Per le indagini bancarie serve una specifica motivazione

10 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 21 Settembre 2026 di Laura Ambrosi

Cambio di orientamento della Cassazione in tema di autorizzazioni per le indagini bancarie: tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Cedu ai fini dell’interpretazione della norma interna, la Suprema corte ora ritiene che l’autorizzazione – pur conservando una natura interna e preparatoria – debba essere preesistente alla richiesta di consultazione del conto bancario (essendo il titolo dell’ingerenza) e, al contempo, debba recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso.

La Cassazione si è così adeguata ai principi affermati dalla Cedu. Di fatto imponendo un controllo che fino a qualche tempo fa era quasi superfluo e oggi è ritenuto addirittura fondamentale.

Occorre infatti ricordare che l’orientamento consolidato in tema di autorizzazione alle indagini finanziarie affermava, in sintesi, che si trattava di un atto di natura meramente interna, non richiedeva motivazione e la sua mancata allegazione o esibizione non determinava l’illegittimità dell’avviso. Più in generale, si diceva che, in assenza di un concreto pregiudizio, qualunque difformità rispetto all’autorizzazione e alla sua esistenza non comportava alcuna invalidità dell’atto impositivo.

Secondo il nuovo orientamento, al contrario, è necessario sussista un controllo sostanziale, seppur non di merito, per garantire che l’ingerenza sia stata effettivamente delimitata e giustificata. L’accesso a informazioni bancarie non può risolversi in una ricerca generica o arbitraria, evitando cioè indagini cosiddette «esplorative e generalizzate», che la giurisprudenza unionale ha qualificato come interventi arbitrari o sproporzionati.

Dalle ultime pronunce emerge come sia necessaria almeno una motivazione sufficiente a dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste rispetto al contribuente. Sebbene non venga specificato quali elementi debbano figurare nella motivazione, è ragionevole ritenere che le formule di stile non siano sufficienti. L’autorizzazione dovrebbe pertanto contenere un riferimento, seppur sintetico, agli indizi o alle anomalie che hanno reso necessaria l’indagine bancaria, individuando cioè elementi concreti riferiti al contribuente.

Occorre poi verificare il margine di sindacato del giudice tributario rispetto a un’autorizzazione “apparentemente” motivata: non è precisato se si dovrà limitare a una verifica formale o potrà estendersi a una valutazione sulla sua logicità e congruità rispetto agli elementi noti in quel momento.

Peraltro, secondo la Cassazione, l’autorizzazione deve essere allegata o comunque conoscibile nel suo contenuto essenziale, ai fini del controllo della legittimità dell’atto impositivo. In ogni caso, non è una “nullità rilevabile d’ufficio” (ad esempio 23401/2026), ma una causa di invalidità derivata, totale o parziale, dell’avviso di accertamento, che deve essere dedotta dalla parte fin dal ricorso introduttivo.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Il Tfr liquidato anno per anno al frontaliere a San Marino

10 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 7 Settembre 2026 di Michela Magnani

Redditi di lavoro dipendente

Vorrei sapere come dev’essere tassato il Tfr percepito a San Marino da un frontaliere italiano.

Differentemente da quanto avviene in Italia, a San Marino il trattamento di fine rapporto (Tfr), pari all’8,33% della retribuzione annua (si veda in proposito, per esempio, l’articolo 48 del vigente contratto collettivo unico generale delle aziende artigianali della Repubblica di San Marino), non viene erogato alla fine del rapporto lavorativo, ma annualmente, tra marzo e aprile dell’anno successivo a quello di maturazione, come mensilità differita. Sulla base della normativa sammarinese, l’importo, anche se è erogato annualmente, viene tassato separatamente.

Per la normativa italiana, il Tfr costituisce reddito di lavoro dipendente a erogazione differita rispetto al momento della sua maturazione e, di conseguenza, al fine di evitare l’effetto distorsivo derivante dall’assoggettamento di redditi di formazione pluriennale alle aliquote progressive vigenti nell’anno in cui sono percepiti, lo stesso è assoggettato a tassazione separata, ex articolo 17, comma 1, lettera a, del Tuir (Dpr 917/1986).

Poiché il Tfr sammarinese costituisce, come visto, una mensilità differita erogata tutti gli anni, si ritiene che, allo stesso, non si possa applicare la tassazione separata prevista per il Tfr “italiano”, e che esso vada considerato come reddito di lavoro dipendente relativo all’anno in cui è percepito, da sommare, quindi, agli altri redditi dell’anno.

Tale modo di procedere comporta che, ai fini del calcolo del computo dei 10mila euro di franchigia dalla tassazione spettante ai lavoratori frontalieri, il Tfr si sommi agli altri redditi percepiti nell’anno a San Marino.

Si ritiene, infine, che l’imposta pagata a San Marino su tale reddito (che costituisce Irpef: si vedano gli articoli 2 e 23 della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e San Marino, ratificata con legge 88/2013) possa essere portata in detrazione dall’imposta italiana, considerando, comunque, quanto previsto dall’articolo 165, comma 10, del Tuir (si veda, in proposito, la risoluzione 38/E/2017).

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Indagini fiscali, chat utilizzabili con decreto motivato del Pm

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 30 Settembre 2026 di Antonio Iorio

Molte indagini, anche su illeciti fiscali, spesso utilizzano o addirittura si basano sul contenuto della messaggistica istantanea (sms, whatsapp, Telegram) degli interessati, dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori. Si pensi ai casi di false fatturazioni, di vendite non dichiarate, di sottrazioni fraudolente. Si pone così il problema della qualificazione giuridica del contenuto di questi messaggi conservati nei dispositivi elettronici.

Per lungo tempo sms, chat e messaggi veicolati tramite piattaforme digitali sono stati ricondotti prevalentemente alla nozione di documento, con conseguente applicazione di un regime acquisitivo relativamente flessibile. Più di recente, invece, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno progressivamente ricondotto tali contenuti nell’area della corrispondenza, con la conseguenza di una più intensa protezione della segretezza delle comunicazioni. L’impostazione tradizionale muoveva dall’idea che il messaggio già ricevuto e conservato nella memoria del telefono avesse ormai esaurito la propria funzione comunicativa, assumendo il carattere di dato stabilizzato e, dunque, di contenuto documentale acquisibile (articolo 234 Codice di procedura penale). In questa prospettiva veniva esclusa sia la disciplina delle intercettazioni, per assenza di un flusso comunicativo in corso, sia quella del sequestro di corrispondenza, sul presupposto che non vi fosse più una spedizione in atto. Di recente, invece, è stata valorizzata la tutela costituzionale non del supporto tecnico, ma della natura relazionale del contenuto. Il messaggio digitale, anche dopo la ricezione e la lettura, non perde il suo status di corrispondenza. La protezione permane finché conserva attualità e interesse per i soggetti che vi hanno preso parte; solo con il decorso del tempo o per effetto di altre circostanze idonee a recidere tale nesso funzionale, degrada a mero documento storico.

Il momento qualificatorio è passato dal dato materiale della memorizzazione a quello sostanziale della persistente vitalità comunicativa del contenuto. Ne consegue che se la messaggistica è corrispondenza, l’intervento degli inquirenti non può risolversi in una semplice attività tecnica di estrazione o riproduzione di dati dal dispositivo ma occorre una base autoritativa che legittimi la compressione della segretezza comunicativa. Tale legittimazione è assicurata dal decreto motivato del Pm (articolo 254 Cpp), considerato sufficiente in quanto proveniente da «autorità giudiziaria» ai fini della garanzia costituzionale, senza necessità di un intervento del giudice. In altre parole, da un lato si evitano assimilazioni tra l’accesso a comunicazioni già esistenti e la captazione occulta di un dialogo in corso; dall’altro, si lascia aperta la questione del grado di terzietà dell’autorità chiamata a disporre la limitazione del diritto costituzionale. Non sono infatti mancati recenti arresti giurisprudenziali (minoritari) che, in chiave più garantista, ritengono preferibile un controllo preventivo demandato a un giudice o comunque a un organo indipendente, sul rilievo che il Pm non sarebbe pienamente terzo.

Altro profilo di interesse concerne il contenuto del decreto di sequestro. La giurisprudenza più recente mostra più sensibilità per i principi di proporzionalità e selettività. Non sembra più compatibile con il nuovo quadro un sequestro indistinto dell’intero dispositivo o di tutte le informazioni contenute, senza adeguata delimitazione dell’oggetto della ricerca. Si afferma, al contrario, l’esigenza di indicare le ragioni del sequestro esteso, i criteri di selezione dei dati rilevanti, l’ambito temporale dell’indagine e le modalità di restituzione dei contenuti estranei all’oggetto della prova.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Deforestazione, controlli rafforzati su più beni

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 19 Settembre 2026 di Anna Girotto e Benedetto Santacroce

A poco più di tre mesi dall’applicazione del regolamento europeo sulla deforestazione (Eudr), cambiano le regole che identificano i prodotti interessati dalla normativa (impedire l’immissione, sul mercato Ue o l’esportazione, di beni associati a deforestazione e degrado forestale). Dal 18 settembre 2026, entra infatti in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/2102, pubblicato il 17 settembre, che modifica l’Allegato I del Regolamento (Ue) 2023/1115, aggiornando l’elenco delle materie prime e dei prodotti soggetti agli obblighi Eudr.

Per le imprese di grandi e medie dimensioni e per le micro e piccole imprese già soggette alla normativa europea sul legno, gli obblighi scatteranno dal 30 dicembre 2026; per le altre micro e piccole imprese dal 30 giugno 2027.

La modifica dell’Allegato I introduce nuovi prodotti nello scopo del Regolamento Eudr e ne esclude altri, con importanti precisazioni. Tra i prodotti che vengono inclusi ci sono le lingue di bovini congelate, finora escluse, a differenza di quelle fresche. Sono, inoltre, inclusi il caffè solubile, oltre a ulteriori derivati dell’olio di palma, quali prodotti della filiera oleochimica. Tra questi, rientrano, ad esempio, determinati oli modificati, glicerolo, alcoli, acidi, esteri, saponi e altri prodotti chimici ottenuti da olio di palma. Per i nuovi prodotti introdotti dal Regolamento delegato, gli obblighi Eudr decorreranno dal 30 dicembre 2027.

Il provvedimento elimina invece dall’Allegato I i cuoi e le pelli di bovini, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata e altri lavori di gomma vulcanizzata. Per i pneumatici rigenerati, lo scopo del Regolamento viene ristretto ai nuovi battistrada in gomma. Sono escluse le fave di soia destinate alla semina e i sedili per veicoli aerei e autoveicoli.

Sono poi date indicazioni su alcuni casi che avevano generato dubbi interpretativi.

Per specifiche voci dell’Allegato I sono escluse le merci che rientrano nella definizione di rifiuto e i prodotti usati o di seconda mano. Sono inoltre esclusi i campioni di valore e quantità trascurabili, quando la loro presentazione e quantità li rendono inutilizzabili per finalità diverse dalla valutazione del prodotto, e i prodotti destinati a esami, analisi o prove, se consumati, distrutti, conservati o restituiti esclusivamente per tali attività.

Sono, inoltre, esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi, anche riutilizzabili, utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto importato o esportato e presentati insieme a tale prodotto.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Dal 1° novembre entrerà in vigore la nuova tassa Ue sui mini pacchi

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 18 Settembre 2026 di Gaetana Rota e Benedetto Santacroce

Il contributo italiano rinviato a dicembre

Entro il 1° novembre 2026 entrerà in vigore la tassa di gestione dell’Unione europea sulle spedizioni di singoli articoli provenienti da paesi extra-Ue. Mentre il rinvio dell’entrata in vigore del contributo nazionale di due euro, per i pacchi extra Ue di valore inferiore ai 150 euro, in scadenza il 1° ottobre, è stato ulteriormente prorogato al 1° dicembre, dal decreto legge 162/2026 approvato il 16 settembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

La misura, in realtà già nota e di cui più volte si è parlato anche su queste pagine, si inserisce nel quadro della riforma del Codice doganale dell’Unione che, nell’abolire definitivamente la franchigia daziaria per le merci importate di valore inferiore a 150 euro, sancisce anche che la “tassa di gestione” introdotta per coprire i costi sostenuti dalle autorità per la vigilanza, il trattamento dati e l’analisi dei rischi sull’imponente volume di spedizioni B2C provenienti da Paesi terzi può essere solo di matrice unionale .

Entrando nel dettaglio dell’articolo 20 del regolamento, la tassa consiste in un importo fisso per singolo articolo contenuto nella spedizione e si applica alle richieste di immissione in libera pratica per le vendite a distanza. La somma corrisponde ai costi reali dei servizi resi, inclusi la verifica delle informazioni, l’esecuzione dei controlli, l’infrastruttura digitale e i servizi svolti dall’Autorità doganale dell’Ue. Il balzello non è rimborsabile ed è versato dal debitore con cadenza almeno mensile. La determinazione esatta dell’importo è affidata a un atto delegato della Commissione europea da adottare entro dieci giorni dalla pubblicazione ( si veda Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2026), garantendo la piena introduzione della nuova tassa sui minipacchi entro il primo novembre

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Con gli attivi sottostimati transfer pricing a rischio di dichiarazione infedele

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 16 Settembre 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La rassegna della Cassazione in tema di transfer pricing evidenzia che si tratta di operazioni reali con scambio di beni e servizi a prezzi differenti da quelli che sarebbero stati praticati tra soggetti indipendenti in libera concorrenza. Trattandosi di negozi traslativi reali ed efficaci, è esclusa la dichiarazione fraudolenta (articolo 3 dlgs 74/2000). Il problema, secondo la rassegna, si sposta sull’eventuale applicabilità della dichiarazione infedele (articolo 4), nel caso in cui la violazione della regola del valore normale si traduca in sottostima degli elementi attivi (quindi vendite della impresa italiana), superi le soglie normative e non trovi copertura in una documentazione che renda trasparente il criterio valutativo adottato (Masterfile e documentazione nazionale). Quanto alle Cfc l’imputazione per trasparenza al soggetto residente dei redditi della controllata estera quando ricorrono cumulativamente due condizioni (tassazione estera significativamente ridotta e prevalenza di ricavi riconducibili a passive income o attività dal limitato valore economico aggiunto) pone il problema della eventuale sussistenza della dichiarazione infedele (articolo 4). La rassegna non esclude in astratto la rilevanza penale, ma nega che possa discendere automaticamente dalla sola applicabilità della disciplina antielusiva tributaria.

L’onere dell’accusa, in questa prospettiva, è qualitativamente più elevato: deve provare non semplicemente che il legislatore tributario presume una delocalizzazione abusiva del reddito ma che, sul piano fattuale, il soggetto estero non ha quella autonomia e quella sostanza economica che formalmente gli si attribuisce. A tal fine viene richiamata la recente sentenza 50/2026 della Corte costituzionale, che conferma il principio per cui le presunzioni legali tributarie non possono, sole, fondare una responsabilità penale.

Rispetto alle società di comodo, sotto il profilo penale, la rassegna ritiene che la mera costituzione è un’operazione negoziale reale ed effettivamente voluta, che produce effetti nel mondo giuridico ed economico, perché la società viene davvero costituita, capitalizzata, dotata di beni e di una minima organizzazione. Per questa ragione, di per sé, non rientra nelle categorie della simulazione o della falsa rappresentazione della realtà. La rilevanza penale può emergere se la società di comodo viene poi utilizzata come strumento di ulteriori condotte fraudolente (frode carosello, emissione di fatture inesistenti, sottrazione fraudolenta mediante cessione di beni). Non è quindi la «non operatività» a fondare il reato, ma l’eventuale impiego della società come veicolo di una manipolazione ulteriore della realtà fiscale. La società di comodo, da sola, esprime al massimo un indice di elusività; diventa penalmente significativa solo se si inserisce in uno schema probatorio che mostri documenti falsi, operazioni inesistenti, interposizioni fittizie o altri artifici tipici della frode tributaria.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Negli accordi transattivi il regime Iva è ancorato all’operazione originaria

9 Ottobre 2026

Il Sole 24 Ore 10 Settembre 2026 di Nicola Galleani D’Agliano e Filippo Jacobacci

La transazione è il contratto con cui le parti compongono una lite attuale o potenziale mediante reciproche concessioni. Elemento essenziale è la datio, intesa come sacrificio o rinuncia che ciascuna parte offre all’altra: senza una datio non vi è transazione, ma un diverso negozio (accertamento, ricognizione, dichiarazione unilaterale).

La disciplina distingue tra transazione dichiarativa e transazione novativa. La prima modifica il rapporto preesistente e, in caso di inadempimento, fa rivivere automaticamente l’obbligazione originaria. La seconda sostituisce integralmente il rapporto precedente, richiedendo animus novandi e aliquid novi, ossia volontà inequivoca di estinguere l’obbligazione e creazione di un rapporto nuovo, oggettivamente incompatibile con quello originario.

Con la norma 239, la Commissione norme di comportamento osserva che, ai fini Iva, l’accordo contrattuale è solo un elemento probatorio. Quel che rileva è l’esistenza di una prestazione che trasferisce un’utilità e di una controprestazione economicamente valutabile. Da questa impostazione discende la totale impermeabilità del sistema Iva rispetto alla qualificazione civilistica della transazione.

L’Iva colpisce l’operazione economica caratterizzata dallo scambio utilità denaro, secondo il principio only once della Direttiva 2006/112/Ce. Il regime Iva delle transazioni che non introducono nuove operazioni (sia dichiarative sia novative) rimane quindi ancorato all’operazione originaria: la transazione modifica o sostituisce il contratto, ma non l’operazione Iva, che continua a “vivere” indipendentemente dal nuovo accordo.

L’abbandono della lite, inoltre, non costituisce prestazione di servizi in base all’articolo 3 del Dpr 633/1972, nella misura in cui si tratta di un effetto civilistico privo di contenuto economico autonomo. Diversamente da quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate, la rinuncia al contenzioso non integra una prestazione negativa imponibile, poiché ciò introdurrebbe una surrettizia novazione fiscale non coerente con il principio di capacità contributiva.

La prestazione negativa, ovvero l’obbligo, assunto verso corrispettivo, di non compiere un’azione o tollerare un comportamento altrui, è rilevante ai fini Iva solo quando questa astensione o tolleranza costituisce un’utilità economicamente valutabile per il destinatario e si inserisce in un rapporto sinallagmatico. La transazione diviene fiscalmente rilevante solo quando genera nuove operazioni Iva, ossia nuovi sinallagmi autonomi rispetto al rapporto originario: ad esempio, ulteriori forniture di beni o servizi con corrispettivi propri. In questi casi, il principio only once impone di assoggettare a Iva la nuova utilità trasferita.

Nelle transazioni relative a risarcimenti, l’imponibilità dipende dalla causa concreta della somma: resta escluso dal campo Iva ciò che ristora un danno patrimoniale privo di sinallagma; diviene imponibile ciò che, pur denominato risarcimento, remunera in sostanza una prestazione o un comportamento economicamente rilevante.

In conclusione, il regime Iva delle somme transattive dipende: dall’operazione originaria, che non viene meno per effetto della transazione, e dalle eventuali nuove operazioni introdotte nell’accordo, che assumono autonoma rilevanza ai fini dell’imposta.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Lavoratore autonomo o mediatore: l’agente sportivo è ancora in bilico

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 17 Agosto 2026 di Sandro Censi e Davide Greco

Come emerge dall’esame della giurisprudenza, della prassi e del dibattito dottrinale, non è ancora chiaro se l’agente sportivo, ai fini fiscali, debba essere qualificato quale lavoratore autonomo o mediatore. Una recente pronuncia della Cgt di primo grado di Cagliari (sentenza 136/1/2026) sembra aver tracciato una possibile direttrice interpretativa destinata a incidere sul futuro della materia.

La (nuova) definizione

La controversia riguardava l’applicabilità della ritenuta del 30%, a titolo d’imposta, sui compensi corrisposti da una nota società calcistica della Serie A italiana a una società di agenti sportivi con sede nel Principato di Monaco. I giudici sardi sembrano aver assunto una posizione piuttosto chiara circa la possibilità di ricondurre la figura dell’agente sportivo – almeno ai fini fiscali – nell’alveo del lavoro autonomo professionale, superando la tradizionale qualificazione di mediatore atipico che aveva caratterizzato il dibattito interpretativo, quantomeno durante la vigenza dell’abrogato articolo 1, comma 373, della legge di Bilancio 2018.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis, i giudici si soffermano sulla nuova definizione di agente sportivo prevista dall’articolo 2 del Dlgs 37/2021 – poi meglio precisata dal Dpcm 218/2025 – osservando che «nella nuova disciplina emerge (…) un tratto diverso del procuratore sportivo, descritto come una figura più complessa rispetto alla figura tratteggiata dalla disciplina previgente. L’art. 2 del D.lgs [37/2021] infatti, nel confermare che l’agente sportivo svolge l’attività di mediazione, specifica che egli fornisce altresì “servizi professionali di assistenza e consulenza”, accentuando la parte intellettuale-professionale del procuratore ed inserendolo in maniera più chiara nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo professionale».

Il richiamo alla nuova disciplina rappresenta certamente uno dei passaggi centrali della motivazione. Da tale passaggio sembra emergere come il legislatore abbia progressivamente valorizzato la componente professionale dell’attività dell’agente sportivo, affiancando all’attività di mediazione una più ampia funzione di assistenza e consulenza.

L’attività effettiva

La Cgt di Cagliari, tuttavia, non sembra arrestarsi al solo dato formale contenuto nel Dlgs 37/2021. Un ulteriore profilo valorizzato è quello della concreta attività svolta dall’agente sportivo: viene attribuita particolare importanza alla «prestazione effettivamente resa» dall’agente, «al di là delle definizioni normative e regolamentari che disciplinano il procuratore sportivo».

A differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia nella risoluzione 69/E/2022 e nella risposta 315/22, nelle quali l’attenzione sembra essersi concentrata prevalentemente sul dato normativo, la Corte – pur prendendo atto del mutato quadro legislativo – richiama l’interprete alla necessità di non fermarsi alla qualificazione formale della figura dell’agente sportivo.

La nuova disciplina costituisce certamente un elemento di rilievo nell’attività interpretativa, ma non esaurisce l’indagine richiesta ai fini fiscali. Al contrario, secondo l’impostazione che sembra emergere dalla sentenza, occorre verificare, caso per caso, quale sia l’attività concretamente svolta dall’agente sportivo, attribuendo rilievo decisivo alla prestazione effettivamente resa.

A parere dei giudici sardi, è evidente il cambio di rotta impresso dal legislatore con il Dlgs 37/2021. Il nuovo assetto normativo e, ancor prima, le modalità previste dalla riforma per il percorso abilitativo, sembrano infatti indirizzare la figura dell’agente sportivo tra i professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo.

Valutazioni caso per caso

Non possiamo però sottacere che l’attività di intermediazione continua a essere espressamente prevista anche all’interno della nuova normativa, sia da un punto di vista terminologico, sia come descrizione della possibile attività prestata dall’agente sportivo. L’articolo 5 del Dlgs 37/2021, ad esempio, disciplina il contratto di mandato sportivo quale contratto che incarica l’agente di mettere in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito delle discipline sportive. Inoltre, l’articolo 2, comma 1, lettera a), e l’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto definiscono l’agente sportivo come colui che «mette in contatto due o più soggetti (…) ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, (…) fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione».

Ciò che potrebbe, almeno in parte, rimettere in discussione tale ricostruzione è, come spesso accade, la concreta realtà applicativa. La soluzione interpretativa potrebbe allora non risiedere in una contrapposizione netta tra le due qualificazioni, bensì nella capacità di cogliere, caso per caso, la reale natura della prestazione svolta.

Se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale, è naturale chiedersi quale sia il grado di recepimento della riforma da parte delle Federazioni sportive nazionali, chiamate ad adeguare regolamenti e procedure al nuovo quadro normativo. La svolta culturale passa, infatti, anche attraverso di esse e dal rispetto del termine di sei mesi previsto dall’articolo 17 del regolamento attuativo del Dlgs 37/2021, pubblicato in Gazzetta il 19 gennaio 2026.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Beni e rapporti in Italia non bastano a smentire il domicilio all’estero

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 10 Agosto 2026 di Andrea Barison

La disponibilità di beni e rapporti con l’Italia non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la residenza fiscale del contribuente. Gli elementi posti a fondamento dell’accertamento devono risultare concretamente idonei a provare la permanenza del domicilio nel territorio dello Stato. È questo il principio affermato dalla Cgt di II grado del Lazio con la sentenza 3577 del giugno 2026, sezione 17 (presidente Sessa, relatore Marotta). La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i redditi percepiti nel 2017 da un contribuente iscritto all’Aire dal 2013 e residente in Thailandia, ritenendo che avesse mantenuto la residenza fiscale in Italia. Trattandosi del periodo d’imposta 2017, trovava applicazione l’articolo 2 del Tuir nella formulazione antecedente al Dlgs 209 de 2023.

Accertata la permanenza in Thailandia per la maggior parte del periodo d’imposta, l’istruttoria si concentrava sull’eventuale domicilio in Italia. L’ufficio richiamava la residenza dei figli e dell’ex coniuge, la disponibilità di immobili e autoveicoli, l’accredito della pensione su un conto corrente italiano, una partecipazione societaria, il ricorso al Servizio sanitario nazionale e le ricariche di utenze telefoniche italiane.

Il contribuente produceva il contratto di locazione dell’immobile in Thailandia con le ricevute dei canoni, i certificati di residenza thailandese e Aire, il codice fiscale thailandese, i visti di ingresso e uscita e la documentazione dei pagamenti effettuati all’estero.

La Corte respinge l’appello dell’Agenzia, ritenendo che gli elementi richiamati nel processo verbale di constatazione e nell’avviso di accertamento non dimostrino la residenza fiscale in Italia. I giudici escludono la rilevanza della residenza dei figli, appartenenti a nuclei familiari autonomi, e dell’ex coniuge, in seguito alla separazione. Irrilevanti sono ritenuti anche la titolarità dell’immobile assegnato all’ex moglie, il ricorso al Servizio sanitario nazionale, giustificato da esigenze mediche, l’accredito della pensione sul conto italiano imposto dall’Inps, la proprietà di un immobile acquisito per successione, la partecipazione societaria qualificata come investimento e le ricariche telefoniche italiane, effettuate per mantenere i rapporti con figli e nipoti. La Corte esclude inoltre l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Thailandia, rilevando che il contribuente, ex pilota Alitalia, non ha mai svolto funzioni pubbliche, nonché dell’articolo 18, comma 2, ritenendo applicabile il comma 1. Richiamando la Cassazione n. 10706/2019, ribadisce che la nozione convenzionale di residenza presuppone il potenziale assoggettamento illimitato all’imposizione nello Stato estero di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta. La sentenza conferma quindi la decisione di primo grado e condanna l’agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica

Imballaggi, dichiarazioni di conformità dal 12 agosto

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 5 Agosto 2026 di Paola Ficco

Dal 12 agosto, in base all’articolo 39 del Regolamento (Ue) 2025/40 (Ppwr), il fabbricante deve compilare e conservare le dichiarazioni di conformità relative agli imballaggi secondo lo schema dell’Allegato VIII, sostenute da evidenze tecniche complete e coerenti tra loro, secondo la procedura dell’Allegato VII. Occorre, quindi, uno scambio informativo intenso lungo l’intera catena di fornitura, gestito con metodo stabile. Il fabbricante può usare il modello che ritiene opportuno (file Word, Excel eccetera). Si tratta del documento obbligatorio redatto dal fabbricante che attesta formalmente la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità previste dal Regolamento (Ue) 2025/40, articoli da 5 a 12, sulla base della documentazione tecnica (allegato VII).

Il Regolamento definisce «fabbricante» chi materialmente produce imballaggi o prodotti imballati. La definizione, però, presenta due casi particolari:

prevalenza del marchio. Quando un soggetto fa progettare o fabbricare un imballaggio da terzi e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, è questo il soggetto (non il produttore materiale) che si qualifica come fabbricante. L’eventuale presenza di altri marchi sull’imballaggio è irrilevante. È il caso tipico della grande distribuzione con i prodotti a marchio proprio.

microimprese. Se il titolare del marchio è una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro) e se il fornitore dell’imballaggio ha sede nello stesso Stato membro, il fabbricante è tale fornitore. Si pensi a un piccolo birrificio artigianale italiano che fa stampare le proprie bottiglie da un vetraio italiano. L’obbligo di dichiarazione ricade sul vetraio e non sul birrificio.

La responsabilità segue, quindi, chi governa la presenza del prodotto sul mercato, salvo che si tratti di un operatore di dimensioni minime, nel qual caso risale al fornitore, purché resti all’interno dello stesso Stato membro. La dichiarazione di conformità Ue e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate per 5 anni dalla data di immissione sul mercato, se imballaggi monouso. Se riutilizzabili, il termine sale a 10 anni. Per «immissione sul mercato» il Regolamento 2025/40 intende «la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione» (articolo 3).

Il fabbricante firma la dichiarazione, ma non può dimostrare da solo la conformità perché i dati e le evidenze tecniche arrivano dai fornitori: lo scambio informativo (anche riservato, se necessario) deve essere continuo: in difetto non può attestare nulla. Nella filiera, quindi, ognuno ha compiti precisi.

Il Regolamento diluisce nel tempo gli obblighi. Quindi, la dichiarazione è uno strumento dinamico, da integrare con il quadro normativo che si completa. Secondo le Faq della Commissione Ue (Capitolo XV, punto 5) la valutazione riguarda l’imballaggio nella sua interezza: tutti i componenti, integrati o separati (bottiglia, tappo, etichetta), confluiscono in un’unica dichiarazione di conformità. I due documenti sono un unico sistema: la dichiarazione riassume le conclusioni di conformità, la documentazione tecnica ne fornisce le prove (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-e vademecum sulle misure di prevenzione di cui al regolamento Ppwr in www.conai.org).

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy