DECRETO – LEGGE 29 settembre 2020 n.182 – MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO – LEGGE 26 MAGGIO 2020 N.91 “INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID – 19” E SUCCESSIVE MODIFICHE

12 Ottobre 2020

Si allega il testo completo del D.L. nr 182 del 29/09/2020 che proroga al 31 Ottobre 2020 la pesentazione della domanda di assegno familiare integrativo.

DL 182-2020

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Imposta Patrimoniale sugli Immobili (Decreto Delegato nr 8 del 30/01/2020)

7 Settembre 2020

Si allega la Circolare Applicativa dell’Ufficio Tributario del 20 agosto 2020 relativa alle disposizioni in materia di Imposta Straordinaria sugli Immobili la cui scadenza (sia per l’invio telematico della dichiarazione relativa, che del versamento in un’unica soluzione nel caso sia dovuto) è fissata per il 30/09/2020. Si ricorda che, qualora l’importo sia superiore a € 1.000,00, è possibile  rateizzare il pagamento in quattro rate da versarsi entro:  il 30 settembre 202031 ottobre 2020, 30 novembre 2020 e 31 dicembre 2020.

CIRCOLARE_PATRIMONIALE _D.D. nr 8/2020

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Decreto Delegato nr 142 del 21 agosto 2020 – Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute

7 Settembre 2020

Si rende noto che il Decreto Delegato nr 142 del 21 agosto, di cui si allega il testo completo, prevede  l’obbligo di predisporre apposita dichiarazione entro il 30 giugno di ogni anno (e quindi a partire dal 30/06/2021 relativamente all’esercizio 2020) delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute sia da parte delle persone fisiche che giuridiche nonché dalle associazioni giuridicamente riconosciute e fondazioni residenti fiscalmente in Repubblica.

DD142-2020

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Decreto Delegato nr 133 del 7 agosto 2020 – Modifica della procedure e delle modalità di presentazione delle pratiche di concessione edilizia in sanatoria straordinaria

7 Settembre 2020

Si allega il Decreto Delegato nr 133 del 7 Agosto 2020 relativo alla procedura di sanatoria edilizia straordinaria che, si rammenta è stata prorogata al 15 dicembre 2020.

DD133-2020

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Decreto Delegato nr 130 del 4 agosto 2020 – Nuove disposizioni e aggiornamento delle tasse relative alla circolazione dei veicoli

7 Settembre 2020

In allegato il testo del Decreto Delegato nr 130 del 04 agosto 2020 che aggiorna la normativa e le tasse relative alla circolazione dei veicoli.

DD130-2020+All

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Decreto Delegato nr 137 e Decreto Delegato nr 138 del 13 Agosto 2020 – Aggiornamento canone di locazione degli immobili

7 Settembre 2020

Si allegano i Decreti Delegati nr 137 e 138 che stabiliscono che per l’anno 2020 non sono oggetto di rivalutazione il canone di locazione per gli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali (relativo ai contratti stipulati o aggiornati entro il 31 dicembre 2018) nè i canoni di locazione per gli immobili adibiti ad uso abitativo.

DD137-2020 immobili per attività prof.

DD138-2020 immobili ad uso abitativ

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La tassa fissa decolla: quadruplicati i nuovi residenti in Italia

7 Settembre 2020

Il Sole 24 Ore 27 agosto 2020 di Cristiano Dell’Oste

REDDITI ESTERI

Nel 2019, terzo anno di applicazione, sfruttata da 421 nuovi residenti

Sono 421 i “Paperoni” che hanno trasferito la residenza in Italia per sfruttare la tassa fissa da 100mila euro introdotta con la manovra 2017. Il dato è riferito all’anno d’imposta 2019 ed è quadruplicato rispetto ai 99 beneficiari del primo anno di applicazione.

I loro nomi sono un segreto ben custodito dai consulenti che ne hanno curato le pratiche, ma il regime agevolato è disegnato per attrarre soprattutto ricchi rentier stranieri e qualche italiano “di ritorno” dopo un lungo periodo all’estero (servono, infatti, almeno nove anni di residenza al di fuori del nostro Paese nei dieci periodi d’imposta precedenti l’opzione).

Spesso impropriamente definita flat tax, quella prevista per i Paperoni è in realtà un’imposta fissa, pari appunto a 100mila euro all’anno. Dura fino a un massimo di 15 anni e sostituisce l’Irpef sui redditi prodotti all’estero, e questo spiega perché sia particolarmente appetibile per chi mantiene oltreconfine patrimoni, imprese e attività. Non sempre rientrano nel target della tassa fissa, invece, i calciatori e gli altri sportivi professionisti stranieri che vengono a giocare in Italia: se non hanno molti redditi esteri, per loro può essere più vantaggiosa la detassazione del 50% introdotta dal decreto Crescita del 2019 (Dl 34), applicabile per cinque anni dal trasferimento nel nostro Paese e rinnovabile a certe condizioni per altri cinque anni.

L’imposta fissa può essere applicata anche ai familiari del beneficiario, che pagano 25mila euro a testa. Tecnicamente, la scelta avviene nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. Ma c’è anche un’istanza preventiva di interpello probatorio alle Entrate, per verificare se si ha diritto al regime.

Il gettito per l’Erario riferito al 2019 è di almeno 42,1 milioni (più la quota dei familiari, il cui numero non è noto). Si tratta di una cifra tutto sommato modesta, ma l’obiettivo della tassa fissa non è mai stato quello di fare cassa, quanto piuttosto quello di far arrivare in Italia “super-consumatori” ad alta capacità di spesa, con effetti positivi sull’Iva e sull’indotto, in particolare del lusso. Effetti, comunque, ancora tutti da misurare e che potrebbero essere stati duramente ridotti dal lockdown dei mesi scorsi.

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Amazon risponde per i danni causati dai prodotti venduti

7 Settembre 2020

Il Sole 24 Ore 21 agosto 2020 di Alessandro Galimberti e Andrea Monti

DIRITTO DELLA RETE

Rivoluzionaria sentenza su e-commerce della Corte d’Appello della California

Amazon responsabile per la difettosità (e per i danni) del prodotto venduto sul suo marketplace. Con una sentenza destinata a condizionare molte giurisdizioni, la Corte d’appello della California (Cal. Ct. App., 4th Dist., No. D075738 – Bolger vs Amazon.com Inc.) rompe il tabù della intangibilità degli Ott digitali.

Il caso, semplice nello sviluppo dei fatti (una batteria per laptop esplosa in faccia all’acquirente mesi dopo l’acquisto), ha comportato però un lungo excursus del giudice – che peraltro ha ribaltato il primo grado – nella regolamentazione nazionale, e di riflesso europea, sugli intermediari digitali.

Nella prospettiva “italiana” tre sono i punti interessanti. Il primo è di puro merito: i criteri per l’imputazione dei danni da responsabilità da prodotto definiti dalla giurisprudenza statunitense sono analoghi a quelli stabili dal Codice del consumo. I principi sono quindi traslabili nel nostro sistema.Il secondo punto è che, diversamente da quanto potrebbe sembrare, la sentenza riafferma la non responsabilità (“neutralità”) degli operatori e-commerce, ma, nel caso specifico, Amazon.com non può avvalersene. È vero infatti che il gestore di una piattaforma non può essere responsabile di ciò che fanno gli utenti, ma, se diventa parte della loro attività, assume oneri e onori. Amazon.com, scrive il giudice Usa, è a tutti gli effetti un elemento (fondamentale) della catena verticale del processo di vendita produttore-utente finale: gestisce in via esclusiva la comunicazione con il cliente, la messa a disposizione del prodotto, la logistica della consegna, il pagamento e la “garanzia dalla A alla Z”. Dunque è evidente che il suo ruolo implica un’autonoma responsabilità (peraltro, conformemente ai principi espressi dalla direttiva e-commerce dell’Ue).

«Dato il suo ruolo -dice la Corte – Amazon è parte integrante della catena di produzione e marketing e deve sostenere i costi dei danni provocati da prodotti difettosi». Particolarmente rilevante è il punto nel quale la Corte supera il concetto di responsabilità come legato al produttore o al venditore (e dunque, sostiene Amazon, non al fornitore dei servizi associati alla vendita) affermando che «la dottrina della stretta responsabilità in California supera queste tecnicalità e risarcisce l’attore per i danni provocati da prodotti difettosi». Questa è una differenza sostanziale con il Codice del consumo italiano che, invece, limita le azioni appunto nei confronti dei soli venditori e produttori. Sarà interessante vedere, se un contenzioso simile dovesse nascere anche in Italia, se la giurisprudenza seguirà quella statunitense interpretando estensivamente la nozione di “seller”.

Il terzo punto è la rilevanza dell’affidamento generato da Amazon.com nel cliente finale. Poco importa il titolo giuridico della relazione commerciale: «I prodotti venduti su Amazon godono di una “implicita dichiarazione di sicurezza”, che rende applicabile la previsione di una stretta responsabilità». In altri termini, e anche questo principio è spendibile davanti alle nostre corti, non è il solo (unilaterale) contratto a disciplinare i rapporti con il contraente debole, ma anche l’affidamento generato dalla condotta complessiva dell’operatore di e-commerce.

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La chance delle obbligazioni per pagare i fornitori della Spa

7 Settembre 2020

Il Sole 24 Ore 10 agosto 2020 di Angelo Busani

OPERAZIONI FINANZIARIE

È possibile emettere titoli per strutturare il debito contratto per le commesse

La delibera societaria deve prevedere i tempi di restituzione del capitale

L’idea di strutturare il debito verso i fornitori con il loro collettivo coinvolgimento in un’operazione di finanza straordinaria – come raccontato nel servizio qui a destra – può essere un’intelligente soluzione per far fronte alle emergenze e alle turbolenze provocate da questo particolare periodo.

Le differenze fra Spa e Srl

L’emissione di obbligazioni da parte di una società per azioni è una soluzione tutto sommato abbastanza semplice. Una strategia più articolata può essere quella dell’emissione, sempre da parte di una Spa, di obbligazioni convertibili in azioni oppure di strumenti finanziari partecipativi (Sfp): in quest’ultimo caso, oltre a organizzare il rimborso del debito, si può giungere a coinvolgere i creditori nella governance stessa della società emittente, ad esempio mediante la nomina da parte dei titolari degli Sfp, di un membro del suo consiglio di amministrazione.

Più complicata è, invece, l’adozione di soluzioni analoghe nelle società a responsabilità limitata, in quanto, in questo caso, è bensì possibile l’emissione di titoli di debito: essi però possono essere destinati solo alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale» (articolo 2483, comma 2, del Codice civile).

Tornando alle obbligazioni emesse da una Spa, la delibera di emissione deve essere adottata dall’organo amministrativo (e cioè il consiglio di amministrazione o, nel sistema dualistico, il consiglio di gestione) a meno che lo statuto stabilisca, sul punto, la competenza dell’assemblea (in ogni caso, il verbale che reca la deliberazione deve essere redatto in forma notarile). La scelta della legge di affidare la competenza all’emissione di obbligazioni all’organo amministrativo dipende dal fatto che si tratta di un’operazione di finanziamento della società e, quindi, di una decisione che attiene alla gestione della società, materia dunque estranea alla competenza dei soci.

I limiti

La legge pone alcuni limiti all’emissione delle obbligazioni:

la società può emettere obbligazioni (necessariamente nominative) per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;

il predetto limite può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale (in questa ipotesi, in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali);

non è soggetta al limite della somma di capitale e riserve l’emissione di obbligazioni che siano garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi; né l’emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni convertibili.

La sottoscrizione dei fornitori

Quando si tratta di emettere obbligazioni destinate alla sottoscrizione dei fornitori della società emittente, al fine di incorporare i loro crediti relativi alle forniture effettuate, la delibera di emissione deve appunto prevedere che la sottoscrizione delle obbligazioni avvenga mediante compensazione del debito derivante dalla sottoscrizione con il credito derivante dalle forniture.

Inoltre la delibera di emissione:

deve prevedere i tempi di restituzione del capitale (il che può avvenire in un’unica soluzione oppure in una pluralità di tranches);

deve stabilire se le obbligazioni conferiscano il diritto al percepimento di interessi e, in caso positivo, stabilirne l’entità (in misura variabile o in misura fissa); tra l’altro, i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società;

può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.

La tutela degli obbligazionisti verso la società emittente è affidata a un “rappresentante comune” che essi debbono nominare, una volta riuniti in un’apposita assemblea. L’assemblea degli obbligazionisti, inoltre, delibera sulle materie nelle quali gli obbligazionisti abbiano un interesse comune e, in particolare, sulle modificazioni delle condizioni del prestito che siano proposte dalla società emittente.

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La società trasferita all’estero deve pagare il dovuto al Fisco

7 Settembre 2020

Il Sole 24 Ore 7 agosto 2020 di Laura Ambrosi

CASSAZIONE

L’obbligazione sui debiti tributari resta anche dopo l’uscita dal registro imprese

Se la società si trasferisce all’estero, la cancellazione dal registro imprese non equivale alla perdita della personalità giuridica con la conseguenza che l’ente rimane obbligato anche dei debiti tributari. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 16775 depositata ieri.

Una società, trasferitasi all’estero, impugnava tardivamente un avviso di accertamento per asseriti vizi di notifica. In particolare la contribuente lamentava che l’atto fosse stato notificato al legale rappresentante della società nonostante si fosse cancellata dal registro imprese italiano. Inoltre, proprio in conseguenza della citata cancellazione, l’ente doveva comunque considerarsi estinto.

Entrambi i giudici di merito dichiaravano l’inammissibilità del gravame perché tardivo.

La società ricorreva così in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata interpretazione della norma.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che in tema di notifica l’articolo 145 del Codice di procedura civile consente alla parte interessata di scegliere, alternativamente, nel caso di persona giuridica, di eseguire la notificazione presso la sede sociale ovvero presso il suo legale rappresentante. Ne conseguiva così la correttezza della notifica nella specie.

Con riferimento invece alla cancellazione della società, la Suprema corte ha rilevato che il trasferimento all’estero non può essere equiparato alla cessazione e quindi all’estinzione del soggetto. La società, infatti, sia pure in altro stato, continua lo svolgimento della propria attività. La Cassazione ha rilevato che conferma in tal senso si ravvisa anche dal Codice civile (articoli 2347, comma primo lett. c) e 2473 comma primo) che attribuisce ai soci il diritto di recesso nel caso di trasferimento della sede all’estero.

È evidente quindi, che tale trasferimento rappresenti solo una continuazione della personalità giuridica, nonostante la cancellazione dal registro imprese italiano.

In conclusione, è stato affermato che tale cancellazione a seguito del trasferimento all’estero non determina alcun effetto estintivo e per i rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni, sia la capacità processuale della persona giuridica.

La decisione è particolarmente interessante perché individua una sorta di deroga alla valenza costitutiva della cancellazione dal registro imprese. Dalla pronuncia, infatti, emerge che il trasferimento all’estero, pur comportando in senso formale la cancellazione dal registro imprese, non equivale all’estinzione dell’ente, il quale comunque rimane responsabile anche nell’ambito dei debiti tributari. In sostanza, quindi, il trasferimento all’estero è equiparabile ad un mero cambio di sede.

Tale conclusione induce a un’ulteriore riflessione: non di rado, il trasferimento estero è stato configurato dagli investigatori quale reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Alla luce dei principi ora affermati, quindi, salvo che sussistano altre condotte, difficilmente può configurarsi tale reato, atteso che l’ente è comunque tenuto a rispondere dei propri debiti così come se il trasferimento fosse avvenuto in Italia.

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