Social usati sull’auto aziendale: sì al recesso

12 Settembre 2022

Il Sole 24 Ore lunedì 15 agosto 2022 di Marisa Marraffino

Il giudice conferma che agli autisti è richiesta la massima attenzione

Usare i social network mentre si è alla guida di un veicolo aziendale può costare il licenziamento per giusta causa. Lo ha precisato il Tribunale di Cosenza (giudice Lo Feudo) con la sentenza 1240 pubblicata il 13 luglio scorso, a seguito del ricorso di un conducente di pullman licenziato per avere, in più occasioni, commentato post su Facebook durante un tragitto di lavoro.

A incastrarlo i fogli di viaggio sottoscritti e gli screenshot dei post pubblicati durante il servizio. Inoltre, un altro dipendente aveva reso una dichiarazione scritta in cui riferiva che, dopo la contestazione disciplinare, aveva sentito il collega, che aveva confermato l’addebito, minimizzando la gravità del fatto.

Il conducente aveva tentato di difendersi, eccependo genericamente che a scrivere i post fosse stata la figlia che viaggiava sul pullman con lui, ma la circostanza non aveva trovato riscontri ed era stata anzi smentita dalle altre risultanze istruttorie.

Così, per il Tribunale il licenziamento è giustificato vista la gravità della condotta, che mette a rischio la fedeltà, il rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro. A nulla rileva la circostanza che il datore di lavoro non abbia affisso in bacheca il Codice disciplinare: la violazione delle norme e dei doveri fondamentali del lavoratore è talmente grave che non necessita di ulteriore specifica previsione.

Per il giudice chi guida un mezzo aziendale deve prestare un «grado massimo di attenzione, a protezione dell’incolumità degli utenti del servizio e più in generale della sicurezza della circolazione aziendale».

Il principio si applica a tutti i mezzi aziendali usati per ragioni di servizio e richiama i lavoratori al rispetto delle norme stradali. In caso di infrazioni non si rischiano solo sanzioni amministrative ma anche disciplinari, visto che legittimamente il datore di lavoro ripone nei dipendenti l’affidamento sul rispetto del Codice della strada.

Non è la prima volta infatti che le violazioni del Codice della strada legittimano un licenziamento. Era successo anche a Caltanissetta dove un addetto ai trasporti era stato licenziato, questa volta per giustificato motivo, perché aveva travolto e ucciso un pedone che stava attraversando le strisce pedonali. Nel verbale della polizia municipale il lavoratore aveva dichiarato di non essersi accorto della presenza del pedone perché distratto da una chiamata in arrivo sul cellulare. A prescindere dal fatto che il dipendente avesse risposto o meno al telefono senza auricolari o viva voce, la violazione delle norme di prudenza alla guida del mezzo aziendale è stata ritenuta tale da legittimare di per sé il licenziamento (Tribunale di Caltanissetta, decreto del 14 giugno 2019).

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Operazioni inesistenti di ditte individuali: contestazione in salita

12 Settembre 2022

Il Sole 24 Ore lunedì 22 agosto 2022 di Alessandro Borgoglio

Per la Ctp Torino non basta l’assenza di personale, sede e dotazioni strumentali

Il Fisco non può contestare l’inesistenza oggettiva di operazioni fatturate da titolari di ditte individuali, sulla base dell’assenza di dotazione personale e strumentale, di utenze, di locali sede dell’attività e di contratti di assicurazione, data la genericità di tali considerazioni formulate dall’ufficio. A queste conclusioni è pervenuta la Ctp di Torino (presidente Grimaldi e relatore Pierro), con la sentenza 520/1/2022.

Il Fisco aveva contestato a un impresario edile l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da tre soggetti, alcuni dei quali di nazionalità estera, recuperando a tassazione i relativi costi ritenuti indeducibili. La contestazione dell’ufficio muoveva dal fatto che gli imprenditori individuali non avevano presentato alcuna dichiarazione fiscale, non avevano dipendenti, non avevano alcuna utenza commerciale, non erano proprietari né conduttori di locali a uso commerciale e non avevano stipulato alcun contratto assicurativo o di finanziamento (tranne uno di loro, che aveva speso 220 euro per un’assicurazione contro gli infortuni). A fronte di tale articolato compendio indiziario, l’impresario edile si era limitato a esibire le fatture e i relativi pagamenti.

Secondo il collegio di merito, però, non convince la ricostruzione operata dall’ufficio, fondata sulla indisponibilità di attrezzature e/o personale, senza che sia stato accertato in concreto se il tipo di prestazioni richieste, effettuate e fatturate ne richiedessero l’impiego, atteso che i tre soggetti sono artigiani la cui manodopera è stata impiegata per svolgere l’attività di cantiere. La natura e l’esercizio di queste attività, stante l’articolo 53 Tuir, potrebbe essere qualificata attività artigianale di lavoro autonomo che non richiede per il suo esercizio la disponibilità di beni strumentali, né di personale alle proprie dipendenze. Neppure era poi rilevante – per i giudici torinesi – che i tre soggetti avessero omesso di presentare le dichiarazioni reddituali. Da qui la bocciatura dell’accertamento.

Diversamente, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti, l’amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, e successivamente spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; il Fisco, per assolvere al suo onere probatorio, può avvalersi anche di elementi indiziari e presuntivi, consistenti nell’assenza di personale (Cassazione 36749/2021) e nella mancanza di una struttura organizzativa (Cassazione 28451/2021), non potendo la prova contraria del contribuente consistere nella esibizione delle fatture o dei mezzi di pagamento (Cassazione 10568/2022, 25079/2021, 15217/2021, 12303/2021).

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Via libera al Dl Semplificazioni: registri contabili solo telematici

12 Settembre 2022

Il Sole 24 Ore 3 agosto 2022 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Ieri l’ok definitivo al Senato con 168 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astenuti

Operazioni da comunicare nell’esterometro con soglia di 5mila euro

La conversione del Dl 73/2022 (ieri l’ok definitivo dell’Aula del Senato con 168 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astenuti) contiene importanti novità in materia di fisco telematico e di obblighi collegati alla gestione informatica dei registri contabili. In particolare, per i registri contabili, gli stessi si considerano regolarmente tenuti e conservati con sistemi elettronici anche se non trasposti su supporti cartacei ovvero se non versati a un sistema di conservazione elettronica a norma, a condizione che il contribuente a richiesta degli organi di verifica provveda a stamparli dimostrando di averli aggiornati secondo le regole imposte dalle regole fiscali.

Inoltre, per quanto riguarda gli obblighi, molto importante è l’introduzione di una soglia di 5.000 euro, per le operazioni che pur essendo carenti del requisito territoriale (articoli da 7 a 7 octies del Dpr 633/72), andrebbero comunicate con l’esterometro. In pratica tali operazioni (limitatamente al lato passivo) per importo non superiore alla soglia sono state escluse dall’adempimento.

Entrambe le previsioni perseguono un principio di semplificazione e sono sostanzialmente in linea con lo scopo del legislatore di far si che i registri e la dichiarazione Iva siano in futuro creati e precompilati dalle Entrate in forza delle informazioni che vengono acquisite con fatture elettroniche, corrispettivi telematici e operazioni con l’estero. Entrambe le previsioni, però, per motivi diversi aprono dei profili di criticità operativa che non possono essere fin da subito sottaciuti.

Registri tenuta e conservazione

L’intervento del legislatore consiste in una modifica dell’articolo 7, comma 4 quater del decreto 357/1997 in cui viene espressamente indicato che i soli registri contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri prescritti ai fini Iva) possono essere tenuti e archiviati elettronicamente senza trasposizione su stampa ovvero senza attivazione del relativo processo di conservazione a norma secondo le regole previste dal Cad e dai connessi regolamenti di attuazione quindi anche oltre la scadenza dei tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi a condizione che a richiesta dei verificatori vengano stampati su supporto cartaceo.

Deve essere chiaro che la nuova regola che, in qualche modo disattende le interpretazioni fornite nel tempo dalle Entrate, riguarda solo i registri e non gli altri documenti che non essendo inclusi nella disposizione devono rispettare le normali regole di conservazione. Si pensi alle fatture elettroniche che, per legge devono essere conservate in modalità elettronica ovvero i contratti e i documenti a rilevanza fiscale che non configurandosi quali registri contabili non possono essere conservati in modalità elettronica senza essere debitamente stampati ovvero conservati elettronicamente.

Esterometro

L’articolo 12 del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, estende il novero delle operazioni con clienti e fornitori non residenti escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati, cosiddetto esterometro.

Si amplia, infatti, il novero delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di esterometro, ricomprendendovi non solo quelle già oggetto di certificazione fiscale con dichiarazione doganale o con fattura elettronica in formato xml transitata da SdI, ma anche quelle che non solo non rilevano a fini Iva in Italia per carenza del requisito territoriale ma che, per singola operazione, non superano i 5.000 euro. Si tratta di quelle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, e cioè di acquisti di beni e prestazioni di servizi da un fornitore estero e che, di conseguenza, non determinano la necessità di adempiere all’obbligo di integrazione del documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura. Le operazioni interessate sono, ad esempio, quelle relative a immobili all’estero, ovvero acquisti di carburanti o pernottamenti all’estero.

Anche in questo caso l’esistenza di una soglia (anche se per lo più sufficientemente elevata) comporta l’obbligo per il contribuente di distinguere le operazioni da segnalare da quelle da escludere che per un sistema completamente automatizzato crea sicuramente un’alternativa da gestire con ulteriore interventi gestionali.

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Scadenziario Settembre 2022

11 Settembre 2022

entro il 20 Settembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di agosto

entro il 27 Settembre

  • Termine ultimo i sensi della Legge n. 129 del 23/07/2010 art. 26 per il pagamento della tassa di licenza. Le società che non adempiranno entro il 27/09 saranno revocate d’ufficio

entro il 30 Settembre

  • Scade il termine per la presentazione della Dichiarazione del sostituto d’imposta MOD. IGR “O” e degli Allegati relativi a servizi pubblicitari e di elaborazione dati (3%); servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo (3%-6%); prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare (3%)
  • Scade il termine per la presentazione della Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) (0,2% sulle attività finanziarie  detenute all’estero)
  • Versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207
  • Termine ultimo per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria (art 33 L94/2017)
  • Termine per l’aggiornamento dei libri cartacei vidimati con i dati contabili anno precedente per contabilità ordinaria e semplificata (Art. 96 Legge 166/2013).
  • Termine ultimo per la trasmissione delle scritture ausiliarie di magazzino per i soggetti obbligati.

Circ. Prot nr 82190/2017

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