Esterovestizione, gli indici della sede fiscale

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 20 Luglio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto

Con l’ordinanza 19092 dell’11 giugno 2026, la Cassazione ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società alla quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato, per il periodo d’imposta 2012, la fittizia residenza fiscale slovacca, con conseguente recupero dell’Ires non assolta in Italia.

La Suprema corte, dopo aver ricordato che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza di una società all’estero, tipicamente allo scopo di sottrarsi alla tassazione in Italia, ha ritenuto provata l’effettiva residenza fiscale in Italia, ex articolo 73, terzo comma, del Tuir, vigente ratione temporis, e in particolare del criterio della sede dell’amministrazione. Tale disposizione prevedeva, infatti, che fossero residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ivi avessero, alternativamente, la sede legale, l’oggetto principale, o la sede dell’amministrazione.

Nel caso in esame, la sede dell’amministrazione si desumeva da una pluralità di elementi, tra cui la residenza italiana degli amministratori (tra loro fratelli), l’insussistenza di atti di gestione dell’impresa in Slovacchia, l’emissione di fatture in lingua italiana mediante strumenti informatici collocati in Italia, i rapporti con società italiane riconducibili al medesimo gruppo, la documentazione rinvenuta presso la sede italiana e le dichiarazioni rese in sede di verifica. Si tratta di elementi che, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti idonei a provare la fittizietà della residenza estera, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’esterovestizione può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione estera posseggano i requisiti della gravità, precisione e concordanza (si veda Cassazione 4409/2026).

La pronuncia, in linea con il panorama normativo di rango europeo e internazionale, valorizza dunque un approccio sostanzialistico: la residenza fiscale di una società è radicata nel “place of effective management” (come definito dall’articolo 4, paragrafo 3, del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni).

Difatti, secondo la nozione invalsa anche nella giurisprudenza europea, per “sede dell’amministrazione” si intende il luogo della direzione effettiva, in cui si assumono e si attuano le decisioni gestorie e direttive, anche in presenza di una sede legale formale all’estero.

Vale osservare che gli indici di effettività elaborati in ambito europeo (disponibilità dei locali, residenza degli amministratori, sede delle assemblee, autonomia finanziaria) sono stati sostanzialmente riproposti anche nell’ambito della pronuncia in esame, come griglia valutativa per accertare la sede decisionale effettiva.

Al tempo stesso, la Corte valorizza l’accertamento dell’artificiosità della localizzazione all’estero, richiamando la giurisprudenza europea e di legittimità che inquadra l’esterovestizione come costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, finalizzata a sfruttare regimi fiscali di maggior favore, da valutare in ogni caso in bilanciamento con la libertà di stabilimento ex articolo 49 del Tfue.

In questo contesto, non può tacersi che la recente riforma in materia di fiscalità internazionale (a opera del Dlgs 209/2023) ha inciso sul testo dell’articolo 73 del Tuir, sostituendo “sede dell’amministrazione” e “oggetto principale” con i nuovi criteri di “sede di direzione effettiva” e “gestione ordinaria in via principale”, definiti come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche e degli atti di gestione corrente per la società nel suo complesso.

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Perdite su crediti e deduzioni: esame preventivo sulla qualità

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 20 Luglio 2026 di Cristina Odorizzi

La gestione fiscale dei crediti inesigibili passa attraverso il momento della svalutazione (articolo 106 del Tuir) e la fase definitiva della rilevazione della perdita (articolo 101).

Svalutazione dei crediti

Per la svalutazione dei crediti, l’articolo 106 prevede per le imprese diverse dagli intermediari finanziari una deducibilità pari allo 0,5% dei crediti commerciali, intesi come crediti generati da ricavi, al lordo del Fondo svalutazione, non coperti da garanzia assicurativa, con l’avvertenza che la deduzione non è comunque più ammessa dal momento in cui il Fondo diventa pari al 5% dei crediti stessi. Ne consegue che se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. In pratica, la svalutazione si determina secondo un criterio forfettario, senza alcuna indagine sul grado specifico di esigibilità di ciascun credito e quindi generando un fondo fiscale formato da tutti gli accantonamenti dedotti ex articolo 106 del Tuir (circolare 26/E/2013 e risposta 340/2023).

Il concetto di crediti coperti da garanzia assicurativa va interpretato in senso ampio, comprendendo tutte le modalità che garantiscono dal rischio di inadempimento (Cassazione 9433/2014, risposta 340/23). Ai fini quantitativi, i crediti si considerano coperti da garanzia assicurativa sino a concorrenza dei massimali assicurati senza considerare la franchigia.

Perdite su crediti

Le perdite sui crediti commerciali sono deducibili limitatamente alla parte che eccede il Fondo svalutazione crediti in essere. Ma prima della fase di conteggio, occorre un’attenta e rigorosa verifica sulla qualità della perdita. L’articolo 101, comma 5, del Tuir dispone in linea generale la deducibilità delle perdite su crediti solo esse risultano da elementi certi e precisi. Sono poi previste alcune presunzioni che esonerano da ulteriori elementi di prova. Infatti, sono sicuramente deducibili le perdite su crediti interessati da procedure concorsuali o procedure negoziali quali accordi di ristrutturazione o piani di risanamento dei debiti ex articoli 56 e 57 del Codice della crisi d’impresa.

Sono poi deducibili i crediti di modesta entità per cui sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. Sono di modesta entità i crediti sino a 5mila euro per le imprese di rilevante dimensione (cioè con ricavi superiori a 100 milioni) e sino a 2.500 euro per le altre imprese. Per il conteggio si assume non il credito complessivo ma le singole fatture che lo hanno determinato, salvo il caso di fatture riferite al medesimo rapporto contrattuale (ad esempio, da un unico contratto di somministrazione). Ai fini della deduzione è comunque necessario rilevare in bilancio la perdita anche come svalutazione (circolare 26/E/2013).

Per i crediti da procedure (ma anche per i mini crediti) la deduzione – ex articolo 101, comma 5, Tuir – è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva rispetto a quella in cui vi sono gli elementi certi e precisi oppure il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, purché ciò non avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui – secondo la corretta applicazione dei principi contabili – si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Infine gli elementi certi e precisi sussistono quando il credito è prescritto e anche in tutti casi di cancellazione dei crediti operata in applicazione dei principi contabili. La prescrizione, istituto previsto dall’articolo 2934 del Codice civile, è interrotta – come previsto dal successivo articolo 2943 – «dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (…) [e] dalla domanda proposta nel corso di un giudizio»; è inoltre interrotta «da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore».

La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva, e quindi legittima la deducibilità a prescindere dall’importo del credito. Si tratta tuttavia di una fattispecie non priva di insidie, in quanto la deducibilità è disconosciuta se dalle circostanze concrete, ad esempio dall’inattività dell’impresa creditrice, si può evincere una volontà liberale della stessa impresa (risposta 197/2019).

In tutti gli altri casi, per dedurre la perdita rimane l’esigenza degli elementi certi e precisi, che vanno provati in modo rigoroso, richiedendo in generale procedure esecutive infruttuose, sempre che tale infruttuosità risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Si ricorda, ad esempio, che l’infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l’impossibilità futura di recuperare il credito (risoluzione 16/E/2009). Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata la procedure esecutiva.

Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (Cassazione, sentenza 3862/2001) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all’articolo 115 del Tulps nell’ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell’attività di recupero, l’attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore.

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Società serba, niente pex sulle quote cedute

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 9 Luglio 2026 di Alessandro Germani

Non beneficia della Pex (participation exemption) la cessione di una partecipazione in una società serba che a certe condizioni dell’investimento in loco gode di una detassazione completa per dieci anni in proporzione all’investimento effettuato. È questa la risposta n. 135 dell’ 8 luglio 2026.

Una società italiana detiene una partecipazione del 25% in una società serba iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie fin dalla costituzione della partecipata estera.

Si tratta di un investimento effettivo in loco che occupa circa 220 persone e che gode dell’esenzione in base all’articolo 50 della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.

La risposta delle Entrate è di chiusura. La questione verte sulla specifica condizione dell’articolo 87 comma 1 lettera c) del Tuir per cui la Pex spetta in presenza della residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis del Tuir.

Il comma 2 del predetto articolo 87 fissa anche il cosiddetto periodo di monitoraggio per cui il requisito del comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.

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Quote donate, nella holding resta l’esenzione

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 1 Agosto 2026 di Angelo Busani

Il conferimento in una holding di quote o di azioni acquistate per donazione e la successiva cessione di una partecipazione di minoranza della holding non comportano la decadenza dall’esenzione di cui il conferente ha beneficiato in sede di donazione (articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) a condizione che trascorra almeno un quinquennio sommando il periodo di controllo della società donata (da parte del donatario) e il periodo di controllo della società holding (da parte del conferente). È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 152 del 31 luglio 2026.

Il caso riguarda un contribuente che, nel 2025, quando già era titolare di una partecipazione del 65 per cento in una società di capitali, ha ricevuto dal padre un’ulteriore quota del 35 per cento, beneficiando dell’agevolazione e impegnandosi a mantenere il controllo fino a giugno 2030. Costui intende ora conferire almeno il 70 per cento delle azioni in una holding di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir, e cedere poi a terzi una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento.

Poiché entrambe le operazioni sarebbero realizzate prima della scadenza del quinquennio relativo all’ultima donazione, il contribuente ha chiesto se il conferimento potesse determinare la perdita del controllo e se fosse possibile scegliere quali partecipazioni conferire. Analoghi dubbi riguardavano la cessione e l’eventuale applicazione dei criteri Fifo o Lifo per individuare le quote trasferite.

L’Agenzia muove dalla norma secondo cui, per le partecipazioni in società di capitali, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter spetta quando il trasferimento consente di acquisire il controllo previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile oppure di integrare un controllo già esistente. La condizione da rispettare nei cinque anni successivi non consiste nel mantenimento della titolarità di tutte le partecipazioni ricevute in esenzione, ma nella conservazione della posizione di controllo.

Il conferimento delle azioni in un’altra società, pertanto, non costituisce di per sé una causa di decadenza. Occorre però che sia lo stesso beneficiario dell’agevolazione a mantenere il controllo nelle società coinvolte. Nel caso esaminato, il contribuente dovrà quindi controllare la holding e, per il tramite di questa, continuare a esercitare il controllo di diritto sulla società operativa fino a giugno 2030.

Lo stesso criterio vale per la cessione della partecipazione di minoranza: la vendita del 20 o del 30% non determina automaticamente la perdita del beneficio, purché, anche dopo l’operazione, resti fermo il controllo diretto o indiretto richiesto dalla norma agevolativa. Non assume quindi rilievo decisivo l’individuazione delle singole quote cedute secondo il criterio Fifo o Lifo, perché l’obbligo del donatario riguarda il mantenimento del controllo, non il divieto di trasferire ciascuna partecipazione ricevuta.

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Ma per il Garante la posta rimane riservata

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 30 Luglio 2026 di Aldo Bottini

Il Garante della privacy insiste sulle proprie posizioni, estremamente rigide e assai discutibili, in materia di gestione e controllo della posta elettronica nei luoghi di lavoro, incurante delle opinioni divergenti che iniziano a manifestarsi in alcune sentenze dei giudici del lavoro. Qualche settimana fa abbiamo dato notizia di una sentenza del Tribunale di Pisa che ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente il cui comportamento infedele era stato accertato tramite controlli (mirati e successivi all’insorgere di un fondato sospetto) sui messaggi contenuti nella casella di posta elettronica aziendale assegnatagli.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, il provvedimento del Garante di avvio, nei confronti di Piaggio, società datrice di lavoro, di un procedimento sanzionatorio per illiceità nelle modalità di conservazione dei log di accesso al sistema di posta elettronica e dei messaggi stessi.

Con riferimento a quella stessa vicenda, è stato pubblicato ieri il provvedimento definitivo del Garante (rispetto al quale Piaggio ha preannunciato ricorso al Tribunale competente) con cui si ordina alla società «il divieto dell’accesso al contenuto dei dati raccolti e conservati sui sistemi aziendali relativi alla posta elettronica aziendale» e si infligge una pesante sanzione amministrativa pecuniaria. Il punto di partenza delle argomentazioni del Garante è sempre lo stesso: «l’indirizzo di posta aziendale individualizzato (ovvero assegnato a uno specifico lavoratore), così come il contenuto della posta elettronica presente nell’account, costituiscono dati personali del lavoratore stesso».

Da ciò si fa discendere l’applicazione alla mail aziendale della garanzia di riservatezza della corrispondenza, che si spinge sino ad affermare che andrebbero adottate «misure di tipo organizzativo e tecnologico tali da impedire l’accesso all’archivio da parte di soggetti diversi dall’interessato».

Si tratta di un’impostazione avulsa dalla realtà. Il dipendente che utilizza l’account di posta aziendale (di proprietà del datore di lavoro) non lo fa certo a titolo personale, ma agisce come espressione dell’organizzazione. Tanto più quando, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, le policy aziendali chiariscono che della mail aziendale si deve fare un uso esclusivamente lavorativo. Il che dovrebbe essere più che sufficiente, secondo le stesse Linee guida sulla posta elettronica emanate dal Garante nel lontano 2007, a evitare l’insorgere di qualsiasi aspettativa di riservatezza.

Il Garante insiste poi nel non riconoscere natura di strumento di lavoro alla raccolta e conservazione dei dati e dei messaggi di posta elettronica, con la conseguenza che tale conservazione (che il Garante ritiene «non indispensabile» per rendere la prestazione lavorativa) dovrebbe essere sottoposta alla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa prevista dal primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Una simile posizione non considera che oggi, tramite le email, vengono scambiate informazioni, trasmessi documenti, assunte posizioni negoziali, il che ne richiede necessariamente la conservazione negli archivi aziendali per evidenti finalità lavorative. Senza considerare che, nel caso concreto, si trattava di un controllo difensivo diretto all’accertamento di un illecito, come tale sottratto, per giurisprudenza pacifica, all’applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

A quest’ultimo proposito, il Garante, pur affermando che «non rientra nelle competenze di questa Autorità pronunciarsi sulla cd. teoria dei controlli difensivi», entra in realtà nel merito delle modalità applicative di tali controlli, sposando in pieno la tesi secondo cui, per essere legittimo, il controllo deve svolgersi «ex post, ovvero su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza del sospetto dell’illecito». Una tesi respinta dal Tribunale di Pisa che ha giudicato sulla medesima fattispecie e che porta alla totale impossibilità di accertare condotte illecite verificatesi ed esauritesi al momento dell’insorgere del fondato sospetto, come correttamente ritenuto, in una fattispecie analoga, dalla Corte d’appello di Torino (sentenza 437 del 31 ottobre 2023).

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Patto di famiglia senza esenzione fiscale

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 14 Luglio 2026 di Angelo Busani

Niente esenzione dall’imposta di donazione per il patto di famiglia che trasferisce al figlio la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding, anche se al beneficiario sono attribuiti i corrispondenti diritti di voto, quando lo statuto conserva in capo al disponente prerogative capaci di svuotare, in concreto, il controllo societario. È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 143/2026, sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 4-ter, dlgs 346/1990 (il Testo unico dell’imposta di donazione), nella quale, tra l’altro, non si nota alcun accenno al fatto che fosse una holding la società le cui quote erano oggetto dell’ipotizzato trasferimento. Il caso nasce da un progetto di passaggio generazionale articolato in un arco temporale di cinque anni, con il progressivo coinvolgimento del figlio negli organi amministrativi delle principali società del gruppo e con l’avvio, sempre progressivo, di attività di direzione e coordinamento delle controllate. L’agevolazione è dunque negata perché in questa operazione, seppur venissero attribuiti al nudo proprietario i diritti di voto relativi alla quota di partecipazione trasferita, si ipotizzava una modifica statutaria destinata a riservare al padre alcuni diritti particolari: il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione; il diritto di rappresentare la holding e di votare nelle assemblee delle partecipate su nomina e revoca degli amministratori, trasferimenti di partecipazioni, aziende, rami d’azienda e marchi; nonché il diritto di esprimere o negare il gradimento sui trasferimenti.A ciò si aggiungeva una clausola secondo cui, per modificare lo statuto, sarebbe stato necessario il voto favorevole di almeno il 96% dei diritti di voto complessivi. Il figlio, pur titolare del 95% dei voti, non avrebbe quindi potuto eliminare autonomamente le previsioni che attribuivano al genitore quelle prerogative personali.Secondo l’Agenzia, ai fini dell’esenzione non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto, ma occorre accertare che il beneficiario acquisisca un effettivo controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, cioè il potere di determinare l’esito delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria nel loro complesso. La risposta richiama la risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026, secondo cui clausole statutarie o patti parasociali riservati al dante causa possono depotenziare, fino a escluderlo, il controllo formalmente trasferito. Nella ricostruzione dell’Agenzia, quindi, la verifica da compiere non si arresta alla titolarità dei voti, ma investe l’assetto statutario complessivo e la sua capacità di lasciare al beneficiario un potere effettivo sulle decisioni ordinarie dell’assemblea dei soci.

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Dividendi dall’estero, sì al tax credit se la sostitutiva è obbligatoria

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 15 Giugno 2026 di Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere

In materia di dividendi di fonte estera percepiti da persona fisica residente in Italia, nell’ipotesi in cui l’imposizione sostitutiva del 26% sia applicata obbligatoriamente – senza possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario – il diritto convenzionale prevale sulla normativa interna e impone il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero, ai sensi dell’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera.

L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 18, Dpr 917/1986, svolge una funzione equivalente alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’articolo 27, comma 4, Dpr 600/1973, sicché la clausola convenzionale di esclusione del credito – operante solo quando l’imposizione avvenga “su richiesta del beneficiario” – non trova applicazione ove la tassazione sostitutiva sia imposta per legge, senza facoltà di scelta in capo al contribuente. A tali conclusioni è giunta la Cgt di II grado della Lombardia, sentenza 1013/9/2026, depositata l’11 maggio 2026 (presidente Locatelli, relatore Latti), che ha rigettato l’appello delle Entrate.

La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte del contribuente, di un’istanza di rimborso per imposte trattenute su dividendi di fonte elvetica, e assoggettati ad applicazione – in Svizzera – di una ritenuta a titolo di imposta preventiva, nella misura del 35%; ritenuta poi parzialmente rimborsata dalla Confederazione elvetica, nella misura del 20%, così da ricondurre la ritenuta effettivamente applicata alla percentuale massima prevista dalla Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni (15%). Su tali dividendi, in linea con la prassi indicata come corretta dalle Entrate, il contribuente liquida in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 18 citato, peraltro calcolata sull’importo lordo, stante l’assenza di un intermediario finanziario, senza il riconoscimento di alcun credito per le imposte pagate all’estero.

Il silenzio rifiuto formatosi sulla successiva istanza di rimborso viene impugnato dinanzi alla Cgt di I grado di Como, che accoglie il ricorso condannando l’ufficio alle spese di lite. L’Agenzia fa appello. L’ufficio sostiene che, sia nella normativa interna sia in quella convenzionale, la concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo costituisce requisito essenziale per il riconoscimento del credito d’imposta. Pertanto, stante l’avvenuta applicazione dell’imposta sostitutiva sui dividendi esteri – e la conseguente mancata concorrenza degli stessi alla formazione del reddito complessivo – il credito non può essere riconosciuto.

La Corte rigetta l’eccezione. Il collegio muove dall’analisi dell’articolo 24 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, che impone all’Italia di eliminare la doppia imposizione, con la sola eccezione del caso in cui la ritenuta italiana sia applicata su richiesta del contribuente. Nel caso di specie, l’imposta sostitutiva del 26% sui redditi da dividendi è stata invece applicata in ottemperanza alla normativa nazionale, che esclude la possibilità di opzione per il regime ordinario: la clausola di esclusione convenzionale non risulta operante e il contribuente ha diritto al rimborso.

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Fisco, controlli boom: triplicate le indagini sui conti correnti

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 25 Giugno 2026 di Marco Mobili e Gianni Trovati

Corte dei conti. Nella parifica del rendiconto statale l’accelerata dell’amministrazione finanziaria: verifiche puntuali in aumento del 18%, crescono dell’11,3% quelle sostanziali sugli autonomi

ROMA

Va bene la compliance, sono importanti tutti gli incentivi per spingere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Ma il cuore della lotta all’evasione restano i controlli. E l’amministrazione finanziaria mostra di saperlo bene, anche se spesso il tema si allontana dal cuore del racconto politico.

A rimetterlo al centro della scena sono i numeri. Nella relazione sul rendiconto generale pubblicata ieri con il giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, la Corte dei conti ne mette in fila molti. Pesanti.

Primo: crescono in modo netto i «controlli ordinari», cioè le verifiche puntuali (non automatiche come quelle su spese mediche e dichiarazioni) che «consentono di individuare redditi non dichiarati, omissioni, irregolarità e comportamenti elusivi, garantendo il recupero delle imposte dovute e contribuendo all’equità del sistema tributario», come riassumono le sezioni riunite in sede di controllo.

Nel 2025 sono state 223.647, con un salto del 18% rispetto all’anno prima, e hanno permesso di accertare 16,46 miliardi di maggiore imposta (qui l’aumento annuale è dell’11,4%).

L’accelerazione è netta, e le tabelle la mostrano in modo chiaro. Anche se per la Corte si tratta solo di un primo passo, in una strada che «tenuto conto della numerosità dei fenomeni evasivi» dovrebbe portare a «concentrare ulteriormente la frequenza dei controlli, soprattutto per le attività a maggior rischio di evasione, anche attraverso un maggior utilizzo dei dati a disposizione dei sistemi informativi.

Nei database le informazioni da incrociare arrivano da fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici (gli scontrini che una volta collegati ai Pos hanno fatto emergere 5,3 miliardi di imponibile in pochi mesi) e dai movimenti risultanti dall’Anagrafe dei rapporti finanziari.

Proprio su quest’ultimo terreno si incontra una delle impennate più ripide nell’attività del Fisco. Le indagini finanziarie, quelle che portano le lenti di Agenzia e Guardia di Finanza a spulciare i dati dei conti correnti, lo scorso anno sono state 6.566, e hanno prodotto accertamenti per 256 milioni di euro. È una goccia nel mare dell’evasione, certo: ma il numero di operazioni è più che triplo rispetto a quello registrato nel 2024, e mostra lo sforzo dell’amministrazione finanziaria di addentrarsi su questo terreno delicato quando le analisi di rischio mostrano che è il caso di farlo.

In crescita sono anche i numeri delle verifiche sulle partite Iva. I controlli sostanziali sugli autonomi soggetti agli indici di affidabilità fiscale (Isa) l’anno scorso sono stati 103.449, con un aumento dell’11,3% sull’anno prima e del 18,1% sul 2023. Ma anche in questo caso il campo da gioco rimane sterminato, e ampi restano i margini per incrementi ulteriori. I nuovi numeri indicano infatti che i controlli hanno riguardato il 3,8% delle partite Iva , con un’intensità che nel tentativo di spegnere il vulcano inestinguibile dei bonus edilizi sale al picco del 4,6% nelle costruzioni e arriva al 4,1% nel settore cugino di imbiancatura e lavori in casa. All’altro capo della graduatoria, fra le attività principali si incontrano gli studi medici (1,6% i controllati), che però sono la categoria meno a rischio secondo gli Isa (80,2% di affidabili nelle dichiarazioni 2025; Sole 24 Ore del 28 maggio).

Più in generale, il rapporto fra controlli e partite Iva a rischio in base alle pagelle fiscali restituirebbe rapporti più alti, prospettando la probabilità reale di essere sottoposti a verifica per chi presenta dichiarazioni zoppicanti. Ma per la Corte «la frequenza dei controlli sostanziali in rapporto alla numerosità dei contribuenti» rimane «un dato di rilievo critico»: e richiede di intensificare ancora il ritmo.

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La fattura da stornare e rifare tra Italia e San Marino

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 29 Giugno 2026 di Giorgio Confente

Un mio cliente ha emesso una fattura verso un cliente di San Marino. La fattura è stata accettata dal sistema di interscambio (Sdi) italiano con regolare ricevuta di consegna, ma è stata scartata da parte dell’agenzia delle Dogane di San Marino, a causa di un errore nella partita Iva di San Marino.

Qual è la prassi per la correzione?

Nel caso descritto, dev’essere stornata la fattura errata e va trasmesso un nuovo documento, che riporti i dati corretti della partita Iva di San Marino.

In particolare, si deve emettere una nota di credito con il codice TD04. Per evitare che la nota di credito sia inviata all’hub di San Marino, si può impostare, nel campo del codice destinatario, la stringa generica “XXXXXXX”, anziché il codice specifico dell’Ufficio tributario sammarinese (2R4GTO8). In tal modo, la nota di credi to annulla la fattura errata dal registro Iva vendite e dal sistema di interscambio italiano.

Successivamente, si può emettere una nuova fattura, con i dati del cliente sammarinese compilati correttamente e con codice destinatario “2R4GTO8”. Nello specifico, il campo “IdFiscale” del cliente dev’essere valorizzato con “SM”, mentre il campo “IdCodice” deve contenere esclusivamente il numero della partita Iva sammarinese, senza il prefisso iniziale “SM”.

Per completezza, si evidenzia che, se l’ufficio tributario di San Marino respinge il file, perché i dati del cliente non sono corretti, l’operazione è da considerare con esito negativo del controllo e viene meno il regime di non imponibilità, in base all’articolo 71 del Dpr 633/1972, decreto Iva, con obbligo di versamento della relativa imposta (agenzia delle Entrate, provvedimento 5 agosto 2021, n. 211273, paragrafo 3.2).

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Passaggio generazionale tassato se il potere decisionale resta al padre

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 5 Giugno 2026 di Angelo Busani

Il passaggio generazionale è soggetto a imposta di successione e donazione se resta solo sulla carta: con le risposte 115 e 116 del 4 giugno 2026 l’agenzia delle Entrate restringe l’accesso al regime dell’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico (Dlgs 346/1990) quando, dietro il trasferimento di partecipazioni ai figli, il disponente conserva poteri tali da impedire un loro effettivo subentro.

Nella risposta 115 si osserva il caso di un patto di famiglia con cui il fondatore di un gruppo imprenditoriale intendeva attribuire ai due figli azioni di una newco pari al 40,75% del capitale, ma rappresentative del 78,36% dei diritti di voto in assemblea ordinaria. In astratto, dunque, il dato numerico sembrava orientare verso l’acquisizione del controllo «di diritto», in base a quanto previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile, in quanto veniva superata la soglia del 50,01% dei voti nell’assemblea “ordinaria”.

L’agenzia delle Entrate, però, punta l’obiettivo sulla struttura statutaria complessiva: il disponente avrebbe conservato alcune azioni speciali, pari al 6% del capitale e all’11,5% dei voti. Tra i diritti speciali di queste azioni rientravano il voto favorevole determinante sulle operazioni di maggiore rilievo, il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione e il voto concorrente dell’amministratore così designato su materie di governance e, infine, il diritto di veto sulla distribuzione di utili oltre la soglia del 15 per cento.

Per l’Agenzia, questi poteri comprimono la possibilità dei figli di determinare l’esito delle delibere assembleari e quindi la conclusione: il controllo trasferito non è effettivo. La norma che dispone la non soggezione all’imposta dei trasferimenti di quote di controllo non può fondarsi su una maggioranza di voti solo formale, quando clausole statutarie o diritti particolari riservati al dante causa svuotano il potere decisionale dei beneficiari.

La risposta 116 affronta lo stesso tema da un diverso angolo visuale: il trasferimento, mediante patti di famiglia, della nuda proprietà di quote di società in nome collettivo, con riserva di usufrutto vitalizio in capo ai genitori. Le Entrate ammettono che l’agevolazione possa riguardare anche la sola nuda proprietà, ma soltanto se il socio nudo proprietario acquisisce una posizione idonea a subentrare nella gestione.

Nel caso osservato, invece, la documentazione esaminata dall’agenzia delle Entrate evidenziava clausole idonee a concentrare nel disponente usufruttuario la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società le cui quote erano oggetto di trasferimento.

Anche qui, dunque, il problema non è la categoria civilistica del diritto trasferito, ma l’effettività del passaggio generazionale. Se la separazione tra nuda proprietà e usufrutto lascia al padre il controllo e la gestione, il beneficiario non assume una posizione piena ed effettiva nell’impresa e l’imposta di donazione deve essere applicata in misura ordinaria.

Doing business in San Marino

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