Turnover nella black list della Ue

11 Aprile 2018

Il Sole 24 Ore 14 Marzo 2018 di Antonio Della Carità  e Marco Piazza

Internazionale. Il Consiglio dell’Ecofin è intervenuto sull’elenco delle giurisdizioni non cooperative

Escono Antigua e Barbuda, entrano Bahamas e le isole Vergini Usa

Il Consiglio dell’Ecofin tenutosi ieri a Bruxelles è nuovamente intervenuto sulla black list recante l’elenco delle giurisdizioni “non cooperative”, emanata il 5 dicembre scorso.
Alla luce degli impegni di alto livello assunti per riformare le proprie politiche fiscali, Bahrain, Isole Marshall e Santa Lucia sono state tolte dalla lista nera e inserite in quella “grigia” dei Paesi sotto osservazione.
Alla lista grigia si aggiungono anche quattro delle otto giurisdizioni dei Caraibi che, a causa degli uragani del 2017, avevano beneficiato di un termine più lungo per replicare alle osservazioni eccepite dal gruppo “Codice di condotta” nella fase di screening. Si tratta di Anguilla, Antigua e Barbuda, Isole Vergini britanniche e Dominica, che si sono impegnate a rafforzare le carenze individuate nei propri sistemi fiscali.
Entrano invece a popolare la black list Bahamas, Saint Kitts e Nevis e le Isole Vergini statunitensi, mentre l’ottava giurisdizione dei Caraibi, le Isole Turks e Caicos, avrà tempo fino al 31 marzo prossimo per decidere se affrontare o meno le problematiche fiscali riscontrate in sede europea. Si ricorda che la lista era già stata oggetto di un primo correttivo con la decisione varata dall’Ecofin il 23 gennaio scorso, che aveva eliminato dall’elenco dei Paesi non collaborativi ben 8 delle 17 giurisdizioni inizialmente individuate, promuovendo, al contempo, Panama, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Barbados, Grenada, Macao, Mongolia e Tunisia nella grey list.
A oggi, quindi, la black list di matrice europea conta 9 giurisdizioni: American Samoa, Bahamas, Guam, Namibia, Palau, Samoa, Saint Kitts e Nevis, Trinidad e Tobago e Us Virgin Islands. Fanno invece parte della lista “grigia” 59 giurisdizioni in luogo delle originarie 47.
La black list avrà un impatto effettivo sui Paesi interessati. Ad esempio, i finanziamenti europei operanti nel contesto del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (Efsd), del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis) e del Mandato di prestito esterno (Elm) non potranno più convogliare attraverso entità localizzate in Paesi “non collaborativi”. Inoltre, la lista è entrata a far parte di talune proposte legislative, quali la Com/2016/0198 final – 2016/0107 sul “Country by Country reporting”.
Nell’obiettivo dichiarato dal Consiglio, l’elenco intende promuovere il buon governo in materia fiscale a livello mondiale, massimizzando gli sforzi per prevenire l’elusione, la frode e l’evasione fiscale. Ciò dovrebbe peraltro favorire l’adozione da parte di tutti gli Stati membri di un elenco comune in grado di superare i limiti di un approccio patchwork alla lotta ai paradisi fiscali.
In questo scenario la scelta adottata dall’Italia di abbandonare il precedente sistema eretto sulla balck list in luogo di un criterio di identificazione dei regimi a fiscalità privilegiata basato esclusivamente sul livello di tassazione nominale del Paese estero, mette in luce la profonda distanza tra l’approccio domestico e quello europeo. E ciò non solo per lo strumento adottato dal Consiglio (per esempio la pubblicazione di una lista nera), quanto per i criteri utilizzati nella fase di screening basati su trasparenza fiscale, equità fiscale e adozione di misure anti-Beps.
Le differenze emergono anche confrontando i Paesi attualmente inseriti nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996, posto che delle attuali 9 giurisdizioni contemplate nella black list europea, 3 rientrano nella withe list italiana, mentre delle 59 giurisdizioni facenti parte della grey list, 43 popolano anche la white list. In quest’ottica una rivisitazione dei criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata coerente con l’approccio europeo consentirebbe di superare l’incertezza che l’articolo 167, comma 4, del Tuir gioco-forza determina, creando al contempo un contesto più chiaro ed equo sia per le imprese, sia per gli stessi Paesi terzi .

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La crisi di liquidità non esonera dall’Iva

11 Aprile 2018

Il Sole 24 Ore 14 Marzo 2018 di Rosanna Acierno

Imposte indirette. Confermato l’orientamento in base al quale l’omesso versamento è giustificabile solo in caso di forza maggiore

L’omesso versamento dell’Iva può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, a cui lo stesso non abbia potuto porvi rimedio per cause estranee alla sua volontà. È pertanto irrilevante la cosiddetta “crisi di liquidità” del debitore alla scadenza del termine per operare il versamento dell’Iva, poiché il debitore ha l’obbligo non solo di accantonare le risorse necessarie per l’adempimento dell’obbligazione tributaria, ma anche di adottare tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.
Sono le principali conclusioni cui è giunta la Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 11035 depositata ieri, conformandosi ad altre precedenti pronunce di legittimità.
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 ter del Dlgs 74/2000 (come modificato dal Dlgs 158/2015) è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250mila euro (fino al 22 ottobre 2015 50mila euro) per ciascun periodo d’imposta. Inoltre, in base a quanto stabilito dall’articolo 13 del Dlgs 74/2000 (entrato in vigore dal 22 ottobre 2015) l’omesso versamento dell’Iva per importi superiori a 250mila euro non è penalmente sanzionato quando il contribuente versa integralmente le somme dovute all’Erario, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi maturati, prima della dichiarazione dell’apertura del dibattimento di primo grado.
La pronuncia trae origine da un ricorso per cassazione di una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste proposto da un imprenditore che aveva omesso per il 2008 e 2009 di versare l’Iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali. In particolare, l’imprenditore eccepiva la mancata considerazione da parte della Corte di Appello della circostanza che l’omesso versamento dell’Iva non era dovuto ad una condotta volontaria, bensì alla crisi di liquidità in cui versava la sua impresa a causa di enormi crediti vantati nei confronti di terzi, ma non riscossi. Inoltre, lo stesso imprenditore chiedeva, per l’anno di imposta 2009, il riconoscimento della causa di non punibilità, in forza del principio del favor rei, per aver provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni e interessi anche se però dopo il dibattimento di primo grado.
Pur annullando la parte di sentenza relativa al reato commesso per il 2008 perché, trattandosi di omesso versamento Iva per 200mila euro, ossia inferiore alla nuova e più alta soglia di 250mila euro, il fatto non sussiste, i giudici di legittimità non hanno riconosciuto per il reato commesso per il 2009 alcuna causa di non punibilità. Secondo la Corte, infatti, soltanto la comprovata assoluta impossibilità di adempimento dell’obbligo tributario è idonea ad escludere la punibilità del reato di omesso versamento dell’Iva, ma non di certo la mera difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.

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Aliquota al 26% sulle plusvalenze dal 2019

11 Aprile 2018

Il Sole 24 Ore 6 Marzo 2018 di Giacomo Albano e Marco Piazza

Persone fisiche. Parificato il trattamento tra partecipazioni qualificate e non qualificate

Regime impositivo unico per la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche. Con le modifiche della legge di Bilancio tutti gli utili distribuiti da società ed enti residenti e non residenti scontano la ritenuta o imposta sostitutiva del 26%, sia che derivino da partecipazioni qualificate che non qualificate.
Finora, nei confronti delle persone fisiche residenti la ritenuta o imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo era applicata solo sugli utili e proventi derivanti da partecipazioni non qualificate, mentre se riferiti a partecipazioni qualificate concorrevano alla formazione del reddito Irpef del percipiente nella misura del 58,14% (misura applicabile dagli utili prodotti dal 2017).
Ricordiamo che per partecipazioni qualificate si intendono quelle che rappresentano oltre il 2% dei voti in assemblea ordinaria o il 5% del capitale, per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati oppure oltre il 20% dei voti o 25% del capitale, per le società non quotate.
Unica eccezione all’imposta secca del 26% nel nuovo regime impositivo è rappresentata dagli utili provenienti da società localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata che concorrono per il 100% alla formazione del reddito complessivo dei percipienti residenti in Italia, scontando le ordinarie aliquote Irpef e relative addizionali, a meno che non si tratti di utili già tassati per trasparenza ai sensi della disciplina Cfc o provenienti da partecipazioni black list in relazione alle quali sia dimostrata la seconda esimente (si veda l’articolo in alto).
Nessuna modifica, invece, per gli utili di provenienza black list per i quali sia dimostrato la prima esimente, ovvero che la società non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato di insediamento. Il nuovo regime di tassazione al 50% è infatti applicabile esclusivamente ai soggetti Ires.
Le nuove regole di tassazione dei dividendi – con l’imposizione del 26% anche sugli utili qualificati – si applicano ai redditi di capitale “percepiti” a partire dal 1° gennaio 2018. Una norma transitoria prevede, tuttavia, che alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto Mef del 26 maggio 2017. Pertanto, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate la cui distribuzione è deliberata nel quinquennio 2018-2022 concorrono alla formazione del reddito complessivo:
per il al 40%, se prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
per il 49,72%, se prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
per il 58,14%, se prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
I dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 2007, poi con quelli prodotti fino al 2016 e – da ultimo – con gli utili 2017.
La tassazione unica del 26% riguarda, infine, anche le plusvalenze – sia qualificate (per quelle realizzate dal 1° gennaio 2019) che non qualificate – fermo restando il concorso integrale al reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

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L’amministratore imprudente deve risarcire i danni

11 Aprile 2018

Il Sole 24 Ore 8 Marzo 2018 di Antonino Porracciolo

Fallimento. Causa promossa dal curatore

No alla responsabilità degli amministratori delle società di capitali per il solo fatto che la gestione abbia prodotto risultati negativi. A condizione, però, che le iniziative non siano state avventate e che le scelte abbiano rispettato le regole di prudenza che, per il tipo di operazione, erano richieste da legge o statuto. Sono questi, in sintesi, i principi affermati dal tribunale di Roma nella sentenza 24233 dello scorso 29 dicembre.
La causa è stata promossa dal curatore fallimentare di una Srl per ottenere la condanna dell’ex amministratore della stessa società al pagamento di 557mila euro; somma che, secondo il ricorrente, costituiva l’equivalente del danno che il convenuto aveva causato alla Srl per non aver pagato le imposte né riscosso crediti della società e per aver iscritto al bilancio somme per fatture inesistenti. L’ex amministratore è rimasto contumace.
Nel decidere la lite, il tribunale osserva, innanzitutto, che, dopo il fallimento di una società di capitali, le diverse ipotesi di responsabilità degli amministratori previste dal Codice civile «confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario e inscindibile», che può essere esercitata solo dal curatore in base all’articolo 146 della legge fallimentare. Il giudice aggiunge quindi che, a parte le condotte dolosamente realizzate ai danni della società, le iniziative degli organi amministrativi («quand’anche risultate in concreto economicamente poco positive») non possono di regola essere considerate fonte di responsabilità verso lo stesso ente; ciò purché si tratti di scelte che «rientrino nell’ambito del normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio d’impresa». Di conseguenza, i risultati negativi della gestione non determinano, di per sé, responsabilità in capo all’organo amministrativo, giacché le decisioni prese nella gestione dell’impresa presuppongono una discrezionale «valutazione di opportunità e di convenienza», sottratta al giudizio dei tribunali.
Nel caso in esame, il tribunale ha posto a carico del convenuto le sanzioni e gli interessi dovuti dalla Srl per non aver pagato le imposte; così come ha riconosciuto il diritto del fallimento al risarcimento per la mancata riscossione di un credito verso altra società e per la fatturazione di operazioni inesistenti, dirette creare debiti fittizi a carico della società. Così l’ex amministratore è stato condannato al pagamento di 293mila euro alla curatela.

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Il costo delle materie prime non prova l’antieconomicità

11 Aprile 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 12 Marzo 2018 di Marco Nessi e Roberto Torelli

Accertamento. Va considerato il consumo effettivo e il fatto che l’acquisto avviene in blocco a inizio anno

È illegittimo l’accertamento basato sulla presunta antieconomicità dell’attività economica svolta sulla base dei soli costi sostenuti per l’acquisto di materie prime ma non già dell’effettivo consumo dei prodotti acquistati. È questo il principio enunciato dalla Ctr Puglia nella sentenza 2594/14/2017 (presidente Solimando, relatore De Maria).
Nel caso in esame, sulla base di una presunta sproporzione esistente tra i ricavi dichiarati ed i costi sostenuti (acquisto di materie prime, merci e servizi, canoni locativi, spese per dipendenti), l’ufficio contestava ad un parrucchiere l’esistenza di maggiori ricavi omessi (ai sensi dell’articolo 41-bis e 38 del Dpr 600/1973). In particolare, il maggior reddito accertato veniva quantificato in base alla media dei prezzi relativi alle prestazioni effettuate. Il contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla commissione tributaria e, a dimostrazione dell’assenza di un comportamento antieconomico nella gestione, sottolineava che, nel caso specifico, l’ufficio non aveva neanche verificato se i prodotti acquistati erano stati effettivamente utilizzati nell’attività e in quale misura. Inoltre, considerato che l’acquisto dei prodotti era stato complessivamente pattuito con i fornitori all’inizio dell’anno solare ad un prezzo predeterminato, la merce era stata ritirata indipendentemente dalla previsione di effettivo utilizzo.
La Ctp di primo grado, pur ritenendo sussistente l’incongruenza dei ricavi dichiarati dal contribuente, provvedeva a rideterminare la pretesa impositiva applicando a tutte le prestazioni effettuate il prezzo più basso (25 euro), corrispondente al prezzo per la messa in piega con shampoo e bagno di crema e per taglio.
In sede d’appello, l’ufficio ribadiva la correttezza del proprio operato e confermava di avere applicato alle prestazioni accertate il prezzo medio tra quelli minimi previsti per i vari tipi di prestazione. La Ctr ha rigettato l’appello dell’ufficio, confermando la sentenza di primo grado. In particolare, il collegio ha osservato che, nel caso in esame, il Fisco non poteva rilevare l’antieconomicità del comportamento del contribuente sulla base dei soli costi sostenuti per l’acquisto di materie prime, in quanto questa conclusione è basata sull’errato presupposto (mai dimostrato) che ad ogni acquisto di prodotti debba conseguire l’effettivo consumo degli stessi.
Inoltre, a differenza di quanto è stato fatto, la dimostrazione dell’effettiva sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti non poteva essere rilevata solo facendo ricorso alle medie del settore dato che, come è stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 16862/2008 «tali medie non integrano un fatto noto e storicamente provato, dal quale argomentare quello ignoto, ma il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati». Quanto sopra dimostra l’assenza delle gravi incongruenze tra i valori dichiarati dal contribuente e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell’attività svolta o degli studi di settore e, di riflesso, l’illegittimità del maggior reddito accertato.

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Banca sempre obbligata a informare sui rischi

8 Marzo 2018

Il Sole 24 Ore 28 Febbraio 2018 di Angelo Di Sapio e Daniele Muritano

Minusvalenze. Il cliente va risarcito delle perdite

La banca che non informa il cliente della rischiosità degli investimenti deve risarcirlo della minusvalenza, a maggior ragione se si tratta di titoli in caduta libera. Lo ha confermato, in sede civile, il Tribunale di Ascoli Piceno (n. 985/2017) in una vicenda che, per certi aspetti, sembra echeggiare Ionesco. Dall’esito dell’istruttoria processuale risultava infatti che la banca aveva acquistato titoli ad alto rischio all’insaputa dell’investitore, facendogli firmare carteggi postumi.
L’investitore, constatate le perdite, aveva chiesto il trasferimento del dossier titoli presso altra banca, che era stato però condizionato alla sottoscrizione postuma dell’ordine di acquisto di obbligazioni già acquistate e in perdita, sotto la scure della revoca dei fidi d’impresa accordati all’investitore. La linea conduttrice è sempre la stessa: ciò che conta è l’informazione del cliente. Lo ha scolpito a chiare lettere la Cassazione a Sezioni unite in tema di contratto-quadro (n. 898/2018 e n. 1653/2018 ne «Il Sole 24Ore» del 31 gennaio 2018). Lo riconosce il giudice marchigiano a proposito delle operazioni inadeguate. Dominano l’articolo 21, lettera b), del Tuf e gli articoli 28 e 29 della delibera Consob 11522/1998.
Gli intermediari devono astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate e, se questi intendono comunque dare corso alle operazioni, possono eseguirle solo sulla base di un ordine scritto o telefonico ma registrato. Anche qui la forma non è a pena di nullità. È elemento di facilitazione della prova per ottenere l’effetto liberatorio della banca, principio confermato dalla Suprema corte (n. 3087/2018).
L’intermediario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione preventiva, completa e idonea a formare un suo adeguato consenso. Deve dar conto della non adeguatezza dell’operazione e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione: non basta una generica frase standard prestampata; è imprescindibile una comunicazione puntuale e compiuta delle caratteristiche dell’operazione, comprensiva dell’eventuale imminente rischio di default dell’emittente, conoscibile secondo i parametri di diligenza professionale.
Ecco perché il Tribunale ha riconosciuto la piena responsabilità della banca e l’ha condannata al pagamento delle spese di lite. Ciò che faceva difetto non era la forma. Mancava la sostanza, il dato informativo, da intendersi in senso sia passivo che attivo .
L’asimmetria informativa non si riequilibra con una firma. È necessario un trasferimento di informazioni dall’intermediario all’investitore.
Il frasario della forma testimonia l’informazione e, se si vuole, talvolta la veicola, ma non tiene luogo della stessa. La forma non è un limite al (cosiddetta nudo) consenso, ma fa specchio a una sua formazione ponderata. Non è in gioco l’ordine di acquisto (considerato come atto), ma la situazione. Il fine ultimo dell’informazione è che l’investitore si orienti in modo consapevole nei propri investimenti e disinvestimenti. Qui sta la chiave di volta dell’apparato giuridico di protezione dell’investitore, che mette in mostra il punto di bilanciamento tra le iniziative dell’intermediario e le esigenze dell’investitore.

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Transfer pricing, criteri su misura

8 Marzo 2018

Il Sole 24 Ore 23 Febbraio 2018 di Giuseppe Lagrutta e Luca Miele

Operazioni infragruppo. Avviata dal Mef la consultazione sulla bozza di decreto – Valutazione secondo il metodo più appropriato al caso

L’amministrazione applicherà il meccanismo del contribuente se affidabile

Il ministero dell’Economia ha pubblicato il 21 febbraio l’avviso di avvio di un processo di pubblica consultazione sulla bozza di Dm sull’applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento.
Lo schema di decreto, richiesto dal comma 7 dell’articolo 110 Tuir, individua una serie di elementi a fondamento dell’applicazione dell’articolo 110 e coerenti con l’articolo 9 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni e le linee guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento.
Il decreto stabilisce (articolo 4) che la valorizzazione dei prezzi di trasferimento deve essere informata all’utilizzo del metodo «più appropriato» alle circostanze del caso, tenendo conto dei punti di forza e debolezza di ciascun metodo, della disponibilità di informazioni affidabili, delle caratteristiche dell’operazione oggetto di analisi. Il metodo più idoneo andrà individuato tra i cinque previsti dall’Ocse, cioè i metodi tradizionali (confronto di prezzo, prezzo di rivendita e costo maggiorato) e i metodi transazionali (metodo del margine netto della transazione e ripartizione dei profitti).
In conformità alla prassi (circolare 58/E/2010), il decreto richiama la gerarchia “sfumata” dei metodi prevista dall’Ocse stabilendo che, in presenza di potenziale applicazione di un metodo tradizionale e di un metodo transazionale in maniera affidabile, il contribuente dovrà adottare il metodo tradizionale. E ancora, il metodo del confronto di prezzo dovrà essere preferito laddove presenti lo stesso grado di affidabilità rispetto agli altri metodi.
Ancora, il decreto obbliga l’amministrazione ad applicare, per la verifica della congruità dei prezzi infragruppo, il metodo di analisi adottato dal contribuente, laddove questo sia stato selezionato e applicato in modo affidabile. Tale principio, di derivazione Ocse, si basa sull’assunto che il contribuente, nel fissare i prezzi della transazione, abbia svolto una dettagliata analisi dei fatti e delle circostanze rilevanti e abbia una approfondita conoscenza della sostanza economica dell’operazione. Di conseguenza, qualora il metodo sia stato selezionato rispettando la gerarchia e si dimostri affidabile rispetto alla sostanza economica dell’operazione, l’amministrazione dovrà attenersi a tale metodo per valutare la conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi infragruppo.
Il decreto afferma (articolo 6) che il principio di libera concorrenza è rispettato se il prezzo o margine della transazione controllata è nell’intervallo dei valori delle transazioni indipendenti. Previsione conforme alla disciplina Ocse ove si afferma che, in presenza di un range di valori formato da soggetti comparabili, qualsiasi punto dell’intervallo è idoneo a esprimere il prezzo di libera concorrenza. Questa previsione non dovrebbe consentire all’amministrazione finanziaria di operare, come sovente accade, delle rettifiche dei prezzi di trasferimento al solo fine di riportare il valore della transazione controllata a un punto fisso (ad esempio, mediana).

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Rischio maxisanzioni per la privacy in tribunale

8 Marzo 2018

Il Sole 24 Ore 09 Febbraio 2018 di Ivan Cimmarusti

Dati sensibili

roma
Maxi sanzioni fino a 150mila euro in caso di irregolarità nella gestione dei dati personali da parti dei soggetti delegati al trattamento «a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali».
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri in prima lettura lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva 2016/680/Ue, con cui si disciplinano le regole di gestione dei dati personali non solo da parte dei Tribunale, ma anche di tutti quegli organismi che si occupano di svolgere indagini o verifiche di ordine pubblico. La norma ha l’obiettivo di fornire una regolamentazione organica del trattamento dei dati personali delle persone fisiche legate ad aspetti penali, che supera e sostituisce quella già disciplinata nei titoli primo (principi generali) e secondo (regole generali per il trattamento dei dati) del Codice (Dlgs 196/2003).
Stando allo schema di decreto, si rischiano sanzioni da 50mila a 150mila euro nel caso in cui i dati non siano trattati in modo lecito e corretto e siano trattati per finalità diverse. Si va da 20mila a 80mila euro, invece, qualora ci siano violazioni delle disposizioni che regolano l’esercizio dei diritti di informazione, accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali e limitazione del trattamento.
Con il provvedimento, che ora dovrà ricevere i pareri delle Camere, si intende creare un testo unitario, tutto dedicato alla complessiva disciplina del trattamento dei dati personali in ambito penale, con l’obiettivo di creare un verso e proprio statuto, contenente i principi generali di regolamentazione della materia, rivolti anche al legislatore del futuro.

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Congruità in rapporto al fatturato e non all’utile

8 Marzo 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 19 Febbraio 2018 di Giorgio Gavelli e Renato Sebastianelli
Ctp e Ctr. L’indirizzo
Le commissioni tributarie di merito stanno valutando attentamente gli elementi di prova forniti dalle società “sponsor” per giustificare, oltre che l’esistenza o l’inerenza dell’operazione, la congruità dei costi rispetto ai ricavi. Proprio in merito all’antieconomicità dell’operazione vi sono diversi orientamenti di cui nessuno, al momento, predominante.
Si sta comunque sempre più consolidando l’orientamento secondo cui il costo della sponsorizzazione deve essere parametrato al fatturato e non all’utile, che è l’importo risultante dopo aver diminuito il fatturato da vari costi aziendali tra i quali quelli pubblicitari.
Tra gli altri orientamenti favorevoli alle imprese si segnalano:
quello secondo cui l’amministrazione finanziaria non può qualificare un costo di sponsorizzazione come antieconomico e, conseguentemente, farne presumere la mancanza dei requisiti previsti per la deducibilità, poiché questa valutazione è rimessa al giudizio e alle scelte del singolo imprenditore;
quello in cui il costo di sponsorizzazione deve essere visto nel senso ampio di inerenza all’attività di impresa, ovvero nell’ottica potenziale di produrre utile e senza dover dimostrare l’effettivo incremento dell’utile e/o del fatturato, in quanto nella pubblicità è insito il rischio imprenditoriale e quindi non ci può essere la minima garanzia che l’ obiettivo sia effettivamente conseguito.
L’inerenza viene talvolta contestata da parte dell’amministrazione finanziaria anche rispetto al contesto territoriale in cui viene effettuata la sponsorizzazione.
In pratica, sembra emergere dalle contestazioni che il ritorno economico della sponsorizzazione sia strettamente da collegarsi al luogo e alle persone che assistono alla manifestazione.
Anche in tal caso non vi è un orientamento univoco in giurisprudenza, anche se in alcune pronunce si fa notare che il risultato della sponsorizzazione non dipende tanto dal luogo in cui è svolta, quanto piuttosto dall’effetto mediatico che l’evento può far scaturire sul marchio pubblicizzato, sia a livello nazionale che internazionale.
Inoltre occorre tener conto del fatto che che i nuovi mezzi di comunicazione (come, ad esempio, una diretta streaming) possono raggiungere un pubblico indistinto tramite la rete, che va oltre quello presente fisicamente alla manifestazione.

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Operazioni inesistenti, prova all’acquirente

8 Marzo 2018

Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2018 di Antonio Iorio

Cassazione. All’amministrazione basta la presunzione di fittizietà

Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione può limitarsi a provare anche in via presuntiva la fittizietà dell’operazione. L’onere probatorio si sposta così sul contribuente/acquirente il quale deve dimostrare di aver agito in piena buona fede e cioè che, utilizzando l’ordinaria diligenza, non poteva accorgersi della frode. A confermare questo orientamento è la Corte di cassazione con due ordinanze (n. 3473 e 3474) depositate ieri.
In entrambe le vicende, l’Agenzia recuperava l’Iva sugli acquisti in quanto ritenuti connessi a fatture soggettivamente inesistenti. Un terzo, infatti, si era interposto fittiziamente nelle operazioni al solo fine di evadere le imposte.
L’ufficio giustificava la pretesa impositiva evidenziando in estrema sintesi che le società emittenti le fatture fossero mere cartiere prive di organizzazione. In un caso (relativo all’acquisto di autovetture) il venditore era anche privo di dipendenti e di capacità finanziaria, inoltre i prezzi praticati risultavano inferiori a quelli di mercato.
I giudici di legittimità, in buona sostanza, sono stati chiamati a valutare se l’onere probatorio in capo all’ufficio fosse stato correttamente assolto, dal momento che in entrambe le vicende si rilevavano irregolarità in capo alle imprese venditrici ma non si provava il coinvolgimento degli acquirenti.
La Suprema corte in entrambi i procedimenti ha dato ragione all’amministrazione finanziaria ribadendo principi importanti.
Innanzitutto, in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, come confermato dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e della stessa Cassazione, l’onere probatorio iniziale ricade certamente sull’amministrazione che deve provare, anche in via presuntiva, l’irregolarità dell’operazione.
Va da sé, in tale contesto, che l’assenza di organizzazione, di strutture di dipendenti delle imprese venditrici ben integravano tale situazione.
A questo punto gli acquirenti devono dimostrare di aver agito in buona fede: il che significa che, utilizzando l’ordinaria diligenza, non avrebbero potuto sospettare degli illeciti perpetrati dai venditori. In assenza di tale prova è legittima l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.
Le decisioni confermano il consolidato orientamento in materia e devono indirizzare conseguentemente le modalità difensive. Spesso infatti, l’acquirente ignaro della frode si difende rilevando che l’Ufficio non ha in alcun modo provato concretamente il suo coinvolgimento negli illeciti altrui. In realtà è ormai pacifico che all’amministrazione finanziaria non è richiesta tale prova ma soltanto di indicare, anche in via presuntiva, gli elementi che rendono sospetta l’operazione in questione che di norma sono riferiti al venditore
È opportuno quindi che gli acquirenti, già prima di porre in essere tali operazioni, o comunque dopo le contestazioni dell’amministrazione, producano tutti gli elementi necessari perché possa emergere che non potevano sospettare degli illeciti perpetrati da altri (il venditore).

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