Decreto Legge 28 giugno 2018 nr 76 – Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali

5 Luglio 2018

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L’antieconomicità non è un dogma

5 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore 27 GIUGNO 2018 di L. Gai.

SPONSORIZZAZIONI E CONSULENZE

Rimane censurabile il pagamento dei servizi extraimprenditoriali

Sponsorizzazioni, consulenze strategiche ed altri servizi no-core sono deducibili in quanto inerenti anche se di ammontare troppo elevato rispetto ai ricavi dell’impresa. L’orientamento che si sta consolidando in Cassazione sulla natura qualitativa dell’inerenza dovrebbe consentire di eliminare contestazioni sull’eccessiva onerosità, e dunque l’antieconomicità, di spese sostenute per attività diverse da quelle riguardanti il core business.
Costi sproporzionati per la pubblicità, la comunicazione aziendale o l’organizzazione di eventi vengono spesso disconosciuti – almeno in parte – sostenendo che non vi è una adeguata correlazione con i ricavi dell’impresa e ciò anche quando il plafond delle spese di rappresentanza (se l’onere rientra in tale definizione) risulta capiente. Se, come dice la Cassazione, la deducibilità è legata alla qualità della spesa, questi rilievi non dovrebbero più trovare accoglimento (salvo in caso di sovrafatturazioni fraudolente: basta che il contribuente dimostri che si tratta di attività rese nell’interesse generale dell’impresa e non dei soci o di terzi.
L’antieconomicità, nel senso di costi troppo elevati, è inoltre alla base di contestazioni per servizi strategici, di direzione e pianificazione o per la ricerca di investitori, resi all’interno dei gruppi (spese di regia). In queste situazioni, se i rapporti avvengono solo tra società italiane, dovrebbe ora essere sufficiente dimostrare l’effettività del servizio sottostante, fornendo adeguata documentazione del rapporto (contratti, analisi svolte), e il fatto che esso ha una relazione con l’attività aziendale, anche indiretta.
L’eccessiva onerosità, secondo quanto affermato dalla Cassazione nella ordinanza 450/2018 (si veda l’articolo qui sopra) continua ad avere rilevanza per la contestazione di indeducibilità dei costi ma solo come indizio di estraneità (appunto qualitativa) all’impresa. Quindi continuerà a poter essere censurabile un pagamento per il quale il fisco, partendo dall’incongruenza dell’importo rispetto a parametri di economicità, arrivi a dimostrare che si tratta di servizi extraimprenditoriali, vere e proprie liberalità o di attività a favore di socio o titolare per suoi fini personali.
Nel caso, infine, di riaddebiti intercompany da società estere, dopo la verifica della inerenza qualitativa, resterà sempre applicabile il criterio della valorizzazione secondo regole di libera concorrenza (Dm 14 maggio 2018) e dunque nei limiti – in questo caso sì – di un corrispettivo “congruo” in base alle funzioni svolte e ai rischi assunti dalle parti.

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Per la protezione dei dati serve il consenso, non basta la mail

5 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore 9 GIUGNO 2018 di Franco Broccardi

No al silenzio assenso, serve acquisire l’autorizzazione

Nei giorni scorsi tutti si sono ritrovati a scrivere mail per poter mandare mail, moltissime nel mondo dell’arte. Tutti a mandarsi a vicenda mail sulla privacy come in un grande scambio di figurine e consensi. A partire dal 25 maggio è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e il panico si è impossessato degli italiani. Meglio, degli europei tutti. Con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla privacy, infatti, è necessario per chi tratta dati di altre persone fisiche applicare, minimizzando i rischi e integrando le garanzie, ogni possibile procedura al fine che l’acquisizione, la conservazione e il trattamento di tali dati (qualsiasi dato come anche le mail, appunto, e non solo i dati “sensibili” di cui alla precedente normativa ) siano adeguati ai principi cardine della normativa: riservatezza, integrità e disponibilità.
Per tutto quanto sopra è necessario procedere all’acquisizione del consenso espresso dei proprietari del dati (non vale, pertanto, un generico silenzio assenso) per ogni singolo tipo di trattamento effettuato (profilazione, commerciale, ecc….).
Il consenso non è però necessario in alcuni casi come per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del medesimo o la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica.
Il senso del panico che ha colto anche le gallerie d’arte, è dato dalle decine e decine di mail ricevute. In molte, peraltro, il consenso viene dato per acquisito in caso inattività e senza altra comunicazione. Non è esattamente così e comunque questo non esaurisce gli obblighi. Non si può, infatti, configurare come consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Non può esserlo certamente in caso di profilazione della clientela per la quale sarà opportuno acquisire la specifica autorizzazione.
È chiaro che la norma e i controlli non si concentreranno sull’invio di inviti a mostre a mailing list che per quanto polpose non potranno certamente essere considerate ‘massive’ ma, soprattutto, sulla consapevole conservazione dei dati. In questa fase però, in attesa di opportuni chiarimenti che specifichino meglio le diverse situazioni, è opportuno:
analizzare i rischi legati ai dati trattati (o anche solo “trattabili”) ponendo in atto procedure al fine di minimizzare i rischi e integrare le garanzie;
mettere a conoscenza della normativa, dei limiti e dei rischi connessi i dipendenti, i collaboratori e tutti i soggetti interessati ai processi interni di trattamento dei dati. Questo risulta molto importante ai fini delle responsabilità in caso di manomissione e violazione dei dati (anche, ad esempio, di cryptolocker o virus informatici, così come del trattamento della documentazione personale cartacea senza adeguata riservatezza);
portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati di una informativa che spieghi più dettagliatamente possibile le procedure intraprese per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati.
Ovviamente tutto questo sarà da rapportare alle dimensioni del soggetto che tratta i dati, ma non per questo anche i “piccoli” potranno dirsi esentati da alcuna norma. Non sono previsti controlli da parte dell’autorità garante prima del prossimo anno. Questo non vuol dire che in caso di violazioni delle norme queste non verranno sanzionate. Occorre pertanto dimostrare di essersi attivati nel solco di quanto sopra espresso evitando per quanto possibile manomissioni, perdite e furti da parte di terzi e, comunque, denunciando entro 72 ore eventuali violazioni dei dati. Il sistema dell’arte è avvisato.

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Il coordinamento della holding non incide sull’esterovestizione

5 Luglio 2018

Il Sole 24 Ore domenica 3 GIUGNO 2018 di Enrico Holzmiller

Abuso del diritto. Va valutata l’«ordinaria amministrazione»

L’articolo 73, comma 3, del Tuir disciplina la figura dell’esterovestizione, disposizione fiscale tesa ad “attrarre” in Italia società ed enti residenti all’estero,laddove detengano, nel territorio dello Stato, almeno uno tra i seguenti tre elementi: sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale dell’attività.
Il tema è delicato laddove i suddetti requisiti, ancorché formalmente definiti all’estero, vengano considerati, dall’Amministrazione finanziaria, esercitati “in concreto” sul suolo nazionale. In tale contesto si è mossa la Ctr Lombardia, con la sentenza n. 1807/18, depositata lo scorso 19 aprile (presidente e relatore: Izzi).
I giudici lombardi prendono posizione anzitutto sul concetto di «abuso del diritto di stabilimento», affermando che, affinchè sussista tale abuso, «non rilevano ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale».
Tale principio ha una duplice valenza: può essere letto nel senso che l’esterovestizione non va applicata laddove si riesca a provare l’inesistenza di vantaggi fiscali derivanti dalla localizzazione all’estero; per converso, secondo quanto confermato dalla Corte di giustizia europea, la scelta di avvalersi di una legislazione estera più vantaggiosa non può costituire, di per sé, abuso del diritto.
La Commissione tributaria affronta anche il tema della sede amministrativa, arrivando alla conclusione secondo cui «tale sede deve ritenersi coincidente con quella effettiva, intesa come luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative di direzione dell’ente, come la riunione del consiglio di amministrazione, ovvero il luogo deputato per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento di affari e dell’impulso dell’attività dell’ente».
A parere di chi scrive, la posizione dei giudici va chiarita, evitando che parole come «direzione» e «impulso dell’attività» siano mal interpretate.
Ciò che in definitiva può permettere l’applicazione del principio dell’esterovestizione, attraverso la presunzione di processi decisionali effettuati in Italia, è da ricercarsi in quella che viene comunemente definita come “ordinaria amministrazione”.
In concreto, l’esistenza di processi decisionali quotidiani può essere verificata attraverso il cosiddetto “business activity test”, che a sua volta si esplica nell’analisi della regolarità dell’attività aziendale nel paese straniero, la verifica delle deleghe ad operare “day by day”, la tenuta in loco delle riunione del Cda, della gestione dei dipendenti, e così via. Non può invece considerarsi «fiscalmente attrattiva» l’attività di direzione e coordinamento esercitata da una società italiana sulla branch straniera, unitamente alla fisiologica ingerenza tipica delle holding nei confronti delle società partecipate (in tal senso: Tribunale Milano, sentenza n. 6996/17).

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Decreto Delegato 4 maggio 2018 n.50 – Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese

8 Giugno 2018

Si allega il testo completo del provvedimento in oggetto volto a sostenere e incentivare  attraverso l’ erogazione di prestiti a tasso agevolato sia l’avvio di nuove attività economiche che la qualificazione,  diversificazione e consolidamento di imprese esistenti nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

D.D. 50 2018

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Distacchi senza condizioni-dumping

8 Giugno 2018

Il Sole 24 Ore 30 Maggio 2018 di Giampiero Falasca

Unione europea. Il Parlamento ha approvato ieri in via definitiva le nuove regole da recepire entro due anni

Vincoli più stringenti per i lavoratori inviati in un altro Stato

Scende da 24 a 12 mesi (con possibile proroga a 18) il periodo nel quale il lavoratore distaccato in ambito comunitario mantiene il regime previdenziale del Paese di provenienza, e viene rafforzato il principio di parità di trattamento retributivo.
Con l’approvazione definitiva di queste modifiche alla direttiva 96/71/Ce (come integrata dalla direttiva 2014/67/Ue), avvenuta ieri, il Parlamento europeo cerca di contrastare l’utilizzo distorto di un istituto – il distacco transnazionale dei lavoratori – fondamentale per la vita delle imprese multinazionali ma portatore di grandi problemi applicativi.
Oltre all’intervento sul tema contributivo viene rafforzato il principio di parità di trattamento tra lavoratori “interni” e quelli distaccati.
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché, indipendentemente da quale legge si applichi al rapporto di lavoro, le imprese distaccatarie garantiscano ai lavoratori distaccati le stesse condizioni riconosciute ai dipendenti interni sulla base delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e collettive.
Inoltre dovranno essere applicate le norme sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, la durata minima dei congedi annuali retribuiti. Sono oggetto di parità di trattamento anche le condizioni di cessione temporanea degli addetti da parte di imprese di lavoro temporaneo, le norme sulla sicurezza, salute e igiene sul lavoro, i provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani.
Un capitolo specifico viene dedicato alla parità nelle condizioni di alloggio dei lavoratori e alle indennità? o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.
Infine, si precisa che il concetto di retribuzione è determinato dal diritto e dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, e include tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono stati dichiarati di applicazione generale nello Stato membro in questione.
Per rafforzare questo impegno, si prevede l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare su un unico sito web ufficiale nazionale gli elementi costitutivi della retribuzione.
Gli Stati membri hanno tempo due anni per adeguare le norme interne alle nuove regole: nel nostro Paese questo adeguamento potrebbe rendere necessari degli adattamenti al decreto legislativo 136/2016 in tema di parità di trattamento (senza stravolgerlo, perché accoglie già una nozione ampia di parità di trattamento), oltre all’adeguamento delle regole previdenziali applicabili per i distacchi di durata superiore a 12 mesi.

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La tutela dei dati si allarga fuori dai confini dell’Ue

8 Giugno 2018

Il Sole 24 Ore 25 Maggio 2018 di Rosario Imperiali

La Convenzione. Un nuovo protocollo per 47 paesi

È il giorno del Gdpr, il nuovo regolamento europeo sulla privacy, che entra pienamente in vigore oggi. Ma uno strumento normativo di pari importanza sulla data protection è stato approvato in questi stessi giorni: il Protocollo di modernizzazione della convenzione del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, meglio nota come «Convenzione 108». L’approvazione del 18 maggio scorso avvia il procedimento di ratifica da parte dei parlamenti nazionali ed è un ulteriore passo fondamentale, con il Gdpr, verso uno standard internazionale di princìpi e regole omogenee.
I due strumenti normativi lasciano oggi uno spazio a quelle aree del globo ancora prive di adeguate tutele legali sull’uso di dati personali e la scomparsa dei confini spaziali nella società dei sensori non può prescindere da regole globali condivise. Il Consiglio d’Europa è un organismo internazionale, con sede a Strasburgo, sorto subito dopo il secondo conflitto mondiale. Costituito in origine da 10 Paesi – oggi sono 47, non solo europei – vanta la primazia sulla regolamentazione internazionale in materia.
Diversamente dal Gdpr, legge interna della Ue, la Convenzione 108 del 1981 – e il suo Protocollo di modernizzazione che ne costituisce parte sostanziale – è un trattato internazionale (unico in materia) che vincola gli Stati firmatari: questi potranno anche non far parte del Consiglio. Consiglio d’Europa e Unione europea si sono sempre mossi in sintonia in ambito data protection, la Convenzione ha influito decisamente sull’assetto della direttiva 95/46 e quest’ultima innescò l’approvazione di un primo Protocollo aggiuntivo (nel 2001) per recepire nella Convenzione talune novità della direttiva. Più di recente, il lungo percorso della riforma Ue culminata col Gdpr è stato affiancato dall’iter di ammodernamento della Convenzione, anch’esso iniziato nel 2011 e concluso il 18 maggio.
I lavori preparatori del Gdpr e quelli per la modernizzazione della Convenzione 108 si sono svolti in parallelo per assicurare un approccio consistente in entrambi i sistemi normativi, tanto che il Gdpr (nel Considerando 105) riconosce che nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione nei Paesi terzi «si dovrebbe tenere in considerazione» la loro adesione alla Convenzione. Un assist per la complessa procedura di riconoscimento, svolta dalla Commissione Ue, che faciliterà i flussi esteri di dati.
Princìpi di liceità e requisiti di legittimazione, privacy by design, disciplina del data breach e misure tecnico-organizzative per una sicurezza adeguata, aumentata trasparenza, diritti degli interessati e azioni di tutela, disciplina dei trasferimenti di dati all’estero. Tutto ciò trova analoga disciplina nei due contesti normativi di Gdpr e Convenzione, contribuendo a costruire un comune piano d’azione.
Gli Stati che intendono firmare il Protocollo saranno obbligati a recepirne princìpi e regole nei propri ordinamenti, prima di procedere alla ratifica della Convenzione, atto dal quale scatta il vincolo di conformità per gli Stati firmatari. Il Comitato, organo appositamente costituito all’interno della Convenzione, vigilerà sull’effettiva applicazione da parte degli Stati aderenti.

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Perdite su crediti deducibili

8 Giugno 2018

Il Sole 24 Ore 05 Maggio 2018 di Laura Ambrosi

Accertamenti. Nessun peso alle cause che le hanno generate

L’Amministrazione non può disconoscere la deduzione della perdita su crediti solo perché l’imprenditore avrebbe dovuto agire diversamente per recuperare le proprie spettanze: il Legislatore, infatti, non ha subordinato la deducibilità a seconda delle cause che l’hanno generata, ma alla sussistenza di elementi certi e precisi sul valore dedotto. Così la Cassazione con l’ordinanza n. 10643 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con il quale disconosceva la deduzione di una perdita su crediti. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi confermava le ragioni della contribuente. In particolare, la Ctr riteneva che tale perdita fosse stata legittimamente dedotta poiché la società aveva fornito la prova documentale delle azioni legali intraprese per il recupero di quanto dovuto, in esito alle quali era stato incassato solo un decimo del credito originario.
La Cassazione ha ricordato che per la deducibilità delle perdite sui crediti, non è necessario che il contribuente fornisca la prova di essersi attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore e quindi l’assoggettamento a procedura concorsuale. Secondo la norma, infatti, è sufficiente che le perdite siano documentate in modo certo e preciso.
I giudici di legittimità hanno così precisato che la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita stessa, poiché il legislatore non ha posto alcun vincolo in relazione alla causa che l’ha determinata (Cassazione 10256/2013). Nella specie, la valutazione del giudice di merito era fondata su fatti oggettivi dai quali era stato confermato l’incasso di una somma inferiore rispetto al credito originario.
La decisione si uniforma all’orientamento della Cassazione secondo cui gli uffici non possono spingersi alla verifica oggettiva circa l’opportunità delle scelte assunte dal contribuente. Il controllo, infatti, attingerebbe a valutazioni di strategia commerciale riservate all’imprenditore (Cassazione 21405/2017). È così auspicabile che gli uffici si adeguino, poiché non di rado disconoscono un costo solo perché ritenuto un «cattivo affare», ventilando possibili ipotesi alternative, in realtà astratte e poco concrete. In tale contesto, peraltro, occorre quanto meno considerare che in ogni caso la valutazione dei verificatori avviene in un momento successivo a quando l’imprenditore ha assunto le decisioni. Non a caso, il rischio «cattivo affare» è parte dell’attività di impresa.

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Non c’è una stabile organizzazione senza autonomia

8 Giugno 2018

Il Sole 24 Ore 19 Maggio 2018 di Laura Ambrosi

Società estere. Occorrono uomini e mezzi

La sede di una direzione in Italia di un ente straniero non è stabile organizzazione: occorre che sia autonomamente in grado di produrre beni o prestare servizi e che quindi abbia personale e dotazioni tecniche sufficienti. È la precisazione data dalla Cassazione con la sentenza 12237/2018 depositata ieri.
Due società ricorrevano avverso plurimi provvedimenti con cui l’agenzia delle Entrate recuperava Iva su operazioni compiute da un consorzio francese. Per l’ufficio, poiché in Italia si svolgevano le riunioni e le attività del consorzio, si trattava di una stabile organizzazione.
Entrambi i giudici di merito, annullavano i provvedimenti e l’Agenzia ricorreva in Cassazione. La Corte, confermando la decisione della Ctr, ha anzitutto richiamato i criteri dell’articolo 5 del Modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e del suo commentario, secondo cui per la nozione di stabile organizzazione occorre individuare un centro di attività stabile.
Per la giurisprudenza europea, tale «centro di attività stabile» si concretizza in una struttura con risorse materiali ed umane e può essere anche un’entità con personalità giuridica, cui la società straniera abbia affidato la cura degli affari. Vanno escluse le attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, come prestazione di consulenze, fornitura di know how, assunzione di personale o acquisto di mezzi tecnici (Corte Ue, sentenza sulla causa C-73/06).
La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale si può ricavare anche da indizi, quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale o la partecipazione a trattative o alla stipula di contratti, indipendentemente da poteri di rappresentanza.
Per poter considerare il centro di attività un riferimento ai fini della cessioni di beni o prestazioni di servizi, occorre che la sede sia sufficientemente strutturata per personale e dotazioni tecniche, rendendo possibili in modo autonomo le operazioni.
La Corte precisa che alla luce di ciò va escluso che si possa configurare stabile organizzazione in una sede di direzione. Il consorzio in Italia svolgeva riunioni di alcuni manager del gruppo, quindi mancava la struttura idonea con apporto umano e tecnico. Di qui la conferma dell’infondatezza della pretesa.

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Creare gruppi non è mai elusione

8 Giugno 2018

Il Sole 24 Ore 23 Maggio 2018 di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Consolidato fiscale. Con la risoluzione 40/E le Entrate «approvano» il conferimento di partecipazioni

L’operazione è sempre motivata da valide ragioni economiche

La risoluzione 40/E/2018 del 17 maggio diffonde la risposta a un interpello che prospetta un’operazione per creare un gruppo societario (conferendo partecipazioni) con finalità di ottimizzazione della gestione societaria. La struttura che ne nasce ha i requisiti per l’adozione del consolidato fiscale nazionale. Le risposte delle Entrate (già analizzate sul Sole 24 Ore del 18 maggio) confermano sia la possibilità di adottare il regime di consolidamento sia l’assenza di ragioni elusive nella riorganizzazione societaria.
Concentriamo l’attenzione su questo secondo aspetto, soprattutto per ricavare princìpi e criteri generali estrapolabili dalla risposta al caso specifico.
Il conferimento
L’operazione prevede il conferimento di partecipazioni di controllo in neutralità fiscale, ai sensi dell’articolo 177 comma 2 del Tuir, posto in essere da persone fisiche a favore di una holding neo costituita. Non viene – correttamente – posto alcun dubbio su liceità dell’operazione e assenza di qualsiasi carattere elusivo. La risoluzione di fatto conferma l’assunto dell’istante secondo cui «la nuova struttura è perfettamente coerente con le logiche di gruppo che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano e internazionale e consente di superare un’impostazione ormai obsoleta che vede tre società, pur appartenenti allo stesso soggetto economico, essere possedute direttamente da persone fisiche in assenza di una società capogruppo di riferimento».
L’adozione del consolidato
La nuova struttura permette di adottare lo strumento del consolidato fiscale o, sostanzialmente, la possibilità di compensare risultati positivi e negativi delle entità partecipanti. Essendo l’applicazione di una norma di sistema, non può esistere un risparmio di imposta illegittimo. Quindi «come evidenziato dall’istante, l’assenza di un vantaggio fiscale indebito è di per sé sufficiente ad escludere che la riorganizzazione oggetto della presente istanza possa essere inquadrata come una forma di abuso del diritto».
I vantaggi della holding
La risoluzione si spinge oltre, con considerazioni che potranno essere utilizzate in altri casi di ricorso a strutture analoghe: «In ogni caso, la configurazione di un abuso sarebbe esclusa dalla circostanza che l’operazione riorganizzativa è motivata da valide ragioni economiche. La suddetta riorganizzazione, infatti, è finalizzata a razionalizzare la struttura concentrando la proprietà delle società (…) in capo alla Holding, con conseguente ottenimento di evidenti benefici».
Questi benefici extra fiscali possono essere così riassunti:
l’adozione di una struttura centralizzata che svolge attività di direzione e coordinamento;
la presentazione del gruppo in modo trasparente e razionale al sistema creditizio o ad eventuali investitori;
la possibilità di copertura di perdite di una o più società del gruppo mediante l’utilizzo di utili di altre;
la possibilità di intervenire negli assetti proprietari a monte (le quote della holding) con operazioni volte al passaggio generazionale;
lo spostamento di eventuali conflitti soceitari sul livello più alto (la holding), mantenendo indenni le società operative.

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