metodo dipende anche dalla natura delle informazioni a disposizione. Il ricorso a un Cup esterno non sempre è possibile, più agevole potrà essere il ricorso al Cup interno L’utilizzo del Tnmm presuppone l’accesso a banche dati in modo tale da poter reperire i dati reddituali dei comparables

L’attività dovrà essere perfezionata entro la scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi, prevista per il 31 ottobre

Management fees

Va condotta un’attenta analisi per i flussi riguardanti le cosiddette spese di regia addebitate dalla controllante alla controllata italiana o dalla casa madre alla stabile organizzazione locale

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