Categoria: In primo piano
Dai social network alle foto su internet: così il Fisco incastra con le web prove
13 Febbraio 2020
Il Sole 24 Ore lunedì 27 GENNAIO 2020 di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente
Contrasto all’evasione
Sentenze dei giudici e circolari delle Entrate danno spazio crescente ai dati raccolti online
Restano incognite legate alla «veridicità» delle informazioni pubblicate su siti pubblici
L’ultimo caso è quello di un Comune abruzzese – Pineto, in provincia di Teramo – che è riuscito ad accertare l’imposta di pubblicità non versata per quattro anni grazie ad alcune foto scaricate da Google Street View. Le immagini, in particolare, mostravano un veicolo su cui era installato un cartellone pubblicitario e la Cassazione (ordinanza 308/2020) ha respinto le obiezioni del contribuente, che contestava l’utilizzabilità delle foto (si veda l’articolo in basso). Con un piccolo paradosso, è uno dei tanti modi in cui i giganti del web – spesso accusati di evadere le imposte in Italia – offrono indirettamente informazioni preziose al Fisco.
Finte Onlus e case dai prezzi sgonfiati
L’agenzia delle Entrate ha ammesso il ricorso alle «fonti aperte» (compresi siti e social network) fin dalla circolare 16/E del 2016. Tra le applicazioni citate, c’è l’utilizzo del web come fonte di informazioni sulle caratteristiche degli immobili compravenduti e sulla zona in cui si trovano. Come dire: un elemento a rinforzo delle quotazioni rilevate dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi). Il tutto con l’obiettivo di scovare chi ha sottodichiarato il prezzo di acquisto di un fabbricato (al di fuori dei casi in cui scatta il “prezzo valore”).
Anche la Guardia di finanza, nella circolare 1/2018, diramata a fine 2017, menziona gli «elementi non risultanti dalle banche dati», facendo riferimento – ancora – alle «fonti aperte». Concetto poi ripreso nelle Linee guida per la programmazione 2020 delle Entrate, che chiedono ai funzionari degli uffici perifierici di cercare le finte Onlus monitorando, tra l’altro, i siti internet «che pubblicizzano l’offerta di prodotti o servizi commerciali, come i centri benessere, la gestione di palestre, piscine» o magari cinema e teatri.
L’utilizzo «sartoriale» e gli algoritmi in Francia
Quello che si delinea nei documenti del Fisco italiano è un uso “sartoriale” di internet, in cui il personale dell’Agenzia – con tutti i limiti di organico aggravatisi negli ultimi tempi – è chiamato a individuare le immagini e i dati che inchiodano il contribuente.
Diversa è invece la via intrapresa dalla Francia, che punta a un utilizzo “industrializzato”. La legge di Bilancio 2020 trasalpina (articolo 154) prevede, infatti, la raccolta e l’analisi automatizzata dei dati pubblicati dai cittadini sui social network.
Il ministro Gérald Darmanin ha salutato la norma – ritenuta compatibile con i diritti dei cittadini dal Conseil constitutionnel – come un’utile strumento antifrode. Tra gli esempi circolati durante il dibattito parlamentare ci sono quelli dei falsi residenti all’estero che pubblicano continuamente messaggi o condividono contenuti dal territorio francese. Ma si potrebbe anche pensare a un riscontro di compatibilità tra il tenore di vita risultante dai social e il reddito dichiarato. Per ora, comunque, si tratta di una sperimentazione triennale.
Anche il Fisco francese, comunque, pare orientato a raccogliere solo dati già pubblici. Pure Oltralpe, infatti, la collaborazione diretta con i big di internet si rivela a dir poco complicata. Come dimostra anche il contenzioso sulla legge francese in tema di locazioni brevi, in cui la Corte di giustizia europea a fine 2019 ha dato ragione al portale Airbnb. Sulla normativa italiana, invece, il giudizio comunitario è ancora pendente, ma è chiaro che una maggiore collaborazione con i portali sullo scambio semplificherebbe (e di molto) l’attività antievasione delle agenzie fiscali.
Le informazioni raccolte
Di certo, i dati, una volta raccolti, si rivelano utilissimi al Fisco. Le cronache giudiziarie sono ricche di casi in cui i giudici hanno ammesso l’uso degli elementi digitali. Un caso ormai storico è quello deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa (sentenza 136/2/2007), con cui il Fisco ha incastrato una società che faceva rimessaggio di imbarcazioni grazie a Google Earth: le immagini aeree scattate a distanza di tempo mostravano un numero di scafi ben superiore a quello su cui erano state pagate le imposte. Una pronuncia più recente è quella della Corte d’appello di Brescia (1664/2017) in cui un contribuente è stato incastrato dai propri post su Facebook, che dimostravano spese incompatibili con il reddito dichiarato.
C’è poi il filone delle cause di divorzio, in cui i social vengono usati per documentare i guadagni dell’ex coniuge che si professa nullatenente o quasi. Dalla sentenza 331/2017 della Corte d’appello di Ancona alla 295/2015 del Tribunale di Pesaro (si veda Il Sole 24 Ore del 30 dicembre 2017). In tutte queste situazioni i giudici hanno superato le classiche obiezioni all’ammissibilità della documentazione raccolta online: la “pubblicità” del web (considerato «piazza immateriale» dalla Cassazione già con la sentenza 37596/2014) e l’assenza di “data certa”.
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Prova della cessione intra Ue anche per presunzione
13 Febbraio 2020
Da quest’anno per la prova della cessione intraUe il contribuente può disporre di una nuova presunzione legale che gli consente, a determinate condizioni, di trasferire sul fisco l’onere della prova. Per far valere la presunzione e ottenere lo specifico effetto l’operatore dovrà gestire e conservare in modo distinto per ogni trasporto la documentazione elencata all’articolo 45-bis del regolamento 282/2011/Ue.
In premessa ad ogni considerazione come espressamente indicato dalle note esplicative della Commissione europea, pubblicate definitivamente il 29 dicembre 2019 (explanatory notes on«2020 Quick Fixes» – direzione generale Fiscalità e Unione doganale) il non rispetto delle condizioni imposte dalla disposizione non comporta automaticamente la tassazione della cessione intracomunitaria nel Paese del cedente. Il cedente, infatti, in tale situazione non potrà utilizzare la presunzione legale, ma potrà sempre utilizzare ulteriori forme di prove per dimostrare che i beni sono stati trasferiti nello Stato membro di destinazione. Questa premessa risulta necessaria per comprendere a pieno la portata della norma in esame e per considerare sempre valide altre forme di prova diverse da quelle espressamente elencate nella norma.
Comunque, la disposizione che ha lo scopo di armonizzare i diversi approcci che sul tema hanno avuto le legislazioni e le prassi dei singoli Stati membri, presenta diversi profili critici di applicazione e per essere attuata necessita di una valutazione da svolgere caso per caso in relazione agli assetti operativi, alle rese di trasporto e alla gestione contabile delle singole realtà aziendali.
La norma effettivamente distingue tra le cessioni che avvengono con il trasporto a cura del cedente e quelle che avvengono con il trasporto a cura del cessionario (EXW). Per entrambe le situazioni la norma richiede che il cedente disponga:
di due documenti del trasporto rilasciati da due soggetti indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dal cessionario;
o in alternativa un documento del trasporto di cui al punto precedente e un altro documento (sempre emesso da un soggetto indipendente): quale la polizza assicurativa, il pagamento del trasporto; l’attestazione di arrivo nello Stato membro di destinazione rilasciato da una pubblica autorità (ad esempio un notaio); l’attestazione del depositario che riceve i beni nello Stato di destinazione.
Inoltre nel caso di trasporto a cura del cessionario viene richiesto a quest’ultimo il rilascio di una dichiarazione in cui attesti l’arrivo delle merci e una serie di informazioni dettate espressamente dalla norma.
Dalla tipologia dei documenti richiesti è chiaro che nel caso in cui il trasporto sia curato (con un trasportatore terzo) dal cedente, l’acquisizione della documentazione richiesta è sicuramente fattibile, mentre nel caso in cui il trasporto sia curato dal trasportatore l’acquisizione della documentazione di trasporto può avvenire solo con la cooperazione del cessionario (unico detentore della relativa documentazione di trasferimento del bene).
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Iva, il deposito di stoccaggio non fa stabile organizzazione
13 Febbraio 2020
Il Sole 24 Ore 29 GENNAIO 2020 di Benedetto Santacroce
SCAMBI INTRA UE
Dal 1° Gennaio imposta sospesa massimo 12 mesi per il trasferimento di beni
Quando e come scattano le semplificazioni introdotte per il contratto call off stock
L’identificazione Iva nello Stato di destinazione dei beni non inibisce le semplificazioni Iva introdotte dalla direttiva 2018/1910/Ue per il contratto di call off stock ovvero di consignment stock. Al contrario, tali semplificazioni non possono essere applicate se il cedente disponga nello Stato di destinazione dei beni di una stabile organizzazione. La disponibilità di un deposito per i beni in call of stock non determina in via automatica per il cedente l’esistenza di una stabile organizzazione nello Stato in cui i beni sono stati depositati. Questi principi sono stati condivisi dal Comitato Iva e sono stati inseriti nelle note esplicative della Commissione europea emanate in relazione ai quick fixes 2020.
Dal 1° gennaio 2020 il contratto mediante il quale un cedente nazionale trasferisce dei beni in stock presso un cliente comporta, in modo uniforme in tutta Europa, una sospensione per massimo 12 mesi dalla tassazione Iva, tassazione che è rinviata dal momento del trasferimento dei beni al momento del prelievo degli stessi dal deposito di stoccaggio degli stessi da parte del cessionario. In effetti, questo regime trova applicazione nel caso in cui il cedente risulti semplicemente identificato nello Stato membro di destinazione; non si applica, invece, nel caso in cui il cedente disponga in detto Stato di una propria stabile organizzazione.
In considerazione dello specifico tema si pone, in primo luogo, la problematica di definire se in presenza della disponibilità di un deposito presso lo Stato di destinazione il cedente disponga o meno di una stabile organizzazione. La problematica riveste un interesse generale perché sul tema si attende anche una specifica sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-547/18). Sul punto il comitato Iva (documento di lavoro n. 974/2019) sottolinea che se il deposito nel quale le merci sono trasportate in regime di call of stock è gestito da un soggetto terzo rispetto al fornitore tale deposito non può essere considerato una stabile organizzazione del cedente. A tale conclusione si giunge anche se il deposito è di proprietà o in locazione del fornitore sempre a condizione che non sia gestito direttamente dal fornitore con i propri mezzi. Il Comitato precisa, inoltre, che si giunge a una conclusione opposta nel caso in cui il deposito sia di proprietà o in locazione del fornitore e sia gestito con i mezzi propri dello stesso.
In pratica, dai chiarimenti si desume che per far sì che il deposito si configuri quale una stabile organizzazione del fornitore è necessario dimostrare non solo la diretta disponibilità dello spazio, ma anche la diretta gestione dello stesso da parte del fornitore. Questo implicitamente allontana l’ipotesi che il deposito possa essere considerato tale nel caso in cui la gestione venga operata da una impresa autonoma pur se collegata al fornitore stesso.
Un altro tema connesso a cui le linee guida rispondono positivamente è l’applicabilità delle semplificazioni del call of stock nel caso in cui il cliente individuato abbia nello Stato di destinazione una semplice identificazione diretta. In altre parole, non è previsto, perché operino le semplificazioni in esame, il fatto che il cliente sia o meno stabilito nello Stato di destinazione dei beni, a condizione che abbia in tale Stato almeno una partita Iva o meglio un’identificazione diretta o un proprio rappresentante fiscale.
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La separazione fittizia per evitare il prelievo deve essere provata
13 Febbraio 2020
Il Sole 24 Ore 16 GENNAIO 2020 di Luigi Lovecchio
Abusi
La casa assegnata al coniuge con i figli non è soggetta a imposta
Esenzione per la casa assegnata in sede di separazione o divorzio solo se vi è affidamento dei figli minori. La modifica restrittiva approvata nella nuova Imu, volta a contrastare il fenomeno delle “separazioni fittizie”, non previene però del tutto possibili manovre abusive da parte dei contribuenti.
A decorrere da quest’anno, l’esenzione Imu per la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice in sede di separazione o divorzio si applica solo se vi è affidamento dei figli minori. Lo stesso si dica per l’equiparazione del diritto dell’assegnatario al diritto di abitazione. In mancanza di figli minori, invece, non vi è alcuna esenzione automatica e si deve guardare all’effettiva titolarità della casa assegnata. Non era così nella vecchia Imu, in vigenza della quale tutte le attribuzioni avvenute in esito a separazione o divorzio davano diritto all’esenzione da imposta. La ratio della modifica, come si legge nelle schede illustrative, è quella di contrastare le separazioni fittizie. Non vi è dubbio che la presenza di figli minori rende più complesso e delicato l’iter giurisdizionale. La legge di Bilancio tuttavia non esclude del tutto l’utilizzo disinvolto dell’istituto in esame. Si ipotizzi il caso di due unità immobiliari ubicate nello stesso comune, l’uno di proprietà del marito e l’altro della moglie, in assenza di figli. A regime, una sola delle due unità può fruire dell’esenzione dell’abitazione principale. Se però si procede alla separazione legale, si è dell’avviso che l’esonero debba competere ad entrambe, in presenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. A meno che non si provi, per l’appunto, la fittizietà della frattura del vincolo coniugale.
Sempre in tema di assegnazione in sede di separazione o divorzio, si ricorda che il Mef, con risoluzione n. 5 del 2013, ha chiarito che se l’immobile assegnato è detenuto in locazione, si applicano le regole ordinarie e non si ravvisa dunque il diritto di abitazione dell’assegnatario. Ne consegue che l’unità sarà regolarmente tassata ai fini Imu, anche se vi fosse l’affidamento dei figli minori. L’esenzione invece vale anche se la casa familiare è detenuta in comodato. In tale eventualità, quindi, in presenza di affidamento dei figli, sarebbe comunque ravvisabile il diritto di abitazione dell’assegnatario e con esso l’esenzione dell’unità abitativa. In sintesi, è corretto affermare che in tutti i casi in cui è configurabile la finzione giuridica del diritto di abitazione dell’assegnatario, l’immobile è esente da imposta.
Non è mai stata chiarita la disciplina applicabile nei casi in cui l’unità assegnata non costituiva la “casa familiare”. Si pensi al caso, non remoto, in cui uno dei due coniugi sia proprietario di più immobili e il giudice assegni all’altro coniuge un fabbricato diverso da quello in cui era stabilita la dimora familiare. Se si guarda alla lettera della norma, l’esenzione non dovrebbe trovare ingresso. Se però si guarda la ratio della previsione di favore, che è quella di conservare le agevolazioni anche dopo la divisione della famiglia, la conclusione è quella opposta.
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Per la dichiarazione fraudolenta bastano le note spese gonfiate
13 Febbraio 2020
Il Sole 24 Ore 17 GENNAIO 2020 di Antonio Iorio
DECRETO FISCALE
Il contribuente potrebbe incorrere nel delitto anche in modo inconsapevole
La condotta si concretizza con fatture e documenti per operazioni inesistenti
L’inasprimento delle sanzioni penali in caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti e l’estensione della responsabilità amministrativa delle società in presenza di questo reato – previsti dal decreto fiscale – comporta un’attenta valutazione delle modalità attraverso cui potrebbe manifestarsi la condotta illecita.
Spesso, infatti, quando si parla di false fatturazioni si pensa all’ipotesi fraudolenta tipica rappresentata dalla contabilizzazione (e successiva utilizzazione in dichiarazione) di una fattura a fronte di un’operazione che non sia mai avvenuta. In realtà, tra le ipotesi più frequenti ci sono anche i casi di fatture soggettivamente inesistenti nelle quali l’imprenditore, che riceve i documenti fiscali è ignaro della frode in atto, risultando coinvolto solo perché non avrebbe utilizzato la normale diligenza e accortezza nei rapporti con il fornitore. A ciò si aggiungono altre ipotesi, nella prassi non rare, in cui si è in presenza non di fatture in senso tecnico, ma di meri documenti che hanno rilevanza ai fini fiscali e, in quanto tali, idonei a integrare l’illecito penale.
A norma dell’articolo 1 del Dlgs 74/2000 per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» cui fanno riferimento i delitti di dichiarazione fraudolenta (articolo 2) e di emissione dei medesimi documenti (articolo 8) si intendono non solo le fatture in senso tecnico, ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie.
Per l’integrazione dei delitti in esame occorre poi che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Si pensi ad esempio alle note spese che vengono prodotte dagli amministratori in occasione di trasferte. Questi documenti vengono poi dedotti dalla società.
Nel caso in cui – a seguito di specifici riscontri – le spese chieste a rimborso (e dedotte) dovessero risultare non sostenute in tutto o in parte dall’interessato (nota spesa gonfiata), non vi è dubbio che si è in presenza di un documento avente rilevanza fiscale che riporta i corrispettivi in misura superiore a quella reale o addirittura relativo ad operazioni mai effettuate.
La società che riporta (tra i costi) in dichiarazione tali documenti potenzialmente sta integrando la condotta illecita di dichiarazione fraudolenta prevista dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000. Va da sé che è il rappresentante legale responsabile in prima battuta di tale reato e potrebbe addurre a propria difesa l’assenza dell’elemento soggettivo non essendo a conoscenza della falsità (totale o parziale) del documento dedotto ove questo sia stato prodotto da altro soggetto. Tuttavia, se la nota spese è stata predisposta proprio dall’amministratore o da uno degli amministratori che si è recato in trasferta è evidente che la consapevolezza della commissione dell’illecito non è più in discussione.
La sanzione penale a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 124/2019 per questo delitto è ora della reclusione da 4 a 8 anni se l’imponibile non veritiero dedotto supera i 100mila euro in un periodo di imposta o da 18 mesi a 6 anni se l’importo è inferiore.
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Membri del Cda responsabili in caso di infortunio, salvo formale atto di delega
13 Febbraio 2020
Il Sole 24 Ore 14 GENNAIO 2020 di Luca Cairoli e Alberto De Luca
La Corte di cassazione, consentenza n. 54, depositata il 3 gennaio 2020, è tornata a esprimersi sulla distribuzione delle responsabilità in materia di obblighi di prevenzione infortuni nelle società di capitali. Esprimendo un principio generale, la Corte ha prima di tutto evidenziato che nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro «gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso de delega, validamente conferita, della posizione di garanzia”. Nel caso in esame un consigliere delegato di una società di capitali aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, di conferma della pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose, per avere, con condotta omissiva consistente nel non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, cagionato lesioni personali a un lavoratore infortunatosi nello svolgimento della prestazione lavorativa.
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Dal Tar Lazio sì alle valute virtuali nel quadro RW
13 Febbraio 2020
Il Sole 24 Ore 1 FEBBRAIO 2020 di Giuseppe Latour
La scelta delle Entrate ha una base solida nelle norme antiriciclaggio
Le valute virtuali possono rientrare nel campo del quadro RW ed essere tassate attraverso l’inserimento in questa parte delle dichiarazioni. La soluzione ha un fondamento solido nella legge italiana, a partire dal recepimento della Quarta e della Quinta direttiva antiriciclaggio (decreti legislativi 90/2017 e 125/2019).
È questa la posizione presa dal Tar Lazio, con la sentenza 1077/2020, che conferma come l’impostazione data dall’agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi mesi sia corretta. E che, quindi, l’impiego delle criptovalute sia rilevante dal punto di vista fiscale qualora generi «materia imponibile».
La vicenda
La sentenza nasce da un ricorso di alcune associazioni attive nella blockchain in Italia contro il modello Redditi 2019 e le relative istruzioni dell’agenzia delle Entrate. Le associazioni contestavano «l’inserimento della valute virtuali nell’ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale». E, in particolare, la previsione, nelle istruzioni relative al quadro RW, dell’obbligo di indicare anche «le altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali».
Secondo le associazioni, questo inserimento delle valute virtuali negli obblighi dichiarativi sarebbe «privo di titolo e contrastante» con alcune norme, come il recepimento della Quarta direttiva antiriciclaggio (decreto legislativo 90/2017), dove i prestatori di servizi relativi a valute virtuali vengono classificati tra gli operatori «non finanziari». La sottoposizione delle criptovalute a imposizione sarebbe irragionevole e discriminatoria, perché queste non hanno natura finanziaria o di investimento.
La decisione
Il Tar respinge il ricorso, evidenziando in particolare che il trattamento fiscale dell’impiego della moneta elettronica non dipende solo dalle istruzioni dell’agenzia delle Entrate impugnate dalle associazioni, ma anche da alcune norme,come il decreto legislativo 125/2019 dove la valuta virtuale viene definita come una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica.
In questo quadro, secondo il Tar, l’impiego di moneta virtuale rientra a pieno titolo nel perimetro dell’articolo 67 del Tuir e, quindi, è soggetto a tassazione quando genera «materia imponibile».
Il Tar, invece, ha scelto di non pronunciarsi su un’altra questione: la “non territorialità” delle criptovalute che impedirebbe di ravvisare un elemento di collegamento geografico con il titolare.
Secondo i giudici amministrativi, questo elemento riguarda l’attuazione del rapporto di imposta ed è per questo appannaggio della giurisdizione tributaria.
Il Sole 24 Ore 1 FEBBRAIO 2020 di Giuseppe Latour
La scelta delle Entrate ha una base solida nelle norme antiriciclaggio
Le valute virtuali possono rientrare nel campo del quadro RW ed essere tassate attraverso l’inserimento in questa parte delle dichiarazioni. La soluzione ha un fondamento solido nella legge italiana, a partire dal recepimento della Quarta e della Quinta direttiva antiriciclaggio (decreti legislativi 90/2017 e 125/2019).
È questa?la posizione presa dal Tar Lazio, con la sentenza 1077/2020, che conferma come l’impostazione data dall’agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi mesi sia corretta. E che, quindi, l’impiego delle criptovalute sia rilevante dal punto di vista fiscale qualora generi «materia imponibile».
La vicenda
La sentenza nasce da un ricorso di alcune associazioni attive nella blockchain in Italia contro il modello Redditi 2019 e le relative istruzioni dell’agenzia delle Entrate. Le associazioni contestavano «l’inserimento della valute virtuali nell’ambito degli obblighi di monitoraggio fiscale». E, in particolare, la previsione, nelle istruzioni relative al quadro RW, dell’obbligo di indicare anche «le altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali».
Secondo le associazioni, questo inserimento delle valute virtuali negli obblighi dichiarativi sarebbe «privo di titolo e contrastante» con alcune norme, come il recepimento della Quarta direttiva antiriciclaggio (decreto legislativo 90/2017), dove i prestatori di servizi relativi a valute virtuali vengono classificati tra gli operatori «non finanziari». La sottoposizione delle criptovalute a imposizione sarebbe irragionevole e discriminatoria, perché queste non hanno natura finanziaria o di investimento.
La decisione
Il Tar respinge il ricorso, evidenziando in particolare che il trattamento fiscale dell’impiego della moneta elettronica non dipende solo dalle istruzioni dell’agenzia delle Entrate impugnate dalle associazioni, ma anche da alcune norme,come il decreto legislativo 125/2019 dove la valuta virtuale viene definita come una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica.
In questo quadro, secondo il Tar, l’impiego di moneta virtuale rientra a pieno titolo nel perimetro dell’articolo 67 del Tuir e, quindi, è soggetto a tassazione quando genera «materia imponibile».
Il Tar, invece, ha scelto di non pronunciarsi su un’altra questione: la “non territorialità” delle criptovalute che impedirebbe di ravvisare un elemento di collegamento geografico con il titolare.
Secondo i giudici amministrativi, questo elemento riguarda l’attuazione del rapporto di imposta ed è per questo appannaggio della giurisdizione tributaria.
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Decreto Delegato 2 dicembre 2019 nr 160 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2020
13 Gennaio 2020
Si allega testo completo del Decreto che regolamenta i permessi speciali di soggiorno che potranno essere rilasciati a stranieri nell’anno 2020 per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie.
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Circolare nr 146875 del 30/12/2019 – Disposizioni attuative riguardanti il Titolo IV, Capo II della Legge n. 166/2013 “Incentivi fiscali per il sostegno all’occupazione”
13 Gennaio 2020
Si allega Circolare nr 146875 dell’Ufficio Tributario riguardante alcune precisazioni circa gli incentivi fiscali per il sostegno all’occupazione segnalando che eventuali variazioni sui profili dei dipendenti ai fini del diritto all’incentivo, riguardanti l’anno di incremento, possono essere effettuate entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo .
Circolare_art 70_L166-2013_BIS
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Circ. Ufficio Tributario nr 146812 del 30/12/2019 – Modalità di richiesta superamento limiti deducibilità dei costi, così come previsti dall’art. 50 Legge n.166/2013
13 Gennaio 2020
Si allega la Circolare nr 146812 del 30/12/2019 dell’Ufficio Tributario che prevede la modalità di richiesta di superamento dei limiti alla deducibilità dei costi previsti dall’art. 50 L166/2013 (pubblicità e sponsorizzazioni max 8% dei ricavi; elaborazione dati e ricerche di mercato max 10% dei ricavi; spese di rappresentanza max 5% dei ricavi) presentando apposita domanda per ogni periodo fiscale per il quale s’intenda chiedere deroga completa di alcuni documenti, agli sportelli della Segreteria dell’Ufficio Tributario entro il 31 maggio.