Categoria: Dall’Italia
Non va tassato il privato che cede un marchio
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore 18 Novembre 2025 di Andrea Taglioni
Il corrispettivo percepito a seguito della cessione del marchio da parte di un soggetto privato non determina nessun presupposto d’imposta che possa far nascere l’obbligazione tributaria in capo al contribuente. È quanto deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 1000/3/2025.
Il tema della tassabilità delle somme ricevute per la cessione di un marchio da parte di una persona fisica che non agisce in qualità di imprenditore o lavoratore autonomo è oggetto di un acceso dibattito interpretativo, stante l’assenza di una norma che riconduca la specifica fattispecie in una delle categorie reddituali indicate dall’articolo 6 del Tuir.
Nell’attuale contesto, infatti, non c’è alcuna precisa regola, a differenza di quanto stabiliva il previgente articolo 49 del Dpr 597/73, che riconduce i redditi derivanti dallo sfruttamento del marchio, se non conseguiti nell’esercizio d’impresa, tra i redditi di lavoro autonomo.
Data questa assenza, il dibattito non può che concentrarsi sulla possibilità di ricondurre tale provento nella categoria residuale dei redditi diversi, che attrae a tassazione quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Nell’affrontare tale questione i giudici di secondo grado, confermando la sentenza impugnata, hanno escluso che la cessione del marchio, da parte di un privato, possa far emergere materia imponibile.
L’interpretazione giuridica della Corte si fonda sull’assunto che con la vendita del bene immateriale – che può essere ceduto indipendentemente dal trasferimento dell’azienda o di un suo ramo – il contribuente non ha più il diritto di proprietà e non assume, quindi, un obbligo di permettere l’uso di un bene che non è più nella sua disponibilità.
Il corrispettivo ricevuto a fronte della cessione del marchio non derivando dall’assunzione di un’obbligazioni di fare, non fare o permettere impedisce di applicare l’articolo 67, comma 1, lettera 1), del Tuir oltre ai casi ivi contemplati.
Pertanto, l’indicazione delle categorie reddituali, previste dall’articolo 67 del Tuir, delinea e circoscrive, tassativamente, i singoli redditi che fanno scattare il presupposto per l’imposta e quindi la sua tassazione con conseguente impossibilità di applicare per analogia norme previste per altre e distinte fattispecie.
Solo un intervento chiarificatore del legislatore o un orientamento nomofilattico potrà risolvere l’evidente incertezza giuridica e interpretativa che permane sulla tassabilità, o meno, della cessione del marchio da parte di un privato.
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Stabile organizzazione, nessun automatismo per il lavoro da remoto
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore 21 Novembre 2025 di Raffaele Russo
L’Ocse ha pubblicato l’aggiornamento 2025 del commentario al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, con un capitolo dedicato al lavoro transfrontaliero da remoto. È un intervento atteso, che prova a dare certezza in un’area dove i modelli organizzativi post pandemia hanno reso più labili i confini tra flessibilità del lavoro e rischi fiscali. Il cuore della novità è nel commentario all’articolo 5 (stabile organizzazione), che viene riformulato in modo sostanziale con nuovi paragrafi 44.1–44.21 e la soppressione di precedenti indicazioni.
Cosa cambia
L’Ocse ribadisce un principio di fondo: l’esistenza di una stabile organizzazione richiede un’analisi caso per caso, fondata su fatti e circostanze, senza scorciatoie automatiche. Il semplice utilizzo di un luogo da parte di un dipendente o collaboratore non basta, di per sé, a renderlo una «sede d’affari» dell’impresa. Occorre verificare se il luogo è «fisso», se le attività svolte vi si realizzano con regolarità e continuità e, soprattutto, se il luogo è effettivamente a disposizione dell’impresa in funzione delle sue esigenze commerciali.
La soglia del 50%
Una delle novità più operative è l’indicazione di una soglia di fatto: se, in un periodo di 12 mesi, l’individuo lavora da casa o da altro luogo rilevante per meno del 50% del tempo complessivo di lavoro per l’impresa, in linea generale quel luogo non costituirà stabile organizzazione. Se la soglia è raggiunta o superata, serve invece un’analisi ulteriore.
La «ragione commerciale»
Elemento decisivi ai fini di tale analisi diventa la presenza di una ragione commerciale perché l’attività sia svolta nell’altro Stato. In termini pratici, c’è ragione commerciale quando la presenza fisica dell’individuo in quello Stato facilita lo svolgimento del business dell’impresa: per esempio, l’interazione con clienti o fornitori, l’accesso a risorse locali o la necessità di presidio per erogare servizi in tempo reale. Non bastano però, da sole, la presenza di clienti nello Stato, differenze di fuso orario o scelte dettate unicamente da risparmio di costi o comodità del lavoratore.
Se manca la ragione commerciale, normalmente manca anche la stabile organizzazione, pur in presenza di un uso regolare del luogo.
Gli esempi che orientano l’applicazione
Il commentario offre esempi utili che, pur non vincolanti, orientano l’interpretazione, come:
un utilizzo temporaneo di tre mesi in un anno non conferisce di regola il requisito della «fissità»;
lavorare da casa uno o due giorni alla settimana per un totale del 30% del tempo, anche se continuativo sull’anno, non porta a una stabile organizzazione in assenza di ulteriori elementi;
al contrario, se l’individuo lavora da casa per l’80% del tempo e incontra regolarmente clienti nello Stato, la ragione commerciale è evidente e la stabile organizzazione può configurarsi;
nel caso in cui si superi il 50% ma l’attività sia resa a distanza e senza reale necessità di presenza locale, non si forma stabile organizzazione;
viceversa, quando lo svolgimento dell’attività del dipendente in quello Stato consente di assicurare servizi in tempo reale ai clienti in altri fusi orari, la ragione commerciale può sussistere e il rischio di stabile organizzazione cresce;
particolare attenzione è richiesta quando l’individuo è, di fatto, l’unico o il principale soggetto che svolge l’attività dell’impresa in quello Stato: in tali circostanze, l’home office tende a qualificarsi come luogo d’affari dell’impresa.
Le implicazioni
Il nuovo commentario non introduce esenzioni specifiche oltre alle tradizionali attività preparatorie o ausiliarie e non offre safe harbour universali. Rimane centrale la verifica se il luogo sia realmente a disposizione dell’impresa. La distinzione tra scelta personale del lavoratore e richiesta, esplicita o implicita, dell’impresa resta un profilo delicato. Ne discende l’esigenza di mappare con cura i modelli di lavoro ibrido e cross-border, chiarire per iscritto le ragioni organizzative e commerciali delle scelte, e allineare i comportamenti effettivi agli assetti contrattuali.
L’aggiornamento Ocse, in definitiva, non cambia la natura fattuale dell’analisi sulla stabile organizzazione, ma offre una bussola più precisa per orientarsi nel lavoro da remoto oltre confine.
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Marchi famosi, la tutela rafforzata scatta se c’è un legame fra i prodotti
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore lunedì24 Novembre 2025 di Gianluca De Cristofaro e Matteo Di Lernia
Il semplice fatto che un marchio anteriore goda di un’elevata notorietà per determinate categorie di prodotti o servizi (marchio rinomato) non implica necessariamente che nella mente dei consumatori si generi l’idea di un legame con un marchio successivo ad esso simile, ma che rivendica prodotti e/o servizi del tutto differenti. Lo ha chiarito il Tribunale dell’Unione europea (caso T-425/24, del 10 settembre 2025).
Perché un marchio rinomato possa lamentare un’interferenza verso marchi depositati/usati successivamente non è necessario che vi sia affinità tra i prodotti e i servizi e questo perché i marchi che godono di rinomanza possiedono una tutela extramercelogica, in ragione del fatto che ciò che si tutela non è solo un rischio di “confusione” sul mercato, ma anche ogni agganciamento che abbia una natura “parassitaria” o, comunque, lesiva della notorietà del marchio rinomato.
Secondo il Tribunale Ue, la natura e il grado di vicinanza dei prodotti o dei servizi costituiscono fattori rilevanti ma non sufficienti per valutare e verificare che nei consumatori si crei un nesso, che li induca (a causa del fatto che il marchio posteriore richiama quello anteriore rinomato) a trasferire il messaggio positivo, di “fama”, del primo marchio rinomato in quello successivo (che, invece, non è conosciuto).
Trend di espansione
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale Ue ha preso le mosse dall’opposizione che il brand Zara aveva attivato verso la registrazione del marchio Pasta Zara (figurativo e contenente anche altri elementi), relativo a prodotti alimentari.
Zara, oltre a sostenere che i marchi fossero simili, aveva fatto valere la celebrità del proprio marchio nel settore dell’abbigliamento, e aveva fatto leva sulla tutela extramerceologica rispetto all’altro marchio. Secondo Zara, Pasta Zara avrebbe beneficiato dell’agganciamento al proprio brand alla luce dell’attuale trend di mercato per cui gli operatori della moda e del lusso tendono a espandersi nel settore della ristorazione (così come dell’hôtellerie, della decorazione o dell’arredamento).
Il Tribunale, pur riconoscendo l’esistenza e l’attualità di questo trend che punta a far convergere il settore della moda e quello alimentare in modo da offrire ai consumatori esperienze coinvolgenti e nuove strategie commerciali basate su collaborazioni o co-branding, ha tuttavia ritenuto che Zara non avesse fornito alcuna prova dalla quale si potesse concludere che tale tendenza fosse già rilevante nel giugno 2008, e cioè quando è stata presentata la domanda di marchio Pasta Zara. Tale data è infatti rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza del necessario nesso tra i marchi. Allo stesso modo, ad avviso del Tribunale, non ha dimostrato per quale ragione il lancio nel 2003 della propria linea di biancheria per la casa e di decorazione con il marchio Zara Home avrebbe avvalorato la propria conclusione secondo cui non si poteva escludere che il marchio richiesto – che riguardava un prodotto alimentare – potesse richiamare alla mente il marchio preesistente, rinomato, invece, per prodotti legati all’abbigliamento.
Il limite della notorietà
Il Tribunale ha, quindi, concluso che sebbene fosse pacifico che il marchio preesistente godesse di un’ottima reputazione per i prodotti dell’abbigliamento – acquisita grazie alla presenza di rilievo in diverse città del mondo, attraverso negozi recanti il marchio in grande evidenza – ciò non implicava necessariamente che il pubblico di riferimento avrebbe stabilito un collegamento con il marchio Pasta Zara per prodotti che nulla avevano a che vedere con la moda (né potevano considerarsi ad essi complementari, succedanei o, comunque, ricollegabili neppure alla luce di trend assodati di espansione di settore), che si trovano in vendita in specifici negozi, quali gli alimentari e/o i supermercati, che offrono una moltitudine di prodotti, commercializzati con numerosi marchi diversi tra loro.
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Dividendi, niente stretta per le partecipazioni mantenute per tre anni
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore 27 Novembre 2025 di Giovanni Parente Gianni Trovati
ROMA
La bomba a orologeria sui dividendi delle società viene disinnescata con una doppia condizione alternativa. Da un lato, l’obbligo di partecipazione per avere il regime agevolato non scatterà più oltre il 10% (attualmente indicato nel Ddl al Senato) ma dal 5% in poi. Dall’altro, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni. Il vertice di maggioranza trova una direttrice su cui muoversi per correggere la misura (criticata da imprese e professionisti) che avrebbe fatto scattare dal 1° gennaio 2026 una maxitassazione sui dividendi, sterilizzando la dividend exemption in caso di quote inferiori al 10 per cento. In sostanza, la linea da seguire in commissione Bilancio – in scia a emendamenti già presentati dalle forze di maggioranza – consentirà comunque al Governo di mettere delle limitazioni rispetto al meccanismo attuale di prelievo (applicato solo sul 5% dell’imponibile). Allo stesso tempo, però, saranno salvaguardate le piccole imprese e non penalizzati gli investimenti di lunga durata nelle società italiane. Ma non solo. La modifica preciserà che il nuovo regime si applicherà anche alle plusvalenze, finora rimaste assenti dal trattamento fiscale proposto dall’Esecutivo con il Ddl di Bilancio. Il tutto senza alcun effetto retroattivo e senza cambio di regole in corsa: sia per i dividendi sia per le plusvalenze le nuove soglie scatteranno solo dal 1° gennaio 2026.
Mentre a Palazzo Chigi si chiudeva il vertice di maggioranza al Senato nel pomeriggio c’è stato un confronto, anche con le opposizioni, su temi condivisi (enti locali, calamità e italiani all’estero), ma fuori al momento dai correttivi segnalati. A coordinare i lavori il ministro Luca Ciriani e la Ragioniera Daria Perrotta, che ha registrato tutti i desiderata delle forze politiche promettendo di presentarsi la prossima settimana con le possibili soluzioni. Tra queste ultime si profilano anche tre correttivi per gli enti locali. Dovrebbe tramontare la quota statale sugli aumenti dell’imposta di soggiorno prodotti dalla replica della disciplina giubilare, e le risorse dovrebbero rimanere nella disponibilità dei Comuni chiamati a scegliere se destinarle ai minori non accompagnati o al supporto agli studenti disabili. Un po’ di flessibilità dovrebbe riguardare l’utilizzo dell’avanzo libero, che dovrebbe essere lasciato nella disponibilità degli enti una volta soddisfatte le priorità del ripiano dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri. Roma Capitale dovrebbe poi uscire dalla redistribuzione del Fondo di solidarietà comunale: di fronte a questo impegno, oggi in Conferenza Stato-Città dovrebbe arrivare l’intesa fra Governo e sindaci sulla distribuzione del fondo per il 2026.
Resta ora da definire quale sarà il perimetro finale degli emendamenti su cui dovranno essere acquisiti i pareri tecnici e su cui dovrà iniziare il voto la prossima settimana. La commissione Bilancio ha, infatti, dichiarato inammissibili 105 correttivi. Tra questi anche quello della Lega sul piano casa, ma anche quello targato Fratelli d’Italia su opzione donna per motivi di copertura. L’intervento puntava a estendere al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale devono essere maturati i requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato e ad allargare la platea. L’intenzione comunque è di lavorare a una riformulazione delle coperture.
Tra i correttivi che hanno superato la tagliola dell’inammissibilità c’è, invece, quello in base al quale le farmacie con maggiore capacità economica potranno destinare fino allo 0,20% dell’utile netto a progetti di prevenzione sanitaria nei Comuni sotto i 1.500 abitanti.
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Imposte versate all’estero, certificazione del sostituto per le detrazioni in Italia
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 1 Dicembre 2025 di Davide Settembre
Le imposte assolte all’estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora gli stessi redditi siano stati assoggettati a imposizione per legge anche in Italia, mediante ritenuta o imposta sostitutiva. A tal fine, il contribuente può dare prova di avere versato all’estero le imposte in modo definitivo, anche mediante la certificazione del sostituto di imposta. Lo ribadiscono i giudici della Cgt di Como con la sentenza 297/1/2025 (presidente Abate, relatore Mancini).
Lo stop del Fisco
Nel caso in esame, il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto dell’ufficio formatosi sull’istanza di rimborso delle imposte pagate sui dividendi di fonte estera. In particolare, la richiesta si fondava sul fatto che i proventi erano stati assoggettati a tassazione prima in Svizzera (con l’applicazione della ritenuta del 15%) e successivamente in Italia (con l’applicazione della ritenuta del 26%) e che quindi, in base all’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, il contribuente aveva il diritto a detrarre integralmente dall’imposta pagata in Italia quella versata all’estero. L’ufficio si costituiva in giudizio sostenendo che il diniego era invece legittimo, dal momento che non era stata fornita la prova della definitività delle imposte pagate all’estero mediante apposita certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera, e in quanto il reddito estero non aveva concorso alla formazione del reddito imponibile (soggetto alle aliquote Irpef).
Il via libera dei giudici
La Cgt di Como ha accolto il ricorso. In particolare, il collegio ha richiamato la sentenza 25698/2022 con la quale la Cassazione ha avuto modo di precisare che, sulla base della citata disposizione convenzionale, le imposte pagate all’estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora il medesimo reddito di fonte estera venga assoggettato a tassazione in Italia mediante ritenuta o imposta sostitutiva non “su richiesta del beneficiario” ma obbligatoriamente.
Nel caso in esame il diritto alla detrazione sussisteva, dal momento che i dividendi di fonte estera erano stati dapprima assoggettati a tassazione in Svizzera (con ritenuta del 35%, successivamente rimborsata nella misura del 20%) e poi avevano scontato la tassazione obbligatoria in Italia con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% prevista dall’articolo 27, comma 4, del Dpr 600/1973. Ma non basta, in quanto i giudici hanno anche ritenuto che il ricorrente avesse dato prova, «da intendersi in senso ampio e che appare idonea» (si veda l’ordinanza della Cassazione 16286/2023), di avere pagato all’estero in modo definitivo le imposte, come emergeva dalla certificazione del sostituto d’imposta svizzero che attestava il versamento delle ritenute e il parziale rimborso ottenuto. Occorre evidenziare, infine, che la sentenza in commento va a innestarsi nell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (tra le altre, Cgt Milano 3184/2024 e Cgt Bergamo 68/2025).
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Criptovalute, parte la raccolta dati per gli scambi automatici
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore 2 Dicembre 2025 di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco
Dal 1° gennaio del 2026 il mondo delle criptovalute inizierà a sganciarsi dall’opacità che ha segnato i suoi primi 15 anni di vita, tra speculazioni sfrenate, crac epocali e scandali vari.
Per gli asset legati alle tecnologie blockchain tra poco più di quattro settimane comincia infatti l’era della raccolta dei dati dei possessori che sfocerà subito dopo nello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali: una rivoluzione del tutto smile a quella che, dieci anni fa, con l’avvio del Common reporting standard aveva tentato di smontare, riuscendoci in larga misura, i paradisi fiscali fondati sul segreto bancario.
La geografia della trasparenza cripto debutta dal palcoscenico dell’Unione europea, spiega il rapporto pubblicato dall’Ocse, coinvolgendo in prima battuta 47 giurisdizioni tra cui, fuori dall’Ue, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Israele, Brasile, Sudafrica e molti altri attori centrali della finanza globale. Questi paesi effettueranno i primi scambi automatici nel 2027 ma dovranno iniziare a raccogliere i dati già dal 1° gennaio 2026. Una seconda ondata di ulteriori 27 Paesi avvierà la raccolta nel 2027, mentre gli Stati Uniti — già assenti dallo scambio del Common reporting standard, sostituito dalla versione autoctona e autoreferenziale del Fatca — entreranno nel sistema solo nel 2028, con scambi programmati a partire dal 2029.
Ai margini degli early adopter della trasparenza cripto restano, almeno per ora, Argentina, El Salvador, India e Vietnam, che al momento non partecipano allo scambio automatico e rimangono autoconfinati nella zona (nero) grigia.
In Europa il cambio di passo è ancora più evidente. Il Carf – Crypto-Asset Reporting Framework – sarà pienamente operativo attraverso la direttiva Dac8, che entrerà in vigore nel 2026. Questo significa che gli operatori che offrono servizi relativi alle cripto-attività saranno obbligati a identificare i clienti, verificare la loro residenza fiscale, monitorare movimenti e saldi e trasmettere queste informazioni alle autorità fiscali nazionali.
Il sistema fiscale europeo si allinea così agli standard internazionali, con l’obiettivo di creare un quadro uniforme e privo di zone d’ombra.
A questo scenario si affianca un altro tassello essenziale: l’entrata in vigore del regolamento Micar, che definisce finalmente un perimetro regolamentato e uniforme per gli operatori del settore, i cosiddetti Casp.
In Italia come nel resto d’Europa, solo i Casp autorizzati potranno offrire servizi allineati agli standard legali, con l’obbligo di rispettare standard tecnici e operativi rigorosi, requisiti patrimoniali e controlli sulla clientela. Affidarsi a un Casp autorizzato diventerà non solo una scelta di prudenza, ma una necessità per evitare rischi sanzionatori, oltre che per proteggersi da truffe e intermediari improvvisati.
L’integrazione tra Carf, Dac8 e Micar condurrà alla piena trasparenza fiscale, insieme alla vigilanza prudenziale e anche alla protezione degli utenti. Le cripto-attività entreranno così a pieno titolo nel sistema finanziario regolamentato, riducendo lo spazio per attività abusive e rafforzando la fiducia degli investitori.
Tuttavia, la rapidità con cui le nuove norme sono state introdotte apre un fronte delicato: molti contribuenti hanno finora detenuto cripto senza conoscere gli obblighi fiscali incombenti. La complessità tecnica degli strumenti e l’assenza iniziale di linee guida chiare hanno contribuito a diffondere incertezze e qualche consapevole utilizzo dei bug del sistema.
Per questo sarebbe opportuno prevedere meccanismi di voluntary disclosure simili a quelli che avevano preceduto l’avvento dello scambio automatico di informazioni sui conti esteri. Una finestra di regolarizzazione permetterebbe l’emersione spontanea e garantirebbe un avvio soft del sistema.
GLI ADEMPIMENTI di Valerio Vallefuoco
Identità, residenza transazioni e saldi: l’identikit per il fisco
Il Crypto-Asset Reporting Framework è la nuova infrastruttura globale attraverso cui gli Stati si scambieranno automaticamente informazioni fiscali relative alle cripto-attività. È un sistema che riproduce, adattandolo al mondo digitale, il meccanismo già noto del Common reporting standard: ogni Paese riceverà informazioni sui contribuenti che detengono cripto all’estero, riducendo drasticamente l’opacità che per anni ha caratterizzato questo settore.
Le piattaforme crypto dovranno identificare i clienti, verificare la loro residenza fiscale e raccogliere ogni anno dati su saldi e transazioni. Queste informazioni verranno trasmesse alle amministrazioni fiscali nazionali, che a loro volta le condivideranno con gli altri Paesi aderenti. In questo modo, anche un utente che acquista criptovalute da un exchange situato in un altro continente sarà comunque soggetto al controllo dello Stato di residenza.
In Europa, lo strumento che rende operativo il Carf è la direttiva Dac8 che entra in vigore nel 2026 e che introduce per la prima volta un quadro uniforme per la fiscalità delle cripto-attività. L’Ue ha scelto di integrare il sistema fiscale con quello della vigilanza, dando attuazione al regolamento Micar, che definisce gli operatori autorizzati — i Casp — e stabilisce requisiti rigorosi in materia di sicurezza, governance e tutela degli utenti.
Per gli investitori e per gli utenti occasionali questo comporta una conseguenza immediata: affidarsi a piattaforme non autorizzate diventa rischioso. Solo i Casp regolamentati garantiscono la conformità fiscale, la protezione contro le truffe e l’applicazione di standard tecnici idonei a prevenire perdite o manipolazioni. La combinazione di Carf–Dac8–Micar realizza un ambiente in cui sicurezza, trasparenza e legalità si supportano a vicenda e in cui la scelta dell’intermediario diventa un comportamento determinante.
Questa trasformazione offre finalmente alle cripto-attività un orizzonte stabile e regolamentato. L’aumento della trasparenza riduce in modo drastico gli spazi per attività fraudolente, mentre l’obbligo di utilizzare operatori autorizzati crea un ecosistema più protetto e accessibile. È la condizione necessaria affinché anche i piccoli risparmiatori possano avvicinarsi con fiducia a un settore che per anni è stato associato all’idea di rischio e di incertezza.
Resta aperta la questione del passato: molti detentori di criptovalute non hanno ancora regolarizzato la propria posizione fiscale, spesso non per volontà evasiva ma per le difficoltà interpretative che hanno accompagnato la prima fase della diffusione degli asset digitali. Per questo motivo sarebbe auspicabile introdurre programmi di voluntary disclosure che consentano di sanare spontaneamente eventuali omissioni e permettere al nuovo sistema di partire in modo ordinato ed equo.
L’AVVIO A TAPPE DEL CRYPTO-ASSET REPORTING FRAMEWORK
Al via dal 2027
Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cayman, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Islanda, Indonesia, Irlanda, Isola di Man, Israele, Italia, Giappone, Jersey, Kazakistan, Corea, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia,
Sudafrica, Spagna, Svezia, Uganda, Ungheria.
Partono dal 2028
Australia, Azerbaigian, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Canada, Costa Rica, Cipro*, Hong Kong (Cina), Kenya, Malesia, Mauritius, Messico, Mongolia, Nigeria, Panama, Filippine,
Saint Vincent e Grenadine, Seychelles, Singapore, Svizzera, Thailandia, Türkiye, Emirati Arabi Uniti.
Stati Uniti, debutto nel 2029
Gli Usa hanno aderito alla Dichiarazione congiunta sul Carf per un suo rapido recepimento: l’impegno è per il 2029.
Ai margini dello scambio
Argentina, El Salvador, India, Vietnam restano ai margini dello scambio automatico. Argentina e India stanno però assumendo un impegno politico per l’attuazione del Carf e prevedono di attrezzarsi «a tempo debito».
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Buona fede esclusa per chi in dogana non dichiara i contanti
8 Novembre 2025
Il Sole 24 Ore 15 Ottobre 2025 di Alessandro Galimberti
Cassazione
L’esimente non è compatibile con norme chiare e invariate dal 1990
Presunzione di colpevolezza per chi in dogana non dichiara di trasportare contanti oltre la soglia di legge (10mila euro). Non vale infatti mai l’esimente della buona fede perché alle infrazioni valutarie si applicano i principi delle sanzioni amministrative (articolo 3 della Legge 689 del 1981) “non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa”.
La Cassazione – Seconda civile ordinanza 27347/2025 depositata ieri – torna sulla infrazioni valutarie per cassare la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva “perdonato” l’amministratore di una Srl locale pizzicato al valico di San Marino con 395 mila euro oltre la franchigia di legge. L’uomo aveva ottenuto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Economia che gli aveva irrogato 98.750 euro di sanzione per violazione dell’articolo 3 del Dlgs 195 del 2008, per aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione al seguito, fatto commesso nell’agosto del 2007. Il Tribunale di Ravenna nel 2013 accoglieva l’opposizione e annullava il provvedimento sul rilievo che, in forza delle disposizioni internazionali in vigore tra i due Stati, “sussisteva ( e tuttora sussiste) tra Italia e San Marino uno spazio doganale e valutario unico, con piena libertà di circolazione dei capitali, compreso il contante, con equiparazione tra i soggetti residenti nei due Stati”.
L’appello di Bologna arrivava per altra via alle stesse conclusioni “perdoniste” ravvisando che il Dlgs 195 del 2008 ebbe effetto dal 1° gennaio 2009, 16 mesi dopo la violazione contestata. I giudici riconobbero anche l’esimente della buona fede, “a causa dell’obiettiva situazione d’incertezza della normativa in materia e delle indicazioni fornite dall’ Amministrazione” poiché la Pa “riteneva che i rapporti valutari tra Italia e Repubblica di San Marino fossero disciplinati esclusivamente dalle convenzioni valutarie (Convenzione del 1991 e del 2000), le quali escludevano qualsiasi limitazione alla libera circolazione del denaro tra i due Paesi”.
La Cassazione ha però cassato entrambi gli approcci, rilevando una continuità normativa specifica e incontestata sul punto a partire dal 1990 (DL167) transitata fino al Regolamento CE 1889 del 2005, che riaffermava il mai modificato limite soglia dei 10mila euro. “Il che è sufficiente al fine di escludere la tesi del venir meno dell’obbligo dichiarativo, nonché qualsiasi ipotesi di buona fede del trasgressore, che la Corte d’Appello ha erroneamente riconosciuto”.
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Marchi, i principi nazionali non sono applicabili se contrastano con norme Ue
8 Novembre 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 27 Ottobre 2025 di Gianluca De Cristofaro Matteo Di Lernia
Non è possibile applicare principi di diritto basati sulla giurisprudenza nazionale ma non conformi a quanto previsto, in materia di tutela di marchi d’impresa, dalla direttiva 2015/2436 e/o dal regolamento Ue 1001/2017. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la decisione C452/24 del 1° agosto 2025 che riguardava un principio di diritto finlandese secondo il quale un’azione per contraffazione va proposta entro un termine ragionevole dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto contestato, altrimenti il diritto ad avviare l’azione decade.
Per la Corte di Giustizia questo principio generale del diritto finlandese non è conforme alla direttiva Ue 2015/2436 che pone limiti ben precisi alla preclusione della possibilità da parte del titolare di un marchio registrato di fare valere i propri diritti di esclusiva nei confronti di un terzo che usa un marchio identico o simile per prodotti identici o affini. Il principio di diritto finlandese, essendo molto più generico non può quindi essere applicato.
Il principio nazionale
Il principio di diritto oggetto della radicata tradizione giurisprudenziale finlandese prevede che l’avente diritto deve proporre un’azione o far valere una pretesa entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui lo stesso sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti su cui si basa la sua pretesa. In caso contrario, si verifica una decadenza dei diritti all’esercizio dell’azione per contraffazione.
Nel caso oggetto della decisione della Corte di Giustizia, l’avente diritto aveva atteso diverso tempo prima di agire in giudizio, e il Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche finlandese) ha ritenuto che ciò ormai impedisse di poter agire a tutela dei propri diritti. E questo nonostante il marchio oggetto di contestazione non fosse stato registrato ma fosse solo in uso continuativo e continuasse ad essere utilizzato dalla controparte, senza, peraltro, che quest’uso avesse fatto sorgere diritti in capo alla controparte.
La decisione
La decisione del Tribunale finlandese è stata impugnata, sulla base dell’argomentazione per cui l’applicazione del principio di diritto nazionale relativo alla decadenza dai propri diritti costituiva una limitazione dei diritti esclusivi conferiti da un marchio al suo titolare, in violazione di quanto previsto dalla direttiva n. 2015/2436, che prevede situazioni specifiche di decadenza da tali diritti.
In particolare, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva limita la sfera di esclusiva attribuita al titolare di un marchio verso un marchio registrato posteriormente quando quest’ultimo non potrebbe essere dichiarato nullo ai sensi – in particolare – dell’articolo 9, paragrafo 1 o 2, della stessa. L’articolo 9 fa riferimento ad una situazione cosiddetta di «preclusione per tolleranza», che si verifica esclusivamente per l’uso di marchi posteriori “registrati”.
La direttiva, dunque, nel contesto dell’armonizzazione delle legislazioni sui marchi d’impresa, prevede in quali casi l’inattività del titolare di diritti su un marchio possa emergere come limitazione a questi ultimi, inquadrando solo la tolleranza di un marchio posteriore registrato, ma non – come accaduto nel caso deciso dal tribunale finlandese – la tolleranza di un segno non tutelato che non conferisce alcun diritto esclusivo.
La Corte di Giustizia Ue ha quindi chiarito che la preclusione del diritto di agire scatta solo quando il marchio contestato è stato registrato da almeno cinque anni e in quel periodo di tempo non è stato consapevolmente impugnato. La preclusione dell’efficacia dei diritti di marchio riguarda perciò solo il caso in cui vi sia stata una situazione di tolleranza (consapevole) almeno quinquennale dell’uso di un marchio registrato.
Il principio generale del diritto finlandese in forza del quale l’inattività del titolare di un marchio entro un termine ragionevole comporta la preclusione del suo diritto non è quindi conforme a quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva n. 2015/2436, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1 o 2, di quest’ultima.
Infatti, obiettivo della direttiva, dice la Corte, è garantire ai marchi di impresa registrati una protezione uniforme negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.
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Dividendi, la soglia di partecipazione al 10% penalizza la distribuzione alle società residenti
8 Novembre 2025
Il Sole 24 Ore 24 Ottobre 2025 di Marco Piazza
Stando allo schema di legge di Bilancio 2026, gli utili d’esercizio e le riserve di utili che saranno distribuiti dal 1° gennaio 2026 da società di capitali ed enti commerciali residenti e da società ed enti di ogni tipo non residenti potranno beneficiare della parziale esenzione oggi vigente solo se relativi a partecipazioni dirette nel capitale della società che li distribuisce pari o superiore al 10% (si veda il Sole 24 Ore del 21 ottobre).
La novità interesserà i dividendi percepiti da società di capitali, enti commerciali, società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia, oltre che quelli derivanti partecipazioni relative a stabili organizzazioni in Italia di non residenti.
Il limite del 10% è in linea con quello contenuto nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE (direttiva «Madri e figlie»). Tuttavia, lo schema di legge aggiunge che ai fini della percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate attraverso la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Per fare un esempio, la società A detiene in C una partecipazione diretta del 7% e – per mezzo di una partecipazione del 60% nel capitale di B (società controllata attraverso la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria) – detiene anche una partecipazione indiretta del 5%. In questo caso, il dividendo distribuito da C e percepito da A beneficia dell’esenzione poiché possiede una partecipazione diretta del 7% a cui si somma, ai fini del calcolo della soglia, quella indiretta del 3% (60% del 5%).
Se B è una società estera, la verifica del controllo dei diritti di voto presuppone che la società sia dotata di assemblea e, presumibilmente, che sia localizzata in un Paese che consente lo scambio di informazioni (si veda, per analogia, la circolare Assonime n. 10 del 2024, pag 33).
Poiché la tassazione dei dividendi avviene per cassa, il test sarà fatto nel giorno della percezione del dividendo.
La nuova norma ridurrà i casi di applicazione delle disposizioni di contrasto al meccanismo del dividend washing di cui all’articolo 109, commi 3-bis e 3-ter, del Testo unico.
I diritti di godimento (come l’usufrutto) non sono considerati partecipazione al capitale (si veda la circolare Assonime n. 63 del 1994, ma, di recente, si vedano anche le risposte delle Entrate 147/2019, 381/2020; 238/2021 e 116/2024). Si tornerà a discutere del trattamento delle operazioni di mutuo di titoli garantito.
Non è chiaro il trattamento degli strumenti finanziari partecipativi i quali non costituiscono partecipazione al capitale.
L’articolo 89, comma 3-bis, del testo unico pare estendere l’esenzione di cui al comma 2 a prescindere dalle condizioni previste in questa norma. Del resto, se così non fosse, gli strumenti finanziari partecipativi con partecipazione agli utili sarebbero irragionevolmente penalizzati.
Viene modificato il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 per limitare l’applicazione della cosiddetta «mini-pex» ai dividendi distribuiti da Cfc con esimente della commercialità ai soci che detengono almeno il 10% del capitale della società estera come sopra calcolato.
Le nuove norme si applicheranno agli utili e riserve distribuiti a partire dal 1° gennaio 2026.
La decorrenza agganciata alla distribuzione anziché alla percezione causerà tutti i disagi già sperimentati per effetto dell’articolo 1, comma 1005, della legge 205 del 2017 in occasione della unificazione del regime delle partecipazioni qualificate e non qualificate.
Per diverse tipologie di utili, la norma non produrrà effetti innovativi.
Ad esempio, non interesserà i dividendi percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa (che restano soggetti all’imposta secca del 26%), né a quelli distribuiti ad enti non commerciali al di fuori dell’esercizio d’impresa, che concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’ente (77,74% per i dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016), né a quelli relativi a partecipazioni non immobilizzate di soggetti Ias/Ifrs che già oggi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’entità senza alcuna esenzione (articolo 89, comma 2-bis, del Tuir), né infine ai dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata che, salvo la dimostrazione dell’esimenti di cui all’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), sono già oggi integralmente tassabili in capo al percipiente, a meno che non siano già stati tassati per trasparenza o mediante applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 167, comma 4-ter.
Nessuna novità per quanto riguarda i dividendi corrisposti a non residenti, che – se non relativi a stabili organizzazioni in Italia – restano:
O totalmente esenti se corrisposti a “madri” comunitarie (articolo 27-bis del Dpr 600/1973) o “madri” svizzere, in virtù dell’articolo 9 dell’Accordo Ue-Svizzera del 26 ottobre 2004 e a Oicr istituiti nella UE o nello spazio economico europeo;
O tassati con l’imposta secca dell’1,20%, se percepiti da società alle quali non si applica l’esenzione di cui all’articolo 27-bis citato, ma sono residenti e soggette ad imposta in Stati Ue o SEE (articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/1973),
O soggetti ad imposta definitiva dell’11% se corrisposti a determinate tipologie di fondi pensione esteri;
O altrimenti, soggetti all’imposta del 26% ridotta in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni.
La modifica non incide neppure sul regime della participation exemption (articolo 87 del Tuir) in caso di cessione della partecipazione.
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Casa, rete familiare e conti correnti provano il centro di interessi all’estero
8 Novembre 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 20 Ottobre 2025 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza
Non è soggetto a imposizione fiscale in Italia il contribuente che provi di aver stabilito all’estero la propria residenza e di avere all’estero il centro degli interessi economici e personali. A dirlo è la Cgt della Lombardia con sentenza n. 1880/25/2025 (presidente Evangelista, relatore Vicini).
Una contribuente contestava l’accertamento per omissione della compilazione del quadro RW relativo a disponibilità finanziarie detenute in Svizzera per l’anno 2012. Il primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo prevalente la presunzione di legame con l’Italia. Il secondo grado, invece, ha accolto l’appello sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente relativa all’effettivo trasferimento e alla collocazione a Zurigo del centro dei suoi interessi.
La Corte ha analizzato con attenzione i profili anagrafici, personali, patrimoniali e economici utili a verificare il centro degli interessi. Ha ritenuto decisiva la prova dell’iscrizione anagrafica a Zurigo a partire da febbraio 2012 e la documentazione che dimostra la disponibilità dell’abitazione a Zurigo con pagamenti riferibili alla contribuente e il successivo subentro nel contratto di locazione. La Corte, inoltre, ha valorizzato l’esistenza di relazioni familiari prevalentemente localizzate in Svizzera e la cessazione delle cariche in Italia, nonché la costituzione e l’attività sostanziale di una società svizzera di consulenza di cui la contribuente era socia e legale rappresentante. Sul piano finanziario, poi, la Corte ha considerato significativo il trasferimento delle disponibilità dal conto corrente italiano a un conto in Svizzera avvenuto nel 2012.
Alla luce di questi elementi la vicenda è stata ricondotta al criterio giurisprudenziale che vede nel domicilio e nel centro degli interessi il parametro decisivo per la determinazione della residenza fiscale quando l’iscrizione anagrafica risulti trasferita all’estero. La valutazione delle fonti documentali, dunque, ha portato a ritenere assorbita la questione dell’imponibile con conseguente annullamento delle pretese impositive.
Si afferma così il valore probatorio delle produzioni documentali, anche in appello, quando risultino determinanti per la decisione. La Corte ha motivato la compensazione delle spese per la particolare controvertibilità della materia e per il ruolo decisivo svolto dalla documentazione fornita dalla contribuente. La sentenza ha valorizzato il fascicolo probatorio, ritenuto idoneo a dimostrare la perdita di ogni significativo collegamento con il territorio italiano.
Sul punto si ricorda che l’onere della prova grava sull’ufficio quando questo sostiene la persistenza di un collegamento fiscale con l’Italia. Se l’ufficio attiva presunzioni legali e circostanze indizianti per ricostruire la residenza o il domicilio fiscale, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria idonea a dimostrare la perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la concreta localizzazione all’estero del centro degli interessi. In pratica il giudice valuta elementi anagrafici, familiari, patrimoniali e reddituali (iscrizioni anagrafiche, contratto di locazione o titolarità di abitazione estera, fonti di reddito, rapporti societari, movimentazioni finanziarie e prova della reale fruizione dei servizi nel paese estero). E solo il contribuente che allega e documenta in modo coerente questi elementi può efficacemente ribaltare la presunzione dell’amministrazione.