Marchi, azione del titolare e unicità evitano la decadenza per uso generico

10 Febbraio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 26 Gennaio 2026 di Gianluca De Cristofaro e Marina Savio

La decadenza per volgarizzazione può essere esclusa quando il marchio ( nonostante l’uso diffuso come parola comune) conserva la propria capacità distintiva agli occhi del pubblico anche grazie alla sua unicità nel contesto produttivo di riferimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza del 16 ottobre 2025.

In base alla normativa, può essere dichiarato decaduto il marchio costituito da una parola di fantasia che è nata per distinguere il prodotto e identificarne l’origine imprenditoriale ma che poi (grazie al successo commerciale) è entrata nel linguaggio comune come denominazione generica del prodotto.

La persistente idoneità del marchio a identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti che contraddistingue può però impedire la decadenza, così come le strategie di enforcement messe in campo dal titolare del marchio che possono andare dal rafforzamento della percezione come segno distintivo (ad esempio, utilizzando il simbolo “®” di “registrato”) alla reazione all’uso improprio tramite diffide o richieste di rettifica a dizionari ed enciclopedie in cui il marchio figura come nome comune.

La volgarizzazione

Il marchio decade se viene utilizzato come denominazione generica del prodotto (perde cioè la sua capacità distintiva) e il titolare non adotta iniziative sufficienti a contrastare questo fenomeno. L’elemento essenziale affinché possa dirsi “volgarizzato” è, quindi, la generalizzazione del marchio nel linguaggio comune, ossia la sua trasformazione da indicatore di origine a definizione dell’intera categoria merceologica di riferimento.

Un esempio tra tutti: il marchio “cellophane”, in origine utilizzato per contraddistinguere una pellicola brevettata prodotta dall’omonima società parigina, è stato dichiarato decaduto (nullo) nel 1978 in quanto divenuto oramai un nome comune di cosa (ad esempio della pellicola per imballaggi). Altri casi celebri di marchi caduti in pubblico dominio sono: “premaman” per i capi d’abbigliamento indossabili in gravidanza; “biro” per le penne a sfera; “oscar” usato genericamente come sinonimo del primo premio di qualunque manifestazione (salvo nel settore cinematografico, dove il termine è tutt’oggi un marchio registrato), “moka” per la classica caffettiera.

L’unicità

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il marchio “Cinecittà” non si è “volgarizzato”, in quanto ad oggi non si registra un uso massivo del termine per identificare, in generale, i servizi cinematografici, ma solo le produzioni realizzate in quegli specifici studios romani. Un risultato per nulla scontato se si considera che la parola “cinecittà” è addirittura utilizzata per identificare il quartiere di Roma in cui risiedono i noti studi cinematografici, nonché numerosi altri esercizi commerciali lì situati (ad esempio, un centro commerciale). Nell’escludere la volgarizzazione del marchio “Cinecittà”, i giudici romani hanno dato rilievo all’unicità di tale marchio nel settore cinematografico, non ritenendo invece rilevante l’adozione dello stesso nel contesto di servizi che nulla hanno a che fare con il cinema.

Il confine

Nel tempo, la giurisprudenza italiana ha chiarito che la sola diffusione di un marchio nel linguaggio comune (ad esempio, tramite il suo inserimento in dizionari o enciclopedie) non è, di per sé, sufficiente a determinarne la decadenza. Diversamente, ogni marchio divenuto iconico in relazione a un determinato prodotto sarebbe a rischio.

Il titolare del marchio può infatti contrastare il fenomeno della volgarizzazione, reagendo tempestivamente all’uso improprio da parte di terzi (soprattutto se competitor) e rafforzandone la percezione come segno distintivo da parte del pubblico (ad esempio utilizzando il simbolo “®” di “registrato”). Di conseguenza, in numerosi casi i tribunali italiani hanno escluso la decadenza di marchi noti (quali: “Vespa”, “Sottilette”, “Crossfit”, “Disaronno”, “Emmentaler”, “Kamut”, “Champion”) per volgarizzazione, sebbene divenuti negli anni rappresentativi del prodotto che contraddistinguono e usati diffusamente anche nel linguaggio comune.

I CASI DI MAGGIOR RILIEVO

Kamut

Sebbene derivi dall’antica lingua egizia, Kamut è una parola di fantasia che non ha un collegamento diretto con il prodotto che caratterizza (il grano khorasan) ed è utilizzata in funzione distintiva. Non c’è volgarizzazione del marchio.

Tribunale di Venezia, sentenza 28 dicembre 2018

Cubo di Rubik

La presenza sul mercato di prodotti imitativi non è di per sé sufficiente determinare la volgarizzazione del marchio, indica solo la sua rinomanza.

Tribunale di Napoli, sentenza 1° marzo 2022

Lasa

Il segno che contraddistingue un tipo di marmo proveniente dalla località di Lasa, è stato dichiarato decaduto alla luce della sua traduzione in altre lingue (mentre i nomi propri di regola non si traducono).

Tribunale di Bolzano, sentenza 10 ottobre 2017

Sottilette

Il fatto che gli operatori del settore del formaggio fuso a fette non utilizzino il termine per designare i propri prodotti dimostra la perdurante capacità distintiva del marchio.

Tribunale di Milano, sentenza 7 agosto 2023

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Cassazione: il Presidente del CdA non è un dipendente

10 Febbraio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 12 Gennaio 2026 di Giorgio Gavelli

ULTIMO COMMA

Ha destato un certo scalpore l’ordinanza 5318/2025 della Cassazione laddove afferma con molta (troppa) decisione che, ai fini della deducibilità del compenso deliberato, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del Cda o di amministratore unico.

Se nulla quaestio sulla figura dell’amministratore unico, molto c’è da dire su quella – del tutto diversa – del presidente del Cda. Perché, se è vero il principio (affermato nella stessa pronuncia oltre che in tante altre) che la deducibilità necessita di una concreta e distinta attività subordinata diversa da quella propria della carica sociale rivestita, ed è pertanto essenziale accertare l’esistenza di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’organo preposto sull’amministratore, è altrettanto evidente che la “latitudine” dei poteri di un presidente del Cda (al di là della mera rappresentanza sociale, che è altra questione) può essere assai diversa da caso a caso, potendo, nei fatti, essere limitatissima (ad esempio, in presenza di amministratori delegati “forti”).

L’orientamento giurisprudenziale prevalente viene correttamente ricostruito, ma l’ordinanza “scivola” quando inserisce una distinzione ben poco spiegabile tra la figura dell’amministratore delegato (nei cui confronti va verificata in concreto la compatibilità della coesistenza del rapporto di lavoro subordinato, in relazione al rapporto tra deleghe assunte e prestazioni lavorative svolte) e quella del presidente del Cda, nei confronti del quale, proprio per la carica rivestita, andrebbe «del tutto esclusa (…) la possibilità di svolgere un’attività di lavoro subordinato in favore della stessa società», quasi si trattasse di un amministratore unico. Questa affermazione si pone in insanabile contrasto non solo con la giurisprudenza del tutto prevalente della stessa Corte, ma anche con quella più volte assunta dall’Inps nell’affrontare (ai fini previdenziali) la medesima questione.

Nel messaggio n. 3359/2019 – dopo aver richiamato proprio la giurisprudenza della Cassazione in base alla quale la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del Cda, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale (tra le altre, Cassazione 11978/2004, 1793/1996 e 18414/2013) – l’Inps ha ricordato come tale affermazione non sia «neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi», in quanto «resta comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa». Anche per il presidente del Cda, quindi, come per l’amministratore delegato, occorre verificare caso per caso.

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L’attività in più Paesi fa scattare il rischio di doppia imposizione

10 Febbraio 2026

Il Sole 24 Ore 25 Gennaio 2026 di Alessandro Germani

FISCALITÀ CROSS BORDER LE REGOLE DA SEGUIRE

Nel contesto di piani di incentivazione dei dipendenti che passano attraverso l’assegnazione di azioni ai medesimi, nei gruppi multinazionali gioca un ruolo fondamentale la tassazione. Che genera elementi di notevole complessità, dati dal fatto che questi dipendenti per definizione sono interessati da fenomeni di mobilità. In quanto maturano il diritto ad un determinato premio in azioni in un certo lasso temporale, in cui possono essere impiegati presso differenti entità di un determinato gruppo collocate in differenti Paesi, quando poi generalmente l’assegnazione dei titoli avviene in uno stadio successivo in cui occorre verificare dove il dipendente sia fiscalmente residente. Altro ruolo fondamentale è giocato dalla circostanza per cui la società italiana del gruppo potrebbe essere interessata all’atto della assegnazione delle azioni al dipendente. E qui dunque scatta anche il ruolo di sostituto di imposta della società. Quindi esiste la doppia tematica, una relativa alla fiscalità della persona fisica, che va considerata secondo i principi interni dell’ordinamento fiscale ma anche alla luce delle convenzioni internazionali (articolo 15 del modello Ocse relativo al reddito di lavoro dipendente) e l’altra come eventuale sostituto di imposta della società italiana del gruppo.

In tale ambito la risposta a interpello 8 del 16 gennaio 2026 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 gennaio 2026) nel passare in rassegna questi concetti su di un caso pratico abbastanza frequente coglie l’occasione per ribadire i principi che erano già stati confermati dalla risposta ad interpello n. 199/25 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 agosto 2025), che aveva superato le indicazioni della risposta 81/2025 andando a riconfermare quanto a suo tempo chiarito dalla risoluzione 92/E/2009. I principi ribaditi dalle Entrate appaiono chiari:

un soggetto residente è tassato in base ai redditi ovunque prodotti;

un soggetto non residente è tassato invece solo per quelli prodotti in Italia (articolo 23, comma 1, lettera c) che ricomprende il reddito da lavoro dipendente prestato in Italia);

i premi percepiti da un dipendente residente in Italia saranno integralmente tassati anche se prodotti in periodi in cui il dipendente ha svolto la propria attività altrove essendo ivi residente;

i premi percepiti da dipendenti residenti all’estero sono tassati in Italia per la parte ivi maturata.

Quando dunque il premio matura per l’attività svolta in differenti Paesi si genera una potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza (del dipendente quando li percepisce) rispetto allo Stato della fonte (in cui il dipendente ha lavorato quando sono maturati). Per componenti a maturazione progressiva e pluriennale come le stock option vale il concetto di tassazione concorrente degli Stati con un criterio di pro-rata temporis. Laddove lo Stato di residenza tassi il dipendente anche per i redditi prodotti all’estero, la doppia imposizione verrà eliminata mediante il credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir. A livello poi di obbligo di ritenuta, la società italiana farà da sostituto d’imposta per le assegnazioni di azioni spettanti a soggetti residenti in Italia all’atto della percezione, mentre per soggetti fiscalmente all’estero all’atto della corresponsione (in Italia) l’obbligo di ritenuta scatta solo per l’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato.

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Deforestazione, proroga al 2027

10 Febbraio 2026

Il Sole 24 Ore 29 Gennaio 2026 di Gaetana Rota e Vittorio Santabarbara

Regolamento ad hoc

Imprese piccole e micro con dichiarazione snella

I rappresentanti del Parlamento e la presidenza del Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sulla revisione del regolamento Ue 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Ue di prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale.

Le parti hanno riconosciuto le difficoltà operative degli operatori nella fase di implementazione, soprattutto per i soggetti di minori dimensioni, e hanno confermato un rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni:

al 30 dicembre 2026 per le grandi imprese e i commercianti:

al 30 giugno 2027 per le piccole e microimprese, che avranno un semestre per adeguarsi alle previsioni regolamentari.

Il rinvio è stato necessario anche alla luce della semplificazione introdotta e relativa all’adempimento di tutti gli obblighi di dovuta diligenza e della relativa dichiarazione. È previsto infatti che saranno obbligati alla dichiarazione e alle relative incombenze di raccolta di informazioni i primi operatori che immetteranno i prodotti oggetto del regolamento sul mercato dell’Unione.

Di particolare pregio è la semplificazione prevista per le piccole e microimprese in tema di dichiarazione. I piccoli e micro operatori potranno presentare una tantum la dichiarazione in maniera semplificata. Tale dichiarazione verrà corredata da un numero identificativo che potrà essere poi utilizzata e ritenuta sufficiente al fine di garantire la corretta tracciabilità dei beni oggetto del regolamento.

Il regolamento così modificato prevede inoltre che gli operatori a valle e i commercianti potranno immettere o rendere disponibili sul mercato i prodotti solo se in possesso di tutte le informazioni necessarie. Gli operatori che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese dovranno essere registrati nell’apposito portale al fine di poter immettere o rendere disponibili sul mercato o esportare tali prodotti.

Verranno esclusi dall’applicazione del regolamento, sempre a seguito delle recenti modifiche, i prodotti stampati come ad esempio i libri o i giornali derivati ovviamente da materie prime come il legno.

Proprio in virtù della volontà del legislatore europeo di semplificare le procedure e rendere più omogeneo il sistema dei controlli, la Commissione europea sarà incaricata di redigere entro la data del 30 di aprile un memorandum al fine di valutare se le semplificazioni proposte abbiano effetti positivi e, se del caso, procedere alla proposta di ulteriori modifiche normative necessarie.

 

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Se il socio incide sulle scelte risponde in solido con gli amministratori

15 Gennaio 2026

Il Sole 24 Ore 16 Dicembre 2025 di Angelo Busani

La responsabilità del socio di Srl, in solido con gli amministratori della società, prevista dall’articolo 2476, comma 8, del Codice civile, si configura, sul piano oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso (oppure della consapevole autorizzazione o induzione al compimento dell’atto dannoso da parte dell’organo amministrativo); e, sul piano soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza del socio stesso.

Questo principio, affermato dalla Cassazione nell’ordinanza 32545 del 13 dicembre 2025, viene argomentato mediante un’ampia ricostruzione sistematica della disciplina della Srl, quale disegnata dalla riforma del 2003, che ha attribuito al socio un ruolo assai incisivo nella gestione dell’impresa sociale. Da questo contesto discende dunque la norma di cui all’articolo 2476, la quale consente di estendere al socio non amministratore la responsabilità tipica dell’organo gestorio, riconoscendo che l’ingerenza del socio può, in concreto, determinare l’orientamento delle decisioni gestionali. Secondo la Corte, per affermare la responsabilità del socio ai sensi dell’articolo 2476, comma 8, occorre la presenza congiunta di tre presupposti: 1) un comportamento del socio qualificabile come “gestorio”, il quale, cioè, incida direttamente sulle scelte operative della società e travalichi i poteri assembleari; 2) un nesso causale tra tale ingerenza e l’atto dell’amministratore poi rivelatosi dannoso; 3) la dimostrazione dell’intenzionalità, intesa come rappresentazione e volontà consapevole di ingerirsi nella gestione, assumendo un ruolo sostanzialmente equiparabile a quello dell’amministratore.

Particolarmente rilevante è la riflessione della Cassazione sull’avverbio «intenzionalmente», contenuto nell’articolo 2476, che, secondo la Corte, delimita con precisione l’ambito della responsabilità del socio: essa non può fondarsi su condotte colpose, né su semplici omissioni o su atteggiamenti negligenti del socio nell’esercizio dei suoi poteri di controllo. È invece necessario che il socio si sia consapevolmente ingerito nell’attività gestoria, determinando o influenzando in modo diretto le decisioni dell’organo amministrativo. L’intervento del socio deve, dunque, assumere natura di co-gestione sostanziale, anche se non formalmente dichiarata.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che il socio ricorrente, divenuto titolare del 66% del capitale, fosse pienamente consapevole della situazione di scioglimento della società, come dimostrato dal prezzo meramente simbolico pagato per l’acquisto della sua quota e dai contenuti di un patto parasociale che è stato ritenuto essere uno strumento di ingerenza nell’operatività della società in quanto si è rivelato come lo strumento mediante il quale il socio aveva indirizzato o autorizzato una serie di operazioni rilevate come antieconomiche: affitti di azienda, cessioni di crediti e vendita del magazzino, tutte operazioni ritenute dalla Corte territoriale espressive di mala gestio e generatrici di danno per la società e per i creditori.

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Transfer pricing, sconti commerciali ammessi sulle forniture infragruppo

11 Gennaio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 15 Dicembre 2025 di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

La Cgt Lombardia 1703/14/2025 (presidente Izzi, relatore Gaudino) affronta due temi riguardanti il transfer pricing: la differenza tra sconti commerciali e sconti finanziari e la riqualifica di servizi intercompany e distacco del personale in cessione di beni immateriali.

Sul primo punto l’ufficio aveva contestato l’indeducibilità ai fini Ires e Irap di parte dei costi sostenuti dal contribuente per l’acquisto di prodotti dalla casa madre in base a una rideterminazione in riduzione del margine operativo della società dovuta alla riqualificazione in sconto finanziario dello sconto commerciale concesso dalla casa madre sulle forniture di prodotti. Lo sconto è stato escluso dal computo del margine operativo da confrontare con il margine realizzato da società comparabili. Secondo i verificatori la sussistenza di sconti finalizzati a stimolare l’acquisto di prodotti non era giustificata, poiché la società era distributore esclusivo del gruppo ed emetteva ordini di acquisto alla casa madre solo dopo aver ricevuto le richieste dei clienti. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondata questa tesi e accolto il ricorso. La sentenza sottolinea l’esistenza di un contratto che disciplinava l’applicazione di sconti commerciali non parametrati ai tempi di pagamento e il fatto che i prezzi fossero in linea con le quotazioni di mercato ufficiali. Inoltre, secondo i giudici anche in presenza di un contratto di distribuzione in esclusiva l’applicazione di sconti risponde a logiche commerciali, cioè ampliare le quote di mercato.

In linea di principio, infatti, le parti di gruppi multinazionali che svolgono attività commerciali hanno obiettivi e rischi imprenditoriali propri che vanno considerati nelle verifiche, invece l’ufficio ha presunto deviazioni proprio perché la transazione era intercompany.

In secondo luogo l’ufficio riteneva che i servizi intercompany e il distacco di personale comportassero il trasferimento di competenze tecniche e know-how da parte della società italiana. Per tale motivo il metodo utilizzato dalla contribuente (cost plus) era stato disconosciuto e sostituito con royalties parametrate ai ricavi della casa madre. Secondo la Cgt, i servizi oggetto della contestazione (amministrativi, di rappresentanza, di pubbliche relazioni, reporting, e così via), sono richiamati nelle linee guida Ocse 2017 e descritti come non facenti parte del core business della società o del gruppo, non richiedenti uso di attività immateriali uniche, né l’assunzione di rischi da parte del prestatore. Pertanto il metodo usato era in linea con i valori di mercato, mentre il metodo scelto dai verificatori «conduceva a risultati esorbitanti». Da qui il rigetto della posizione dell’ufficio.

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Niente esterovestizioni se la residenza è effettiva

11 Gennaio 2026

Il Sole 24 Ore 17 Dicembre 2025 di Alessandro Germani

La tematica dell’esterovestizione mostra una chiara situazione di confine fra la libertà del contribuente di localizzarsi dove preferisce e il fatto che ciò sia genuino e non a fini elusivi. Ma se si dimostra, come è il caso di specie, che la residenza della controllante in Lussemburgo risponde a dei criteri effettivi, le Entrate non possono contestare l’esterovestizione della società. Questa la sentenza della Cassazione n. 32743 pubblicata il 16 dicembre riguardante una nota produttrice di orologi.

La contribuente aveva visto confermate le proprie ragioni sia in primo sia in secondo grado. In più nel 2018 c’è stata la sentenza del Tribunale penale di Milano con assoluzione perché il fatto non sussiste dei vertici aziendali.

La Cassazione conferma che il giudice di appello ha correttamente inquadrato la società come residente in Lussemburgo e non in Italia. È interessante come per la Corte la tematica sia di confine fra la libertà di stabilimento e la repressione dell’elusione fiscale. Ciò significa che ciascuno dovrà essere libero di localizzarsi dove preferisce purché in maniera genuina e non mediante operazioni elusive, tese unicamente al vantaggio fiscale. Questa è la sostanza del principio della residenza fiscale effettiva dei soggetti Ires ex articolo 73, comma 3, del Tuir. Da notare che la sentenza riguarda risalenti periodi d’imposta in cui si faceva riferimento ai vecchi tre requisiti della sede legale, della sede dell’amministrazione e dell’oggetto principale, mentre oggi a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 209/2023 il riferimento è alla sede legale, alla sede di direzione effettiva e alla gestione ordinaria in via principale. Ma si ritiene che non cambi la sostanza. La Cassazione ricorda che i criteri dell’articolo 73 servono a delineare la potestà impositiva dello Stato italiano (e di quello estero) a prescindere da situazioni patologiche in cui si tende a voler celare l’effettiva residenza. Indubbiamente vi è la repressione dei fenomeni abusivi. A livello di giurisprudenza comunitaria si guarda al fatto che l’insediamento all’estero sia effettivo. Quindi si devono colpire le costruzioni artificiose, ma quelle genuine sono frutto della libertà di stabilimento. Per la Cassazione la sede dell’amministrazione coincide con il criterio civilistico della sede effettiva, richiamata anche dalla Convenzione Italia Lussemburgo che è in linea col modello Ocse. Così gli indici sintomatici per individuare o meno l’esterovestizione di una società saranno:

il luogo dove si riuniscono gli amministratori e si forma la volontà degli organi collegiali di amministrazione

la residenza e/o la cittadinanza degli amministratori

la reale disponibilità di locali adeguati alle funzioni svolte

la conservazione delle scritture contabili obbligatorie

un fascio di comunicazioni consistenti e continuative che dimostrino il carattere eterodiretto della società estera

il periodo di vita della società estera e l’investimento fatto per costituirla, avviarla e mantenerla.

Tutto ciò punta chiaramente al Lussemburgo, per cui la Cassazione conferma i gradi di merito.

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Se non c’è iscrizione all’Aire la residenza estera va provata

11 Gennaio 2026

Il Sole 24 Ore 29 Dicembre 2025di Michela Magnani

Fiscalità internazionale

Lavoro nel Regno Unito come insegnante dal 2018, non sono sposato e non ho figli. Almeno due o tre volte l’anno torno in Italia, dove ho tutta la mia famiglia, e dove dall’anno scorso sono diventato proprietario – tramite donazione – di una casa vicina a quella dei miei genitori.

Non mi sono mai iscritto all’Anagrafe deli italiani residenti all’estero (Aire) e, non avendo altri redditi in Italia, dal 2018 non ho più presentato la dichiarazione dei redditi.

Mi sembra di avere capito che, per l’amministrazione finanziaria italiana, sono ancora residente in Italia e che, pertanto, avrei dovuto presentare le dichiarazioni dei redditi, sfruttando la convenzione internazionale per l’esenzione dalla doppia imposizione.

Chiedo, quindi, se sono obbligato a iscrivermi all’Aire e che cosa succede se non lo faccio. In particolare, sono a rischio di accertamento fiscale? In tal caso, come posso regolarizzare la mia posizione?

Il lettore è all’estero già da diversi anni, durante i quali, oltretutto, è cambiata la normativa italiana relativa alla nozione di residenza fiscale in Italia.

Infatti, l’articolo 2, comma 2, del Dpr 917/1986, Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2023, prevedeva che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile». Sulla base di tale disposto normativo, fino al periodo d’imposta 2023, sono considerate residenti in Italia, tra le altre, le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (e fatta salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove esistenti), erano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o avevano, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza a norma del Codice civile.

Quindi, a seguito del permanere dell’iscrizione all’Apr (Anagrafe della popolazione residente) del lettore per «la maggior parte del periodo d’imposta», in ognuno degli anni compresi tra il 2018 e il 2023, l’agenzia delle Entrate, applicando la normativa interna, poteva/può legittimamente considerare lo stesso residente fiscalmente in Italia e, di conseguenza, chiedergli il pagamento delle imposte nel nostro Paese, anche sui redditi prodotti, in quegli anni, nel Regno Unito.

Tuttavia, lo stesso soggetto, pur non avendo provveduto a cancellarsi dall’Anagrafe della popolazione residente, può dimostrare – sulla base della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e il Regno Unito, e ratificata con legge 329/1990 – la propria residenza in questo secondo Paese negli anni considerati.

Per quanto riguarda le annualità successive al 2023, l’articolo 2, comma 2, del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede, invece, che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio s’intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».

Come si può rilevare, e come chiarito anche dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2024, le norme in vigore dal 1° gennaio 2024 continuano a considerare l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente come uno dei criteri alternativi di radicamento della residenza fiscale in Italia, sebbene ne venga mitigata la valenza presuntiva a favore di un approccio sostanziale. Infatti, la nuova norma conferisce a tale criterio l’efficacia di presunzione relativa, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare che il dato formale è disatteso da una differente situazione fattuale. Di conseguenza, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta continuano a essere considerate fiscalmente residenti in Italia, a meno che non siano in grado di dimostrare – come, peraltro, già succedeva in passato – che l’iscrizione anagrafica non corrisponde a una residenza effettiva nello Stato italiano.

Al riguardo, la circolare 20/E/2024, già citata, prevede che, «a tale ultimo fine, si ritiene che il contribuente debba essere in grado di provare, sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili, che, per la maggior parte del periodo d’imposta, non si sia configurato nessuno dei criteri alternativi – diversi da quello anagrafico – previsti dall’articolo 2, comma 2, del Tuir ossia che, per la maggior parte del periodo di imposta, non ha avuto in Italia né la residenza civilistica, né il domicilio e non è stato presente fisicamente nel territorio dello Stato».

Quanto sopra in merito al tema del collegamento tra l’iscrizione all’Apr e la presunzione di residenza fiscale in Italia.

Venendo invece all’obbligo/non obbligo di iscriversi all’Aire, si rileva che, in linea di principio, tale obbligo sussiste per permanenze all’estero superiori a 12 mesi. In merito alle sanzioni applicabili in ipotesi di mancata iscrizione all’Aire da parte di un cittadino italiano, il comma 242 dell’articolo 1 della legge 213/2013, di Bilancio per il 2024, modificando l’articolo 11 della legge 1228/1954, riguardante l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, assoggetta a una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero, o all’estero, entro i termini previsti dall’articolo 13, comma 2, del Dpr 223/1989, o dall’articolo 6 della legge 470/1988 (vale a dire, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti o, nel caso di iscrizione all’Aire, con conseguente obbligo di iscrizione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, entro 90 giorni).

Nel caso prospettato, pertanto, si ritiene che il lettore, in conseguenza della lunga permanenza all’estero, sia obbligato a iscriversi all’Aire e assoggettabile alle sanzioni indicate; qualora egli non sia in grado di dimostrare la propria residenza all’estero negli anni indicati nel quesito, l’agenzia dell’Entrate ha titolo per chiedergli il pagamento delle imposte italiane anche sui redditi prodotti nel Regno Unito. Si suggerisce, perciò, di valutare con l’assistenza di un professionista quale sia l’effettivo Paese di residenza negli anni considerati.

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Perde convenienza la rivalutazione delle partecipazioni

11 Gennaio 2026

Il Sole 24 Ore 31 Dicembre 2025 di Marco Piazza

Sostitutiva al 21%. Convenienza solo se il valore affrancato è almeno pari a 5,2 volte il costo fiscale, contro il 3,25% di prima

L’aumento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni dal 18% a 21% (articolo 1, comma 144, del Ddl di Bilancio definitivamente approvato ieri dalla Camera) ridurrà notevolmente il numero di casi in cui l’opzione sarà conveniente. Infatti, il punto di indifferenza fra sostitutiva del 21% sull’intero valore della partecipazione e sostitutiva del 26% sulla plusvalenza effettiva, si verifica quando il valore affrancato è almeno pari a 5,2 volte il costo fiscale, mentre prima bastava che fosse 3,25 volte il costo fiscale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 dicembre). Per avere un risparmio dell’1% rispetto alla plusvalenza, il moltiplicatore del costo deve essere 6; per averlo del 4%, deve essere 21.

Essendo poi, ormai molto ridotto il divario fra l’imposta sostitutiva ordinaria e quella agevolata, l’affrancamento potrà produrre un risparmio tangibile solo quando le plusvalenze in valore assoluto siano di importo significativo.

Un altro effetto è che dovrebbero ridursi sensibilmente se non cessare le controversie fondate sull’abuso dell’affrancamento nell’ambito delle cosiddette «operazioni circolari», argomento ancora ripreso, di recente, dal ministero dell’Economia nell’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 e da sempre molto discusso in dottrina. Assonime, per tutti, lo ha esaminato molto bene, in più passi della sua circolare 21 del 2016.

La più classica «operazione circolare» è quella in cui:

1 i soci rivalutano la partecipazione e la cedono a una società da loro stessi posseduta mediante acquisto con indebitamento;

2 successivamente, la cessionaria ottiene la distribuzione delle riserve di utili della società appena acquistata, fruendo della parziale esenzione dei dividendi, e rimborsa, con tali somme, i finanziamenti ricevuti per l’acquisto delle partecipazioni.

Una variante della seconda fase è la fusione fra le due società in modo che, senza distribuire dividendi, la cassa presente nella società acquistata possa essere direttamente utilizzata per pagare i debiti. Per la Cassazione queste operazioni producono un vantaggio fiscale indebito (si veda, ad esempio, le pronunce n. 13205/2022 e n. 26260/2025), a meno che siano supportate da valide ragioni extrafiscali (si veda, ad esempio, la pronuncia n.6741/2025).

L’abuso consiste nello sfruttare una norma che intende solo facilitare la circolazione delle partecipazioni sociali, per incassare riserve di utili della società con una tassazione agevolata, senza aver effettuato, di fatto, alcun disinvestimento della partecipazione.

Anche l’agenzia delle Entrate, dopo aver assunto, inizialmente una posizione molto rigida (si veda, ad esempio, il principio di diritto 20/2019), ha dato, in varie occasioni, rilevanza a ragioni extrafiscali prevalenti rispetto al vantaggio tributario (si vedano, ad esempio, le risposte n. 537/2019; 242/2020; 4/2021; 156/2022 e 169/2024).

Data l’attuale onerosità della rideterminazione del costo fiscale, si può arrivare a concludere che oggi questo genere di operazioni non sia più idoneo a generare significativi vantaggi tributari.

A ciò va aggiunto che anche eventuali benefici indiretti, come la deducibilità degli interessi passivi e degli ammortamenti, sono fortemente limitati se non annullati. Gli interessi passivi subiscono i vincoli dell’articolo 96 del Testo unico.

L’affrancamento dei maggiori valori emersi in occasione di operazioni straordinarie è talmente oneroso da non aver più funzione agevolativa, ma solo di eliminazione dei doppi binari tra valori contabili e fiscali (Assonime, circolare 24/2025).

L’ammortamento dell’avviamento e dei marchi in 18 anni e la soppressione, per i soggetti Ias, della possibilità di dedurre extracontabilmente l’ammortamento dell’avviamento, dei marchi e dei beni a vita utile indefinita, completano un quadro da cui risulta chiaramente come le «operazioni circolari» non siano più terreno di pianificazione fiscale aggressiva.

Va solo ricordato l’avvertimento contenuto nel paragrafo 3.1 della circolare 6/E del 2022 per il caso di incorporazione di società con riserve in sospensione d’imposta tassabili solo in caso di distribuzione (come quelle di rivalutazione economica o monetaria). L’Agenzia ammette che in assenza di avanzo di fusione le riserve siano annullate senza impatti fiscali, ma si riserva il sindacato su eventuali operazioni abusive.

In conclusione, si può auspicare che in tutte quelle operazioni che, spesso solo in parte (ossia limitatamente ad alcuni soci), appaiono «circolari», la prevalenza delle ragioni extrafiscali sia spontaneamente riconosciuta dal fisco senza necessità di faticosi contraddittori.

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Import del legno extra Ue con due diligence allargata

11 Gennaio 2026

Il Sole 24 Ore  9 Dicembre 2025 di Paola Ficco

L’impresa che commercializza legno importandolo da Paesi extra Ue deve adottare tutte le misure necessarie per verificare che il materiale non provenga da fonti illegali (due diligence). A tal fine, non è sufficiente il sistema di verifica utilizzato dalla società madre, anche se realizzato con l’ausilio di un organismo di controllo.

Il principio è stato scandito dalla Corte europea di giustizia nella sentenza 13 novembre 2025, (C-117/24) a seguito di domanda pregiudiziale della Corte di Budapest per l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Ue 955/2010 sugli obblighi degli operatori che commercializzano legno e i prodotti derivati. La controversia ha investito l’Ufficio nazionale per la sicurezza della filiera alimentare contrapposto all’impresa che tale ufficio ha sanzionato poiché commercializzava legno, importandolo da Paesi entra Ue, senza avere un sistema di dovuta diligenza (due diligence – Sdd) realizzato a suo nome. Limitandosi così a utilizzare quello della società madre; condotta tenuta anche dalle altre società “figlie” presenti in altri paesi europei. Questo perché, a suo dire, il regolamento Ue 955/2010 impone di utilizzare un Sdd e non di crearne uno.

È stato dunque chiesto alla Corte europea se è sufficiente che un operatore (ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento 955/2010), appartenente a un gruppo di società, possa accedere agli elementi di un Sdd messo a punto, mantenuto e valutato dalla società madre oppure se tale Sistema deve essere messo a punto da un organismo di controllo (articolo 8 del regolamento) per l’operatore specifico. La Corte ha fatto sua la seconda delle due soluzioni. Il ragionamento dei giudici europei muove dal fatto che i tre elementi di un Sdd indicati dal Regolamento 955/2010 (articolo 6, paragrafo 1) sono: misure e procedure per accedere alle informazioni sulle fonti di approvvigionamento e i fornitori del legno e dei prodotti derivati immessi per la prima volta sul mercato Ue; procedure che consentono all’operatore, in base a tali informazioni, di analizzare e valutare il rischio di immissione sul mercato Ue di legno e prodotti derivati di provenienza illegale; misure e procedure di attenuazione del rischio ove questo si riveli non trascurabile.

Quindi, l’obbligo di utilizzare un Sdd implica che l’operatore adotti le misure appropriate di applicazione del Sistema «per evitare l’immissione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale»; quindi, un «comportamento attivo» dove i tre elementi del Sistema due diligence devono riguardare l’attività commerciale propria dell’operatore ed essere adeguati al rischio specifico generato dall’attività di immissione nel mercato Ue di legno e prodotti derivati.

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 955/2010 che «limita inequivocabilmente» la possibilità per un operatore di essere esonerato dal suo obbligo di mantenimento e valutazione del Sdd alla sola ipotesi di un Sistema messo a punto da un organismo di controllo. Quindi, l’ accesso a un Sdd messo a punto da un terzo diverso da un organismo di controllo (come la società madre), non è un «comportamento attivo» che incombe all’operatore quando immette legno o prodotti derivati sul mercato Ue.

Il regolamento 995/2010/Ue è abrogato dal 30 dicembre 2025 ma si applica fino al 31 dicembre 2028 al legno e derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.

LA DEFINIZIONI DI SDD

Due diligence semplificata

É una versione “alleggerita”, applicata a clienti a basso rischio per ridurre costi e tempi, semplificando la verifica dell’identità e del profilo, ma sempre nel rispetto delle normative antiriciclaggio. Esiste anche la Sdd ambientale e sociale (Environmental and Social Due Diligence), che valuta l’impatto di un progetto su ambiente e società,

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