Categoria: In primo piano
Rimborsi deducibili solo per spese sostenute con metodi tracciabili
11 Febbraio 2025
Il Sole 24 Ore 23 Gennaio 2025 di Stefano Sirocchi Cristian Valsiglio
Spese di trasferta
Oltre a carte di credito, debito o prepagate, ammessi app, versamenti bancari o postali e assegni. Regole analoghe per gli autonomi
limiti alla deducibilità di alcune tipologie di spesa di trasferta, ai fini delle imposte sui redditi e di lavoro autonomo. Si possono evitare solo se tali spese siano effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. È il principio fondamentale delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 81-83 della legge di Bilancio 2025.
In particolare, le spese di vitto, alloggio, nonché viaggio e trasporto – comprese quelle per i servixi di taxi e Ncc (noleggio con conducente) ed escluse quelle per gli autoservizi pubblici di linea – sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti dell’articolo 95 del Tuir (commi 1, 2 e 3), soltanto se effettuate con i metodi tracciabili, come specificato nel novellato comma 3-bis all’articolo 95.
I tributi coinvolti
La deducibilità è intesa ai fini Ires/Irpef ed è estesa (dal comma 82 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025) anche a quelli Irap. La tracciabilità occorre anche per esentare i rimborsi ai dipendenti da imposizione fiscale e contributiva.
I metodi tracciabili
Il requisito della tracciabilità è considerato sussistente se dipendenti, collaboratori o professionisti hanno utilizzato uno dei seguenti metodi:
versamento bancario o postale;
app di pagamento via smartphone che, inserendo codice Iban e numero di cellulare, permettono di effettuare transazioni di denaro (risposta 230/E/2020 delle Entrate);
altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il lavoro autonomo
Analogamente, in tema di determinazione del reddito da lavoro autonomo, viene aggiunto il comma 6-ter all’articolo 54 del Tuir.
Vi si specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese (nei termini indicati ai commi 5 e 6), sono deducibili se effettuate con metodi di pagamento tracciabili le medesime spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per viaggio e trasporto (anche in questo caso, con l’esclusione degli autoservizi pubblici di linea), addebitate analiticamente al committente, oltre che i rimborsi analitici relativi alle stesse spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi.
Gli incroci tra i vincoli
In ogni caso, le nuove restrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti si intersecano con le limitazioni già in essere. A tal proposito giova rammentare quali sono le tipologie di rimborsi delle spese di vitto e alloggio relative alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, nonché delle indennità, che possono essere utilizzate dalle imprese:
rimborso analitico (“a piè di lista”);
indennità forfetaria;
rimborso misto.
I rimborsi analitici corrisposti ai dipendenti o collaboratori sono deducibili entro il limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all’estero.
Nel caso dei rimborsi forfetari o misti, invece, non sono fissati particolari limiti e dunque tali rimborsi sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Non vi sono ulteriori limitazioni per le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande e a prestazioni alberghiere sostenute per trasferte fuori del territorio comunale, salvo non siano spese di rappresentanza. Le novità, peraltro, riguardano anche queste ultime, che diventano altresì deducibili solo se sostenute con metodi di pagamento tracciabili.
Viceversa, le spese per somministrazioni di alimenti e bevande e prestazioni alberghiere sono deducibili al 75% del loro ammontare, ai sensi dell’articolo 109, comma 5 del Tuir (circolare agenzia delle Entrate 3 marzo 2009, n. 6, paragrafo 5) se svolte nel territorio comunale.
Nella pratica
È evidente che il dipendente in trasferta dovrà essere munito di una carta di credito o debito – non importa se personale oppure aziendale – per far fronte alle spese che all’azienda non è possibile pagare in anticipo con bonifico. È il caso di taxi e ristorante.
Va segnalato che non pochi dubbi stanno sorgendo tra le imprese sulla gestione dei rimborsi per le spese di vitto e alloggio sostenute dai lavoratori in trasferta in quei Paesi esteri dove l’utilizzo di apparecchi Pos è ancora poco diffuso.
In busta paga
Indennità e diarie sono sempre esenti
Importi al lordo per chi paga in contanti
La tracciabilità del pagamento delle spese di trasferta riguarda anche il lavoratore: solo se c’è questo requisito i rimborsi di tali spese non concorrono a formare il reddito dell’interessato. Lo stabilisce il comma 5 dell’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), ora modificato dalla legge di Bilancio 2025 (la 207/2024). Vale quindi il principio stabilito dalla stessa legge ai fini della deducibilità di tali rimborsi da parte dell’azienda che li eroga: le spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggio con conducente) hanno effetti favorevoli sul reddito imponibile solo se sostenute con i sistemi di pagamento attualmente riconosciuti dalla normativa come tracciabili (si veda l’articolo a sinistra).
Quali sono gli impatti sulla busta paga del dipendente? L’azienda potrà rimborsare in busta paga le spese sostenute durante la trasferta secondo tre modalità.
1 In caso di spese di trasferta sostenute con un pagamento tracciabile, il datore di lavoro provvederà a corrispondere i rimborsi (senza prelievo fiscale e contributivo) direttamente sul netto del dipendente.
2 In caso di spese sostenute in contanti, il datore di lavoro provvederà a corrispondere i rimborsi lordi, assoggettandoli a imposte e contributi: l’importo netto rimborsato sarà inferiore rispetto all’esborso del dipendente in trasferta.
3 Inoltre, potrebbe esserci una terza modalità, utilizzabile ove sia difficoltoso il pagamento tracciato (si pensi a trasferte in alcuni Paesi esteri). In questi casi, a fronte di spese sostenute in contanti, il datore di lavoro potrà provvedere a corrispondere i rimborsi, assoggettandoli a imposte e contributi, ma previa loro lordizzazione in modo da non gravare sul netto del dipendente.
Rimangono escluse dagli obblighi di tracciabilità le indennità di trasferta e le diarie corrisposte per le trasferte fuori dal territorio del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro.
Nella busta paga, queste indennità saranno esenti da imposte e contributi entro determinati limiti: 46,48 euro al giorno (77,47 euro per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto; 30,99 euro al giorno (51,65 per le trasferte all’estero) in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto oppure di alloggio o vitto fornito gratuitamente; 15,49 euro al giorno (25,82 per le trasferte all’estero) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto ovvero per rimborsi di altre spese anche non documentabili purché analiticamente attestate dal dipendente (come, per esempio, lavanderia, telefono, parcheggio, mance eccetera).
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Stretta sulle frodi Iva con lo scambio dati Ue e le fatture elettroniche
11 Febbraio 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 27 Gennaio 2025 di Ivan Cimmarusti
Il piano. Verifiche della Gdf con le Entrate e collaborazione con l’Eurofisc per tracciare le operazioni intracomunitarie. Anche con l’intelligenza artificiale
Nuovo impulso al contrasto delle frodi Iva, un “sistema” illecito in grado di muovere in Europa flussi di denaro sporco fino a 100 miliardi annui. Ma negli obiettivi 2025 della Guardia di finanza c’è un potenziamento generalizzato per frenare l’evasione fiscale, a partire dalle indebite compensazioni e dalle cessioni dei crediti d’imposta fittizi, in particolare quelli finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino alle più complicate elusioni internazionali.
L’intenzione è di sostenere le entrate tributarie, garantendo una capacità di controllo sulle risorse messe a disposizione per il rilancio dell’economia.
Intelligenza artificiale, banche dati, attività d’intelligence e cooperazione internazionale tra i Paesi dell’Unione europea assumono una funzione sempre più strategica per arginare le forme di crimine finanziario, che ormai operano senza confini grazie a una rete del riciclaggio che movimenta denaro sporco che confluisce anche nei fondi d’investimento di Dubai, come emerge dalle più recenti indagini dell’Antimafia.
Frodi fiscali e Pnrr
Nell’ultimo triennio l’Ufficio centrale della Procura europea (Eppo) ha registrato un aumento del 360% del valore del danno accertato da frode Iva: si è passati da 2,5 miliardi a 11,5 miliardi di euro. L’Italia fin dal principio – cioè da quando nel 2021 è stata istituita la Eppo – si è piazzata al vertice per il valore delle frodi. Ciò è dovuto all’azione coordinata della Guardia di finanza, che ha una storica tradizione di verifiche economico-finanziarie.
Su questo fronte, dunque, le Fiamme gialle prevedono di sfruttare il contributo di dati offerto dall’obbligo di fatturazione elettronica, unitamente alla collaborazione con organismi esteri dell’Eurofisc. Si tratta di un network di cooperazione europea creato per contrastare le frodi fiscali, in particolare quelle dell’Iva intracomunitaria.
L’elemento fondamentale è rappresentato dallo scambio di informazioni in tempo reale. Sul sistema Tna (Transaction network analysis) sono condivisi tutti gli elementi per garantire la celere identificazione degli operatori economici fraudolenti, coinvolti nelle cosiddette frodi carosello.
L’azione delle Fiamme gialle si concentrerà anche sul fenomeno delle indebite compensazioni dei crediti fiscali e sulla cessione di crediti d’imposta fittizi, in particolare quelli finanziari con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Un capitolo riguarda anche il sommerso d’azienda e di lavoro, sia “nero” sia “irregolare”, cui sono connesse le illecite somministrazioni di manodopera e i distacchi di personale falsi.
Analisi di rischio, monitoraggio dei fenomeni evasivi e piani di intervento continueranno a essere elaborati in modo congiunto con l’agenzia delle Entrate.
Sul fronte della spesa pubblica, invece, è stata rafforzata la cooperazione con enti pubblici locali per prevenire irregolarità nella gestione dei fondi del Pnrr e delle risorse pubbliche, evitando casi di doppio finanziamento. Implementato lo scambio di informazioni con l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e con gli altri organismi di vigilanza.
Riciclaggio
Tra gli obiettivi prioritari, il Corpo punta a prevenire infiltrazioni criminali nell’economia legale, approfondendo i flussi finanziari sospetti e sequestrando patrimoni illeciti, anche grazie alla collaborazione internazionale e con le Financial intelligence units, organismi antiriciclaggio equivalenti all’italiana Uif (Unità di informazione finanziaria). Viene inoltre incrementato il monitoraggio antimafia attraverso il supporto alle Prefetture e il controllo su aziende potenzialmente colluse.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Uk, meno sportelli: Lloyds taglia 136 filiali
11 Febbraio 2025
Il Sole 24 Ore 30 Gennaio 2025 di R. Fi.
Banche
Prosegue senza sosta nel Regno Unito – e a ritmo ancor più accelerato rispetto ad altri Paesi – la contrazione della rete di filiali bancarie in grado di garantire l’accesso fisico ai clienti. Il Lloyds Banking Group, uno dei colossi finanziari britannici, ha annunciato la chiusura nei prossimi mesi di altre 136 sedi sparse per l’isola, da completare nei piani entro marzo del 2026 nell’ambito di una strategia di ristrutturazione, modernizzazione e riduzione dei costi. Le chiusure riguarderanno 61 succursali con l’insegna Lloyds, nonché 61 di Halifax e 14 di Bank of Scotland (acquisite a suo tempo dal gruppo) a partire da maggio. La scelta, analoga a quella dei competitor, risponde alla necessità dichiarata di adeguarsi a un mercato in cui l’online banking ha ormai preso il sopravvento, riducendo di molto la richiesta di servizi bancari da fornire di persona dallo staff. Non mancano tuttavia allarmi per i posti di lavoro. Mentre è recente la sollecitazione del governo laburista alle banche a garantire almeno un servizio minimo di accesso fisico agli impiegati e al cash per la clientela «più vulnerabile» e meno informatizzata: anziani in primis
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Noleggi auto, tasse legate al territorio contro l’elusione
11 Febbraio 2025
Il Sole 24 Ore 1 Febbraio 2025 di Gianni Trovati
Nella riforma del fisco locale entra anche un ricco pacchetto di norme per riscrivere, precisare e semplificare le regole delle tasse sulle auto.
Il dibattito più intenso pare destinato ad accendersi intorno al «principio di territorialità» pensato per ancorare il pagamento di bollo auto e imposte provinciali al luogo di attività effettiva delle società di auto a noleggio senza conducente. Il problema è quello noto, e definito «dumping fiscale» dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, della concentrazione di sedi da parte dei noleggiatori nelle Province autonome, dove le aliquote sono minori grazie ai margini generosi garantiti dagli Statuti speciali.
Contro questa geografia, che nelle ultime rilevazioni concentra il 53% delle auto a noleggio fra Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta (dove vivono in tutto due italiani ogni 100), si sono scagliati i sindaci delle principali Città metropolitane, che insieme ai presidenti di Provincia vedono sfumare i gettiti dell’imposta di trascrizione e le quote di RcAuto, e le Regioni, interessate dal bollo. La bozza di decreto attuativo della delega fiscale si occupa di entrambi i livelli di Governo, con l’obiettivo di stabilire il «principio di territorialità» in base al quale le imposte locali vanno pagate dove si sviluppa l’attività ordinaria della società, anche se la sede legale è altrove. La nuova norma comprende espressamente anche i casi in cui la sede è fuori dai confini nazionali, per colpire le operazioni di esterovestizione della società. «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli – si legge nella bozza -, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività della persona giuridica, quest’ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell’imposta».
Nel nuovo sistema potrebbe entrare anche l’accesso gratuito da parte di Province e Città ai dati di Motorizzazione civile e Pubblico registro automobilistico. In fatto di Pra, inoltre, la riforma allinea le regole del noleggio senza conducente a quelle previste oggi per la sola locazione finanziaria. Lo scopo, spiega la relazione illustrativa, è di superare l’irrazionalità che oggi assoggetta «fattispecie impositive sostanzialmente analoghe a adempimenti fiscali differenti», e di «assicurare l’acquisizione al Pra anche delle informazioni relative ai veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente».
Sul bollo auto, poi, accanto a una serie di semplificazioni procedurali che prendono spunto dai migliori modelli regionali (Lombardia e Piemonte in primis) per superare i tanti problemi legati ai passaggi di proprietà, la riforma amplia gli spazi di manovrabilità da parte delle Regioni, nel nome di una maggiore autonomia impositiva.
Il gettito standard dell’Rc Auto dovrebbe infine passare allo Stato, che in cambio garantirebbe a Province e Città una compartecipazione equivalente all’Irpef; sul punto, i confronti tecnici dovranno definire come gestire le variazioni di gettito dell’imposta sui redditi nel tempo.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Polizze catastrofali e rating assicurativi scelte strategiche per le aziende
11 Febbraio 2025
Il Sole 24 Ore 1 Febbraio 2025 di Daniela Russo
FRAGILITÀ AZIENDALI
Negli ultimi anni, l’aumento degli eventi climatici estremi ha generato un impatto economico e sociale significativo, mettendo in evidenza un grave gap di protezione per le imprese italiane.
Secondo l’Ivass, meno del 5% delle aziende italiane dispone di una copertura contro rischi terremoti e alluvioni, una percentuale che scende a meno del 4% per le microimprese. Questa vulnerabilità del tessuto imprenditoriale ha spinto il Governo a introdurre, con la legge di Bilancio 2024, l’obbligo per le imprese tricolore di stipulare polizze contro calamità naturali slittato con il decreto Milleproroghe a fine marzo 2025 e tra gli oltre 1.200 emendamenti presentati in sede di conversione in legge ci sono diversi che propongono di posporre questo termine a giugno o a fine dicembre 2025.
Occorre considerare che il patrimonio assicurabile è stimato in 4mila miliardi di euro, con perdite attese di quasi 2 miliardi annui per il settore assicurativo. Tuttavia, molte aziende continuano a sottovalutare l’importanza di queste coperture.
Questi temi sono stati approfonditi in settimana nel corso dell’evento “Il Credito di domani per le Pmi” organizzato dal Gruppo Nsa, con la partecipazione del Senatore Antonio De Poli. «Nel 2024 lo Stato italiano ha intrapreso due iniziative significative in ambito assicurativo, entrambe mirate a rafforzare le tutele per le imprese, spesso carenti, in caso di calamità naturali e non solo – ha affermato Federico Papa, presidente di Nsa Soluzioni Assicurative -. Oltre all’obbligo normativo, sul quale siamo impegnati con campagne informative per sensibilizzare le aziende sull’importanza di stipulare una copertura contro i rischi catastrofali, già a febbraio dello scorso anno Banca d’Italia ha invitato gli istituti di credito a considerare, nel processo di concessione dei finanziamenti, i rischi operativi e le coperture assicurative delle Pmi. Un approccio che aiuta a mitigare il rischio di credito per le banche e consente anche alle imprese ben assicurate di accedere a finanziamenti a condizioni più vantaggiose».
Un’azione di moral suasion che da un lato va nella direzione di responsabilizzare le banche, che dovranno verificare se un’azienda è assicurata correttamente, dall’altro lato vuole creare meccanismi di premialità per le aziende lungimiranti tramite una riduzione dei costi di finanziamento. «In questa direzione da ormai 10 anni lavoriamo insieme all’Università Cattolica al rating assicurativo Nsa – spiega Papa -. Uno strumento che si basa su un sistema avanzato che analizza la politica assicurativa di quasi 10mila piccole e medio imprese, coprendo oltre 20mila polizze assicurative. Questo strumento che è già stato utilizzato con successo da più di 500 aziende clienti va ad aiutare le banche a valutare l’adeguatezza delle tutele assicurative delle imprese, migliorandone la continuità aziendale e il merito creditizio». Il rating offre anche alle imprese uno strumento per verificare l’efficacia del proprio assicuratore e valorizzare le proprie scelte assicurative.
«L’obbligo introdotto della Legge Bilancio 2024 è un passo legislativo cruciale e molto atteso – ha spiegato Matteo Campaner, direttore generale di Vittoria Assicurazioni -. Nel 2023 l’intero comparto assicurativo ha registrato un aumento degli eventi atmosferici completamente fuori scala. Una tendenza in crescita che si è confermata anche lo scorso anno, pur senza l’eccezionalità del 2023, evidenziando una certa discontinuità che sembra rivelare una nuova normalità. Da qui la necessità sempre maggiore di proteggersi: oggi le Pmi del nostro Paese non possono più ritenerla un’opzione perché la rilevanza dei rischi oggetto di obbligo è costantemente in ascesa. È importante però sottolineare che l’obbligo normativo copre solo alcune componenti degli asset di impresa (terreni, fabbricati, attrezzature e impianti), ma banalmente non copre le merci. Inoltre la polizza catastrofale copre i danni da frane, sisma, inondazioni ed esondazioni. La polizza prevista nel decreto copre quindi i danni dell’acqua che arriva dal basso, mentre non copre dai fenomeni di vento, grandine e pioggia. Occorre distinguere il rischio catastrofale dal rischio cambiamento climatico, non sono sempre allineati. Per ottenere una protezione più completa e di conseguenza più efficace, le Pmi dovrebbero pensare di costruirsi coperture su misura per non avere in futuro amare sorprese».
In attesa dei dettagli normativi, permangono sfide significative, tra cui il costo delle coperture, che varia sensibilmente in base al livello di rischio del territorio, e la necessità di sensibilizzare maggiormente le imprese sull’importanza di adottare misure di prevenzione. È quindi essenziale un dialogo costante tra istituzioni, compagnie e imprese, per garantire che le nuove norme possano essere efficacemente implementate e generare benefici concreti per l’intero sistema economico.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Circ. Uff. Tributario del 6 Febbraio 2025 Prot.12385 – Nuovo Sistema di Gestione Visto Merci Telematico
11 Febbraio 2025
In seguito dell’entrata in vigore del Decreto Delegato 30 dicembre 2024 n.209 a partire dal 3 Marzo p.v. la procedura relativa al VISTO MERCI dovrà effettuarsi esclusivamente attraverso l’applicativo TRIWEB .
Si allega di seguito la Circolare emessa dall’Ufficio Tributario e il manuale operativo con le istruzioni per attivare i profili di accesso (già disponibile nella sezione DOWNLOAD del proprio profilo PA), ricordando che non ci sono novità rispetto alla normativa precedente per quanto attiene gli obblighi ed i limiti imposti agli operatori economici:
-il valore minimo dei beni importati rimane di € 5.000,00
-le importazioni temporanee, quelle provenienti da Paesi extra-UE, quelle riguardanti omaggi e conto garanzia, rimangono sempre soggette a visto merci, indipendentemente dal valore del bene.
Unica novità è prevista per le aziende produttive di grandi dimensioni che utilizzano sistemi automatizzati di gestione del visto merci, si è introdotta
la possibilità, a determinate condizioni, di accedere ad una procedura semplificata di richiesta del controllo.
Circolare_prot12385_06-02-2025
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 30 dicembre 2024 nr 209 – Nuovo sistema di gestione del visto merci telematico
18 Gennaio 2025
A partire dal 3 marzo 2025 entrerà in vigore la nuova procedura del visto telematico che prevede l’invio e la ricezione esclusivamente attraverso apposita funzione da abilitarsi sul TriWeb.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1
“4.Il valore minimo dei beni importati da sottoporre al controllo di cui all’articolo 6 della Legge n.40/1972 è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Lo stesso valore minimo si applica anche per il conto lavoro e conto riparazione.
5. Le temporanee importazioni di beni a diverso titolo da quelli del comma 4 devono essere sempre sottoposte al controllo di cui all’articolo 6 della Legge n.40/1972, indipendentemente dal valore dei beni importati.
6. Le importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE devono essere sempre sottoposte al controllo dell’Autorità competente con le modalità previste dal presente decreto delegato, indipendentemente dal valore delle stesse e dalla causale ovvero del regime di importazione”
Viene inoltre introdotto all’art. 4 una procedura semplificata di visto telematico per gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti elencati all’art.5 ovvero:
“a) sono costituiti sotto forma di società per azioni;
b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero
se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico Allargato;
e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l’Enterprise Resource Planning (ERP) (…)
Di seguito il testo completo raccomandandone un’accurata lettura.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Legge 20 Dicembre 2024 nr 202 – Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2025 e Bilanci Pluriennali 2025/2027
18 Gennaio 2025
Si segnalano di seguito gli articoli più importanti della Finanziaria 2025
Art. 1 comma 3: la riduzione dell’imposta di registro per la cessione di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all’articolo 18 della Legge n.223/2020 si applica anche agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al numero 3 della Tabella delle Imposte di Registro
comma 4: viene prorogata anche per il 2025 la tassazione proporzionale per i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa
comma 5-6: possibilità di rivalutazione dei beni dell’impresa iscritti nel libro dei beni ammortizzabili al 31 12 2024 e rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari.
comma 7: è prorogata la riduzione delle accise fino a dicembre 2025 per gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici
comma 8: è concessa la possibilità di redigere anche per l’anno 2025 la nota integrativa in PDF delle società.
comma 13: gli incentivi per le bici elettriche sono prorogati anche per l’anno 2025 (art. 5-bis della Legge 27 10 2017 n.125, e articolo 56 della Legge n.223/2020)
comma 16-17-18 prorogano in via straordinaria:
- il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi al 31 Luglio 2025 posticipando il pagamento del I acconto IGR ISS e FONDISS al 31 Agosto 2025,
- il termine di presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 al 2 ottobre 2025.
- il termine di versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 al 2 ottobre 2025.
comma 19: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche è posticipato a dicembre 2026.
comma 23: anche per il 2025 sono riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 6 del Decreto Delegato n.27/2024 relativi agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari.
Art.3 Anche per il 2025 è prevista la possibilità di ottenere prestiti a tasso agevolato per l’agricoltura (avranno priorità all’accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzano il metodo dell’agricoltura biologica o comunque escludono l’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici) per gli studenti; per l’eliminazione delle barriere architettoniche; alle imprese per la ricerca, internazionalizzazione, sviluppo dell’impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva. Viene inoltre estesa la possibilità di accedere agli interventi anche per le attività di “Bed & Breakfast imprenditoriale”
Si allega il testo completo.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Delegato 13 dicembre 2024 nr 198 – Interventi in materia di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni
18 Gennaio 2025
In materia di accesso alla C.I.G. già dal 1 gennaio 2025 il comma 4bis della Legge73/2010 è stato modificato nel modo seguente:
(…)“4 bis. La Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, nell’ambito della propria autonomia per la concessione delle proroghe, deve valutare i seguenti aspetti, i quali devono essere inclusi nella richiesta presentata dal datore di lavoro:
a) la congiuntura negativa o la situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
b) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo, al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate ovvero adottande;
c) l’elenco dei dipendenti e le ore di cassa integrazione effettivamente utilizzata ai fini del controllo del principio della rotazione.”(…)
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Stretta doganale per oro e contanti: soglia a 10 mila euro
18 Gennaio 2025
Il Sole 24 Ore 10 Dicembre 2024 di Alessandro Galimberti
Definizione aggiornata di «denaro contante», nuove definizioni legali di oro, sequestri allargati e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara poco e male in dogana.
Il decreto legislativo di adeguamento alle norme europee sul denaro liquido (regolamento 2018/1672), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri di ieri sera, porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta in entrata e in uscita dall’Unione,
Il contante «allargato»
Nella sfera del «contante» – con obbligo di dichiarazione doganale – entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne: dai traveller’s cheque, agli assegni, i vaglia cambiari, ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emess in forma tale che il diritto passi all’atto della consegna. Ancora, sono equiparate al contante le monete con un tenore in oro di almeno il 90%; e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, oltre alle carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso o che possono essere usate per pagare, per l’acquisto o per la restituzione di valuta, se non è collegata a un conto corrente.
Il «trattenimento» in dogana
Il passaggio di questi titoli al portatore, contanti compresi, deve essere dichiarato in dogana a partire dal valore di 10mila euro, anche se viaggia in plichi postali, in bagagli o in altra forma «non accompagnato». In queste ipotesi la Gdf e le autorità doganali – e in tutti i casi ci sia anche il solo «sospetto» di attività criminosa, possono disporre il trattenimento integrale della somma, anche sotto soglia, per 30 giorni, estensibili nel caso di indagini.
Per sbloccare il contante trattenuto o sequestrato, chi ha commesso la violazione può sempre beneficiare della definizione con oblazione, ma con percentuali più alte rispetto alla norma, abroganda, del 2008: l’infrazione viene estinta pagando il 15% del denaro eccedente la soglia (fino a 10mila euro) 10mila euro, o del 30% fino a 40mila euro di sconfinamento. Per violazioni più gravi non è ammessa l’estinzione “pagata”.
Oro da investimento
Con il Dlgs approvato ieri cambia anche la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10mila euro e matura il passaggio dell’elenco degli Operatori professionali in oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (Oam).
La nuova disciplina sul commercio di oro (legge 7/2000) ha una definizione aggiornata di «oro da investimento» che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di «materiale d’oro» nel cui novero rientrano anche i semilavorati così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 150, vale a dire «prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».
Oltre a questo il nuovo impianto normativo prevede, da un lato, la riduzione della soglia per le dichiarazioni in oro a 10mila euro (equiparandola a quella delle dichiarazioni sul denaro contante) e, dall’altro, sancisce l’esonero della stessa quando è dovuta la dichiarazione in materia valutaria; il tutto, precisando che l’obbligo di dichiarazione sussiste anche in relazione a operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10mila euro.
Questione di privacy
Le nuove norme aprono un focus sul sempre attuale tema della privacy. I dati personali estratti dalle dichiarazioni valutarie in dogana sono accessibili «solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l’accesso o la comunicazione non autorizzati». La conservazione di questi data base è consentita «per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati», a meno di impellenti attività di indagine che possono portare a una proroga di ulteriori tre anni.