Categoria: Da San Marino
Decreto Legge 22 Dicembre 2021 nr 208 – Ulteriori disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19
13 Gennaio 2022
Di seguito i punti principali dell’ultimo decreto Covid
- 1: L’accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.
- 2: Elenco della certificazione COVID‐19 valida a San Marino.
- 3: È obbligatorio indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori. All’apertoè obbligatorio in caso di eventi e manifestazioni e ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri. È obbligatoria la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.
- 4: Ogni locale chiuso aperto al pubblico ha l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente per assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metri di distanza interpersonale. Le medie e grandi strutture hanno l’obbligo di indicare ed assicurare, anche attraverso controllo all’entrate, il numero massimo della capienza all’interno tenendo conto della presenza di 1 persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita.
- 5: L’accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande(bar, ristoranti, mense, strutture ricettive) qualora avvenga in locali al chiuso, a congressi e meeting, nonché alle strutture sportive pubbliche e private è consentito unicamente a coloro che sono in possesso della Certificazione COVID -19. Sono esclusi i fornitori, coloro che usufruiscono del servizio di asporto e coloro che trovano posto all’esterno.
È obbligatorio per tutti gli operatori dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, delle attività di somministrazione di cibi e bevande l’utilizzo delle mascherine FPP2 mentre ne rimangono esclusi gli avventori.
- 5, comma 6: Il datore di lavoro è autorizzato, qualora lo ritenga utile in relazione a situazioni contingenti (ad esempio in seguito a contagi interni alla struttura), a richiedere ai propri dipendenti, oppure ai soggetti convocati, in aggiunta al documento che attesta la vaccinazione anche ulteriore certificazione attraverso tamponequale requisito per accedere al luogo di lavoro. In tal caso, ricade sul datore di lavoro, a proprie spese e presso strutture pubbliche o private autorizzate, della effettuazione di tali test.
- 6: nei locali chiusi aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, al tavolo possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del distanziamento di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti, trovano posto all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo di quattro persone al tavolo. Tale numero è derogabile in caso di soggetti facenti parte del medesimo nucleo di conviventi. È inoltre vietata l’attività di ballo e ogni altra attività di intrattenimento che comporti assembramento (art.8).
- 7: i datori di lavoro devono riorganizzare la propria attivitàprevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l’attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti per ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali.
- 9: l’accesso dell’utenza alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private sono consentiti solo con il possesso della Certificazione Covid-19.
- 12: in tutti i casi in cui sia possibile, è obbligatorio svolgere le riunioni, le conferenze, i congressi in collegamento da remoto. Qualora ciò non sia possibile, perché richieste modalità di voto in presenza ecc, sono consentiti quantificando l’utenza nella misura del 50% della capienza massima prevista. A tal proposito, la regola si applica anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione delle assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell’atto pubblico.
Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri, e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- Dagli articoli 14 al 17 sono previste le disposizioni per la scuola e per le attività sportive.
- 18, 19, 22: Nel caso in cui un minore di 14 anni, oppure una persona con disabilità sia sottoposto a quarantena, al genitore o al familiare che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro retribuita a precise condizioni. Le lavoratrici gestanti possono richiedere l’astensione anticipata se a) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio, b) se emerge un’esposizione a rischio di contagio elevata. È istituito un permesso parentale straordinario che, a certe condizioni, è possibile utilizzare nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi.
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Decreto Legge 22 dicembre 2021 nr 206 – Proroga degli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19
13 Gennaio 2022
Il Decreto Legge nr 206 proroga sino al 31 marzo 2022 gran parte delle disposizioni relative alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
Di seguito i punti principali
- CIG causa 2): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 2) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 3 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6, così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Qualora l’operatore economico non richieda la proroga prevista al comma 3 dell’articolo 3 del Decreto – Legge n. 6/2021, l’eventuale richiesta di CIG verrà intesa come causa 2) ordinaria ai sensi della Legge 31 marzo 2010 n.73. Tutti gli operatori economici che nell’anno 2021 non hanno usufruito di Cassa Integrazione Guadagni hanno accesso alla CIG causa 2) nelle modalità e limiti previsti dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73.
- CIG causa 4): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 4) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 4 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Gli operatori economici che hanno terminato entro il 31 marzo 2022 le ore massime utilizzabili per uno o più lavoratori, possono richiedere l’accesso alla CIG causa 4) per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre.
- CIG causa 5): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) così come previsto all’articolo 1 del Decreto – Legge n. 139/2021 possono usufruire di tale tipologia di integrazione salariale per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre. Tale integrazione può essere usufruita, in ogni caso, sino al 31 marzo 2022. Ove non in contrasto si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 1 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. È possibile accedere alla CIG causa 5 anche qualora non sia stato fatto durante il 2021, purché in possesso dei requisiti (si vedano comma 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 139/2021) e non si siano stati effettuati licenziamenti collettivi nel corso del 2021.
- Gli operatori economici che richiedono di usufruire della CIG causa 4 e 5,devono presentare alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, entro il 31 gennaio 2022 oppure contestualmente alla richiesta se successiva a tale data, documentazione attestante il fatturato al 31 dicembre degli anni 2019, 2020, e 2021. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro la data indicata, comporterà l’impossibilità di poter far richiesta per tali tipologie di CIG dopo tale data, permanendo in capo all’operatore economico il solo diritto alla CIG causa 2.
- Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisidi cui all’articolo 9 del decreto legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all’articolo 10 del suddetto decreto sino al 31 marzo 2022. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo gennaio – marzo nelle modalità indicate all’articolo 11 del decreto legge n.6/2021.Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 12 del decreto legge n.6/2021
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Decreto Delegato 17 dicembre 2021 nr 204 – Modifiche ai D.D. 29 marzo 2021 nr 61 e 29 ottobre 2021 nr 184 – Norme ulteriori in materia di semplificazione amministrativa
13 Gennaio 2022
Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 204 che estende anche alle imprese estere iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD) la possibilità di presentare telematicamente domande e istanze alla Amministrazione sammarinese.
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Decreto Legge 7 Dicembre 2021 nr 197 – Disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19
13 Dicembre 2021
Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 197 con le disposizioni urgenti in tema di COVID-19 nonchè la Circolare Esplicativa e il Comunicato Stampa del Congresso di Stato che chiariscono la corretta applicazione ed interpretazione del Decreto stesso.
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Decreto Delegato 7 Dicembre 2021 nr 196 – Nuove disposizioni sulla dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all’estero – mod. al D.D. 13/11/2020 NR 199
13 Dicembre 2021
L’ultimo Decreto in tema di DAPEF (Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute) introduce alcune semplificazioni compilative e dichiarative rispetto alla normativa previgente.
In particolare è stato eliminato l’obbligo di dichiarare le azioni o quote di società residenti e degli oggetti preziosi e si sono specificati i termini di prescrizione dei controlli.
Tutte le semplificazioni attuate sono state riepilogate nella Circolare del Dipartimento Finanze e Bilancio del 9 dicembre u.s. di cui se ne raccomanda, insieme al Decreto stesso, un’attenta lettura.
Con l’occasione si ricorda che la scadenza della dichiarazione è stato prorogata in via straordinaria per il solo anno 2020 al 31 12 2021 mentre in via ordinaria sarà da presentarsi il 30 giugno di ogni anno con riferimento ai beni posseduti al 31/12 dell’anno precedente.
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Decreto Delegato 30 Novembre 2021 nr 193 – Disposizioni in materia di frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti in recepimento della Direttiva (UE) 2019/713
13 Dicembre 2021
Il Decreto allegato, in recepimento della Direttiva UE 2019/713 modifica ed integra il Codice Penale della Repubblica di San Marino contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
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Legge 26 novembre 2021 nr 192 – Misure di risoluzione delle controversie relative al trattamento fiscale – procedure amichevoli (MAP) ai sensi degli accordi in materia di doppia imposizione fiscale e scambio d’informazione in materia fiscale
13 Dicembre 2021
Si allega il testo completo della Legge nr 192 che adegua l’ordinamento sammarinese alla migliore prassi internazionale in tema di risoluzioni amichevoli delle controversie internazionali riguardanti le doppie imposizioni (art. 25 del Modello OCSE). Si implementano i meccanismi di risoluzione amichevole e gli standard minimi di applicazione di tali procedure.
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Questione targhe: approvato un emendamento che sanerà le problematiche
13 Dicembre 2021
Da San Marino Fixing del 3 Novembre 2021
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa dell’approvazione, avvenuta nella giornata di ieri, da parte del Senato della Repubblica Italiana, di un emendamento che andrà a sanare le problematiche sollevate con l’adozione del Decreto Sicurezza del dicembre 2018 che ricordiamo, poneva il divieto per i veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e condotti da residenti in Italia da oltre 60 giorni, di circolare in territorio italiano; anche nell’ambito del successivo Decreto Semplificazioni non venne risolta definitamente la problematica.
L’emendamento approvato ieri in Senato consentirà la circolazione in Italia di veicoli anche condotti da residenti in territorio Italiano da oltre 60 giorni con la presenza a bordo del proprietario; viene inoltre stabilita la possibilità per i conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni di condurre veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, qualora gli stessi siano collegati ad imprese aventi sede nel territorio sammarinese da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
La Segreteria di Stato provvederà celermente ad informare la cittadinanza delle definitiva adozione del provvedimento, che si iscrive nell’ambito della Legge Europea, la cui adozione avverrà attraverso l’imminente ritorno alla Camera dei Deputati e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Grazie ad un costante, abile ed intenso lavoro diplomatico e istituzionale si è pertanto conclusa una questione particolarmente sensibile in capo a lavoratori e cittadini sammarinesi.
La Segreteria di Stato rimarca anche le più recenti interlocuzioni avvenute con alti rappresentanti istituzionali dei competenti Ministeri italiani, tesi ad accelerare l’iter d’adozione del provvedimento, che rappresenta altresì la conferma di un’ottima collaborazione con la controparte italiana su temi di forte impatto economico e sociale.
Da segnalare la più ampia collaborazione e la disponibilità del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell’Interno italiani che hanno recepito l’interesse pregnante per San Marino.
Parole di profonda soddisfazione sono state espresse dal Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari che si è personalmente ed istituzionalmente prodigato per il raggiungimento di questo risultato.
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Legge 29 Ottobre 2021 nr 183 – Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2021 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2020 nr 223
9 Novembre 2021
Nella Legge di assestamento al Bilancio dello Stato, la nr 183 del 29 ottobre si segnalano, tra gli altri, i seguenti provvedimenti da attuarsi con Decreto Delegato da emettersi entro il 31 Dicembre 2021:
art 2 – l’istituzione di una Destination Wedding Organization allo scopo di incentivare i matrimoni stranieri in Repubblica
art. 3 – interventi a sostegno dei Tour Operator e delle Agenzia Viaggi che prevedono un contributo economico per un massimo di 20 mila euro a operatore
art.4 – semplificazioni tecniche e procedurali (in vista della scadenza al 31 12 2021) della Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziare detenute all’estero (DAPEF)
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Decreto Delegato 29 Ottobre nr 184 – Ratifica D.D. 24 settembre 2021 nr 167 – Norme di semplificazione dell’attività amministrativa
9 Novembre 2021
Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 184 del 29 Ottobre 2021 che mira alla semplificazione di atti e procedimenti con la Pubblica Amministrazione.