Categoria: In primo piano
Decreto Delegato 20 Aprile 2022 nr 66 – Disposizioni per la gestione dell’imposta di soggiorno
11 Maggio 2022
Dal 1° Luglio 2022 verrà applicata anche a San Marino l’imposta di soggiorno determinata per persona fino ad un massimo di 7 pernottamenti e in base alla struttura ricettiva definita dalla tabella del Decreto nr 66 che si allega. I gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra -alberghiere assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono tenuti a riscuotere l’imposta e versarla all’Ufficio Tributario entro il mese successivo dalla fine di ciascun semestre solare. I gestori devono inoltre presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo apposita dichiarazione annuale.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Sponsor, inerenza anche senza incrementi
11 Maggio 2022
Il Sole 24 Ore 8 aprile 2022 di Dario Deotto Luigi Lovecchio
Le spese di sponsorizzazione sono inerenti in quanto si risolvono in una forma di pubblicità indiretta dell’impresa, anche quando esse consistono nella promozione del marchio e non dei prodotti. A nulla rileva inoltre l’impatto della spesa sul volume delle vendite. La Cassazione (sentenza n. 11324) sposa una interpretazione più attenta alle ragioni dei contribuenti.
Il caso riguardava le spese sostenute in occasione di gare internazionali di kart. L’Ufficio aveva eccepito che, trattandosi di azienda di commercializzazione di prodotti di largo consumo, i destinatari del messaggio promozionale in una competizione internazionale non coincidevano con i potenziali consumatori. Veniva inoltre rilevato che la sponsorizzazione si risolveva nella esposizione del marchio, senza richiami ai prodotti commercializzati. Da ultimo, si contestava che l’impresa non aveva dato prova dell’impatto che aveva avuto la spesa, in termini di incremento del volume di vendite.
La Cassazione ha rigettato tutte le obiezioni dell’Ufficio, facendo leva sulla nozione di inerenza come delineata negli ultimi arresti dei giudici di vertice. La Corte ha precisato che il contratto di sponsorizzazione consiste in un negozio a prestazioni corrispettive che genera una pubblicità indiretta del soggetto sponsorizzato. Si è poi dedotto che l’inerenza postula un giudizio di natura solo qualitativa, e non quantitativa, di tal che non rileva l’eventuale incremento di fatturato conseguito. Ciò che conta è che il costo manifesti, per sua natura, una correlazione diretta o indiretta, anche in proiezione futura, con l’attività d’impresa. Nelle spese di sponsorizzazione, il collegamento sussiste, in difetto di fondate argomentazioni contrarie.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Con due proposte la Ue apre alla condivisione dei dati, importante quanto la privacy
11 Maggio 2022
Il Sole 24 Ore 29 aprile 2022 di Giusella Finocchiaro e Oreste Pollicino
SOCIALE & DIGITALE
Due recenti proposte di regolamento europeo, il Data Act e il Data Governance Act, segnano una svolta nel trattamento dei dati. Se, fino ad oggi, il focus è stato soprattutto sulla protezione dei dati personali, ora sembra delinearsi un nuovo approccio volto a favorire la valorizzazione e la condivisione dei dati.
Come è stato dichiarato dalla Presidente von der Leyen, l’obiettivo europeo della costruzione di un mercato unico digitale non può prescindere dalla formulazione di una strategia sui dati e l’Europa deve «equilibrare il flusso e l’ampio uso dei dati tutelando al contempo alti livelli di privacy, sicurezza, protezione e norme etiche». Infatti, il programma di lavoro della Commissione per il 2020 ha stabilito diversi obiettivi strategici, tra cui la strategia europea in materia di dati adottata nel febbraio 2020, che mira a creare un mercato unico dei dati e a fare dell’Ue un leader mondiale dell’economia agile basata sui dati.
Tuttavia, se i dati sono il nuovo petrolio, ancora non sono stati elaborati modelli giuridici adeguati per valorizzarlo, sfruttarlo, e generare valore, nel contesto europeo, come hanno rilevato di recente anche Ramge e Mayer-Schönberger.
Ora siamo a una svolta: sono proposti nuovi modelli di circolazione e gestione dei dati. La proposta di regolamento Data Act è stata presentata dalla Commissione europea il 23 febbraio 2022 e affronta il delicato tema della circolazione e poi dello sfruttamento dei dati generati dai prodotti e dai servizi.
L’altra proposta di regolamento che segue il nuovo approccio è quella «relativa alla governance europea dei dati (atto sulla governance dei dati)» o Data Governance Act presentata il 25 novembre 2020 dalla Commissione europea, ma approvata dal Parlamento europeo recentemente, il 6 aprile 2022, con significative modifiche, che affronta il tema della valorizzazione dei dati per finalità di interesse generale.
Entrambe le proposte disciplinano i dati personali e non personali, andando oltre il dibattito sulla protezione dei dati personali e puntando alla valorizzazione di dati e informazioni. La definizione di dato così comprende «qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva». È lo stesso approccio seguito dal legislatore cinese.
Il Data Act disciplina l’accesso ai dati generati mediante l’uso di prodotti e servizi, ad esempio i dati generati dai sensori. Dispone che l’utente, cioè il soggetto (persona fisica o giuridica) che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve un servizio debba poter accedere ai dati generati dal prodotto o dal servizio. Il Data Act evita di entrare nel dibattito concernente il modello giuridico da applicare ma disciplina l’accesso ai dati e chiarisce chi e a quali condizioni possa avere accesso ai dati generati mediante l’uso di prodotti e servizi. Anche il titolare ha il diritto di fruirne, previo accordo con l’utente. Dunque i dati saranno della disponibilità di chi usa il prodotto; e previo accordo, nella disponibilità di chi ha raccolto i dati. Ad esempio, chi utilizza un sensore avrà la disponibilità dei dati generati dal sensore e chi ha di fatto la disponibilità materiale di quei dati, perché lo ha installato o ha prodotto il sensore, potrà sfruttarli previo accordo con l’utente. I dati possono anche, a certe condizioni, essere resi disponibili a terzi. Né l’utente né i terzi possono utilizzare i dati per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati. A questi dati, dovranno poter accedere: gli utenti che hanno contributo a generarli; soggetti terzi, su richiesta dell’utente; gli organismi pubblici, quando ricorrano exceptional need connessi ad interessi pubblici. Con due limitazioni: sono esclusi i dati generati da prodotti o servizi offerti da piccole o micro imprese; non possono costituire “soggetti terzi” gli operatori qualificabili come gatekeeper in base al Digital Markets Act. Inoltre si introducono: prescrizioni normative minime per i fornitori di servizi cloud, edge e di altri servizi di trattamento dei dati per consentire il passaggio da un servizio all’altro; norme in materia di accesso illecito ai dati non personali detenuti nell’Unione; prescrizioni in materia di interoperabilità e smart contract; la precisazione che il diritto sui generis sancito dalla direttiva 96/9/CE non si applica nel caso di banche dati contenenti dati ottenuti o generati dall’uso di un prodotto o di un servizio.
Nello stesso senso, della valorizzazione dei dati e della condivisione, va il Data Governance Act approvato e modificato dal Parlamento europeo il 6 aprile 2022, che ha costituito la prima misura della nuova strategia europea in materia di dati. Il Data Governance Act agevola il riutilizzo dei dati detenuti da enti pubblici, oggetto di diritti di terzi; prevede un regime di notifica per i fornitori di servizi di condivisione dei dati, che dovranno soddisfare una serie di requisiti, per favorire la fiducia nella condivisione dei dati; introduce il cosiddetto data altruism, che è stato tradotto in italiano come “altruismo dei dati”, e che consiste nel consenso per l’uso dei dati personali per finalità di interesse collettivo. Ciò è particolarmente rilevante per la ricerca scientifica, che dovrebbe poter utilizzare, con le opportune misure di sicurezza (infatti si sottolinea l’importanza dei dati anonimi, cioè non re-identificabili, e dei dati pseudonimizzati) grandi quantità di dati anche per la ricerca data driven. Per favorire la ricerca scientifica si prevedono la creazione di procedure amministrative semplificate, la formattazione standardizzata dei dati, l’utilizzo di metadati informativi sulle scelte metodologiche e di raccolta dei dati e campi di dati standardizzati che consentano la facile integrazione di serie di dati provenienti da diverse fonti di dati del settore pubblico, se necessario ai fini dell’analisi.
Come si legge nella risoluzione del 6 aprile, l’obiettivo di tali pratiche dovrebbe essere la promozione dei dati finanziati e prodotti con fondi pubblici a fini di ricerca scientifica, conformemente al principio «il piu? aperto possibile, chiuso il tanto necessario».
Dunque, un’apertura, dalla Commissione europea, verso modelli che favoriscano la circolazione e la condivisione di dati. D’altronde, già dal titolo, il GDPR dichiara che l’obiettivo non è soltanto la protezione dei dati personali, ma anche la libera circolazione dei dati. E questo, purtroppo, spesso fino ad oggi si è dimenticato.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
La Brexit ha bloccato il trasferimento in Italia delle società inglesi
11 Maggio 2022
Il Sole 24 Ore lunedì 25 aprile 2022 di Angelo Busani
DIRITTO DELL’ECONOMIA
Per effetto della Brexit, non è più possibile per una società di diritto inglese trasferire la sede legale in Italia, trasformandosi in una società di diritto italiano. Dagli articoli 1 e 1046 del Companies Act 2006 si desume infatti che la legislazione inglese non contempla il trasferimento della sede legale all’estero, né la possibilità di adottare una trasformazione in un tipo sociale proprio di un altro ordinamento, assoggettandosi ad esso (cosiddetta operazione di cross-border conversion o di trasformazione internazionale).
Lo afferma l’ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato rispondendo al quesito (n. 56-2022/A; 31-2022/I) se una Limited di diritto inglese, con sede legale nel Regno Unito e iscritta nel registro delle imprese britannico, titolare di un immobile sito in Spagna, potesse trasferire l’attuale sede legale in Italia con contestuale sua trasformazione in società a responsabilità limitata di diritto italiano.
Secondo il Notariato, l’unico modo attraverso il quale è consentita la cancellazione dal registro delle imprese britannico (in base agli articoli 1003 e 1004 del Companies Act) è lo scioglimento volontario della società e, quindi, la cessazione di ogni attività da parte della società inglese.
La ragione di questa conclusione è che, dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è definitivamente uscito dall’Unione europea ed è scaduto con il 31 dicembre 2020 il periodo di transizione (previsto dall’articolo 126 dell’accordo di recesso) durante il quale, in base all’articolo 127, il diritto dell’Unione continuava ad applicarsi al Regno Unito. Pertanto, ora che la Brexit ha prodotto pieni effetti, il Regno Unito si deve sotto ogni profilo considerare Stato terzo rispetto all’Unione Europea.
Questo comporta che, in caso di trasferimento della sede di società britannica, non si possono più applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue che, ampliando gradualmente la regola della libertà di stabilimento, consentono il trasferimento della sede all’interno dell’Unione europea in regime di continuità anche laddove la legge nazionale dello Stato di partenza o quella dello Stato di arrivo impongano lo scioglimento nel Paese di partenza e la costituzione di una nuova società nel Paese di arrivo.
Pertanto, la questione va trattata sulla base dell’articolo 25 della legge italiana 218/1995, che dispone che le società sono disciplinate «dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione», a meno che la sede dell’amministrazione sia situata in Italia oppure che in Italia si trovi l’oggetto principale della società, casi in cui si applica la legge italiana. Inoltre, il medesimo articolo 25 dispone che i trasferimenti della sede in un altro Stato hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi degli Stati interessati.
In sostanza, occorre effettuare un duplice riscontro, tanto della legge dello Stato di provenienza, quanto di quella dello Stato di destinazione e, quindi, è necessario che l’operazione di trasferimento della sede sociale all’estero sia considerata valida da entrambi gli ordinamenti. Ciò che accade per parte italiana, ma che non accade per parte inglese.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Regolamento 29 Aprile 2022 nr 5 – Disposizioni applicative di cui al comma3 dell’art. 7 bis “DURCS di congruità” del D.D. 25 06 2021 nr 117 come modificato dall’art. 32 Legge nr 207 22 12 2021
11 Maggio 2022
Si allega il testo completo del Regolamento nr 5 del 29 Aprile 2022 che disciplina i contenuti e la forma del DURCS di congruità necessario alle imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia ai fini della partecipazione agli appalti pubblici.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Decreto Legge 29 marzo 2020 nr 54 – Proroga degli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19
8 Aprile 2022
Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 54 del 29 marzo 2022 le cui disposizioni si applicheranno fino al 31 dicembre 2022
Art. 1 (Proroga disposizioni straordinarie in merito alla Cassa Integrazione Guadagni)
- Gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno usufruito della proroga della CIG causa 2) o della causa 4), oppure non hanno richiesto alcuna proroga, pur rientrando nelle caratteristiche previste, a partire dal 1 aprile 2022 possono richiedere la CIG causa 2) “ordinaria” ai sensi della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche.
- Gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) possono usufruire di tale tipologia di integrazione salariale, per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per sei a condizione che dimostrino, entro il 15 aprile 2022, il perdurare di una crisi di fatturato del primo trimestre 2022 pari o superiore al 70% rispetto allo stesso trimestre 2019.
- Gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) e dimostrino, entro il 15 aprile 2022, il perdurare di una crisi di fatturato del primo trimestre 2022 pari o superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre 2019, possono usufruire della CIG causa 4) per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per sei.
- Il perdurare delle riduzioni di fatturato dovrà essere dimostrato entro il 15 luglio 2022 e il 15 ottobre 2022, rapportato ai medesimi periodi dell’anno 2019, al fine di poter accedere alle cause di CIG per il trimestre successivo. Non appena l’operatore economico non raggiunga la riduzione minima di fatturato previsto per la CIG causa 4), questi ha diritto alla CIG causa 2) senza la possibilità di rientrare nelle altre cause di CIG.
- Agli operatori economici che usufruiscono della CIG causa 5) si applica, al primo accesso, il blocco dei licenziamenti collettivi. Qualora l’accesso alla CIG causa 5) sia successivo al primo trimestre, l’operatore economico per accedervi non dovrà in ogni caso aver proceduto con licenziamenti collettivi nel periodo precedente
Art. 2 (Deroga temporanea all’articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)
- Sino al 31 dicembre 2022, è consentito il contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l’operatore economico, nel mese precedente l’assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.
Art. 3 (Proroga interventi speciali rivolti ad operatori in stato di crisi)
- Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisi, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all’articolo 10 del D.L. n. 6/2021, anche oltre il 31 marzo 2022, qualora abbiano utilizzato CIG causa 4) o 5) nel trimestre gennaio – marzo 2022.
- Agli operatori economici che richiedono le dilazioni previste, si applica il blocco dei licenziamenti collettivi. Qualora emerga che l’operatore economico richiedente abbia disposto licenziamenti collettivi, le misure previste vengono immediatamente sospese.
Art. 4 (Proroga interventi straordinari in materia di lavoro e ammortizzatori sociali)
Art. 5 (Integrazione Speciale del reddito per inattività)
Art. 6 (Controlli e sanzioni)
- Successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2022, l’Istituto Sicurezza Sociale effettua con l’Ufficio Tributario i controlli e le verifiche sul fatturato e sui corrispettivi di cui all’articolo 1 dichiarati dall’operatore economico.
- Nel caso si riscontri una difformità nella dichiarazione di riduzione del fatturato che comporti un improprio accesso alla causa di CIG, il soggetto è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di cui all’articolo 297 del Codice Penale, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite; si applica altresì una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 10% delle somme indebitamente percepite, senza facoltà di oblazione volontaria.
Art. 7 (Proroga termini erogazione e presentazione domanda assegno famigliare integrativo)
Art. 8 (Disposizioni finali)
- Le disposizioni del presente decreto – legge, si applicano fino al 31 dicembre 2022
- Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali giuridicamente riconosciute, verrà svolta una verifica in riferimento agli effetti che l’attuale contesto internazionale potrebbe avere sullo stato di salute delle attività economiche e sull’occupazione
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Operazioni Ue-San Marino, il documento «T2» è d’obbligo
8 Aprile 2022
Il Sole 24 Ore lunedì 14 marzo 2022 di Giampaolo Giuliani
L’interpello 14/2022 va inquadrato nella prassi precedente dell’Agenzia
L’interpello 14 dello scorso 11 gennaio evidenzia ancora una volta come sia importante rivolgersi all’Agenzia con quesiti ben circostanziati, perché altrimenti si rischia di mettere in discussione fattispecie consolidate e supportate normativamente.
In questo caso l’interpellante si è rivolto al Fisco per porre un quesito relativo all’interscambio tra l’Italia e San Marino. La domanda puntava a sapere se il rappresentante fiscale di un operatore sammarinese può cedere a quest’ultimo in regime di non imponibilità dei beni che il rappresentante stesso ha precedentemente acquistato in un Paese Ue.
L’aspetto particolare, indicato nell’interpello, è legato al trasporto dei beni, dato che dal punto di partenza in un Paese Ue i beni arrivano direttamente in San Marino, ma nonostante ciò, a parere dell’interpellante, non sarebbe necessaria la predisposizione del documento di transito T2.
Al riguardo è bene ricordare come gli operatori quando importano dei beni direttamente in San Marino da Paesi Ue diversi dall’Italia devono utilizzare il documento doganale di transito comunitario T2.
La risposta dell’Agenzia a un simile quesito, dunque, non poteva che ribadire la necessità del T2; evidentemente, nel caso di specie non è possibile considerare l’acquisto in un Paese Ue come un acquisto intracomunitario, secondo quanto stabilito dall’articolo 38 del Dl 331/1993, in quanto sono tali soltanto gli acquisti di beni il cui punto di partenza e di arrivo è in due Paesi membri Ue.
Conseguentemente, in assenza di un precedente acquisto intracomunitario da un Paese Ue all’Italia, il successivo trasferimento dei beni a San Marino non può essere considerato una cessione all’esportazione, ai sensi dell’articolo 71 del Dpr 633/1972.
A queste condizioni, in cui l’Italia costituisce solo un Paese di transito, la presa di posizione dell’Agenzia è certamente corretta, tuttavia questo non significa che i rappresentanti fiscali di operatori sammarinesi non possano effettuare acquisti intracomunitari e successivamente una cessione all’esportazione in San Marino nei confronti dei propri rappresentati. Perché ciò si possa realizzare è necessario, o meglio, è indispensabile, che il trasporto sia scisso in due tratte, così come del resto ben chiarito dalla stessa Agenzia nella risoluzione 123/E/2009, per la realizzazione di operazioni in senso inverso, vale a dire le importazioni in Italia da parte di un rappresentante fiscale di beni provenienti da San Marino e successiva cessione intracomunitaria in favore del cliente dell’operatore sammarinese rappresentato.
Nella risoluzione veniva specificato che i beni erano messi a disposizione dell’acquirente (nel caso di specie il rappresentante fiscale), previsto dalla clausola contrattuale “reso frontiera” o Dap (Delivered at Place) sulla linea di confine che divide lo Stato sammarinese da quello italiano, ovvero nelle sue “immediate vicinanze”. Così, dopo avere effettuato un’importazione da San Marino, il rappresentante fiscale avrebbe effettuato la successiva cessione intracomunitaria partendo dall’Italia, sulla base di quanto disposto dall’articolo 41 del Dl 331/1993.
In sostanza, trasferendo questi principi al caso contrario, oggetto dell’interpello 14/2022, il rappresentante fiscale è nelle condizioni di effettuare un acquisto intracomunitario in Italia e successivamente una cessione all’esportazione verso San Marino ogni qual volta sia possibile scindere il trasferimento dei beni da Paesi Ue diversi dall’Italia a San Marino in due ben determinate tratte:
la prima, un trasporto intracomunitario (da un Paese Ue all’Italia);
la seconda, un trasporto internazionale (dall’Italia a San Marino).
Del resto, l’articolo 38 del Dl 331/1993, che definisce gli acquisti intracomunitari, consente ai rappresentanti fiscali di operatori non residenti di effettuare acquisti quando sono introdotti in Italia beni provenienti da Paesi membri.
Parimenti, il nuovo regolamento del 21 giugno 2021, che disciplina i rapporti di interscambio tra l’Italia e San Marino, innovando rispetto alla precedente stesura del decreto del 24 dicembre 1993, prevede esplicitamente all’articolo 1, comma 1, che le cessioni all’esportazione possano essere effettuate anche da soggetti identificati in Italia, sicché non c’è alcuna preclusione a potere realizzare queste operazioni, a condizione, si ribadisce, che il trasporto sia diviso in due tratte.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Trasferimenti all’estero e fiscalità, rebus residenza per chi ha legami con più Paesi
8 Aprile 2022
Il Sole 24 Ore 21 Marzo 2022 di Alberto Crosti e Stefano Vignoli
A oltre due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19 riparte il trend di crescita della mobilità delle persone fisiche e dei lavoratori, che comporta però complicazioni fiscali legate al trasferimento di residenza spesso non adeguatamente analizzate.
L’individuazione della residenza è infatti di fondamentale importanza: sulla base del worldwide principle taxation (articolo 3, comma 1, del Tuir), il residente fiscale italiano è tenuto a dichiarare, oltre a redditi e patrimonio in Italia, anche quanto prodotto o detenuto all’estero.
Per molti contribuenti con interessi diffusi in Italia e in altro Paese, la determinazione della residenza presenta ampi margini di incertezza, che non possono essere risolti attraverso istanze di interpello (Circolare 9/E/2016) ma richiedono un’analisi differenziata a seconda della presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni o dell’eventuale trasferimento in “paradisi fiscali”.
Fiscalità e requisiti per la residenza
La prima verifica richiede di individuare se ricorre uno dei tre criteri alternativi previsti dall’articolo 2, comma 2, del Tuir per determinare la residenza in Italia:
1. iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente,
2. domicilio
3. o residenza nel territorio dello Stato, ex articolo 43 del Codice civile.
Quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, 184 se anno bisestile) è presente almeno uno dei tre requisiti, il contribuente è fiscalmente residente in Italia.
Così, chi ha legami con un Paese non legato all’Italia da accordo internazionale dovrà necessariamente assoggettare a imposizione il reddito mondiale a prescindere dall’eventuale utilizzo concomitante di tale criterio da parte dello Stato estero, con evidenti rischi di doppia tassazione.
Inoltre, sugli italiani che hanno trasferito la residenza in uno Stato non white list, grava l’onere di provare l’effettiva residenza estera (articolo 2, comma 2-bis, Tuir).
Nel caso invece, più frequente, in cui il contribuente risieda fiscalmente – in virtù delle legislazioni locali – in due Paesi “convenzionati”, opera il divieto di dual residence previsto dall’articolo 4 del modello Ocse. L’accordo pattizio è infatti norma speciale, sovraordinata alla legge nazionale: pertanto, le disposizioni concernenti le imposte sul reddito si applicano «fatti salvi gli accordi internazionali» (articolo 75 del Dpr 600/1973) e le disposizioni del Tuir si applicano in luogo dell’accordo internazionale soltanto se più favorevoli al contribuente (articolo 169 del Tuir).
Le regole con i Paesi convenzionati
In presenza di una Convenzione occorre infatti applicare la tie break rule per determinare l’unica residenza del contribuente sulla base di quest’ordine gerarchico:
● disposizione di abitazione permanente;
● centro degli interessi vitali;
● luogo di soggiorno abituale;
● nazionalità;
● accordo tra Stati.
Tenuto conto del tie break, il contribuente sarà residente nel Paese dove dispone di un’abitazione, e soltanto quando dispone di almeno un’abitazione in entrambi i Paesi si ricorrerà al criterio degli interessi vitali, siano essi di natura economica o sociale/affettiva/familiare. Questi ultimi tendono ad avere un peso maggiore nell’individuazione della residenza, secondo la prevalente giurisprudenza in Italia e nella Ue (Cgue C-262/99, Louloudakis).
Nell’ordine convenzionale emerge come il criterio del soggiorno per almeno 183 giorni, considerato preminente nel “sentire comune” di molti contribuenti, è determinante solo al terzo livello, quando gli interessi vitali sono diffusi in entrambi i Paesi convenzionati.
In presenza di Convenzione, infatti, la legge nazionale deve lasciare il passo e occorre determinare la residenza sulla base dell’accordo pattizio.
Il freno del requisito formale anagrafico
In quest’ottica lascia perplessi il filone giurisprudenziale che individua erroneamente la residenza italiana attribuendo presunzione assoluta alla mancata cancellazione all’anagrafe, a prescindere dall’effettivo trasferimento in un altro Stato convenzionato (da ultimo, ordinanza Cassazione 1355/2022).
Se la norma interna viene comparata alla regola convenzionale, sono evidenti i disallineamenti, in particolare in riferimento alla rilevanza dell’iscrizione all’anagrafe, requisito non richiesto in ambito convenzionale e sconosciuto a molti Paesi (si veda anche l’articolo «Residenza all’estero, Convenzione in campo se manca l’iscrizione all’Aire»).
Pertanto, alla luce delle ondivaghe sentenze di legittimità e della sempre più accentuata mobilità personale in ambito internazionale, sarebbe auspicabile una rivisitazione normativa che elimini o riduca la rilevanza del requisito formale anagrafico, come peraltro già avvenuto in tema di accesso ai regimi degli impatriati e dei ricercatori.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Auto con targhe estere senza più limiti in Italia Entrate fiscali a rischio
8 Aprile 2022
Il Sole 24 Ore lunedì 28 marzo 2022 di Maurizio Caprino
Liberalizzazione. Con la legge europea cade il divieto di guida per i residenti Scatta la corsa ai veicoli immatricolati in altri Paesi per ottenere sconti fiscali
Apparentemente è solo una possibile stretta sulla platea dei prossimi incentivi auto. Ma l’esclusione delle imprese (e di tutte le altre persone giuridiche, tranne le società di car sharing) dai beneficiari dei contributi statali all’acquisto di vetture nuove, se confermata nei prossimi giorni dal testo definitivo del Dpcm la cui bozza è stata anticipata dal Sole 24 Ore il 23 marzo, rischia di segnare una svolta negativa in Italia. Non solo per il mercato dell’auto (nel 2021 gli acquisti delle aziende sono stati il 37,5% del totale), ma anche per il Fisco. Perché alla lunga molti potrebbero togliergli gettito, decidendo di circolare con targa estera: da una settimana, farlo è perfettamente legale per chiunque senza alcun vincolo, se registra il veicolo e tiene a bordo un documento.
A spingere verso questa scelta, c’è una coincidenza con le difficoltà di trovare auto, per la mancanza di materie prime e microchip causata dalla pandemia e dalla guerra. Non sembra invece essere un problema il possibile protrarsi del pluridecennale divieto di piena detraibilità dell’Iva (articolo in basso).
L’ok alle targhe estere
Insomma, c’è un sovrapporsi di novità legislative ed eventi cui probabilmente nessuno ha pensato abbastanza. L’elemento scatenante è la rettifica alla stretta sui “furbetti della targa estera” che era stata data con il Dl 113/2018. Per adeguarsi alle norme europee, la Legge europea 2019 (la n. 238/2021) ha modificato gli articoli 93, 94, 132 e 196 del Codice della strada ed è stato aggiunto l’articolo 93-bis. Alcune novità sono in vigore dal 1° febbraio, ma il nuovo regime è pienamente in vigore dal 18 marzo.
In linea di principio, si è passati da un divieto di guidare sul territorio nazionale veicoli con targa estera per chi risieda in Italia da più di 60 giorni a (articolo 93-bis) un obbligo di immatricolare con targa italiana il proprio veicolo entro tre mesi (chi era residente da prima del 1° febbraio deve mettersi in regola dal 1° maggio, secondo la circolare 9868U/2022 emanata dalla direzione centrale Specialità della Polizia il 23 marzo). La chiave di tutto sta nel fatto che, nel nuovo regime, l’immatricolazione in Italia si può evitare se il conducente residente in Italia non coincide col proprietario (residente all’estero): in questo caso, si è in regola se si tiene a bordo un documento con data certa firmato dal proprietario, che indichi a che titolo e per quanto tempo il conducente può utilizzare il veicolo. Se il diritto di questi a disporre del mezzo «supera un periodo di 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare», titolo e durata dell’utilizzo vanno registrati in un nuovo archivio, tenuto dal Pra: il Reve (Registro veicoli immatricolati all’estero).
I vantaggi del nuovo regime
Dunque, basta poter documentare un comodato, un noleggio o un leasing con una persona o un operatore stranieri e iscrivere il veicolo al Reve per poter circolare in Italia all’infinito, senza problemi. Certo, non sarà più la cuccagna di prima: le multe potranno essere notificate all’indirizzo italiano dell’utilizzatore del mezzo, che sarà tenuto a pagarle davvero. Ma, almeno in parte, non si sarà soggetti al Fisco italiano.
Innanzitutto, ad oggi non è richiesto il pagamento nè dell’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) né del bollo auto (che va alla Regione) e dell’eventuale superbollo, nonostante il nuovo comma 4-ter dell’articolo 94 del Codice istituisca nel Pra un elenco dedicato alle targhe estere, a fini fiscali.
Perdite rilevanti anche per l’erario statale: il veicolo viene acquistato in un Paese europeo (a scapito peraltro della rete commerciale italiana e del suo indotto) da un soggetto che vi risiede, fruendo spesso di un’Iva inferiore a quella italiana (si veda la tabella sopra) e magari di un incentivo all’acquisto che negli acquisti in Italia rischia di non esserci più per tutta la tornata di bonus che sta per iniziare (e che durerà fino al 2030). Anche se in alcuni Stati l’operazione non conviene perché ci sono anche altre pesanti tasse sull’immatricolazione.
Sembrano invece ininfluenti le limitazioni italiane alla detraibilità dell’Iva sui costi di acquisto e utilizzo dei veicoli per le imprese: per i contratti di durata superiore a 30 giorni, valgono le regole italiane a prescindere dal Paese in cui il mezzo è stato immatricolato.
Il caso del noleggio
Qui s’innestano le altre coincidenze. Già per la prossima estate l’Aniasa (l’associazione confindustriale di noleggiatori e car sharing) ha invitato i turisti a prenotarsi per tempo, lasciando anche intendere che ci sarà un aumento dei prezzi, soprattutto in Sardegna e Sicilia: le difficoltà nella produzione delle auto non consentono di avere flotte adeguate alla domanda. Per rimediare almeno in parte, d’estate si potranno trasferire in Italia vetture da Paesi meno turistici.
Ma a questo punto lo schema potrebbe ripetersi anche a regime: le nuove regole del Codice della strada sono state interpretate da Polizia e Aci (circolare del 15 marzo) in modo da ammettere la possibilità per gli operatori di dare in noleggio in Italia anche veicoli che essi stesso hanno preso a noleggio all’estero.
L’Italia ha tutto il diritto di penalizzare fiscalmente la mobilità privata, per ragioni sia di debito pubblico sia di tutela dell’ambiente. Ma le nuove regole sui veicoli con targa estera rischiano di spiazzarla.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
San Marino verso storico accordo fiscale con il Regno Unito
8 Aprile 2022
Il Sole 24 Ore 9 marzo 2022 di Simone Filippetti
Visita di Stato con Johnson: si esamina l’accordo sulla doppia imposizione
La Gran Bretagna e San Marino sono più vicine: la repubblica del Titano va verso un epocale accordo sul fisco. I due paesi stanno trattando per stipulare un trattato sulla doppia imposizione: chi paga le tasse a San Marino non dovrà pagarle nel Regno Unito; e viceversa. Il reciproco riconoscimento tributario di fatto apre le porte della ricca Inghilterra, e di Londra, a San Marino: la leva fiscale è oggi una delle armi più importanti nella competizione tra paesi per attrarre i paperoni globali. Gli inglesi sono usciti dalla Ue l’anno scorso, il piccolo paese appenninico non ne ha mai fatto parte. La comunanza, lo avvicina all’orbita inglese. La firma del trattato, secondo indiscrezioni, è attesa per i primi di aprile. Ieri, una delegazione della Rocca è stata ricevuta una Londra, in una visita di Stato che per la lillipuziana nazione è già di per sé memorabile.
I due capitani reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, hanno varcato la soglia del 10 di Downing Street per incontrare il primo ministro Boris Johnson in persona; e Lord Chamberlain, l’ufficiale a capo della Casa Reale, in veste della Regina Elisabetta II. Oltre all’emergenza della guerra in Ucraina, i capi di Stato hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due paesi. Il micro-stato dell’Adriatico, che si fregia di essere la più antica repubblica d’Europa, ha inviato una richiesta di accordo fiscale con la Gran Bretagna. L’accordo, che fonti vicine alla trattativa danno in dirittura d’arrivo, ha anche un forte significato geo-politico: significherebbe il riconoscimento ufficiale di San Marino, un’ammissione nell’Olimpo dei paesi grandi e affidabili. Per decenni la repubblica romagnola è stata vista e percepita come una sorta di paradiso fiscale dentro al territorio italiano. Lo sdoganamento fiscale anglosassone equiparerà il piccolo paese alla stessa Italia, con cui esiste da decenni un trattato sulle doppie imposizioni. Ma soprattutto innescherà un effetto a cascata: sulla scia di Uk, anche altri paesi potranno siglare accordi fiscali con San Marino. Il reciproco riconoscimento faciliterà anche futuri investimenti inglesi nel micro-stato romagnolo: su eventuali capitali che arriveranno nella Rocca, non ci sarebbero rischi che HMRC, il temibile fisco inglese, possa sollevare problemi o contestazioni.
Il regista della visita e del futuro accordo è Maurizio Bragagni: l’imprenditore toscano di Pieve Santo Stefano riveste il ruolo di console di San Marino nel Regno Unito. Forte delle sue relazioni nel partito Tory (è esponente di spicco degli Italian British Conservatives), sta da tempo, dietro le quinte, cucendo una laboriosa diplomazia tra i due paesi. Il culmine del lavoro è un futuro accordo che farebbe uscire San Marino da una zona grigia per presentarsi come paese affidabile e trasparente.