Categoria: In primo piano
Decreto Delegato 15 Luglio 2021 nr 130 – Ratifica D.D. nr 123 del 30 giugno 2021 – Interventi riguardanti il lavoro occasionale, l’armonizzazione e l’efficientamento dell’ingresso nel mondo del lavoro
6 Agosto 2021
Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 130 che ratifica il precedente Decreto Delegato nr 123 in merito alle nuove procedure di avvio al lavoro. Si allega a tal proposito la Circolare Esplicativa emessa dall’Ufficio Attività Economiche con annessa modulistica.
Circ. n. 4 2021 DD130-2021procedure avvio al lavoro
Commissione Lavoro del.n.1 e n.2 seduta 8.7.21
In merito alla variazione dell’orario di lavoro dei lavoratori part-time si inoltra la Circolare dell’Ufficio Attività di Controllo del 4 agosto. Se ne raccomanda un’attenta lettura vista l’entità della sanzione applicata in caso d’irregolarità
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Decreto Delegato 12 Luglio 2021 nr 126 – Disposizioni in materia di ricerca sul brevetto ad opera dell’Ufficio Europeo dei Brevetti
6 Agosto 2021
L’art. 1 del Decreto Delegato nr 126 del 12 Luglio 2021 introduce la possibilità, da parte del depositante di un primo brevetto, di richiedere all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino l’esame all’Ufficio Europeo dei Brevetti affinché ne verifichi l’anteriorità e i criteri di novità inventiva e applicabilità industriale.
Si allega per tutti gl’interessati il testo integrale.
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Decreto Delegato nr 138 del 19 Luglio 2021 – Ratifica del D.D. nr 84 del 30/04/2021 – Revisione e aggiornamento della disciplina vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui alla Legge nr 171 del 21/12/2018
6 Agosto 2021
Il Decreto Delegato nr 138 del 19 Luglio 2021 (che ratifica il precedente D.D. nr 84 del 30/04/2021) integra ed aggiorna la normativa privacy in territorio sammarinese.
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Legge 15 Luglio 2021 nr 131 – Modifiche ed integrazioni alla Legge nr 114 del 30/11/21 (Legge sulla cittadinanza) e succ. mod. e all’art. 6 della Legge nr 121 02/08/2019 – integrazioni alla Legge nr 114 del 30/11/2000 (Legge sulla cittadinanza)
6 Agosto 2021
Si allega il testo completo della Legge nr 131 del 15 Luglio 2021 contenente le ultime novità in tema di cittadinanza.
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Decreto Legge nr 134 del 19 luglio 2021 – Proroga delle disposizioni per l’allentamento delle misure di gestione dell’epidemia da Covid-19 e ulteriori misure
20 Luglio 2021
Si comunica a tutta la clientela che l’art. 5 bis del Decreto Legge nr 134 del 19 Luglio 2021 (a ratifica del precedente D.L. nr 124/2021) proroga al 30 settembre 2021 i termini di versamento del:
- primo acconto IGR (Imposta Generale sui Redditi)
- primo acconto ISS e FONDISS.
Si allega il testo completo.
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Si avvisa la gentile clientela che lo studio Fiscale Tributario e Legale del Dott. Antonio Valentini rimarrà chiuso dal 09/08 al 29/08 compresi. Si riaprirà lunedì 30/08.
6 Luglio 2021
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Decreto Delegato nr 123 del 30 giugno 2021 – Interventi riguardanti il lavoro occasionale, l’armonizzazione e l’efficientamento dell’ingresso nel mondo del lavoro
5 Luglio 2021
Con la finalità di garantire uno strumento il più possibile flessibile alle imprese, dato il perdurare dello stato di estrema incertezza causato dalla pandemia da COVID-19, con il Decreto Delegato nr 123 del 30 giugno 2021 viene ridefinito e armonizzato il tema delle prestazioni di lavoro occasionale e vengono efficientate le procedure per l’avviamento al lavoro.
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Legge nr 113 del 23 giugno 2021 – Disciplina della coltivazione, trasformazione, commercio e utilizzo di prodotti a base di cannabis destinati esclusivamente ad uso medicinale o terapeutico
5 Luglio 2021
La Legge nr 113 del 23 giugno 2021 composta da 24 articoli offre la possibilità a specifici soggetti autorizzati di coltivare e lavorare la cannabis e consente di venderne i prodotti al dettaglio (esclusivamente a soggetti muniti di ricetta e soltanto dalle farmacie dell’ISS) e all’ingrosso.
Responsabile di tutto il processo sarà l’Agenzia Sammarinese di Controllo sulla Cannabis (ASCC), ente che a sua volta dipenderà dall’Authority Sanitaria
Si allega il testo completo per conoscenza
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È valida la vendita perfezionata anche via telefono o WhatsApp
5 Luglio 2021
Il Sole 24 Ore 23 giugno 2021 di Luca Davini
I REQUISITI DI FORMA
Ma i singoli Stati aderenti alla Convezione di Vienna possono imporre la forma scritta anche per i contratti internazionali
Esaminando i requisiti di forma del contratto di vendita internazionale di merci sulla base delle disposizioni della Convenzione di Vienna (Cisg), si nota che essa ha introdotto un sistema uniforme di regole sulla vendita internazionale a vantaggio degli scambi commerciali tra imprese, che si trovano quindi a operare in un quadro legale comune in cui vigono norme più appropriate per il commercio internazionale rispetto alle singole normative nazionali.
Tra tali regole vi è la libertà di forma del contratto: infatti, secondo la convenzione il contratto di vendita, le sue modifiche e perfino il suo scioglimento non sono soggetti a requisiti di forma (articoli 11 e 29 della Cisg), il che costituisce senza dubbio una regola tra le più adatte al modo di fare affari delle imprese. Tale assoluta libertà di forma (la cosiddetta informalità del contratto) copre sia i requisiti di validità del contratto sia la prova del contratto stesso, che non è quindi soggetta ai limiti processuali delle normative nazionali. Per esempio, in Italia sono posti limiti alla prova testimoniale in materia di contratti nazionali.
Si tenga presente tuttavia che alcuni Stati hanno posto riserve sulla libertà di forma (ad esempio la Russia) richiedendo in sostanza che venga rispettata la loro forma nazionale per concludere una vendita internazionale (normalmente si tratta della forma scritta). Per questo motivo, occorrerà di volta in volta verificare la presenza di queste riserve, poiché in tal caso il contratto per essere valido dovrà tassativamente essere concluso secondo la forma prevista dalla legge nazionale della parte avente sede nel Paese che ha espresso la riserva.
Ne consegue che, secondo gli articoli 11 e 29 della convenzione, un contratto di vendita internazionale potrà essere validamente perfezionato verbalmente, telefonicamente, via email e perfino attraverso uno scambio di brevi messaggi di testo (sms) o tramite le app che offrono servizi di messaggistica istantanea (ad esempio WhatsApp), modalità questa molto diffusa in certi settori merceologici. Pertanto, per fare un caso pratico, una vendita di vini perfezionata via telefono o tramite WhatsApp sarà pienamente valida, ma solo nel caso in cui la convenzione si applichi pienamente al rapporto commerciale tra le parti. Per quanto la forma del contratto di vendita internazionale sia libera, occorre tuttavia evidenziare che la Cisg non regola i requisiti soggettivi delle parti contrattuali, vale a dire la loro capacità a contrarre, a stipulare il contratto. Questa capacità, costituita in particolare (ma non solo) dal disporre del potere di firmare il contratto, andrà verificata secondo il diritto nazionale applicabile caso per caso insieme alla convenzione (e cioè, come visto in precedenza, secondo la legge applicabile al contratto scelta dalle parti o secondo la legge applicabile al contratto in mancanza di scelta espressa dalle parti nel testo dell’accordo).
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Dalla Germania arriva la nuova lista Dubai
5 Luglio 2021
Il Sole 24 Ore 17 giugno 2021 di Alessandro Galimberti
Il Fisco tedesco compra da una fonte anonima un dossier con milioni di dati
Altre liste, altri dati fiscali in libero commercio nel mercato sempre più “globale”. Il governo tedesco ha confermato ieri le anticipazioni giornalistiche di Der Spiegel dichiarando di aver acquistato da una fonte anonima i dati di «milioni» di persone con beni a Dubai. Acquisto portato a termine (legittimamente secondo le leggi tedesche) non solo per perseguire illeciti di cittadini e residenti in Germania, ma anche a vantaggio di altre amministrazioni fiscali che ne faranno richiesta. Questo dossier, spiega una nota ministeriale, «contiene informazioni su milioni di contribuenti in tutto il mondo e diverse migliaia di tedeschi con attività a Dubai». Le informazioni, che sarebbero state pagate 2 milioni di euro, sono già state trasmesse ai Länder di competenza. I dati relativi ai contribuenti stranieri saranno ugualmente «messi a disposizione dei paesi interessati», ha detto Maren Kohlrust-Schulz, direttore delle autorità fiscali tedesche.
Ora, come già in passato, si ripropone il tema dei rischi per contribuenti italiani potenzialmente coinvolti in questo nuovo caso di spying internazionale (sostanzialmente, l’utilizzabilità dei dati acquisiti). Detto che in Italia l’acquisto di dati fiscali da fonti anonime, da gole profonde, da collaboratori di giustizia etc. non ha una base giuridica – e quindi l’agenzia delle Entrate non lo ha mai fatto né prevedibilmente lo farà in futuro – cosa diversa è l’acquisizione rituale e formale dalle autorità estere di atti di provenienza pur non chiarissima. Su questo punto la giurisprudenza di Cassazione è stabilissima, nel senso di permettere un utilizzo pieno come «indizio» (ma non come «prova») a partire dal 2015, quando la Sezione tributaria con due sentenze agostane gemelle (16950 e 16951) sdoganò definitivamente le liste Falciani. A legittimare i dati provenienti da un’autorità straniera, sostiene da allora la Cassazione, è la Direttiva 77/799/CE del Consiglio sull’assistenza nel settore delle imposte. Fermo restando che il giudice nazionale «apprezza liberamente» i dati ricevuti, e che il contribuente può contestarli nel contraddittorio, resta il fatto che la semplice trasmissione “autentica” non può purgare eventuali vizi o illegittimità originari. Ma il tema, oggi come e più di allora, è che il segreto bancario non costituisce un principio inderogabile e, al dovere di segretezza della banca, «non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, nè un diritto della personalità» poiché quel segreto, semmai, tutela «l’obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali, che non può spingersi però fino al punto di farne un ostacolo» al dovere (costituzionale) di ogni cittadino di «contribuire alle spese pubbliche». Per la giurisprudenza europea che pur ipotizza l’operatività dell’articolo 6 della Cedu (diritto a un equo processo) anche in materia fiscale «l’utilizzazione processuale di prove illegalmente acquisite non costituisce di per se stessa violazione, dovendosi valutare se l’intero giudizio, nel suo complesso e nel concreto, sia improntato al giusto processo».
Peraltro la stessa giurisprudenza costituzionale tedesca – sul caso della “lista Vaduz” – escluse l’utilizzabilità della prova illegittimamente acquisita «soltanto nei casi in cui viene invaso il nucleo incomprimibile dell’organizzazione della vita privata».