L’azienda paga quando a sbagliare è la chatbot

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 22 febbraio 2024 di Giusella Finocchiaro

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Alla domanda ricorrente sulla responsabilità per gli errori commessi da un’applicazione di intelligenza artificiale risponde in modo semplice e lineare una recentissima sentenza canadese: Moffatt v. Air Canada, 2024 Bccrt 149, del 14 febbraio 2024, appena pubblicata. E la risposta si potrebbe riassumere limitandosi a citare il noto brocardo: «cuius commoda, eius et incommoda» (chi trae vantaggi da una situazione, deve sopportarne anche gli svantaggi). Un brocardo latino, dunque, risolve un problema creato dall’intelligenza artificiale.

Si tratta di una sentenza limpida, su una questione di limitata rilevanza economica, come spesso accade per i leading cases, ma che offre molti spunti di riflessione. Al centro, l’errore commesso da una chatbot, cioè da un software che, utilizzando l’intelligenza artificiale, formula risposte alle domande poste, simulando che si stia conversando con un essere umano.

La vicenda è molto semplice. Il signor Moffatt, a causa della perdita della nonna, deve acquistare un biglietto aereo. Air Canada propone tariffe scontate in caso di viaggio causato da un lutto. Moffatt interroga la chatbot di Air Canada che lo informa che lo sconto può essere chiesto anche dopo il viaggio, entro 90 giorni. Così fa il Sig. Moffatt, scoprendo poi, però, dopo alcune interlocuzioni con gli impiegati (umani) di Air Canada, che lo sconto avrebbe dovuto essere chiesto prima e che non può essere applicato retroattivamente.

Moffatt agisce in giudizio e richiede il risarcimento. Air Canada si difende argomentando che la responsabilità è della chatbot. Il giudice con un ragionamento molto lineare afferma che, benché la chatbot sia interattiva, tuttavia è sempre parte del sito di Air Canada e che ovviamente Air Canada è responsabile di tutte le informazioni che sono nel suo sito, che siano statiche o interattive. Non c’è ragione per cui, come argomenta ancora la compagnia, il cliente debba effettuare un

double check rispetto alle informazioni rese attraverso il sito o la chatbot.

Dunque il giudice Rivers non affronta neppure il tema della soggettività dell’applicazione di intelligenza artificiale, di grande fascino teorico, ma semplicemente e pragmaticamente constata che essa è parte del sito della società e dunque la società che ha scelto di avvalersene ne risponde. E taglia così il nodo gordiano. Ma se pure fosse stata ammessa la soggettività della chatbot, come ha cercato di sostenere Air Canada, chi avrebbe risarcito i danni al signor Moffatt? La risposta non può che essere la stessa: la società che ha scelto di inserire nel proprio sito la chatbot.

Questa decisione, anche perché è fra le prime, rappresenta un importante punto di partenza.

Il caso è circoscritto, come si è detto, ma utile a trarre alcune considerazioni.

Non sappiamo esattamente di che tipo di chatbot si trattasse, se fosse una chatbot del tipo oggi più utilizzato, che risponde a domande di base, automatizzate, o invece una chatbot in grado di imparare e personalizzare le risposte a seconda delle esigenze dell’utente, come ad esempio Siri o Alexa.

Ma il punto è che ne risponde chi se ne avvale, in questo caso mettendola a disposizione dei clienti, e che la questione della soggettività non è rilevante. A conclusioni non diverse si sarebbe giunti se un impiegato della società avesse fornito risposte ugualmente sbagliate, con la differenza che il datore di lavoro avrebbe potuto rivalersi sul dipendente, ma non sarebbe cambiata la risposta nei confronti del cliente. Anche in questo caso, non si può escludere, peraltro, una responsabilità di chi ha addestrato la chatbot o l’ha programmata.

Un’altra considerazione può trarsi da questa decisione. Non solo il giudice ha deciso -ovviamente- sulla base del diritto vigente, ma la decisione appare assolutamente adeguata. Come spesso si è sostenuto in queste pagine, non occorrono, dunque, sempre e in ogni caso nuove norme, per regolare nuovi fenomeni. Anzi, al contrario, è necessario valutare settore per settore, quando nuove norme siano necessarie. In questo caso, ampio spazio resta aperto alla disciplina contrattuale che potrà circoscrivere in vario modo e cercare di limitare la responsabilità per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Per il momento, dunque, in attesa di nuove sentenze, aspettiamoci nuovi fantasiosi disclaimer sui siti che usano chatbot.

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Plusvalenza immobiliare anche senza il pagamento

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 14 febbraio 2024 di Alessandro Germani

Sopravvenienza passiva se il contratto è risolto per il prezzo non versato

La plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile concorre al reddito d’impresa del contribuente, non rilevando il fatto che successivamente il contratto sia stato risolto per mancato pagamento del prezzo, in quanto ciò determina una sopravvenienza passiva. Così l’ordinanza 39/36/2024 della Cassazione.

Per la Suprema corte ha dunque ragione l’Agenzia rispetto ai giudici di secondo grado. In motivazione, infatti, si ricorda come in caso di cessione d’azienda rileva il realizzo della plusvalenza alla conclusione del contratto, non rilevando l’omessa percezione del prezzo, la sua rateizzazione o l’estinzione dell’obbligazione a seguito di transazione (Cassazione 4365 e 4366 del 2011, 14848/18). Anche perché se da un lato il contribuente subisce la tassazione della plusvalenza, poi avrà comunque diritto a iscrivere a bilancio la relativa minusvalenza (Cassazione 14560/21 e 24378/16). Per la Corte quindi la causa va decisa nel merito, con il parziale rigetto dell’originario ricorso del contribuente limitatamente alla ripresa concernente la plusvalenza.

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Circolare nr 1/2024 Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive

11 Marzo 2024

Si allega la Circolare nr 1/2024  ULPA che corregge  la precedente Circolare nr 4/2024 UAE (si veda la Newsletter di Febbraio 2024)  in tema di deroga all’art. 27 Legge 164 /2022 (lavoro prestato dagli amministratori) che aggiunge la seguente formulazione in grassetto:

“(…) per essere esentate dall’applicazione dell’articolo 27, comma 4, della Legge 9 dicembre 2022 n.164 [le società di capitali senza dipendenti], devono presentare apposita autodichiarazione che attesti che la società gestisca esclusivamente immobili intestati alla stessa società e che gli stessi immobili siano destinati alla residenza dei soci, loro parenti entro il secondo grado od affini entro il primo, o a sede di società aventi, anche in parte, la medesima compagine. (…)”.

Circolare 1 /2024 ULPA

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Decreto Legge 15 Febbraio 2024 nr 22 – Misure Urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese

11 Marzo 2024

Il Decreto Legge nr 22 è stato emanato in un contesto territoriale di urgenza al fine di sostenere il rapido risanamento e il finanziamento di imprese in crisi ad alto livello occupazionale anche per problemi di accesso al credito bancario al fine di evitarne la chiusura  e salvaguardare i numerosi posti di lavoro.

A tal fine viene stabilito all’art. 2 che “I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare giudizi in nome della società al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione dell’attività d’impresa ovvero di rami, di singoli beni o di diritti della stessa, che risulti funzionale a conservarne il valore in vista di un miglior realizzo liquidatorio, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Commissario della Legge”

e all’art. 4Nel corso del primo anno della procedura di cui all’articolo 108 della Legge n.47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all’articolo 20 della Legge n.17/1917, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a) dell’articolo 12 della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche, l’ammontare massimo di Cassa Integrazione Guadagni che può essere richiesta dall’impresa è di un numero di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per otto.
2. Nel corso del primo anno della procedura di cui all’articolo 108 della Legge n. 47/2006, ovvero anche in relazione a quella prevista all’articolo 20 della Legge n.17/1917, l’impresa ha facoltà di richiedere l’erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni, senza applicazione della penalità prevista all’articolo 15, comma 3 della Legge n.73/2010, nelle modalità stabilite da apposita circolare dell’Istituto Sicurezza Sociale.”(…)

DL22-2024

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Decreto Delegato 1 marzo 2024 nr 23 – Modifica all’allegato VII ed agli art.15 e 16 del D.D. 21 04 2008 nr 62 “Produzione e Commercializzazione dei integratori alimentari” e succ. mod.

11 Marzo 2024

E’ stato riemesso con  Decreto Delegato nr 43 il provvedimento che aggiorna le norme generali e le norme specifiche relative alle  procedure di notifica di etichetta degli integratori alimentari (già anticipate nella Newsletter di Dicembre con il D.D. 172/2023).

Si ricorda nuovamente che  sono state aggiornate le sanzioni relative alle violazione degli articoli  9 e 11 del D.D. 62/2008, (rispettivamente i valori dichiarati in etichetta e l’immissione in commercio senza autorizzazione) e possono arrivare ad un massimo di € 20.000,00.

DD43-2024

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Decreto Delegato 7 febbraio 2024 nr 19 – Modifiche agli art. 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione Indebita e Amministrazione Infedele

11 Marzo 2024

Gli articoli 197 e 198 del Codice Penale vengono così modificati:

Art. 197
(Appropriazione indebita)
1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell’offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l’appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l’agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
3. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dall’incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall’arte.
4. Si procede d’ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, a società da esso partecipate, ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; a tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l’interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.
Art. 2
Art. 198
(Amministrazione infedele)
1. I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall’articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell’entità del danno economico.”.

DD19-2024

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Decreto Delegato 8 febbraio 2024 nr 20 – Disposizioni in materia di consumo

11 Marzo 2024

Il Decreto Delegato nr 20 adegua l’impianto normativo della Repubblica di San Marino alla  normativa europea sul diritto e le tutele dei consumatori al fine di garantire loro un più elevato livello di protezione.

Il Decreto produrrà i propri effetti dal momento della ratifica, ma sarà immediatamente operativo relativamente a due articoli in particolare:

art. 25 (Legittimazione ad agire) ossia la possibilità per le associazioni di categoria di rappresentare i consumatori in giudizio nei procedimenti di natura civile, di natura amministrativa e costituirsi parte civile nei procedimenti penali

 

art. 27 (Class action)  al fine di tutelare diritti individuali ed omogenei di una classe di consumatori lesi  da un medesimo un operatore economico

DD20-2024

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Stretta sulle frodi Iva anche sulle auto da San Marino e Vaticano

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 17 febbraio 2024 di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

La circolare 3/E: l’aliquota sulla cessione del pellet di legno al 22% dal 1° marzo

Primi chiarimenti sulle novità Iva. La circolare 3/E/2024 affronta le modifiche sulle imposte indirette contenute nella manovra 2024, nel decreto Anticipi (Dl 145/2023) e nel decreto salva infrazioni (Dl 69/2023).

Sull’Iva, l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, prevede una modifica delle aliquote Iva relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento. La norma in argomento interviene nella parte III della Tabella A allegata al decreto Iva, ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento: il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti, condizionato per la vendita al minuto; gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina. La medesima aliquota del 10 per cento è prevista anche per i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e ai pannolini per bambini. Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.

Sempre restando in tema di aliquota al 10 per cento, la legge di bilancio dispone la proroga dell’applicazione di tale aliquota in relazione al pellet di legno, ma solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024; dal prossimo 1° marzo 2024, quindi, la cessione di pellet di legno tornerà ad essere assoggettata all’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.

Inoltre, la legge di Bilancio ha previsto la riduzione da 154,94 euro a 70 euro (Iva inclusa) del valore indicato in fattura delle cessioni di beni (restano escluse le prestazioni di servizi) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Ue, effettuate dal 1° febbraio 2024 a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori della Ue (ovvero, come chiariscono le Entrate, le persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano il domicilio o la residenza abituale in un Paese situato fuori del territorio doganale della Ue), al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta. Le modalità con cui tale agevolazione può essere riconosciuta sono due: immediata, in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’Iva, ovvero differita, con la restituzione dell’imposta originariamente applicata, tramite rimborso della stessa. La cessione dei beni ai viaggiatori extra Ue deve essere documentata tramite il sistema Otello.

Infine, per contrastare le frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli, è stata estesa la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. Anche in queste ipotesi la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli è subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.

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Cybersecurity, record per il mercato italiano: spesa a 2,15 miliardi

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore 22 febbraio 2024 di Enrico Netti

Il 62% delle grandi aziende ha investito di più in difesa digitale delle infrastrutture

La cybersicurezza è la priorità digitale e nel 2023 gli investimenti delle aziende italiane sono cresciuti a doppia cifra. Gli investimenti hanno raggiunto i 2,15 miliardi con un +16% sul 2022. Quasi i due terzi delle grandi aziende, il 62% per la precisione, ha aumentato la spesa per la difesa digitale delle proprie infrastrutture e dei propri asset materiali e intangibili. L’impegno c’è ma scorrendo il rapporto tra investimenti e Pil emerge la scarsità delle risorse messe in campo. Il rapporto tra la spesa in cybersicurezza e Pil dell’Italia è allo 0,12%, dato che colloca il nostro paese all’ultimo posto tra quelli del G7. Questa classifica vede al primo posto gli Usa con lo 0,34%, il Regno Unito con il 0,29% mentre altre potenze europee come Francia o Germania sono allo 0,19%. È quanto rivela l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano presentato oggi nel convegno «Beyond cybersecurity: tra intelligenza umana e fattore artificiale» che Il Sole-24 Ore anticipa.

Preoccupano i dati degli assalitori: i tre quarti delle grandi organizzazioni italiane segnala un aumento dei tentativi e il 12% ha subito danni. Per la difesa l’81% delle grandi aziende si è dotata di un piano di sviluppo strutturato. Il punto debole sono le Pmi perché più dei tre quarti della spesa in cybersecurity è in capo alle grandi aziende. «Le istituzioni e la filiera devono supportare l’ingresso delle Pmi in questo mercato, indirizzando i loro investimenti e definendo iniziative per creare una cultura sulla cybersicurezza – spiega Alessandro Piva, direttore dell’Osservatorio -. Servono fondi e programmi che spingano le Pmi a investire in sicurezza con crediti d’imposta o altri incentivi fiscali, con finanziamenti a fondo perduto».

La maggioranza degli attacchi è causata dalla criminalità che usa ransomware ma in Italia circa un terzo ha ragioni politiche e ideologiche. Le bande di hacker usano l’intelligenza artificiale per campagne di social engineering più incisive e su larga scala, più precise nell’individuare le possibili vulnerabilità e la creazione di deepfake volti a creare disinformazione. La stessa Ai può anche essere usata per difendere le aziende. «È essenziale cogliere il potenziale delle tecnologie, in primis le più innovative come l’intelligenza artificiale – segnala Gabriele Faggioli, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Cybersecurity -. Dall’altro, non va sottovalutata la componente umana, insistendo sulla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, con l’obiettivo di creare una mentalità security-first».

Il ricorso all’intelligenza artificiale è agli inizi. È dispiegata dal 56% delle grandi aziende per la cyberdifesa ma solo una su cinque usa questi strumenti in modo esteso. Si usano soprattutto per individuare possibili anomalie che si discostano dai consueti comportamenti, identificare nuove potenziali minacce e vulnerabilità zero-day (70%).

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Documenti da San Marino, ritrasmissione allo Sdi se il formato è cartaceo

11 Marzo 2024

Il Sole 24 Ore lunedì 26 febbraio 2024 di Matteo Balzanelli, Giampaolo Giuliani e Massimo Sirri

Nessun obbligo invece se il cedente sammarinese emette e-fatture (con Iva)

Nella disciplina Iva, gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi hanno sempre richiesto delle procedure particolari rispetto alle importazioni o agli acquisti intracomunitari. Ciò è principalmente dovuto alle peculiarità di questo piccolo Stato, non aderente all’Unione europea e interamente confinante con l’Italia, dove i varchi di confine non sono vigilati dalle amministrazioni finanziarie dei due Paesi.

Tuttavia, queste particolarità da sole non bastano a spiegare come si è arrivati a predisporre procedure tanto differenziate, soprattutto se si tiene presente che gli operatori sammarinesi sono in grado di emettere fatture elettroniche che, dopo il vaglio del proprio ufficio tributario, sono inviate al Sistema di interscambio, il quale le trasmette all’operatore stabilito o identificato in Italia.

Non si vede quindi la ragione perché gli operatori italiani, quando prelevano dal proprio cassetto fiscale delle fatture elettroniche trasmesse da operatori sammarinesi, debbano a loro volta rinviare allo Sdi un nuovo documento.

In verità questo non vale in tutti i casi, ma soltanto per alcune operazioni: infatti, quando il cedente sammarinese emette delle fatture elettroniche con addebito d’imposta, l’acquirente italiano non deve fare alcunché. Diversamente, se la fattura (con Iva) anziché in formato elettronico viene spedita o consegnata dal cedente sammarinese in formato cartaceo, l’operatore italiano deve trasmettere allo Sdi «un documento con Tipo Documento TD28».

È importante rilevare che tale trasmissione deve essere effettuata solamente al ricevimento di una fattura in originale munita dei visti dell’ufficio tributario sammarinese e dell’agenzia delle Entrate.

Il diverso trattamento

Per quanto attiene alle fatture senza addebito d’imposta, per le quali l’acquirente italiano deve assolvere l’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile, vi è l’obbligo di predisporre un documento con Tipo Documento TD19, a nulla influendo la circostanza che la fattura sia in formato elettronico o in formato cartaceo.

Tutto ciò è strano, perché le fatture elettroniche senza addebito d’imposta, al pari di quelle con addebito di Iva, sono esaminate dall’ufficio tributario e ulteriormente controllate dallo Sdi prima che siano depositate nel cassetto fiscale dell’acquirente: sicché non si vede la ragione di obbligare alla predisposizione di un documento elettronico per le prime (senz’Iva), quando per le seconde (con Iva) si riconosce piena validità alla fattura emessa dall’operatore sammarinese.

I momenti rilevanti

A ogni modo, al di là di queste bizzarrie, preme sottolineare che, in caso di acconti per acquisti effettuati presso operatori sammarinesi, questi ultimi non devono emettere fattura, in quanto tale obbligo scatta con la materiale uscita delle merci dal territorio sammarinese, momento in cui l’ufficio tributario riconosce il rimborso dell’imposta sulle importazioni e appone i visti sulle fatture.

Parallelamente, per gli acconti versati, gli acquirenti italiani non devono assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, in quanto l’operazione diventa rilevante ai fini Iva al momento dell’importazione, individuato nella data di partenza del bene da San Marino.

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