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Legge 25 Ottobre 2022 nr 148 – II Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2022 , mod. alla Legge nr 207 22/12/2021 e succ. mod.
7 Novembre 2022
Di seguito il testo completo della II Variazione di Bilancio attuata con la Legge 148 del 25 Ottobre 2022 della quale si evidenziano i punti principali:
– art. 9: contiene le disposizioni relative ad opere ed interventi per la produzione di energie rinnovabili nei condomini
– art. 10: modifica dell’ammontare del contributo in conto interessi in favore delle imprese per gli interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione
– art. 13 e 14: disposizioni relative ad incentivi fiscali volti alla riduzione dei consumi di gas naturale e di energia elettrica, nonché incentivi di carattere edilizio e di carattere economico per edifici oggetto di qualificazione energetica ed impiantistica
– art. 18: il termine per l’archiviazione delle fatture elettroniche viene posticipato al 30 settembre 2023
– art. 19: prevede l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale o della identificazione diretta per le persone fisiche o giuridiche non residenti che sono tenute all’assolvimento degli obblighi fiscali relativi alla monofase.
– art. 20: abrogazione del Decreto Legge 25 settembre 2018 n.123 “Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali”
– art. 21: modifiche al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al trattamento fiscale – procedure amichevoli (MAP) ai sensi degli accordi in materia di doppia imposizione fiscale e scambio d’informazioni in materia fiscale
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Decreto Delegato 5 Ottobre 2022 nr 141 – Trasferimento transfrontaliero di denaro contante
7 Novembre 2022
Il Decreto Delegato nr 141 del 5 Ottobre 2022 (che entrerà in vigore dal 30 giugno 2023) tratta il trasferimento transfrontaliero di denaro contante da e verso l’estero aggiornando la normativa e rivedendo non solo gli obblighi informativi (si vedano gli Allegati 1 e 2) ma anche le sanzioni e i controlli.
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Legge 26 Settembre 2022 nr 129 – Interventi a sostegno della famiglia
7 Novembre 2022
Si allega il testo completo della Legge nr 129 del 14 Settembre u.s. che aggiorna la normativa a sostegno della genitorialità e della famiglia all’interno del mondo del lavoro e si evidenziano i seguenti punti:
- Capo II della norma (dall’art. 3 all’art. 10) sono contenute le misure per tutelare la salute della lavoratrice gestante, puerpera e in periodo di allattamento garantendo la salute della lavoratrice gestante nel momento in cui si ritrova a ricoprire delle mansioni con un grado di rischio elevato.
- Capo III (dall’art. 11 all’art. 21) sono indicate le misure a sostegno della genitorialità in cui si prevede la possibilità per la madre e per il padre in taluni casi alternativamente fra loro di usufruire dei periodi di astensione dal lavoro. Tali periodi prendono il nome di congedo che riguarda, il congedo di gravidanza e il puerperio della lavoratrice, i congedi di paternità, i congedi parentali, i permessi di allattamento, i congedi famigliari per i genitori adottandi e adottivi o congedo di gravidanza o puerperio.
- Capo IV (dall’art. 22 all’art. 33) vengono indicate ulteriori misure a sostegno della famiglia istituendo permessi per l’educazione dei figli, per la loro salute da parte di entrambi i genitori. Questi permessi saranno utilizzati per visite mediche parentali, visite mediche dei figli, per malattie dei figli, per i colloqui scolastici e per l’ottenimento di congedi per l’assistenza al famigliare a seguito di una grave disabilità permanente o temporanea indicando tutto nella documentazione che viene richiesta, da presentare agli uffici competenti per ottenere tale certificazione. Sono previste inoltre “le ferie solidali” che, nel settore privato, sono demandate alla contrattazione collettiva. E’ previsto da parte dei genitori alternativamente tra loro di poter trasformare l’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- Capo V (dall’art. 34 all’art. 38) sono previsti articoli in riferimento alla maternità obbligatoria, al divieto di licenziamento e la possibilità di richiedere da parte di entrambi i genitori una flessibilità oraria con figli in età inferiore a 14 anni.
- Capo VI (dall’art. 39 all’art. 46) vengono indicate le disposizioni transitorie e di coordinamento le sanzioni e le leggi abrogate
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Circ. Prot. nr 92238 Ufficio Tributario del 30 Settembre 2022 – Prestazioni di rilevanza artistica
7 Novembre 2022
Si allega la Circolare dell’Ufficio Tributario del 30 Settembre u.s. che individua le prestazioni di rilevanza artistica ai fini della corretta applicazione della ritenuta alla fonte. Pur essendo indicato un elenco tassativo viene specificato che ulteriori casistiche potranno essere valutate attraverso l’istituto dell’interpello preventivo come da art.123 della Legge 166/2013.
Sono indicate come prestazioni di rilevanza artistica:
- scrittori, compositori e artisti interpreti teatrali, cinematografici o musicali, interpreti lettori e doppiatori (con l’esclusione della mera lettura di testi scritti);
- traduttori editoriali di testi letterari a condizione che l’opera realizzata si connoti per un effettivo carattere di originalità e non nella traduzione mec-canica o pedissequa di termini in gran parte predeterminati (es manuali d’uso o testi tecnici);
- autori di rappresentazioni artistiche qualora l’opera sia finalizzata alla espo-sizione in musei, mostre o luoghi aperti al pubblico,
- giocolieri ed acrobati professionisti nell’ambito di spettacoli pubblici ,
- coloro che prestano la propria immagine quali testimonial o che utilizzano la propria notorietà sui canali telematici per influenzare le scelte dei consuma-tori (rientra nel caso il c.d. “influencer” o il soggetto la cui notorietà è di pubblico dominio e che presta la sua immagine per una sfilata di moda).
Circ. Prot nr 92238 Uff. Tributario
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Circolare Prot. 102502 del 27 Ottobre 2022 – Ufficio Attività Economiche – Vendite Promozionali “Black Friday”
7 Novembre 2022
Le imprese titolari di licenza di commercio al dettaglio che volessero aderire alle vendite promozionali del “Black Friday” (dal 21/11/2022 fino al 04/12/2022 compreso)
devono darne comunicazione all’Ufficio Attività Economiche tramite istanza OPEC indicando
-indicazione delle date di inizio e fine;
-tipo di prodotti posti in promozione;
-percentuale minima e massima di sconto che si intende applicare
Prot. 102502 Circ. Black Friday 2022
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E-fattura dei forfettari: ravvedimento da valutare per errori o ritardi
7 Novembre 2022
Il Sole 24 Ore 10 Ottobre 2022 di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
DAL 1° OTTOBRE
Dal 1° ottobre anche i forfettari devono rispettare le tempistiche ordinarie per l’emissione delle fatture elettroniche. Eventuali ritardi possono essere sanati con ravvedimento operoso, ma la convenienza delle correzioni spontanee va verificata in base alle singole situazioni. Nel predisporre le e-fatture bisogna anche tenere conto delle specifiche tecniche aggiornate.
Per consentire ai forfettari di adeguarsi alla fattura elettronica, è stato previsto un periodo di moratoria che ha riguardato le operazioni eseguite dal 1° luglio al 30 settembre scorso: l’emissione del documento (e, quindi, la trasmissione via Sdi) poteva avvenire anche oltre i tempi ordinari purché entro il mese successivo a quello di effettuazione. Così, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a settembre, c’è ancora tempo sino a fine ottobre per provvedere senza sanzioni.
Per le operazioni eseguite dal 1° ottobre si devono invece rispettare i termini ordinari. Per esempio, la fattura per una cessione va emessa entro 12 giorni dalla consegna/spedizione dei beni, fatto salvo il termine più ampio del 15 del mese successivo al ricorrere dei requisiti per la fatturazione differita.
Per coloro che sono rimasti alla carta, invece, le tempistiche sono da sempre quelle ordinarie.
Violazioni, sanzioni e regolarizzazioni
In caso di ritardata o mancata emissione del documento, si applica la sanzione tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 500 euro (articolo 6, commi 2 e 4, Dlgs 471/1997). Tuttavia, se la violazione non rileva per la determinazione del reddito, la penalità diventa fissa: da 250 a 2mila euro (articolo 6, comma 2, ultimo periodo, Dlgs 471/1997).
Le sanzioni possono comunque ridursi nell’ipotesi di correzione spontanea dell’errore mediante il ravvedimento operoso. In questo caso, basta emettere il documento (se non già emesso, ancorché tardivamente) e procedere col versamento della sanzione ridotta in funzione del momento in cui interviene la regolarizzazione.
Ma non sempre la regolarizzazione è la strada più conveniente. Infatti, in presenza di più infrazioni si dovrebbe procedere a tante regolarizzazioni quante sono le violazioni commesse, generando quindi un effetto moltiplicativo. Invece, quando le violazioni sono rilevate dall’ufficio si può beneficiare dell’istituto della continuazione, ossia di una sanzione unica (se più favorevole al contribuente) pari a quella più grave, aumentata da 1/4 al doppio (articolo 12, Dlgs 472/1997).
Specifiche tecniche e nuovi controlli
Dal 1° ottobre, poi, anche i forfettari applicano le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (1.7.1 per operazioni B2B e B2C; 1.3.2 per il B2G). La novità più importante è l’introduzione di un nuovo Tipo Documento, il «TD28», da usare in caso di fattura cartacea con addebito d’imposta da parte di soggetti sanmarinesi minori (sono tali quelli con ricavi dell’anno precedente inferiori a 100mila euro), i quali sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Il nuovo codice va utilizzato per rispettare l’obbligo di comunicazione dei dati con soggetti non residenti (in altri termini, l’esterometro). Va da sé che, in generale, chi intende gestire i documenti con modalità telematiche può usare il medesimo codice: in questo caso, l’obbligo di comunicazione dei dati risulterebbe assorbito.
Come evidenziato nella guida alla fatturazione elettronica e all’esterometro aggiornata il 30 settembre scorso, il codice «TD19» va usato per assolvere l’Iva ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, nel caso in cui la fattura elettronica ricevuta dall’operatore sammarinese sia senza addebito dell’imposta. In caso di acquisto di beni provenienti da San Marino documentati con e-fattura, l’assolvimento dell’imposta da parte del cessionario residente avviene quindi obbligatoriamente con questo Tipo Documento.
Per i servizi vale il «TD17».
È stato introdotto un nuovo controllo che, se non superato, fa scattare lo scarto del documento (Codice errore «00476»). In particolare, non è ammessa una fattura che riporta contemporaneamente nel Paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT.
È bene infine ricordare che non tutti i forfettari sono obbligati alla e-fattura. Quelli che nel 2021 non hanno superato la soglia dei 25mila euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, possono continuare a gestire il processo di fatturazione in modalità analogica fino a tutto il 2023.
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Il reato di intestazione fittizia dell’immobile è assorbito dal riciclaggio
7 Novembre 2022
Il Sole 24 Ore 11 ottobre 2022 di Patrizia Maciocchi
Condotta composta da più passaggi, il primo dei quali è l’apertura del conto
Il reato di riciclaggio assorbe il trasferimento fraudolento di valori.
La Corte di cassazione (sentenza 38141) accoglie, sul punto, la tesi della ricorrente, condannata per il reato di trasferimento fraudolento di valori e per riciclaggio, aggravato dal danno di rilevante gravità.
Nel mirino dei giudici era finito l’acquisto di un immobile in una località prestigiosa di vacanza. La ricorrente aveva aperto, a proprio nome, un conto corrente delegando il coniuge per le relative operazioni.
In banca era confluito però il denaro provento della bancarotta del marito. Somme con le quali erano state periodicamente pagate al venditore, attraverso trasferimenti dell’istituto di credito, le rate mensili dell’appartamento, fittiziamente intestato alla signora.
Per i giudici di legittimità non ci sono dubbi sul reato di riciclaggio commesso dalla ricorrente in concorso.
Basta l’aver accettato di essere indicata come beneficiario di beni, frutto di attività delittuose, che in realtà appartenevano a terzi . Azione che « pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi – scrive la Suprema corte – è comunque idonea a ostacolare e l’identificazione della provenienza del denaro». Nella conferma del reato aveva pesato poi anche il reddito della signora, poco sopra la soglia di sopravvivenza che, neppure unito a quello del marito, giustificava il pagamento di un mutuo di circa 10 mila euro al mese.
Il ricorso è però fondato per quanto riguarda l’assorbimento del reato di trasferimento fraudolento di valori in quello di riciclaggio. Quest’ultimo, infatti, è un reato unico a formazione progressiva e a forma libera. La condotta alla sua base può dunque consistere «anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro, purché unitariamente riconducibili all’obiettivo comune al quale sono finalizzati: ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro».
È quanto avvenuto nel caso esaminato, nel quale il riciclaggio è stato messo in atto con più passaggi. Il primo è stato il versamento sul conto corrente del denaro provento della bancarotta.
La fittizia intestazione è stata dunque un segmento dell’articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell’articolo 512-bis del Codice penale (salvo che il fatto costituisca più grave reato) non può essere sanzionata una seconda volta.
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È reato non dichiarare le somme dalla società non qualificate in bilancio
7 Novembre 2022
Il Sole 24 Ore 21 ottobre 2022 di Laura Ambrosi
Va provata la restituzione di finanziamenti o la distribuzione di dividendi
Commette il reato di dichiarazione infedele il socio che non dichiara tra i propri redditi le somme ricevute dalla società che non siano espressamente qualificate come restituzione di finanziamenti o di distribuzione di dividendi. Determinante a tal fine è il bilancio, in assenza del quale mancano prove univoche della ragione di tali accrediti in favore del socio. Così la Cassazione con la sentenza n. 39766 depositata ieri.
Nei confronti di un contribuente veniva contestato il reato di infedele dichiarazione per avere omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi somme ricevute dalla società cui partecipava. Sul punto, entrambi i giudici territoriali confermavano la condanna e pertanto l’imputato ricorreva per cassazione, lamentando l’errata applicazione della norma e comunque il vizio di motivazione.
In particolare, secondo la difesa il giudice di appello non aveva considerato che il denaro ricevuto dall’ente derivava dalla restituzione di finanziamenti precedentemente erogati. Inoltre, anche ove tali somme fossero considerate distribuzione di dividendi occulti, non rilevavano integralmente ai fini dell’imponibile Irpef, bensì, solo in parte.
I giudici di legittimità, richiamando quanto già motivato dalla Corte di appello, hanno innanzitutto rilevato che la mancanza della contabilità della società non consentiva di qualificare i movimenti di denaro.
La distribuzione di utili deve essere preceduta da una delibera di approvazione del bilancio dal quale risulti la loro sussistenza e dalla decisione dei soci di ripartirli anziché destinarli a riserve o altre finalità. I finanziamenti dei soci, invece, che costituiscono passività della società, devono essere provati e iscritti nel bilancio. Tanto è che non tutti i versamenti effettuati da un socio in favore della società si qualificano come finanziamenti. Tali somme potrebbero essere versate in conto capitale o per la restituzione di debiti del socio nei confronti della società.
La qualificazione dipende così dalla volontà negoziale delle parti che, anche in assenza di una manifestazione espressa, può essere verificata nel bilancio, che deve considerarsi determinante. Nella specie, mancavano elementi univoci che consentissero di qualificare i versamenti a favore del socio come rimborsi di finanziamenti ovvero di un’occulta distribuzione di utili.
I numerosi passaggi di denaro tra il socio e la società non risultavano giustificati da una contabilità e non c’era alcuna prova dell’accordo intercorso (se fosse un contratto di finanziamento ovvero di distribuzione di utili). Ne conseguiva così che, in mancanza di elementi che qualificassero la restituzione del finanziamento socio ovvero di distribuzione di utili (occulti), risultavano elementi attivi non dichiarati.
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L’impresa eterodiretta non è fittizia se fa parte di un gruppo societario
7 Novembre 2022
Il Sole 24 Ore 24 ottobre 2022 di Giovanbattista Tona
Può essere considerata un mero schermo se è priva di autonomia strutturale
Non può dirsi né inesistente né fittizia una società solo perché risulta eterodiretta nell’ambito di un gruppo societario. Questo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 32506 del 5 settembre 2022, nell’ambito di un procedimento per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Dopo il sequestro di alcuni beni all’amministratore di una società in relazione a questa ipotesi di reato, costui aveva sostenuto che le società emittenti erano esistenti e avevano effettiva consistenza e autonomia strutturale; sicché le fatture documentavano operazioni reali effettuate da un ente reale.
Il tribunale del riesame, al quale era stato richiesto l’annullamento del sequestro, aveva invece ritenuto che fosse comunque provata l’amministrazione di fatto di tutte le società da parte dei vertici effettivi di quella in favore della quale erano state emesse le fatture poi utilizzate per la dichiarazione asseritamente fraudolenta.
Quest’ultimo ente avrebbe inglobato e fagocitato società formalmente esistenti e in alcuni casi preesistenti e precedentemente operanti, ma successivamente private della propria autonomia gestionale, in quanto eterodirette dallo stesso gruppo di controllo.
La Corte di cassazione ritiene che questa impostazione sia giuridicamente errata e che l’esistenza di rapporti di “eterodirezione” tra società non rende quelle eterodirette solo per questo degli schermi fittizi. Essa confligge anzitutto con le precise indicazioni fornite dal legislatore in tema di gruppi societari: in particolare, come si evince anche dalla disciplina del Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice civile, Capo rubricato «Direzione e coordinamento di società», il potere di eterodirezione della società cosiddetta capogruppo rispetto alle società eterodirette non implica, né determina in alcun modo la fittizietà di queste ultime.
Sicché l’affermazione che una società sia eterodiretta dagli stessi amministratori di quella in favore della quale emette fatture non può bastare a dimostrare che le relative operazioni siano oggettivamente o soggettivamente inesistenti.
Conclude quindi la Cassazione che «per affermare che le operazioni documentate dalle fatture siano state effettuate da un soggetto diverso, è certamente risolutivo evidenziare che l’impresa formalmente emittente sia un mero schermo, e, quindi, un soggetto in realtà inesistente; tale conclusione, però, non è in alcun modo ammissibile quando il soggetto emittente sia solo eterodiretto da altri, ma abbia comunque una sua realtà strutturale».
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Decreto Legge 16 settembre 2022 nr 134 – Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria e adeguamento dei termini ad essa correlati
6 Ottobre 2022
E’ stato nuovamente prorogato al 31 03 2023 il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria (art 33 I c Legge 7/8/2017 nr 94 e art 37 Legge nr 207/2021). Si allega testo completo del Decreto relativo.