Categoria: In primo piano
Corte di Strasburgo: sui luoghi di lavoro sono lecite le telecamere nascoste
11 Novembre 2019
Il Sole 24 Ore di Marina Castellaneta
VIDEOSORVEGLIANZA
Installazione in un negozio spagnolo per evitare furti da parte dei dipendenti
Decisivo il sospetto di gravi irregolarità e l’esigenza di proteggere i propri beni
Il supermercato è un luogo aperto al pubblico e la videosorveglianza è stata di breve durata e limitata solo al luogo in cui si trovavano le casse, senza coinvolgere attività di natura privata dei lavoratori. Di conseguenza, la sorveglianza disposta dal datore di lavoro non contrasta con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha stabilito ieri, ribaltando il verdetto della Camera del 2018, la Grande Camera della Corte di Strasburgo nella causa López Ribalda e altri contro Spagna.
Il ricorso alla Corte era stato presentato da alcuni dipendenti di un supermercato per i quali l’installazione di alcune telecamere, decisa dal datore per individuare i responsabili del furto di prodotti, avvisando i dipendenti solo dell’esistenza di alcune telecamere, nascondendone altre, era contraria alla Convenzione. La Camera, con la sentenza del 2018, aveva accolto il ricorso ritenendo violato l’articolo 8 che assicura il rispetto della vita privata, ma aveva dato il via libera allo Stato sull’utilizzo dei filmati nel processo, in presenza di alcune condizioni.
Il Governo spagnolo aveva chiesto che il caso fosse portato dinanzi alla Grande Camera che ha dato ragione a Madrid. Prima di tutto, Strasburgo ha fissato i parametri per valutare se le misure di videosorveglianza disposte nei luoghi di lavoro siano proporzionali, chiarendo che i criteri fissata dalla Corte europea per il controllo di email (sentenza Barbelescu) sono applicabili alla videosorveglianza.
Per la Grande Camera, le autorità nazionali devono garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco ossia il rispetto della privacy da un lato e, dall’altro lato, l’esigenza datoriale di proteggere i propri beni e assicurare il buon funzionamento dell’attività economica, soprattutto esercitando il proprio potere disciplinare.
In questa vicenda, i giudici spagnoli avevano effettuato un giusto bilanciamento anche perché la mancata informazione preliminare ai dipendenti sull’installazione di alcune telecamere era giustificata dal sospetto di gravi irregolarità e dalle perdite economiche per il datore di lavoro, circostanze che «possono essere considerate come giustificazioni serie» per una limitazione della privacy. E questo – osserva la Corte – soprattutto quando c’è il sospetto che si tratti di un’azione concertata tra più dipendenti. Possibile, poi, l’utilizzo dei filmati nel corso del processo quando non si tratta dell’unico elemento di prova.
La sentenza di Strasburgo non dovrebbe incidere sulla normativa italiana in materia di videocontrolli, possibili a determinate condizioni e per la quale fa da punto di riferimento l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) come modificato dal Dlgs 151/15.
Il nuovo testo consente, infatti, al datore di installare impianti audiovisivi e altri strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, purché questi strumenti siano impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e la loro installazione sia avvenuta previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di accordo, sia stato ottenuto il via libera preventivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro
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Il residente all’estero che lavora nella zona di confine paga le imposte sui redditi solo in Francia
11 Novembre 2019
Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore 29 OTTOBRE 2019 di Antonio Longo
L’italiano residente in Francia che lavora nella zona di confine con l’Italia deve pagare le imposte sui redditi solo allo Stato francese. È questa la conclusione dell’Agenzia nella risposta a interpello 433/2019 di ieri.
L’istante è residente in Francia ed è iscritto all’Aire nei registri del Comune di Ventimiglia dal 2004. Nel 2017 viene assunto presso una società italiana e svolge la propria attività lavorativa in Italia. Ai fini fiscali italiani, sono residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritti nelle anagrafi dei residenti oppure hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. I tre requisiti sono alternativi per cui il verificarsi di uno solo di essi è sufficiente perché un soggetto sia considerato residente in Italia. Verificatasi la cancellazione dall’anagrafe italiana e la conseguente iscrizione all’Aire (condizione necessaria ma non sufficiente) occorre una valutazione d’insieme dei rapporti – personali ed economici – che il soggetto intrattiene nel nostro Paese per verificare se, nel periodo in cui è stato anagraficamente residente all’estero, possa essere considerato (anche) fiscalmente non residente.
Assumendo che l’istante sia residente in Francia (è questa una verifica fattuale che l’Agenzia non è tenuta a fare in sede di interpello), il paragrafo 4 dell’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia prevede che i redditi da lavoro dipendente di persone che abitano nella zona di frontiera di uno Stato e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato siano imponibili soltanto nello Stato di residenza.
In specie, dichiarandosi fiscalmente residente in Francia e svolgendo la propria attività lavorativa in Ventimiglia (zona di frontiera), l’istante assume lo status di frontaliere: il reddito prodotto sarà quindi tassato esclusivamente in Francia. Tuttavia, la società italiana sostituto di imposta, può, sotto la propria responsabilità, applicare il regime convenzionale previa presentazione, da parte del lavoratore, della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione (confronta, tra le altre, risoluzione 86/E/2006). Pertanto, il lavoratore che dovesse subire eventuali ritenute dal datore di lavoro italiano (nei casi di incertezza circa l’applicabilità del regime convenzionale di favore) potrà chiedere all’erario il rimborso delle maggiori imposte versate.
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Lussemburgo verso lo stop ai ruling firmati prima del 2015
11 Novembre 2019
Il Sole 24 Ore 18 OTTOBRE 2019 di Raffaele Villa
FISCO INTERNAZIONALE
Proposta del Governo nella Finanziaria 2020 trasmessa al Parlamento
In caso di approvazione andranno ripensati i comportamenti tributari
Il 14 ottobre il Governo lussemburghese ha trasmesso al Parlamento una proposta di disegno di legge finanziaria 2020 che prevede, tra l’altro, la cessazione a partire dal 1° gennaio 2020 dell’efficacia degli accordi fiscali preventivi (ruling) concordati con l’amministrazione finanziaria lussemburghese prima del 2015.
Tale proposta sembrerebbe, tra l’altro, in linea con la formalizzazione in un testo normativo (legge 19 dicembre 2014 e decreto 23 dicembre 2014) della procedura di accordo preventivo in vigore dal 1° gennaio 2015, per il quale è prevista una durata di massimo cinque anni. Infatti, prima di allora, la procedura di accordo era disciplinata meramente da una nota interna dell’autorità fiscale lussemburghese del 1989 e non sono rari casi di accordi ante 2015 aventi durata ultra-quinquennale.
In Lussemburgo, così come in altri Paesi (fra cui l’Italia), la finalità degli accordi preventivi con l’amministrazione finanziaria è per il contribuente quella di ottenere certezza circa il trattamento fiscale applicabile ad una particolare operazione, o insieme di operazioni, in base al diritto tributario vigente. Pertanto, il trattamento fiscale di una determinata operazione non dipende dalla presenza di un accordo preventivo che, al più, dovrebbe limitarsi a confermare il trattamento fiscale sulla base della normativa applicabile, senza tuttavia porsi in contrasto con quest’ultima. Certamente gli accordi preventivi possono costituire nella pratica un valido supporto al contribuente, ad esempio nei casi di normative poco chiare che rendono l’interpretazione da parte del contribuente particolarmente difficile ed incerta.
Sebbene in Lussemburgo non esista un obbligo di interpellare l’amministrazione finanziaria per ottenere certezza circa l’interpretazione della normativa fiscale locale, la richiesta di accordi preventivi è da anni la prassi di mercato, anche in relazione ad operazioni e strutture fiscali meno complesse per le quali non si pongono particolari dubbi interpretativi.
Peraltro, i contribuenti lussemburghesi non sono nuovi al tema della inefficacia degli accordi preventivi, i quali generalmente prevedono una efficacia temporale limitata e la cessazione dei propri effetti qualora si pongano in contrasto con normative lussemburghesi o internazionali sopravvenute.
Ciò premesso, assumendo che il disegno di legge finanziaria sia approvato nella sua formulazione attuale, è possibile ipotizzare che i contribuenti si troveranno a dover valutare, prima della scadenza originariamente concordata con l’amministrazione finanziaria lussemburghese, se, alla luce della normativa vigente, possano ancora fare affidamento sul trattamento fiscale che hanno applicato alle proprie operazioni e strutture sulla base degli accordi preventivi conclusi prima del 1° gennaio 2015, fermo restando che la modifica proposta dovrebbe avere efficacia solo per il futuro e, pertanto, salvare in ogni caso le condotte fiscali adottate sino ad oggi in conformità agli accordi (e allo ius superveniens).
Qualora il trattamento fiscale concordato rischi di porsi in contrasto con la normativa vigente, i contribuenti dovrebbero valutare la possibilità di chiedere all’amministrazione finanziaria lussemburghese un nuovo accordo preventivo (tra l’altro, soggetto allo scambio di informazioni con le amministrazioni finanziarie estere dell’Unione europea).
In conclusione, se è vero che questa modifica dovrebbe comportare il sostenimento di costi di compliance da parte dei contribuenti – quantomeno per la verifica della tenuta delle operazioni in assenza di ruling – è altrettanto vero che la stessa obbliga ad un ripensamento delle strutture in essere, oggi reso ancor più impellente tenuto conto dei recenti sviluppi di fiscalità internazionale (ad esempio Beps, Atad 1 e Atad 2).
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Il committente risponde in solido anche delle ritenute
11 Novembre 2019
Il Sole 24 Ore 17 OTTOBRE 2019 di Giorgio Gavelli
LAVORO
La responsabilità solidale si estende sui mancati versamenti al fisco
Vietata la compensazione Vanno indicati i nomi dei lavoratori impiegati
Torna la responsabilità del committente per le ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera di appalti e subappalti. Nata con il Dl 223/2006, abrogata dal Dl 175/2014 è oggi ripescata dal decreto fiscale con un grado di farraginosità più elevato. Le modifiche non toccano l’articolo 29 del Dlgs 276/2003, in cui è disciplinata la responsabilità in solido del committente imprenditore con l’appaltatore e i subappaltatori per le retribuzioni, i contributi previdenziali e i premi assicurativi; viene, tuttavia, introdotto, per queste somme, un divieto di compensazione integrale nei versamenti, per cui i codici tributo non accetteranno più, nell’F24, alcuno scambio con altri crediti del contribuente.
In deroga all’articolo 17 del Dlgs 241/97, il nuovo articolo 17-bis prevede che in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio da parte di un sostituto d’imposta residente (sono esclusi i privati, ma vi rientrano enti pubblici e i condomini), le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato – comprese quelle per le addizionali regionali e comunali – operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nel corso della durata del contratto sono versate dal committente. L’obbligo si riferisce alle somme riguardanti i soli «lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio» affidato, ma qui emerge una forte criticità. Infatti, lo stesso dipendente può aver lavorato per una pluralità di cantieri di pertinenza di committenti differenti. Per questo è previsto che committente e appaltatrice ricevano via Pec dalle imprese partecipanti all’appalto l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno operato, con l’indicazione delle ore lavorate in quell’opera/servizio, e tutti i dati per riscontrare la correttezza del versamento e compilare l’F24. Infatti, è previsto che l’impresa che ha effettuato le ritenute versi al committente le somme necessarie almeno con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza.
Il versamento avviene senza possibilità di operare compensazioni con crediti propri, indicando nell’F24 il codice fiscale del soggetto per cui il versamento è eseguito. Se entro la data prevista per il bonifico, l’impresa appaltatrice o affidataria vanta crediti per corrispettivi verso l’impresa committente, alla comunicazione via Pec può allegare la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali corrispettivi. Quindi, la responsabilità per le ritenute a carico delle imprese della filiera: è del committente se non versa quanto ricevuto nei termini, non comunica i dati del conto in cui ricevere le somme o esegue pagamenti alle imprese affidatarie senza trattenere gli importi da destinare al versamento delle ritenute; è delle imprese appaltatrici/subappaltatrici per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e in caso di mancato versamento al committente della provvista o di omissione dei dati necessari al versamento.
In tutti i casi in cui il committente non è messo nelle condizioni di effettuare il versamento deve sospendere il pagamento dei corrispettivi (senza temere azioni esecutive), vincolando le somme al pagamento delle ritenute “di rivalsa” e dandone comunicazione alle Entrate entro 90 giorni. Entro tale termine, infatti, è previsto il ravvedimento operoso da parte del committente, su richiesta e con onere a carico dell’appaltatrice/subappaltatrice inadempiente. Analoga comunicazione all’Agenzia è prevista, a cura delle imprese della filiera, qualora la committente non comunichi, entro 5 giorni, mediante Pec, l’avvenuto versamento delle ritenute nei termini.
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Evasione e riciclaggio collegabili con false fatture
11 Novembre 2019
Il Sole 24 Ore 11 OTTOBRE 2019 di Valerio Vallefuoco
CASSAZIONE
Provata la stretta relazione tra la violazione tributaria e la ripulitura del denaro
Per la Cassazione commette il reato di «riciclaggio e di intestazione fittizia di beni» il legale rappresentante di una società commerciale che utilizza fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi il riciclaggio. Con la sentenza 41625 depositata ieri la Suprema corte ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di alcune ingenti somme, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Milano e già confermato dallo stesso tribunale del riesame di Milano. L’indagato era socio accomandatario di una società per accomandita semplice che secondo l’accusa aveva utilizzato nella dichiarazione fiscale della società diverse fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’Iva violando l’articolo 2 del Dlgs 74/2000 nonché al fine di consentire a soggetti terzi individuati il reato di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni. Secondo la Corte, che ha confermato con un giudicato seppure ancora cautelare il caso, ci sarebbero quindi tutti gli elementi richiesti per l’applicazione della misura del sequestro preventivo poiché l’indagato avrebbe avuto ben presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta al compimento di un altro reato, ovvero all’occultamento di reato precedente, in quanto cosciente e consapevole del complesso sistema di ripulitura del denaro attraverso un’associazione per delinquere transazionale. Il provvedimento di merito aveva ben illustrato il complesso meccanismo illecito della società italiana: l’indagato era cliente delle due società estere del coindagato che per alcuni anni avevano emesso fatture per prestazioni inesistenti così da consentire alla società italiana di evadere le imposte; la società italiana, infatti, versava i corrispettivi delle fatture false alle società estere che, a loro volta, retrocedevano in contanti ingenti somme all’indagato; da questo complesso meccanismo si deduce l’oggettiva finalizzazione a consentire a terzi individuati, appunto, la commissione del delitto di riciclaggio ed intestazione fittizia di beni.
Tale condotta avveniva attraverso la movimentazione di denaro e diverse retrocessioni su conti correnti di società con sedi legali all’estero in particolare a Hong Kong , Belize , Cipro e Mauritius. Emblematica l’espressione utilizzata dai giudici della Cassazione nella motivazione sullo stretto legame tra la violazione penale tributaria e il riciclaggio : «la violazione fiscale si pone in stretta relazione con il riciclaggio» poiché secondo la Corte solo attraverso questo meccanismo di “ripulitura” fiscale e il rientro delle somme in contanti si poteva consentire la retrocessione di quanto già corrisposto con le fatture false.
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Legge 3 Ottobre nr 154 – III Variazione al bilancio di previsione dello Stato, Variazioni al Bilancio di Previsione degli Enti del settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2019 e mod. alla Legge 24 dicembre 2018 nr 173
11 Novembre 2019
Si allega il testo completo della Legge nr 154 del 3 Ottobre 2019 con particolare richiamo all’articolo 11 in merito alla “Deducibilità delle perdite su crediti”
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Decreto Legge 16 Settembre 2019 nr 141 – Deposito di domande di brevetto internazionale e di domande di brevetto europeo
7 Ottobre 2019
Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 141 per il deposito delle domande di brevetto a livello internazionale ed europeo.
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Decreto Legge 5 Settembre 2019 nr 135 – Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria ed adeguamento dei termini ad essa correlati
7 Ottobre 2019
Il Decreto Legge nr 135 proroga al 30/09/2020 la scadenza della presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria.
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Tassati in Italia gli interessi percepiti da banche estere su prestiti a residenti
7 Ottobre 2019
Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore 12 SETTEMBRE 2019 di Andrea Fagiani e Valerio Vallefuoco
La risposta delle Entrate 379/2019 di ieri in tema di tassazione in Italia degli interessi attivi percepiti da un non residente su prestiti finanziari concessi a residenti italiani, è da considerarsi un’ulteriore conferma di un nuovo orientamento che si sta consolidando, pur necessitando maggiori chiarimenti alla luce di precedenti giurisprudenziali in contrasto con tale posizione.
Le Entrate confermano l’obbligo di tassazione domestica degli interessi attivi percepiti dalle banche elvetiche e corrisposti da residenti italiani in ragione dell’applicazione del nostro Tuir (articoli 151, commi 1 e 2, e 23, comma 1, lettera b del Tuir). Per l’Amministrazione il reddito delle società e degli enti commerciali non residenti «è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato», individuati però dall’articolo 23 del Tuir che al comma 1, lettera b, prevede che siano assoggettati ad imposizione in Italia, in quanto si considerano prodotti nel medesimo territorio, i redditi di capitale corrisposti, tra gli altri, da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
La citata disposizione, per attrarre a tassazione in Italia la tipologia di redditi di capitale utilizza, quale criterio di collegamento, la residenza del soggetto che eroga il reddito, esulando da qualsiasi connessione con il luogo in cui è stata svolta l’attività che ha generato il reddito medesimo.
L’orientamento del Fisco italiano, sulla base della nuova formulazione dell’articolo 151 del Tuir, aderisce quindi ormai all’indirizzo prevalente della tassazione dei non residenti su base isolata, che si pone in contrasto con alcune sentenze della Cassazione.
Le Entrate chiariscono inoltre la portata applicativa dell’articolo 11 del modello Ocse, con riguardo alla determinazione dell’imposta che potrà pertanto godere del trattamento convenzionale più favorevole (del 12.50%). Si ricorda che l’articolo 11 del modello Ocse e contenuto non solo nella Convenzione Italia e Svizzera ma in diverse altre Convenzioni, tra cui quella di San Marino.
In ultimo, si evidenzia come siano stati già avviate, negli ultimi mesi, verifiche e accertamenti nei confronti di intermediari finanziari esteri per mezzo della collaborazione tra l’Ufficio per il contrasto degli illeciti finanziari internazionali (Ucifi) presso la direzione regionale dell’agenzia delle Entrate di Milano e Torino, la Gdf e la procura di Milano. Gli accertamenti nati dall’analisi dei dati della voluntary disclosure effettuati dall’Ucifi di Milano, riguardano centinaia di istituti bancari esteri, i quali sono stati destinatari di questionari con la previsione, nel caso di mancate risposta, o di risposte mendaci, di sanzioni amministrative e penali.
In considerazione della novità e della necessità di chiarimenti anche di Cassazione, in contrasto con l’orientamento delle Entrate, sembrerebbe potersi escludere, con riguardo alla condotta ascritta l’elemento soggettivo del dolo da evasione e sembrerebbe altresì opportuno valutare l’applicazione della la causa di esclusione delle sanzioni amministrative tributarie, per incertezza normativa ed interpretativa. Questo orientamento dell’amministrazione non potrà che non incidere sulle valutazioni che dovranno fare sia per il passato che per il futuro le banche estere sulla loro compliance fiscale per le operazioni transfrontaliere con il mercato Italia.
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I giudici mandano «in coda» il rimborso dei prestiti ai soci
7 Ottobre 2019
Il Sole 24 Ore lunedì 02 SETTEMBRE 2019 di Giorgio Gavelli
SOCIETÀ E BILANCI
I giudici mandano «in coda» il rimborso dei prestiti ai soci
La giurisprudenza estende la postergazione alle Spa e a tutte le forme di debito
Sindaci e amministratori devono monitorare le situazioni a rischio
Restituire ai soci i finanziamenti da questi effettuati può costituire un problema per amministratori e sindaci. Anche alla luce della nozione “ampia” di divieto specifico adottata dalla giurisprudenza. Vediamo perché.
L’articolo 2467 del Codice civile prevede che «il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito».
Il campo di applicazione
Ai fini di questa norma (che, per effetto dell’articolo 383 del Codice della crisi, dal 15 agosto 2020 perderà il riferimento al fallimento) rilevano i finanziamenti da soci «in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».
Si intende, quindi, penalizzare il socio che ha scelto di finanziare la società quando avrebbe dovuto patrimonializzarla, creando così un legame con le somme erogate più facilmente scindibile in caso di avvisaglie di dissesto.
Divieto di restituzione
Il divieto di restituzione opera già nel corso dell’ordinaria attività d’impresa e non solo in sede di concorso tra creditori (Cassazione 12994/2019 e 25163/2017). Tuttavia, è evidente che occorre ragionare caso per caso, essendo «l’eccessivo squilibrio» finanziario e la «ragionevolezza» del conferimento in luogo del prestito due concetti da valutare nel concreto.
La giurisprudenza, ad ogni modo, pare applicare al caso di specie le stesse conclusioni a cui si giungerebbe in caso di restituzione di versamenti in conto capitale (Cassazione 31186/2018 e 50188/2017) e anche delle risorse ottenute a fronte dell’emissione di obbligazioni (Cassazione 16921/2018; in senso contrario, peraltro, Tribunale di Bologna 9 marzo 2016 n. 1030 e Tribunale di Milano 25 luglio 2014).
La norma è dettata espressamente per le Srl, ed è richiamata in caso di prestiti provenienti dalla società che esercita la «direzione e coordinamento» o dagli altri soggetti ad essa sottoposti (articolo 2497-quinquies). Il dato letterale non va, tuttavia, inteso in senso limitativo: secondo la giurisprudenza (Cassazione 16291/2018 e 14056/2015, Tribunale di Milano, sentenze 9104/2015 e 1658/2015) la norma si applica anche alle Spa che esercitano «imprese di modeste dimensioni e con compagini sociali familiari o comunque ristrette (chiuse)».
In senso parzialmente contrario si sono espressi la circolare Assonime 40/2007 e lo stesso Tribunale di Milano (sentenza 11552/2017). Né, secondo il Tribunale di Milano (sentenza 1658/2015), può costituire esimente il fatto che il finanziamento sia stato erogato nella fase di “start up” aziendale, così come la volontà del socio di compensare un proprio debito (Tribunale di Roma 6 febbraio 2017).
La giurisprudenza sembra accogliere tesi assai estensive anche con riferimento alla genesi del debito nei confronti del socio, qualificando nell’ambito della fattispecie prevista dalla norma anche crediti dei soci per prestazioni professionali (Tribunale di Milano 13 ottobre 2016), dilazioni di pagamento (Tribunale di Treviso 12 marzo 2019), pagamenti di creditori sociali (Cassazione 20649/2019) e prestazioni di garanzie (Tribunale di Reggio Emilia 10 giugno 2015 e Tribunale di Milano 4 giugno 2013).
Le sanzioni
Le conseguenze della violazione di questo precetto normativo possono essere molto gravi, essendo configurabile per gli amministratori – in particolare laddove essi coincidano con i soci beneficiari della restituzione – il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, con il concorso per i sindaci che non hanno impedito tale condotta (Cassazione 26041/2019, 12186/2019 e 50495/2018).
Come ricorda la Norma di comportamento 10.7 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, vi deve essere una attenta verifica da parte del Collegio sindacale, finalizzata a scongiurare il rischio che, attraverso la restituzione, vengano lese le ragioni dei creditori mediante una indebita riduzione del patrimonio sociale.
Inoltre, occorre verificare che il tutto avvenga nel rispetto, oltre che dei precetti statutari, delle disposizioni creditizie che regolano questo tipo di raccolta del risparmio (provvedimento Bankitalia 8 novembre 2016 e deliberazione Cicr 19 luglio 2005, n. 1058).
L’onere della prova
Ai fini probatori, incombe sulla società convenuta dai soci per la restituzione del finanziamento eccepire e dimostrare nell’ambito del giudizio la ricorrenza delle condizioni previste dal legislatore per la postergazione, non essendo sufficiente dimostrare che l’attività si è svolta per alcuni periodi in perdita (Tribunale di Roma 5 febbraio 2019, Tribunale di Milano 13 ottobre 2016 e 25 gennaio 2016).
Per quanto attiene alla redazione del bilancio, i finanziamenti operati dai soci – compresi quelli provenienti da un socio che è anche una società controllante – che prevedono un obbligo alla restituzione vanno iscritti nel passivo, alla voce D.3), indipendentemente dalla natura fruttifera o meno e dalla proporzionalità rispetto alla partecipazione al capitale (principio Oic 19).