Categoria: Dall’Italia
Primo set ad Amazon: legittimo l’accordo con il Lussemburgo
10 Giugno 2021
Il Sole 24 Ore 13 maggio 2021 di Alessandro Germani
TRIBUNALE UE
No a vantaggi illegittimi La replica di Vestager: riflettiamo su mosse
Sentenze di tenore opposto del Tribunale Ue su contestazioni della Commissione europea ad Amazon e Engie.
Lo sfruttamento dei marchi di Amazon è avvenuto attraverso due società lussemburghesi e la royalty era basata su un ruling determinato con l’applicazione del Tnmm (transactional net margin method). Nel 2017 la Commissione europea ha stabilito che questo ruling costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Essendo, infatti, la royalty troppo elevata, la società che la corrispondeva (LuxOpco) aveva beneficiato di una riduzione di base imponibile.
Il Lussemburgo e il gruppo Amazon hanno contestato la decisione, trovando accoglimento presso il Tribunale Ue. In primis in questi casi occorre confrontare l’onere fiscale con quello di una società che opera in condizioni di mercato e solo in presenza di errori che viziano il prezzo intercompany con riduzione dell’utile la Commissione potrebbe agire. Il Tribunale contesta l’analisi funzionale (rischi-benefici) svolta sulla società che ha dato in licenza il marchio (LuxSCS), anche perché la sua prestazione non poteva essere considerata tra quelle «a basso valore aggiunto». In ogni caso per il Tribunale la Commissione non ha dimostrato la sottostima della base imponibile di LuxOpco. Dunque nessun vantaggio selettivo per la filiale lussemburghese. E, come si poteva immaginare, la sentenza ha suscitato subito una serie di reazioni. Alla soddisfazione dell’azienda e del Granducato, fa da contraltare la replica della vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager: «Analizzeremo attentamente la sentenza» e «rifletteremo su possibili mosse successive».
Ma, come anticipato, il Tribunale Ue si è pronunciato anche sulla vicenda di Engie. Il caso esaminato riguarda dei ruling su finanziamenti infragruppo relativi a entità lussemburghesi, a fronte di complesse strutture con emissione di azioni e prestiti obbligazionari convertibili fra una holding, una subsidiary e un intermediario, con la sola seconda che è tassata in base a ruling. Tutto ciò è stato contestato dalla Commissione e ha trovato accoglimento presso il Tribunale Ue. In questi casi, infatti, occorre andare oltre la formalistica rappresentazione dei singoli fatti per comprendere la realtà economica e fiscale della struttura. Nel constatare un vantaggio fiscale il Tribunale sottolinea che il trattamento fiscale preferenziale è prevalentemente il risultato della non applicazione di una misura nazionale relativa all’abuso del diritto
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Sulla diffusione di colloqui registrati gli altolà di privacy e Codice penale
10 Giugno 2021
Il Sole 24 Ore 17 maggio 2021 di Marisa Marraffino
RESPONSABILITÀ
Chi diffonde una telefonata senza un interesse legittimo può violare la riservatezza
È reato divulgare comunicazioni acquisite fraudolentemente
Bastano uno smartphone o una chiavetta usb per registrare conversazioni dal vivo o telefoniche e raccogliere informazioni, per poi utilizzarle e renderle pubbliche per le ragioni più diverse. Lo ha fatto di recente Fedez, nella diatriba con la Rai. Ma si tratta di una pratica che, per quanto diffusa, non sempre è lecita.
Il crinale dell’illecito civile
In generale è possibile registrare dialoghi se si è presenti alla conversazione, anche all’insaputa dei partecipanti. Così come è sempre legittimo registrare le telefonate a noi dirette. I contenuti delle registrazioni potrebbero servire, ad esempio, per difendersi in giudizio o per finalità di studio (Cassazione a Sezioni Unite, 36747 del 28 maggio 2003).
Diffondere una telefonata a noi diretta potrebbe però integrare una violazione della legge in materia di privacy (decreto legislativo 101/2018 che ha recepito il regolamento Ue Gdpr, 679/2016) in quanto la voce è un dato personale. Ma se esiste un legittimo interesse alla diffusione del video o della registrazione, come può essere quello di cronaca, non occorre il consenso degli interessati.
Per la Cassazione è anche legittimo mettere in vivavoce una conversazione telefonica senza avvertire l’interlocutore, perché chi intrattiene la telefonata accetta il rischio che il suo contenuto possa anche essere diffuso a terzi. Ma la condotta potrebbe – in certi casi – rappresentare un illecito civile o deontologico (Cassazione, 15003 del 27 febbraio 2013).
È possibile anche registrare le videoconferenze alle quali si partecipa per finalità private (di studio, di ricerca). Non è consentito, invece, divulgarle senza il consenso degli interessati, perché, nella maggior parte dei casi, è difficile sostenere il legittimo interesse alla divulgazione.
Un caso particolare è quello delle conversazioni tra il lavoratore e il suo datore di lavoro: per la giurisprudenza il lavoratore può sempre registrarle al fine di produrle in giudizio. Le registrazioni sono infatti riproduzioni meccaniche in base all’articolo 2712 del Codice civile e possono essere ammesse come prova nel processo civile. Le registrazioni quindi non integrano né un illecito civile né disciplinare (Corte d’appello di Milano, 369 del 20 febbraio 2019).
Quando si commette un reato
Non è invece consentito divulgare le conversazioni acquisite fraudolentemente senza il consenso degli interessati, a meno che la divulgazione non serva per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca, in base all’articolo 617-septies del Codice penale (Cassazione, 24288 del 10 giugno 2016). Per integrare il reato le registrazioni devono essere compiute «fraudolentemente», ad esempio da parte di persone che non erano presenti alla conversazione e con mezzi idonei a eludere la percezione di essere registrati.
Così anche lasciare un registratore acceso in una stanza, all’insaputa dei presenti, per registrare conversazioni tra terze persone è un reato. Può infatti integrare gli estremi dell’articolo 617 del Codice penale che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque fraudolentemente prende cognizione di comunicazioni tra persone a lui non dirette. L’articolo 617 fa riferimento alle sole conversazioni telefoniche, ma va letto insieme all’articolo 623-bis, che allarga il campo a qualunque captazione illecita, non soltanto quelle telefoniche.
Commette il reato di cognizione illecita di comunicazioni, previsto dall’articolo 617 del Codice penale, anche il marito separato che, preoccupato per le interferenze pericolose della madre sui figli, registra le telefonate tra di loro, pur avendo avvertito la moglie delle sue intenzioni. La stessa pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni si applica a chi diffonde la telefonata (Cassazione, 41192 del 3 ottobre 2014).
Integra infine il reato di intercettazione abusiva di conversazioni, previsto dall’articolo 617-bis, comma 1, del Codice penale e punito con la reclusione da uno a quattro anni installare un programma spia nel telefono di qualcuno per registrare le conversazioni e leggere i messaggi (Cassazione, 15071 del 18 marzo 2019).
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Dall’Irlanda all’Ungheria, almeno 35 Paesi nel mirino della minimum tax sulle società
10 Maggio 2021
Il Sole 24 Ore 8 aprile 2021 di Angelo Mincuzzi
FISCO GLOBALE
Le giurisdizioni che applicano l’aliquota zero risultano 15
Emirati Arabi Uniti, zero. Bahamas, zero. Bermuda, zero. Isola di Man, Jersey e Guernsey, zero. Ungheria, nove. Gibilterra, dieci. Cipro, Irlanda e Liechtenstein, dodici virgola cinque. Sono almeno 35 i paesi che rischiano di finire nel mirino del G20 perché applicano aliquote fiscali tra lo zero e il 12,5% sugli utili delle società. Percentuali troppo lontane dalla media del 23,5% raggiunta nel 2020 dai 37 paesi aderenti all’Ocse.
Contro di loro – da lunedì scorso – è puntato il dito del segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. Parlando davanti al Chicago Council on Global Affairs, il segretario al Tesoro ha affermato che gli Usa stanno lavorando con i Paesi del G20 per concordare un’aliquota fiscale minima globale per le società, in modo da fermare la corsa al ribasso sulla tassazione degli utili che dura da più di trent’anni.
L’amministrazione Biden sa bene che l’aumento delle imposte sulle società dal 21% al 28% prospettato dal presidente Usa pochi giorni fa rischia di far fuggire all’estero gli utili delle grandi corporation. L’incremento delle imposte dovrebbe contribuire a finanziare l’ambizioso piano infrastrutturale da 2.300 miliardi di dollari deciso da Biden ma per raggiungere l’obiettivo è necessario sterilizzare la concorrenza fiscale di un gruppo di paesi che attraggono le società americane in cambio di imposte nulle o molto basse. Una decisione del G20 che vada nel senso auspicato da Janet Yellen rappresenterebbe una svolta per far rallentare la spirale perversa dei paradisi fiscali.
Ma chi sono i paesi che avrebbero da perdere da un’iniziativa del G20? Per capirlo bisogna leggere un report del dicembre 2020 della Tax Foundation, un think tank di Washington fondato nel 1937 da un gruppo di top manager, tra i quali l’allora presidente della General Motors, Alfred Sloan Jr.
Secondo Tax Foundation sono 15 i Paesi che non prevedono imposte sugli utili societari. Si tratta di Anguilla, Bahamas, Bahrain, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Saint Barthelemy( una collettività d’oltremare della Francia), Tokelau (territorio della Nuova Zelanda), Isole Turks and Caicos, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu e le Isole Wallis e Futuna (territorio francese nel Pacifico). Alcuni di loro sono paradisi fiscali ampiamente utilizzati dalle società per ridurre il loro carico fiscale globale.
Altri 20 Stati applicano un’aliquota inferiore al 12,5%. In questo gruppo gli unici paesi industrializzati sono Irlanda (con il 12,5%) e Ungheria (9%). Dublino è ferma a quest’aliquota dal 2003 mentre Budapest l’ha ridotta dal 10% al 9% nel 2017. Altri 10 paesi prevedono una percentuale del 10% e sei di loro sono piccoli Stati europei, soprattutto dell’Est (Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Kosovo, Macedonia del Nord, Andorra e Gibilterra).
Dal punto di vista dell’amministrazione Biden, convincere gli altri partner del G20 a fissare un’aliquota minima globale rappresenterebbe un passo importante ma potrebbe non bastare. Il perché lo rivela uno studio del maggio 2020 dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, diretto da Carlo Cottarelli.
Il documento pone l’accento sulla differenza tra le aliquote statutarie e quelle effettive nei paesi dell’Unione europea. Il messaggio è che la tassazione applicata alle imprese può essere ufficialmente alta ma in realtà molto bassa, perché ridotta da trattamenti specifici come i tax ruling,deduzioni, detrazioni e accordi contro la doppia imposizione fiscale che, nel tentativo di evitare doppie tassazioni, finiscono spesso per non applicarne alcuna.
I casi più rilevanti di differenza tra tassazione ufficiale e reale sono diversi. In primo luogo, l’Irlanda, dove l’aliquota è del 12,5% ma dove la percentuale più bassa applicata è stata dello 0,005%.
Poi il Lussemburgo, che ha un’aliquota ufficiale del 25% ma dove è stata applicata anche una percentuale dello 0,3%, cioè il 99% in meno. E l’Olanda, dove a un’aliquota del 25% può corrispondere una tassazione effettiva del 2,44% (il 90% in meno). E poi il Belgio, con il 29% di tassazione (che scenderà al 25% quest’anno) ma il 2,9% applicato effettivamente in alcuni casi (-90%). Per finire a Cipro (12,50% contro lo 0% applicato, il 100% in meno) e a Malta (35% ufficiale, 5% di aliquota più bassa applicata, l’86& in meno).
Non sarà facile evitare scappatoie se si dovesse raggiungere l’obietivo di una aliquota minima globale. Liniziativa promossa dall’amministrazione Biden interromperebbe però un trend cominciato molto tempo fa. Negli ultimi 40 anni, infatti, le aliquote dell’imposta sugli utili societari sono diminuite costantemente su base globale. Nel 1980, la percentuale fiscale media mondiale era del 40,11%. Oggi, il tasso legale medio si attesta al 23,85%, con una riduzione del 41%.
Se però Biden e Yellen convinceranno i paesi del G20, questi numeri. E per i paradisi fiscali comincerà una vita un po’ più difficile di quella di oggi.
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Plusvalenze da criptovalute: ritenuta al 26 per cento
10 Maggio 2021
Il Sole 24 Ore 26 Aprile 2021 di Alfredo e Attilio Calvano
“Nel 2020 ho cominciato a operare acquistando in diversi momenti bitcoin su una piattaforma per criptovalute. Non possiedo altri investimenti in valuta estera (in qualità di “persona fisica residente in Italia”) mentre sono titolare di un conto titoli (in gestione amministrata). Da unico “titolare effettivo” del wallet, come sono normate le plusvalenze derivanti dal possesso di criptovalute alla luce di quanto emerge da provvedimenti legislativi (come l’articolo 67 del Tuir, Dpr 917/1986), documenti di prassi (la risoluzione 72/E/2016), sentenze (per esempio la n. 1077/2020 del Tar Lazio)?La somma oltre la quale denunciare e tassare le plusvalenze è di 15.000 euro o 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi? Qual è il valore bitcoin (di entrata e uscita) e quale l’aliquota da applicare alle plusvalenze per il calcolo dell’imposta?
È sempre necessaria la compilazione del quadro RW del modello Redditi persone fisiche?”
È da considerare consolidato l’orientamento operativo (oltre ai riferimenti già segnalati nel quesito, si evidenziano in proposito le risposte 210/2020 e 14/2018 dell’agenzia delle Entrate) in base al quale il trattamento reddituale ai fini Irpef delle valute virtuali (criptovalute), tra cui il bitcoin, rientra nella medesima regolamentazione – contenuta nel comma 1, lettera c–ter, articolo 67 del Tuir, Dpr 917/1986 – riservata alle valute “tradizionali”.
La norma dispone che il presupposto impositivo (ovvero l’emersione di minusvalenza) emerge a seguito della cessione della valuta a titolo oneroso, alla quale viene equiparato il suo prelievo dal deposito o conto corrente. A temperare gli effetti impositivi di quest’ultima disposizione interviene il comma 1–ter del citato articolo 67, che prevede l’assoggettamento a tassazione della plusvalenza eventualmente realizzata, qualora nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
Il prelievo d’imposta è previsto nella misura del 26% della plusvalenza realizzata, nella quantificazione della quale il costo è determinato secondo i criteri riportati negli ultimi tre periodi del comma 6 dell’articolo 68 del Tuir; mentre come corrispettivo, in caso di prelievo della valuta da depositi e conti correnti, si assume il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo stesso (comma 7, lettera c, dello stesso articolo 68).
Circa gli adempimenti connessi al monitoraggio fiscale delle valute virtuali mediante il quadro RW del modello Redditi, le relative istruzioni non forniscono alcuna indicazione “discriminante” sugli obblighi di compilazione; i quali sono da ritenere sussistenti (ma la circostanza merita una conferma amministrativa) se le operazioni in questione avvengono tramite operatori terzi non residenti e/o con la disponibilità di un conto corrente estero
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La delibera sui finanziamenti dei soci fa da scudo alle contestazioni fiscali
10 Maggio 2021
Il Sole 24 Ore 12 aprile 2021 di Stefano Mazzocchi
IMPRESE
Le somme non formalizzate potrebbero essere rilevate come redditi non dichiarati
La mancanza si può sanare con indicazioni nel bilancio o con un verbale ad hoc
Il finanziamento delle imprese da parte dei soci, specie in un periodo così difficile, ha implicazioni importanti sia a livello di contabilizzazione, sia sotto il profilo fiscale. È bene ricordare che c’è una differenza non solo metodologica fra un finanziamento e un versamento di capitale da parte dei soci all’interno dell’impresa: il primo è un debito per la società beneficiaria della somma ricevuta, mentre il versamento diviene una posta del patrimonio netto.
La Cassazione (sentenza della prima sezione civile 29330 del 22 dicembre scorso) si è espressa in merito all’inquadramento a livello civilistico delle somme versate dai soci, distinguendo fra poste di debito e poste che incrementano il patrimonio netto (si veda la tabella in alto, con le principali caratteristiche dei versamenti/finanziamenti). La posta di debito presenta tuttora alcuni punti controversi.
La delibera di richiesta
L’articolo 2467 del Codice civile prescrive le regole che qualificano gli apporti dei soci alla società come finanziamenti quando vi sia un momento di «squilibro patrimoniale della società». Non avendo dettato altri criteri di qualificazione, diviene fondamentale la classificazione di queste poste nel bilancio d’esercizio.
Una delle questioni più dibattute ruota intorno alla necessità o meno di formalizzare con una specifica delibera assembleare la richiesta di un finanziamento della società verso i soci. La questione concerne più temi, anche diversi, ad esempio l’attribuzione del compenso dell’amministratore senza una preventiva delibera.
Circa il problema qui trattato, giova richiamare la sentenza 6104/2019 della quinta sezione della Cassazione, che può essere cosi riassunta:
1 la mancanza di delibera può essere sanata attraverso un’idonea rappresentazione nel bilancio di esercizio, che «è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata tributaria»;
2 l’assenza di delibera societaria può essere inoltre sanata ex post attraverso la redazione di un verbale assembleare che tenga conto «di quello omesso entro l’esercizio successivo»;
3 la delibera assembleare di richiesta del finanziamento non è vincolante per i soci (si veda il Tribunale Milano, 23 marzo 2017, n. 3465).
La mancata adozione di un’idonea delibera assembleare potrebbe avere come conseguenza fiscale che l’immissione di liquidità nelle casse sociali, tramite un finanziamento soci non formalizzato, comporti il rischio della rilevazione di ricavi o componenti positivi non dichiarati, pari alla somma erogata.
Quest’ipotesi è stata confermata dalla Cassazione nella sentenza 24746 del 5 novembre scorso, con cui è stata abbracciata l’interpretazione dell’Agenzia, fondando la “trasformazione” in un contesto di società fortemente in perdita.
Il finanziamento soci e la rinuncia
Interessante anche la possibile relazione fra un finanziamento soci concesso e il valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione detenuta. L’articolo 96, comma 5, del Tuir, prevede che per le imprese il costo della partecipazione posseduta sia comprensivo dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale, a cui deve essere aggiunto il valore del credito (ergo finanziamento) rinunciato dal socio.
Ai nostri fini, come ricordato dalla risoluzione 124/E del 13 ottobre 2017, la rinuncia al credito di qualsiasi natura (quindi anche finanziaria) costituisce un addendum per la valorizzazione della partecipazione, nei limiti del costo fiscalmente riconosciuto al credito rinunciato.
La trasformazione in riserva
Altro caso da evidenziare, la trasformazione del finanziamento socio in una posta del patrimonio netto.
L’Oic 28 lo tratta dedicandogli un paragrafo (il 36), dove la rinuncia alla restituzione del finanziamento fa scattare un vincolo di destinazione per quella somma, permettendo la contabilizzazione in una riserva del patrimonio netto.
La destinazione finale a una riserva di capitali è strettamente connessa al vincolo di destinazione che, se non espressamente enunciato dal socio o dalla società, lo dirotta verso la riserva in conto capitale. Tale riserva non ha un vincolo specifico, ma una destinazione generale che come ben precisato dal principio contabile avviene «pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale».
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Triangolazioni all’esportazione: consegne a rischio imponibilità Iva
10 Maggio 2021
Il Sole 24 Ore 26 aprile 2021 di Matteo Balzanelli Massimo Sirri Riccardo Zavatta
IMPOSTE INDIRETTE
Il passaggio da promotori o terzisti può incidere sulla continuità dell’operazione
Eccetto le soste tecniche (e casi simili) il primo step causa un effetto interruttivo
Quando il bene oggetto di una compravendita internazionale non giunge direttamente al cliente, ma la sua movimentazione s’interrompe per qualche ragione, possono esserci conseguenze di assoluto rilievo. Ancor più se si tratta di operazioni complesse (triangolari). Occorre allora distinguere fra: “consegne” in senso proprio, che rompono l’unitarietà dell’operazione; consegne che non sono tali in ottica fiscale (“pseudo-consegne”) e quindi non hanno effetto interruttivo; vere “soste tecniche” che parimenti non incidono sulla continuità dell’operazione.
Il tema è stato affrontato nella risposta a interpello 580/2020, che esamina il caso di un’operazione triangolare in cui il primo cedente nazionale (soggetto Ue identificato Iva in Italia) invia i beni al proprio cessionario/cedente nazionale (promotore della triangolare), affinché ne esegua assemblaggio e certificazione, prima di acquistarli ai fini della rivendita al cliente finale extracomunitario.
Una delle criticità è la possibilità che la consegna dei beni al promotore in territorio italiano qualifichi la prima vendita come soggetta a Iva (imponibile), anziché come cessione all’esportazione non imponibile ex articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/72. Nel caso in esame – premesso che le clausole che regolano il trasporto e i termini di resa, nonché le altre pattuizioni, sono coerenti con la prassi e la giurisprudenza – secondo le Entrate non si configura alcuna disponibilità dei beni in capo al promotore: pertanto, l’operazione non va scomposta in una vendita imponibile Iva (dal primo cedente al promotore) e in una successiva cessione all’esportazione non imponibile (dal promotore al cliente extra-Ue).
La consegna al terzista
La fattispecie sarebbe analoga a quella affrontata dalla risoluzione 72/E/2000: la consegna al cessionario residente per l’esecuzione di test e collaudi tecnici sui beni prima della loro esportazione «non costituisce consegna in Italia» e non è quindi di ostacolo a realizzare l’operazione non imponibile. Ma la recente risposta è più generosa rispetto alla risoluzione, dato che l’attività svolta dal cessionario/promotore (l’assemblaggio dei beni) pare implicare una “intensità” superiore all’esecuzione di semplici test di conformità. Aspetto che non pare sfuggire alle Entrate, visto che è richiamata la sentenza C-446/13 della corte di Giustizia Ue, che sottolinea come la consegna a un terzista incaricato della loro rifinitura non implichi (ancora) la cessione dei beni all’acquirente finale (trasferendone la disponibilità), perché tale consegna mira solo a rendere i beni conformi a quelli oggetto della fornitura al cessionario.
Attenzione però al diverso contesto. Nel caso della sentenza Ue, infatti, i beni erano inviati in altro Stato per l’esecuzione dei lavori e ciò determinava una diversa allocazione territoriale della loro vendita; mentre nella fattispecie della risposta 580/2020 non è in discussione la territorialità delle cessioni (verificata per entrambe le vendite della triangolare) ma la loro non imponibilità.
L’operazione interrotta
A ogni modo, le aperture di questa risposta non vanno estese a situazioni diverse. Bisogna sempre considerare che, eccetto i casi sopra indicati e qualora non ci sia una vera “sosta tecnica”, la consegna dei beni è idonea a provocare un effetto interruttivo dell’operazione. Si rammenta infatti che, in base alla circolare 15/1980, la sosta tecnica sarebbe quella presso vettori/spedizionieri per il tempo necessario al raggruppamento o smistamento dei beni; e che questa non deve mai integrare un distinto rapporto di deposito (circostanza che può ravvisarsi nell’indicazione sui documenti di trasporto della destinazione del carico presso il luogo della sosta).
Nella risposta 273/2020 si evidenzia che non ricorrono gli estremi della “sosta tecnica” nella spedizione di beni presso un magazzino in altro Stato Ue, in attesa degli ordinativi dei clienti. Nonostante i beni siano destinati a rimanere stoccati per un breve periodo, il loro fermo presso la piattaforma logistica (in un rapporto di deposito) è idoneo a “spezzare” l’operazione, che quindi perde l’unitaria qualificazione di cessione intracomunitaria.
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Recesso per l’agente di commercio se si violano lealtà e buona fede
13 Aprile 2021
Il Sole 24 Ore 17 marzo 2021 di Barbara Grasselli Angelo Zambelli
CONTRATTI
La Cassazione: vincolo con l’azienda più intenso rispetto ai dipendenti
A fronte di una maggiore autonomia risoluzione anche per fatti meno gravi
Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
Sulla base di tali obblighi, con la sentenza 6915/2021 la Cassazione ha ritenuto legittimo il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa esercitato dalla società preponente nei confronti del proprio agente che, in costanza di rapporto, aveva contattato altri collaboratori del preponente nel tentativo di indurli a intraprendere con il medesimo «una nuova attività imprenditoriale nello stesso settore merceologico».
Dalla motivazione della decisione si rileva che all’agente, legato da un patto di non concorrenza post-contrattuale, era stata contestata la «violazione dei canoni di correttezza e buona fede cui deve essere improntata l’attività di collaborazione, quale espressione del dovere di fedeltà di cui all’articolo 1746 del Codice civile». La norma codicistica richiamata nella pronuncia impone innanzitutto all’agente l’obbligo di tutelare gli interessi del preponente per il quale è richiesto, in virtù dell’attività professionale esercitata, un grado di diligenza maggiore rispetto a quello generico del «buon padre di famiglia». Inoltre, tale norma stabilisce che l’agente deve agire con lealtà e buona fede, ovvero deve astenersi dal porre in essere comportamenti pregiudizievoli per il preponente: comportamenti che non necessariamente violano norme specifiche, ma che sono comunque tali da ledere il rapporto fiduciario.
Sulla base di un orientamento costante che applica in via analogica l’articolo 2119 del Codice civile, relativo al licenziamento per giusta causa nel rapporto di lavoro subordinato, la Cassazione ha precisato che nella valutazione della gravità del fatto occorre tenere in considerazione gli elementi tipici dei due rapporti (lavoro subordinato e agenzia), sì che nel rapporto di agenzia il vincolo fiduciario «assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato», e ciò in ragione della maggiore autonomia «di gestione» della prestazione resa dall’agente per «luoghi, tempo, modalità e mezzi» in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. A fronte di una maggiore autonomia, dunque, basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell’agente.
Nel giudizio di merito era stato accertato il mero tentativo dell’agente di stornare i collaboratori del preponente per avviare insieme a loro una nuova attività imprenditoriale in concorrenza: tanto è stato ritenuto sufficiente per affermare – correttamente – la sussistenza di una giusta causa di recesso sul presupposto della «violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’agente, ravvisabile in qualunque attività che possa nuocere al preponente», e ciò a prescindere dal fatto che lo storno non si sia poi in concreto realizzato.
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Prodotti e-commerce con dogana semplificata
13 Aprile 2021
Il Sole 24 Ore 2 aprile 2021 di Benedetto Santacroce Ettore Sbandi
WEB ECONOMY
Snellita la procedura per beni di modico valore ma solo fino al 1° luglio
L’agenzia delle Dogane aggiorna le procedure di sdoganamento semplificato per le merci di modico valore derivanti da transazioni online, anche se il sistema sarà in vigore solo fino al 1° luglio 2021, quando entreranno in vigore le regole Iva che investiranno il mondo e-commerce anche sul piano doganale.
La Direttoriale presentata ieri nel corso di un incontro con gli operatori, però, è un “provvedimento di transizione” che mira a coinvolgere tutti gli operatori verso le modifiche del 1° luglio.
Nel quadro attuale del commercio elettronico internazionale, infatti, si innestano due primarie criticità dovute al carattere massivo delle singole operazioni: la classificazione doganale delle merci ed il loro valore. È molto difficile arrivare ad una corretta attribuzione di una voce doganale per singoli prodotti che, sommati, cubano centinaia di migliaia di operazioni giornaliere. Oltre a ciò, considerato il sistema delle franchigie oggi in essere (22 euro per l’Iva, 150 euro per i dazi), anche l’attendibilità dei valori è spesso discutibile.
Per questo, con una serie di atti emanati nel tempo, l’Agenzia ha disposto che, fino all’entrata in vigore delle norme di cui al cosiddetto pacchetto Iva per il commercio elettronico (il 1° luglio 2021), i soggetti che effettuano operazioni di import di beni di valore trascurabile destinati a privati ed originate da transazioni online, accedono a procedure dichiarative a dati ridotti solo a seguito di apposita autorizzazione. In concreto, la voce doganale dei beni non viene dichiarata in quanto sostituita dalla voce convenzionale 9990990900. Per accedere a questo beneficio è necessario detenere requisiti soggettivi ed oggettivi di particolare rigore e di intensità variabile a seconda del fatto che l’operatore intenda accedere alle franchigie per la sola Iva o anche a quella per i dazi.
Il sistema in commento, però, è di breve durata ed è opportuno che il mercato consideri non tanto la necessità di accedere oggi ai benefici in esame, ma di settare la propria operatività sul modello di luglio 2021. Sul punto, è interessante l’input dell’Agenzia per cui, per l’ottenimento dell’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro, tra i tanti requisiti spicca la necessità che, a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno di quest’anno (in prova) e dal 15 giugno (in reale), l’operatore confermi la disponibilità all’avvio della sperimentazione del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dalle Dogane. Si tratta della presentazione delle informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’allegato B del regolamento 2446/15, che invece impone l’uso di (pur semplificate) classificazioni doganali per i beni.
Occorrerà dunque attrezzarsi subito e capire con quale affidabilità e profili di compliance gli operatori potranno ottemperare ai nuovi oneri dichiarativi, spesso derivanti da informazioni “alla fonte” tutte da verificare in un sistema che da luglio 2021 imporrà il pagamento dell’Iva per tutte le operazioni.
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Le piattaforme web comunicheranno il reddito dei venditori
13 Aprile 2021
Il Sole 24 Ore 23 marzo 2021 di Valerio Vallefuoco
DAC7
Nuovo step per la direttiva sulla cooperazione amministrativa
Il Consiglio dell’Unione europea ieri ha adottato il nuovo testo della direttiva Dac7 (directive on administrative cooperation). Il testo approvato dal Consiglio è un emendamento della direttiva sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale dell’Unione Europea 2011/16/EU che ha visto già le prime sei regolamentazioni tali da rendere sempre più trasparenti le operazioni transfrontaliere e lo scambio di informazioni. Alla Dac1, infatti, è seguita: la direttiva 2014/107/UE, nota come Dac2, che ha introdotto il Common reporting standard (Crs), elaborato dall’Ocse per informazioni sui conti finanziari all’interno dell’Unione europea; la direttiva 2015/2376/Ue, nota come Dac3, con cui è stato disposto lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi e gli Apa transfrontalieri; la direttiva 2016/881/UE, nota come Dac4, che ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese delle imprese multinazionali tra le autorità fiscali (“CbCR”); successivamente è stata approvata, la direttiva 2016/2258/Ue, nota come Dac5, che ha disposto l’obbligo per gli Stati di fornire alle autorità fiscali l’accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate in materia di antiriciclaggio. Da pochissimo anche in Italia è stata recepita la Dac6, che ben riflette il principale obiettivo dell’Ue, ossia quello di contrastare la frode, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, prevedendo l’introduzione di nuovi obblighi di trasparenza e comunicazione a carico degli intermediari e dei contribuenti (le Sos fiscali).
Dac7 introduce nell’Unione europea nuove regole per rafforzare la cooperazione amministrativa e includere le vendite attraverso le piattaforme digitali. Ormai un numero elevato e crescente di persone e imprese utilizza piattaforme digitali per vendere beni o fornire servizi, è stato però appurato che il reddito guadagnato attraverso le piattaforme digitali spesso non sia dichiarato e le tasse non vengano pagate, in particolare quando le piattaforme digitali operano in diversi Stati. La Dac7 introdurrà l’obbligo per gli operatori delle piattaforme digitali di comunicare il reddito guadagnato dai venditori sulle loro piattaforme e per gli Stati Ue di scambiare automaticamente queste informazioni. Le nuove regole coprono le piattaforme digitali situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue e si applicheranno dal 1° gennaio 2023. Esse permetteranno alle autorità fiscali di individuare il reddito guadagnato attraverso le piattaforme e determinare i relativi obblighi fiscali. Vengono migliorate anche le regole per effettuare controlli simultanei e per permettere ai funzionari di essere presenti in un altro Stato membro durante un’indagine.
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Il diritto d’autore diventa asset digitale su blockchain
13 Aprile 2021
Il Sole 24 Ore 25 marzo 2021 di Pierangelo Soldavini
Il futuro del copyright. La Siae lancia partnership con Algorand: emessi 4 milioni di «token non fungibili» per rappresentare i diritti di 95mila autori
Il mercato mondiale della musica ha sofferto l’emergenza pandemica nella componente dal vivo, ma la parte discografica è cresciuta del 7% a 21,6 miliardi di dollari, con un flusso ancora saldamente in mano alla grandi major . Ma qualcosa sta cambiando in prospettiva, almeno per quanto riguarda il diritto d’autore, che in futuro potrebbe tornare nel controllo degli autori. Grazie agli Nft, i”token non fungibili” che stanno rivoluzionando il mondo dell’arte e del collezionismo con quotazioni da capogiro. L’ultimo caso è il tweet di Jack Dorsey, assegnato per 2,9 milioni di dollari, mentre sul mercato dell’arte anche Damien Hirst vuole giocare con gli Nft con una nuova opera fatta di 10mila immagini, il doppio del puzzle di Beeple che da Christie’s è stato battuto a 69,7 milioni.
Ora anche i diritti d’autore scelgono la blockchain per guardare a un futuro nel segno della disintermediazione. A fare la prima mossa è la Siae italiana, la sesta società di collecting al mondo, che si è alleata con Algorand sfruttando la sua infrastruttura blockchain per veicolare e gestire il diritto d’autore sotto forma di asset digitali: questa settimana sono stati creati 4 milioni di Nft che rappresenteranno digitalmente i diritti degli oltre 95mila autori associati a Siae. Si tratta del primo passo di un percorso che parte dalla creazione di una banca dati decentralizzata, che costituisca un sistema univoco di identificazione degli autori. D’altra parte gli Nft altro non sono che rappresentazioni digitali, gestite sui blockchain, di un asset digitale. Che potrà anche essere fisico: finora sono stati utilizzati per opere d’arte digitali, criptogatti da collezione, video del basket Nba, collectibles. La Siae ora li utilizza per incorporare i diritti connessi alle opere musicali, in un futuro neanche troppo lontano potranno essere utilizzati per la finanza o il mercato immobiliare.
Il primo passo è la tokenizzazione delle identità digitali degli autori, poi seguirà la digitalizzazione della banca dati delle opere con tutti gli attori con diritto al compenso fino alla gestione del conteggio delle riproduzioni: «Domani potremo fare tutto il percorso inverso dal playcount al pagamento dei diritti in maniera decentralizzata e automatica, semplificando un processo molto complesso – sintetizza Matteo Fedeli, direttore della divisione musica di Siae, artefice del progetto -: è una soluzione che risolve l’information gap attuale facendo emergere il valore per gli utenti finali, in nostro caso gli autori. L’informazione decentralizzata sfrutta un’infrastruttura scalabile che punta a riportare il valore in mano ai detentori dei diritti». «Il valore aggiunto della blockchain è la trasparenza di tutti i passaggi, la sicurezza che evita manipolazioni e censure, la velocità delle transazioni, i costi ridotti e la semplicità», sottolinea Silvio Micali, docente di informatica al Mit, premio Turing e fondatore di Algorand: «La nostra soluzione ha anche elevata scalabilità, tale da permettere in futuro l’utilizzo per l’emissione e la gestione di beni più complessi, grazie anche alla possibilità di avere smart contract a livello di protocollo, che garantiscono una gestione molto rapida».
A differenza del bitcoin, in cui il meccanismo di consenso è caratterizzato dalla soluzione di complessi problemi crittografici, la cosiddetta “proof of work” che richiede altissima capacità di calcolo ed elevati consumi energetici, la blockchain di Algorand si basa sul “proof of stake”: con un meccanismo più “democratico” i certificatori del blocco sono scelti casualmente, su base crittografica, tra tutti i nodi della blockchain, vale a dire i possessori di token Algo. Un sistema che di fatto diventa rapido, efficiente e decisamente meno energivoro. E già pronto anche per utilizzi in altri settori. Così un intermediario come Siae scommette su una visione di disintermediazione, in una logica open, aperta a tutte le altre società di collecting a livello mondiale.