La cessione di beni intra–Ue non imponibile ai fini Iva

8 Aprile 2022

Un artigiano, che svolge l’attività di tappezziere in Italia, riceve da una ditta tedesca del tessuto per eseguire il rivestimento di panche destinate ad arredo di gelaterie. I fusti delle panche sono realizzati dall’artigiano su disegno del committente Ue, e gli stessi sono tappezzati con il tessuto fornito dal cliente tedesco. Al termine della lavorazione, l’artigiano si reca in Germania per consegnare le panche rivestite ed eseguire il montaggio delle stesse in loco.

Ai fini Iva, l’operazione si deve considerare come prestazione di servizi, ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972, oppure come cessione intracomunitaria, ex articolo 41, comma 2, lettera A del Dl 331/1993, considerato che il valore del materiale fornito dall’artigiano è prevalente rispetto a quello del materiale ricevuto in conto lavoro dal committente comunitario?

B.G.TREVISO

L’operazione descritta si qualifica come cessione intra–Ue, non imponibile ex articolo 41, comma 1, lettera c, del Dl 331/1993.

Secondo quanto precisato dalla circolare ministeriale 13/1994, la base imponibile della cessione è costituita dall’importo complessivo, comprendente sia il valore del bene che quello del montaggio in loco.

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Nel Cda privo di deleghe rischiano di rispondere del reato tutti i consiglieri

8 Aprile 2022

Il Sole 24 Ore 29 marzo 2022 di Laura Ambrosi

La confisca per equivalente si può applicare anche ai beni della società

In assenza di deleghe specifiche ai membri del Cda rischiano di rispondere del reato tributario tutti i consiglieri.

In futuro, inoltre, a seguito dell’inserimento, dei delitti tributari nei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la confisca per equivalente per tali illeciti, riguarderà anche le società e non solo gli amministratori.

Ad affermare questi interessanti principi sono due sentenze della corte di Cassazione depositate ieri.

In una prima pronuncia (la numero 11087) i giudici di legittimità sono intervenuti a proposito del sequestro preventivo eseguito nei confronti di un membro del consiglio di amministrazione di una società.

Secondo la tesi difensiva, in assenza di una specifica delega, i componenti del Cda non hanno alcuna responsabilità sull’operato altrui.

La Suprema corte ha ricordato che l’articolo 2392 del Codice civile dispone che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, fatta salva l’ipotesi di attribuzioni proprie ascritte in concreto ad uno o più soggetti.

Secondo la Cassazione, quindi, occorre distinguere l’ipotesi in cui il Cda operi con o senza deleghe: se un determinato atto non rientra nelle attribuzioni delegate, tutti i componenti del consiglio rispondono degli illeciti, salvo il dissenso esternato.

Se invece, sono attribuite specifiche materie a determinati componenti del consiglio, essi rispondono di quanto compiuto.

In conclusione, quindi, in assenza di deleghe grava su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal Cda.

Sempre ieri, la Cassazione (sentenza numero 11086) ha affrontato la possibile incompatibilità del sequestro preventivo per equivalente operato sui beni dell’amministratore della società, rispetto alla necessaria misura adottata sempre in forma per equivalente in capo all’ente in applicazione della responsabilità amministrativa disciplinata dal Dlgs 231/2001. Infatti, anche alcuni delitti tributari rientrano dal 25 dicembre 2019 tra i reati presupposto per i quali è possibile eseguire, in caso di condanna, la confisca in capo all’ente.

I giudici hanno così rilevato che l’innovazione normativa impone in futuro una più ampia indagine sul patrimonio dell’ente sin dalla fase cautelare: ove non sia possibile preservare il profitto diretto (di norma le disponibilità liquide della società), la misura per equivalente potrà applicarsi sui beni della società e non soltanto come avvenuto in passato su quelli del reo/rappresentante legale.

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Non c’è esterovestizione per l’impresa che ha oltreconfine una sede effettiva

8 Aprile 2022

Il Sole 24 Ore 3 Marzo 2022 di Alessandro Germani

Le ultime letture di Entrate e Cassazione sulle fittizie localizzazioni all’estero

Un check sulla catena partecipativa per stabilire la residenza della holding

La localizzazione all’estero delle strutture societarie deve essere sempre effettiva e genuina per evitare contestazioni, che tuttavia vanno sempre adeguatamente supportate in relazione al presunto vantaggio fiscale che il contribuente vorrebbe perseguire. In tema di pianificazione estera occorre distinguere le casistiche di residenza fiscale effettiva e di esterovestizione. Può essere il caso di una holding estera che controlli una società italiana. Per stabilire l’effettiva residenza della holding occorrerà fare un check sull’intera catena partecipativa e sulla residenza dei componenti dell’organo amministrativo. Due recenti pronunce di prassi e di giurisprudenza consentono di trarre alcuni elementi utili. Vediamole in dettaglio.

Le Entrate

La risposta n. 27 del 17 gennaio 2022 ha riguardato una società Alfa estera controllata al 51% da una società italiana e amministrata da due persone fisiche delle quali una residente in Italia e l’altra all’estero. Nel caso di specie non si trattava neppure di una holding, non avendo partecipazioni in Italia. La norma dell’esterovestizione (articolo 73, comma 5-bis, del Tuir) introduce una presunzione relativa di residenza in Italia di una società estera che controlla, ex articolo 2359, comma 1, del Codice civile, società ed enti residenti in Italia, se, in alternativa:

è controllata, anche indirettamente, ex articolo 2359, comma 1, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

è amministrata da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Quindi perché scatti la presunzione di esterovestizione occorre che l’estera, che controlla l’italiana, sia a sua volta controllata da un’altra italiana o amministrata prevalentemente da soggetti italiani. Questo è il quadro di riferimento che bisogna focalizzare.

Se dunque a valle Alfa non controlla alcuna società italiana, la precondizione della norma sull’esterovestizione non è integrata e la disciplina non si applica. Correttamente le Entrate fanno presente che l’esterovestizione è fattispecie ben differente dalla residenza fiscale di una società, stabilita dal comma 3 dell’articolo 73, determinata dal fatto di avere la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta. Come dire che una struttura può definirsi esterovestita se controlla una società italiana e a sua volta è controllata sempre da una società italiana o amministrata prevalentemente da italiani. Ma nulla toglie che quand’anche non sia esterovestita possa comunque considerarsi da parte del fisco italiana se si prova che in realtà è solo fittiziamente localizzata all’estero. Qui va fatta una valutazione caso per caso.

La Cassazione

Veniamo ora alla sentenza della Cassazione n. 4463 dell’11 febbraio 2022 dove i giudici di legittimità in un caso di presunta esterovestizione hanno dato ragione al contribuente in quanto, trattandosi di una norma con finalità antielusive, sta all’Agenzia di provare che l’obiettivo preponderante da parte del contribuente sia quello di conseguire un vantaggio fiscale.

La Cassazione ha di fatto avallato il giudizio della Ctr Lombardia. Infatti la società estera è una holding lussemburghese che ha sempre svolto la propria attività di gestione delle partecipazioni. In questo caso l’Amministrazione, colpevolmente, non si è neppure preoccupata di identificare il vantaggio fiscale conseguito o conseguibile con la collocazione artificiosa della sede sociale in Lussemburgo e non in Italia. Non basta, infatti, reperire nella controllata italiana una documentazione «sporadica e discontinua» che appare insufficiente a dimostrare l’esterovestizione. Militano poi a favore del contribuente anche la residenza estera della maggioranza dei consiglieri d’amministrazione e l’imposizione fiscale cui la società Alfa è sottoposta in Lussemburgo. Un’artificiosa localizzazione estera deve infatti rispondere a un trattamento fiscale di favore (Cassazione 16697/19 e 2869/13) e lo scopo essenziale dell’operazione deve limitarsi all’ottenimento di tale vantaggio fiscale (causa C-419/14, W. Kft). Perché di contro il contribuente sarà sempre libero di scegliere la soluzione che gli consenta di ottimizzare il carico fiscale. Quindi una localizzazione estera può essere contrastata dalla norma nazionale solo se l’obiettivo è quello di contrastare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica (causa C-196/04 e Cassazione 33234/18). I paletti posti dalla Cassazione a favore del contribuente appaiono molto netti.

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È il puro artificio la prova di esterovestizione

8 Aprile 2022

Il Sole 24 Ore 16 marzo 2022 di Laura Ambrosi

La localizzazione in un Paese con fiscalità più vantaggiosa non è operazione elusiva

La localizzazione della sede di una società in un Paese con un minor carico fiscale non costituisce di per sé un’operazione elusiva, tanto meno se la tesi è fondata solo sullo svolgimento in Italia dei servizi amministrativi. L’esterovestizione, infatti, sussiste se all’estero c’è una creazione di puro artificio priva di sostanza economica. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8297 depositata ieri.

Ad una società con sede in Lussemburgo veniva notificato un accertamento con il quale era contestata una esterovestizione e conseguentemente tassato in Italia il relativo reddito.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito lo annullava. In particolare, la Ctr rilevava che lo svolgimento dei servizi amministrativi in Italia non era di per sé sufficiente a dimostrare l’esterovestizione, poiché sussistevano altri elementi che confermavano l’effettiva attività all’estero.

L’Agenzia impugnava la decisione in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, più precisamente in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso. Tale comportamento, però, è abusivo solo se ha come risultato l’ottenimento indebito del vantaggio fiscale. Occorre a tal fine il riscontro dello scopo essenziale dell’operazione.

Tuttavia, in base ai principi unionali, il contribuente può sempre scegliere tra due operazioni, non essendo obbligato a preferire quella che implica il pagamento di imposte superiori. Egli, infatti, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale.

In riferimento alla localizzazione all’estero della residenza, secondo il principio di libertà di stabilimento, la circostanza che una società sia stata creata in un determinato Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa, non costituisce di per sé un abuso di tale libertà. Ne consegue così che una misura nazionale che restringa la scelta è ammessa soltanto se riguarda le costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta del territorio nazionale (Cassazione 33234/2018).

Nella specie, il giudice di merito aveva correttamente applicato i citati principi rilevando che l’Ufficio non aveva prospettato l’indebito vantaggio conseguito dall’asserito abuso perpetrato attraverso la sede estera. Da qui la conferma dell’illegittimità della pretesa.

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Decreto Legge 29 marzo 2022 nr 55 – Cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e disposizioni di carattere generale legate all’attuale stato pandemico da COVID-19

8 Aprile 2022

Si allega il testo completo del Decreto nr 55 del 29 marzo che stabilisce la fine dell’emergenza sanitaria a partire dal 1 aprile 2022 u.s.

DL55-2022+All.

Si segnalano i seguenti punti:

–         Viene raccomandato l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi, in bar e ristoranti, nei mezzi di traposto pubblico e all’aperto qualora non sia possibile mantenere il distanziamento

–         Specifici protocolli potranno essere adottati da strutture Sanitarie e socio-sanitarie, in caso di manifestazioni sportive

–         In casi di accertata positività il lavoratore dovrà astenersi dal lavoro, anche da remoto

–         Solamente i lavoratori in quarantena possono richiedere di rinunciare alla malattia a fronte di lavoro dal domicilio (Art. 7)

–         Il lavoro da domicilio sarà attuabile fino al 1 giugno 2022. Da tale data entrerà in vigore la disciplina del “lavoro agile” (riceverai specifiche a breve). Gli accordi di “lavoro dal domicilio” devono essere trasformati in accordi di lavoro agile entro il 1 giugno 2022, salvo precedente disdetta dell’accordo. Dopo tale periodo cessano i loro effetti

 

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Decreto Delegato 23 marzo 2022 nr 50 – Aggiornamento canone di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali

8 Aprile 2022

Anche il canone di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali, relativo ai contratti stipulati o aggiornati entro il 31 dicembre 2020, per l’anno 2022, non è oggetto di rivalutazione.

DD50-2022

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Decreto Delegato 23 marzo 2022 nr 49 – Aggiornamento canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo

8 Aprile 2022

Il canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, per l’anno 2022, non è oggetto di rivalutazione.

DD49-2022

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Decreto Legge nr 20 del 19 Febbraio 2022 – Allentamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19

4 Marzo 2022

Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto COVID che rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2022 evidenziando i seguenti  punti:

DL020-2022+All

  • La fine dell’emergenza sanitaria viene fissata al 31 marzo 2022 (art. 1)
  • Il green pass non ha scadenza per coloro che hanno ricevuto la dose “booster” oppure per coloro che sono guariti dopo il ciclo vaccinale primario (art. 2)
  • Attività di somministrazione cibo e bevande: l’accesso è consentito con possesso di Green pass base. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante gli spostamenti. Distanza non inferiore a 1 metro tra i tavoli. Nessun limite di persone al tavolo. (art. 10)
  • L’accesso alle strutture sanitarie pubbliche e private è libero, senza green pass (art. 13)
  • La partecipazione a congressi, conferenze, convegni e meeting è consentita solamente per coloro in possesso del green pass base e con mascherina FFP2 (art. 16)
  • L’accesso ad attività commerciali, di servizio alla persona e uffici pubblici è consentito senza alcuna documentazione. (art. 18)
  • L’accesso a centri benessere, sale giochi, bowling  è consentita solo con green pass base (art. 18)
  • L’accesso a strutture sportive pubbliche e private è consentito con green pass base (art. 23)

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Decreto Legge nr 18 dell’ 11 Febbraio 2022 – Conservazione dei benefici di cui all’art. 73 Legge 16 Dicembre 2013 nr 166 e succ. mod.

4 Marzo 2022

Con il Decreto n.18/2022 è stata disposta la prosecuzione dei benefici alle nuove imprese di cui all’articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 per le società di capitali che non abbiano soddisfatto i requisiti occupazionali o non li abbiano mantenuti nell’anno 2022; tali vincoli occupazionali dovranno essere soddisfatti entro il 31 dicembre 2022.

DL18-2022

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Protocollo nr 658/DG Direzione Generale Istituto Sicurezza Sociale – Adempimenti per i lavoratori frontalieri titolari di assegni familiari erogati dall’I.S.S.

4 Marzo 2022

La Circolare nr 658 del 17 febbraio 2022 emessa dall’Istituto di Sicurezza Sociale è rivolta a tutti i lavoratori  frontalieri avvisando l’incompatibilità dell’assegno unico e universale italiano,  per il quale dal 1° gennaio 2022 è possibile farne richiesta all’I.N.P.S, con la percezione di assegni familiari erogati dall’ISS.

S’invitano  pertanto tutti i datori di lavoro a informare tempestivamente i propri dipendenti frontalieri e, nel caso questi o i loro coniugi abbiano presentato domanda di assegno unico e universale, occorre comunicarlo all’Ufficio Assegni Familiari dell’ISS al fine di evitare eventuali futuri contenziosi  con l’I.N.P.S. per indebiti accessi ad entrambi gli strumenti di sostegno.

Circolare Prot. 658

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