Categoria: In primo piano
Bocciati i patti di non concorrenza indeterminati
7 Ottobre 2019
Il Sole 24 Ore lunedì 02 SETTEMBRE 2019 di Monica Lambrou
LAVORO
Il Tribunale di Modena blocca il compenso mensile versato durante il rapporto
Il patto di non concorrenza stipulato fra azienda e lavoratore rischia di essere nullo se ha un contenuto indeterminato. Lo ha stabilito il tribunale di Modena (sezione lavoro), con sentenza del 23 maggio 2019. Nella sentenza si precisa che, in base all’articolo 2125 Codice civile, il patto di non concorrenza pone limiti all’attività del lavoratore dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro ed è finalizzato a contemperare due ordini di interessi contrapposti: quello del datore di lavoro di proteggere il suo “patrimonio” e, quindi, il know how, l’avviamento e la clientela acquisita e quello del lavoratore a non subire un’eccessiva restrizione delle possibilità di trovare una nuova occupazione.
Si tratta di un contratto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive, per il quale vi sono limiti idonei a inficiarne, se non rispettati, la validità. In particolare, il patto deve considerarsi affetto da nullità «se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro» nonché se il vincolo posto in capo al dipendente «non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo».
La forma scritta dell’atto è richiesta ab substantiam, con conseguente nullità del patto in caso di ricorso ad altre forme.
Tra i principali contrasti interpretativi c’è il dibattito relativo alla legittimità di eventuali patti di opzione ovvero clausole di recesso, che riservino al datore di lavoro la facoltà di non avvalersi, in seguito alla stipula e entro un termine predeterminato, del patto di non concorrenza stesso, con conseguente venir meno del diritto del dipendente a percepire il corrispettivo.
In passato, la Cassazione si era espressa a favore della validità del patto di opzione e a favore del recesso unilaterale da parte del titolare.
Lo stesso giudice di legittimità, ha poi superato questa impostazione con la sentenza 9491/2003, arrivando alla tesi, tuttora prevalente, dell’invalidità di queste facoltà (così anche: Tribunale di Milano, del 25 luglio 2000, del 15 dicembre 2001 e Tribunale di Perugia 26 aprile 2005).
Non è, altresì, considerato legittimo un patto con un compenso di «carattere meramente simbolico, iniquo o sproporzionato» (Cassazione 4891/1998), ritenendosi la congruità di un corrispettivo che oscilli, generalmente, tra il 15% e il 35% della retribuzione (Tribunale di Milano, sentenza del 18 giugno 2001, sentenza del 5 giugno 2003, sentenza del 22 ottobre 2003).
Peraltro, come giudicato dalla recente pronuncia sopra citata, la nullità del patto può ravvisarsi anche in ragione delle modalità con cui viene pattuita la corresponsione del corrispettivo. Il giudice di merito, in conformità ad altra giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano sentenze 13 agosto 2007, 28 settembre 2010) e all’orientamento già espresso dallo stesso tribunale (sentenza 347/2015), ha giudicato che la previsione del pagamento di un corrispettivo mensile in costanza di rapporto di lavoro violi il disposto dell’articolo 2125 Codice civile, perché rende ex ante indeterminabile il compenso, con conseguente alterazione della sinallagmaticità, considerato che, al momento della conclusione del patto, il corrispettivo è del tutto indeterminato, perché ancorato a una circostanza fattuale, quale la durata del rapporto, del tutto imprevedibile. Un ulteriore elemento da valutare per la validità del patto è il suo ambito territoriale di efficacia.
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L’amministratore delegato non è dipendente se ha poteri ampi
7 Ottobre 2019
Il Sole 24 Ore 18 SETTEMBRE 2019 di Giampiero Falasca
MESSAGGIO INPS
Rapporto di subordinazione compatibile se si è soggetti alle direttive del Cda
Cumulabilità esclusa per gli amministratori e i soci unici
Come si combina la subordinazione con il ruolo di amministratore o socio di una società? Il messaggio Inps 3359/2019, pubblicato ieri, risponde alla domanda fornendo un’utile ricognizione dei profili giuridici di una questione che ha una grande rilevanza per gli organi di vertice delle imprese.
Per quanto riguarda la possibile coesistenza tra la posizione di amministratore di società di capitali e quella di lavoratore dipendente della medesima impresa, l’Istituto, ricordando un principio più volte affermato dalla Cassazione, evidenzia che la carica di amministratore (o di presidente), in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato. Le due posizioni possono coesistere a patto che la persona sia soggetta alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale.
Tale affermazione non è contraddetta neanche dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, in quanto tale delega non estende automaticamente all’organo i diversi poteri deliberativi.
La situazione è differente per l’amministratore unico della società: tale organo è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale e quindi non può assumere anche la posizione di lavoratore dipendente della stessa società.
Per quanto concerne l’amministratore delegato, viene esclusa la compatibilità con la subordinazione qualora la delega conferita dal consiglio di amministrazione in suo favore abbia portata generale, dandogli facoltà di agire senza il consenso del Cda.
Invece l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione del solo potere di rappresentanza, ovvero di specifiche e limitate deleghe all’amministratore, non è incompatibile, in linea generale, con l’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato.
Il messaggio Inps esamina anche la compatibilità del rapporto di lavoro subordinato con la posizione di socio. Viene esclusa la possibilità di far coesistere le due posizioni in caso di unico socio, perché la concentrazione della proprietà nelle mani di una sola persona esclude l’effettiva soggezione alle direttive di un organo societario; la cumulabilità viene negata anche nel caso in cui il socio abbia assunto di fatto l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione della società.
A parte questi casi, l’Inps ricorda che la semplice coesistenza della posizione di socio e amministratore può essere sintomatica della non sussistenza del vincolo di subordinazione, ma non è di per sé sufficiente a escludere che ci sia un vero rapporto di dipendenza.
Occorre verificare, caso per caso, se questo rapporto esiste, avendo presente alcuni indicatori di subordinazione: il potere deliberativo deve essere affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso; il soggetto deve svolgere, in concreto, attività che non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe. È necessario, inoltre, che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili a una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, eccetera): un legame formale eccessivo tra i due rapporti è, quindi, da sconsigliare.
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Senza la pubblicazione del bilancio non c’è prescrizione per mala gestio
7 Ottobre 2019
Il Sole 24 Ore 05 SETTEMBRE 2019 di Patrizia Maciocchi
SOCIETÀ
Il rendiconto costituisce la prova dell’incapienza per i creditori
Documento non surrogabile da decreti ingiuntivi o annullamento dei fidi
La prescrizione non blocca l’azione di responsabilità del curatore verso gli amministratori della società per mala gestio, se manca la prova della pubblicazione del bilancio. E l’assenza di pubblicazione, utile a rendere chiara l’incapienza ai creditori, non può essere “surrogata” nè dai di decreti ingiuntivi a carico della fallita, nè dalla revoca dei fidi bancari. Il count down per la prescrizione può partire solo dal momento della pubblicazione dei “conti” perché solo allora ai creditori è chiara la situazione patrimoniale. La Cassazione (sentenza 22077) respinge il ricorso dei componenti del Cda di una società per azioni, contro, la condanna al risarcimento di oltre un milione e 700 mila euro, per aver provocato l’insufficienza patrimoniale della società di capitali poi fallita. Nel mirino dei giudici era finita un’operazione immobiliare, fatta con estrema negligenza, con costi eccessivi e attuando, infine, una cessione di quote in favore di una società di diritto lussemburghese, che non offriva garanzie sul pagamento del debito di una società di diritto francese, costituita dalla Spa amministrata dai ricorrenti e da questa partecipata per il 99,6 per cento. I membri del board respingevano l’ accusa di cattiva gestione e negavano la possibilità applicare nei loro confronti la norma del codice civile sulla responsabilità verso i creditori sociali (articolo 2394). Norma che presuppone che il danno patrimoniale ai creditori sia collegato da un rapporto di causalità con gli atti di mala gestio. E la dimostrazione del nesso sarebbe mancata nell’azione promossa dal fallimento, visto che la curatela non aveva dimostrato che i pregiudizi derivati dall’operazione “disinvolta” contestata, avessero prodotto lo stato di insufficienza patrimoniale. Alla Corte territoriale sarebbe poi sfuggito un altro elemento: la cessione era stata decisa dai precedenti amministratori e per i nuovi consiglieri era stato impossibile disporre degli elementi per verificare la correttezza dell’affare. Infine, c’è la carta della prescrizione. Con l’approvazione del bilancio e la sua regolare pubblicazione, i creditori sapevano dell’incapienza patrimoniale e c’era dunque il presupposto per far decorre i termini della prescrizione. Nessuna delle circostanze “a discolpa” è accettata dalla Cassazione. Ad iniziare dallo scaricabarile sulla passata gestione per la cessione. Un passaggio di mano deliberato circa 20 giorni dopo l’assunzione in carica del nuovo Cda composto dai ricorrenti. E dal momento dell’”investitura” derivava la responsabilità per le decisioni future. Nulla da fare sulla prescrizione. È vero che il bilancio di esercizio che segnala il “rosso” è utile a comunicare lo stato di incapienza della società, ma è vero anche che se non viene pubblicato, sono al corrente del deficit solo gli organi sociali e non i terzi. L’azione di responsabilità del curatore sarebbe stata prescritta in cinque anni a partire dal giorno in cui i creditori fossero stati avvertiti della condizione della Spa. Però non c’era prova della pubblicazione del semestrale né di altri elementi dimostrativi della conoscibilità. Allo scopo non sono, infatti, utili i decreti ingiuntivi, la revoca dei fidi e il mancato rispetto dei piani di rientro concordati con i creditori.
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Prestito dei soci, ritenuta anche sugli interessi non erogati
7 Ottobre 2019
Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore del 10 SETTEMBRE 2019 di Roberto Bianchi
La società di capitali che riceve somme di denaro dai propri soci a titolo di mutuo ha l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sugli interessi dovuti non solo nel caso in cui la corresponsione degli stessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla norma. Ciò in virtù del carattere ordinariamente oneroso del mutuo previsto dall’articolo 1815 del Codice civile, oltreché in forza della presunzione prevista dal comma 2 dell’articolo 45 del Dpr 917/1986. Lo afferma la Cassazione nelle tre ordinanze 20625, 20626 e 20627 depositate il 31 luglio 2019.
Già nel 2018 con l’ordinanza 3819 i giudici di legittimità avevano precisato che i finanziamenti dei soci alla società si devono presumere onerosi, con la conseguente applicazione della ritenuta d’acconto sui correlati interessi passivi, non solo nel caso in cui la corresponsione degli stessi risulti essere effettiva, ma anche qualora sia solamente presunta.
La dimostrazione della mancata percezione di interessi attivi sulle somme concesse a mutuo incombe sul contribuente, atteso il carattere normalmente oneroso di tali operazioni, così come previsto sia dall’articolo 1815 del Codice civile che dall’articolo 45 del Tuir.
Ne consegue che la società che ha ricevuto il finanziamento dai propri soci è obbligata a operare la ritenuta d’acconto sugli interessi dovuti (articolo 26 del Dpr 600/1973) non solo quando la corresponsione di tali importi è concretamente avvenuta, ma anche quando la stessa sia soltanto presunta dalla legge.
Va altresì evidenziato che in precedenza la Suprema corte, con la sentenza 8747/2008, aveva affermato che la semplice indicazione degli interessi passivi nel bilancio della società rappresentava essa stessa ragione per cui scattasse l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto, a prescindere dalla materiale erogazione degli stessi.
Pertanto, nonostante la norma di riferimento individui il momento di effettuazione della ritenuta in occasione del pagamento degli interessi, il collegio di legittimità ha ritenuto che la presunzione di percezione degli interessi in capo al titolare del reddito operi anche per il sostituto d’imposta e che tale obbligo sorga automaticamente in conseguenza dell’iscrizione in bilancio per competenza degli interessi maturati.
Dunque una volta stabilito che una determinata operazione costituisce un finanziamento oneroso, ovvero che la stessa debba considerarsi tale da un punto di vista tributario, è importante accertare in quali casi e in quale momento sorga in capo al soggetto beneficiario, nella sua veste di sostituto d’imposta, l’obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi passivi.
Con specifico riferimento agli interessi relativi alle somme finanziate, il comma 5 dell’articolo 26 del Dpr 600/1973 dispone che i soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 del Tuir operino una ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa sugli interessi da essi corrisposti.
La norma, pertanto, utilizzando il termine “corrisposti” nel significato più comune attribuitogli ossia di “proventi materialmente versati”, collega l’insorgere dell’obbligo di effettuazione della ritenuta all’atto del pagamento degli interessi, e non a circostanze diverse, come, per esempio, la loro eventuale maturazione (effettiva o presunta) o la loro iscrizione nelle poste di debito del soggetto che ha beneficiato del finanziamento.
Appare pertanto evidente come la conclusione a alla quale è giunta la Suprema corte non collimi con quanto letteralmente previsto in materia dal dettato normativo.
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D.D. 12 settembre 2019 nr 140 – Regolamento per l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per causa 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa prevista dall’art.11 c.2 Legge 31 marzo 2010 nr 73 e succ. mod.
7 Ottobre 2019
Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 140 che disciplina il controllo e la documentazione necessaria per poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni per coloro che effettuano investimenti per la riqualificazione professionale, riconversione produttiva e ristrutturazione organizzativa.
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Per chi ha attività e beni non dichiarati in Svizzera la resa è vicina
7 Ottobre 2019
Il Sole 24 Ore 07 SETTEMBRE 2019 di Lucilla Incorvati
ANALISI
Per gli evasori duri e puri che per anni hanno lasciato i loro averi in Svizzera pensando di non essere scoperti, la possibilità di continuare a farla franca è ormai ridotta all’osso. Si tratta di individui (sul numero è difficile fare previsioni) che, per quanto sollecitati a regolarizzare la proprio posizione (scudo fiscale 1 e 2 , voluntary disclosure e altro)praticamente da dieci anni a questa parte, hanno continuato ad avere condotte illecite. Dopo tanti annunci l’Agenzia delle Entrate italiana è passata all’azione e chi si trova in questa situazione non ha che una via, vale a dire procedere con il ravvedimento operoso.
Qualche settimana fa alcune banche svizzere (una per tutte Ubs ma anche altre banche elvetiche sono state sollecitate) hanno comunicato ad alcuni clienti (tutti residenti in Italia con conto in Svizzera) che l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Agenzia fiscale svizzera, ha fatto una richiesta di scambio di informazioni di gruppo. E così verso i clienti “stanati” di fatto si è aperto un procedimento perché la banca trasmetterà i nomi all’Agenzia fiscale svizzera che li passera a quella italiana. Di fronte al procedimento ci si può opporre oppure acconsentire. Se si acconsente i dati vengono trasmessi subito, in caso contrario si apre una causa e in base all’esito si deciderà sulla trasmissione.
«Al contribuente che sa di essere nell’elenco, ma soprattutto sa di non essere in regola – spiega Stefano Noro, partner dello studio fiscale Sala Noro e Associati – suggeriamo al più presto di procedere con il ravvedimento operoso. Anche perché sono soggetti che già avevano ricevuto dalle banche più di una sollecitazione in tal senso». Nello specifico la richiesta di regolarizzazione riguarda gli anni 2015/2016 quando ancora non era in vigore lo scambio automatico (i contribuenti sono invitati a trasmettere il saldo al febbraio 2015 e al 31/12/2016 perché poi dal 2017 lo scambio di informazione è diventato automatico).
«Le violazioni in atto sono due – aggiunge Noro -. In primis non aver indicato il patrimonio nel quadro RW con sanzione dal 6 al 30% dei patrimoni; la seconda sanzione, decisamente più grave, riguarda il fatto se i capitali sono stati formati in anni ancora accertabili (per esempio il soggetto ha trasferito il denaro dall’Italia all’estero oppure da estero a estero dal 2010/2016) c’è da pagare anche l’Irpef dal 180 al 360%».
Insomma, un bel salasso.
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Legge 2 Agosto 2019 nr 119 – Introduzione del reato di corruzione privata nell’ordinamento sammarinese
10 Settembre 2019
Si allega il testo completo della Legge che inserisce nel Codice Penale sammarinese il reato di corruzione privata e, data l’importanza si riporta il testo integrale dell’art. 1.
Legge nr 119 del 2 Agosto 2019
Art. 1
1. Dopo l’articolo 317 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:
“Art. 317-bis
(Corruzione privata)
L’amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario, il procuratore di una società o di un altro ente, anche privo di personalità giuridica, che svolge attività d’impresa, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere, ritardare o per compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o in violazione del dovere di fedeltà, è punito con la prigionia, l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e la multa a giorni di secondo grado.
Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, si applica la prigionia, l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.
Le pene previste dai commi che precedono si applicano anche a chi dà o promette l’utilità non dovuta.
Le pene previste dai commi precedenti sono aumentate di un grado se la società o l’ente ha beneficiato di sgravi fiscali, contributivi, finanziamenti, provvidenze o sostegni da parte dello Stato in relazione all’attività a cui si riferisce l’atto compiuto, ritardato o omesso. Le stesse pene si applicano se la società o l’ente è partecipato in tutto o in parte dallo Stato.”.
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La Convenzione contro le doppie imposizioni prevale sull’Aire
10 Settembre 2019
Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore 19/08/2019 di Gianluca Dan
Con la sentenza 2212/5/2019 depositata il 16 luglio scorso la Commissione tributaria regionale della Puglia ha sancito il principio che nell’accertamento della residenza fiscale di un soggetto trasferitosi all’estero che abbia mantenuto la residenza anagrafica in Italia, non è corretta la mera applicazione dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, dovendosi preliminarmente considerare, se invocata, la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile nei rapporti tra gli Stati.
Il caso esaminato afferiva ad un contribuente trasferitosi in Romania dal 2007 il quale non aveva dichiarato in Italia i redditi prodotti e percepiti in Romania ritenendosi fiscalmente residente all’estero: l’amministrazione finanziaria contestava quindi la mancata dichiarazione dei redditi, con le conseguenti richieste di imposte e sanzioni, stante il perdurare negli anni oggetto di verifica della sua iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
Il caso di doppia residenza (Romania-Italia) è stato risolto dai giudici di merito applicando l’articolo 4 della Convenzione (conforme al modello Ocse), che il difensore aveva invocato nel rinvio all’articolo 75 del Dpr 600/1973, in forza del quale «nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia», ritenendoli fonte vincolante con efficacia di legge primaria e prevalente sulle fonti interne.
Di conseguenza, l’articolo 2, comma 2, del Tuir, è stato interpretato non già alla stregua di una presunzione legale, ma iuris tantum, acconsentendo alla prova contraria proprio sulla base dei criteri dettati dalle convenzioni internazionali nelle ipotesi in cui sussistano i presupposti per la loro applicazione (con un indirizzo giurisprudenziale opposto all’orientamento della Corte di cassazione, si vedano le sentenze Ctr Lombardia 4207/2014, Ctr Toscana 506/2017 e 840/2018, Ctr Puglia 831/2017).
Ricordiamo che l’articolo 2, comma 2, citato considera fiscalmente residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per almeno 183 giorni o 184 se annualità bisestile) risultano, alternativamente:
- i) iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- ii) non iscritte nelle anagrafi della popolazione residente ma che hanno nel territorio dello Stato il domicilio (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo/familiare) o,
iii) la residenza ai sensi del Codice Civile.
La Ctr Puglia, dando ragione al contribuente dopo aver analizzato i requisiti fattuali per l’applicazione della norma convenzionale (in via graduata, la sussistenza di un’abitazione permanente, il centro di interessi vitali, il soggiorno abituale all’estero), si è peraltro posta in linea con l’attuale dettato normativo che, per la prima volta, con l’articolo 5, del decreto crescita (Dl 34/2019) ha sancito la rilevanza della pregressa residenza dei contribuenti in uno stato estero ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi di cui all’articolo 16, Dlgs 147/2015 («lavoratori impatriati») e all’articolo 44 del Dl 78/2010 («rientro dei cervelli»), abbandonando la rigida interpretazione fornita dall’amministrazione e dalla giurisprudenza di legittimità, per le quali l’iscrizione all’anagrafe e, di conseguenza, la mancata iscrizione all’Aire, continuerebbe ad avere un valore di presunzione assoluta di residenza nel territorio dello Stato, preclusiva di ogni ulteriore verifica.
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La fattura generica esclude la detrazione
10 Settembre 2019
Il Sole 24 Ore 26/08/2019 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza
IVA
Non basta fornire le lettere di incarico senza data certa e in sede di accertamento
Per la Ctp Milano 2897/05/2019 (presidente Bolognesi, relatore Chiametti), in presenza di una fattura di acquisto riportante una descrizione generica del servizio effettuato, non può essere operata la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi, né può essere esercitata la detrazione dell’Iva afferente.
Nel caso in esame l’oggetto del servizio era stato indicato in fattura con le locuzioni «lavorazioni di terzi», senza dettaglio dei servizi prestati. Inoltre, a seguito di accesso dei funzionari e anche dopo il rilascio di processo verbale di constatazione, il contribuente destinatario di tali servizi non aveva prodotto alcuna documentazione esplicativa delle operazioni effettuate. Solo in sede di accertamento con adesione, erano state presentate le lettere di incarico relative ai servizi di procacciamento d’affari oggetto delle fatture, le ricevute dei bonifici bancari e le fatture di acquisto ricevute a loro volta dai fornitori.
Per la Ctp Milano, tuttavia, la condotta del contribuente non legittima la deduzione dei costi e la detraibilità dell’Iva, sia per la genericità dell’oggetto indicato in fattura, sia per l’assenza di elementi probatori di segno contrario offerti dalla parte. La condotta del contribuente viene censurata in quanto, in violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 21, comma 1 lettera g), Dpr 633/1972, l’emittente della fattura aveva omesso di indicare in modo specifico la «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione». L’oggetto dell’operazione è un elemento essenziale della fattura, sicché l’emittente ha l’obbligo di indicare con esattezza i beni o i servizi ceduti (e il destinatario è tenuto a essere vigile).
Secondo la Ctp, in linea con la Cassazione (27777/2017 e 21980/2015), la descrizione generica dell’operazione «non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende tutelare». Una fattura priva di tale requisito essenziale non costituisce elemento probatorio a favore delle parti e, in particolare, del cessionario che intende contabilizzare i costi e detrarre l’Iva afferente. E in presenza di una fattura generica – sia in formato cartaceo sia elettronica – l’assolvimento dell’onere probatorio incombente sul cessionario circa il servizio ricevuto sarà particolarmente difficile.
È certamente consentito che il contribuente possa dimostrare l’effettività del servizio ricevuto, a dispetto della genericità della fattura di acquisto, ma gli elementi richiesi in tali ipotesi devono essere tali da fornire la prova univoca del nesso tra l’operazione e il documento “generico”.
La Ctp, senza escludere in astratto la possibilità che tale prova venga fornita, l’ha tuttavia esclusa nel caso concreto, in quanto i documenti (in particolare le lettere d’incarico prodotte) sono stati ritenuti non idonei: oltre a non presentare data certa, erano stati presentati in ritardo, con conseguente operatività della preclusione di cui all’articolo 52, comma 5, Dpr 633/1972; inoltre i fornitori emittenti le fatture non risultavano aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi nel periodo d’imposta accertato e in quelli precedenti.
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Elenco dettagliato di documenti per provare le vendite intra-Ue
10 Settembre 2019
Il Sole 24 Ore 22/08/2019 di Simona Ficola e Benedetto Santacroce
MERCI
Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il regolamento Ue 1912/18
Finora senza disciplina il test di non imponibilità in capo al fornitore
Ultimi mesi di tempo per le aziende che operano nel mercato intraunionale per verificare i documenti di prova delle cessioni intracomunitarie. Il 1° gennaio 2020, infatti, entrerà in vigore il regolamento Ue 1912/18 che ha individuato documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.
La questione della prova delle cessioni intracomunitarie si pone come un punto focale per l’espansione delle imprese all’estero. Infatti, le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro.
Ebbene, sino ad ora, per le cessioni intraunionali, la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti. Con riferimento al panorama nazionale, si è fatto riferimento alle interpretazioni (confronta risoluzioni 345/07 e 477/08) che, sostanzialmente, hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra; ovvero i documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave. Tali prove devono essere monitorate e richieste, in primis ai clienti, nelle ipotesi di cessione EXW, ossia franco fabbrica/franco magazzino; quando, invece, il trasporto è a cura della società, la prova deve essere richiesta allo spedizioniere incaricato.
Il legislatore unionale è intervenuto sul tema con il citato regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco di documenti considerati validi come prova dell’avvenuta cessione intraunionale, in quanto atti a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione.
Si badi però che se è vero che l’individuazione puntuale della documentazione a supporto per la prova della cessione intraunionale costituisce un elemento di certezza in merito all’onere probatorio, è anche vero che costituisce un vincolo per l’impresa nel reperire l’esatta documentazione richiesta dalla norma.
In questo contesto, si pone peraltro un problema applicativo sulla corretta gestione della documentazione dettagliatamente individuata nel regolamento Ue che l’impresa deve essere in grado di reperire per evitare il rischio di veder disconosciuta l’operazione di cessione intraunionale qualora la stessa non fosse in possesso della prova dell’avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato.
In realtà, se approcciato attivamente e con anticipo, il sistema normativo fornisce all’operatore strumenti di certezza sino ad ora non individuati dalla norma, che consentono definizioni preventive e in sicurezza di temi che, in alternativa, rischiano di tramutarsi in oneri, in termini di imposta e sanzionatori, molto gravosi.
Peraltro, anticipando di fatto il legislatore, l’agenzia delle Entrate, con la risposta 100/2019, ha già dato pieno riconoscimento alle indicazioni fornite con il citato regolamento 1912/18/Ue. Infatti, la risposta, oltre a ripercorrere la giurisprudenza unionale e la prassi amministrativa interna in materia, per la prima volta richiama le nuove prescrizioni imposte a tutti gli operatori dell’Ue regolamento unionale. In definitiva, il tema si presenta estremamente attuale, fondamentale in termini di compliance e di chance commerciali con gli altri Stati membri è deve essere necessariamente valutato e monitorato dalle singole imprese, a seconda delle diverse esigenze di business.