Categoria: Dall’Italia
Il denaro non giustificato non equivale a riciclaggio
30 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore 17 novembre 2020 di Valerio Vallefuoco
CASSAZIONE
Il reato presupposto va ben individuato, non basta il sospetto
Sentenza garantista della Cassazione, numero 32112 pubblicata ieri , in tema di sequestro penale di somme di denaro anche rilevanti detenute in modo ingiustificato.
Secondo la Suprema corte, essere in possesso di un’ingente quantità di denaro, anche se non si è in grado giustificarne la disponibilità e quindi la provenienza, non può delineare automaticamente il reato di riciclaggio e il conseguente sequestro del contante, anche se il soggetto che ne sia trovato in possesso, l’abbia occultata, sia considerato un nullatenente e abbia dei precedenti penali.
Nel caso di specie, il corpo dei Carabinieri operava il sequestro di una somma pari a 65.870 euro che era stata precedentemente nascosta da due soggetti, pregiudicati e nullatenenti.
Il Tribunale, investito della richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del pubblico ministero, riteneva che la disponibilità ingiustificata di una somma di denaro di considerevole importo, le modalità di occultamento, la condizione di impossidenza dei proventi e i precedenti iscritti a loro carico costituissero validi elementi atti a dimostrare la provenienza illecita di quanto sequestrato, integrando il fumus del delitto di riciclaggio.
Di diverso avviso è stata la Suprema corte che ha ribadito, in via preliminare, la necessaria imprescindibilità, ai fini della corretta applicazione delle misure cautelari reali, della verifica delle risultanze processuali e dall’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti .
Il principio sostenuto dalla Corte di cassazione penale si basa sulla ricostruzione del reato di riciclaggio che prevede espressamente l’individuazione di un reato presupposto indicando in caso di sequestro l’origine del bene da sottoporre al vincolo in quanto di provenienza delittuosa .
Secondo i giudici non possono risultare sufficienti i richiami a meri indici sintomatici privi di specificità in ordine all’origine della disponibilità dei beni oggetto di sequestro e suscettibili di provare solo un semplice possesso ingiustificato di denaro.
Pertanto un sequestro preventivo di cose che si presumono pertinenti al reato di riciclaggio deve essere supportato da elementi di fatto acquisiti e scrutinati riferibili a un reato presupposto che dovrà almeno essere astrattamente configurabile e precisamente individuato. Per la Cassazione penale, pertanto, per giustificare un sequestro di somme non è sufficiente la sola supposizione dell’esistenza del reato presupposto dalla mera effettuazione di operazioni asseritamente sospette degli indagati ma serve una sostanza probatoria concreta. Secondo la Suprema corte non può essere considerata attività di riciclaggio il mero possesso di denaro, in quanto inidoneo a integrare da solo l’attività diretta alla sostituzione ed al trasferimento o ad altre operazioni intese a occultare la provenienza delittuosa del denaro.
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Sconti intercompany legittimi se ancorati a motivi commerciali
30 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore lunedì 9 novembre 2020 di Marco Nessi e Roberto Torelli
TRANSFER PRICING
Se contabilizzati rientrano nella base imponibile della società
L’amministrazione finanziaria non può riclassificare arbitrariamente gli sconti commerciali tra le componenti finanziarie sulla base di argomentazioni generaliste. Analogamente, il prestito di personale non può essere riqualificato in un trasferimento di asset materiali senza specifiche e concrete motivazioni. Sono questi i principi espressi dalla Ctp di Milano nella sentenza 1138/2/2020 del 9 giugno scorso (presidente Pilello, relatore Guidi).
Nel caso esaminato, l’ufficio aveva rilevato, nei confronti di una società italiana appartenente a un gruppo industriale cino/ungherese con sede a Shanghai, una maggiore Ires dovuta in relazione all’anno 2013, contestando l’indeducibilità di una parte dei costi sostenuti per acquisti di beni provenienti dalla casa madre. In particolare, dopo avere convertito gli sconti commerciali offerti alla casa madre in sconti finanziari correlati alla riduzione dei termini di pagamento, l’ufficio ha rideterminato ai fini dell’applicazione della disciplina del transfer pricing il margine operativo in diminuzione rispetto al margine mediano delle società comparabili, con conseguente aumento della base imponibile ai fini Ires.
Inoltre, è stata contestata l’esistenza di ricavi non tassati per riaddebiti (maggiorati da un mark up) effettuati dalla società nei confronti della casa madre per l’utilizzo di personale proprio messo a disposizione del gruppo all’estero in occasione di trasferte. Tale prestazione è stata riqualificata in un trasferimento di asset immateriali, con il riconoscimento da parte della casa madre del diritto di royalties sul fatturato complessivo invece che il mero riaddebito di costi sulle trasferte.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso. Con riferimento alla prima contestazione è stato osservato che lo sconto commerciale praticato dalla società poteva trovare la sua logica in una motivazione di tipo commerciale, quale la volontà di favorire la vendita dei prodotti e aumentare le fette di mercato. Inoltre la normativa tributaria non prevede l’illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo che operano in esclusiva. Al contrario, è lo stesso articolo 9 del Tuir, richiamato dall’articolo 110, comma 7, a fissare i principi cardine per l’individuazione del valore normale dei beni e servizi, prevedendo la necessità di tenere conto degli sconti d’uso, senza alcuna eccezione.
Inoltre, la società aveva adeguatamente evidenziato che la concessione degli sconti costituiva una prassi del mercato di riferimento e rispondeva a una logica commerciale. Infine, è stato osservato che, a prescindere dalle valutazioni in merito alla relativa natura, gli sconti in esame erano stati pur sempre contabilizzati come componenti positivi di reddito e avevano concorso alla determinazione della base imponibile Ires e Irap della società.
Sul secondo rilievo è stata sottolineata la genericità del fatto di avere individuato un prestito di personale ritenuto qualificato senza specifici e concreti approfondimenti. Per questi motivi il collegio ha ritenuto corretta l’adozione del metodo del cost plus in quanto in linea con i valori di mercato e tale da determinare una remunerazione dei servizi resi in linea con i valori di mercato.
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Contratti validi anche se l’amministratore ha violato i limiti previsti dallo statuto
20 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore lunedì 9 novembre 2020 di Giovanbattista Tona
Nessuna conseguenza sull’efficacia degli accordi sottoscritti con terzi
Anche nelle Srl è possibile ripartire in moto diseguale i poteri di rappresentanza
Le limitazioni ai poteri degli amministratori delle società non sono opponibili ai terzi e quindi se l’amministratore stipula un contratto senza osservare le regole impostegli dallo statuto, l’accordo rimane comunque efficace e vincolante per la società. Anche nelle Srl è comunque possibile attribuire il potere di rappresentanza solo ad alcuni amministratori o comunque ripartirlo in modo diverso dal quanto stabilito dall’articolo 2475 del Codice civile.
Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma con una sentenza del 10 settembre scorso.
La ripartizione nelle Srl
Il caso riguardava un’azione promossa da alcuni soci di una società a responsabilità limitata che chiedevano dichiararsi inefficace un contratto stipulato dal presidente del consiglio di amministrazione con il legale rappresentante di un’altra società, perché ritenevano che costui non avesse il potere di impegnare la società in quell’accordo.
Lo statuto prevedeva per alcune tipologie di contratti (e tra queste vi era il contratto di cui si chiedeva dichiararsi l’inefficacia) l’obbligo della congiunta sottoscrizione del presidente del consiglio di amministrazione e di almeno uno dei due vicepresidenti.
Su questo aspetto i giudici romani hanno ritenuto possibile – anche nelle società a responsabilità limitata – attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori ovvero ripartirlo in maniera diversa rispetto a quanto stabilito dall’articolo 2475-bis del Codice civile, secondo il quale esso spetta a tutti gli amministratori senza distinzioni e che troverebbe applicazione nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina.
I poteri di rappresentanza
In tema di rappresentanza, il tribunale ha, invece, dato concreta applicazione al principio introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 2003 sui poteri di rappresentanza dell’amministratore sia per le società per azioni (articolo 2384 del Codice civile) sia per le società a responsabilità limitata (articolo 2475-bis dello stesso Codice).
Secondo queste norme, il potere di rappresentanza degli amministratori è generale e le limitazioni eventualmente fissate dall’atto costitutivo, dallo statuto, dall’atto di nomina o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicati, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi abbiano intenzionalmente agito in danno della società.
La regola generale
In materia di rappresentanza volontaria, vige in realtà la regola valida sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, contenuta nell’articolo 1388 del Codice civile, secondo la quale il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce effetti direttamente in capo al rappresentato solo se è stato stipulato nei limiti delle facoltà conferitegli dal rappresentato.
Il contratto, concluso da soggetto che sia privo di potere rappresentativo o che abbia ecceduto i limiti del potere conferitogli, è quindi inefficace e potrà produrre effetti solo se lo ratifica l’interessato. Nel caso in cui non lo ratifichi, il contratto rimane inefficace e il terzo non può farlo valere direttamente nei confronti del “falso” rappresentato. Se invece lo ratifica gli effetti si dispiegheranno in modo retroattivo, perché il contratto era ab origine valido (ma non efficace) e la mancanza di potere rappresentativo da parte di chi lo aveva stipulato ne aveva fatto una fattispecie negoziale in itinere, che si perfeziona con la ratifica.
E quelle per le società
Nelle società invece il potere di rappresentanza non deriva da una investitura ad hoc, come nella rappresentanza volontaria, ma deriva da una qualifica legale.
Nelle società a responsabilità limitata esso spetta a tutti gli amministratori senza distinzioni e quindi deriva dalla legge, costituendo una qualità legale intrinseca dell’ufficio di amministratore.
Nelle società per azioni esso invece spetta solo agli amministratori ai quali il potere rappresentativo sia stato specificamente conferito in forza di statuto o di deliberazione del competente organo sociale.
Il rilievo dei limiti al potere rappresentativo si esaurisce però sul piano dei rapporti interni alla società e può giustificare la revoca dell’amministratore dall’incarico o l’azione di responsabilità nei suoi confronti o ancora la denuncia al collegio sindacale, se esistente.
Nessuna automatica conseguenza invece può produrre sui contratti stipulati con i terzi, che rimangono validi ed efficaci, poiché le limitazioni e le ripartizioni del potere di rappresentanza rimangono una mera scelta organizzativa non opponibile alle controparti negoziali.
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Made in Italy, scontro sui 20mila marchi clonati da imprese cinesi
9 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore 3 Novembre 2020 di Michele Romano
IMPRESE SOTTO TIRO DISTRETTO CALZATURIERO
Made in Italy, scontro sui 20mila marchi clonati da imprese cinesi
Tosi: «Gli imprenditori calzaturieri hanno bisogno d’interventi del governo»
La denuncia dei produttori marchigiani di scarpe riguarda molti settori
Alta gamma. Lo show room di un calzaturificio
«La Cina non può essere il nuovo Eldorado. Per lo meno non lo è alle condizioni attuali, perché è un paese che non rispetta il copyright, i loghi, la manifattura italiana». Parlano i calzaturieri del fermano-maceratese, ma i problemi sono identici a quelli denunciati da altri produttori italiani del comparto e comuni anche a diversi settori del made in Italy: la Cina è un mercato dove le Pmi non riescono ad accedere, una sorta di labirinto per gli imprenditori alle prese con quella che è diventata una prassi diffusa: chi entra in quel mercato rischia di affrontare costose azioni legali che cancellano la maggior parte dei marchi tranne quelli cinesi. Dalle testimonianze di molti imprenditori risulta chiarissima la prassi di soggetti cinesi che depositano in malafede nel loro paese registrazioni di marchi (sono oltre 20 mila quelli certificati) e segni distintivi delle aziende italiane per il proprio business. «Per noi – spiega Dino Corvari, titolare del calzaturificio con sede a Montegranaro – è stato impossibile registrare il marchio perché secondo i cinesi assonante con un altro già registrato, ovvero “cor vari” (in due parole, ndr.). Inutile ogni trattativa». La verifica di anteriorità diventa così impossibile.
Il settore calzaturiero italiano fattura oltre 14,2 miliardi di euro e occupa 75 mila addetti (quello marchigiano pesava nel 2019 per circa il 32%) e l’85% della produzione è destinata all’estero, ma solo l’1,2% è diretto in Cina e riguarda principalmente i grandi gruppi della moda e chi produce per loro. Eppure, quella cinese è la più numerosa comunità high-spending a livello globale, numeri che avrebbero la forza di assorbire il crollo che il settore della moda, e in particolare la calzatura, hanno avuto in Russia e nei paesi Csi dopo vent’anni d’oro. «Se togliamo le grandi griffe, la Cina vale oggi per le Marche meno di quanto esportiamo in Austria, che ha solo otto milioni di abitanti», chiarisce Graziano Mazza, ceo di Premiata, fondata cento anni fa dal nonno, a Montegranaro nel Fermano, ed oggi brand mondiale delle sneaker. Ha più di un sassolino nelle sue scarpe e riguarda proprio la Cina: «Noi apriamo la Via della Seta e loro alzano barriere protettive». Lo ha sperimentato in prima persona.
Il marchio Premiata lo ha registrato in Cina per tutte le classi merceologiche, ad esclusione del prodotto scarpe, perché lo aveva già fatto un imprenditore di quel paese, portando una prova di utilizzo di 100 dollari. Una volta scoperta l’anomalia, l’azienda di Montegranaro ha iniziato la sua battaglia legale per difendere la proprietà del marchio. Un’odissea legale iniziata oltre 12 anni fa, costata finora 400 mila euro e segnata solo da verdetti contrari, in attesa dell’ultima sentenza, quella della Suprema Corte di Pechino. «Usurpano il marchio per poi copiare prodotti (scarpe, fondi, modelli e quant’altro, ndr.), immagine, modello di business», dice Mazza. Praticamente tutto, comprese le immagini del quartier generale di Montegranaro. La stima del volume di affari è di circa 300 mila paia scarpe per stagione (un business che vale 30 milioni di dollari) «tutte copiate dalle collezioni originali e poi vendute nei negozi monobrand Premiata, ovviamente abusivi, aperti dal gruppo cinese». Prove evidenti, ma non sufficienti per il sistema legale di quel Paese, che sta addirittura cancellando e invalidando anche i marchi già registrati e certificati dall’ufficio marchi-brevetti cinesi: oggi è tutto nelle mani del copiatore.
Non è un caso isolato. Giorgio Fabiani, titolare del calzaturificio omonimo Fabiani di Fermo, aveva un partner in Cina che acquistava le sue scarpe, per poi smettere per copiare i modelli e il suo marchio: «L’ho scoperto, ho dato mandato a uno studio legale italiano. Tempo e risorse per nulla: ho solo individuato dove si trovava la fabbrica. Ma la legislazione locale tutela solo gli autoctoni». In alcuni casi viene data la possibilità alle aziende italiane di reimpossessarsi del marchio, ma solo tramite transazione commerciale e pagando ingenti somme di denaro. «Esportavamo da tempo in Cina, quando ci hanno fatto notare che il nostro marchio era già stato registrato – racconta Mary Gestroemi, titolare del calzaturificio Mary di Fermo -. Quando abbiamo contattato l’interlocutore voleva rivendercelo per 50 mila euro». L’imprenditore fermano ha però rinunciato a quella che definisce “estorsione legalizzata” e non ha potuto utilizzare per cinque anni il suo marchio: ne è tornato in possesso solo perché in Cina non era stato mai utilizzato.
«Gli imprenditori calzaturieri hanno bisogno di un solerte e deciso intervento del nostro governo – dice Giuseppe Tosi, direttore di Confindustria Centro Adriatico -. Questa è l’unica strada per invertire questa situazione». L’esperienza americana insegna. Per far sì che New Balance, uno dei più grandi produttori al mondo di calzature sportive, si riappropriasse del proprio marchio in Cina, dopo lunghe e dispendiose battaglie legali perse, è intervenuto il governo americano e nel 2018 la situazione si è risolta. «Vogliamo più stato e non sentirci solo quando siamo all’estero», è l’appello finale di Mazza. C’è un’altra grana che rende debole il rapporto commerciale tra Italia e Cina e che vede in prima linea i calzaturieri marchigiani nel sollecitare una soluzione: la reciprocità dei dazi. Le imprese cinesi che possono importare i prodotti devono essere munite della licenza di commercio estero (Foreign Trade Rights), rilasciata dal ministero del Commercio estero (Moftec) per monitorare il flusso di merci in entrata e in uscita dal paese. In questo campo c’è una simbolica reciprocità: l’export italiano e l’import cinese hanno una tassa del 17%. «Ma c’è l’inghippo – spiega Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico -: le imprese italiane che esportano le proprie calzature in Cina devono transitare attraverso gli importatori cinesi autorizzati con una maggiorazione sul costo effettivo del prodotto che fa lievitare la tassa al 30%: significa appesantire il nostro rapporto commerciale con Pechino, che è già al limite per via del costo della manodopera, della tasse e del prezzo dell’energia, dando un colpo definitivo all’export dell’intera fascia media della nostra produzione».
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Niente riciclaggio sulle somme restituite per false fatture
9 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore 3 Novembre 2020 di Antonio Iorio
La restituzione delle somme precedentemente pagate da parte di coloro che hanno ricevuto fatture false non configura il reato di riciclaggio in quanto tali importi non rappresentato il profitto del reato fiscale e quindi non possono considerarsi di provenienza delittuosa. A fornire questa interpretazione è la Cassazione con la sentenza 30206/2020 depositata il 30 ottobre.
Il giudice per l’udienza preliminare emetteva sentenza di proscioglimento nei confronti di alcune persone imputate di riciclaggio e reimpiego (articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale). La contestazione traeva origine da alcuni assegni che un coimputato accusato di avere emesso fatture inesistenti consegnava agli imputati a giustificazione degli importi fittizi.
Secondo il giudice tali somme non costituivano il profitto del reato fiscale, che doveva invece essere individuato nel risparmio di imposta. Pertanto le condotte di “gestione” di tali assegni (riconsegna tramite girata o sostituzione con assegni circolari) non potevano integrare i reati di riciclaggio e reimpiego, dato che tali illeciti avrebbero dovuto avere come oggetto il “profitto” del reato fiscale.
La sentenza veniva impugnata dal pubblico ministero che non contestava l’individuazione nel solo risparmio di imposta nel profitto dei reati fiscali, tuttavia riteneva legittimo l’inquadramento giuridico ipotizzato dalla Procura essendo innegabile l’ausilio fornito dagli imputati alla consumazione degli illeciti tributari.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Secondo i giudici è incontestato che il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture (articolo 2 del Dlgs 74 del 2000) sia costituito dal risparmio di imposta e, segnatamente dall’utilità che si ricava dalla indicazione di tali fatture nella dichiarazione.
Non costituiscono invece il profitto le somme fittiziamente fatte pervenire per dare parvenza di effettività all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Di conseguenza, non trattandosi di somme di provenienza delittuosa, non è configurabile il reato di riciclaggio
La sentenza evidenzia poi che si tratta di un orientamento consolidato anche attraverso la pronuncia (Cassazione 41499/2013) secondo la quale non integra il delitto di riciclaggio l’operazione consistita nel versamento sul proprio conto corrente di un assegno bancario giustificativo del pagamento di una fattura ed il successivo prelievo di una parte della somma versata con la restituzione all’emittente il titolo, funzionale ad ostacolare l’identificazione del delitto di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha così rilevato la carenza del presupposto per ritenere configurabile il delitto di riciclaggio e cioè la provenienza da delitto del denaro versato sul conto
Nella specie le condotte contestate non si risolvevano nella manipolazione del profitto a fini di dissimulazione o di reimpiego (articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale), essendo piuttosto funzionali a consentire la consumazione del reato previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74 del 2000. In astratto, sarebbe stato quindi ipotizzabile un concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta da escludere nella vicenda in esame stante il decorso del termine di prescrizione.
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Solo i nuovi frontalieri in Svizzera verso la tassazione in Italia
9 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore 9 Ottobre 2020 di Roberto Bianchi
Nel corso del mese di ottobre dovrebbe prendere forma il nuovo accordo tributario tra Italia e Svizzera che andrà a rinnovare l’intesa del 3 ottobre 1974 (legge 386/1975), dal quale scaturirà la nuova tassazione dei lavoratori frontalieri oltre al nuovo corso dei ristorni riconosciuti agli Enti locali di confine.
Ogni cittadino italiano residente in qualsivoglia regione del territorio nazionale dispone della facoltà di richiedere e ottenere l’autorizzazione (permesso G) quale lavoratore frontaliere in Svizzera mantenendo, tuttavia, l’obbligo di fare quotidianamente rientro nel nostro paese. Tali elementi, che concernono l’ambito civilistico dei permessi di lavoro all’interno della Confederazione elvetica, necessitano di essere coniugati con gli aspetti tributari che afferiscono a tale lavoratore.
In base al paragrafo 4 dell’articolo 15 della Convenzione avverso le doppie imposizioni vigente tra Italia e Svizzera (legge 943/1978), il regime tributario applicabile ai redditi conseguiti dai lavoratori frontalieri dipendenti risulta essere disciplinato dal menzionato accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.
Vengono qualificati come «lavoratori frontalieri in Svizzera», ai fini della specifica disciplina convenzionale, i soggetti che risultano essere residenti in un Comune italiano il cui territorio risulti compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere un’attività di lavoro dipendente, sebbene non vi sia la necessità che l’attività venga prestata in un Cantone “frontista” rispetto al Comune di residenza (risoluzione 38/E/2017).
L’articolo 1 del richiamato accordo bilaterale del 3 ottobre 1974, prevede attualmente che «i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta».
Al fine di “contemperare” tale aspetto, il successivo articolo 2 stabilisce che i Cantoni svizzeri confinanti con l’Italia sono tenuti a versare ogni anno, a beneficio dei Comuni italiani di confine, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani quale compensazione finanziaria delle spese sostenute dagli enti locali in Italia a favore dei frontalieri che risiedono nel loro territorio ma che svolgono l’attività di lavoro dipendente in Svizzera (assoggettata a tassazione esclusivamente nella Confederazione elvetica).
Il nuovo accordo, che supererà definitivamente quello menzionato, dovrà individuare un equilibrio tra i nuovi e i vecchi frontalieri e, per questi ultimi si prospetta l’introduzione di un regime speciale mentre per i nuovi frontalieri l’accordo dovrebbe prevedere il pagamento delle imposte in Italia.
L’intesa in fase di perfezionamento dovrà prevedere, pertanto, lo scambio delle informazioni afferenti i lavoratori frontalieri considerato che l’agenzia delle Entrate, al fine di governare lo specifico regime di tassazione che dovrebbe essere posto al centro del nuovo accordo, dovrà disporre di informazioni adeguate.
Attualmente la Svizzera comunica all’Amministrazione finanziaria italiana esclusivamente il numero dei lavoratori frontalieri suddivisi per singolo Comune di residenza.
Non va sottaciuto che, nel corso del mese di ottobre, il presidente del Governo di Bellinzona dovrebbe rappresentare al ministro federale dell’Economia la decisione ticinese di dar corso alla «clausola di uscita» in merito alla facoltà di rescissione unilaterale dell’accordo tra Svizzera e Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.
La questione centrale è tuttavia rappresentata dalla capacità del nuovo accordo di continuare ad assicurare i ristorni agli enti locali di confine, senza i quali difficilmente l’intesa potrà garantire un equilibrio stabile tra i due Paesi.
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La rinuncia all’eredità cancella la responsabilità per i debiti tributari del defunto
9 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore 3 Novembre 2020 di Angelo Busani
La rinuncia all’eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell’apertura della successione (articolo 521 del Codice civile), rende il chiamato all’eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all’apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione, il quale sia poi divenuto definitivo per mancata impugnazione: la ragione è che, per regola generale, la responsabilità per i debiti ereditari (compresi quelli tributari) grava su chi, accettando l’eredità, assume la qualità di erede e non grava sul “semplice” chiamato all’eredità.
Lo decide laCassazione nell’ordinanza 24317 del 3 novembre 2020, nella quale, altresì, vengono altresì sanciti alcuni altri importanti principi:
a) se l’Amministrazione intende far valere l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità (la quale impedirebbe l’esercizio della facoltà di rinuncia all’eredità), deve fornirne la prova (si pensi al caso del chiamato all’eredità che venda un bene ereditario o paghi un debito del defunto);
b) al chiamato rinunciante deve essere parificato il chiamato che non abbia accettato l’eredità, né espressamente né tacitamente, nei dieci anni successivi all’apertura della successione, poiché il decorso di detto decennio comporta la prescrizione del diritto di accettare l’eredità e, quindi, impedisce al chiamato di assumere la qualità di erede (rinunciare all’eredità dopo il decorso di tale decennio non produce alcun effetto e avrebbe solo una valenza meramente chiarificatoria);
c) all’eredità non può rinunciare il chiamato che decada dal diritto di rinuncia per effetto del possesso dei beni ereditari intrattenuto per un periodo superiore a tre mesi dopo l’apertura della successione, poiché, in tal caso, si produce un’irreversibile situazione di accettazione dell’eredità che non può essere posta nel nulla da una rinuncia (la quale, dunque, si rivelerebbe tardiva e anche in tal caso sarebbe improduttiva di effetto).
Tutto quanto fin qui riportato necessita di una precisazione quando il debito tributario sia quello afferente all’imposta di successione, in quanto, in questa ipotesi, per esigenze di certezza e di speditezza nella riscossione di detta imposta, è disposto che:
•i chiamati all’eredità sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione di successione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito al termine per presentarla (di regola, un anno dall’apertura della successione) hanno rinunziato all’eredità e ne hanno informato per raccomandata l’agenzia delle Entrate (articolo 28, comma 5, del Dlgs 346/1990, il Tus, testo unico dell’imposta di successione);
•fino a quando l’eredità non sia stata accettata, i chiamati all’eredità rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti (articolo 36, comma 3, Tus);
•al fine del calcolo dell’imposta (e cioè per l’individuazione dell’aliquota e della franchigia eventualmente applicabile), vi è da osservare la regola secondo cui l’imposta è determinata, fino a quando l’eredità non è stata accettata, considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato (articolo 7, comma 4, Tus).
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Con la Dac 7 obbligo di informazioni esteso alle piattaforme online e royalties
9 Novembre 2020
Il Sole 24 Ore lunedì 26 ottobre 2020
SCAMBI AUTOMATICI
La Ue prepara la nuova direttiva per una tassazione equa e semplice pro-ripresa
Proseguono le iniziative per promuovere la cooperazione e la trasparenza fiscale all’interno dell’Unione europea. Anche se in molti Paesi, Italia compresa, non sono ancora scattati gli obblighi previsti dalla Dac 6, l’Ue sta già lavorando alla Dac 7. Lo scorso 15 luglio la Commissione europea ha infatti proposto nuove modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 2011/16/Ue, promuovendo l’adozione di un pacchetto di riforme per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa dell’Ue. La Dac 7 rappresenta una parte di un’ampia e ambiziosa agenda fiscale dell’Ue per i prossimi anni. Le principali proposte di modifica alla direttiva sono le seguenti.
Piattaforme digitali
Una delle modifiche più importanti proposte dalla Dac 7 prevede l’estensione dell’obbligo di scambio automatico di informazioni agli operatori delle piattaforme digitali residenti, localizzati o costituiti secondo le leggi dell’Ue. Le norme si applicheranno anche alle piattaforme non comunitarie che facilitano vendite effettuate da soggetti Ue o locazioni di immobili ivi localizzati.
L’emendamento proposto impone ai gestori delle piattaforme digitali l’obbligo di comunicare alle amministrazioni fiscali di ciascuno Stato membro il reddito percepito dai rispettivi utenti. Le attività commerciali (“attività pertinenti”) coperte dagli obblighi di comunicazione sono l’affitto di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni, l’affitto di qualsiasi mezzo di trasporto, gli investimenti e i prestiti nell’ambito del crowdfunding.
La definizione di piattaforma è molto ampia in quanto comprende qualsiasi software, compresi i siti web accessibili agli utenti che consentono ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere le attività pertinenti. Sono esclusi i software che consentono esclusivamente pagamenti, catalogazione o la pubblicità di attività pertinenti e la possibilità di reindirizzare o trasferire utenti verso una piattaforma.
Verifiche fiscali
I controlli multilaterali tra Stati avranno una sempre maggiore importanza per evitare la doppia tassazione sui temi di fiscalità internazionale, quali ad esempio i prezzi di trasferimento. In Italia l’articolo 31-bis del Dpr 600/73 prevede la possibilità di controlli simultanei dell’amministrazione finanziaria con altri stati membri, ciascuno nel proprio territorio al fine di scambiare informazioni, e disciplina la presenza nelle indagini di funzionari stranieri in base alla direttiva 2011/16/Ue. Vi sono poi accordi specifici con altre amministrazioni: convenzioni contro le doppie imposizioni, «Tax Exchange Information Agreement» e l’accordo con l’amministrazione bavarese per le verifiche congiunte.
La Dac 7 propone di rafforzare i meccanismi esistenti al fine di garantirne l’effettiva applicazione, prevedendo che le risposte alle richieste della presenza di funzionari o di svolgimenti di controlli simultanei vengano fornite in 30 giorni.
Viene inoltre inserito un nuovo articolo (n.12 bis) sui controlli congiunti su attività transfrontaliere, ovvero indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri, per esaminare casi legati a una o più persone di interesse comune. È previsto che le autorità debbano concordare sui fatti e sulle circostanze del caso ed adoperarsi per raggiungere una posizione fiscale condivisa. Non sembra tuttavia esservi un obbligo di accordo, il che potrebbe essere fonte di notevole incertezza per i contribuenti. Le conclusioni della verifica sono inserite in una relazione finale che ha un valore giuridico equivalente a quello degli strumenti nazionali (es. Pvc in Italia).
Scambio di informazioni
Viene inserita la possibilità per le amministrazioni di fare richieste collettive di informazioni in base ad un insieme comune di caratteristiche dei soggetti per cui è fatta la richiesta. Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti è previsto che l’autorità richiedente fornisca le motivazioni ed il fine fiscale per cui le informazioni sono richieste (cosiddetta “prevedibile pertinenza”). La prevedibile pertinenza non si applica nei casi in cui la richiesta sia inviata in seguito allo scambio di informazioni su ruling transfrontalieri o accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, Apa (già disciplinati dalla direttiva).
Royalties
La proposta prevede di aggiungere le royalties tra le categorie di reddito di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, che sono soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri. Viene in tal modo ribadita l’importanza di attenzionare i redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale, in quanto facilmente si prestano ad accordi per il trasferimento degli utili da una giurisdizione ad un’altra per via della elevata mobilità delle attività sottostanti.
Qualora la proposta venisse approvata l’entrata in vigore delle disposizioni sarebbe il 1 gennaio 2022.
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Antieconomicità valutata sull’intera operazione
12 Ottobre 2020
Il Sole 24 Ore 1 ottobre 2020 di Antonio Iorio
CASSAZIONE
Ai fini dell’indeducibilità non conta neppure il compimento effettivo
La valutazione di antieconomicità relativa ad un costo ritenuto indeducibile dall’amministrazione finanziaria in quanto esoso, deve considerare l’intera operazione cui è riferito, ancorchè poi, in tutto o in parte, non si sia conclusa. È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza numero 20859 depositata ieri.
A una società immobiliare era disconosciuto il costo di una provvigione di sei milioni di euro corrisposta ad una società per la vendita di una porzione di immobile (valore 18 milioni) con opzione sulla restante parte (valore totale 65 milioni. La provvigione doveva essere corrisposta per metà alla sottoscrizione del preliminare di vendita e per metà al rogito. Tuttavia il preliminare regolarmente stipulato era risolto con restituzione della caparra. Nonostante la mancata conclusione del contratto definitivo, alla società, che aveva svolto l’intermediazione, venivano corrisposti tre milioni (metà della pattuita provvigione).
Secondo l’Agenzia, tale costo era del tutto sproporzionato ed esoso e quindi assolutamente contrario ai canoni economici . Ritenendo corretta invece una provvigione calcolata su una percentuale del 3%, l’ufficio riconosceva il costo per 540mila euro (3% dei 18 milioni) e riprendeva a tassazione la somma restante indebitamente dedotta. Mentre la Ctp accoglieva il ricorso presentato dalla contribuente, la Commissione regionale riformava la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell’accertamento dell’Ufficio. Secondo i giudici dell’appello, la rettifica doveva ritenersi fondata in ragione della antieconomicità dell’operazione assolutamente contraria ai canoni dell’economia. Era eccessivo, in sostanza, il pagamento di un importo superiore alla percentuale del 3% risultante dagli usi e consuetudini di cui alla Camera di commercio per le intermediazioni immobiliari. Nel ricorso per Cassazione la contribuente lamentava, tra l’altro, che i giudici al pari dell’Ufficio, non avessero opportunamente motivato le ragioni circa la correttezza di una percentuale del 3% per l’intermediazione, senza poi considerare l’operazione nel suo complesso ricomprendente anche un’opzione di acquisto dell’intero immobile.
La Suprema corte, condividendo la tesi difensiva, ha evidenziato la necessità di ricomprendere anche l’opzione di vendita dell’intero immobile (per un prezzo di circa 65 milioni di euro) ai fini del conseguimento del giudizio di antieconomicità del costo sostenuto, rispetto alla complessiva operazione economica.
Stante un evidente vizio motivazionale rispetto a tali circostanze, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della contribuente.
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Sulle criptovalute l’anonimato agevola il rischio criminalità
12 Ottobre 2020
Il Sole 24 Ore domenica 20 settembre 2020 di Valerio Vallefuoco
ALLARME INTERNAZIONALE SUL MOLTIPLICARSI DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONI CHE UTILIZZANO LE MONETE DIGITALI PER SCHERMARE I PROVENTI OTTENUTI DA VARIE FATTISPECIE DI REATO, DALL’EVASIONE FISCALE AL TRAFFICO DI DROGA
IL DOSSIER DEL GRUPPO D’AZI0NE FINANZIARIA VALUTE VIRTUALI E RICICLAGGIO
Tracciabilità. La confusione tra monete diverse risulta determinante nel aumentare il filtro di opacità.
Continua il forte impegno internazionale del Gruppo d’azione finanziaria (Gafi) alla lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo attraverso i cosidetti virtual asset. Dopo la revisione dell’implementazione dei suoi standard riveduti sulle valute virtuali e sui fornitori di servizi di valuta virtuale, avvenuta il 7 luglio 2020, il Gafi ha completato la sua analisi del nuovo fenomeno pubblicando lo scorso 14 settembre 2020 un Report sugli indicatori di anomalia sulle valute virtuali.
Come è ormai sempre più noto infatti gli asset virtuali utilizzano una tecnologia innovativa per trasferire rapidamente il valore in tutto il mondo e hanno molti potenziali vantaggi, tra cui la possibilità di effettuare pagamenti più veloci e meno costosi. Ma l’anonimato ad essi associato attira anche i criminali, che hanno utilizzato le criptovalute per riciclare i proventi di una serie di reati come il traffico di droga, il contrabbando illegale di armi, la frode, l’evasione fiscale, gli attacchi informatici, l’evasione delle sanzioni, ed addirittura lo sfruttamento dei minori e la tratta di esseri umani. Anche alcuni gruppi terroristici hanno utilizzato questo strumento per finanziare le proprie azioni.
Il documento si evidenzia nel panorama internazionale per la sua praticità ed accuratezza: in particolare sono presenti casistiche dedicate dove i soggetti obbligati sono vivamente consigliati di alzare la cosidetta bandierina rossa (red flag indicators) sulle operazioni sospette. Tale casistica dal taglio pratico si confronta con diversi precedenti e ricerche di cui alcune italiane per far capire agli operatori come certe pratiche sono da considerarsi sospette al verificarsi di alcune condizioni predeterminate.
Gli indici di anomalia
Il rapporto è stato basato su oltre 100 casi di studio raccolti dai membri della rete globale del Gafi ed evidenzia i più importanti indicatori di anomalia che potrebbero suggerire un comportamento criminale. Gli indicatori chiave dello studio si concentrano essenzialmente sulle caratteristiche tecnologiche che aumentano l’anonimato, come l’uso di siti web di scambio peer-to-peer, servizi di mixing o tumbling o criptocurrencies potenziate per l’anonimato. Queste pratiche denominate Bitcoin tumbling, note anche come Bitcoin mixing o Bitcoin laudering, consistono nel processo di utilizzo di un servizio di terze parti per interrompere la connessione tra un indirizzo Bitcoin di invio di monete virtuali e gli indirizzi a cui vengono inviate.
Dal momento che la blockchain Bitcoin è una sorta di libro mastro pubblico che registra ogni transazione, la miscelazione di monete è fondamentale per tutti colo che non voglia rendere pubblico dove inviano e memorizzano il loro BTC, o da dove lo ricevono. In cambio della miscelazione di valute digitali, i servizi prendono una commissione che va dall’1% al 5% del valore delle valute digitali che vengono mescolate. I mixer incanalano le valute digitali attraverso centinaia di portafogli e le dividono in modo che il tracciamento sia difficile e dispendioso in termini di tempo.
Rischio geografico
Sempre il Rapporto Gafi ha posto l’attenzione sui rischi geografici, evidenziando che i criminali possono sfruttare Paesi con misure nazionali deboli o assenti proprio sugli asset virtuali. Sono considerati sospetti anche alcuni modelli di transazione irregolari, insoliti o non comuni che possono suggerire un’attività criminale. Nel Report sono state poste in risalto le dimensioni delle operazioni-transazioni, in particolare se l’importo e la frequenza non hanno una spiegazione logica di business.
Sono stati inoltre analizzati nello specifico alcuni profili di mittente o di destinatario delle operazioni evidenziando che alcuni specifici comportamenti insoliti possano suggerire un’attività criminale. Sono stati considerati anomali, tra l’altro, i casi in cui un cliente fornisca le credenziali di identificazione o le credenziali dell’account (per esempio un indirizzo IP non standard o i flash cookie) condivisi da un altro account, ovvero siano sorte delle discrepanze tra gli indirizzi IP associati al profilo del cliente e gli indirizzi IP da cui venivano avviate le transazioni.
Indirizzi sotto esame
Sotto esame anche il fatto che l’indirizzo di provenienza delle valute virtuali appartenesse ad un cliente che appariva su forum pubblici associati ad attività illegali ovvero che il cliente fosse conosciuto attraverso informazioni pubblicamente disponibili alle forze dell’ordine a causa di precedenti associazioni criminali.
Infine sono state analizzate specifiche origini dei fondi e delle ricchezze che possono essere collegati ad attività criminali. In questo senso dovrebbero destare sospetto secondo il Gafi tutte quelle transazioni con indirizzi di valuta virtuale o carte di credito che sono collegate a carte di credito note per frode, estorsione, o schemi di ricatto informatico, indirizzi sanzionati, darknet mercati, o altri siti web illeciti. Dovrebbero, per esempio, essere considerate anomale quelle transazioni in criptovalute provenienti da o destinate ai servizi di gioco d’azzardo online.
Carte di credito sospette
Attenzionato anche l’uso di una o più carte di credito e/o di debito collegate a un portafoglio virtuale per ritirare grandi quantità di valuta legale (operazioni cripto-to-plastic), o fondi per l’acquisto di bitcoin provengono da depositi in contanti in carte di credito. Ovvero anche i depositi su un conto o un indirizzo di portafoglio virtuale che siano significativamente più alti del normale con una fonte di fondi sconosciuta, seguita dalla conversione in valuta legale. La mancanza di trasparenza o informazioni insufficienti sull’origine e sui proprietari dei fondi è sempre considerata sospetta, come ad esempio le operazioni che prevedono l’utilizzo di società fittizie o di tali fondi inseriti in un’offerta di monete iniziali (Ico) in cui i dati personali degli investitori possono non essere disponibili o transazioni in entrata dal sistema di pagamento online attraverso carte di credito/prepagate seguite da prelievo immediato.
In generale secondo il report sono da verificare tutte quelle operazioni la cui fonte di ricchezza di un cliente derivi dagli investimenti in criptovalute , Ico, o Ico fraudolente. Da ultimo vanno segnalate le operazioni in cui le fonti di ricchezza di un cliente vengano attinte in modo sproporzionato da portafogli virtuali provenienti da altri prestatori di servizi per asset virtuali (Vasp) che non dispongono di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo adeguati agli standard Gafi.