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Decreto Delegato 30 dicembre 2021 nr 214 – Modifiche alla Legge 31 marzo 2014 nr 40 e successive modifiche – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali
13 Gennaio 2022
Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 214 che modifica la normativa delle licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali.
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Decreto Legge 22 Dicembre 2021 nr 208 – Ulteriori disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19
13 Gennaio 2022
Di seguito i punti principali dell’ultimo decreto Covid
- 1: L’accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.
- 2: Elenco della certificazione COVID‐19 valida a San Marino.
- 3: È obbligatorio indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori. All’apertoè obbligatorio in caso di eventi e manifestazioni e ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri. È obbligatoria la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.
- 4: Ogni locale chiuso aperto al pubblico ha l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente per assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metri di distanza interpersonale. Le medie e grandi strutture hanno l’obbligo di indicare ed assicurare, anche attraverso controllo all’entrate, il numero massimo della capienza all’interno tenendo conto della presenza di 1 persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita.
- 5: L’accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande(bar, ristoranti, mense, strutture ricettive) qualora avvenga in locali al chiuso, a congressi e meeting, nonché alle strutture sportive pubbliche e private è consentito unicamente a coloro che sono in possesso della Certificazione COVID -19. Sono esclusi i fornitori, coloro che usufruiscono del servizio di asporto e coloro che trovano posto all’esterno.
È obbligatorio per tutti gli operatori dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, delle attività di somministrazione di cibi e bevande l’utilizzo delle mascherine FPP2 mentre ne rimangono esclusi gli avventori.
- 5, comma 6: Il datore di lavoro è autorizzato, qualora lo ritenga utile in relazione a situazioni contingenti (ad esempio in seguito a contagi interni alla struttura), a richiedere ai propri dipendenti, oppure ai soggetti convocati, in aggiunta al documento che attesta la vaccinazione anche ulteriore certificazione attraverso tamponequale requisito per accedere al luogo di lavoro. In tal caso, ricade sul datore di lavoro, a proprie spese e presso strutture pubbliche o private autorizzate, della effettuazione di tali test.
- 6: nei locali chiusi aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, al tavolo possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del distanziamento di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti, trovano posto all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo di quattro persone al tavolo. Tale numero è derogabile in caso di soggetti facenti parte del medesimo nucleo di conviventi. È inoltre vietata l’attività di ballo e ogni altra attività di intrattenimento che comporti assembramento (art.8).
- 7: i datori di lavoro devono riorganizzare la propria attivitàprevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l’attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti per ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali.
- 9: l’accesso dell’utenza alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private sono consentiti solo con il possesso della Certificazione Covid-19.
- 12: in tutti i casi in cui sia possibile, è obbligatorio svolgere le riunioni, le conferenze, i congressi in collegamento da remoto. Qualora ciò non sia possibile, perché richieste modalità di voto in presenza ecc, sono consentiti quantificando l’utenza nella misura del 50% della capienza massima prevista. A tal proposito, la regola si applica anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione delle assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell’atto pubblico.
Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri, e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- Dagli articoli 14 al 17 sono previste le disposizioni per la scuola e per le attività sportive.
- 18, 19, 22: Nel caso in cui un minore di 14 anni, oppure una persona con disabilità sia sottoposto a quarantena, al genitore o al familiare che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro retribuita a precise condizioni. Le lavoratrici gestanti possono richiedere l’astensione anticipata se a) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio, b) se emerge un’esposizione a rischio di contagio elevata. È istituito un permesso parentale straordinario che, a certe condizioni, è possibile utilizzare nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi.
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Decreto Legge 22 dicembre 2021 nr 206 – Proroga degli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19
13 Gennaio 2022
Il Decreto Legge nr 206 proroga sino al 31 marzo 2022 gran parte delle disposizioni relative alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
Di seguito i punti principali
- CIG causa 2): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 2) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 3 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6, così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Qualora l’operatore economico non richieda la proroga prevista al comma 3 dell’articolo 3 del Decreto – Legge n. 6/2021, l’eventuale richiesta di CIG verrà intesa come causa 2) ordinaria ai sensi della Legge 31 marzo 2010 n.73. Tutti gli operatori economici che nell’anno 2021 non hanno usufruito di Cassa Integrazione Guadagni hanno accesso alla CIG causa 2) nelle modalità e limiti previsti dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73.
- CIG causa 4): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla CIG causa 4) possono usufruire delle ore non utilizzate entro il 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 4 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 4 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. Gli operatori economici che hanno terminato entro il 31 marzo 2022 le ore massime utilizzabili per uno o più lavoratori, possono richiedere l’accesso alla CIG causa 4) per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre.
- CIG causa 5): Gli operatori economici che, nell’anno 2021, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) così come previsto all’articolo 1 del Decreto – Legge n. 139/2021 possono usufruire di tale tipologia di integrazione salariale per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre. Tale integrazione può essere usufruita, in ogni caso, sino al 31 marzo 2022. Ove non in contrasto si applicano le disposizioni dell’articolo 5 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 così come modificate dall’articolo 1 del Decreto – Legge 26 luglio 2021 n.139. È possibile accedere alla CIG causa 5 anche qualora non sia stato fatto durante il 2021, purché in possesso dei requisiti (si vedano comma 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 139/2021) e non si siano stati effettuati licenziamenti collettivi nel corso del 2021.
- Gli operatori economici che richiedono di usufruire della CIG causa 4 e 5,devono presentare alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni, entro il 31 gennaio 2022 oppure contestualmente alla richiesta se successiva a tale data, documentazione attestante il fatturato al 31 dicembre degli anni 2019, 2020, e 2021. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro la data indicata, comporterà l’impossibilità di poter far richiesta per tali tipologie di CIG dopo tale data, permanendo in capo all’operatore economico il solo diritto alla CIG causa 2.
- Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisidi cui all’articolo 9 del decreto legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all’articolo 10 del suddetto decreto sino al 31 marzo 2022. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo gennaio – marzo nelle modalità indicate all’articolo 11 del decreto legge n.6/2021.Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022 nelle modalità indicate all’articolo 12 del decreto legge n.6/2021
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Decreto Delegato 17 dicembre 2021 nr 204 – Modifiche ai D.D. 29 marzo 2021 nr 61 e 29 ottobre 2021 nr 184 – Norme ulteriori in materia di semplificazione amministrativa
13 Gennaio 2022
Si allega il testo completo del Decreto Delegato nr 204 che estende anche alle imprese estere iscritte nel Registro Pubblico dei Domicili Digitali (RPDD) la possibilità di presentare telematicamente domande e istanze alla Amministrazione sammarinese.
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Fattura in esenzione da Iva per la società di San Marino
13 Gennaio 2022
Il Sole 24 Ore 3 gennaio 2022 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)
Una società, che effettua trasporti per conto terzi, deve emettere una fattura per la prestazione di un servizio di trasporto nei confronti di una società di San Marino?
Si chiede conferma del fatto che l’operazione è esente da Iva e, in caso di risposta affermativa, si chiede altresì qual è l’articolo di legge da richiamare in fattura per l’esenzione. P.O. Pesaro
Quella descritta dal quesito è effettivamente una operazione fuori campo Iva, per carenza del presupposto territoriale, ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972.
Pertanto dev’essere emessa fattura a norma dell’articolo 21, comma 6–bis, lettera b, del Dpr 633/1972, con l’indicazione che si tratta di un’operazione non soggetta a imposta sul valore aggiunto.
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Non imponibile la riparazione in Italia dell’auto extra–Ue
13 Gennaio 2022
Il Sole 24 Ore 13 dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani (L’Esperto Risponde)
Se residenti in Svizzera, o in un altro Paese extra–Ue, fanno riparare un’auto (o fanno effettuare il cambio gomme) in Italia, si è in presenza di una operazione imponibile ai fini Iva? (F.T. Zurigo)
Le prestazioni di riparazione auto, così come il cambio degli pneumatici, sono rilevanti ai fini Iva se commissionate da privati residenti in Paesi extra–Ue (ex articolo 7–sexies, comma 1, lettera d, del Dpr 633/1972), mentre sono fuori campo Iva se commissionate da operatori economici, sempre residenti in Paesi extra–Ue (ex articolo 7–ter dello stesso Dpr).
Tuttavia, nel caso in cui le prestazioni siano rilevanti ai fini Iva, l’articolo 9, comma 1, n. 9, del Dpr 633/1972 prevede che operi il regime della non imponibilità.
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Scambi con San Marino, rimangono le regole Iva per i beni e alcuni servizi
13 Gennaio 2022
l Sole 24 Ore lunedì 27 dicembre 2021 di Giampaolo Giuliani
Doppio binario da seguire per le fatture elettroniche obbligatorie e facoltative
Il Dm 21 giugno 2021 che regola i rapporti di interscambio con la Repubblica di San Marino, ai fini Iva dispone soltanto in ordine alle operazioni in cui vi è un materiale trasferimento dei beni da un Paese all’altro: operazioni per le quali dal 1° luglio 2022 le fatture dovranno essere emesse e accettate in formato elettronico (mentre fino al 30 giugno la e-fattura resta facoltativa). Ne consegue che, in tutte le operazioni in cui manca questo trasferimento fisico dei beni, la soluzione per applicare l’imposta non può essere individuata nel regolamento ministeriale, ma nelle disposizioni generali che regolano la disciplina Iva.
Ciò non toglie che la scadenza del 1° gennaio potrebbe essere utilmente sfruttata dalle aziende che intendono realizzare tutti i propri processi di fatturazione solamente in formato elettronico, sia pure tenendo presente che le fatture elettroniche obbligatorie hanno un percorso differente da quelle facoltative.
Asimmetrie e differenze
L’articolo 20 del Dm consente (si tratta dunque di una possibilità e non di un obbligo) di trasmettere fatture elettroniche al Sdi, per prestazioni di servizi fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, con il codice destinatario dell’ufficio tributario della Repubblica di San Marino e il codice operativo del committente operatore economico sammarinese. Ma ciò non deve trarre in inganno. Questa possibilità è infatti una deroga concessa solo agli operatori italiani quando effettuano operazioni non rilevanti Iva per carenza del presupposto territoriale nei confronti di operatori economici sammarinesi. E non è ammessa per le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, né per le prestazioni realizzate da operatori sammarinesi.
L’evidente mancanza di simmetria tra le prestazioni eseguite dagli operatori dei due Paesi e le differenze poste per le prestazioni eseguite da operatori nazionali determinano numerose incertezze operative.
A tale riguardo, è bene puntualizzare che dagli operatori sammarinesi non potranno mai pervenire a committenti italiani fatture in formato elettronico trasmesse tramite il Sdi, come avviene per le importazioni di beni provenienti da San Marino. Peraltro, per le prestazioni di servizi i documenti emessi da operatori sammarinesi non hanno alcuna valenza ai fini Iva e sono in tutto parificabili a quelli emessi da operatori di altri Paesi extra Ue.
In sostanza, si tratta di documenti rilevanti civilisticamente tra prestatore estero e committente nazionale, emessi per determinare l’operazione e per il conseguente pagamento, ma non acquisiscono alcuna valenza fiscale, ai fini dell’assolvimento dell’Iva.
Fatture e rilevanza Iva
Per assolvere l’imposta, è necessario che siano osservate le procedure stabilite all’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72 che richiedono l’emissione di un’autofattura e la sua annotazione nel registro delle fatture emesse e in quella degli acquisti: quel che è comunemente denominato reverse charge o doppia annotazione o inversione contabile.
Nelle prestazioni di servizi realizzate da operatori sammarinesi, potrebbe creare qualche equivoco la circostanza che sui documenti sono spesso presenti delle attestazioni (tramite timbrature) dell’ufficio tributario di San Marino, ma – a differenza di quanto avviene per le cessioni di beni – queste non hanno alcuna rilevanza nei rapporti con l’Italia.
L’unico caso in cui gli operatori sammarinesi sono obbligati a emettere fattura riguarda le prestazioni realizzate in favore di privati o soggetti assimilati che siano territorialmente rilevanti in Italia. In questo caso, al pari di tutti gli operatori non stabiliti in Italia, essi devono nominare un proprio rappresentante fiscale, secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72.
La circostanza che chi emette la fattura sia un rappresentante fiscale consente l’emissione di una fattura cartacea anziché elettronica.
In alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, agli operatori stabiliti nell’Unione europea è concessa la possibilità di identificarsi direttamente; ma ciò non è consentito agli operatori sammarinesi che devono nominare necessariamente un proprio rappresentante fiscale, quando sono obbligati ad assolvere l’imposta in Italia.
Quanto all’esterometro, si ricorda che esso è obbligatorio laddove l’operazione non sia supportata da una fattura elettronica. Evidentemente ciò vale anche nelle operazioni attive e passive realizzate con residenti della Repubblica di San Marino.
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Il Lussemburgo brinda alla Brexit, approdo per i capitali in fuga
13 Gennaio 2022
Il Sole 24 Ore 15 dicembre 2021 di Simone Filippetti
Flussi. Nel Granducato 500 miliardi usciti dalla City a caccia di un passaporto europeo. Il Paese è già diventato nuova capitale di private equity e venture
La ragazza dietro al bancone del Florence Cafè, un minuscolo bar con due tavolini, serve cappuccini a una clientela intirizzita. Fuori è una gelida e nebbiosa giornata di novembre, dove un grigio tetro avvolge tutta la città di Lussemburgo. Viene dal Canada e ha aperto la sua piccola attività appena 4 mesi fa: gli affari vanno benissimo e non se lo aspettava. Quello del Florence Cafè non è un caso isolato: il Lussemburgo è in pieno boom economico. Esempi più macroscopici sono le decine di gru e i cantieri di immobili di lusso nella zona. Per le strade gelide la gente tira dritto, tra restrizioni pesanti e utilizzo smodato delle mascherine, ma anche se fosse più socievole nessuno ammetterebbe una verità, per pudore: la Brexit è un grande regalo per il Lussemburgo. Dopo l’uscita dalla Ue a Capodanno e il mancato accordo di giugno sull’industria finanziaria, molti capitali sono arrivati nel GranDucato da Londra. Senza “passaporto” finanziario, banche e intermediari sono stati costretti a spostare una parte di attività e flussi sul continente. E tra tutti i paesi europei molti hanno scelto quello più simile alla Gran Bretagna.
Da quando è scattata la Brexit, il Lussemburgo è diventato un approdo sicuro. A Kirchberg, la City finanziaria del Granducato, l’agenzia pubblica LFF-Luxembourg For Finance esordisce con una frase diplomatica: «Con la Brexit tutti ci perdono», osserva il ceo Nicolas Mackel. Ma poi il funzionario ammette che nella nuova geofinanza europea «il Lussemburgo sta beneficiando dell’addio di Londra». I numeri parlano di un afflusso di capitali notevole: ha fatto clamore il caso di M&G che ha spostato 42 miliardi di euro da Londra nel paese europeo.
Non esistono cifre ufficiali, ma l’authority lussemburghese stima che dal Tamigi siano affluiti circa il 10% delle masse gestite nel paese: 500 miliardi su un totale oltre 5.500 miliardi di euro. «Grazie agli inglesi, ma non ci cambia la vita» commenta Mackel. «La fuga dei capitali da Londra al Lussemburgo? Sì c’è, ma è in atto da tempo, da prima del 2021» osserva un banchiere italiano. Il 2020 era già stato l’anno del sorpasso del Granducato: il paese ha superato il Regno Unito come domicilio più popolare per venture capital e private equity europeo.
La Brexit si sta manifestando in due effetti: il primo, più immediato lo si è visto il 2 gennaio 2021 quando tutti i derivati in Euro hanno lasciato la Borsa di Londra per trasferirsi ad Amsterdam e la piazza olandese superò la City come controvalore giornaliero. Ma quello è stato un fenomeno immediato e unico, già metabolizzato dal sistema. Nel Lussemburgo è in corso, invece, un processo carsico: è un flusso meno appariscente, ma costante, che non fa notizia. È un fenomeno molto più ampio della sola Brexit: da paradiso fiscale dentro la Ue, con una reputazione discutibile, in 10 anni si è riconvertita alla finanza ufficiale, uscendo dal sommerso del segreto bancario. Avendo già infrastrutture giuridico-finanziaria efficiente ha attratto i capitali dichiarati e alla luce del sole.
Una lenta erosione attacca Londra e di altri centri europei: tutte le piazze finanziarie del continente sono solo centri per servire i mercati domestici (Borsa Italiana è il caso più eclatante). Dopo Londra, solo il Lussemburgo è l’unico hub internazionale della finanza. Nessuno, però, qui si fa troppe illusioni: non sarà certo il Granducato a detronizzare il Regno Unito. Londra rimarrà la capitale della finanza in Europa: l’anno scorso i fondi di investimento alternativo hanno totalizzato 866 miliardi di euro in gestione, a cui si aggiungono altri 581 miliardi di fondi “speculativi”. La Brexit non è l’Apocalisse paventata da molti, specie nell’industria della finanza. I banchieri che si sono mossi sono stati pochi: si calcola circa 7mila su un totale di 200mila addetti nel mondo della finanza. Briciole, dunque: appena il 3% del settore. Il grande e temuto esodo non c’è finora stato né ci sarà. «Chi doveva spostare personale lo ha ormai fatto, il fenomeno si è già esaurito» nota Stefano Vecchi, capo del Private Banking di Unicredit in Lussemburgo. Non si è esaurito, invece, quello dei capitali: «L’impatto della Brexit è sulle attività più che sulle persone – prosegue Mackel – in uno scenario a 5-10 anni, molta parte del business si sposterà da Londra sull’Europa» ma tra le righe si intende il Lussemburgo. C’è già il caso di Singapore: il private banking della città-stato avrebbe dovuto aprire a Londra il suo quartier generale europeo; poi si è dirottata sul Granducato. Il paese sta diventando l’hub europeo di gestione del risparmio delle banche mondiali, per le attività intra Ue: la stessa Intesa SanPaolo, la più grande banca italiana, ha appena comprato un grande immobile nel complesso di Cloche D’Or, la seconda City dove trasferirà tutti i suoi uffici. A spiegare il successo non c’è solo la Brexit: molti capitali affluiscono da dentro i confini di Eurolandia. A partire dall’Italia: Roma ha un rating Tripla B, mentre il Granducato, sempre area euro, è un paese Tripla A, un bunker inespugnabile. È un arbitraggio interno: molti patrimoni che sono in euro e che non vogliono lasciare la moneta unica, preferiscono però spostarsi da paesi ad alta instabilità o ad alto rischio fiscale ad altri più sicuri, sempre dentro la divisa comunitaria. Il Lussemburgo prende il meglio dei due mondi: attira da una parte capitali Ue e dall’altra capitali da Londra. «Siamo figli del padre Jacques Delors, del suo libro bianco sul mercato unico; e siamo figli della madre Margaret Tatcher, con le sue privatizzazioni e una macchina statale snella» conclude Mackel. Il non detto, ma intuito, è che il Granducato e la City cresceranno entrambe, a scapito di tutti gli altri paesi. La Brexit non sposterà gli equilibri geo-economici su larga scala, ma intanto il Lussemburgo brinda a un felice Natale.
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Non imponibilità solo con requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali
13 Gennaio 2022
Il Sole 24 Ore 1 dicembre 2021 di Alessandra Caputo
CESSIONI INTRA-UE
L’operazione deve comportare un passaggio di proprietà del bene a titolo oneroso e il trasferimento dall’Italia ad altro Stato Ue
Le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini Iva; tuttavia, affinché la non imponibilità trovi applicazione, è necessario il rispetto di specifiche condizioni. L’articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl 331/93, che recepisce l’articolo 138 della direttiva 112/2006/Ce, definisce cessioni intracomunitarie le operazioni, poste in essere tra due operatori identificati ai fini Iva in due Stati membri dell’Ue, che comportino il trasferimento fisico dei beni da un territorio all’altro dell’Ue e il passaggio di proprietà o di un altro diritto reale, a titolo oneroso.
Dalla definizione presente nella norma, si desume che una operazione può correttamente configurarsi come cessione intracomunitaria (e quindi beneficiare della non imponibilità) solo se risultano verificati un presupposto soggettivo, un presupposto oggettivo e uno territoriale.
Il presupposto soggettivo si considera verificato se l’operazione è posta in essere tra due operatori soggetti passivi identificati in due Stati membri; è, quindi, necessario che la transazione avvenga tra un cedente italiano e un acquirente stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia. Affinché possa considerarsi verificato il presupposto oggettivo è necessario:
1 che l’operazione sia onerosa;
2 che comporti il passaggio di proprietà, o di un altro diritto reale di godimento, dal cedente al cessionario;
3 l’effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, ciò indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
I presupposti devono essere contemporaneamente verificati; l’assenza anche solo di uno tre qualifica l’operazione come “interna” con la conseguente applicazione dell’Iva secondo le regole contenute nel Dpr 633/1972.
La direttiva 2018/1910
Sul punto occorre poi ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2020, a seguito delle modifiche previste dalla direttiva Ue 2018/1910 all’articolo 138 della direttiva Iva, il numero di identificazione Iva del cessionario e il modello cessioni intra-Ue diventano requisiti sostanziali per poter applicare la non imponibilità Iva alle cessioni intracomunitarie. Nel nuovo articolo 138 della direttiva 2006/112/Ce è previsto che gli Stati esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Ue, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, a condizione che:
i beni siano ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione sia identificato ai fini dell’Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva.
È previsto che l’esenzione non si applichi qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo di presentare un elenco riepilogativo o l’elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti la cessione. Per effetto delle modifiche di cui si è appena detto, il fornitore italiano dovrà chiedere al proprio cliente l’identificativo Iva e controllare nel Vies l’esistenza e la validità del numero fornito e provvedere alla compilazione e all’invio dell’elenco Intrastat riepilogativo delle cessioni intra-Ue.
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Decreto Legge 7 Dicembre 2021 nr 197 – Disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19
13 Dicembre 2021
Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 197 con le disposizioni urgenti in tema di COVID-19 nonchè la Circolare Esplicativa e il Comunicato Stampa del Congresso di Stato che chiariscono la corretta applicazione ed interpretazione del Decreto stesso.