La residenza elettiva non fa scattare quella fiscale

8 Luglio 2025

Il Sole 24 Ore 9 Giugno 2025  di Agnese Menghi

Fiscalità internazionale

Uno straniero, che si trova in Italia con permesso di soggiorno per residenza elettiva, è da considerare fiscalmente residente, con i conseguenti obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale?

Secondo l’articolo 2, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), le persone fisiche si considerano residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:

– hanno la residenza a norma del Codice civile;

– hanno il domicilio in Italia, intendendo, per domicilio, il luogo dove si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;

– sono presenti in Italia;

– salvo prova contraria, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Come specificato nella risposta a interpello 119/2023, «l’ottenimento del visto per residenza elettiva non può essere considerato equivalente all’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente prevista dall’articolo 2, comma 2, del Tuir». Pertanto, la mera “residenza elettiva” non è di per sé sufficiente a far scattare la residenza fiscale e gli obblighi dichiarativi, tra i quali il monitoraggio fiscale, ma dovrà essere verificato con attenzione se viene integrato, per più di 183 giorni (o 184, per gli anni bisestili), uno dei requisiti ex articolo 2 del Tuir esposti.

Doing business in San Marino

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