Sponsorizzazioni, salva la deduzione se l’ufficio non prova la restituzione

16 Maggio 2023

Il Sole 24 Ore lunedì 24 aprile 2023 di Alessia Urbani Neri

Il giudice applica i principi derivanti dalla riforma del processo tributario

Il Fisco non ha dimostrato la sovrafatturazione delle somme contestate

La Cgt di secondo grado dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello della società contribuente, osservando che spetta all’amministrazione finanziaria provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l’atto impositivo, anche nel caso in cui venga disconosciuta una deduzione. La decisione, sentenza 294/8/2023 (presidente Russo, relatore Blasi), conferma un precedente indirizzo (sentenza 293, sezione 1, depositata il 30 dicembre 2022).

La legge 130/22 di riforma del processo tributario, in vigore dal 1° settembre 2022, ha riformato l’articolo 7 del Dlgs 546/92, introducendo al comma 5-bis uno specifico obbligo a carico dell’amministrazione di fornire «prova in giudizio» delle «violazioni contestate con l’atto impugnato» mediante una «circostanziata e puntuale» dimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria.

Nella vicenda in esame, l’amministrazione finanziaria aveva, infatti, rettificato il reddito societario senza riconoscere la deduzione delle spese relative a fatture afferenti a operazioni inesistenti. In particolare, l’Agenzia fiscale, sulla base di una indagine finanziaria condotta anche presso terze imprese, aveva contestato l’indebito utilizzo di diverse fatture emesse nell’ambito di una più ampia frode compiuta da alcune aziende sportive che sovrafatturavano i costi di sponsorizzazione al fine di consentire la deduzione di spese superiori a quelle in concreto sostenute, procedendo poi alla restituzione di gran parte delle somme pagate.

Il collegio, pur ritenendo l’accertamento correttamente motivato sulla base degli elementi presuntivi raccolti in sede amministrativa, rilevava che l’ufficio non aveva suffragato tali dati in sede giudiziale, con validi elementi probatori. Anzi, osservava che gli esiti del giudizio penale condotto nei confronti dei responsabili delle società sportive, che vendevano gli spazi pubblicitari, escludevano la sovrafatturazione contestata nell’atto impositivo; mentre nessuno sponsor veniva coinvolto nell’indagine penale, né sopportava alcun provvedimento restrittivo.

Non avendo l’amministrazione provato documentalmente l’esistenza della retrocessione (rectius: restituzione) degli importi pagati agli sponsor in forza delle fatture contestate, l’autorità giudiziaria annullava l’atto per carenza di argomentazioni probatorie idonee a sostenere la pretesa tributaria.

Ebbene, al di là del riparto dell’onere prova, che trova la sua fonte normativa nell’articolo 2697 del Codice civile, il comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs 546/92 richiede il corretto adempimento di tale onere probatorio da parte degli uffici, indirizzando l’azione amministrativa verso una prova più rigorosa dell’atto impositivo, che deve essere data in sede giudiziale, senza intaccare le regole procedimentali che riguardano l’obbligo di motivazione dell’accertamento.

Ne deriva che, una volta che l’ufficio ha fornito indizi sufficienti per sostenere l’obbligazione tributaria, in caso di contestazione nel merito da parte del contribuente, è tenuta in sede giudiziale a provare con maggior responsabilità e puntualità la fondatezza della pretesa fiscale.

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Il paradosso: la stretta sui veicoli con targa estera moltiplica gli abusi

16 Maggio 2023

Il Sole 24 Ore 3 maggio 2023 di Maurizio Caprino

Tra i vantaggi, circolazione con mezzi non a norma Ue e risparmi su vari tributi

L’ultima stretta sui “furbetti della targa estera” ha un anno e sta mostrando più falle del previsto. Dalla sua entrata in vigore (18 marzo 2022) con le modifiche agli articoli 93, 94, 132 e 196 del Codice della strada e il nuovo articolo 93-bis, oltre ai timori per le entrate fiscali legate ai veicoli (Iva, bollo auto, eventuale superbollo e Ipt, si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 marzo 2022), sono emersi casi in cui il nuovo regime è servito per risparmiare ulteriormente sulle tasse e regolarizzare veicoli che non hanno i requisiti per circolare con targa italiana.

Perno di tutto è il Reve, il Registro veicoli immatricolati all’estero tenuto dal Pra, in cui vanno iscritti i mezzi con targa straniera utilizzati in Italia per più di 30 giorni da conducenti che risiedono nel nostro Paese (si veda la scheda sopra). Dopo la normale ondata iniziale di iscrizioni (22.233 tra fine marzo e giugno 2022), ci si è assestati su numeri bassi: da 1.700 a 3.600 al mese. Ma l’iscrizione al Reve rischia di diventare di massa: gli operatori vedono sempre nuove situazioni in cui la si usa in modo sospetto.

Sul fronte fiscale, è innanzitutto il caso dell’iscrizione per soli sei mesi: il tempo necessario affinché un veicolo acquistato nuovo all’estero si possa considerare ai fini Iva come usato e quindi tassato non sul suo intero valore da nuovo, ma solo sul margine di guadagno del rivenditore che risulta averlo ceduto d’occasione al cliente finale.

Una variante di questo schema consiste nel prendere in noleggio a lungo termine un veicolo in un Paese con Iva più bassa rispetto all’Italia, per farselo cedere dopo sei mesi dal noleggiatore. La formula del noleggio (come il subnoleggio e il comodato) viene usata largamente per iscriversi al Reve: né le norme né le prassi impongono verifiche documentali o limitazioni.

Un altro vantaggio fiscale è stato scoperto da chi ha iscritto al Reve veicoli già immatricolati in Italia e poi radiati per esportazione. Non di rado, dietro queste radiazioni non c’è un effettivo trasferimento all’estero, bensì l’intenzione di continuare a circolare prevalentemente in Italia senza pagare il superbollo cui si era soggetti quando il mezzo aveva targa italiana. Si può eludere il divieto di circolazione imposto ai veicoli gravati dalle ganasce fiscali: il fermo amministrativo non impedisce l’esportazione, che a quel punto si usa per ottenere una targa estera con cui passare indenni tutti i controlli in cui non venga verificato anche il numero di telaio, ossia la stragrande maggioranza.

Insomma, il vantaggio non è più riservato a chi si procura all’estero un’auto molto potente, ma si allarga a chi ne ha già una normalmente immatricolata in Italia.

C’è pure un fronte tecnico. Può riguardare particolari auto americane non in vendita in Europa, omologate solo negli Usa, secondo standard locali non riconosciuti nella Ue. A volte non si riesce a ottenere la targa italiana neanche apportando le modifiche necessarie per rientrare negli attuali standard Ue o facendo valere il fatto di essere italiani residenti in Usa che stanno rimpatriando (cosa che normalmente dà diritto a una deroga): la materia è complessa e frammentata. Con l’iscrizione al Reve, tutti questi problemi si risolvono in un colpo solo. A scapito di utenti e operatori che hanno gli stessi diritti e non vogliono ricorrere a scappatoie o non le conoscono (per ora)

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L’operatività con terzi salva dall’interposizione la società estera

16 Maggio 2023

Il Sole 24 Ore lunedì 17 aprile 2023 di Marcello Maria De Vito

Necessario dimostrare la piena strumentalità alla controllante italiana

Gli scambi commerciali di entità marginale e l’operatività anche con altri soggetti sono elementi idonei per escludere che una società non residente sia un mero strumento di cui si serve una società residente per erodere la propria base imponibile. Sono questi i principi affermati dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Genova, con la sentenza 07/12/2022 n.1063, (presidente Picozzi, relatore Galletto).

L’agenzia delle Entrate imputava a una società residente tutte le operazioni effettuate da una società britannica di intermediazione, ritenuta non indipendente e priva di struttura sostanziale. Pertanto, l’Agenzia contestava alla società residente che la società britannica fosse stata utilizzata come strumento per erodere la propria base imponibile in Italia.

Il contribuente ricorreva alla Cgt eccependo la carenza di prova circa l’imputazione alla società residente di tutte le operazioni effettuate dalla società britannica.

Le Entrate evidenziavano che gli amministratori della società residente controllavano la britannica e che dal questionario inviato alla società titolare dei magazzini, in cui risultava depositata la maggior parte della merce compravenduta tra le due società, erano emerse incongruenze prive di spiegazione.

La Corte osserva che dalla documentazione si evince che la società britannica ha effettuato intermediazioni anche con soggetti diversi. Inoltre, gli scambi con la britannica appaiono marginali rispetto alla globalità degli scambi della ricorrente. Al contempo, precisa il collegio, gli elementi portati dall’Agenzia, non sono tali da dimostrare in modo determinante la non operatività e la strumentalità della società britannica alla società residente. La Corte, quindi, accoglie il ricorso compensando le spese.

La fattispecie oggetto di giudizio è da ricondurre all’interposizione disciplinata dall’articolo 37, comma 3, Dpr 600/73, che consente all’ufficio di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti. Sul punto è intervenuta la Cassazione con la sentenza 1358 del 2023. I giudici hanno precisato che ciò che va verificato è la relazione di fatto tra contribuente e reddito per operare la traslazione del reddito d’impresa prodotto dalla società al soggetto effettivo titolare del reddito. Tale relazione di fatto deve essere caratterizzata, per assumere incidenza, da una particolare pregnanza perché deve essere tale da comportare la traslazione del reddito realizzato dalla società nel suo complesso al soggetto interponente come se il reddito fosse stato prodotto da quest’ultimo. È irrilevante, precisa la Cassazione, la dimostrazione che l’interposizione sia reale o fittizia. Ciò in quanto l’articolo 37, comma 3, si riferisce non solo a qualsiasi ipotesi di interposizione, ma anche all’uso improprio di un legittimo strumento giuridico, come la società.

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Lecito l’utilizzo di investigatori per condotte non penalmente rilevanti

16 Maggio 2023

Il Sole 24 Ore 18 aprile 2023 di Ranieri Romani

Per il Tribunale di Roma è vietata solo la verifica della prestazione lavorativa

Con ordinanza del 14 marzo 2023 il Tribunale del Lavoro di Roma è tornato sull’annosa questione dell’utilizzo di agenzie investigative per l’accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti nel rapporto di lavoro, dichiarandone la legittimità anche ove abbiano avuto a oggetto la verifica di condotte (illecite) non penalmente rilevanti e a prescindere dal fatto che il datore di lavoro avrebbe potuto accertare la sussistenza delle stesse ricorrendo ad altri strumenti a sua disposizione.

Il caso sottoposto al Giudice trae origine da un licenziamento irrogato a un operaio (responsabile di vari cantieri con mansioni di sorveglianza e controllo) al quale era stata contestata la mancata e irregolare prestazione lavorativa in 18 occasioni nel corso di tre mesi.

In particolare, la Società – mediante il ricorso a un’agenzia investigativa esterna – aveva rilevato il mancato rispetto dell’orario del dipendente, il suo ingiustificato abbandono del posto di lavoro, l’esecuzione in orario di lavoro di attività personali nonchè l’utilizzo di alcuni beni aziendali per scopi privati ed estranei all’attività lavorativa.

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento eccependo, fra le altre cose, anche l’abusivo ricorso al controllo tramite investigatori privati da parte del datore di lavoro.

Il giudice, nel rigettare integralmente il ricorso, ha affermato che il divieto di ricorrere a controlli tramite agenzie di investigazione privata in capo al datore di lavoro è limitato alla mera verifica dell’adempimento o dell’inadempimento, da parte del lavoratore, della sua prestazione lavorativa (controllo, questo, che spetta esclusivamente al datore e ai suoi collaboratori inseriti nell’organizzazione gerarchica dell’impresa) ben potendo invece lo stesso datore di lavoro eseguire, anche attraverso agenzie esterne, controlli finalizzati a verificare la realizzazione di condotte illecite seppur non penalmente rilevanti (quali sono la falsa attestazione dell’orario da parte del dipendente, il suo allontanamento dal luogo di lavoro per scopi privati o l’utilizzo di beni aziendali per scopi personali). Ciò, purché sussista il sospetto o la mera ipotesi che tali illeciti siano in corso di esecuzione (sospetto, nel caso di specie, giustificato dalla società convenuta con la prova dell’anomala durata dell’apertura dei vari cantieri rientranti nel perimetro di competenza del ricorrente).

L’ordinanza è interessante anche perché pone l’attenzione sulla rilevanza (ai fini della valutazione della legittimità o meno dell’utilizzo di investigatori privati) di altri strumenti che il datore di lavoro avrebbe potuto utilizzare per accertare le condotte illecite del dipendente: in tal senso, il giudice ha ritenuto del tutto irrilevante la teorica possibilità, per il datore di lavoro, di geolocalizzare il proprio dipendente attraverso la traccia informatica dei tablet in dotazione ad alcuni lavoratori sia perché, nel caso di specie, vigeva un accordo sindacale con il quale l’azienda si era impegnata a non utilizzare i tablet a tale scopo, sia perché ciò non avrebbe in ogni caso impedito il legittimo utilizzo delle indagini investigative esterne da parte del datore di lavoro.

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Svizzera vicina all’uscita dall’ultima blacklist fiscale

16 Maggio 2023

Il Sole 24 Ore21 aprile 2023 di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

Il ministro Giorgetti e l’omologa elvetica firmano l’intesa preliminare

Per gli italiani residenti oltralpe finirà a breve la «presunzione di evasione»

La Svizzera sta per abbandonare definitivamente anche l’ultimo e ormai scomodo ricordo del paradiso fiscale che fu. Il ministro dell’Economia e finanze Giancarlo Giorgetti e il suo omologo «capo del dipartimento federale» delle finanze della Confederazione, signora Karin Keller-Sutter, hanno firmato ieri una «intesa preliminare» per rimuovere il paese alpino dalla lista del Decreto ministeriale 4 maggio 1999, la cosiddetta black list delle persone fisiche.

Anche se manca ancora il sigillo dell’ufficialità, perché restano da definire dettagli collaterali nei rapporti di vicinato (in particolare la regolamentazione fiscale del telelavoro per i frontalieri italiani) la notizia è molto significativa per le centinaia di migliaia di italiani residenti in Svizzera, soprattutto, ma non solo, in Canton Ticino.

L’inserimento nella lista black list comporta infatti, a fini fiscali, la presunzione di fittizietà del trasferimento di residenza, con inversione dell’onere della prova: spetta quindi al contribuente dimostrare in modo “persuasivo” che il trasferimento non è un mero artificio per aggirare l’obbligazione tributaria in patria. Non solo, la black list raddoppia anche i termini di accertamento per i depositi e gli investimenti effettuati oltre confine, che possono essere investigati fino a dieci anni a ritroso.

L’uscita dalla black list di cui al D.M 4 maggio 1999, comporterà, in primo luogo, l’inapplicabilità della presunzione di evasione dell’articolo 12 c. 2 del decreto legge 78/2009, per i contribuenti con attività nel territorio della Confederazione, nonché l’inapplicabilità del raddoppio delle sanzioni, in quanto norme più sfavorevoli. In secondo luogo, non risulteranno più applicabili le norme che regolano le segnalazioni fiscali, relative ai contribuenti con residenza nei paesi black list, di cui alla Direttiva DAC 6, così come quelle che regolano le segnalazioni di operazioni sospette.

Un discorso a parte merita l’applicabilità o meno del raddoppio dei termini di accertamento per le annualità passate. A questo proposito giova ricordare il recente orientamento della Corte di Cassazione, che, con la sentenza 8653/2022, ha sancito la retroattività dell’articolo 12, c. 2-bis e 2-ter del decreto legge 78/2009 sul raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, relativo alle attività finanziarie detenute in paesi black .Secondo la Suprema Corte, le norme sul “raddoppio dei termini” si applicano anche per i periodi di imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009). Le indicazioni delle Entrate, così come quelle della Gdf, considerano il raddoppio dei termini di accertamento applicabile per le annualità antecedenti alla fuoriuscita del paese dalla lista di cui al Dm 4 maggio 1999. Tuttavia, seguendo, a contrariis, il ragionamento della Suprema Corte, si potrebbe sostenere che, vista la natura procedimentale delle norme che regolano i termini di accertamento e in conseguenza la loro portata retroattiva, anche il raddoppio dei termini in esame potrebbe retroattivamente ridursi nei termini ordinari. Un’interpretazione di tal tenore sarebbe, inoltre, in linea con il parere della Corte Ue.

Per quanto riguarda invece la parte dell’accordo tra Roma e Berna relativa al telelavoro, la norma transitoria richiesta dall’Italia – retroattiva dal febbraio scorso al prossimo 30 giugno -andrebbe a inserirsi nell’accordo sulla fiscalità dei frontalieri sottoscritto nel 2020, approvato dalle Camere federali un anno fa e che, secondo il ministro Giorgetti, verrà ratificato «nelle prossime settimane» dal Parlamento italiano.

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Decreto Delegato 3 maggio 2023 nr 77 – Istituzione del Registro Unico e modifiche della normativa in materi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche e di fornitura o somministrazione di beni e servizi al settore pubblico allargato

16 Maggio 2023

Il Decreto Delegato nr 77 riordina la normativa degli appalti pubblici istituendo e regolando il Registro Unico, rivedendo  e allineando le precedenti disposizioni e specificando i criteri per l’offerta economicamente più vantaggiosa nel settore dei contratti pubblici.

L’art. 2 in particolare, prevede che il vecchio Registro dei Fornitori (di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche) e il Registro (di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto n.10/2000 e successive modifiche) siano uniti in un Registro Unico suddiviso in due sezioni e tenuto dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio (ASE-CC).

Una sezione è relativa agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche, l’altra è relativa ai contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi.

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico -Camera di Commercio cura l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese nel Registro Unico, adottando i relativi provvedimenti.

Per tutti gli interessati si allega di seguito il testo completo

DD77-2023

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Circolare Ufficio Tributario Prot. 33464 – Evoluzioni operative e indicazione di compilazione per la Dichiarazione dei Redditi a seguito della emanazione di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d’imposta 2022 (art.94 c1 L166/2013 e succ. mod. e int)

11 Aprile 2023

Si allega per opportuna conoscenza la Circolare dell’Ufficio Tributario che ricorda le prossime scadenze, di seguito riepilogate, e le novità fiscali del periodo d’imposta 2022

Prot33464-2023

  • IGR G (a cura del datore di lavoro) 17 aprile 2023
  • Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L Modelli IGR M e N 30 giugno 2023
  • Dichiarazione del sostituto d’imposta di cui all’articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche 30 giugno 2023
  • Allegati relativi a:
    a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
    b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all’articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;
    c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all’articolo 48 della Legge 22 dicembre n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.30 giugno 2023
  • Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell’articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29
    30 giugno 2023
  • Versamento dell’imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 30 giugno 2023

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Decreto Delegato 3 Marzo 2023 nr 38 – Coordinamento delle norme in applicazione della Legge 9 Dicembre 2022 nr 164 – Riforma della norme relative all’occupazione

11 Aprile 2023

Si raccomanda un’attenta lettura del Decreto Delegato nr 38 che rielabora le norme di coordinamento della Legge nr 164 del 9/12/2022 (Riforma delle norme relative all’occupazione) segnalando come previsto dall’art 5 che le modifiche per amministratori e soci  con contratto di lavoro subordinato dovranno avvenire entro il 3o giugno 2023.

Data la specificità della normativa e le possibili casistiche riguardanti gli amministratori,  si  invita la gentile clientela a contattare lo studio in caso di chiarimenti.

DD38-2023

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Stop all’uso dei dati biometrici per identificare i lavoratori

11 Aprile 2023

Il Sole 24 Ore lunedì 27 marzo 2023 di Daniele Colombo

Un’ordinanza del Garante esclude la registrazione delle presenze con impronte

Manca una disposizione ad hoc che sia in lineacon la protezione dei dati

L’introduzione di un sistema di timbratura per rilevare le presenze, con terminale biometrico (rilevamento delle impronte digitali), per dipendenti e collaboratori, con lo scopo di registrare l’accesso e la presenza in azienda, è un trattamento illgittimo di dati, perché privo di valida base giuridica, oltre che contrario ai principi di liceità, necessità e proporzionalità. È il principio contenuto nell’ordinanza ingiunzione del 22 novembre del 2022, pronunciata dal Garante della Privacy a conclusione di un procedimento sanzionatorio avviato contro una società, che offre lo spunto per analizzare l’uso di dati biometrici nell’ambito del rapporto di lavoro. Perchè uno specifico trattamento, che ha per oggetto dati biometrici, possa essere lecitamente iniziato, è necessario che lo stesso trovi il proprio fondamento in una disposizione normativa che abbia le caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati, anche in termini di proporzionalità dell’intervento regolatorio rispetto alle finalità che si intendono perseguire.

Che cosa sono i dati biometrici

L’articolo 4 del Gdpr (il regolamento europeo 2016/679) definisce biometrici i «dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quale l’immagine facciale o i dati dattiloscopici».

Il trattamento di dati biometrici (di regola vietato in base all’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento), è consentito solo se ricorre una delle condizioni indicate dall’articolo 9, paragrafo 2 del Gdpr e, riguardo ai trattamenti effettuati in ambito lavorativo, solo quando questo sia «necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato». Queste disposizioni, sono confermate anche dall’articolo 2-septies del Dlgs 101/2018, secondo il quale «i dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 9 Gdpr e in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante con apposito provvedimento adottato con cadenza biennale», a oggi ancora in elaborazione. Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di «liceità, correttezza e trasparenza», «limitazione delle finalità», «minimizzazione» nonché «integrità e riservatezza» dei dati e «responsabilizzazione» (articolo 5 del Gdpr).

Le condizioni per trattarli

Per poter intraprendere lecitamente un trattamento di dati biometrici, questo deve trovare dunque il proprio fondamento in una disposizione normativa, che deve avere le caratteristiche richieste dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, anche dal punto di vista della proporzionalità rispetto alle finalità da perseguire. L’assenza ex lege della tecnologia biometrica per assolvere gli obblighi in materia di lavoro rende illecito il relativo utilizzo. Il trattamento non può trovare un valido presupposto nemmeno nel consenso del lavoratore, data la asimmetria tra le parti.

Il trattamento del dato biometrico, non può essere giustificato dall’interesse legittimo, espressamente vietato dal Gdpr con riferimento ai dati particolari, di cui i dati biometrici fanno parte. Quindi, in assenza di una normativa ad hoc, il Garante della Privacy, in diverse occasioni, ha dichiarato illegittimo l’uso di dati biometrici per rilevare la presenza di dipendenti. Tale trattamento, inoltre, sempre secondo il Garante, è sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate, poiché esistono altri strumenti che possono garantire la rilevazione delle presenze. Seguendo questo ordine di idee, si può ritenere che non si possano utilizzare nell’ambito del rapporto di lavoro strumenti quali il riconoscimento vocale, il riconoscimento facciale, i sistemi di body scanner e le scansioni per l’identificazione univoca della persona.

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Deducibili i costi solo con inerenza documentata

11 Aprile 2023

Il Sole 24 Ore 23 marzo 2023 di Enrico Holzmiller

L’utilità dei servizi infragruppo deve essere determinabile e certa

L’effettiva utilità e l’oggettiva determinabilità sono elementi essenziali per la deducibilità dei costi intercompany. È questa la conclusione della Cgt di II grado della Lombardia, con la sentenza 4299/22. La vicenda trae origine da una contestazione dell’ufficio nei confronti di una stabile organizzazione italiana di società avente sede nella Repubblica Ceca e riguarda la deducibilità di costi per servizi che la casa madre ha svolto nell’interesse della filale italiana. Il primo grado si era chiuso con sentenza a favore della contribuente.

L’Ufficio, alla base dell’asserita indeducibilità di tali costi, aveva rilevato le seguenti criticità in capo alla stabile organizzazione:

assenza di un accordo (si suppone scritto, ma la sentenza non lo precisa) valido e vincolante;

genericità della descrizione indicata nell’oggetto delle fatture e la sintetica descrizione delle operazioni contenuta negli internal orders che non riportavano in modo dettagliato la natura, la qualità e la quantità dei servizi oggetto dell’operazione;

il prospetto riguardante i costi orari medi del personale della casa madre e le ore impiegate per il supporto alla filiale estera italiana non consentiva una concreta misurazione delle ore di lavoro effettivamente svolte;

alcuni dei servizi resi dal personale, come descritti, si sostanziavano in una duplicazione di funzioni già svolte a livello locale in Italia così come individuabili dal relativo organigramma:

mancanza di una certificazione emessa da una società di revisione per accertare l’operato del gruppo in termini di effettivo sostenimento, congruità e correttezza delle ripartizioni di costo.

I giudici lombardi, preso atto delle criticità rilevate dall’Ufficio, ricordano anzitutto che in base all’articolo 109 del Tuir le componenti negative del reddito sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito. Ciò che risulta decisivo, quindi, è il collegamento tra la spesa e l’attività di impresa. Il requisito dell’inerenza – continua la Corte – esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa.

Volendo calare questo concetto nell’ambito dei servizi infragruppo – continuano i giudici – ai fini della deducibilità del costo sostenuto è necessario che i servizi erogati siano di effettiva utilità (a favore del soggetto che li riceve e ne sostiene le spese) e che quest’ultima – utilità – sia obbiettivamente determinabile e adeguatamente documentata, con rigorosi criteri di allegazione, attendibilità e prova.

Tenuto conto delle riflessioni appena formulate, e applicandole al caso trattato, i giudici giungono a una conclusione negativa, accogliendo l’appello delle Entrate e ribaltando il giudizio di primo grado. In particolare, ciò che ha determinato la decisione della Corte è stata l’inesistenza di dati e documenti atti a quantificare in modo oggettivo tali servizi e, soprattutto, le chiavi di allocazione degli stessi (e dei relativi costi) in capo alla stabile organizzazione italiana. L’inesistenza di un accordo convenzionale che fornisca, a priori, criteri di quantificazione dei servizi, impedisce di stimare le ore di costo addebitate.

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