Mese: Settembre 2025
Il marchio ceduto non è ramo d’azienda
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 21 Agosto 2025 di Alessandro Germani
Ai fini Iva viene confermato che la cessione di marchi, anche se accompagnati da diritti IP (proprietà intellettuale) collegati, non costituisce ramo d’azienda e rileva ai fini del tributo. A livello di transfer pricing poi gli aggiustamenti di prezzo collegati a determinate transazioni rilevano anch’essi.
Nella risposta 210 del 19 agosto viene interrotto un contratto di licenza per acquisire il relativo marchio e i diritti IP collegati e l’istante si domanda se si tratti di una cessione di azienda/ramo, come tale esclusa dal tributo, o di una prestazione di servizi imponibile Iva (con il registro in misura fissa per il principio di alternatività). Nel confermare quest’ultima tesi e nel richiamare i precedenti unionali e di prassi amministrativa sulla nozione di azienda e di ramo, le Entrate evidenziano i driver per capire come vada inquadrata l’operazione. Non si tratta infatti di ramo perché sono ceduti degli asset isolati, non c’è passaggio di personale, non sono cedute le relazioni finanziarie, commerciali e personali né ci sono subentri. Il marchio quindi si configura come un servizio la cui cessione è imponibile ex articolo 3 del Dpr 633/72. Ciò vale anche nel caso in cui con esso si cedano i diritti IP collegati per lo sfruttamento del marchio stesso.
La risposta 214 riguarda degli aggiustamenti di Tp fra società del medesimo gruppo effettuati a livello trimestrale per adeguarsi alle risultanze del metodo del Tnmm (transactional net margin method) utilizzato mediante il Ros (reddito operativo/vendite) per verificare che il prezzo operato sia di libera concorrenza. Il caso di specie appare piuttosto laborioso in quanto gli aggiustamenti sono effettuati su base trimestrale, quando nella prassi generalmente sono effettuati su base annua a consuntivo. Sulla base dei risultati a quel punto scatterà una variazione in aumento o in diminuzione entro 45 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. Occorre quindi comprendere se gli aggiustamenti siano rilevanti ai fini Iva, il che determina in acquisto la detrazione dell’Iva, che le Entrate avevano contestato in accertamento. L’Agenzia richiama il Working Paper n. 923 del 2017 della Commissione Europea e il documento del 18 aprile 2018 n. 081 REV2 del VAT Expert Group. In base a tali pronunce gli aggiustamenti sono generalmente esclusi da Iva, a meno che non si configurino come variazione di corrispettivo e siano collegati direttamente alla fornitura iniziale. La stessa Agenzia nella risposta 60/18 e 529/21 ha evidenziato per la rilevanza Iva i seguenti tre elementi:
onerosità dell’operazione;
individuazione dell’operazione a cui si riferisce il corrispettivo;
collegamento diretto.
Nel caso di specie sono effettuati aggiustamenti periodici in base al Tnmm con variazioni in aumento o in diminuzione, vi è un documento ( breakdown) da cui si evincono gli aggiustamenti e le operazioni a cui essi si riferiscono, motivo per cui c’è un collegamento diretto. L’operazione rileva quindi ai fini Iva come non imponibile, oppure con emissione di autofattura in caso di acquisti di beni in Italia da soggetto non residente.
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Residenza fiscale e redditi esteri tassati al momento dell’incasso
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 22 Agosto 2025 di Barbara Emma Pizzoni Stefano Grilli
Con la risposta a interpello 199 del 4 agosto, l’agenzia delle Entrate ha ritrattato la risposta 81 del 25 marzo scorso. La tesi espressa nella pronuncia di marzo non rappresenta un caso isolato, poiché il principio della rilevanza della residenza al momento della prestazione lavorativa era già stato affermato in più occasioni. Sia in relazione a trattamento di fine rapporto e incentivo all’esodo (risoluzione 1° agosto 2008, n. 341/E nonché le risposte a interpello, 11 settembre 2020, n. 343 e 1° agosto 2024 n. 167) sia con riferimento specifico ai compensi variabili dei manager (risposta 20 gennaio 2023, n. 126).
La risposta 199 riguarda il bonus incassato da un manager divenuto residente ai fini fiscali in Italia ma riferito a un periodo lavorativo (vesting) nel quale aveva lavorato ed era stato residente nel Regno Unito.
Il punto oggetto del (corretto) revirement dell’Agenzia riguarda i diritti impositivi dell’Italia in base al trattato con il Regno Unito (conforme sul punto al Modello Ocse). Per le convenzioni per evitare le doppie imposizioni è pacifico che lo Stato della fonte (working state) conservi il diritto di assoggettare a imposizione sui redditi derivanti dal lavoro ivi svolto, a prescindere dal momento in cui le somme sono percepite e assoggettate a imposta (Commentario all’articolo 15 Modello Ocse, paragrafo 12.1).
Lo Stato di residenza del lavoratore, invece, può assoggettare a imposta la remunerazione differita tutte le volte in cui quest’ultimo sia ivi residente al momento del verificarsi del presupposto impositivo in base alle regole interne di quello Stato e fermo restando l’obbligo di eliminare (tramite esenzione o credito di imposta) la doppia imposizione.
L’articolo 15, infatti, non riguarda lo Stato di residenza del lavoratore, il quale applica i propri criteri interni di tassazione (in Italia in base al principio di cassa). Il punto è chiarito nel report «Cross-border Income Tax Issues Arising from Employee Stock-Option Plans» del 16 giugno 2004, le cui conclusioni sono state poi recepite nel Commentario.
Nella risposta 81, l’Agenzia aveva invece sostenuto che, ai fini convenzionali, la residenza andasse verificata con riferimento al momento della maturazione del reddito e non a quello dell’incasso. Correttamente, dunque, l’Agenzia, nella rettifica, riconosce invece il diritto dell’Italia di assoggettare a imposta il bonus percepito dal manager in ragione della sua residenza in Italia al momento dell’incasso, con applicazione del credito d’imposta (articolo 165 Tuir).
Con la risposta 199 l’Agenzia ha, dunque, corretto il tiro in materia di bonus, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi rettificato anche quanto affermato nella risposta 20 gennaio 2023, n. 126. Ratione materiae e per coerenza, l’Agenzia dovrebbe aver implicitamente modificato la propria posizione negli altri casi in cui ha adottato la medesima interpretazione. Si veda, ad esempio, la risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2020, n. 343 con riferimento a un Tfr e a un incentivo all’esodo percepito da non residente che aveva lavorato all’estero nel periodo di maturazione pur mantenendo la residenza in Italia. In tale contesto, l’Agenzia aveva affermato la potestà impositiva interna in virtù della residenza italiana durante il periodo di maturazione. Tale interpretazione dovrebbe considerarsi superata a favore della non imponibilità in considerazione della mancata residenza italiana al momento della percezione dei redditi (oltre che dell’assenza di prestazioni lavorative svolte nel territorio dello Stato).
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Stabile organizzazione occulta con criteri stretti
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 26 Agosto 2025 di Enrico Holzmiller
Non si configura la presenza di una stabile organizzazione occulta nel caso in cui l’incidenza della casa madre si limiti a un’attività di direzione e coordinamento. È la conclusione della CgT di secondo grado della Lombardia con la sentenza 57/2025 (presidente Secchi, relatore De Domenico). Conclusione solo apparentemente scontata. Innanzi tutto, la correlazione tra il concetto di direzione e coordinamento, che richiama una sfera tipica della governance, e quello di stabile organizzazione, non è banale, atteso che la sfera decisionale è attrattiva della residenza fiscale e quindi correlata al concetto di esterovestizione. La sentenza quindi, seppur indirettamente, conferma il sottile confine a tra i due concetti, perlomeno per come vengono trattati, in modo spesso non univoco, nel caso di verifiche fiscali.
Nulla quaestio sulla differenza teorica tra stabile organizzazione e società esterovestita: mentre la prima è una sede secondaria estera di società residente, l’esterovestizione identifica una società “autonoma”, formalmente residente all’estero ma italiana ai fini fiscali.
Se la distinzione concettuale è chiara, nella pratica è più fluida, secondo la giurisprudenza (per la verità non consolidata) che identifica l’esterovestizione anche in assenza di fenomeni abusivi, ovvero anche nel caso in cui non vi sia la “scatola vuota” ma una organizzazione presente all’estero (si vedano le ordinanze di Cassazione n. 11709 e 11710 del 2022).
La sentenza in commento è interessante per valutare l’approccio nel contesto che trova il discrimine focalizzando l’attenzione non tanto sul PoEM (Place of Effective management), quanto sulla autonomia organizzativa della società estera rispetto alla controllante italiana, tale per cui l’incidenza decisionale di sulla branch si riduce “per differenza” a una mera attività di D&C.
L’innesco della verifica fiscale parte dall’analisi della documentazione della società italiana in materia di transfer pricing, dalla quale i verificatori evincono l’assenza di rischi in capo alla controllata estera (fornitrice di beni alla società italiana) oltre all’esistenza di una fee riconosciuta dalla prima alla seconda in relazione al volume di vendite raggiunto.
Le caratteristiche in capo alla branch straniera che hanno inciso sulla decisione dei giudici sono, in sintesi:
l’esistenza di un organigramma atto a provare il presidio sull’intero ciclo aziendale, sia con riferimento ai processi interni che esterni;
La prova della conclusione in via autonoma di contratti di acquisto di materie prime;
La gestione indipendente dei rapporti commerciali e contrattuali con il fornitore di energia elettrica, la cui incidenza rispetto agli altri costi di gestione risultava preponderante;
La prova di una assenza di dipendenza finanziaria nei confronti della controllante italiana.
Ne consegue, secondo la Cgt, che le attività gestionali della casa madre italiana si riducono, nei fatti, a quelle che a pieno titolo una capogruppo esercita sul proprio gruppo multinazionale, nell’ambito delle funzioni di direzione e coordinamento che alla stessa competono in funzione di tale ruolo.
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Deroga al segreto professionale, serve il permesso del magistrato
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 25 Agosto 2025 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Se nel corso di una verifica un professionista oppone il segreto professionale, è necessario un provvedimento ad hoc del magistrato, non essendo sufficiente una preventiva e generica autorizzazione che consenta di derogare al segreto professionale.
A fornire queste interessanti indicazioni è la Corte di cassazione con l’ordinanza 17228 depositata il 26 giugno scorso.
In estrema sintesi, un avvocato, nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza eccepiva il segreto professionale rispetto a un blocknotes contenente, secondo i finanzieri, l’indicazione dei nominativi dei clienti e dei compensi incassati.
A fronte di questa eccezione, i finanzieri notificavano l’autorizzazione della Procura all’acquisizione di documentazione in deroga al segreto professionale, che tuttavia era antecedente rispetto al momento di formulazione dell’eccezione.
Il successivo avviso di accertamento, che contestava un maggior imponibile, si fondava anche sui dati contenuti nel citato blocknotes.
Il professionista lamentava che a fronte dell’eccezione del segreto professionale, l’autorizzazione era temporalmente antecedente e di conseguenza non indicava la documentazione da acquisire in deroga al segreto. Si trattava quindi di un’acquisizione illegittima dei documenti che inficiava anche il successivo accertamento.
Mentre i giudici di primo grado respingevano il ricorso del contribuente, quelli di appello lo accoglievano. L’Agenzia nel ricorso per Cassazione eccepiva, in estrema sintesi che la norma di riferimento non prescrive che l’autorizzazione debba essere richiesta in un momento successivo all’eccezione sollevata dal professionista.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che se nel corso dell’accesso nello studio professionale sia eccepito il segreto relativamente a determinati documenti, gli operanti possono esaminarli solo in forza di un’autorizzazione ad hoc. Detto provvedimento deve essere successivo al verificarsi della situazione che ne aveva imposto il rilascio e riferirsi specificamente ai documenti per i quali l’esigenza si è manifestata.
Non è sufficiente un’autorizzazione preventiva e generica.
La decisione è pienamente condivisibile. Peraltro è in linea non solo con l’orientamento delle sezioni unite ma con la nuova previsione contenuta nell’articolo 7-quinquies della legge 212/2000 in base alla quale non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento del tributo gli elementi di prova acquisiti in violazione di legge e non vi è dubbio che la legge (articolo 52, Dpr 633/72) richieda una autorizzazione ad hoc.
Va detto, per completezza, che nelle circolari emanate negli anni dal Comando generale della Gdf sull’attività di verifica, per queste ipotesi è stata sempre evidenziata la necessità di una autorizzazione ad hoc da richiedere alla competente autorità giudiziaria. Nella specie, l’intera vicenda (proseguita su tre gradi di giudizio, l’annullamento dell’accertamento e la condanna alle spese) deriva, probabilmente, da una inosservanza dei verificatori delle direttive centrali della Gdf.
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Europa, Stati Uniti, Giappone: impennata per i tassi dei bond
9 Settembre 2025
L’inflazione non pare del tutto ancora domata, negli Stati Uniti e anche in alcuni paesi europei come la Germania, e condiziona l’umore degli investitori. Il dato pur in linea con le attese registrato ieri dall’indice dei prezzi al consumo personali statunitensi (+2,6% annuo a luglio e +2,9% nella sua versione core depurata dale componenti più volatili) mantiene il livello del carovita al di sopra degli obiettivi della Federal Reserve. Non mette verosimilmente a rischio il taglio dei tassi da 25 punti base, ormai largamente scontato a settembre, ma pone qualche dubbio in più sulle mosse successive della Banca centrale di Washington.
Sotto questo aspetto si può quindi interpretare la reazione negativa dei mercati, con la battuta d’arresto di Wall Street rispetto ai massimi storici raggiunti ancora una volta il giorno precedente che ha a sua volta frenato i già incerti listini europei (Piazza Affari ha ceduto lo 0,59% in buona compagnia del resto del Continente). E soprattutto la continua pressione sui rendimenti dei titoli di Stato, ieri in avanzata in tutte le aree del globo: due punti base in più per i Treasury Usa (4,23%), tre per i Bund tedeschi (2,72%) e per il nostro BTp (3,61%).
L’avanzata dei tassi
A differenza dei tassi dei titoli a scadenza più ravvicinata, che proseguono più o meno nella loro marcia verso la riduzione perché più sensibili ai 91 tagli dei tassi compiuti finora da inizio anno dalle Banche centrali (il ritmo di allentamento più sostenuto dal 2020 a livello globale), quelli con durata più lunga mostrano infatti una strenua resistenza. Dopo il balzo seguito all’aggressivo ciclo rialzista necessario per domare l’incendio dell’inflazione post-Covid, i tassi decennali sembrano per esempio ormai da almeno due anni congelati fra il 4 e il 5% negli Stati Uniti e fra il 2 e il 3% in Germania, tanto per citare due titoli che per la loro importanza fanno da metro di paragone per il mercato.
Altrove il fenomeno appare ancora più marcato: nella Francia alle prese con crisi di governo e finanze che rischiano di finire fuori controllo, oppure in una Gran Bretagna dove si sta valutando l’introduzione di nuove imposte per sistemare il bilancio e i tassi trentennali si sono spinti ai massimi del 2008 al 5,60 per cento. In Giappone su questa parte della curva si sono addirittura raggiunti nei giorni scorsi i massimi storici al 3,25% e la Banca centrale è dovuta correre al riparo con acquisti anche per tamponare la scarsa domanda che ha fatto saltare alcune aste pubbliche.
Il peso di inflazione e bilanci
Al di là delle questioni specifiche – alle quali si può idealmente aggiungere anche il caso del calo di fiducia che ha colpito gli Stati Uniti dopo l’annuncio dei dazi da parte di Donald Trump nel Liberation Day e l’incertezza legata alla continua sfida con la Fed e il suo presidente Jerome Powell – due sono gli indubbi elementi che accomunano il mondo intero e accompagnano ovunque l’avanzata dei rendimenti obbligazionari. Il primo motivo, come conferma la reazione ai dati di ieri, riguarda direttamente la persistenza dell’inflazione dopo anni, se non decenni, di livelli mediamente inferiori agli obiettivi desiderati dalle banche centrali, che si erano di conseguenza impegnate in politiche monetarie ultra-espansive tali da condurre in molti casi all’anomalia di valori addirittura sotto zero per i rendimenti sovrani.
La seconda ragione riguarda il ritorno in grande stile all’utilizzo della leva fiscale da parte dei Governi, anche dei più «insospettabili» come quello tedesco, che per finanziare le spese programmate hanno dovuto aumentare i livelli di debito e, conseguentemente anche le emissioni di titoli di Stato. A livello globale, secondo i dati più recenti pubblicati dal Global Debt Monitor dell’Institute of International Finance e aggiornati al 31 marzo di quest’anno, l’indebitamento complessivo del settore pubblico è cresciuto nel giro di mesi da 91.500 a oltre 97mila miliardi di dollari e si sta avvicinando sempre di più alla fatidica quota 100% rispetto al Pil (si è ormai arrivati al 97,9%).
Gli Stati Uniti giocano sotto questo aspetto senza dubbio il ruolo guida, con un debito federale che viaggia ormai a un livello record di 37mila miliardi: una montagna addirittura più alta rispetto al Pil combinato di Cina, Giappone, Germania e India. Anche gli altri Paesi recitano però la propria parte, nelle aree avanzate del globo come l’Europa la Gran Bretagna e lo stesso Giappone, ma anche nel mondo emergente. Il debito pubblico è in questo caso cresciuto di 3.300 miliardi, per un rapporto con il Pil che si è spinto fino al 72,7% e la Cina a fare da capofila con una quota rispetto alla ricchezza nazionale balzata in un anno di quasi 10 punti al 93,5 per cento.
La risposta dei mercati
Il maggior quantitativo di titoli di Stato destinato a piovere sui mercati nei prossimi anni per soddisfare il fabbisogno di bilanci pubblici sempre più elefantiaci tende in effetti a esercitare pressione sui rendimenti. Alla crescente offerta di carta corrisponde tuttavia un appetito ancora piuttosto marcato da parte degli investitori, attirati probabilmente da tassi di interesse che non si vedevano da tempo. Dall’inizio del 2025, secondo le rilevazioni di Epfr Global riportare da BofA Securities, i bond governativi sono stati in grado di attirare flussi netti in entrata per 24,8 miliardi, oltre 1,5 miliardi ancora l’ultima settimana. Le forze di mercato sembrano insomma in grado di sostenere gli sforzi degli emittenti sovrani e in parte anche di correggere certi eccessi provocati dai Governi, almeno per il momento.
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Delega di funzioni, giudici sempre più rigorosi con gli ad
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 13 Agosto 2025 di Alessandro De Nicola
Il tema della delega di funzioni nell’ambito della responsabilità penale degli amministratori delegati (Ad) è uno snodo cruciale per la corporate governance delle società complesse, soprattutto in settori ad alto rischio come infrastrutture, energia e grande industria. La recente sentenza della Cassazione penale, Sezione V, 14 luglio 2025 n. 25729, offre l’occasione per riflettere sull’evoluzione dei criteri giurisprudenziali in materia, mettendo a confronto l’attuale orientamento rigoroso con posizioni più “morbide” che hanno caratterizzato la prassi giudiziaria degli anni precedenti.
Nella moderna corporate governance, la delega di funzioni è uno strumento essenziale per garantire l’efficienza gestionale e la specializzazione delle competenze. In organizzazioni di grandi dimensioni, l’Ad non può materialmente sovrintendere a ogni aspetto operativo: la delega consente di attribuire compiti specifici a dirigenti e responsabili di area, favorendo una gestione più snella e reattiva che valorizza le competenze. Tuttavia, la delega non è solo un istituto organizzativo, ma assume anche una valenza giuridica fondamentale, in quanto può incidere sulla ripartizione delle responsabilità penali in caso di eventi dannosi.
La sentenza 25729/2025 della Cassazione è il punto di arrivo di un percorso giurisprudenziale che ha progressivamente irrigidito i requisiti di validità della delega di funzioni. Secondo la Corte, la delega può escludere la responsabilità dell’Ad solo se rispetta criteri molto stringenti. Eccone l’elenco.
Forma scritta e specificità: la delega deve essere formalizzata per iscritto e riferita a funzioni ben determinate, non potendo essere generica o indeterminata;
Effettività: il trasferimento dei poteri deve essere reale e non meramente cartolare; il delegato deve essere posto nelle condizioni di esercitare concretamente le funzioni attribuite;
Professionalità e autonomia di spesa: il delegato deve possedere le competenze tecniche necessarie e disporre di un’autonomia di spesa adeguata per l’esercizio delle funzioni delegate;
Contenuto specifico: la delega deve riguardare settori di competenza ben individuati e non può mai comprendere le scelte strategiche di fondo o i profili strutturali dell’organizzazione, che restano in capo all’organo apicale;
Alta vigilanza: anche in presenza di una delega valida, l’Ad mantiene un obbligo di «alta vigilanza» sull’operato del delegato, con dovere di intervento in caso di inadempimento.
La Corte sottolinea che la delega può avere effetto liberatorio solo se l’evento dannoso è riconducibile a una disfunzione occasionale nell’ambito delle funzioni delegate, mentre la responsabilità dell’Ad permane in caso di carenze strutturali, difetti organizzativi o scelte strategiche errate.
Non sempre la giurisprudenza ha richiesto requisiti così rigorosi. In passato, soprattutto prima della codificazione dell’articolo 16 del Dlgs 81/2008, la Cassazione ha talvolta adottato un approccio più flessibile. In alcune pronunce, è stato ritenuto sufficiente, ai fini dell’efficacia della delega, che il trasferimento delle funzioni e dei poteri fosse effettivo, anche in assenza di una formale delega scritta, purché fosse dimostrato che il delegato esercitava in concreto i poteri necessari (Cassazione, sezione IV penale, n. 24136/2016, Di Maggio, e n. 22606/2017, Minguzzi).
La svolta verso un approccio più rigoroso si è avuta con la sentenza delle Sezioni Unite sulla vicenda Thyssen (2014) e con la codificazione dell’articolo 16 del Dlgs 81/2008, che hanno fissato in modo tassativo i requisiti della delega di funzioni, almeno in materia di sicurezza sul lavoro. La giurisprudenza successiva ha esteso tali principi anche ad altri ambiti della responsabilità penale d’impresa, affermando che i requisiti della delega non possono essere meno rigorosi di quelli previsti dal legislatore: forma scritta, specificità, professionalità, autonomia di spesa e contenuto determinato. Questa estensione ad altri ambiti, come vedremo, apre una serie di questioni. La sentenza del 2025 conferma e rafforza questa linea, affermando che la delega non può mai riguardare le scelte strategiche di fondo e che l’Ad mantiene sempre un obbligo di alta vigilanza, la cui omissione può fondare una responsabilità per cooperazione colposa in caso di evento dannoso.
L’evoluzione giurisprudenziale descritta ha un impatto diretto sulla corporate governance delle società complesse. Da un lato, la necessità di formalizzare le deleghe secondo criteri rigorosi impone alle imprese di dotarsi di procedure interne chiare, di una documentazione accurata e di un sistema di controlli che consenta all’Ad di esercitare effettivamente l’alta vigilanza richiesta. Dall’altro, la tendenza a non riconoscere effetto liberatorio alla delega in caso di carenze strutturali o scelte strategiche errate rafforza la centralità della funzione di indirizzo e controllo dell’organo apicale, che non può mai essere completamente deresponsabilizzato.
Non bisogna nascondersi che, poiché questi principi si applicano a tutti gli ambiti di governo dell’impresa e la delega «non può mai comprendere le scelte strategiche di fondo o i profili strutturali dell’organizzazione», nelle strutture estremamente complesse si apre per gli Ad uno scenario per il quale molte loro risorse saranno assorbite da un esercizio della «alta vigilanza» (e non solo) anche in aree dove la loro specifica competenza
non è elevata.
La giurisprudenza più recente della Cassazione, culminata nella sentenza 25729/2025, segna un punto di non ritorno verso una concezione rigorosa della delega di funzioni, che impone alle imprese standard elevati di formalizzazione, effettività e controllo fondati sulla responsabilizzazione effettiva degli organi apicali e sulla centralità del sistema dei controlli interni.
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Il deposito cauzionale non è soggetto all’Iva
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 27 Agosto 2025 di Angelo Busani
Non può essere qualificata come acconto di prezzo – e tanto meno come caparra confirmatoria – la somma versata in sede di contratto preliminare di compravendita immobiliare e qualificata in tale contratto come “deposito cauzionale” (perché a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte promissaria acquirente) anche se l’importo del deposito cauzionale sia prossimo all’entità del prezzo pattuito tra venditore e acquirente e che quest’ultimo sia obbligato a corrispondere in sede di contratto definitivo.
È quanto la Cassazione decide con l’ordinanza 23857 di ieri, cassando la sentenza della Ctr Toscana 2350 del 30 ottobre 2017, la quale, a sua volta, aveva riformato la sentenza di primo grado: in quest’ultimo giudizio era stato annullato l’avviso dell’agenzia delle Entrate nel quale il predetto deposito cauzionale era stato riqualificato come “acconto”, pretendendone la conseguente tassazione.
L’argomento principale della Cassazione a supporto della sua decisione è che nell’interpretare un contratto, occorre anzitutto osservare il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate dai contraenti. Soltanto se vi sia una situazione di ambiguità può farsi ricorso ai criteri interpretativi dettati dalla legge: dapprima quelli definiti come criteri di interpretazione “soggettiva” (di cui agli articoli da 1362 a 1365 del Codice civile) e, se non sono sufficienti, quelli di interpretazione “oggettiva” (di cui ai successivi articoli da 1366 a 1371).
In altre parole, qualora il testo del contratto, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile: nel caso specifico la qualificazione come deposito cauzionale è stata ritenuta coerente con la funzione di garanzia che la somma in questione era preordinata a svolgere, secondo quanto stabilito nel contratto preliminare. Inoltre, non è risolutivo, secondo la Cassazione, notare che l’importo della somma qualificata come deposito cauzionale nel contratto preliminare sia pressochè identico all’importo del prezzo (in quanto analogamente può accadere per un acconto o una caparra confirmatoria). Il giudice della legittimità infine non manca di cogliere che si tratta di una vicenda per intero condotta (prima dall’Agenzia e poi nel corso di tutto l’iter giurisdizionale) nella prospettiva di accertare una elusione fiscale, vale a dire con l’intento di affermare la sostanziale natura di acconto per una somma formalmente qualificata come deposito cauzionale; la Cassazione rileva però che una contestazione esplicita in tal senso non è mai stata effettuata prima del giudizio e nel corso del suo svolgimento e che non è stato svolto il procedimento per acclarare l’elusione prescritto attualmente dall’articolo 10-bis della legge 212/2000 e, prima, dall’articolo 37-bis del dpr 600/1973.
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Occultamento di scritture con le fatture non annotate
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 7 Agosto 2025 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Le fatture create tramite fogli Excel preimpostati, e successivamente non salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva, costituiscono occultamento e non distruzione di scritture contabili, con conseguente differente decorrenza dei termini prescrizionali del reato. A fornire questa interpretazione è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 28910/2025.
Durante una verifica fiscale a un’impresa individuale, emergeva una discrepanza tra quanto dichiarato e quanto risultante dai dati comunicati dai clienti dell’impresa. Nello specifico veniva accertato che le fatture venivano create tramite fogli Excel preimpostati, consegnate al cliente, ma non salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva.
Al titolare della ditta era così contestato il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzata all’evasione di imposte. L’interessato peraltro ammetteva di non aver salvato i file delle fatture e di non averle contabilizzate. Dopo la condanna nei due gradi di giudizio di merito, l’imputato ricorreva per Cassazione lamentando , in sintesi, che non poteva attribuirsi alcuna condotta attiva di occultamento o di distruzione, in quanto l’interessato per formare le fatture consegnate ai clienti si era servito di un foglio di calcolo predefinito dell’applicazione Excel, limitandosi a stampare il documento così formato e a consegnarlo ai clienti, senza denominare in alcun modo il relativo file. Tali file non erano stati salvati e di conseguenza il reato non poteva configurarsi, non potendo essere distrutto ciò che in realtà non esisteva.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso evidenziando innanzitutto che la condotta non era stata omissiva ma attiva, perché consapevolmente il contribuente ha evitato di salvare e conservare i documenti per non dichiarare i ricavi. La condotta di occultamento consegue al mancato rinvenimento presso l’emittente delle fatture a nulla rilevando che alcune siano state trovate presso i clienti.
Secondo i giudici di legittimità il comportamento dell’imputato era consapevolmente volto per far «sparire i documenti fiscali» e occultarne i relativi ricavi. Il ritrovamento presso i clienti dimostrava invece che l’emittente li avevi occultati. La Cassazione ha poi verificato, ai fini della prescrizione, se si trattasse di occultamento o di distruzione. Per la distruzione, infatti, trattandosi di reato istantaneo (si consuma con la soppressione del documento) la prescrizione decorre dalla commissione; per l’occultamento, essendo reato permanente che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, la prescrizione decorre della sua scoperta (in genere termine dell’attività di controllo).
Nella specie il comportamento dell’emittente non ha integrato il delitto di distruzione, poiché non era stato “soppresso” alcun documento, ma quello di occultamento perché il mancato salvataggio ha di fatto “nascosto” la copia della fattura destinata ad essere conservata dall’emittente.
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Bonus esteri tassati nello Stato di residenza
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 5 Agosto 2025 di Alessandro Germani
Dietrofront delle Entrate con la risposta a interpello 199/2025 rispetto alla precedente 81/2025 del 25 marzo scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 marzo e 30 aprile). Nella prima risposta l’Agenzia aveva affermato che, a fronte del vesting del bonus sul reddito di lavoro dipendente maturato progressivamente (fra Uk e Italia) la tassazione seguiva tale vesting. Adesso, con la 199/2025 tornano su un sentiero classico, per cui si guarda alla percezione del reddito di lavoro dipendente (che va per cassa) e alla residenza fiscale della persona all’atto di tale percezione. Per cui, essendo il dipendente nuovamente residente in Italia dal 2024, c’è concorrenza alla tassazione anche del nostro Paese, con il meccanismo del credito d’imposta estero che evita la doppia tassazione.
Il dipendente che ha maturato il bonus ha lavorato prima in Uk e poi, dal 18 dicembre 2023, presso la stabile organizzazione italiana del gruppo, essendo quindi dal 2024 residente in Italia:
a febbraio 2024 ha percepito il bonus maturato negli anni 2021-2023 già tassato nel Regno Unito;
a febbraio 2025 gli viene corrisposto il bonus 2022-2024 che è di competenza 2/3 Uk e 1/3 Italia;
a febbraio 2026 gli verrà corrisposto il bonus 2023-2025, di competenza 1/3 Uk e 2/3 Italia;
a febbraio 2027 gli verrà corrisposto il bonus 2024-2026 tutto di competenza italiana.
Con la risposta 199/2025 l’Agenzia rettifica il tiro rispetto alla 81/2025. Ricorda che per il reddito di lavoro dipendente si guarda all’anno della percezione anche per la componente variabile dei bonus. Poiché all’atto della percezione il dipendente è residente in Italia (lo è dal 2024), di fatto i bonus vanno assoggettati a tassazione nel nostro Paese. Poi entra in gioco la convenzione Italia Regno Unito per i bonus percepiti nel 2024 e riferiti a un vesting che è stato tutto inglese e per quelli percepiti nel 2025 e 2026 in cui i bonus sono maturati parte all’estero e parte in Italia. La regola, sancita dall’articolo 15 della convenzione, prevede una potestà impositiva esclusiva dello stato di residenza (l’Italia) e ammette una potestà concorrente dello stato della fonte (Uk) per l’attività lavorativa ivi svolta.
Anche in base al commentario, per i redditi (bonus) maturati in uno Stato che è differente da quello di residenza in cui sono tassati all’atto della percezione, ci sarà tassazione concorrente anche dello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa. Il Paese di residenza dovrà poi eliminare la doppia imposizione. Come conseguenza di ciò, la stabile organizzazione dello Stato di residenza, cioè l’Italia, tasserà sia i bonus erogati dal datore Uk sia quelli erogati dalla medesima stabile organizzazione. Se pertanto la branch italiana in base alla precedente risposta 81/2025 non abbia assoggettato a ritenuta i bonus erogati dal datore Uk per il periodo 2021-2023, dovrà farlo, ma senza applicazione di sanzioni e interessi vista quella risposta e il cambio di impostazione odierno.
La rettifica torna quindi a ribadire la centralità dello Stato di residenza all’atto della percezione del reddito di lavoro dipendente, in linea con la risoluzione 92/2009 e l’interpello 783/2021.
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Truffa difficile da riconoscere, più tutele per le vittime di phishing
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 4 Agosto 2025 di Marisa Marraffino
Le vittime di phishing sono tutelate se la truffa è sofisticata e difficile da riconoscere. Oggi, anche per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sono diventate più elaborate le tecniche di phishing, vale a dire le frodi con cui si cerca di ottenere dalla vittima password o codici di accesso, a partire dalle credenziali bancarie. Tanto che gli istituti di credito sono tenuti ad aggiornare i loro sistemi di sicurezza e a informare i correntisti sulle nuove forme di inganno. Sono questi i principi che stanno emergendo dalla giurisprudenza. Le sentenze stanno però anche confermando che il risarcimento non è riconosciuto quando il danno si sarebbe potuto evitare adottando una diligenza minima. Il phishing è regolato dagli articoli 10 e 11 del Dlgs 11/2010, in base ai quali compete al prestatore dei servizi l’onere di dimostrare la colpa grave del correntista, mentre spetta a quest’ultimo solo la prova del danno.
Correntisti risarciti
La Corte d’appello di Venezia (sentenza 699 del 17 marzo 2025) ha disposto il rimborso di oltre 100mila euro a un correntista che si era visto addebitare bollettini non autorizzati. L’istituto non aveva neppure inviato gli Sms di allerta. Secondo la Corte d’appello la banca è tenuta ad aggiornare le proprie misure di sicurezza in considerazione delle truffe sempre più elaborate.
La Corte di appello di Firenze (sentenza 1386 del 21 luglio scorso) ha confermato la pronuncia di primo grado e disposto il rimborso di oltre 74mila euro a una società di Pistoia che si era vista disporre sei bonifici nell’arco di pochi secondi perché è compito della banca aggiornare i sistemi di sicurezza e accorgersi delle anomalie dovute probabilmente all’intervento di sistemi di intelligenza artificiale. Invece, la banca non aveva inviato gli alert al cliente e non aveva bloccato le operazioni sospette.
Il Tribunale di Milano (sentenza 1514 del 21 febbraio 2025), ha deciso un caso relativo a un correntista a cui erano stati sottratti oltre 200mila euro attraverso sei bonifici bancari disposti a sua insaputa. L’uomo aveva ricevuto via chat dei messaggi apparentemente provenienti dalla propria banca e telefonate da un operatore che lo invitava a seguire la procedura di sicurezza per evitare il blocco del proprio conto. Il correntista non aveva fornito le password al truffatore ma aveva cliccato sui link che gli venivano indicati nella chat, del tutto identica a quella della propria banca. Tanto era bastato per dirottare la somma sui conti del truffatore. Il Tribunale ha escluso la colpa grave dell’utente perché gli Sms erano identici a quelli che riceveva dalla sua banca e anche le telefonate erano riconducibili al vero numero dell’istituto.
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza 17 dell’8 gennaio 2025, ha rimborsato a una donna circa 15mila euro, sottratti da un truffatore che era riuscito ad entrare nel suo home banking modificando il numero di cellulare associato al conto corrente ed effettuando diversi bonifici non autorizzati. La banca aveva provato a difendersi sostenendo di aver avvisato la donna del cambio di cellulare, ma non aveva prodotto i tabulati telefonici che potessero dimostrarlo.
Senza tutela
Non viene invece risarcito il correntista che tiene una condotta imprudente e negligente, come quella di digitare le proprie password dopo aver ricevuto via mail un link dal truffatore. L’orientamento della Corte di cassazione sul punto è pacifico, visto che ormai tutte le banche avvertono i propri clienti di non comunicare mai le password di accesso tramite messaggi di posta elettronica o Sms. In questi casi l’anello debole della truffa è proprio il correntista che ha il dovere di custodire con cura le proprie credenziali ed è pertanto l’unico responsabile dell’addebito. Se la banca dimostra la colpa grave del cliente non sarà tenuta a rimborsare le somme illecitamente sottratte. La cooperazione attiva dell’utente incauto interrompe infatti la responsabilità della banca (Cassazione, sentenza 7214/2023).
Per la stessa ragione non viene rimborsato l’utente che, dopo aver cliccato su un link esca via mail, comunica telefonicamente i propri codici di sicurezza al finto operatore. Anche in questo caso (Tribunale di Taranto, sentenza 589 del 13 marzo 2025,) la banca aveva effettuato numerose campagne informative contro le truffe online e aveva predisposto un codice di autenticazione forte per le operazioni.
La partita si gioca tutta sul livello di accortezza ritenuto necessario da parte del correntista. Se ormai le banche non risarciscono il cliente che “abbocca” alla mail o allo Sms inviato dal criminal-hacker con errori grammaticali o sintattici, come a più riprese ha precisato l’Arbitrato bancario finanziario (ad esempio ABF Torino, 15328/2022), negli altri casi bisogna valutare se l’istituto di credito abbia adottato tutte le misure di sicurezza necessarie e se l’utente cionostante abbia tenuto comportamenti ingenui.
Rileva anche l’età della vittima. Così il Tribunale di Siracusa (sentenza 2084/2023) non ha risarcito a una correntista la somma di 19mila euro, che le era stata sottratta dopo che aveva cliccato su un link neppure lontanamente riconducibile al sito web della banca e aveva fornito al phisher le proprie credenziali. La condotta è stata ritenuta gravemente negligente anche perché la vittima era giovane e avrebbe dovuto riconoscere la truffa.
Né ha ottenuto il rimborso un uomo di Napoli che aveva ricevuto sei messaggi sul cellulare con la richiesta di contattare l’asserito numero verde della banca per ragioni di sicurezza. L’uomo aveva chiamato il finto numero e digitato i codici di sicurezza. Aveva così autorizzato un bonifico di circa 10mila euro che il giorno successivo aveva tentato di bloccare senza esito. Per il Tribunale di Napoli (sentenza 9763/2024) la colpa grave del cliente è lampante, perché il messaggio proveniva da un numero sconosciuto ma aveva inserito i propri codici senza verificare a chi appartenesse.