Categoria: In primo piano
Se non c’è iscrizione all’Aire la residenza estera va provata
11 Gennaio 2026
Il Sole 24 Ore 29 Dicembre 2025di Michela Magnani
Fiscalità internazionale
Lavoro nel Regno Unito come insegnante dal 2018, non sono sposato e non ho figli. Almeno due o tre volte l’anno torno in Italia, dove ho tutta la mia famiglia, e dove dall’anno scorso sono diventato proprietario – tramite donazione – di una casa vicina a quella dei miei genitori.
Non mi sono mai iscritto all’Anagrafe deli italiani residenti all’estero (Aire) e, non avendo altri redditi in Italia, dal 2018 non ho più presentato la dichiarazione dei redditi.
Mi sembra di avere capito che, per l’amministrazione finanziaria italiana, sono ancora residente in Italia e che, pertanto, avrei dovuto presentare le dichiarazioni dei redditi, sfruttando la convenzione internazionale per l’esenzione dalla doppia imposizione.
Chiedo, quindi, se sono obbligato a iscrivermi all’Aire e che cosa succede se non lo faccio. In particolare, sono a rischio di accertamento fiscale? In tal caso, come posso regolarizzare la mia posizione?
Il lettore è all’estero già da diversi anni, durante i quali, oltretutto, è cambiata la normativa italiana relativa alla nozione di residenza fiscale in Italia.
Infatti, l’articolo 2, comma 2, del Dpr 917/1986, Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2023, prevedeva che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile». Sulla base di tale disposto normativo, fino al periodo d’imposta 2023, sono considerate residenti in Italia, tra le altre, le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (e fatta salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove esistenti), erano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o avevano, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza a norma del Codice civile.
Quindi, a seguito del permanere dell’iscrizione all’Apr (Anagrafe della popolazione residente) del lettore per «la maggior parte del periodo d’imposta», in ognuno degli anni compresi tra il 2018 e il 2023, l’agenzia delle Entrate, applicando la normativa interna, poteva/può legittimamente considerare lo stesso residente fiscalmente in Italia e, di conseguenza, chiedergli il pagamento delle imposte nel nostro Paese, anche sui redditi prodotti, in quegli anni, nel Regno Unito.
Tuttavia, lo stesso soggetto, pur non avendo provveduto a cancellarsi dall’Anagrafe della popolazione residente, può dimostrare – sulla base della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e il Regno Unito, e ratificata con legge 329/1990 – la propria residenza in questo secondo Paese negli anni considerati.
Per quanto riguarda le annualità successive al 2023, l’articolo 2, comma 2, del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede, invece, che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio s’intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».
Come si può rilevare, e come chiarito anche dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2024, le norme in vigore dal 1° gennaio 2024 continuano a considerare l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente come uno dei criteri alternativi di radicamento della residenza fiscale in Italia, sebbene ne venga mitigata la valenza presuntiva a favore di un approccio sostanziale. Infatti, la nuova norma conferisce a tale criterio l’efficacia di presunzione relativa, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare che il dato formale è disatteso da una differente situazione fattuale. Di conseguenza, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta continuano a essere considerate fiscalmente residenti in Italia, a meno che non siano in grado di dimostrare – come, peraltro, già succedeva in passato – che l’iscrizione anagrafica non corrisponde a una residenza effettiva nello Stato italiano.
Al riguardo, la circolare 20/E/2024, già citata, prevede che, «a tale ultimo fine, si ritiene che il contribuente debba essere in grado di provare, sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili, che, per la maggior parte del periodo d’imposta, non si sia configurato nessuno dei criteri alternativi – diversi da quello anagrafico – previsti dall’articolo 2, comma 2, del Tuir ossia che, per la maggior parte del periodo di imposta, non ha avuto in Italia né la residenza civilistica, né il domicilio e non è stato presente fisicamente nel territorio dello Stato».
Quanto sopra in merito al tema del collegamento tra l’iscrizione all’Apr e la presunzione di residenza fiscale in Italia.
Venendo invece all’obbligo/non obbligo di iscriversi all’Aire, si rileva che, in linea di principio, tale obbligo sussiste per permanenze all’estero superiori a 12 mesi. In merito alle sanzioni applicabili in ipotesi di mancata iscrizione all’Aire da parte di un cittadino italiano, il comma 242 dell’articolo 1 della legge 213/2013, di Bilancio per il 2024, modificando l’articolo 11 della legge 1228/1954, riguardante l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, assoggetta a una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero, o all’estero, entro i termini previsti dall’articolo 13, comma 2, del Dpr 223/1989, o dall’articolo 6 della legge 470/1988 (vale a dire, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti o, nel caso di iscrizione all’Aire, con conseguente obbligo di iscrizione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, entro 90 giorni).
Nel caso prospettato, pertanto, si ritiene che il lettore, in conseguenza della lunga permanenza all’estero, sia obbligato a iscriversi all’Aire e assoggettabile alle sanzioni indicate; qualora egli non sia in grado di dimostrare la propria residenza all’estero negli anni indicati nel quesito, l’agenzia dell’Entrate ha titolo per chiedergli il pagamento delle imposte italiane anche sui redditi prodotti nel Regno Unito. Si suggerisce, perciò, di valutare con l’assistenza di un professionista quale sia l’effettivo Paese di residenza negli anni considerati.
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Perde convenienza la rivalutazione delle partecipazioni
11 Gennaio 2026
Il Sole 24 Ore 31 Dicembre 2025 di Marco Piazza
Sostitutiva al 21%. Convenienza solo se il valore affrancato è almeno pari a 5,2 volte il costo fiscale, contro il 3,25% di prima
L’aumento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni dal 18% a 21% (articolo 1, comma 144, del Ddl di Bilancio definitivamente approvato ieri dalla Camera) ridurrà notevolmente il numero di casi in cui l’opzione sarà conveniente. Infatti, il punto di indifferenza fra sostitutiva del 21% sull’intero valore della partecipazione e sostitutiva del 26% sulla plusvalenza effettiva, si verifica quando il valore affrancato è almeno pari a 5,2 volte il costo fiscale, mentre prima bastava che fosse 3,25 volte il costo fiscale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 dicembre). Per avere un risparmio dell’1% rispetto alla plusvalenza, il moltiplicatore del costo deve essere 6; per averlo del 4%, deve essere 21.
Essendo poi, ormai molto ridotto il divario fra l’imposta sostitutiva ordinaria e quella agevolata, l’affrancamento potrà produrre un risparmio tangibile solo quando le plusvalenze in valore assoluto siano di importo significativo.
Un altro effetto è che dovrebbero ridursi sensibilmente se non cessare le controversie fondate sull’abuso dell’affrancamento nell’ambito delle cosiddette «operazioni circolari», argomento ancora ripreso, di recente, dal ministero dell’Economia nell’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 e da sempre molto discusso in dottrina. Assonime, per tutti, lo ha esaminato molto bene, in più passi della sua circolare 21 del 2016.
La più classica «operazione circolare» è quella in cui:
1 i soci rivalutano la partecipazione e la cedono a una società da loro stessi posseduta mediante acquisto con indebitamento;
2 successivamente, la cessionaria ottiene la distribuzione delle riserve di utili della società appena acquistata, fruendo della parziale esenzione dei dividendi, e rimborsa, con tali somme, i finanziamenti ricevuti per l’acquisto delle partecipazioni.
Una variante della seconda fase è la fusione fra le due società in modo che, senza distribuire dividendi, la cassa presente nella società acquistata possa essere direttamente utilizzata per pagare i debiti. Per la Cassazione queste operazioni producono un vantaggio fiscale indebito (si veda, ad esempio, le pronunce n. 13205/2022 e n. 26260/2025), a meno che siano supportate da valide ragioni extrafiscali (si veda, ad esempio, la pronuncia n.6741/2025).
L’abuso consiste nello sfruttare una norma che intende solo facilitare la circolazione delle partecipazioni sociali, per incassare riserve di utili della società con una tassazione agevolata, senza aver effettuato, di fatto, alcun disinvestimento della partecipazione.
Anche l’agenzia delle Entrate, dopo aver assunto, inizialmente una posizione molto rigida (si veda, ad esempio, il principio di diritto 20/2019), ha dato, in varie occasioni, rilevanza a ragioni extrafiscali prevalenti rispetto al vantaggio tributario (si vedano, ad esempio, le risposte n. 537/2019; 242/2020; 4/2021; 156/2022 e 169/2024).
Data l’attuale onerosità della rideterminazione del costo fiscale, si può arrivare a concludere che oggi questo genere di operazioni non sia più idoneo a generare significativi vantaggi tributari.
A ciò va aggiunto che anche eventuali benefici indiretti, come la deducibilità degli interessi passivi e degli ammortamenti, sono fortemente limitati se non annullati. Gli interessi passivi subiscono i vincoli dell’articolo 96 del Testo unico.
L’affrancamento dei maggiori valori emersi in occasione di operazioni straordinarie è talmente oneroso da non aver più funzione agevolativa, ma solo di eliminazione dei doppi binari tra valori contabili e fiscali (Assonime, circolare 24/2025).
L’ammortamento dell’avviamento e dei marchi in 18 anni e la soppressione, per i soggetti Ias, della possibilità di dedurre extracontabilmente l’ammortamento dell’avviamento, dei marchi e dei beni a vita utile indefinita, completano un quadro da cui risulta chiaramente come le «operazioni circolari» non siano più terreno di pianificazione fiscale aggressiva.
Va solo ricordato l’avvertimento contenuto nel paragrafo 3.1 della circolare 6/E del 2022 per il caso di incorporazione di società con riserve in sospensione d’imposta tassabili solo in caso di distribuzione (come quelle di rivalutazione economica o monetaria). L’Agenzia ammette che in assenza di avanzo di fusione le riserve siano annullate senza impatti fiscali, ma si riserva il sindacato su eventuali operazioni abusive.
In conclusione, si può auspicare che in tutte quelle operazioni che, spesso solo in parte (ossia limitatamente ad alcuni soci), appaiono «circolari», la prevalenza delle ragioni extrafiscali sia spontaneamente riconosciuta dal fisco senza necessità di faticosi contraddittori.
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Import del legno extra Ue con due diligence allargata
11 Gennaio 2026
L’impresa che commercializza legno importandolo da Paesi extra Ue deve adottare tutte le misure necessarie per verificare che il materiale non provenga da fonti illegali (due diligence). A tal fine, non è sufficiente il sistema di verifica utilizzato dalla società madre, anche se realizzato con l’ausilio di un organismo di controllo.
Il principio è stato scandito dalla Corte europea di giustizia nella sentenza 13 novembre 2025, (C-117/24) a seguito di domanda pregiudiziale della Corte di Budapest per l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Ue 955/2010 sugli obblighi degli operatori che commercializzano legno e i prodotti derivati. La controversia ha investito l’Ufficio nazionale per la sicurezza della filiera alimentare contrapposto all’impresa che tale ufficio ha sanzionato poiché commercializzava legno, importandolo da Paesi entra Ue, senza avere un sistema di dovuta diligenza (due diligence – Sdd) realizzato a suo nome. Limitandosi così a utilizzare quello della società madre; condotta tenuta anche dalle altre società “figlie” presenti in altri paesi europei. Questo perché, a suo dire, il regolamento Ue 955/2010 impone di utilizzare un Sdd e non di crearne uno.
È stato dunque chiesto alla Corte europea se è sufficiente che un operatore (ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento 955/2010), appartenente a un gruppo di società, possa accedere agli elementi di un Sdd messo a punto, mantenuto e valutato dalla società madre oppure se tale Sistema deve essere messo a punto da un organismo di controllo (articolo 8 del regolamento) per l’operatore specifico. La Corte ha fatto sua la seconda delle due soluzioni. Il ragionamento dei giudici europei muove dal fatto che i tre elementi di un Sdd indicati dal Regolamento 955/2010 (articolo 6, paragrafo 1) sono: misure e procedure per accedere alle informazioni sulle fonti di approvvigionamento e i fornitori del legno e dei prodotti derivati immessi per la prima volta sul mercato Ue; procedure che consentono all’operatore, in base a tali informazioni, di analizzare e valutare il rischio di immissione sul mercato Ue di legno e prodotti derivati di provenienza illegale; misure e procedure di attenuazione del rischio ove questo si riveli non trascurabile.
Quindi, l’obbligo di utilizzare un Sdd implica che l’operatore adotti le misure appropriate di applicazione del Sistema «per evitare l’immissione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale»; quindi, un «comportamento attivo» dove i tre elementi del Sistema due diligence devono riguardare l’attività commerciale propria dell’operatore ed essere adeguati al rischio specifico generato dall’attività di immissione nel mercato Ue di legno e prodotti derivati.
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 955/2010 che «limita inequivocabilmente» la possibilità per un operatore di essere esonerato dal suo obbligo di mantenimento e valutazione del Sdd alla sola ipotesi di un Sistema messo a punto da un organismo di controllo. Quindi, l’ accesso a un Sdd messo a punto da un terzo diverso da un organismo di controllo (come la società madre), non è un «comportamento attivo» che incombe all’operatore quando immette legno o prodotti derivati sul mercato Ue.
Il regolamento 995/2010/Ue è abrogato dal 30 dicembre 2025 ma si applica fino al 31 dicembre 2028 al legno e derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.
Due diligence semplificata
É una versione “alleggerita”, applicata a clienti a basso rischio per ridurre costi e tempi, semplificando la verifica dell’identità e del profilo, ma sempre nel rispetto delle normative antiriciclaggio. Esiste anche la Sdd ambientale e sociale (Environmental and Social Due Diligence), che valuta l’impatto di un progetto su ambiente e società,
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Legge 12 Novembre 2025 nr 141 – Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta Generale sui Redditi” e successive modifiche
18 Dicembre 2025
La Legge 141/2025, che entrerà in vigore già dal 1° gennaio 2026, dà piena attuazione alla Riforma dell’Imposta Generale sui Redditi (IGR).
Il testo normativo, interviene sul sistema fiscale sammarinese con effetti non solo sulle persone fisiche e i loro nuclei familiari ma anche sulle attività economiche gestite sia in forma individuale che in forma societaria.
In attesa delle Circolari esplicative che saranno emesse dai vari Dipartimenti si riepilogano gli articoli più rilevanti rammentando che lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
PERSONE FISICHE
Art. 4 – Redditi soggetti a tassazione separata
Riporta i redditi soggetti a tassazione separata aggiornando le casistiche e le aliquote da applicarsi in particolare:
- TFR è tassato al 2,5% fino a € 5.000,00 poi 5%
- Ritenuta sulle plusvalenze patrimoniali viene elevata dall’ 8% al 10% (anche sponsorizzazione atleti di interessa nazionale)
Art. 7 – Detrazioni soggettive
Riporta l’elenco delle detrazioni soggettive aggiungendo (purché pagate con strumenti di pagamento tracciabili o SMaC Card) il:
“a) 18% per cento delle spese per protesi dentarie, sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche, in misura complessivamente non superiore a euro 1.600,00 (milleseicento/00), per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico;
b) 15 per cento sul 50 per cento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione fino ad un importo massimo di euro 6.000,00 (seimila/00), ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva. La predetta percentuale del canone è elevata all’80 per cento qualora il locatario abbia un’età anagrafica inferiore ai trentacinque anni.”
Si segnala in questo contesto che in seguito all’introduzione dei commi 8 bis, 8 ter e 8 quater
le spese documentate con SMAC diventano ora una detrazione (- imposta dovuta) e non più una deduzione (- reddito imponibile)
Art. 8 – Applicazione dell’imposta
Per i titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa sarà possibile beneficiare delle detrazioni Smac in base però agli scaglioni indicati e seguendo determinati limiti di spesa.
Art. 10 – Redditi di lavoro dipendente
- si modifica la disciplina dell’indennità di trasferta riducendo a 15€ giornalieri il limite di rimborso non documentato, ed elevato a 30€ euro giornalieri di rimborso per le trasferte all’estero (ad esclusione dell’Italia) purché documentato da strumenti di pagamento elettronici
- viene introdotta la possibilità di riconoscere un fringe – benefit di € 2.000,00 annui per ogni dipendente sulla SMAC che non concorreranno a formare reddito.
- aggiornamento delle modalità di calcolo per i rimborsi km di autoveicoli concessi in uso promiscuo.
Art. 11 – Redditi di lavoro autonomo
Il valore dei beni strumentali interamente deducibili passa da 1.000,00€ a € 500,00
Le spese relative ad auto, moto e servizi utilizzati ad uso promiscuo sono ammortizzabili o deducibili per il 50% calcolato sul valore massimo di € 50.000,00 per le auto e € 10.000,00 per le moto.
L’abbattimento dei compensi percepiti da amministratori, sindaci o revisori, co.co.co (incluse le indennità di cessazione) passa dal 25% al 10%.
Art. 12 – Determinazione del reddito
Le perdite sono riportabili senza limiti di anni ma si possono dedurre fino ad un massimo del 70% del reddito imponibile
Art. 13 – Limiti alla deducibilità dei costi generali per redditi di impresa di persone fisiche
- Spese di pubblicità e sponsorizzazione deducibili fino all’8% dei ricavi.
- Spese per analisi dati e ricerche di mercato deducibili fino al 10% dei ricavi.
- Spese di rappresentanza deducibili fino al 5% dei ricavi.
Rimane sempre la possibilità di superare i limiti se documentata la necessità avanzando richiesta all’Ufficio Tributario entro il 31 Marzo di ogni anno.
Art. 15 – Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
Le perdite su crediti sono sempre deducibili se il debitore è in procedura concorsuale.
Per i crediti di importo inferiore a € 2.500,00 la deduzione è automatica dopo sei mesi di insoluto.
PERSONE GIURIDICHE
Art. 17 – Limiti alla deducibilità dei costi generali
Viene aggiunto il comma 4 bis che stabilisce intera deducibilità dei costi e minusvalenze relativi ad autovetture e motocicli se inquadrati come beni strumentali
Se invece tali beni sono utilizzati da agenti e rappresentanti o dati ad uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili per max € 50.000,00 (autovetture) max € 10.000,00 (motocicli). Tali limiti sono validi anche in caso di locazione finanziaria.
Art. 22 – Incentivi per l’ incremento dell’occupazione
Gli incentivi erogati sotto forma di credito d’imposta vengono sospesi se il tasso di disoccupazione rilevato al 31 dicembre è sotto il 3%.
Art. 23 – Ulteriori incentivi
Per le società di nuova costituzione l’art 73 della Legge 166/2013 viene così rivisto:
- abbattimento del 50% dell’Imposta Generale sui Redditi per i primi 5 anni
- possibilità di posticipo dei benefici di 1 anno
- assunzione di almeno 2 dipendenti (compreso l’amministratore) entro 24 mesi
Art. 24 – Liquidazione volontaria = la data di apertura della liquidazione è quella di accettazione da parte del liquidatore
Art. 25 – Termine presentazione dichiarazione dei redditi = posticipata al 31 luglio di ogni anno
Art. 27 – Obbligo di tenuta di scritture contabili per le imprese = viene eliminato l’obbligo di vidimazione dei libri contabili (libro giornale, inventari, dei sostituti d’imposta, il libro cespiti e il libro delle scritture ausiliarie). Questi si potranno conservare digitalmente secondo quanto verrà indicato dall’Ufficio Tributario
Art. 34 – Altri Redditi = viene aggiunta una nuova ritenuta alla fonte del 10% da applicarsi sui canoni di noleggio e royalties
Art. 42 – Riscossione delle imposte dovute su dichiarazione = gli Acconti IGR saranno così calcolati:
- 35% dell’imposta del periodo precedente da versarsi entro il 31 agosto,
- 55% entro il 30 novembre.
Art 49 – Modifiche all’Allegato A Legge 166/2013 “elenco oneri deducibili”= aggiorna l’elenco degli oneri deducibili.
- premi assicurativi vita e infortuni deducibili entro 1.200 €.
- tasse scolastiche e corsi 4.000 € per ogni figlio.
- donazioni e liberalità max 1.600,00€
- novità: baby-sitter fino a 4.000 € e beni per la prima infanzia per 300 €
Art 51 – Modifiche all’Allegato C Legge 166/2013 “Aliquote e scaglioni d’imposta”
| o a €10.000,00 | 9% |
| da €10.000,01 a €18.000,00 | 13% |
| da €18.000,01 a €28.000,00 | 17% |
| da €28.000,01 a €38.000,00 | 21% |
| da €38.000,01 a €50.000,00 | 25% |
| da €50.000,01 a €65.000,00 | 28% |
| da €65.000,01 a €80.000,00 | 31% |
| Oltre €80.000,00 | 35% |
E’ previsto un adeguamento automatico ogni due anni in base all’indice del costo della vita, (max 6%)
Primo adeguamento previsto nel 2028.
Art 52 – Modifiche all’Allegato D Legge 166/2013 “Disciplina degli ammortamenti e accantonamenti
Viene prevista una deduzione dei canoni di leasing su immobili strumentali per almeno 12 anni elevato a 15 per le società immobiliari.
La deduzione minima per i leasing su altri beni strumentali è fissata in 3 anni.
Passa dal 3% al 2% la percentuale di ammortamento per la categoria “Fabbricati”.
Art 54 – Disposizioni di coordinamento transitorie
La riforma fiscale IGR si applica a partire dal periodo d’imposta 2026 mentre le norme precedenti continuano a valere per gli anni fino al 2025.
In via straordinaria la rendita catastale concorre a formare il reddito con le seguenti %
- 100% 2026
- 75% 2027
- 50% 2028
- 25% 2029
In via straordinaria per i periodi d’imposta 2026 2027 2028 2029 e 2030 l’Imposta Generale sui Redditi è elevata al 18% (al posto del 17%).
Allegato E – Spese SMaC Card
Come accennato all’inizio del presente commento le spese SmaC diventano detrazioni anziché deduzioni con le seguenti esclusioni:
- carburanti oltre 500,00 € (dalle attuali 750,00),
- utenze domestiche, telefonia
- assicurazioni danni
- veicoli motocicli e ciclomotori
- spese per servizi bancari e finanziari.
Per le persone fisiche residenti diventeranno detraibili le bollette AASS e assicurazioni vita, in proporzione al reddito (scaglioni nella norma).Possono essere conteggiate anche le spese effettuate con SmaC da parte dei membri del nucleo famigliare.
La detrazione SmaC sarà proporzionale al reddito e prevede una no tax area (bonus) per i redditi lordi inferiori a € 10.000,00 (per l’importo massimo di € 752,40 di detrazione) che diminuisce proporzionalmente all’aumento del reddito, fino ad azzerarsi per i redditi superiori a € 20.000,00 lordi.
E’ già disponibile sul sito delle Pa l’applicativo online per la simulazione della propria situazione, con indicazione della no tax area e delle spese da documentare con SmaC e relativa detrazione.
Si allega testo completo e Circolare del 16 Dicembre Ufficio Tributario recante alcune precisazioni sulle novità introdotte
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Imposte e sanzioni inseguono i trasferimenti fittizi all’estero di società
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore 11 Novembre 2025 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Se la società si trasferisce fittiziamente all’estero, gli amministratori formali o di fatto possono rispondere delle imposte e delle sanzioni, poiché non valgono le regole previste per la cancellazione dal registro imprese. A tal fine il giudice deve verificare che l’ente sia un mero schermo e che il rapporto fiscale faccia capo direttamente alle persone fisiche.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 29575 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti di alcuni soggetti ritenuti amministratori di fatto di una società, richiedendo imposte, interessi e sanzioni.
Più precisamente, secondo l’Ufficio l’ente si era fittiziamente trasferito all’estero e gli amministratori di fatto dovevano rispondere dei tributi evasi e delle relative sanzioni.
I giudici di primo grado cui si rivolgevano gli interessati annullavano gli atti, ritenendo che l’Agenzia non avesse provato né il ruolo di amministratori di fatto, né che avessero compiuto atti, per i quali in base alla normativa potesse derivare la loro responsabilità personale.
L’appello dell’Ufficio era respinto.
L’Agenzia ha così proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, l’errata applicazione delle norme disciplinanti la responsabilità in caso di liquidazione e cessazione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile, e 36 del Dpr 602/73, nonché in materia di sanzioni per gli amministratori di fatto (articolo 7 Dl 269/2003).
I giudici di legittimità hanno accolto tale eccezione, rilevando preliminarmente che, secondo l’Ufficio, il trasferimento della sede all’estero era inesistente, in quanto centro effettivo di direzione e controllo e l’attività della società erano rimasti in Italia. Si era trattato cioè di un trasferimento fittizio all’estero.
Per la Cassazione la cancellazione di società dal registro imprese italiano, avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione o cessazione, ma per il trasferimento all’estero, presuppone il proseguimento dell’attività in altro Stato.
In tale ipotesi, non è applicabile la previsione prevista per l’estinzione (articolo 2495 del codice civile ) tanto meno la responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci (articolo 36 del Dpr 602/73).
Tuttavia, se il trasferimento è fittizio, mancando l’effettiva prosecuzione dell’attività, il giudice deve verificare lo spostamento dell’imponibile in capo al soggetto “gestore” della società.
In tale contesto, peraltro, i giudici di legittimità hanno precisato che ai fini della responsabilità è irrilevante se si tratti di amministratore formale o di fatto, in quanto occorre riscontrare se il soggetto terzo all’ente si comporti come colui che autonomamente gestisce e dirige le risorse della società ed anche, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa.
Per tale ragione, rappresentando l’ente un mero schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari, anche le sanzioni sono a carico della persona fisica autrice dell’illecito.
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Decreto Delegato 7 Novembre 2025 nr 139 – Modifiche al D.D. 9 Agosto 2024 nr 113 “Regime fiscale semplificato per attività commerciale di impresa estera”
17 Dicembre 2025
Il Decreto Delegato 139 apporta alcune modifiche al regime semplificato applicabile alle imprese estere che intendono effettuare commercio al dettaglio in Repubblica.
In particolare, come indicato dall’Art. 1, per i primi 24 mesi di attività, queste imprese possono usufruire di un regime fiscale agevolato che prevede un’imposta sostitutiva del 12% sul valore delle vendite effettuate. Tale imposta è sostitutiva dell’imposta generale sui redditi e dell’imposta sulle importazioni per quanto riguarda le materie prime.
Trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività è possibile passare al regime fiscale ordinario mediante costituzione di una società di diritto sammarinese che, come sancito dall’Art. 3 può usufruire degli incentivi di cui all’art. 73 Legge 166/2013 e sue successive modifiche e integrazioni decurtando il biennio già fruito.
Si riporta il testo integrale.
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Decreto Delegato 7 novembre 2025 n.138-Misure straordinarie per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore
17 Dicembre 2025
Di seguito l’articolo Unico col quale viene ridotto per le imprese energivore il costo della materia prima luce e gas relativo ai consumi del periodo luglio-settembre 2025.
“Articolo Unico
1.
Gli utenti con tariffa usi diversi del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso dell’anno 2024 consumi superiori ad 1 GWh hanno diritto ad una riduzione del costo della materia prima pari a 0,015 €/kWh per i consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025.
2.
Gli utenti del servizio gas naturale tecnologico primario hanno diritto ad una riduzione del costo della materia prima pari a 0,1 €/Sm3 per i consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025.”
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Legge 5 novembre 2025 n.137 – Disciplina dei contrassegni “MADE IN SAN MARINO” E “100% MADE IN SAN MARINO” e Registro delle “BOTTEGHE STORICHE”
17 Dicembre 2025
Al fine di valorizzare i prodotti e le eccellenze della Repubblica la Legge 137 /2025 istituisce i contrassegni “Made in San Marino”, “100% Made in San Marino” e il Registro delle “Botteghe Storiche”.
Con questo provvedimento San Marino si dota di un sistema di certificazione che consente alle imprese locali di presentarsi sui mercati internazionali con un marchio distintivo sinonimo di qualità e tracciabilità e si
valorizza il patrimonio storico e culturale delle botteghe storiche, custodi di tradizioni e competenze radicate nel territorio.
Si allega il testo completo.
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Transfer pricing, scelta del metodo di valutazione su misura del singolo caso
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore 5 Novembre 2025 di Marco Piazza
Spetta all’interprete individuare fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dall’articolo 110, comma 7, del Tuir. Queste in sintesi le massime desumibili dall’ordinanza 29083/2025 della Cassazione che conferma la precedente 26432/2024.
Nell’articolata motivazione della pronuncia, che ricalca quella della precedente n. 2853/2024, si convalida l’utilizzo del cosiddetto transactional net margin method (Tnmm) posto, dalle linee guida Ocse 2017 (ora aggiornate con la versione 2022) sullo stesso piano dei metodi basati sul confronto di prezzo a differenza delle linee guida del 1995 che privilegiavano i metodi tradizionali di determinazione del prezzo di libero mercato.
Afferma la Cassazione che l’adozione del Tnmm risulta particolarmente affidabile quando l’analisi funzionale mostra l’esistenza di una parte (parte testata o tested party) della transazione controllata che svolge funzioni più semplici ed assume i rischi limitati rispetto all’altra parte della transazione (paragrafo 2.64 e successivi Oecd). In analogia con il metodo Rpm (Resale price method, metodo del prezzo di rivendita) o Cpm (Cost plus method, metodo del costo maggiorato), esso si focalizza sulla redditività della parte testata nella transazione controllata, mentre se ne discosta poiché opera a livello di marginalità netta e non di marginalità lorda.
Nella fattispecie, viene ribadita una conclusione ripresa dalla sentenza 26432/2024 secondo la quale il Tnmm sarebbe più adatto nel caso di cessione di beni infragruppo a basso rischio, a causa dell’unicità del centro di produzione che opera sostanzialmente su ordini già confermati. In assenza di un mercato aperto, il sistema di Tnmm risulta più aderente rispetto al Cup, perché il margine di guadagno è criterio più indicativo rispetto al prezzo che non è frutto di libero mercato.
Altra giurisprudenza (Cassazione n. 1311/2025) ritiene invece che sia rimasta una preferenza implicita per il metodo del confronto di prezzo, che comporta un onere di specifica motivazione delle ragioni per cui si preferiscono altri metodi, nella specie il Tnmm. Secondo questa sentenza citata, l’articolo 4, comma 3, del Dm 14 maggio 2018 prevederebbe espressamente una preferenza per i metodi tradizionali e in particolare per il metodo di confronto del prezzo, ove praticabile.
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Autonoleggio, lecito spostare la sede a scopo di risparmio
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore 6 Novembre 2025 di Stefano Sirocchi
Non costituisce abuso del diritto la società di noleggio auto che trasferisce la sede legale in una provincia più conveniente. La Corte di giustizia tributaria di Roma, con sentenza 13178/2025, ha accolto il ricorso di una società di autonoleggio a breve termine avverso un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2020 emesso dalla Regione Lazio per aver trasferito la sua sede legale a Bolzano, beneficiando delle minori tariffe delle tasse automobilistiche (“bollo auto”) vigenti in tale provincia.
In particolare, il giudice ha stabilito che non costituisce abuso del diritto il trasferimento, avvenuto nel 2013, in quanto «manca, in primo luogo, la norma fiscale che sarebbe stata rispettata solo formalmente ma sostanzialmente elusa», atteso che il presupposto impositivo territoriale di tale imposta è collegato al luogo di iscrizione nel Pra e non alla sede legale della società, come specificato, non solo dalle norme nazionali, ma anche dalla stessa legge regionale del Lazio.
Inoltre, non sono stati ritenuti «sufficienti gli indizi prospettati dalla Regione Lazio della non veridicità del trasferimento della sede legale della società da Roma a Bolzano», considerato che non solo tale scelta è stata regolarmente deliberata dal Consiglio di amministrazione della società e nessuna norma «impone che tale sede sia dotata di un numero minimo di addetti».
Secondo il giudice, affinché l’abuso sia escluso è sufficiente che l’ubicazione nelle Province autonome della sede legale da parte delle società di autonoleggio non sia una costruzione di puro artificio ovvero che sia giustificata da valide ragioni extra-fiscali.
Ne consegue che, a tale fine, non è necessario che la sede amministrativa di queste società sia situata nelle Province medesime, in quanto, come accennato, le norme che identificano il presupposto impositivo territoriale del bollo auto non ne fanno alcuna menzione e le nozioni di sede legale e di sede amministrativa sono fra loro ben distinte e non interscambiabili, com’è normativamente confermato anche dallo stesso articolo 58 del Dpr 600/1973 che radica il domicilio fiscale delle persone giuridiche presso la sede legale e solo, in mancanza, presso la sede dell’amministrazione.
La lettura del giudice è pienamente condivisibile e, pur non essendo indicato nella sentenza, è opportuno sottolineare che i veicoli devono essere iscritti al Pra della Provincia in cui vengono immatricolati e l’immatricolazione può essere eseguita dove una società abbia non solo la sede legale, ma anche una sede secondaria (circolare MOT3/3583/M360 del 3 novembre 2004, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Peraltro, come correttamente osserva il giudice, la circostanza che lo spostamento della sede incida sulle risorse fiscali delle Regioni richiede una soluzione di natura normativa alla quale il Governo sembra aver recentemente inteso porre rimedio. Infatti, lo schema di decreto legislativo sulla riforma dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale, attualmente all’esame parlamentare, propone l’introduzione di nuovi criteri di territorialità per la tassa automobilistica. Tali criteri, tuttavia, dovranno essere attentamente valutati, al fine di garantire che in futuro non si generi nuovo contenzioso.