Mese: Agosto 2025
L’imputazione immediata vale anche per il Fisco
6 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore 17 Luglio 2025 di Luca Gaiani
REDDITO D’IMPRESA
Ricavi da licenze
La regola potrebbe valere anche per casi analoghi
Per i ricavi da licenze, l’imputazione immediata prevista dall’Oic 34 vale anche ai fini fiscali. Le società non possono ripartire il ricavo sulla durata della licenza se il cedente non fornisce servizi aggiuntivi e tale indicazione si estende alla dichiarazione dei redditi per chi è in derivazione rafforzata.
Tra le nuove regole contabili per la competenza temporale dei ricavi da prestazioni di servizi, assume particolare importanza (in quanto dotata di notevoli elementi di novità) quella prevista per i ricavi da concessione di licenze d’uso pluriennali.
Il caso riguarda in particolare la cessione di licenze d’uso di beni immateriali tutelati o non tutelati (marchi, brevetti, software e know-how), ma potrebbe estendersi, nel silenzio del documento 34 ad altre situazioni simili. Il ricavo, secondo quanto indicato nel paragrafo A.3 dell’Oic 34, si ripartisce sulla durata della licenza (regola generale) in base al criterio del tempo fisico (ratei e risconti), come per le locazioni, salvo che non vi siano altri criteri identificabili secondo quanto previsto nel contratto (cosa che spesso avviene per intangibili quali marchi e brevetti). Ad esempio, se il corrispettivo dovuto al concedente è legato ai volumi delle vendite del licenziatario (licenza di marchio), l’imputazione del ricavo si effettuerà secondo tale criterio.
La ripartizione temporale si effettua a prescindere dalle modalità di pagamento e dunque anche se viene prevista una somma una tantum che copre tutta la durata della licenza ovvero un minimo garantito iniziale (da ripartire sugli anni di durata) più una percentuale parametrata alle vendite. Qualora invece il cliente-licenziatario ottenga tutti i benefici derivanti dalla licenza, senza che si rendano necessarie ulteriori attività da parte del concedente, il ricavo viene rilevato a conto economico interamente al momento della consegna della licenza. Il ricavo è quantificato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato ai sensi del documento Oic 15.
Ad esempio, in una cessione di una licenza di un software standardizzato senza ulteriori servizi da parte del concedente), il ricavo verrà iscritto interamente nell’anno di consegna del software e sarà determinato attualizzando i flussi finanziari.
In assenza di deroghe previste al riguardo nel Dm 27 giugno 2025, i criteri sopra illustrati sono immediatamente applicabili anche per determinare l’imponibile Ires delle società che rientrano nella derivazione rafforzata. Le altre imprese (società di persone e micro-imprese ex articolo 2435-ter del Codice civile), invece, imputano i ricavi da licenze pro rata temporis anche in assenza di servizi aggiuntivi.
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Maglie larghe per l’uso di foto con sistemi di Ia
6 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore 28 Luglio 2024 di Giulia Casamento e Andrea Rinaldi
Marchi, brevetti, diritto d’autore
Sono un fotografo che svolge attività professionale da 15 anni. Navigando in rete, ho scoperto che alcuni dei miei scatti fotografici sono stati utilizzati senza la mia autorizzazione. Ho cercato di approfondire la questione e sono risalito a una società titolare di un sistema di Ia (intelligenza artificiale). Posso fare qualcosa per tutelarmi e tutelare i miei scatti fotografici?
In base alla legge 633/1941, all’autore di un’opera fotografica sono riconosciuti diritti morali, che attengono alla paternità dell’opera, e diritti patrimoniali (e/o di sfruttamento economico), che attengono all’utilizzazione dell’opera.
Il riconoscimento di tali diritti è legato al carattere artistico dell’opera fotografica, ossia alla capacità della fotografia di rappresentare un’opera originale, in grado di rispecchiare la visione artistica e la creatività del suo autore. Diritti patrimoniali limitati (riproduzione, diffusione e distribuzione, la cui durata è circoscritta a un periodo di 20 anni dalla data di creazione dell’opera, a differenza dei diritti patrimoniali propri del diritto d’autore, la cui durata è pari a 70 anni dalla morte dell’autore) vengono riconosciuti anche all’autore di fotografie “semplici”, ossia prive di carattere artistico.
Il riconoscimento di diritti di sfruttamento economico è fondamentale per la tutela di una foto, poiché consente all’autore di contestare tutte quelle utilizzazioni che avvengano in assenza di una sua preventiva autorizzazione e in assenza del riconoscimento di una equa remunerazione per la specifica tipologia di utilizzo.
L’introduzione di strumenti tecnologici, come i sistemi di intelligenza artificiale, ha posto all’attenzione del legislatore la questione dell’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore, come le opere fotografiche, ai fini dell’addestramento di tali sistemi per la generazione di nuovi e molteplici contenuti. L’attività di “text and data mining”, ossia di estrazione di testo e di dati, intesa come qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale, avente lo scopo di generare informazioni di differenti tipologie, è stata disciplinata dal legislatore europeo e conseguentemente dal legislatore italiano, il quale – per garantire un equo bilanciamento fra la necessità di tutelare i diritti degli autori e l’opportunità di impiegare i sistemi di intelligenza artificiale, anche a beneficio della collettività – ha incluso tale attività nell’ambito delle eccezioni al diritto d’autore, ossia forme di utilizzazione di un’opera protetta considerate eque e non lesive dei diritti d’autore.
Gli articoli 70-ter e 70-quater della legge 633/1941, in recepimento degli articoli 3 e 4 della direttiva europea 2019/790 (direttiva Copyright), qualificano infatti come valida e lecita l’attività di estrazione di dati da fonti e database, ai quali si abbia lecitamente accesso, senza necessità di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore e/o delle banche dati.
Le due norme disciplinano, rispettivamente, l’attività di estrazione avente a oggetto finalità scientifiche da parte di organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale (articolo 70-ter) e l’attività di estrazione di dati non necessariamente legata a specifiche finalità, la quale è consentita laddove l’utilizzo delle opere e degli altri materiali eventualmente protetti dal diritto d’autore non sia stato espressamente riservato dai relativi titolari dei diritti e delle banche dati. Pertanto, in assenza di tale riserva espressa, l'”estrazione” avente a oggetto un’opera protetta dal diritto d’autore o una banca dati è da considerare lecita.
Nel caso prospettato, l’utilizzo di scatti fotografici da parte di un sistema di intelligenza artificiale in assenza dell’autorizzazione da parte del suo autore impone in primo luogo di valutare l’opera, la sua eventuale rilevanza artistica e, di conseguenza, l’estensione temporale dei diritti patrimoniali riconosciuti al fotografo, ai fini di una eventuale contestazione avente a oggetto l’utilizzazione non autorizzata.
Riguardo all’utilizzo dello scatto fotografico in un sistema di intelligenza artificiale, è necessario valutare se tale uso rientri o meno nell’ambito delle eccezioni previste dalla normativa in tema di diritto d’autore, sopra considerate. Se tale uso è avvenuto per finalità di ricerca scientifica e/o in assenza di una espressa riserva da parte dell’autore all’utilizzazione dell’opera protetta dal diritto d’autore finalizzata all’attività di estrazione di dati da parte di sistemi di intelligenza artificiale, esso risulterebbe lecito e non contestabile.
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Le verifiche complesse sul fornitore esulano dai poteri del cessionario
6 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 28 Luglio 2025 di Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato
L’infedeltà fiscale e l’assenza di elementi caratterizzanti la struttura del fornitore (dipendenti, locazioni immobili, eccetera) non sono validi indizi per dimostrare l’inesistenza delle operazioni e il coinvolgimento nella frode fiscale del cessionario/committente, perché questi non può verificarli, non essendo dotato degli strumenti di indagine di cui dispone l’amministrazione finanziaria. È l’interessante decisione della Cgt di primo grado di Reggio Emilia (sentenza 129/2/2025; presidente e relatore Montanari).
L’Agenzia contesta l’oggettiva inesistenza delle operazioni intercorse tra Tizio e tre imprese operanti nel campo dell’edilizia. Le operazioni consistevano in semplici prestazioni di mano d’opera edile e sono state realizzate con il meccanismo dell’inversione contabile. L’Agenzia considera cartiere le tre imprese, perché prive di una struttura organizzativa (assenza di beni strumentali, mancanza di dipendenti, eccetera) e a causa dei loro inadempimenti fiscali/contabili. La prova della consapevolezza di Tizio di partecipare alla frode fiscale sarebbe data dall’elevato grado di “infedeltà fiscale” delle imprese, rilevabile dalla consultazione dello spesometro. Tra l’altro, l’Agenzia applica la sanzione Iva prevista in caso di reverse charge per operazioni inesistenti in ipotesi di provata consapevolezza del committente, come stabilito dal “nuovo” articolo 6, comma 9-bis.3, del Dlgs 471/97 entrato in vigore il 1° gennaio 2023, nonostante i fatti fossero precedenti.
Il contribuente impugna gli accertamenti e osserva che le operazioni contestate riguardano semplici prestazioni di mano d’opera eseguite dai titolari e/o soci dei fornitori, per cui non assume rilievo la mancanza di una struttura organizzativa e di personale dipendente; produce documentazione (rilievi fotografici, cronoprogrammi, corrispondenza, attestazione di esecuzione dei lavori) volta a dimostrare l’esecuzione. Quanto al profilo della diligenza, il ricorrente eccepisce che la conoscenza della “infedeltà fiscale” dei fornitori esorbita dalle cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare e fa presente di aver ottenuto da loro sempre un Durc regolare.
La Cgt di Reggio Emilia accoglie i ricorsi riuniti richiamando la giurisprudenza di legittimità conforme e valorizzando la documentazione prodotta a prova dell’esecuzione delle operazioni. Per i giudici, «ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova della conoscenza o conoscibilità (…) dell’esistenza di una frode Iva consumata a monte della catena produttiva o distributiva», le cautele richieste al cessionario e/o committente – perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte – «non possono attingere a verifiche complesse e approfondite», analoghe a quelle che l’amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare (Cassazione, 14102/2024).
La decisione è conforme al recente orientamento di legittimità per cui al contribuente non può essere richiesto di effettuare verifiche complesse sui fornitori, in quanto egli non dispone degli strumenti di indagine necessari, in possesso invece del Fisco.