Niente riciclaggio sulle somme restituite per false fatture

9 Novembre 2020

Il Sole 24 Ore 3 Novembre 2020 di Antonio Iorio 

La restituzione delle somme precedentemente pagate da parte di coloro che hanno ricevuto fatture false non configura il reato di riciclaggio in quanto tali importi non rappresentato il profitto del reato fiscale e quindi non possono considerarsi di provenienza delittuosa. A fornire questa interpretazione è la Cassazione con la sentenza 30206/2020 depositata il 30 ottobre.

Il giudice per l’udienza preliminare emetteva sentenza di proscioglimento nei confronti di alcune persone imputate di riciclaggio e reimpiego (articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale). La contestazione traeva origine da alcuni assegni che un coimputato accusato di avere emesso fatture inesistenti consegnava agli imputati a giustificazione degli importi fittizi.

Secondo il giudice tali somme non costituivano il profitto del reato fiscale, che doveva invece essere individuato nel risparmio di imposta. Pertanto le condotte di “gestione” di tali assegni (riconsegna tramite girata o sostituzione con assegni circolari) non potevano integrare i reati di riciclaggio e reimpiego, dato che tali illeciti avrebbero dovuto avere come oggetto il “profitto” del reato fiscale.

La sentenza veniva impugnata dal pubblico ministero che non contestava l’individuazione nel solo risparmio di imposta nel profitto dei reati fiscali, tuttavia riteneva legittimo l’inquadramento giuridico ipotizzato dalla Procura essendo innegabile l’ausilio fornito dagli imputati alla consumazione degli illeciti tributari.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Secondo i giudici è incontestato che il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture (articolo 2 del Dlgs 74 del 2000) sia costituito dal risparmio di imposta e, segnatamente dall’utilità che si ricava dalla indicazione di tali fatture nella dichiarazione.

Non costituiscono invece il profitto le somme fittiziamente fatte pervenire per dare parvenza di effettività all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Di conseguenza, non trattandosi di somme di provenienza delittuosa, non è configurabile il reato di riciclaggio

La sentenza evidenzia poi che si tratta di un orientamento consolidato anche attraverso la pronuncia (Cassazione 41499/2013) secondo la quale non integra il delitto di riciclaggio l’operazione consistita nel versamento sul proprio conto corrente di un assegno bancario giustificativo del pagamento di una fattura ed il successivo prelievo di una parte della somma versata con la restituzione all’emittente il titolo, funzionale ad ostacolare l’identificazione del delitto di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha così rilevato la carenza del presupposto per ritenere configurabile il delitto di riciclaggio e cioè la provenienza da delitto del denaro versato sul conto

Nella specie le condotte contestate non si risolvevano nella manipolazione del profitto a fini di dissimulazione o di reimpiego (articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale), essendo piuttosto funzionali a consentire la consumazione del reato previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74 del 2000. In astratto, sarebbe stato quindi ipotizzabile un concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta da escludere nella vicenda in esame stante il decorso del termine di prescrizione.

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Solo i nuovi frontalieri in Svizzera verso la tassazione in Italia

9 Novembre 2020

Il Sole 24 Ore 9 Ottobre 2020 di Roberto Bianchi

Nel corso del mese di ottobre dovrebbe prendere forma il nuovo accordo tributario tra Italia e Svizzera che andrà a rinnovare l’intesa del 3 ottobre 1974 (legge 386/1975), dal quale scaturirà la nuova tassazione dei lavoratori frontalieri oltre al nuovo corso dei ristorni riconosciuti agli Enti locali di confine.

Ogni cittadino italiano residente in qualsivoglia regione del territorio nazionale dispone della facoltà di richiedere e ottenere l’autorizzazione (permesso G) quale lavoratore frontaliere in Svizzera mantenendo, tuttavia, l’obbligo di fare quotidianamente rientro nel nostro paese. Tali elementi, che concernono l’ambito civilistico dei permessi di lavoro all’interno della Confederazione elvetica, necessitano di essere coniugati con gli aspetti tributari che afferiscono a tale lavoratore.

In base al paragrafo 4 dell’articolo 15 della Convenzione avverso le doppie imposizioni vigente tra Italia e Svizzera (legge 943/1978), il regime tributario applicabile ai redditi conseguiti dai lavoratori frontalieri dipendenti risulta essere disciplinato dal menzionato accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.

Vengono qualificati come «lavoratori frontalieri in Svizzera», ai fini della specifica disciplina convenzionale, i soggetti che risultano essere residenti in un Comune italiano il cui territorio risulti compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere un’attività di lavoro dipendente, sebbene non vi sia la necessità che l’attività venga prestata in un Cantone “frontista” rispetto al Comune di residenza (risoluzione 38/E/2017).

L’articolo 1 del richiamato accordo bilaterale del 3 ottobre 1974, prevede attualmente che «i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta».

Al fine di “contemperare” tale aspetto, il successivo articolo 2 stabilisce che i Cantoni svizzeri confinanti con l’Italia sono tenuti a versare ogni anno, a beneficio dei Comuni italiani di confine, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani quale compensazione finanziaria delle spese sostenute dagli enti locali in Italia a favore dei frontalieri che risiedono nel loro territorio ma che svolgono l’attività di lavoro dipendente in Svizzera (assoggettata a tassazione esclusivamente nella Confederazione elvetica).

Il nuovo accordo, che supererà definitivamente quello menzionato, dovrà individuare un equilibrio tra i nuovi e i vecchi frontalieri e, per questi ultimi si prospetta l’introduzione di un regime speciale mentre per i nuovi frontalieri l’accordo dovrebbe prevedere il pagamento delle imposte in Italia.

L’intesa in fase di perfezionamento dovrà prevedere, pertanto, lo scambio delle informazioni afferenti i lavoratori frontalieri considerato che l’agenzia delle Entrate, al fine di governare lo specifico regime di tassazione che dovrebbe essere posto al centro del nuovo accordo, dovrà disporre di informazioni adeguate.

Attualmente la Svizzera comunica all’Amministrazione finanziaria italiana esclusivamente il numero dei lavoratori frontalieri suddivisi per singolo Comune di residenza.

Non va sottaciuto che, nel corso del mese di ottobre, il presidente del Governo di Bellinzona dovrebbe rappresentare al ministro federale dell’Economia la decisione ticinese di dar corso alla «clausola di uscita» in merito alla facoltà di rescissione unilaterale dell’accordo tra Svizzera e Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.

La questione centrale è tuttavia rappresentata dalla capacità del nuovo accordo di continuare ad assicurare i ristorni agli enti locali di confine, senza i quali difficilmente l’intesa potrà garantire un equilibrio stabile tra i due Paesi.

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La rinuncia all’eredità cancella la responsabilità per i debiti tributari del defunto

9 Novembre 2020

Il Sole 24 Ore 3 Novembre 2020 di Angelo Busani

La rinuncia all’eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell’apertura della successione (articolo 521 del Codice civile), rende il chiamato all’eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all’apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione, il quale sia poi divenuto definitivo per mancata impugnazione: la ragione è che, per regola generale, la responsabilità per i debiti ereditari (compresi quelli tributari) grava su chi, accettando l’eredità, assume la qualità di erede e non grava sul “semplice” chiamato all’eredità.

Lo decide laCassazione nell’ordinanza 24317 del 3 novembre 2020, nella quale, altresì, vengono altresì sanciti alcuni altri importanti principi:
a) se l’Amministrazione intende far valere l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità (la quale impedirebbe l’esercizio della facoltà di rinuncia all’eredità), deve fornirne la prova (si pensi al caso del chiamato all’eredità che venda un bene ereditario o paghi un debito del defunto);
b) al chiamato rinunciante deve essere parificato il chiamato che non abbia accettato l’eredità, né espressamente né tacitamente, nei dieci anni successivi all’apertura della successione, poiché il decorso di detto decennio comporta la prescrizione del diritto di accettare l’eredità e, quindi, impedisce al chiamato di assumere la qualità di erede (rinunciare all’eredità dopo il decorso di tale decennio non produce alcun effetto e avrebbe solo una valenza meramente chiarificatoria);
c) all’eredità non può rinunciare il chiamato che decada dal diritto di rinuncia per effetto del possesso dei beni ereditari intrattenuto per un periodo superiore a tre mesi dopo l’apertura della successione, poiché, in tal caso, si produce un’irreversibile situazione di accettazione dell’eredità che non può essere posta nel nulla da una rinuncia (la quale, dunque, si rivelerebbe tardiva e anche in tal caso sarebbe improduttiva di effetto).

Tutto quanto fin qui riportato necessita di una precisazione quando il debito tributario sia quello afferente all’imposta di successione, in quanto, in questa ipotesi, per esigenze di certezza e di speditezza nella riscossione di detta imposta, è disposto che:
•i chiamati all’eredità sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione di successione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito al termine per presentarla (di regola, un anno dall’apertura della successione) hanno rinunziato all’eredità e ne hanno informato per raccomandata l’agenzia delle Entrate (articolo 28, comma 5, del Dlgs 346/1990, il Tus, testo unico dell’imposta di successione);
•fino a quando l’eredità non sia stata accettata, i chiamati all’eredità rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti (articolo 36, comma 3, Tus);
•al fine del calcolo dell’imposta (e cioè per l’individuazione dell’aliquota e della franchigia eventualmente applicabile), vi è da osservare la regola secondo cui l’imposta è determinata, fino a quando l’eredità non è stata accettata, considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato (articolo 7, comma 4, Tus).

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Con la Dac 7 obbligo di informazioni esteso alle piattaforme online e royalties

9 Novembre 2020

Il Sole 24 Ore lunedì 26 ottobre 2020

SCAMBI AUTOMATICI

La Ue prepara la nuova direttiva per una tassazione equa e semplice pro-ripresa

Proseguono le iniziative per promuovere la cooperazione e la trasparenza fiscale all’interno dell’Unione europea. Anche se in molti Paesi, Italia compresa, non sono ancora scattati gli obblighi previsti dalla Dac 6, l’Ue sta già lavorando alla Dac 7. Lo scorso 15 luglio la Commissione europea ha infatti proposto nuove modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 2011/16/Ue, promuovendo l’adozione di un pacchetto di riforme per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa dell’Ue. La Dac 7 rappresenta una parte di un’ampia e ambiziosa agenda fiscale dell’Ue per i prossimi anni. Le principali proposte di modifica alla direttiva sono le seguenti.

Piattaforme digitali

Una delle modifiche più importanti proposte dalla Dac 7 prevede l’estensione dell’obbligo di scambio automatico di informazioni agli operatori delle piattaforme digitali residenti, localizzati o costituiti secondo le leggi dell’Ue. Le norme si applicheranno anche alle piattaforme non comunitarie che facilitano vendite effettuate da soggetti Ue o locazioni di immobili ivi localizzati.

L’emendamento proposto impone ai gestori delle piattaforme digitali l’obbligo di comunicare alle amministrazioni fiscali di ciascuno Stato membro il reddito percepito dai rispettivi utenti. Le attività commerciali (“attività pertinenti”) coperte dagli obblighi di comunicazione sono l’affitto di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni, l’affitto di qualsiasi mezzo di trasporto, gli investimenti e i prestiti nell’ambito del crowdfunding.

La definizione di piattaforma è molto ampia in quanto comprende qualsiasi software, compresi i siti web accessibili agli utenti che consentono ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere le attività pertinenti. Sono esclusi i software che consentono esclusivamente pagamenti, catalogazione o la pubblicità di attività pertinenti e la possibilità di reindirizzare o trasferire utenti verso una piattaforma.

Verifiche fiscali

I controlli multilaterali tra Stati avranno una sempre maggiore importanza per evitare la doppia tassazione sui temi di fiscalità internazionale, quali ad esempio i prezzi di trasferimento. In Italia l’articolo 31-bis del Dpr 600/73 prevede la possibilità di controlli simultanei dell’amministrazione finanziaria con altri stati membri, ciascuno nel proprio territorio al fine di scambiare informazioni, e disciplina la presenza nelle indagini di funzionari stranieri in base alla direttiva 2011/16/Ue. Vi sono poi accordi specifici con altre amministrazioni: convenzioni contro le doppie imposizioni, «Tax Exchange Information Agreement» e l’accordo con l’amministrazione bavarese per le verifiche congiunte.

La Dac 7 propone di rafforzare i meccanismi esistenti al fine di garantirne l’effettiva applicazione, prevedendo che le risposte alle richieste della presenza di funzionari o di svolgimenti di controlli simultanei vengano fornite in 30 giorni.

Viene inoltre inserito un nuovo articolo (n.12 bis) sui controlli congiunti su attività transfrontaliere, ovvero indagini amministrative condotte congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri, per esaminare casi legati a una o più persone di interesse comune. È previsto che le autorità debbano concordare sui fatti e sulle circostanze del caso ed adoperarsi per raggiungere una posizione fiscale condivisa. Non sembra tuttavia esservi un obbligo di accordo, il che potrebbe essere fonte di notevole incertezza per i contribuenti. Le conclusioni della verifica sono inserite in una relazione finale che ha un valore giuridico equivalente a quello degli strumenti nazionali (es. Pvc in Italia).

Scambio di informazioni

Viene inserita la possibilità per le amministrazioni di fare richieste collettive di informazioni in base ad un insieme comune di caratteristiche dei soggetti per cui è fatta la richiesta. Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni ed evitare ingiustificati rifiuti è previsto che l’autorità richiedente fornisca le motivazioni ed il fine fiscale per cui le informazioni sono richieste (cosiddetta “prevedibile pertinenza”). La prevedibile pertinenza non si applica nei casi in cui la richiesta sia inviata in seguito allo scambio di informazioni su ruling transfrontalieri o accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, Apa (già disciplinati dalla direttiva).

Royalties

La proposta prevede di aggiungere le royalties tra le categorie di reddito di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, che sono soggette a scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri. Viene in tal modo ribadita l’importanza di attenzionare i redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale, in quanto facilmente si prestano ad accordi per il trasferimento degli utili da una giurisdizione ad un’altra per via della elevata mobilità delle attività sottostanti.

Qualora la proposta venisse approvata l’entrata in vigore delle disposizioni sarebbe il 1 gennaio 2022.

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Decreto Delegato 7 Ottobre 2020 nr 185 – Modifica all’Allegato B Legge 31 marzo 2014 nr 40 e succ. modifiche – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali”

9 Novembre 2020

Si allega il nuovo art. 2 dell’ allegato B della Legge nr 40/2014 in merito alle tasse di rilascio e rinnovo licenza.

DD185-2020

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Errata Corrige D.L. nr 123/2018 – Ratifica Decreto – Legge 28 giugno 2018 nr 76 – Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali

9 Novembre 2020

Si allega la riformulazione dell’art. 5 comma 2 del D.L.nr 123 del 2018 in merito alla plusvalenza derivante da cessione dei beni immateriali.

erratacorrigeDL nr 123/2018

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Scadenziario Dicembre 2020

3 Novembre 2020

Di seguito vengono riportate le scadenze ordinarie previste ricordando che è data la possibilità per quanto riguarda le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (a partire dai redditi mensili del mese di marzo 2020 e fino a quelli del mese di dicembre 2020) di versare tali ritenute mediante versamento diretto entro il quadrimestre successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta alla fonte ovvero a quello in cui siano maturati i redditi mensili di lavoro dipendente.

entro il 20 Dicembre

  • Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S.  F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di novembre. Si evidenzia che, come sancito dall’art 2 del D.L. 205/2020 è data la possibilità di rateizzare i contributi anche relativamente ai mesi di novembre, dicembre e tredicesima previa istanza da presentarsi all’ISS. La dilazione è consentita senza penalità per un massimo di 12 mesi con un tasso fisso d’interesse del 2%

 entro il 31 Dicembre

  • scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili  (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di settembre e ottobre (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014  in avanti);
  • il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% e 6%) relativi al bimestre di settembre e ottobre dell’ esercizio in corso;
  • il pagamento dell’imposta di bollo 3% su servizi di pubblicità e elaborazione dati relativi a fatture datate settembre e ottobre;
  • Scade il termine sia per le persone fisiche (lavoratori autonomi e ditte individuali) che giuridiche, del versamento del secondo acconto dell’imposta generale sui redditi (I.G.R.) relativa all’anno in corso;  
  •  il pagamento dei compensi amministratori pena l’indeducibilità del costo;
  • scade il termine per il pagamento dell’imposta speciale sui beni di lusso (imbarcazioni);

Si ricorda per le aziende di produzione o per le attività di commercio all’ingrosso, di prestare attenzione agli acquisti di fine anno, poiché consistenti incrementi di magazzino al 31/12/20 rispetto all’anno precedente determinano l’obbligo di pagare la monofase sull’incremento medesimo.

Si rammenta che l’art. 58 c 1 lett. c) della Legge 94/2017 ha abolito l’obbligo di invio della comunicazione all’Ufficio Tributario della movimentazione relativa ai registri di temporanea importazione o esportazione (registro unico, c/lavoro, c/deposito, c/lavorazione ecc.).

Si segnala infine che l’art. 17 della Legge 137/2018 ha reso obbligatorio, già dal primo gennaio 2019, per ogni contribuente la registrazione nel conto fiscale delle obbligazioni tributarie ENTRO LA SCADENZA, pena sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 applicata dall’Ufficio Tributario.

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Si avvisa la gentile clientela che lo studio Commerciale del Dott. Antonio Valentini  rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 23 dicembre  al 6 gennaio compresi.

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Decreto Legge 12 Ottobre 2020 nr 187 – Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19

13 Ottobre 2020

Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto Legge  in tema di contrasto alla diffusione dell’epidemia di COVID-19 riassumendo di seguito  i seguenti articoli:

DL 187-2020

– Art. 1: I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono contattare telefonicamente il proprio medico curante.
La mascherina è obbligatoria sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico oppure, sia in luoghi all’aperto che al chiuso, ove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di 1 metro.
Ogni locale aperto al pubblico ha l’obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l’igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire il distanziamento e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. 
Ogni locale aperto al pubblico può servire unicamente i clienti che, in base all’applicazione del corretto distanziamento, trovano posto a sedere all’interno dei propri locali: sono vietate le consumazioni in piedi o al banco all’interno dei locali nonché i buffet.
Tali limitazioni possono essere superate in caso di eventi e manifestazioni solamente previa autorizzazione da parte della Gendarmeria da richiedersi con un preavviso di 10 giorni dall’evento, nelle modalità descritte dall’Articolo 1.
In caso di attività fisica e sportiva che preveda il contatto fisico sono obbligatorie le prescrizioni individuali di igiene e sicurezza più comuni: lavaggio o utilizzo di igienizzanti per le mani, buone prassi nello starnutire o tossire. È necessario adottare una frequente aerazione degli ambienti ed una regolare e rigorosa sanificazione degli stessi (aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico).

– Art. 3: disciplina le modalità per effettuazione di interventi d’urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena.
 
– Art. 4: contiene disposizioni relative all’attività giudiziaria e prevede che fino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgono il mercoledì e il giovedì.

– Art. 5: Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere il rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto ad eventuali avventori che si assembrino nei paraggi dell’attività aperta al pubblico, o che al suo interno non rispettino le prescrizioni. Nel caso gli avventori non ottemperino in seguito a tali richieste, il personale in servizio nei locali aperti al pubblico è tenuto ad avvertire le forze di polizia.

– Art. 7: Per eventuali eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di 10 giorni per le autorizzazioni necessarie,  gli organizzatori sono tenuti a provvedere immediatamente alla richiesta di autorizzazione che la Gendarmeria.

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Il ruolo degli amministratori all’interno dell’azienda

13 Ottobre 2020

Al fine di rappresentare agli operatori economici l’interpretazione del Tribunale di San Marino e degli Ispettori dell’Ispettorato del Lavoro che sempre più spesso si soffermano sulla verifica della tipologia di attività svolta dall’Amministratore Unico o Consiglieri di Amministrazione all’interno delle Aziende, per evitare  di incorrere in contestazioni e sanzioni si riporta di seguito un’estratto della sentenza nr 33/2018 (recentemente utilizzata nella risoluzione di un contenzioso tra Ispettorato del Lavoro e l’Amministratore di una srl sammarinese) del Commissario della Legge Avv. Isabella Pasini, la quale definisce il ruolo degli amministratori all’interno dell’azienda: quelli che non sono assunti debbono attenersi a quanto da lei indicato.

Estratto della sentenza del Commissario della Legge Avv. Isabella Pasini (n.33/2018):

“(…) Nel caso di specie, il sig. (…) è però incorso in diversa violazione ovverosia lo svolgimento di compiti operativi che non rientrano nei compiti attribuiti agli amministratori di società. Pertanto al di là della dimostrazione della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il (…) stesso, rileva la violazione dei limiti posti dall’art.14, comma 1 del d.l. 61/2012. Quest’ultimo prevede, infatti, che: “A coloro che nelle società di capitali rivestono la carica di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato è consentito lo svolgimento, sia nelle sedi direttive che operative dell’impresa, di compiti gestionali dell’azienda con esclusione di qualsiasi inserimento nel ciclo produttivo industriale/artigianale aziendale.” Secondo la parte ricorrente, poiché la società (…) non è né industriale né artigianale, la norma non troverebbe applicazione. In realtà, come sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, la norma si riferisce genericamente alle società di capitali, al di là della tipologia di licenza
effettivamente posseduta. (…). Si deve, pertanto, concludere che, al di là del fatto che il (…) percepisca o meno introiti dall’attività svolta come amministratore unico, l’attività operativa svolta non rientri fra i suoi compiti e come tale sia in contrasto con la norma sopra richiamata e rientrante nelle fattispecie sanzionabili ex art. 21, comma 3, del d.l. n.156/2011. Per tale motivo, ritenuta la violazione sopra descritta, la sanzione risulta legittima e il ricorso deve essere respinto.”

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Fatturazione elettronica nei rapporti d’interscambio con gli operatori della Repubblica italiana – Prot. 94788/2020 Segreteria di Stato Finanze e Bilancio

13 Ottobre 2020

Si allega il Protocollo nr 94788/2020 del 6 Ottobre u.s. della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio in merito ai chiarimenti sull’introduzione della fattura elettronica nelle operazioni di interscambio tra San Marino e l’Italia sottolineando che l’utilizzo della fatturazione elettronica avverrà inizialmente in modo graduale e su base volontaria a partire dal mese di gennaio 2021.

Prot. 94788  del 6/10/2020 Segr. Finanze

 

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