Tassazione dividendi, non conta la delibera

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore di Primo Ceppellini e Roberto Lugano
Società. Le novità della manovra e l’impatto dell’equiparazione delle partecipazioni qualificate e non
Le nuove regole sui dividendi percepiti dalle persone fisiche, che derivano dalla totale equiparazione delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, si applicheranno alle somme percepite a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, le novità previste dal disegno di legge di bilancio 2018 prevedono un regime transitorio destinato a rimanere in vita parecchi anni.
Vengono infatti dichiarate applicabili tutte le regole del decreto ministeriale del 26 maggio 2017, e questo comporta il fatto che il regime di tassazione dei dividendi non dipende dalla data in cui viene deliberata la distribuzione, ma piuttosto dal periodo nel corso del quale si sono formati gli utili che vengono distribuiti.
Nel corso degli anni, infatti, abbiamo assistito alla progressiva riduzione dell’aliquota dell’Ires, accompagnata di volta in volta da un corrispondente aumento della quota di dividendi che concorre a formare il reddito imponibile dei percettori.
L’applicazione del regime transitorio comporta adempimenti per le società e regole di tassazione differenziata per i soci. Possiamo sintetizzare le regole per le società di capitali nel seguente modo:
le società devono mantenere separata memoria delle riserve di utili, distinguendole in base al periodo in cui si sono formate;
quando vengono deliberate distribuzioni di riserve si applica il criterio Fifo, ovvero si considerano distribuiti per primi gli utili formati in periodi più lontani.
La persona fisica che detiene partecipazioni qualificate e che beneficia della distribuzione di utili deve tassarli ai fini Irpef nel seguente modo:
utili formati fino al 2007: concorrono al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare;
utili formati dal 2008 al 2016: concorrono al reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare;
utili formati nel 2017: concorrono al reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare;
utili formati a partire dal 2018: sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
In base alle norme proposte dal disegno di legge di bilancio, queste disposizioni transitorie si applicheranno a tutte le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. Fino a quella data, quindi, le società di capitali non hanno nessuna urgenza di distribuire utili formati in vecchi esercizi solo con il fine di mantenere il regime di tassazione più favorevole in capo ai soci: questo effetto si consegue automaticamente con la regola FIFO che abbiamo sopra ricordato.
A partire dal 2023, invece, tutte le riserve rimaste in capo alle società saranno accorpate in un’unica categoria, e la loro distribuzione sarà soggetta a un unico regime fiscale, ovvero all’applicazione della ritenuta del 26% a titolo di imposta. Sarà in prossimità della fine dell’anno 2022, quindi, che andranno fatte valutazioni sulla convenienza (in capo ai soci) di effettuare distribuzioni per evitare l’applicazione della cedolare secca del 26 per cento, che comporta una tassazione più elevata.

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C’è stabile organizzazione solo con rappresentanza diretta

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore  4 Gennaio 2018 di Enrico Holzmiller

Accertamento. Per la Ctr Lombardia non bastano le limitazioni alla società italiana da parte di quella estera

Ai fini della presunzione dell’esistenza in Italia di una stabile organizzazione personale non basta che la casa madre imponga all’agente direttive stringenti sulla propria capacità operativa. È la conclusione della commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 4871/2017, depositata il 23 novembre 2017 (presidente D’Agostino, relatore Colavolpe).
La sentenza ha il pregio di affrontare, in modo puntuale e sistematico, molte tra le “classiche” presunzioni richiamate dall’amministrazione finanziaria in questo tipo di accertamenti fiscali, facendo emergere ancora una volta il ruolo determinante che assume il rapporto contrattuale tra le parti.
La vicenda trae origine dal rapporto tra una società di diritto inglese ed una srl italiana, contrattualmente formalizzato, avente ad oggetto la fornitura – in Italia – di servizi di gestione e di vendita di software prodotti dalla referente straniera. Dalla lettura della sentenza, le due società risulterebbero non avere alcun collegamento partecipativo.
L’agenzia delle Entrate, sulla base di una serie di presunzioni asseritamente qualificate, ha identificato nella Srl italiana l’esistenza di una stabile organizzazione straniera. Si tratterebbe, in particolare, di una «stabile organizzazione personale», identificando la persona in predicato in uno specifico dipendente della stessa srl italiana.
In particolare, i rilievi mossi dalle Entrate possono essere così riassunti:
da dichiarazioni di soggetti terzi, risulterebbe che il dipendente della Srl italiana si sia “venduto”, nell’ambito dei rapporti commerciali, come sales manager Italy e distribution manager della società inglese;
il contratto in essere tra la società inglese e quella italiana conterrebbe clausole e previsioni fortemente limitanti della libertà operativa di quest’ultima, nonché un obbligo di reporting mensile sull’andamento delle prestazioni rese dalla srl nei confronti della società straniera;
il riferimento alla giurisdizione inglese, quale legge applicabile in caso di divergenze tra le parti, sarebbe un’ulteriore prova dell’esistenza di una direzione vincolante da parte della società inglese su quella italiana.
Preso atto di tali presunzioni e delle controdeduzioni della società di diritto inglese, la Ctr Lombardia inizia la sua analisi esaminando le disposizioni contenute nell’articolo 162 Tuir, comma 7, in tema di stabile organizzazione personale. I giudici richiamano quindi alcune sentenze della Cassazione (in particolare, la n. 8488/2010) secondo cui l’ipotesi di stabile organizzazione personale ricorre solo laddove all’agente siano stati conferiti formalmente poteri di rappresentanza diretta (come la possibilità di spendere il nome del preponente, al momento della conclusione del contratto) oppure laddove lo stesso agente abbia un ruolo essenziale nelle trattative prodromi che alla conclusione del contratto.
La Ctr, applicando tale assunto al caso di specie, osserva come il contratto in essere tra le parti non preveda formalmente alcuna rappresentanza diretta, ed anzi sussisterebbe un espresso divieto, a carico della srl italiana, di concludere contratti in nome e per conto della referente inglese. Il fatto quindi che il dipendente della srl, nell’ambito dei rapporti commerciali, facesse diretto riferimento alla società straniera, non è stato ritenuto elemento degno di nota.
Circa le asserite forti limitazioni contrattuali a carico della società-agente italiana, la Ctr, richiamando ancora i requisiti formali del contratto, rileva che c’è una previsione specifica secondo cui la srl può agire in piena discrezione per quanto riguarda modalità e mezzi con i quali eseguire i servizi.
In merito all’obbligo di reporting, la Ctr ha convenuto con la tesi della contribuente, secondo cui l’obbligo in questione risulterebbe del tutto usuale nei rapporti di questo tipo, trattandosi di un normale adempimento da parte di un prestatore di servizi che ritrae, dalla corretta esecuzione di questi ultimi, i compensi per la propria attività.
Neppure il riferimento contrattuale alla legislazione inglese, quale normativa applicabile tra le parti ha trovato consenso nella Ctr: tale genere di previsioni – è stato fatto osservare – vengono normalmente imposte dal contraente più forte (nel caso specifico, la società inglese), senza che da ciò possa derivarsi l’esistenza di una “stabile” in capo al soggetto (italiano) più debole.

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Certificati di residenza estera vincolanti

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore 4 Gennaio 2018 di Massimo Romeo

Esterovestizione. Per la Ctp Milano, per contestare le veridicità dei documenti le Entrate devono prima rivolgersi all’autorità del Paese che li ha rilasciati

I certificati rilasciati dall’autorità fiscale estera, in virtù dello scambio automatico di informazioni e delle convenzioni contro le doppie imposizioni, hanno valenza probatoria vincolante. E, se l’agenzia delle Entrate contesta l’esterovestizione di una società per non esserne la beneficiaria effettiva, dovrebbe prima chiedere chiarimenti al suo omologo estero. Lo stabilisce la sentenza 6579 depositata il 27 novembre dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (presidente Bricchetti, relatore Chiametti).
Una Srl aveva impugnato un avviso di accertamento che contestava ritenute non operate e non versate su interessi pagati derivanti da un finanziamento in essere con una società lussemburghese; quest’ultima aveva quale oggetto sociale l’erogazione di finanziamenti a lungo termine a favore delle società del gruppo.
La ricorrente eccepiva, fra l’altro, che fosse stato depositato alle Entrate un certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale straniera attestante lo stato sia di beneficial owner sia di statement della società lussemburghese , ovvero di beneficiario effettivo dei pagamenti nonché del regime di esenzione degli interessi ricevuti dalle consociate, appartenenti a Paesi Ue, come previsto dalla direttiva 2003/49/CE.
Le Entrate ribattevano concentrandosi sull’assetto della società lussemburghese e sostenendo che la ricorrente, pur se in possesso del 51% del capitale sociale, aveva di fatto inibito il potere di gestire la società partecipata: per statuto, poteva eleggere un solo amministratore rispetto ai due che poteva eleggere l’altro socio. Inoltre, secondo l’ufficio, a fronte di finanziamenti erogati per svariati milioni, la società aveva un capitale sociale irrisorio, una carente struttura patrimoniale economico-finanziaria e nessuna garanzia sui finanziamenti concessi. Quanto alla violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di Stato titolato a identificare il beneficiario effettivo e l’illegittimità del mancato riconoscimento delle due certificazioni di fonte estera, l’ufficio rammentava l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE, rappresentando la possibilità per gli Stati membri di rifiutare l’applicazione delle disposizioni comunitarie.
La Ctr, preliminarmente, delinea i requisiti sostanziali per essere qualificati beneficiari effettivi e poter quindi usufruire dell’esenzione ex articolo 26-quater del Dpr 600/73, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria:
reddito imputato secondo la legge fiscale dello Stato di residenza;
il soggetto cui il reddito è imputato non deve avere alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il reddito ad altro soggetto, sulla base di una obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto.
La prima circostanza può facilmente essere accertata mediante la ricezione del certificato di residenza convenzionale rilasciato dalle autorità fiscali dello Stato di residenza del supposto beneficiario effettivo. La seconda deve essere oggetto di separata verifica che non deve competere al sostituto di imposta; quindi è corretto il comportamento del contribuente che ha assunto la certificazione fiscale rilasciata dal Paese estero.
Quanto al requisito sostanziale della residenza ai fini fiscali del soggetto percipiente, i giudici richiamano a supporto una copiosa e pacifica giurisprudenza di merito secondo la quale i certificati emessi dalle autorità fiscali straniere hanno valenza probatoria vincolante.
La Ctp considera pertanto legittimo l’operato della società, trovando altresì conforto nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 3 febbraio 2012, n. 1553). Nello stesso senso è l’orientamento consolidato della Corte di giustizia Ue secondo la quale i diritti riconosciuti dalla normativa europea, qualora siano soddisfatti i relativi requisiti sostanziali, non possono essere disconosciuti per il mancato rispetto dei requisiti puramente formali.

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Bocciata la cartella notificata alla società estinta

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore lunedì 6 Novembre 2017 di Paola Maria Zerman

Procedimento. Nel regime precedente al decreto legislativo 175/2014, l’atto deve essere indirizzato anche agli ex soci

Invano una cartella di pagamento è notificata nei confronti di una società cessata: in tal caso, l’agenzia delle Entrate deve rivolgersi ai soci della stessa. Così la Ctr della Lombardia, con la sentenza 3321/24/2017 (presidente Liguoro, relatore Sacchi) ha annullato un atto di riscossione, notificato dal concessionario alla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in conformità alla ormai consolidata posizione della Cassazione in materia (si vedano da ultimo le ordinanze 23029 e 23626 del 2 e del 9 ottobre scorsi).
La cancellazione della società, avendo efficacia costitutiva (sin dalla riforma del diritto societario attuata dal Dlgs 6/2003), determina l’estinzione della stessa, sicché nessuna azione per il recupero dei crediti insoddisfatti, anche erariali, può essere intrapresa nei suoi confronti, assimilandosi, l’estinzione, alla morte della persona fisica. Ma ciò non significa che nessuno risponda dei debiti societari, considerato che questo sarebbe contrario agli elementari criteri di giustizia. Ne risponderanno i soci, in modo illimitato, se si tratta di società di persone, o nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (in base all’articolo 2495 del Codice civile secondo comma) se invece si trattava di società di capitali. Il liquidatore ne risponde soltanto – sempre che, come nel caso concreto, non abbia anche la qualità di socio della società – se il mancato pagamento dei debiti è dipeso da sua colpa (e quindi può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria).
La sentenza in commento ribadisce dunque che, per quanto concerne i debiti erariali, in seguito a cessazione della società, gli avvisi di accertamento e in genere gli atti impositivi e di riscossione dovranno essere notificati nei confronti dei soci. Si verifica, infatti, un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, per non sacrificare ingiustamente i diritti dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono secondo il regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti quando la società era ancora in vita.
Correttamente dunque, la Ctr, dopo avere rilevato che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata solo nei confronti di una società cessata, si è limitata ad annullarla, «non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto» (così Cassazione 7989 del 28 marzo 2017 in caso similare).
La sentenza della Ctr lombarda non si cura della presenza della norma, l’articolo 28 comma 4 del Dlgs 175/2014, che prevede il differimento quinquennale dell’estinzione della società, operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione. Infatti, conformemente all’orientamento assunto dalla Cassazione in proposito (si veda da ultimo l’ordinanza 20752 del 4 settembre 2017) la norma non si applica retroattivamente, ma solo dalla sua entrata in vigore (dal 13 dicembre 2014 in poi), e quindi non al caso di specie, essendo cessata la società nel 2009.
La ratio dell’intervento del legislatore in ordine alla fictio iuris del mantenimento in vita della società per il recupero dei crediti erariali, è riconducibile, a situazioni, assai frequenti nella pratica, analoghe al caso trattato dalla Ctr, laddove venga vanificata l’azione di accertamento o riscossione perché indirizzata a società medio tempore cessata.

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Un cantiere non è stabile organizzazione

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 25 Novembre 2017 di Antonio Iorio

Accertamento. Non dimostrata la funzione strumentale

L’utilizzo del cantiere di una società italiana da parte di un’impresa estera per svolgere lavori nel nostro Paese, non configura una stabile organizzazione se non si prova la rilevanza degli strumenti rispetto all’attività svolta. Una volta, poi, che il giudice di merito ha svolto un accertamento di fatto al riguardo, immune da vizi logici, la Cassazione non può operare alcun differente sindacato. A chiarirlo è la Suprema corte con la sentenza 28059 depositata ieri.
A un imprenditore sloveno il fisco italiano contestava la costituzione di una stabile organizzazione e conseguentemente l’omessa presentazione delle varie dichiarazioni. In particolare l’imprenditore estero, specializzato in lavori di tubisteria e piccola carpenteria navale, aveva ottenuto un subappalto presso i cantieri della società italiana e sulle imbarcazioni in allestimento. I giudici di merito, in entrambi i gradi giudizio ritenevano infondati gli accertamenti.
Secondo la Ctr, era certamente possibile dedurre la stabile organizzazione solo con riferimento a soggetti per i quali la struttura materiale possa essere qualificata alla stregua di una risorsa strumentale in senso proprio o comunque funzionale alla produzione del reddito di impresa. Tuttavia nel caso particolare l’attività svolta presso i cantieri organizzati dalle committenti o sub committenti italiani non aveva alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione della stabile organizzazione.
L’ufficio non aveva individuato, in altre parole, le ragioni per le quali i cantieri avrebbero assunto una rilevanza strumentale rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e funzionale alla produzione del reddito.
L’Agenzia impugnava tale decisone in Cassazione, lamentando che in base al modello convenzionale Ocse, il fatto stesso di avere un cantiere configurava una stabile organizzazione. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso evidenziando che il pronunciamento della Ctr era immune da vizi logici e insindacabile presso la Suprema corte. Più in dettaglio i lavori svolti dagli operai della ditta estera presso i cantieri venivano eseguiti con modesti attrezzi che per comodità erano custoditi presso i cantieri stessi delle committenti. L’ufficio non aveva provato che tali cantieri assolvessero una rilevante funzione strumentale rispetto alle attività ivi eseguite dagli operai stranieri, mentre si era limitato alla semplice prospettazione, senza provarla, dell’esecuzione di lavori di complessità tale da richiedere un’attrezzatura diversa da quella in dotazione . Da qui il rigetto del ricorso

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Salve le detrazioni Iva per acquisti da San Marino

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 21 Novembre 2017 di Giampaolo Giuliani

Adempimenti. Decisivo il momento del ricevimento della fattura

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno gli operatori nazionali guardano con sempre maggiore preoccupazione al problema della detraibilità dell’imposta relativa ad acquisti effettuati nel 2017 a San Marino, per i quali riceveranno la fattura da parte dei fornitori sammarinesi successivamente al 15 gennaio 2018.
Tra l’altro, non è possibile farsi anticipare la fattura via fax o via mail dal proprio fornitore, come avviene per gli acquisti intracomunitari, perché il decreto che regola la disciplina Iva negli scambi di beni tra i due Stati – decreto ministeriale 24 dicembre 1993, prevede che l’acquirente nazionale per effettuare la liquidazione dell’imposta debba essere in materiale possesso della fattura originale munita dei visti dell’Ufficio tributario di San Marino.
La procedura di controllo e vidimazione da parte dell’Ufficio tributario ha dei tempi tecnici, per cui le fatture relative alle operazioni del mese di novembre/dicembre saranno inviate dal fornitore sammarinese con tutta probabilità oltre il citato termine di metà gennaio prossimo.
In effetti, per come sono formulati oggi gli articoli 19 – detrazione – e 25 – registrazione degli acquisti – della legge Iva, Dpr 633/1972, sembrerebbe che non sia possibile la detrazione per questo tipo di fatture se ricevute oltre termine del 15 gennaio 2018, data stabilita per effettuare la liquidazione dell’ultimo mese/trimestre 2017.
La detrazione dovrebbe dunque essere posticipata nella dichiarazione Iva per l’anno 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018.
Ciò vale indipendentemente dalla circostanza che l’imposta sia assolta con il metodo della cosiddetta Iva prepagata ovvero con il meccanismo dell’inversione contabile, adempimenti rispettivamente disciplinati dagli articoli 8 e 16 del Dm del 24 dicembre 1993.
Evidentemente una soluzione che preveda l’indetraibilità già a partire dal momento in cui l’acquirente nazionale riceve la fattura non può essere accettata, poiché determina gravi discriminazioni per gli operatori sammarinesi in stridente contrasto con gli accordi tra i due Stati in tema di scambi commerciali.
In attesa di una presa di posizione puntuale su questo argomento da parte dell’amministrazione finanziaria si ritiene che una soluzione esente da censure possa essere individuata agganciando la detraibilità dell’imposta al momento del ricevimento della fattura.
Del resto questo problema che si presenta oggi con San Marino si è già manifestato qualche anno fa con le modifiche della territorialità Iva nelle prestazioni di servizi realizzate da operatori Ue, per le quali l’agenzia delle Entrate con la circolare 20 settembre 2012 n. 35/E ha precisato che: «Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione. È dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento.
Tale soluzione deve ritenersi un principio avente valenza generale che risolve una situazione altrimenti superabile soltanto con specifici interventi normativi.

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Fisco, «scudo» per chi ha lavorato all’estero

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 15 Novembre 2017 di Carmine Fotina e Marco Mobili

Pagheranno il 3% frontalieri ed ex residenti – Ritirata la riforma delle Agenzie

Un mini-scudo fiscale del 3% per frontalieri ed ex residenti all’estero. Stop alle bollette telefoniche e pay tv a 28 giorni. Bonus fiscali sugli investimenti in campagne pubblicitarie anche per le testate online. Detrazioni più facili sugli affitti per studenti universitari fuori sede e detrazione al 19% per gli alimenti a fini speciali per chi ha malattie metaboliche o genetiche. Sono alcune delle principali modifiche apportate dalla Commissione Bilancio del Senato al decreto fiscale collegato alla manovra. Il voto finale e il mandato al relatore, Silvio Lai (Pd), dovrebbe arrivare in nottata, dopo il via libera ai correttivi del Governo su terremoto e del relatore sull’equo compenso (si vedano i servizi in pagina). Il provvedimento collegato alla manovra di bilancio passa così all’esame dell’Aula, su cui oggi sarà comunque chiesta la fiducia. Domani è atteso il via libera di Palazzo Madama per il passaggio in seconda lettura alla Camera, dove al momento non sono attese ulteriori modifiche.
A sorpresa, nella serata di ieri, il Governo ha ritirato la riforma delle agenzie fiscali. Il confronto tra maggioranza, Palazzo Chigi e la “stampella” di Ala, necessaria al Governo per superare i voti in Commissione (ieri solo con il voto del senatore Milo l’Esecutivo non è andato sotto su una modifica proposta da Forza Italia), ruotava soprattutto sulla durata del mandato del direttore e del comitato di gestione (la proposta presentata lunedì dal relatore la portava da tre a cinque anni), nonché sui concorsi per dirigenti, soprattutto degli ex incaricati. In Commissione, invece, non hanno superato il voto alcuni emendamenti di “peso”: la rottamazione degli avvisi bonari; la possibilità di detrarre l’Iva nell’anno successivo; l’istituzione delle Saf dei commercialisti. Via libera senza ritocchi, invece, all’affidamento diretto della concessione del Gratta e Vinci a Lottomatica, attuale concessionario, con il versamento di 50 milioni entro fine anno e 750 milioni nel 2018. Sull’ipotesi di una gara chiesta dai 5 stelle i pentastellati si sono però divisi. Da registrare il via libera anche a un emendamento di Forza Italia a firma Pellino che autorizza l’Arma dei Carabinieri ad assumere a tempo indeterminato 105 operai in 3 anni.
Tra le novità di maggior rilievo di ieri spicca, certamente lo scudo per frontalieri ed ex residenti all’Estero iscritti all’Aire o che hanno lavorato all’estero in via continuativa. Si potranno regolarizzare le attività e le somme depositate in conti correnti esteri, in violazione degli obblighi di monitoraggio del quadro RW della dichiarazione, pagando il 3% del valore delle attività e delle giacenze al 31 dicembre 2016. Un mini-scudo fiscale con il pagamento di una somma forfettaria su imposte, sanzioni e interessi dovuti ben lontano dalle voluntary disclosure dove, per ottenere uno sconto sulle sanzioni, i contribuenti che avevano capitali e attività finanziarie all’estero non dichiarate venivano chiamati a versare tutte le imposte evase. L’emendamento approvato e che porta la firma del senatore Claudio Micheloni (Pd) si applica anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all’estero dove si è prestata l’attività lavorativa. Sarà sufficiente presentare istanza di regolarizzazione fino al 31 luglio 2018 e poi saldare il conto spontaneamente in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o in tre rate mensili consecutive a partire dalla stessa data. Lo scudo al 3% non potrà essere utilizzato per somme già oggetto di collaborazione volontaria.
L’altra novità annunciata è quella sullo stop alle bollette a 28 giorni che riguarderà anche i piani tariffari in modalità prepagata e per la clientela business, grandi clienti affari e partite Iva. L’emendamento approvato ieri, a firma del relatore Lai, stabilisce l’obbligo di fatturazione mensile o con multipli di un mese. Per adeguarsi gli operatori avranno 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, previsti indennizzi ma solo per il futuro. Sono escluse le promozioni con durata inferiore al mese e non rinnovabile. La misura, inoltre, non riguarda gas ed elettricità in quanto già regolati sul punto da una delibera dell’Autorità per l’energia. Nell’emendamento è stato inserito anche un obbligo di trasparenza per la commercializzazione delle offerte in banda ultralarga con fibra ottica.

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Dividendi black list, conta l’esercizio

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore lunedì 6 Novembre 2017 di Francesco Avella e Andrea Iannaccone

Gruppi internazionali. Come applicare correttamente il regime di imposizione parziale degli utili al posto di quella integrale

Va verificata la qualificazione del Paese al momento di formazione e incasso degli utili

Cresce l’attenzione del Fisco per i dividendi “provenienti” da Stati a fiscalità privilegiata (i cosiddetti Stati black list). Sempre più spesso l’amministrazione finanziaria verifica se tali elementi di reddito sono stati assoggettati ad imposizione integrale in capo al socio residente, come previsto dagli articoli 47, 59 e 89 del Tuir, in contrapposizione al regime di esclusione parziale generalmente applicabile ai dividendi.
La ratio della disposizione
L’esclusione parziale dei dividendi ai fini delle imposte sui redditi risponde alla logica di attenuare la doppia imposizione economica che altrimenti si manifesterebbe sugli utili societari, se fossero di nuovo tassati in misura piena in capo al socio quando distribuiti sotto forma di dividendi.
Tale esclusione non si applica se gli utili si qualificano come “provenienti” da soggetti black list e, in tal caso, essi sono soggetti integralmente a tassazione (se non risulta applicabile la normativa Cfc di cui all’articolo 167 del Tuir, nel qual caso la disciplina varia completamente). Ciò nel presupposto concettuale che gli utili societari da cui derivano non hanno scontato una imposizione congrua e non si manifesta quindi una concreta doppia imposizione economica da eliminare.
La tassazione integrale può tuttavia essere evitata facendo valere la circostanza esimente prevista dalla normativa (sulla quale si veda l’altro articolo nella pagina).
Il novero degli Stati black list
I criteri per individuare gli Stati black list sono cambiati nel corso degli anni. Sino a tutto il periodo d’imposta 2014, gli Stati a regime fiscale privilegiato erano individuati su base casistica dal Dm 21 novembre 2001 e alcuni di essi avevano carattere “ibrido”, nel senso che erano considerati black list solo in relazione ad alcuni regimi fiscali (significativo era il caso della Svizzera, considerata black list soltanto per le società non soggette alle imposte cantonali e municipali).
Per tali Stati “ibridi”, dimostrare che la società non ha beneficiato di regimi fiscali privilegiati negli esercizi di maturazione degli utili consente di per sé di escludere la natura black list del dividendo e di evitare, quindi, la sua tassazione integrale (Ctp di Novara, sentenza 145/01/2017 del 6 luglio 2017, commentata sul Quotidiano del Fisco dell’8 settembre 2017).
A decorrere dal periodo d’imposta 2015, la legge di Stabilità 2015 ha definito il livello di tassazione “sensibilmente inferiore” (anche in virtù di regimi speciali) se inferiore di oltre il 50% rispetto a quello applicato in Italia, avendo a mente sia l’Ires che l’Irap, e per l’effetto è stato poi modificato l’elenco di cui al Dm 21 novembre 2001.
Infine, la legge di Stabilità 2016 ha riscritto l’articolo 167 del Tuir con decorrenza 2016, prevedendo che: «I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia», anche qui avendo a mente sia l’Ires che l’Irap, ed escludendo espressamente dagli Stati black list, anche ai fini della tassazione dei dividendi, gli Stati Ue e See che consentono lo scambio di informazioni (circolare 35/E/2016).
Aspetti temporali
In concreto, è necessario verificare tanto la normativa applicabile al momento dell’incasso, in cui si verifica il presupposto impositivo, quanto al momento di formazione degli utili, in cui possono essersi verificati i presupposti per conseguire il vantaggio tributario che la normativa vuole contrastare (circolare 35/E/2016).
Se, al momento della percezione del dividendo, il soggetto estero si qualifica come a fiscalità privilegiata, i dividendi sono black list e il contribuente avrà la possibilità di dimostrare l’eventuale sussistenza di una circostanza esimente; diversamente, i dividendi non sono black list, a condizione che tale requisito fosse integrato anche nel periodo di loro formazione.
L’esercizio è di una certa complessità, soprattutto se si considera che anche le modifiche del livello di tassazione applicabile in Italia possono incidere sul perimetro degli Stati black list.
La riduzione di tre punti percentuali dell’aliquota Ires a decorrere dal periodo d’imposta 2017 si riverbera sull’aliquota nominale estera di riferimento, rendendo privilegiata, dal 2017, l’aliquota inferiore al 13,95% (50% di 28,9%) rispetto alla precedente 15,7% (50% del 31,4%), così “riabilitando” ad esempio Stati come l’Albania e la Georgia (con aliquota nominale pari al 15%).

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Il prelievo bancario non prova i ricavi

9 Novembre 2017

Il Sole 24 Ore 5 Ottobre 2017 di Laura Ambrosi

Accertamenti. Annullata la contestazione a un lavoratore autonomo con attività artigianale

Il privato che svolge un’attività in nero, al pari del lavoratore autonomo, non può subire la presunzione legale di ricavo desumibile dai prelevamenti bancari non giustificati. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la sentenza 23162 depositata ieri.
L’Agenzia emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente fondato sulle risultanze delle indagini finanziarie. In particolare, l’interessato svolgeva l’attività di assemblaggio di articoli per l’infanzia senza alcun dipendente presso l’abitazione della madre e non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo anche l’illegittimità della pretesa sui prelevamenti: nel ricorso era affermato che l’Ufficio non aveva provato la riconducibilità degli stessi ad acquisti relativi all’attività svolta.
Il giudice di appello accoglieva la domanda annullando l’accertamento sulla parte riferita ai prelevamenti e confermandolo solo sui versamenti. L’Agenzia ricorreva in Cassazione sostenendo che era onere del contribuente dimostrare l’estraneità dei beneficiari dei prelievi all’attività di impresa.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che la Ctr, in base alle caratteristiche dell’attività svolta, aveva qualificato il contribuente come lavoratore autonomo. La sentenza ricorda che la Consulta (sentenza 228/2014) ha ritenuto la presunzione relativa ai prelevamenti, nei confronti dei professionisti, lesiva del principio di ragionevolezza e capacita? contributiva.
In conseguenza di tale decisione, secondo la Suprema Corte è venuta meno la presunzione legale sui prelevamenti operati sui conti bancari effettuata dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale. Si sposta così sull’amministrazione l’onere di provare che tali prelevamenti ingiustificati siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti la produzione del reddito. La decisione, a ben vedere, attiene un privato che svolgeva di fatto attività di impresa artigiana e non era un professionista (cui invece fa riferimento la Consulta)
E se l’irrilevanza dei prelevamenti, secondo la Cassazione, sia conseguente all’assimilazione della ditta individuale senza dipendenti al lavoratore autonomo, il principio potrebbe trovare un’ampia Accertamentiestensione all’interno del reddito di impresa e non soltanto più del lavoro autonomo.

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Operazioni inesistenti, prova a carico delle Entrate

9 Novembre 2017

Il Sole 24 Ore 28 Ottobre 2017 di A.I.

Frodi. La Cassazione

Nell’ipotesi in cui sia contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, l’interposizione fittizia del cedente, ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa. Spetta, invece, al contribuente che intende esercitare la detrazione dimostrare l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerato dalla condotta del cedente. È questo il principio ribadito ieri da due ordinanze 25538 e 25545 della Cassazione in tema di fatture soggettivamente inesistenti. In entrambe le pronunce la Corte ha rigettato i ricorsi delle Entrate secondo cui, contrariamente alle decisioni dei giudici di merito, l’Iva assolta dai contribuenti, che avevano ricevute fatture soggettivamente inesistenti, non poteva essere detratta.
In entrambe le vicende i contribuenti interessati avevano acquistato merce da soggetti che poi erano stati ritenuti “cartiere” con la conseguenza che, stante l’oggettiva effettuazione dell’operazione commerciale e risultante fittizio il cedente, veniva richiesta l’Iva detratta a fronte di tali acquisti.
I giudici di merito ritenevano dimostrata l’inconsapevolezza degli acquirenti e quindi la loro buona fede, con la conseguenza che non potevano ritenersi coinvolti nella frode commessa dai fornitori. In simili circostanze, la buona fede diventa centrale per evitare il coinvolgimento negli illeciti Iva. Tale concetto è stato in un qualche modo introdotto nel nostro ordinamento dalla Corte di giustizia, intervenuta sul tema. Un soggetto, infatti, non può avvalersi delle norme del diritto Ue quando nell’ambito di un’evasione o di un abuso, sapeva o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode. A tal fine, è legittimo pretendere che l’operatore adotti tutte le misure (che gli si possono ragionevolmente chiedere) per assicurarsi che l’operazione non comporti una propria partecipazione all’evasione.
La Cassazione ha così confermato che spetta alle Entrate dimostrare che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere» che con il proprio acquisto partecipava ad una frode.

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