Non imponibile la riparazione in Italia dell’auto extra–Ue

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 13 dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)

Se residenti in Svizzera, o in un altro Paese extra–Ue, fanno riparare un’auto (o fanno effettuare il cambio gomme) in Italia, si è in presenza di una operazione imponibile ai fini Iva? (F.T. Zurigo)

Le prestazioni di riparazione auto, così come il cambio degli pneumatici, sono rilevanti ai fini Iva se commissionate da privati residenti in Paesi extra–Ue (ex articolo 7–sexies, comma 1, lettera d, del Dpr 633/1972), mentre sono fuori campo Iva se commissionate da operatori economici, sempre residenti in Paesi extra–Ue (ex articolo 7–ter dello stesso Dpr).
Tuttavia, nel caso in cui le prestazioni siano rilevanti ai fini Iva, l’articolo 9, comma 1, n. 9, del Dpr 633/1972 prevede che operi il regime della non imponibilità.

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Scambi con San Marino, rimangono le regole Iva per i beni e alcuni servizi

13 Gennaio 2022

l Sole 24 Ore lunedì 27 dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani

Doppio binario da seguire per le fatture elettroniche obbligatorie e facoltative

Il Dm 21 giugno 2021 che regola i rapporti di interscambio con la Repubblica di San Marino, ai fini Iva dispone soltanto in ordine alle operazioni in cui vi è un materiale trasferimento dei beni da un Paese all’altro: operazioni per le quali dal 1° luglio 2022 le fatture dovranno essere emesse e accettate in formato elettronico (mentre fino al 30 giugno la e-fattura resta facoltativa). Ne consegue che, in tutte le operazioni in cui manca questo trasferimento fisico dei beni, la soluzione per applicare l’imposta non può essere individuata nel regolamento ministeriale, ma nelle disposizioni generali che regolano la disciplina Iva.

Ciò non toglie che la scadenza del 1° gennaio potrebbe essere utilmente sfruttata dalle aziende che intendono realizzare tutti i propri processi di fatturazione solamente in formato elettronico, sia pure tenendo presente che le fatture elettroniche obbligatorie hanno un percorso differente da quelle facoltative.

Asimmetrie e differenze

L’articolo 20 del Dm consente (si tratta dunque di una possibilità e non di un obbligo) di trasmettere fatture elettroniche al Sdi, per prestazioni di servizi fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, con il codice destinatario dell’ufficio tributario della Repubblica di San Marino e il codice operativo del committente operatore economico sammarinese. Ma ciò non deve trarre in inganno. Questa possibilità è infatti una deroga concessa solo agli operatori italiani quando effettuano operazioni non rilevanti Iva per carenza del presupposto territoriale nei confronti di operatori economici sammarinesi. E non è ammessa per le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, né per le prestazioni realizzate da operatori sammarinesi.

L’evidente mancanza di simmetria tra le prestazioni eseguite dagli operatori dei due Paesi e le differenze poste per le prestazioni eseguite da operatori nazionali determinano numerose incertezze operative.

A tale riguardo, è bene puntualizzare che dagli operatori sammarinesi non potranno mai pervenire a committenti italiani fatture in formato elettronico trasmesse tramite il Sdi, come avviene per le importazioni di beni provenienti da San Marino. Peraltro, per le prestazioni di servizi i documenti emessi da operatori sammarinesi non hanno alcuna valenza ai fini Iva e sono in tutto parificabili a quelli emessi da operatori di altri Paesi extra Ue.

In sostanza, si tratta di documenti rilevanti civilisticamente tra prestatore estero e committente nazionale, emessi per determinare l’operazione e per il conseguente pagamento, ma non acquisiscono alcuna valenza fiscale, ai fini dell’assolvimento dell’Iva.

Fatture e rilevanza Iva

Per assolvere l’imposta, è necessario che siano osservate le procedure stabilite all’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72 che richiedono l’emissione di un’autofattura e la sua annotazione nel registro delle fatture emesse e in quella degli acquisti: quel che è comunemente denominato reverse charge o doppia annotazione o inversione contabile.

Nelle prestazioni di servizi realizzate da operatori sammarinesi, potrebbe creare qualche equivoco la circostanza che sui documenti sono spesso presenti delle attestazioni (tramite timbrature) dell’ufficio tributario di San Marino, ma – a differenza di quanto avviene per le cessioni di beni – queste non hanno alcuna rilevanza nei rapporti con l’Italia.

L’unico caso in cui gli operatori sammarinesi sono obbligati a emettere fattura riguarda le prestazioni realizzate in favore di privati o soggetti assimilati che siano territorialmente rilevanti in Italia. In questo caso, al pari di tutti gli operatori non stabiliti in Italia, essi devono nominare un proprio rappresentante fiscale, secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72.

La circostanza che chi emette la fattura sia un rappresentante fiscale consente l’emissione di una fattura cartacea anziché elettronica.

In alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, agli operatori stabiliti nell’Unione europea è concessa la possibilità di identificarsi direttamente; ma ciò non è consentito agli operatori sammarinesi che devono nominare necessariamente un proprio rappresentante fiscale, quando sono obbligati ad assolvere l’imposta in Italia.

Quanto all’esterometro, si ricorda che esso è obbligatorio laddove l’operazione non sia supportata da una fattura elettronica. Evidentemente ciò vale anche nelle operazioni attive e passive realizzate con residenti della Repubblica di San Marino.

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Il Lussemburgo brinda alla Brexit, approdo per i capitali in fuga

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 15 dicembre 2021 di Simone Filippetti

Flussi. Nel Granducato 500 miliardi usciti dalla City a caccia di un passaporto europeo. Il Paese è già diventato nuova capitale di private equity e venture

La ragazza dietro al bancone del Florence Cafè, un minuscolo bar con due tavolini, serve cappuccini a una clientela intirizzita. Fuori è una gelida e nebbiosa giornata di novembre, dove un grigio tetro avvolge tutta la città di Lussemburgo. Viene dal Canada e ha aperto la sua piccola attività appena 4 mesi fa: gli affari vanno benissimo e non se lo aspettava. Quello del Florence Cafè non è un caso isolato: il Lussemburgo è in pieno boom economico. Esempi più macroscopici sono le decine di gru e i cantieri di immobili di lusso nella zona. Per le strade gelide la gente tira dritto, tra restrizioni pesanti e utilizzo smodato delle mascherine, ma anche se fosse più socievole nessuno ammetterebbe una verità, per pudore: la Brexit è un grande regalo per il Lussemburgo. Dopo l’uscita dalla Ue a Capodanno e il mancato accordo di giugno sull’industria finanziaria, molti capitali sono arrivati nel GranDucato da Londra. Senza “passaporto” finanziario, banche e intermediari sono stati costretti a spostare una parte di attività e flussi sul continente. E tra tutti i paesi europei molti hanno scelto quello più simile alla Gran Bretagna.

Da quando è scattata la Brexit, il Lussemburgo è diventato un approdo sicuro. A Kirchberg, la City finanziaria del Granducato, l’agenzia pubblica LFF-Luxembourg For Finance esordisce con una frase diplomatica: «Con la Brexit tutti ci perdono», osserva il ceo Nicolas Mackel. Ma poi il funzionario ammette che nella nuova geofinanza europea «il Lussemburgo sta beneficiando dell’addio di Londra». I numeri parlano di un afflusso di capitali notevole: ha fatto clamore il caso di M&G che ha spostato 42 miliardi di euro da Londra nel paese europeo.

Non esistono cifre ufficiali, ma l’authority lussemburghese stima che dal Tamigi siano affluiti circa il 10% delle masse gestite nel paese: 500 miliardi su un totale oltre 5.500 miliardi di euro. «Grazie agli inglesi, ma non ci cambia la vita» commenta Mackel. «La fuga dei capitali da Londra al Lussemburgo? Sì c’è, ma è in atto da tempo, da prima del 2021» osserva un banchiere italiano. Il 2020 era già stato l’anno del sorpasso del Granducato: il paese ha superato il Regno Unito come domicilio più popolare per venture capital e private equity europeo.

La Brexit si sta manifestando in due effetti: il primo, più immediato lo si è visto il 2 gennaio 2021 quando tutti i derivati in Euro hanno lasciato la Borsa di Londra per trasferirsi ad Amsterdam e la piazza olandese superò la City come controvalore giornaliero. Ma quello è stato un fenomeno immediato e unico, già metabolizzato dal sistema. Nel Lussemburgo è in corso, invece, un processo carsico: è un flusso meno appariscente, ma costante, che non fa notizia. È un fenomeno molto più ampio della sola Brexit: da paradiso fiscale dentro la Ue, con una reputazione discutibile, in 10 anni si è riconvertita alla finanza ufficiale, uscendo dal sommerso del segreto bancario. Avendo già infrastrutture giuridico-finanziaria efficiente ha attratto i capitali dichiarati e alla luce del sole.

Una lenta erosione attacca Londra e di altri centri europei: tutte le piazze finanziarie del continente sono solo centri per servire i mercati domestici (Borsa Italiana è il caso più eclatante). Dopo Londra, solo il Lussemburgo è l’unico hub internazionale della finanza. Nessuno, però, qui si fa troppe illusioni: non sarà certo il Granducato a detronizzare il Regno Unito. Londra rimarrà la capitale della finanza in Europa: l’anno scorso i fondi di investimento alternativo hanno totalizzato 866 miliardi di euro in gestione, a cui si aggiungono altri 581 miliardi di fondi “speculativi”. La Brexit non è l’Apocalisse paventata da molti, specie nell’industria della finanza. I banchieri che si sono mossi sono stati pochi: si calcola circa 7mila su un totale di 200mila addetti nel mondo della finanza. Briciole, dunque: appena il 3% del settore. Il grande e temuto esodo non c’è finora stato né ci sarà. «Chi doveva spostare personale lo ha ormai fatto, il fenomeno si è già esaurito» nota Stefano Vecchi, capo del Private Banking di Unicredit in Lussemburgo. Non si è esaurito, invece, quello dei capitali: «L’impatto della Brexit è sulle attività più che sulle persone – prosegue Mackel – in uno scenario a 5-10 anni, molta parte del business si sposterà da Londra sull’Europa» ma tra le righe si intende il Lussemburgo. C’è già il caso di Singapore: il private banking della città-stato avrebbe dovuto aprire a Londra il suo quartier generale europeo; poi si è dirottata sul Granducato. Il paese sta diventando l’hub europeo di gestione del risparmio delle banche mondiali, per le attività intra Ue: la stessa Intesa SanPaolo, la più grande banca italiana, ha appena comprato un grande immobile nel complesso di Cloche D’Or, la seconda City dove trasferirà tutti i suoi uffici. A spiegare il successo non c’è solo la Brexit: molti capitali affluiscono da dentro i confini di Eurolandia. A partire dall’Italia: Roma ha un rating Tripla B, mentre il Granducato, sempre area euro, è un paese Tripla A, un bunker inespugnabile. È un arbitraggio interno: molti patrimoni che sono in euro e che non vogliono lasciare la moneta unica, preferiscono però spostarsi da paesi ad alta instabilità o ad alto rischio fiscale ad altri più sicuri, sempre dentro la divisa comunitaria. Il Lussemburgo prende il meglio dei due mondi: attira da una parte capitali Ue e dall’altra capitali da Londra. «Siamo figli del padre Jacques Delors, del suo libro bianco sul mercato unico; e siamo figli della madre Margaret Tatcher, con le sue privatizzazioni e una macchina statale snella» conclude Mackel. Il non detto, ma intuito, è che il Granducato e la City cresceranno entrambe, a scapito di tutti gli altri paesi. La Brexit non sposterà gli equilibri geo-economici su larga scala, ma intanto il Lussemburgo brinda a un felice Natale.

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Non imponibilità solo con requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali

13 Gennaio 2022

Il Sole 24 Ore 1 dicembre 2021 di Alessandra Caputo

CESSIONI INTRA-UE

L’operazione deve comportare un passaggio di proprietà del bene a titolo oneroso e il trasferimento dall’Italia ad altro Stato Ue

Le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini Iva; tuttavia, affinché la non imponibilità trovi applicazione, è necessario il rispetto di specifiche condizioni. L’articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl 331/93, che recepisce l’articolo 138 della direttiva 112/2006/Ce, definisce cessioni intracomunitarie le operazioni, poste in essere tra due operatori identificati ai fini Iva in due Stati membri dell’Ue, che comportino il trasferimento fisico dei beni da un territorio all’altro dell’Ue e il passaggio di proprietà o di un altro diritto reale, a titolo oneroso.

Dalla definizione presente nella norma, si desume che una operazione può correttamente configurarsi come cessione intracomunitaria (e quindi beneficiare della non imponibilità) solo se risultano verificati un presupposto soggettivo, un presupposto oggettivo e uno territoriale.

Il presupposto soggettivo si considera verificato se l’operazione è posta in essere tra due operatori soggetti passivi identificati in due Stati membri; è, quindi, necessario che la transazione avvenga tra un cedente italiano e un acquirente stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia. Affinché possa considerarsi verificato il presupposto oggettivo è necessario:

1 che l’operazione sia onerosa;

2 che comporti il passaggio di proprietà, o di un altro diritto reale di godimento, dal cedente al cessionario;

3 l’effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, ciò indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

I presupposti devono essere contemporaneamente verificati; l’assenza anche solo di uno tre qualifica l’operazione come “interna” con la conseguente applicazione dell’Iva secondo le regole contenute nel Dpr 633/1972.

La direttiva 2018/1910

Sul punto occorre poi ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2020, a seguito delle modifiche previste dalla direttiva Ue 2018/1910 all’articolo 138 della direttiva Iva, il numero di identificazione Iva del cessionario e il modello cessioni intra-Ue diventano requisiti sostanziali per poter applicare la non imponibilità Iva alle cessioni intracomunitarie. Nel nuovo articolo 138 della direttiva 2006/112/Ce è previsto che gli Stati esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Ue, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, a condizione che:

i beni siano ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione sia identificato ai fini dell’Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva.

È previsto che l’esenzione non si applichi qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo di presentare un elenco riepilogativo o l’elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti la cessione. Per effetto delle modifiche di cui si è appena detto, il fornitore italiano dovrà chiedere al proprio cliente l’identificativo Iva e controllare nel Vies l’esistenza e la validità del numero fornito e provvedere alla compilazione e all’invio dell’elenco Intrastat riepilogativo delle cessioni intra-Ue.

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Dipendente e presidente cda ruoli incompatibili

13 Dicembre 2021

Il Sole 24 Ore 24 novembre 2021 di Laura Ambrosi Antonio Iorio

Indeducibili i compensi da lavoro in assenza di una vera subordinazione

Nelle imposte sui redditi è incompatibile la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali con la carica di presidente del cda o di amministratore unico con conseguente indeducibilità del costo del lavoratore.

Il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza e di disciplina rende, infatti, impossibile la diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni necessaria invece per l’elemento della subordinazione. In ipotesi, invece, di membro del cda anche lavoratore dipendente, per la deducibilità del costo, occorre un concreto accertamento della sussistenza del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita. A fornire questi principi è la Cassazione con la sentenza n. 36362 di ieri.

Due soci e amministratori di una scarl oltre al compenso quali componenti del cda (uno dei due era anche presidente) avevano percepito anche compensi da lavoro dipendente. L’Agenzia contestava la deducibilità di queste ultime somme. In particolare, per uno, godendo di autonomia decisionale, risultava mancante il vincolo di subordinazione, per l’altro, trattandosi di presidente del cda, non era ammessa la contemporanea presenza dell’attività di lavoro subordinato. Veniva intrapreso il contenzioso e la Ctr riteneva inerenti e deducibili tali costi. L’Agenzia ricorreva quindi per cassazione.

Secondo la Suprema Corte, può coesistere nella stessa persona la posizione di socio di società e/o componente del suo cda e quella di lavoratore subordinato, purché sia in concreto assoggettata a un potere disciplinare e di controllo dagli altri componenti dell’organo cui appartiene. In mancanza, l’osservanza di un orario di lavoro e una regolare retribuzione non sono sufficienti a far ritenere sussistente il lavoro subordinato. Nel caso di amministratore unico non è invece configurabile il vincolo di subordinazione perché manca la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina. Nella specie, un socio era presidente del cda, di conseguenza, non poteva svolgere un’attività di lavoro subordinato. L’altro, invece, era componente del cda, e occorreva verificare in concreto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fondato o meno sul potere direttivo, gerarchico e disciplinare nei suoi confronti.

Da qui l’accoglimento del ricorso e il principio di diritto secondo cui nelle imposte sui redditi sussiste incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica di presidente del cda. Per la compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del cda, con quella di lavoratore dipendente non è sufficiente, invece, una verifica formale (statuto e delibere), ma occorre un concreto accertamento della sussistenza del vincolo di subordinazione, del potere direttivo e disciplinare nonché lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.

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Nel quadro RW vanno indicate le criptovalute anche se detenute nei wallet con chiavi private

13 Dicembre 2021

Il Sole 24 Ore 25 novembre 2021 di Valerio Vallefuoco

Tassazione dei proventi da cessioni onerose come per le monete estere

La giacenza media va verificata sull’insieme dei portafogli detenuti

Le criptovalute vanno indicate nel quadro RW anche se detenute in wallet con chiave privata. L’agenzia delle Entrate non cambia linea su tassazione e obblighi dichiarativi riferiti alle valute virtuali. La risposta a interpello 788/2021 tratta, infatti, gli obblighi di monitoraggio riferiti alla detenzione di valute virtuali in digital wallet e ribadisce quanto già precisato dall’Amministrazione finanziaria in precedenti documenti di prassi. Una posizione che giunge a pochi giorni dalla scadenza del 30 novembre per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

Ma vediamo nel dettaglio. La risposta a interpello riprende come punto di riferimento la sentenza della Corte di giustizia Ue 22 ottobre 2015, causa C-264/14, che assimila le operazioni in valute virtuali a quelle «relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio»; ciò anche se ormai è stato chiarito da più parti – ad iniziare dalla Banca Centrale Europea, ma anche nell’ambito dei lavori del G20 – che questi «beni virtuali» non debbano più essere considerati “valute” ma attività virtuali (crypto-assets).

Sulla base di questo inquadramento civilistico, l’Agenzia trae una serie di conseguenze sul piano fiscale. Intanto, agli eventuali redditi si applica quanto stabilito dall’articolo 67, comma 1-ter, del Tuir per le valute estere, ossia tassazione dei proventi ma solo se derivano da una cessione a titolo oneroso di valute detenute su conti correnti e depositi con giacenza media superiore, per almeno sette giorni lavorativi continui, a 51.645,69 euro; a tal fine, il prelievo da un wallet equivale ad una cessione a titolo oneroso e la giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet.

Poi, costituisce una cessione anche la conversione di una valuta virtuale in un’altra valuta virtuale o in euro o in un’altra valuta avente corso legale. Va notato che questo chiarimento, per quanto condivisibile, ci differenzia da quanto previsto in altri Paesi, come la Francia, dove la conversione da un crypto-asset ad un altro non dà luogo a redditi imponibili.

Ancora la risposta a interpello conferma gli obblighi di monitoraggio a favore dei quali si è pronunciato anche il Tar del Lazio con la sentenza n. 1077 del 27 gennaio 2020: le valute virtuali vanno indicate nel quadro RW ogni anno, ma non sono soggette a Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).

Infine in relazione alle valute virtuali per le quali il contribuente abbia la disponibilità della chiave privata del wallet, l’amministrazione finanziaria richiamandosi alla sua precedente circolare 38/E/2013 (paragrafo 1.3.1.) ha precisato che trattandosi di attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia sussiste comunque l’obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione.

La pronuncia dell’Agenzia, per quanto coerente con i precedenti documenti di prassi, mette in luce il limite principale di questo come di altri documenti, ossia l’assenza di norme di diritto civile che diano una definizione univoca e omnicomprensiva (per quanto possibile) dei cripto assets, almeno in attesa che si concluda il processo legislativo comunitario riguardante il regolamento «Mica» (regulation on markets in crypto assets), su cui il Consiglio europeo ha appena raggiunto un accordo.

Ma la soluzione migliore, che conferirebbe certezza agli investitori e agli intermediari, ponendo le basi per uno sviluppo ordinato del mercato di queste attività in Italia, risiederebbe nell’introduzione, come avvenuto in altri Paesi, di una normativa tributaria ad hoc sui cripto-assets, che ne riconoscesse le peculiarità e ne evitasse l’assimilazione a beni e a discipline tributarie che poco si attagliano al fenomeno della finanza digitale.

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Sottrarre dati dal pc aziendale comporta il licenziamento

13 Dicembre 2021

Il Sole 24 Ore 20 novembre 2021 di Marina Olgiati Francesco Torniamenti

Il lavoratore colpevole commette illecito civile e reato di danneggiamento

L’azienda per provare la condotta può produrre documenti personali

I dati contenuti nel pc aziendale in dotazione al dipendente e utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa sono patrimonio aziendale. Pertanto, il dipendente che cancelli o manipoli o trasferisca all’esterno tali dati attua una condotta disciplinarmente rilevante, commette illecito civile e penale e può essere tenuto al risarcimento dei danni. Per dimostrare la condotta illecita del dipendente, il datore di lavoro può legittimamente acquisire e produrre in giudizio i messaggi privati inviati dal lavoratore a soggetti terzi. Così ha stabilito la Cassazione nella pronuncia 33809/2021 che ha affrontato il tema anche sotto il profilo della privacy e dei controlli difensivi.

Il caso esaminato ha riguardato un dirigente con mansioni di direttore commerciale, il quale, dopo essersi dimesso, aveva restituito il pc aziendale, previamente cancellando e/o asportando dati di contenuto lavorativo (e-mail, numeri di telefono, informazioni su prodotti e metodi di produzioni). La società datrice, con un intervento tecnico sull’hard disk del pc, aveva recuperato taluni dati cancellati, tra cui una password personale del dirigente, di cui si era poi avvalsa per accedere a messaggi privati del medesimo dirigente. Da tale corrispondenza aveva scoperto che quest’ultimo si era appropriato di informazioni riservate contenute nel pc aziendale, per diffonderle all’esterno. Accertati i fatti, la società aveva convenuto in giudizio l’ex dipendente, proponendo nei suoi confronti una cospicua domanda di danni.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello l’aveva respinta sul presupposto che la società aveva prodotto prove non utilizzabili (messaggi privati), perché acquisite in violazione del diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza. La Suprema corte ha cassato la sentenza d’appello, con rinvio alla corte territoriale, che dovrà decidere attenendosi ai seguenti principi: il lavoratore che cancella dati contenuti nei dispositivi aziendali lede il patrimonio aziendale e commette illecito civile, a cui consegue il diritto del datore al risarcimento dei danni; commette, altresì, il reato di “danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”, previsto dall’articolo 635 bis del Codice penale. Il reato sussiste anche se la cancellazione non è definitiva. La Cassazione ha osservato che la condotta è disciplinarmente rilevante e giustifica il licenziamento per giusta causa per infrazione degli obblighi di diligenza e fedeltà.

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita quando sia necessaria per esercitare il diritto di difesa e non è preclusa dalla normativa sulla privacy che permette il trattamento di dati personali altrui, senza il consenso del titolare, quando il trattamento è diretto alla tutela di un diritto in sede giudiziaria. La società, al fine di accertare l’illecito utilizzo dei dati aziendali, ben poteva controllare la sua messagistica privata dell’ex dipendente, poiché tale controllo è “difensivo” e può essere adottato senza il rispetto delle garanzie di cui all’articolo 4 della legge 300/1970.

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Transfer pricing, niente sanzioni se c’è buona documentazione

13 Dicembre 2021

Il Sole 24 Ore 27 novembre 2021 di Alessandro Germani

La remissione in bonis è ammessa fino alle dichiarazioni 2022

La comunicazione tardiva alle Entrate può essere fatta entro 90 giorni dal termine

La circolare 15/E/2021 recepisce i commenti pervenuti a seguito della pubblica consultazione conclusasi il 12 ottobre scorso. La struttura della circolare resta invariata e per gli aspetti principali rimandiamo a interventi precedenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 e 22 settembre 2021). Di seguito invece ci concentriamo sugli aspetti nuovi che emergono dopo la consultazione.

Ricordiamo che per beneficiare della penalty protection, che consente la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir), occorre predisporre (mera facoltà e non obbligo) una documentazione composta dal masterfile e dal countryfile in grado di dimostrare che i prezzi applicati sono di libera concorrenza, e che pertanto non vi è stato l’intento di spostare materia imponibile altrove all’estero.

Per ciò che concerne il master file, che si ricorda è obbligatorio per tutti i soggetti rispetto al previgente regime, qualora il periodo d’imposta del soggetto estero controllante diretto o indiretto non risulti coincidente con quello dell’entità locale, si ritiene possibile presentare il masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto riferito al periodo d’imposta la cui data di chiusura precede quella del periodo d’imposta dell’entità locale.

In ogni caso, se nel corso del controllo emerga l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel documento, l’entità locale deve rendere disponibile su richiesta tali ulteriori informazioni, compreso, se del caso, il masterfile riferito al periodo d’imposta la cui data di chiusura segue quella del periodo d’imposta dell’entità locale.

Circa la documentazione nazionale è possibile descrivere anche le operazioni marginali. Se chiaramente queste non vengono descritte, in caso di contestazione per esse non varrà l’esimente sanzionatoria, ma questo non significa che l’esimente venga meno anche per le operazioni non marginali.

Per le operazioni afferenti a royalties e interessi passivi si guarda al principio di competenza, anche se in fase di verifica i controlli potranno essere effettuati sui pagamenti in base al criterio di cassa.

Per quanto riguarda i termini di consegna della documentazione, richieste ad hoc possono riguardare i master file afferenti alle divisioni dell’impresa o quelli riguardanti le altre attività, così come i casi in cui vi siano delle differenze nella chiusura dei periodi d’imposta fra le entità coinvolte.

Viene ribadita l’apertura alla remissione in bonis, così come previsto già per la documentazione del patent box. A titolo esemplificativo, quindi, la comunicazione riferita al periodo d’imposta 2020, da effettuare con il modello Redditi 2021, può essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022, versando, altresì, la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs 471 del 1997.

Viene specificato che, ai fini dell’applicazione della disciplina della remissione in bonis, non rientrano tra le «altre attività amministrative di accertamento» le richieste informative e documentali eseguite nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del Dlgs 128/15.

In caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dal contribuente, la sanzione amministrativa per infedele dichiarazione non si applica qualora la documentazione, validamente presentata, sia considerata idonea anche per la parte di reddito imponibile, ovvero di compensi, interessi e altre somme soggette a ritenuta, oggetto di dichiarazione integrativa a sfavore; nel diverso caso in cui la documentazione sia ritenuta non idonea, la determinazione della sanzione è rimessa alle valutazioni dell’ufficio competente per l’accertamento.

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Socio unico iscritto Aire e base operativa in Italia: la Srl è esterovestita

9 Novembre 2021

Il Sole 24 Ore lunedì 18 ottobre 2021 di Giorgio Gavelli

Reperiti inoltre documenti extracontabili presso un’altra impresa italiana

Va considerata esterovestita (ossia solo formalmente con sede all’estero, ma di fatto con sede in Italia) la società con un amministratore unico (e socio unico) ufficialmente iscritto all’Aire ma, di fatto, operante stabilmente in Italia e in presenza di documentazione commerciale ed extracontabile reperita presso una società italiana. È la conclusione a cui giunge la Ctp Torino n. 706/02/2021 (presidente Cervetti, relatore Gurgone), che richiama alla mente alcuni casi eclatanti riguardanti il settore della moda.

In questo caso il settore interessato è quello (meno patinato) della cartellonistica pubblicitaria. Nel corso di una verifica presso una società con sede in Piemonte, la guardia di Finanza reperiva copiosa documentazione commerciale ed extracontabile riguardante altre due società, svolgenti la medesima attività e amministrate dallo stesso soggetto, con sede rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica di San Marino.

All’esito delle indagini le due società sono state ritenute solo formalmente localizzate all’estero, ma di fatto con sede in Italia, presso la sede della società piemontese, dove venivano assunte le decisioni di natura manageriale e commerciale. Ciò anche se l’amministratore unico di tutte le strutture risultava, dal 2013, non più residente in Italia ma nel Regno Unito.

In base all’articolo 73, comma 1, Tuir, ai fini Ires si considerano residenti le società e gli enti commerciali che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Tuttavia, già dal 2016, il successivo comma 5-bis introduce la seguente presunzione: salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo in soggetti Ires residenti, se, in alternativa:

sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del Codice civile, da soggetti residenti nello Stato;

sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nello Stato.

Nel caso di specie tutti i requisiti per far scattare la presunzione non erano presenti. Tuttavia il collegio sembra collocare direttamente nel nostro Paese «la sede dell’amministrazione» (intesa come sede effettiva, Cassazione 16697/2019) e «l’oggetto principale» delle due società formalmente estere, le quali vengono quindi considerate esterovestite (Cassazione 19000/2021). Ne consegue la conferma di quanto contestato dall’ufficio, in relazione alla omessa presentazione delle dichiarazioni e all’evasione d’imposta.

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Bitcoin e rischio truffa: ecco tutte le difese (ma la sanzione è incerta)

9 Novembre 2021

Il Sole 24 Ore 2 novembre 2021 di Vittorio Carlini

Focus. La valuta regina è considerata un investimento di natura finanziaria Per i criptoasset legati a prodotti può richiamarsi il Codice del consumatore

AFP Boom di investimenti. Con il balzo delle quotazioni del bitcoin si assiste a un balzo degli investimenti: è opportuno conoscere regole e tutele per chi opera in criptovalute

«Fatta la legge, trovato l’inganno». Il proverbio è noto. Solo che rispetto al bitcoin, da un lato, la legge non c’è (perlomeno non esiste una norma ad hoc); e, dall’altro, gli inganni spesso già esistono dietro l’angolo. Un contesto in cui gli investitori, vittime di raggiri, possono quindi pensare di non avere alcuna tutela. Le cose, a ben vedere, non stanno così.

Eft o investimenti diretti

Dapprima bisogna distinguere tra chi opera direttamente sui criptoasset o chi, invece, utilizza Etf o Etn in Europa. In questa seconda ipotesi «se l’Etn è venduto da istituti tradizionali – afferma Andrea Conso, avvocato esperto di cryptocurrency di Conso&Annunziata – si ricade sotto l’ombrello dell’usuale regolamentazione dei prodotti finanziari». Certo: bisogna sempre fare attenzione al prospetto informativo. Buona prassi, ad esempio, è controllare dove sia situata la sede legale dell’emittente. Se è infatti vero che il foro competente, rispetto all’eventuale illecito di un emittente, è in linea di massima quello della residenza dell’investitore, l’esecuzione di un’ipotetica sanzione «diventa complessa, e onerosa, nel momento in cui debba essere realizzata in uno Stato “esotico”». Ciò detto, però, è chiaro che l’investitore fai-da-te, il quale sfrutta l’Exchange traded fund (o l’Etn), ha i mezzi per fare valere le sue ragioni.

Diverso, invece, il discorso nel primo caso. Cioè quando si effettuano compravendite direttamente nella criptosfera, in particolare sulle piattaforme di scambi accentrati. Qui le cose si complicano. «In assenza di norme specifiche -riprende Conso – sarebbe opportuno operare tramite exchange con alcune minime caratteristiche». Quali? Tra le altre: la loro configurazione, o riconducibilità, a società commerciali e con la domiciliazione o sede legale in Stati contraddistinti da un sistema normativo evoluto. «Questo perché, in primis, la presenza di un veicolo societario consente, ad esempio, l’avvio di procedure concorsuali in caso di fallimento». E, poi, perché, «al di là dell’antiriciclaggio, dove la legge ormai comprende i criptoasset, la tutela dell’investitore finora passa attraverso l’applicazione per analogia della norma». Vale a dire: sono richiamate, analizzando ogni singolo caso, regole pensate per altre situazioni. Un meccanismo che, evidentemente, è più facile realizzare in sistemi giuridici evoluti.

Le difese in concreto

Fin qui alcune suggestioni generali: quali, tuttavia, considerazioni più concrete? «Il bitcoin -afferma Conso – è corretto oggi ricondurlo ad un investimento di natura finanziaria». La stessa proposta di regolamento Ue MiCa (atteso per il 2024), creando e applicandosi ad una disciplina residuale per tutte le cripto attività non qualificabili quali strumenti finanziari (tra gli altri le stable coin o gli utility token), sembra avvalorare l’impostazione in oggetto. A fronte di ciò è chiaro che, riguardo alla cryptocurrency regina, possono attivarsi le norme e difese già esistenti collegate alla sollecitazione del pubblico risparmio: dalla presenza di un minimo di prospetto informativo fino alla necessità del consenso informato.

E rispetto, invece, al cosiddetto utility token? Questo, risalendo alla stessa indicazione della Finma (la Consob svizzera), è un criptoasset che legittima, a chi ne è in possesso, di ricevere, a titolo gratuito od oneroso, un bene o un servizio. «Riguardo ad esso, di conseguenza, non è errato pensare alle varie tutele che sono previste nel Codice del consumatore».

Il Codice del consumatore

Già, le tutele del Codice del Consumatore. Ma di cosa si sta parlando? Per rispondere è utile ricordare il fenomeno, ricompreso negli utility token e molto di moda in questo periodo, dei Non fungible token (Nft). Cioè: gettoni digitali, creati su blockchain, che da un lato non possono essere sostituiti con altri token (non fungibilità); e che, dall’altro, certificano e garantiscono, su un bene digitale o fisico (un’opera d’arte) un diritto. Ad esempio: la proprietà.

Ebbene: simili gettoni digitali sono oggetto di compravendita, soprattutto su piattaforme online. In un simile contesto, diversi esperti, sottolineano che all’operatività negli exchange dovrebbe applicarsi l’art. 35 del Codice del consumo. Questo prevede che le clausole del contratto di compravendita siano redatte in modo chiaro e comprensibile. Non solo: dev’essere prevista la garanzia del diritto di recesso. O ancora che non possa essere esclusa all’acquirente la possibilità, a priori, di adire l’autorità giudiziaria nei casi in cui lo si ritenga opportuno. «Simili valutazioni – riprende Conso -sono corrette. Ciò detto, però, bisogna fare i conti con la realtà». Vale a dire? «Molte piattaforme, nelle loro formulazioni contrattuali, spesso disconoscono i diritti in oggetto». È vero! Rimangono in astratto rivendicabili. «Ma gli exchange, frequentemente, non indicano di chi è la titolarità della piattaforma, dove è la sede legale, qual è l’entità giuridica contro cui agire». Insomma: la norma, individuata per analogia, esiste. E, però, la sua concreta applicazione non è scontata.

Alla fine si affronta il consueto problema legato all’evoluzione tecnologica nella finanza. Da un lato le novità, e le speculazioni, corrono velocemente. Dall’altro, il legislatore fatica a tenere il passo. Anche perché, inutile nasconderlo, il nuovo business che si va creando fa gola a molti.

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