Categoria: Dall’Italia
Per la protezione dei dati serve il consenso, non basta la mail
5 Luglio 2018
Il Sole 24 Ore 9 GIUGNO 2018 di Franco Broccardi
No al silenzio assenso, serve acquisire l’autorizzazione
Nei giorni scorsi tutti si sono ritrovati a scrivere mail per poter mandare mail, moltissime nel mondo dell’arte. Tutti a mandarsi a vicenda mail sulla privacy come in un grande scambio di figurine e consensi. A partire dal 25 maggio è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e il panico si è impossessato degli italiani. Meglio, degli europei tutti. Con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla privacy, infatti, è necessario per chi tratta dati di altre persone fisiche applicare, minimizzando i rischi e integrando le garanzie, ogni possibile procedura al fine che l’acquisizione, la conservazione e il trattamento di tali dati (qualsiasi dato come anche le mail, appunto, e non solo i dati “sensibili” di cui alla precedente normativa ) siano adeguati ai principi cardine della normativa: riservatezza, integrità e disponibilità.
Per tutto quanto sopra è necessario procedere all’acquisizione del consenso espresso dei proprietari del dati (non vale, pertanto, un generico silenzio assenso) per ogni singolo tipo di trattamento effettuato (profilazione, commerciale, ecc….).
Il consenso non è però necessario in alcuni casi come per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del medesimo o la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica.
Il senso del panico che ha colto anche le gallerie d’arte, è dato dalle decine e decine di mail ricevute. In molte, peraltro, il consenso viene dato per acquisito in caso inattività e senza altra comunicazione. Non è esattamente così e comunque questo non esaurisce gli obblighi. Non si può, infatti, configurare come consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Non può esserlo certamente in caso di profilazione della clientela per la quale sarà opportuno acquisire la specifica autorizzazione.
È chiaro che la norma e i controlli non si concentreranno sull’invio di inviti a mostre a mailing list che per quanto polpose non potranno certamente essere considerate ‘massive’ ma, soprattutto, sulla consapevole conservazione dei dati. In questa fase però, in attesa di opportuni chiarimenti che specifichino meglio le diverse situazioni, è opportuno:
analizzare i rischi legati ai dati trattati (o anche solo “trattabili”) ponendo in atto procedure al fine di minimizzare i rischi e integrare le garanzie;
mettere a conoscenza della normativa, dei limiti e dei rischi connessi i dipendenti, i collaboratori e tutti i soggetti interessati ai processi interni di trattamento dei dati. Questo risulta molto importante ai fini delle responsabilità in caso di manomissione e violazione dei dati (anche, ad esempio, di cryptolocker o virus informatici, così come del trattamento della documentazione personale cartacea senza adeguata riservatezza);
portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati di una informativa che spieghi più dettagliatamente possibile le procedure intraprese per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati.
Ovviamente tutto questo sarà da rapportare alle dimensioni del soggetto che tratta i dati, ma non per questo anche i “piccoli” potranno dirsi esentati da alcuna norma. Non sono previsti controlli da parte dell’autorità garante prima del prossimo anno. Questo non vuol dire che in caso di violazioni delle norme queste non verranno sanzionate. Occorre pertanto dimostrare di essersi attivati nel solco di quanto sopra espresso evitando per quanto possibile manomissioni, perdite e furti da parte di terzi e, comunque, denunciando entro 72 ore eventuali violazioni dei dati. Il sistema dell’arte è avvisato.
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Da luglio meglio tracciare l’anticipo di cassa
5 Luglio 2018
Il Sole 24 Ore 6 GIUGNO 2018 di Antonino Cannioto e
Giuseppe Maccarone
LIMITI ALLA LIQUIDITÀ
Anche se il divieto all’uso dei contanti fa riferimento alla retribuzione
Dal 1° luglio viene meno la possibilità di pagare in contanti le retribuzioni, indipendentemente dal loro ammontare, mentre ora vige un generico divieto di trasferire somme cash d’importo superiore a 2.999,99 euro.
Nelle aziende più grandi od organizzate si tratta di una previsione che, in realtà, non produce effetti. L’accredito in conto corrente è, infatti, una modalità tipica con cui i lavoratori ricevono la retribuzione.
A tale proposito giova ricordare che la norma di riferimento, nell’identificare ciò che non può essere più pagato in contanti, usa sempre il termine «retribuzione» e conseguentemente potrebbero rimanere fuori dalla tracciabilità, per esempio, le somme erogate a titolo di anticipo di cassa ai lavoratori che si recano in trasferta. Nella circolare 2/2018, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) sul punto non entra nel merito ma si limita a confermare quanto scritto nella legge, vale a dire che il divieto ha come oggetto la sola retribuzione. Tuttavia, la circolare 2 è genericamente riferita alla legge 205/2017 e in essa l’Inl affronta una serie di tematiche, tra cui la tracciabilità dei pagamenti. Sembrerebbe si tratti di un primo approccio, a cui potrebbero seguire approfondimenti specifici.
Riguardo agli anticipi di cassa, se, come sembra, la ratio della norma è quella di tracciare i movimenti di denaro a prescindere dal loro ammontare, ritenere che l’operatività della disposizione resti confinata alla sola retribuzione non appare in linea con la sua finalità. Peraltro, il comma 911 prevede che «i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato». La parola «retribuzione» viene utilizzata anche con riferimento ai committenti che, per le co.co.co, erogano compensi.
In attesa di chiarimenti, a titolo prudenziale sarebbe comunque il caso che dal 1° luglio tutto sia tracciabile. Ai fini organizzativi, per evitare di arrivare impreparati, gli interessati dovranno avvisare i lavoratori e invitarli a comunicare le coordinate bancarie, ovvero gli estremi di uno strumento elettronico utilizzabile (per esempio carta di credito con Iban) oppure l’eventuale adozione di un sistema alternativo (per esempio, assegno circolare).
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Il coordinamento della holding non incide sull’esterovestizione
5 Luglio 2018
Il Sole 24 Ore domenica 3 GIUGNO 2018 di Enrico Holzmiller
Abuso del diritto. Va valutata l’«ordinaria amministrazione»
L’articolo 73, comma 3, del Tuir disciplina la figura dell’esterovestizione, disposizione fiscale tesa ad “attrarre” in Italia società ed enti residenti all’estero,laddove detengano, nel territorio dello Stato, almeno uno tra i seguenti tre elementi: sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale dell’attività.
Il tema è delicato laddove i suddetti requisiti, ancorché formalmente definiti all’estero, vengano considerati, dall’Amministrazione finanziaria, esercitati “in concreto” sul suolo nazionale. In tale contesto si è mossa la Ctr Lombardia, con la sentenza n. 1807/18, depositata lo scorso 19 aprile (presidente e relatore: Izzi).
I giudici lombardi prendono posizione anzitutto sul concetto di «abuso del diritto di stabilimento», affermando che, affinchè sussista tale abuso, «non rilevano ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale».
Tale principio ha una duplice valenza: può essere letto nel senso che l’esterovestizione non va applicata laddove si riesca a provare l’inesistenza di vantaggi fiscali derivanti dalla localizzazione all’estero; per converso, secondo quanto confermato dalla Corte di giustizia europea, la scelta di avvalersi di una legislazione estera più vantaggiosa non può costituire, di per sé, abuso del diritto.
La Commissione tributaria affronta anche il tema della sede amministrativa, arrivando alla conclusione secondo cui «tale sede deve ritenersi coincidente con quella effettiva, intesa come luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative di direzione dell’ente, come la riunione del consiglio di amministrazione, ovvero il luogo deputato per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento di affari e dell’impulso dell’attività dell’ente».
A parere di chi scrive, la posizione dei giudici va chiarita, evitando che parole come «direzione» e «impulso dell’attività» siano mal interpretate.
Ciò che in definitiva può permettere l’applicazione del principio dell’esterovestizione, attraverso la presunzione di processi decisionali effettuati in Italia, è da ricercarsi in quella che viene comunemente definita come “ordinaria amministrazione”.
In concreto, l’esistenza di processi decisionali quotidiani può essere verificata attraverso il cosiddetto “business activity test”, che a sua volta si esplica nell’analisi della regolarità dell’attività aziendale nel paese straniero, la verifica delle deleghe ad operare “day by day”, la tenuta in loco delle riunione del Cda, della gestione dei dipendenti, e così via. Non può invece considerarsi «fiscalmente attrattiva» l’attività di direzione e coordinamento esercitata da una società italiana sulla branch straniera, unitamente alla fisiologica ingerenza tipica delle holding nei confronti delle società partecipate (in tal senso: Tribunale Milano, sentenza n. 6996/17).
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Niente sanatoria per chi non è più residente in Italia
5 Luglio 2018
Il Sole 24 Ore 2 GIUGNO 2018 di Marco Piazza
Mini-voluntary. Lavoratori all’estero
Niente sanatoria per chi non è più residente in Italia
Arrivano le istruzioni delle Entrate per aderire alla mini-voluntary dei lavoratori all’estero. Il Provvedimento 110482/2018 di ieri contiene sia il modello pe la richiesta di accesso sia le istruzioni e le specifiche tecniche. L’accesso alla sanatoria è circoscritto a situazioni ben definite, ma potrebbe riguardare molte persone.
Sono interessate solo le persone fisiche che in passato sono state residenti all’estero e iscritte all’Aire e ora sono residenti in Italia o quelle che in passato, pur residenti in Italia, abbiano prestato attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi. Si tratta, oltre che dei frontalieri in Svizzera, anche dei lavoratori che quotidianamente si recano in Francia, Austria, San Marino o Vaticano o in Paesi limitrofi (Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro (circolare 2/E del 2003, paragrafo 9). Sono quindi esclusi tutti gli altri soggetti (quelli diversi dalle persone fisiche; o quelli che pur essendo stati residenti in Italia sono ora residenti all’estero o che sono sempre stati residenti in Italia e hanno prestato attività all’estero, ma non in zone di frontiera o Paesi limitrofi).
La procedura riguarda solo attività finanziarie depositate e somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero al 6 dicembre 2017. Quindi non riguarda i beni patrimoniali (immobili e preziosi) né le attività finanziarie che non depositate (come partecipazioni in società non rappresentate da titoli depositati presso intermediari esteri, contante eccetera).
Occorre che queste attività derivino da redditi prodotti all’estero per lavoro dipendente o autonomo o dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di lavoro. Quindi sono escluse attività e somme derivanti da attività imprenditoriali, affitto o trasferimenti di somme provenienti da Italia o altri Stati. Non è ben chiaro come distinguere i redditi prodotti dai capitali all’estero in base all’origine dei capitali.
Non si può regolarizzare attività e somme oggetto di collaborazione volontaria.
L’accesso è precluso a chi ha ricevuto notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione, su attività e annualità oggetto di regolarizzazione.
È quindi probabile che in vari casi la regolarizzazione andrà accompagnata da ravvedimenti operosi per coprire le attività detenute all’estero in violazione delle norme su monitoraggio fiscale e applicazione di Irpef, Ivie e Ivafe ad altre attività escluse dalla minivoluntary.
La sanatoria si ottiene versando il 3%, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Se a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, si prende a riferimento il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.
La richiesta di accesso può essere presentata anche dagli eredi. Il modello e le eventuali «Istanza integrative» vanno trasmessi telematicamente entro il 31 luglio . In caso di richiesta originaria trasmessa dopo il 26 luglio , l’invio dell’istanza integrativa può avvenire nei 5 giorni successivi.
Il pagamento va effettuato entro il 30 settembre (ma è domenica e quindi si slitta al 1° ottobre), senza avvalersi di compensazione in F24. È ammessa una forma di rateazione.
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SÌ ALL’IVA SUL NOLEGGIO AUTO IN ITALIA DA SOCIETÀ INGLESE
8 Giugno 2018
Il Sole 24 Ore del 28 05 2018 di Gianpiero Notarangelo
Iva Ue–extra Ue
Ho ricevuto da un operatore la fattura relativa al noleggio di un’auto della durata di 24 ore. Sulla fattura sono indicati i dati della società inglese cui fa capo il noleggio auto. La fattura reca il costo per l’autonoleggio pari a 36,55 euro e addebita l’Iva al 22% per 8,04 euro. È corretta oppure dovrebbe essere senza Iva?
M.L.AVELLINO
L’articolo 7–quater del Dpr 633/72 dispone che si considerano effettuate in Italia «le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della comunità».
Peraltro, qualora il committente nazionale sia un soggetto passivo d’imposta (iscritto al Vies, “Vat information exchange system”), il prestatore comunitario non deve assoggettare il noleggio a Iva, la cui applicazione è rimessa al committente mediante il meccanismo del reverse charge.
Qualora invece, nel caso specifico, il committente nazionale fosse un soggetto privato, il prestatore del servizio di noleggio dovrebbe applicare l’Iva italiana in fattura, previa nomina di un rappresentante fiscale (la possibilità di potere ancora utilizzare l’istituto alternativo dell’identificazione diretta per gli operatori residenti nel Regno Unito è dubbia dopo l’uscita di quest’ultimo dall’Unione Europea).
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Sono deducibili le perdite da derivati accumulate in anni
8 Giugno 2018
Il Sole 24 Ore 23 Maggio 2018 di Laura Ambrosi
Ctr Emilia Romagna. Contratti su valuta
Le perdite generate da contratti derivati su valuta estera sono deducibili anche se accumulate negli anni per i continui rinnovi dei contratti stessi, nella speranza che la situazione valutaria migliorasse. A fornire questo importante principio è la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 367/01/2018
Una società, esercente la vendita alla grande distribuzione di prodotti, importava con pagamenti in dollari materie prime da Paesi extra Ue. Per coprire il rischio di cambio euro/dollaro la società utilizzava tra l’altro contratti derivati stipulati con un primario istituto di credito.
Verso la fine del 2002 la svalutazione del dollaro determinava un valore negativo per questi contratti: nella speranza di una rivalutazione del dollaro rispetto all’euro, che avrebbe ridotto le perdite accumulate, i contratti venivano ripetutamente rinegoziati con l’istituto di credito. Negli anni però la situazione peggiorava e quindi la banca negava ulteriori proroghe. Si sottoscriveva così una transazione e le significative perdite conseguite venivano dedotte.
A seguito di un controllo l’Ufficio riteneva non inerenti tali costi valutati “speculativi” e non di “copertura”. L’atto impositivo veniva annullato dalla Ctp. L’Ufficio ricorreva in appello ribadendo l’indeducibilità di tali perdite per assenza di inerenza
La Ctr Emilia Romagna ha confermato l’annullamento della rettifica. In particolare i giudici hanno evidenziato che questi costi sono deducibili in quanto rientrano nel concetto ampio di inerenza riferibile all’attività di impresa. L’inerenza va interpretata come una relazione tra due concetti (la spesa e l’impresa) che implica un accostamento concettuale tra due circostanze. Ne consegue che il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività “potenzialmente” idonea a produrre utili.
La pronuncia, che risulta essere definitiva per omessa impugnazione, rappresenta uno dei primi interventi dei giudici tributari sulla delicata questione delle perdite su derivati che, con modalità diverse, ha interessato negli anni scorsi numerose aziende e persone.
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Immobili, conti e preziosi all’estero nel quadro RW
8 Giugno 2018
Il Sole 24 Ore 09 Maggio 2018 Pagina a cura di
Fabrizio Cancelliere
I beni patrimoniali vanno indicati al costo storico, le attivita finanziare a quello di mercato
Il quadro RW va compilato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici, compresi i soggetti equiparati, che sono residenti in Italia ai fini fiscali e detengono investimenti all’estero, a titolo di proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro. L’obbligo è a carico del titolare formale, dei soggetti delegati al prelievo del conto corrente e del titolare effettivo.
Chi è esonerato
Nessun obbligo di monitoraggio per enti commerciali, società commerciali, enti pubblici e Oicr; contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero, la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege o in base a accordi internazionali ratificati in Italia, ovvero che la svolgono in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta in zone di frontiera/Paesi limitrofi, questi ultimi nei limiti degli investimenti detenuti nello Stato estero in cui l’attività lavorativa è svolta e non oltre sei mesi dall’interruzione dell’attività. L’esonero è esteso al coniuge e ai familiari di primo grado del lavoratore cointestatari ovvero beneficiari di procura o delega, del conto corrente utilizzato per l’accredito degli emolumenti o stipendi esteri.
Cosa si indica e cosa no
In RW si indicano i beni patrimoniali esteri suscettibili di produrre reddito in Italia, indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito, come immobili o altri diritti reali, oggetti preziosi e opere d’arte, imbarcazioni e beni mobili registrati. Inoltre, vanno sempre indicate le attività estere da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi: quindi partecipazioni, obbligazioni (anche italiane se emesse all’estero), altri titoli, valute, depositi e conti correnti e in generale attività finanziarie detenute all’estero e attività finanziarie estere, detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Nel caso di partecipazioni in enti situati in Paesi non collaborativi, di cui il contribuente sia titolare effettivo, in luogo della partecipazione vanno indicati i singoli beni indirettamente detenuti per il tramite della società.
Non si indicano le attività patrimoniali e finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi, versamenti a forme di previdenza estere obbligatorie e stock option durante il “vesting period”, salvo se cedibili, immobili per i quali non siano intervenuti in corso d’anno variazioni (fatti i salvi i versamenti a titolo di Ivie).
Che valore indicare
I valori rilevanti ai fini Ivie e Ivafe, convertiti in euro sulla base del cambio medio; per i beni patrimoniali: “costo storico” maggiorato degli oneri accessori (possibile valore catastale degli immobili Ue) ovvero, in mancanza, valore di mercato supportato da perizia; per le attività finanziarie: valore di mercato, o, se non quotate, valore nominale (in mancanza di questi il valore di rimborso, o se non si ha il costo di acquisto). Per i conti correnti e i libretti di risparmio, va indicato il valore medio di giacenza, nonché l’ammontare massimo, se detenuti in Paesi non collaborativi. L’indicazione non è obbligatoria per conti correnti e depositi la cui giacenza massima non superi i 15mila, salvo sia dovuta l’Ivafe.
Tra i dati da indicare ci sono anche la quota in percentuale dell’investimento, il numero di giorni/mesi di possesso (ma solo se dovute Ivie e/o Ivafe, in caso contrario occorre barrare l’apposita casella 20), la tipologia dei redditi di capitali o diversi prodotti nel periodo d’imposta ovvero l’indicazione che si tratta di investimenti infruttiferi o i cui redditi saranno percepiti successivamente; per i titolari effettivi, la percentuale di partecipazione nella società/entità estera ed il relativo codice identificativo della stessa.
Ivie e Ivafe
La liquidazione è calcolata automaticamente sulla base dei dati precedenti, pari allo 0,76% per Ivie sugli immobili e 0,2% per Ivafe su prodotti finanziari (misura fissa di 34,20 euro per conti correnti e libretti di risparmio, salvo esonero se la giacenza media non supera 5 mila euro), da calcolare sulla base del valore a fine anno (o alla data di disinvestimento), rapportata a mesi per l’Ivie e a giorni per l’Ivafe. Possibile scomputare le imposte patrimoniali già versate all’estero sugli stessi beni.
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Pc dei dipendenti controllabili per tutelare i beni aziendali
8 Giugno 2018
Il Sole 24 Ore 29 Maggio 2018 di Giuseppe Bulgarini d’Elci
Privacy. Il collaboratore va informato delle possibili verifiche
Il controllo datoriale attraverso un’indagine retrospettiva di carattere informatico sull’utilizzo del computer in dotazione al dipendente, da cui si era riscontrato un utilizzo del bene aziendale per finalità extra lavorative, non si pone in violazione della normativa sui controlli a distanza di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70).
Con la sentenza n. 13266/18, depositata ieri, la Cassazione rimarca che non si rientra nel campo di applicazione della norma statutaria se le verifiche effettuate tramite il tracciamento informatico sono dirette ad accertare comportamenti illeciti del dipendente che riverberino un effetto lesivo sul patrimonio aziendale e sull’immagine dell’impresa. Ne consegue, ad avviso della Corte, che i dati raccolti in un’indagine sull’utilizzo del computer da parte del dipendente possono essere validamente posti a fondamento di un licenziamento disciplinare.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione riguardava un lavoratore sorpreso dal direttore tecnico dell’impresa ad utilizzare il computer per finalità ludiche, convincendo la società ad effettuare un’indagine retrospettiva sulle attività che il dipendente aveva svolto nelle settimane precedenti avvalendosi del mezzo meccanico in dotazione.
Poiché i riscontri avevano consentito di appurare un ampio ricorso al computer per giocare, il dipendente era stato sottoposto ad un’azione disciplinare sfociata nel licenziamento. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sul presupposto che i riscontri erano intervenuti in aperta violazione della disciplina che impone, laddove si utilizzino apparecchiature da cui possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, un previo accordo sindacale o, in difetto, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
La Cassazione, aderendo alle conclusioni raggiunte dalla corte territoriale, esclude che la raccolta dei dati sia avvenuta disattendendo l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto il monitoraggio non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, bensì la tutela di beni estranei al contratto di lavoro in sé.
La Corte osserva che il giudice è chiamato ad un bilanciamento tra l’esigenza datoriale di proteggere gli interessi e i beni aziendali e le irrinunziabili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, comportando che l’uso degli strumenti di controllo intervenga sulla base di principi di ragionevolezza e proporzionalità, essenso richiesto che il lavoratore sia stato previamente informato dal datore del possibile controllo delle sue comunicazioni. In questo quadro, se i dati personali dei dipendenti relativi alla navigazione in internet, così come alla posta elettronica o alle utenze telefoniche da essi chiamate, sono estratti con lo scopo di tutelare beni estranei al rapporto di lavoro, tra cui rientrano il patrimonio e l’immagine aziendali, non si ricade nelle limitazioni statutarie e i dati acquisiti possono essere legittimamente utilizzati in funzione disciplinare contro il lavoratore.
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Distacchi senza condizioni-dumping
8 Giugno 2018
Il Sole 24 Ore 30 Maggio 2018 di Giampiero Falasca
Unione europea. Il Parlamento ha approvato ieri in via definitiva le nuove regole da recepire entro due anni
Vincoli più stringenti per i lavoratori inviati in un altro Stato
Scende da 24 a 12 mesi (con possibile proroga a 18) il periodo nel quale il lavoratore distaccato in ambito comunitario mantiene il regime previdenziale del Paese di provenienza, e viene rafforzato il principio di parità di trattamento retributivo.
Con l’approvazione definitiva di queste modifiche alla direttiva 96/71/Ce (come integrata dalla direttiva 2014/67/Ue), avvenuta ieri, il Parlamento europeo cerca di contrastare l’utilizzo distorto di un istituto – il distacco transnazionale dei lavoratori – fondamentale per la vita delle imprese multinazionali ma portatore di grandi problemi applicativi.
Oltre all’intervento sul tema contributivo viene rafforzato il principio di parità di trattamento tra lavoratori “interni” e quelli distaccati.
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché, indipendentemente da quale legge si applichi al rapporto di lavoro, le imprese distaccatarie garantiscano ai lavoratori distaccati le stesse condizioni riconosciute ai dipendenti interni sulla base delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e collettive.
Inoltre dovranno essere applicate le norme sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, la durata minima dei congedi annuali retribuiti. Sono oggetto di parità di trattamento anche le condizioni di cessione temporanea degli addetti da parte di imprese di lavoro temporaneo, le norme sulla sicurezza, salute e igiene sul lavoro, i provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani.
Un capitolo specifico viene dedicato alla parità nelle condizioni di alloggio dei lavoratori e alle indennità? o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.
Infine, si precisa che il concetto di retribuzione è determinato dal diritto e dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, e include tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono stati dichiarati di applicazione generale nello Stato membro in questione.
Per rafforzare questo impegno, si prevede l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare su un unico sito web ufficiale nazionale gli elementi costitutivi della retribuzione.
Gli Stati membri hanno tempo due anni per adeguare le norme interne alle nuove regole: nel nostro Paese questo adeguamento potrebbe rendere necessari degli adattamenti al decreto legislativo 136/2016 in tema di parità di trattamento (senza stravolgerlo, perché accoglie già una nozione ampia di parità di trattamento), oltre all’adeguamento delle regole previdenziali applicabili per i distacchi di durata superiore a 12 mesi.
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La tutela dei dati si allarga fuori dai confini dell’Ue
8 Giugno 2018
Il Sole 24 Ore 25 Maggio 2018 di Rosario Imperiali
La Convenzione. Un nuovo protocollo per 47 paesi
È il giorno del Gdpr, il nuovo regolamento europeo sulla privacy, che entra pienamente in vigore oggi. Ma uno strumento normativo di pari importanza sulla data protection è stato approvato in questi stessi giorni: il Protocollo di modernizzazione della convenzione del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, meglio nota come «Convenzione 108». L’approvazione del 18 maggio scorso avvia il procedimento di ratifica da parte dei parlamenti nazionali ed è un ulteriore passo fondamentale, con il Gdpr, verso uno standard internazionale di princìpi e regole omogenee.
I due strumenti normativi lasciano oggi uno spazio a quelle aree del globo ancora prive di adeguate tutele legali sull’uso di dati personali e la scomparsa dei confini spaziali nella società dei sensori non può prescindere da regole globali condivise. Il Consiglio d’Europa è un organismo internazionale, con sede a Strasburgo, sorto subito dopo il secondo conflitto mondiale. Costituito in origine da 10 Paesi – oggi sono 47, non solo europei – vanta la primazia sulla regolamentazione internazionale in materia.
Diversamente dal Gdpr, legge interna della Ue, la Convenzione 108 del 1981 – e il suo Protocollo di modernizzazione che ne costituisce parte sostanziale – è un trattato internazionale (unico in materia) che vincola gli Stati firmatari: questi potranno anche non far parte del Consiglio. Consiglio d’Europa e Unione europea si sono sempre mossi in sintonia in ambito data protection, la Convenzione ha influito decisamente sull’assetto della direttiva 95/46 e quest’ultima innescò l’approvazione di un primo Protocollo aggiuntivo (nel 2001) per recepire nella Convenzione talune novità della direttiva. Più di recente, il lungo percorso della riforma Ue culminata col Gdpr è stato affiancato dall’iter di ammodernamento della Convenzione, anch’esso iniziato nel 2011 e concluso il 18 maggio.
I lavori preparatori del Gdpr e quelli per la modernizzazione della Convenzione 108 si sono svolti in parallelo per assicurare un approccio consistente in entrambi i sistemi normativi, tanto che il Gdpr (nel Considerando 105) riconosce che nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione nei Paesi terzi «si dovrebbe tenere in considerazione» la loro adesione alla Convenzione. Un assist per la complessa procedura di riconoscimento, svolta dalla Commissione Ue, che faciliterà i flussi esteri di dati.
Princìpi di liceità e requisiti di legittimazione, privacy by design, disciplina del data breach e misure tecnico-organizzative per una sicurezza adeguata, aumentata trasparenza, diritti degli interessati e azioni di tutela, disciplina dei trasferimenti di dati all’estero. Tutto ciò trova analoga disciplina nei due contesti normativi di Gdpr e Convenzione, contribuendo a costruire un comune piano d’azione.
Gli Stati che intendono firmare il Protocollo saranno obbligati a recepirne princìpi e regole nei propri ordinamenti, prima di procedere alla ratifica della Convenzione, atto dal quale scatta il vincolo di conformità per gli Stati firmatari. Il Comitato, organo appositamente costituito all’interno della Convenzione, vigilerà sull’effettiva applicazione da parte degli Stati aderenti.