Categoria: Dall’Italia
La mail «individualizzata» mette a rischio l’azienda
12 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore 21 Aprile 2026 di Aldo Bottini
Il Garante della privacy, dopo i controversi interventi degli ultimi due anni in materia di conservazione dei metadati, torna ad occuparsi di posta elettronica aziendale, ancora una volta imponendo una lettura delle norme che, in nome di un’estrema (quanto discutibile) forma di protezione dei dati personali, rischia di compromettere pesantemente l’operatività aziendale. Si tratta di un provvedimento adottato il 12 marzo 2026, sul reclamo di un ex dipendente di una società che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha presentato un’istanza di accesso a tutto il contenuto della casella di posta elettronica aziendale “individualizzata” (ossia nome.cognome@azienda.it) assegnatagli e utilizzata per svolgere l’attività lavorativa (si veda il Sole 24 Ore del 16 aprile scorso). In pratica, ha chiesto che gli venisse consegnata tutta la corrispondenza scambiata attraverso tale account (di proprietà aziendale) durante il rapporto, senza distinzione alcuna. La società ha selezionato le e-mail a contenuto personale e ne ha consegnato copia all’ex dipendente, contestando la richiesta di avere copia di tutte le altre, afferenti l’attività lavorativa e contenenti informazioni di carattere riservato. Il lavoratore, ritenendo che l’ex datore di lavoro non gli avesse consentito di esercitare appieno il diritto di accesso ai dati, si è rivolto al Garante. Quest’ultimo ha (incredibilmente) accolto le prospettazioni dell’ex dipendente e, rilevata sotto vari profili la violazione del Gdpr e del Codice Privacy, ha ordinato alla società di consentire all’ex dipendente «l’accesso integrale al contenuto della corrispondenza presente sull’account di posta elettronica aziendale, di tipo individualizzato, utilizzato nel corso del rapporto di lavoro», irrogando altresì una sanzione amministrativa di 50mila euro. Il ragionamento del Garante muove dal presupposto (errato) che la casella di posta elettronica fornita dall’azienda e utilizzata durante il rapporto di lavoro, in quanto “individualizzata”, rientrerebbe, nella sostanza, nella piena ed esclusiva disponibilità del lavoratore. Di qui il suo diritto ad avere copia di tutti i messaggi scambiati, con l’unica eccezione di quelli in relazione ai quali il datore di lavoro sia eventualmente in grado di fornire la prova (invero diabolica) che contengano segreti industriali e aziendali. E siccome, secondo il Garante, «le comunicazioni in transito su un account individualizzato sono inevitabilmente riconducibili a dati personali dell’assegnatario dell’account», non sarebbe consentito esaminarne il contenuto, neppure per limitare l’accesso, come aveva fatto la società, alle sole comunicazioni di carattere personale. Non è dato di sapere se, nel caso di specie, una policy aziendale vietasse l’utilizzo personale dell’account di posta aziendale. Tuttavia, una disposizione del genere, pur assolutamente raccomandabile ed anzi necessaria, forse non sarebbe stata considerata decisiva dal Garante, posto che nel provvedimento si afferma apoditticamente che «anche le comunicazioni di tipo elettronico scambiate sul luogo di lavoro rientrano …nelle nozioni di “vita privata” di “corrispondenza” di cui all’art. 8 [della Cedu]», in quanto «la linea di confine tra ambito lavorativo/professionale e ambito strettamente privato non sempre può essere tracciata con chiarezza». Certamente, dato il rilievo che il Garante attribuisce al carattere “individualizzato” della casella e-mail, va attentamente considerata l’opportunità, per salvaguardare il patrimonio e il know how aziendale ed impedire la diffusione incontrollata di dati e informazioni di carattere riservato, di adottare caselle e-mail collettive, in cui al nominativo del dipendente si sostituisca la funzione o il team. Il provvedimento del Garante ravvisa poi ulteriori violazioni nella conservazione delle e-mail per un periodo di 5 anni (considerato eccessivo), così come nella conservazione dei log di navigazione in internet per 12 mesi, un arco temporale ritenuto anch’esso incongruo. Infine, il Garante rileva che sia il back up della posta elettronica, sia la conservazione dei log della navigazione in internet, in quanto strumenti che consentono un controllo a distanza dell’attività lavorativa, sarebbero soggetti all’obbligo di preventivo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (articolo 4, primo comma dello Statuto dei lavoratori). Si tratta di una posizione, già espressa in altre occasioni dal Garante, che nella sostanza ripropone una lettura dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che riporta le lancette dell’orologio a prima del 2015, ignorando di fatto che la riforma operata dal Jobs Act ha inteso sottrarre gli strumenti di lavoro (e non si vede come la posta elettronica non possa essere considerata tale) alla procedura di autorizzazione preventiva. Ancora una volta, insomma, le conclusioni del Garante sollevano più di una perplessità, anche rispetto ai limiti del potere di un’autorità che, sempre più, sembra travalicare le proprie prerogative, fornendo interpretazioni che sconfinano in ambiti, come quello del diritto del lavoro, che forse sarebbe più opportuno riservare ad altre sedi.
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Società esterovestita, non basta la sede in Italia
12 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore 1 Aprile 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Per accertare l’esterovestizione, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un vantaggio fiscale o la presenza di un’influenza gestionale dall’Italia. È necessario che l’Amministrazione provi che la società estera costituisca una «costruzione di puro artificio», priva di effettiva sostanza economica e creata al solo scopo di eludere l’imposizione nazionale A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza 7694 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate riteneva che le prestazioni di servizi rese da una società italiana a una società di diritto portoghese fossero imponibili in Italia. Secondo l’Ufficio, sebbene la società estera avesse sede legale a Madeira (Portogallo), era in realtà esterovestita, poiché la sede effettiva di amministrazione era individuabile in Italia.
Di conseguenza, dovendosi considerare la committente fiscalmente residente in Italia, le prestazioni di servizi ricevute da prestatore italiano andavano assoggettate a Iva in Italia, secondo le regole di territorialità vigenti al tempo. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al giudice tributario. Le ragioni della contribuente hanno trovato accoglimento solo in secondo grado dove i giudici hanno escluso l’esterovestizione nel presupposto che la sede estera non fosse una «costruzione di puro artificio» e che avesse una reale operatività in Portogallo.
In tale contesto, il Collegio ha ritenuto rilevante l’esistenza di un contratto di ship management per l’esternalizzazione di alcune funzioni, e l’esito favorevole di procedimenti penali e fallimentari che avevano già escluso la fittizietà della sede estera.
L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione rigettato dalla Corte che ha escluso la sussistenza di una esterovestizione.
Secondo la Cassazione, l’approccio dell’Ufficio è stato carente e atomistico essendosi concentrato quasi esclusivamente sulla figura degli amministratori di fatto italiani e sui contratti di servizio con la società italiana, senza però dimostrare che l’impresa estera fosse una struttura non effettiva.
Peraltro, anche ammettendo il ruolo di amministratori di fatto dei soci della società italiana, secondo i giudici, non si era comunque in presenza di un criterio sufficiente per provare l’esterovestizione, in assenza della prova che la società portoghese fosse una costruzione artificiale.
La mera circostanza che una società svolga la parte principale delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede non può fondare una presunzione generale di frode o abuso.
A fronte di ciò erano stati invece valorizzati elementi sostanziali che dimostravano l’effettiva operatività in Portogallo dell’impresa: sede sociale, utilizzo di due rimorchiatori, dipendenti non italiani i cui corsi di formazione avvenivano a Lisbona, riunioni del consiglio di amministrazione e assemblee soci si svolgevano a Madeira.
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Valido il licenziamento per un messaggio pubblicato su Whatsapp
12 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore 3 Aprile 2026 di Giampiero Falasca
Una comunicazione inserita in una chat privata di Whatsapp può integrare giusta causa di licenziamento quando, per contenuto e destinatari, sia idonea a ledere gravemente gli interessi del datore di lavoro e il vincolo fiduciario. Non è dunque decisiva la natura “chiusa” del mezzo utilizzato, se la dichiarazione è resa consapevolmente davanti a più soggetti e presenta un contenuto oggettivamente lesivo. Con l’affermazione di questo principio, la Corte di cassazione (ordinanza 7982/2026), torna ad affrontare un tema molto dibattuto, con esiti differenti.
Nel caso specifico, una lavoratrice aveva inviato un vocale all’interno di una chat, nel quale riferiva direttive interne sull’obbligo di controllo del green pass, criticava l’organizzazione aziendale con espressioni offensive verso colleghi e superiori e, soprattutto, indicava modalità concrete per eludere tali controlli. Il contenuto del messaggio, successivamente diffuso anche su Facebook, è stato ritenuto particolarmente grave non solo per il linguaggio utilizzato, ma anche per la rivelazione di informazioni riservate e per il potenziale impatto sulle misure di sicurezza adottate dall’azienda.
La Corte, nel confermare la legittimità del licenziamento, costruisce il proprio ragionamento su alcuni passaggi chiave. In primo luogo, esclude che la natura “privata” della chat Whatsapp sia di per sé idonea a neutralizzare la rilevanza disciplinare della condotta: il fatto che la comunicazione avvenga in un gruppo implica comunque la presenza di una pluralità di destinatari, qualificabili come “terzi” rispetto all’autore della dichiarazione.
In secondo luogo, valorizza il contenuto del messaggio, sottolineando come esso fosse connotato da intenzionalità lesiva, sia sotto il profilo delle espressioni offensive, sia sotto quello della diffusione di informazioni aziendali riservate.
Infine, la Corte distingue tra dolo e colpa quanto alla diffusione del messaggio: anche in assenza di volontà di divulgazione all’esterno, la prevedibilità di tale diffusione integra, comunque, un profilo di responsabilità, idoneo a rafforzare il disvalore complessivo della condotta.La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale tutt’altro che uniforme. In relazione alle chat private, si tende in linea di principio a escludere la giusta causa, valorizzando la tutela della segretezza delle comunicazioni e la limitata diffusività del mezzo, salvo ipotesi eccezionalmente gravi . Diverso è il caso dei social “aperti”, come Facebook, dove la potenziale diffusione indiscriminata dei contenuti può aggravare la condotta, pur restando centrale la verifica di elementi quali verità, continenza e proporzionalità.
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I soli rapporti familiari tra soci non conducono al collegamento esterno
12 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore 14 Aprile 2026 di Giovanni Negri
Il collegamento societario esterno esige l’accertamento dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra. Un elemento che non può essere tratto solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti soci di società diverse e l’accertamento di questo collegamento societario, comunque, non basta per fare presumere l’esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione.
Questo il principio di diritto scandito dalla Cassazione con la sentenza 9260 depositata ieri. Centrale nelle argomentazioni della Corte è il punto dell’influenza notevole, sul fronte del collegamento, nozione meno incisiva del controllo. L’influenza notevole si distingue da quella dominante tipica del controllo societario per la minore intensità dell’incidenza della società dominante sulle decisioni strategiche dell’assemblea, caratterizzata da minore stabilità temporale o da discontinuità nell’operatività.
Si delinea poi un collegamento societario interno, ogni qualvolta la partecipazione sociale detenuta dalla società che esercita l’influenza è tale da non essere determinante per le decisioni delle strategie di impresa ma da non poter essere ignorata perché magari consente al socio di esprimere componenti nel consiglio di amministrazione o di disporre del diritto di voto determinante per l’approvazione del bilancio.
Di collegamento esterno invece si parla quando relazioni contrattuali o di altro tipo, come, per esempio, la disponibilità di informazioni tecniche essenziali, lo scambio di personale manageriale o operativo specializzato indispensabile all’attività caratteristica, i rapporti familiari fra soggetti che rivestono ruoli o cariche sociali, sono in grado di attribuire a una società un’influenza notevole sull’altra senza la partecipazione al capitale sociale.
Mentre la relazione di collegamento societario interno si presume se una delle società eserciti almeno un quinto dei voti nell’assemblea dell’altra o, comunque, si può desumere dall’assetto statutario della società soggetta all’influenza, il collegamento societario esterno è una situazione di fatto da accertarsi di volta in volta, verificando se in concreto esistono o meno le condizioni di dipendenza economica che generano la possibilità dell’esercizio dell’influenza notevole in assemblea.
Per la Corte «l’accertamento dell’esistenza del collegamento societario non equivale, tuttavia, alla prova anche dell’esistenza del gruppo societario. Il collegamento societario è una relazione unilaterale intercorrente unicamente tra la società che subisce l’influenza e la società che la esercita, operante a livello assembleare e non comporta la presunzione legale relativa di esercizio da parte della società dominante dell’attività di direzione e coordinamento che è l’essenza del gruppo societario nella disciplina codicistica».
La Cassazione sottolinea poi che non è sufficiente la constatazione del rapporto di parentela fra soci di società diverse per concretizzare il collegamento societario. Per l’accertamento di quest’ultimo è necessario verificare non solo il rapporto di parentela ma anche come le dinamiche dei rapporti familiari tra soci di società diverse si siano tradotte in influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea di una specifica società e in intese dirette a realizzare ben precise finalità economiche comuni.
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Gli estratti conto bancari al posto delle ricevute Pos
12 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore 15 Aprile 2026 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
Estratti conto bancari al posto delle ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese: le comunicazioni e la documentazione inviati, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari, potranno infatti essere utilizzati in luogo delle ricevute cartacee, generate dai terminali abilitati ai pagamenti con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Rispettando tuttavia una duplice condizione: i documenti bancari dovranno intanto contenere le informazioni relative alle singole operazioni, e quindi data, importo e beneficiario; in secondo luogo, dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata. La custodia fisica delle ricevute Pos risulta infatti particolarmente onerosa per le imprese ad alto volume di transazioni quotidiane. Si tratta perciò di una significativa semplificazione degli obblighi conservativi in tutti i casi in cui l’attestazione dell’avvenuto pagamento elettronico costituisce l’elemento che permette il riconoscimento della deducibilità di eventuali oneri, come le spese per trasferte o missioni, e quelle di rappresentanza. La nuova disposizione, dettata dall’articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 del 2026 (Dl Pnrr il cui voto di fiducia definitivo è atteso per oggi dall’Aula del Senato), e non modificata in corso di conversione, riconosce invece come le ricevute cartacee Pos potranno essere integralmente sostituite dagli estratti conto bancari o da altra documentazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’intermediari in base all’articolo 119 del Tub – Testo unico bancario. Il riferimento alla documentazione anche in formato digitale abilita espressamente l’utilizzabilità e la successiva conservazione degli estratti conto trasmessi via home banking o app. In questo caso, trattandosi di documenti informatici, gli stessi dovranno essere inviati a un sistema di conservazione elettronica a norma per un periodo, anche qui, decennale.
La relazione illustrativa al decreto precisa, inoltre, che la misura non pregiudica le attività di controllo delle autorità fiscali: la documentazione bancaria, in quanto tracciabile per definizione, continua a soddisfare il requisito di tracciabilità del pagamento. Viene confermato così, in maniera evolutiva, il quadro già delineato dalla prassi dell’agenzia delle Entrate per i modelli dichiarativi 730 e Redditi: l’estratto conto era già stato individuato come possibile prova del pagamento tracciabile, seppure in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.
L’impressione è quella di un’accelerazione verso la piena digitalizzazione dei documenti di spesa: l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, già prevede la possibilità di emettere, previo accordo con il destinatario, lo scontrino in forma elettronica, garantendone autenticità e integrità. La risoluzione della commissione Finanze della Camera 7-00286, del 17 giugno 2025, ha inoltre già impegnato il Governo ad adottare misure con obbligo per i registratori telematici di generare e trasmettere digitalmente il documento all’acquirente.
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La mancata iscrizione all’Aire non prova la residenza in Italia
12 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 27 Aprile 2026 di Gennaro Nunziato
In tema di residenza fiscale delle persone fisiche, prima delle recenti modifiche normative, i criteri dell’iscrizione nell’anagrafica dei residenti, del domicilio e della residenza per la maggior parte del periodo d’imposta operano in via alternativa. In assenza del requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti, è necessario verificare se è presente uno dei requisiti di fatto: avere la residenza, cioè la dimora abituale, oppure il domicilio, vale a dire il centro dei propri affari e interessi.
Questo riscontro va fatto in concreto e non può essere svolto su elementi formali, quale la mancata iscrizione all’Aire. In assenza di questi requisiti, è esclusa la soggettività passiva in Italia per un contribuente stabilmente residente e operante all’estero in merito ai redditi ivi prodotti, dei quali successivamente trasferisce in Italia le relative disponibilità finanziarie in vista del suo rientro, poi avvenuto nel medesimo anno.
Questo è il principio sancito dalla Cgt di secondo grado della Sicilia con la sentenza 2387/3/2026 del 19 marzo 2026 (presidente e relatore Montalto).
La controversia trae origine dall’accertamento emesso nei confronti degli eredi del de cuius che, dopo aver vissuto per decenni in Nuova Zelanda, si trasferiva in Italia e con sé trasferiva ingenti somme di denaro, frutto dei redditi prodotti in quel Paese.
L’Agenzia considerava il de cuiusresidente in Italia e perciò tassabile la ricchezza trasferita. Valorizzava la mancata iscrizione all’Aire, e la presenza di elementi di collegamento con il territorio nazionale, quali la titolarità di conti correnti bancari e di talune proprietà immobiliari.
L’accertamento veniva annullato dai giudici di prime cure.
La Cgt di secondo grado conferma la decisione dei giudici di primo grado ed esclude la residenza fiscale del de cuius in base alla legge vigente all’epoca. Nel caso concreto difetta il requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafica dei residenti in quanto il de cuiusè cancellato dal 1958 per emigrazione definitiva e tale circostanza rende irrilevante la mancata iscrizione all’Aire.
Difettano anche i requisiti di fatto, perché ilde cuius ha stabilmente vissuto e operato in Nuova Zelanda, dove ha contratto matrimonio e ha operato quale imprenditore, prima di rientrare in Italia nel settembre 2016, pochi mesi prima del decesso. Nel giudizio non è contestato che egli dimorasse in Italia, così da escludere una sua residenza “di fatto”. Non è provato che avesse il centro dei suoi affari, risultando non significativi l’esistenza di conti correnti bancari esigui o di proprietà immobiliari, anche esse modeste.
La Corte estende l’indagine al requisito richiesto dalla nuova disciplina e accerta che le relazioni familiari erano limitate ai soli rapporti con la sorella. Verifica, infine, che il tempo decorso tra la data del primo bonifico di rientro dei capitali – ipotizzabile come inizio del domicilio in Italia – e la data del decesso del de cuiusnon corrisponde alla maggior parte del periodo di imposta.
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Operazioni tracciabili certificate anche dagli estratti conto
12 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore 27 Aprile 2026 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
Estratti conto o documentazione bancaria in sostituzione delle ricevute cartacee dei Pos, per attestare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili ai fini della deducibilità o detraibilità dell’onere sostenuto: la novità, dettata dall’articolo 8 del Dl 19/2026 (decreto Pnrr), convertito dalla legge 50/2026, si inserisce in un quadro di prassi consolidato dove l’estratto conto – sebbene riconosciuto come prova valida – era qualificato e considerato espressamente come opzionale, residuale e non aggiuntivo. Uno strumento, cioè, cui ricorrere solamente in assenza di altri mezzi di prova circa l’utilizzo di pagamenti in forma elettronica: secondo la gerarchia probatoria stabilita dalla circolare 14/E/2023 (e confermata dalla guida dell’Agenzia alle agevolazioni della dichiarazione 2025), il documento commerciale “parlante” e la fattura elettronica, entrambi con l’indicazione dell’avvenuto pagamento elettronico, già esauriscono di per sé gli oneri documentali in capo al contribuente, rendendo di fatto superfluo l’estratto conto anche in sostituzione delle ricevute Pos.
Dal periodo di imposta 2020, infatti, la detrazione a fini Irpef di determinate spese agevolate spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario, postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari, o con altri sistemi di pagamento, garantendo tracciabilità e identificazione dell’autore del versamento e facilitando così eventuali controlli da parte del Fisco.
La strada dell’annotazione
Il contribuente, quindi, può in prima battuta dimostrare l’avvenuto utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili mediante la relativa annotazione, inserita dal percettore delle somme, nella fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale rilasciati. Senza necessità, a fini reddituali, di presentare e conservare le attestazioni cartacee del Pos o gli estratti conto, avvalendosi invece dei due documenti alternativi. Innanzitutto, il documento commerciale quando valido ai fini fiscali, secondo gli articoli 4 e 5 del Dm 7 dicembre 2016.
Per acquisire efficacia fiscale, infatti, legittimando così la deduzione e la detrazione come oneri delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi, il documento deve contenere, oltre alle indicazioni di base – e cioè data, emittente, partita Iva, descrizione dell’operazione, corrispettivo – anche il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente.
L’esercente, chiamato ad annotare la corretta modalità di pagamento, elettronica o in contanti, pena l’applicazione di un’autonoma sanzione dal 1° gennaio 2026, può fornire così all’acquirente un documento autosufficiente a fini fiscali, con cui si attesta la natura dell’onere, l’identità del soggetto che lo ha sostenuto e la tracciabilità del pagamento.
Lo strumento alternativo è la fattura elettronica che, di per sé, già contiene il codice fiscale o la partita Iva del cessionario/committente: l’eventuale indicazione del mezzo di pagamento elettronico, sebbene al momento non obbligatoria, è in grado di rendere la fattura pienamente idonea alla detrazione o deduzione, senza necessità di documenti accessori quali l’estratto conto o le ricevute Pos.
La documentazione bancaria
La nuova disposizione del decreto legge Pnrr, di fatto, interviene quindi sulla valenza probatoria della documentazione alternativa rispetto a scontrino e fattura elettronici. In questo senso, riconosce piena fungibilità tra ricevuta Pos e documentazione bancaria quando lo scontrino e la fattura elettronica non siano di per sé autoconsistenti.
In questi casi, l’estratto conto bancario, anche in formato digitale, inviato da banche e intermediari finanziari, potrà essere utilizzato in luogo delle ricevute cartacee, generate dai terminali abilitati ai pagamenti con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Rispettando tuttavia una duplice condizione: in primo luogo, i documenti bancari dovranno contenere le informazioni relative alle singole operazioni, e quindi data, importo e beneficiario; in secondo luogo, dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.
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La sfera professionale fissa la residenza fiscale per gli anni ante riforma
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore 27 Marzo 2026 di Alessandro Germani
La residenza delle persone fisiche in base alla normativa antecedente al 1° gennaio 2024 valorizza la nozione di domicilio come sede principale degli affari ed interessi. Quindi si tratta di una nozione di residenza ancorata alla sfera professionale ed economica. Ciò a differenza della nuova disposizione dell’articolo 2 comma 2 del Tuir che a decorrere dal 2024 per la nozione di domicilio (alternativa alla residenza e all’iscrizione all’anagrafe dei residenti) fa perno sulle relazioni personali e familiari della persona. Questo principio è confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 6722 pubblicata lo scorso 20 marzo nel quale è interessante l’iter argomentativo della Corte. Ad una persona fisica italiana era stata contestata con riguardo all’anno d’imposta 2008 la residenza fiscale in Belgio. Ciò in base agli interessi economici preponderanti che la persona aveva mantenuto in Italia, in particolare le sue cariche come amministratore di società italiana. In secondo grado era stata data ragione all’agenzia delle Entrate. La Cassazione, quindi, entra nel merito della nozione di residenza delle persone fisiche ex articolo 2 del Tuir. Il contribuente lamenta che i giudici di merito abbiano data rilievo agli interessi economico-patrimoniali rispetto a quelli personali e familiari. La Corte promuove il giudizio di secondo grado, respingendo le doglianze del contribuente. Infatti nella nozione ante 2024 si fa riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali della persona che risulta prioritario rispetto alle relazioni affettive e familiari . Né si ravvisa contrasto fra questo indirizzo e la normativa eurounitaria che guarda sì ai legami familiari ma in ambiti molto specifici come quello doganale e della patente di guida. In ogni caso la Ctr non ha tralasciato i legami personali e familiari del contribuente stabiliti in Belgio, ma ha ritenuto che gli interessi patrimoniali, quasi interamente legati al territorio italiano, fossero di gran lunga prevalenti e tali da radicare in Italia la residenza fiscale del contribuente. Come la Cassazione ha ben messo in evidenza, infatti, la Corte di secondo grado è entrata nel merito. E ha soppesato gli interessi personali e familiari del contribuente, che è coniugato con una cittadina belga, è iscritto alla previdenza sociale, nelle liste elettorali e ha stipulato un’assicurazione sanitaria, rispetto a quelli economici e patrimoniali. Questi ultimi sono stati riconosciuti preminenti, in quanto la persona ha rivestito la carica di legale rappresentante e/o socio di 7 società italiane, è intervenuto in 7 atti notarili stipulati in Italia, ha partecipato a quattro riunioni assembleari, ha intrattenuto numerosissimi rapporti con operatori finanziari in Italia, con notevoli operazioni effettuate direttamente in Italia e premi assicurativi versati a compagnie di assicurazioni italiane. Per inciso il contribuente ha comunque avuto ragione per il semplice fatto che nell’avviso di accertamento non era stata allegata l’autorizzazione alle indagini finanziarie ex articolo 32 del Dpr. 600/73. Tuttavia nel merito l’analisi della Cassazione, che promuove quella fatta dalla Ctr, dimostra la logica che va seguita quantomeno per i casi di contenzioso ancorati alla vecchia nozione di residenza delle persone fisiche, dove il connotato dei due elementi (personali ed economici) è stato soppesato a fondo dal giudice di merito.
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La holding invadente trascina la bancarotta
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore 25 Marzo 2026 di Patrizia Maciocchi
È amministratore di fatto delle società controllate il presidente del consiglio di amministrazione di una holding se ha una gestione tale da rendere gli amministratori delle società satellite degli esecutori.
La Cassazione (sentenza 10984 depositata ieri) conferma la condanna dell’amministratore delegato della capogruppo, per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, oltre che impropria da falso in bilancio e operazioni dolose. Nel mirino degli inquirenti sono finite una serie di operazioni distrattive che avevano causato il fallimento di una Spa. La Suprema corte ha respinto la tesi difensiva che negava la posizione di amministratore di fatto del dominus della holding, per non aver mai gestito la società fallita, priva di attività effettive.
I giudici di legittimità ricordano che, per attribuire la qualifica di amministratore di fatto, è sufficiente la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive. E questi elementi, nel caso di una società non più operativa, vanno «commisurati non alla inesistente fase produttiva e commerciale, bensì alla gestione del patrimonio, cosicché la prova può trarsi anche da uno o più atti che per l’oggetto e per il tempo di esecuzione siano sintomatici della esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale».
Nei reati fallimentari, infatti, la titolarità della carica di amministratore della capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle controllate. Salvo che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si traduca in atti di gestione di fasi o settori dell’attività di queste, limitandone l’autonomia e riducendo gli amministratori a esecutori materiali delle direttive impartite. E ciò è quanto riscontrato dai giudici nella vicenda sotto esame.
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Lo Zelig della truffa. Il «Prova a prendermi» in salsa svizzera
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore 21 Marzo 2026 di Stefano Elli
Condanna a 8 anni di carcere al genio della frode creativa nella Confederazione
C’era un austriaco, un irlandese e uno svizzero. L’austriaco truffava il prossimo, l’irlandese, prima truffato poi complice dell’austriaco. Lo svizzero è il procuratore che li ha arrestati entrambi.
L’austriaco si chiama Juergen Pichler, nome d’arte Trickster (che in inglese significa imbroglione), 47 anni, professione (vera) musicista, ma anche pilota di linea, ma anche membro dei servizi d’intelligence austriaci, ma anche agente della Drug enforcement agency, ma anche medico, ma anche petroliere. Per il procuratore pubblico di Lugano Nicola Borga, è soltanto colpevole di ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità in certificati, ripetuta infrazione alla legge federale sugli agenti terapeutici, ripetuta falsità in documenti e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Da un anno si trova in carcere alla Stampa di Lugano ed è comparso nei giorni scorsi di fronte alla Corte delle assise criminali di Lugano di fronte ai giudici Amos Pagnamenta, Luca Zorzi e Renata Loss Campana. Per Borga, solo lui avrebbe intascato 23,8 milioni di franchi dal 2022 al 2024, truffando una dozzina di società elvetiche. Lui. Il socio irlandese Liam Kelly, 43 anni, ne avrebbe intascati “solo” 16,8. Come abbiano fatto a “giocare” i sospettosissimi uomini d’affari svizzeri? Secondo la procura, è stato possibile grazie a un abile lavoro di contraffazione di estratti conto, lettere di credito e altri documenti bancari che hanno comprovato la solidità delle proprie credenziali. In realtà la truffa era sempre la stessa, reiterata più volte.
Trickster si presentava alle proprie selezionate vittime come un benestante uomo d’affari attivo in svariati settori (anche farmaceutico visto che tra le vittime dell’”imbroglione” figura anche il presidente dell’associazione zurighese dei farmacisti) e proponeva l’acquisto o di auto di particolare lusso (Bentley Continental, Ferrari Roma Nero Daytona) o di aeroplani executive (Extra EA 500) o anche elicotteri (Airbus C135). Convinceva gli interlocutori con le proprie capacità oratorie a versare caparre confirmatorie per l’acquisto e la prenotazione di veicoli e velivoli presi in fase di costruzione e non potevano essere consegnati subito) dopodiché tratteneva il quantum e si volatilizzava. Numerose le piazze battute dai due compari: oltre all’Austria, alla Svizzera, anche la Germania, l’Italia e la Francia. Qui addirittura, durante il Festival del cinema di Cannes, Trickster aveva affittato via Booking una megavilla sul mare spacciandola per sua, organizzando megaparty, cui intervenivano modelle, imprenditori e Vip. Dettaglio gustoso, durante la serata, si sedeva a un pianoforte a coda (a suo dire regalo personale del cantautore Billy Joel), e intonava alcune delle canzoni scritte da lui stesso. Probabilmente l’unica circostanza autentica di quelle serate. Durante il processo Trickster ha ammesso di essere affetto da una patologia multipolare. Nel corso della requisitoria la pubblica accusa ha chiesto per lui una pena di sei anni di carcere e l’espulsione dalla Svizzera di 12 anni. Il suo avvocato Fabio Kappeli ha invocato le attenuanti per seminfermità psichiatrica del suo assistito. Nella serata di mercoledì Tribunale svizzero ha superato le richieste dell’accusa condannando Pichler a otto anni di carcere e a 12 anni di espulsione dal territorio elvetico. Mentre il sodale irlandese è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere di cui solo 18 mesi da scontare (per la sospensione condizionale della pena) oltre all’espulsione dalla Svizzera per sette anni.