Categoria: In primo piano
Frontalieri, l’accordo fiscale arriva al Senato
8 Febbraio 2023
Il Sole 24 Ore 31 gennaio 2023 di Marco Alfieri
Oggi prima ratifica dell’intesa che entro maggio avrà l’ok definitivo della Camera
Sul confine Italia-Svizzera. Negli ultimi vent’anni i frontalieri italiani in Canton Ticino (nella foto la dogana di Ponte Chiasso) sono passati da 32mila a 77.700
Al sabato, fino a metà anni Novanta, arrivavano a Ponte Tresa i pullman dalla Svizzera interna. Al mercato dietro la chiesa si trovava cibo per tutti i gusti, abbigliamento, articoli per la casa. Grazie al franco, moneta forte per eccellenza, sembrava di non spendere mai. Oggi la tradizione del mercato si è un po’ persa (in compenso hanno aperto supermercati vicini alla dogana, tutti frequentati da svizzeri), quel che resiste e prospera è invece l’approdo del lavoro oltreconfine, dove si guadagna bene e si pagano poche tasse.
Negli ultimi vent’anni i frontalieri italiani in Canton Ticino sono passati da 32mila a 77.700. Il boom è cominciato negli anni Cinquanta quando molte aziende s’insediavano grazie allo statuto del frontaliere che consentiva di procurarsi manodopera a costi ridotti in settori non concorrenziali con i lavoratori residenti: edilizia, ristorazione, tessile, turismo e metalmeccanica.
Insieme al boom nascono i problemi. Da un lato il rischio di una doppia imposizione fiscale, dall’altro l’arrivo nei comuni di frontiera di molti migranti dal sud Italia, alla ricerca di una occupazione in Svizzera. «L’Accordo del 1974 tra Roma e Berna è la risposta efficace a queste tensioni», ragiona Cecilia Sanna, docente di Diritto dell’Unione europea alla Statale di Milano e figlia di Antonio Sanna, storico sindaco di Ponte Tresa, che di quell’accordo fu l’inspiratore. «La Svizzera aveva bisogno di manodopera ma non voleva stranieri residenti sul territorio; i comuni di frontiera avevano bisogno di soldi per finanziare i servizi di base e far fronte alla ondata migratoria. Nascono così i ristorni sulle remunerazioni dei frontalieri residenti nei comuni di confine».
Ristorno è la parola magica che si accompagna alla figura del frontaliere, basti dire che nel 2021 i rimborsi fiscali ammontano a 97,2 milioni di franchi svizzeri.
A fine anni Novanta lo scenario cambia un’altra volta. «Fino al 1999 la Svizzera faceva selezione in entrata, proteggendo il “suo” mercato del lavoro. Siglando gli accordi europei di libera circolazione, in vigore dal 2002, questo non è stato più possibile», spiega Andrea Puglia, responsabile ufficio frontalieri dell’Ocst, il sindacato cristiano-sociale ticinese. L’effetto è duplice: il boom di assunzioni frontaliere anche nel terziario avanzato e l’insediamento di molte aziende italiane, attirate da incentivi fiscali e burocrazia leggera, nel campo dell’informatica, dei servizi digitali, della moda, della chimica e della farmaceutica. «Nel terziario si passa da 14mila a 52mila assunti in 20 anni». Più di un terzo dei posti di lavoro totali nel cantone (77mila su circa 210mila) oggi è coperto da frontalieri.
I ticinesi cominciano a soffrire la nuova concorrenza, temono l’afflusso dei “padroncini” lombardi che svolgono le loro attività a costi inferiori e denunciano il dumping salariale. In questo clima politico, Italia e Svizzera firmano un nuovo accordo fiscale nel dicembre 2015. Il bilaterale non vedrà la luce perché mai ratificato dai due parlamenti nazionali. Bisogna aspettare altri 4 anni prima che Roma e Berna tornino a negoziare.
Il nuovo accordo italo-svizzero viene firmato nel dicembre 2020, contestualmente a un memorandum sulla fiscalità interna che coinvolge finalmente i territori interessati. Oggi il Testo Unico verrà ratificato dal Senato italiano e poi, entro maggio, dalla Camera. Per entrare in vigore il 1° gennaio 2024.
Cosa cambierà? Per gli attuali frontalieri residenti nei comuni di fascia 20 chilometri nulla fino alla pensione. Continueranno a pagare le tasse in Svizzera. Per i frontalieri residenti nei comuni fuori fascia e per tutti i nuovi frontalieri assunti a partire dal prossimo anno, vigerà una tassazione concorrente Svizzera-Italia ma con una franchigia fiscale alzata a 10mila euro.
«I ristorni resteranno invece attivi fino al 2033, per venire poi sostituiti da trasferimenti statali di pari importo cui si aggiungerà un fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo territoriale», spiega Massimo Mastromarino, sindaco di Ponte Tresa e presidente dell’associazione che riunisce i comuni italiani di frontiera.
L’economia di confine è da sempre un microcosmo fragile. Per esempio: «Come impatteranno le nuove forme di lavoro a distanza?». È l’emergenza di questi giorni: la fine del periodo di sospensione causa Covid dell’obbligo di presenza giornaliera in Svizzera. Dal 1° febbraio 2023, se un frontaliere residente nei comuni di confine farà un solo giorno di telelavoro diventa tassabile anche in Italia. «La situazione va risolta attraverso un accordo amichevole con la Svizzera», spiega Puglia. «Dopo la pandemia le aziende si sono adeguate. Anche i frontalieri devono poterlo fare senza incorrere in implicazioni fiscali».
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Il consulente di parte non è esonerato dai controlli antiriciclaggio
8 Febbraio 2023
Il Sole 24 Ore 27 Gennaio 2023 di Antonio Iorio e Laura Ambrosi
Il consulente tecnico di parte di un imputato per reati economici e/o riciclaggio non è esonerato dagli adempimenti antiriciclaggio di adeguata verifica. A fornire questa interpretazione è la guardia di finanza nel corso di Telefisco.
Di sovente, nei procedimenti penali per reati economici e di riciclaggio viene nominato dalla difesa un consulente tecnico. È stato chiesto se, per queste ipotesi, in capo al professionista incaricato della consulenza, incombano adempimenti antiriciclaggio tenendo presente che un’eventuale segnalazione di operazione sospetta (all’esito dell’adeguata verifica) non avrebbe senso quanto meno per la compromissione del diritto di difesa del cliente nel procedimento penale.
La GdF ha premesso che secondo il parere reso nel mese di giugno 2006 dall’allora Uic, l’attività svolta dal consulente tecnico a seguito di un incarico dell’autorità giudiziaria (ad esempio, curatore fallimentare o consulente tecnico d’ufficio) era esclusa dall’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
Successivamente, le regole tecniche del Cndcec del gennaio 2019, nel caso di incarichi derivanti da nomine giudiziali, hanno previsto per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica l’acquisizione e la conservazione di copia della nomina da parte del giudice, così considerandosi assolti gli obblighi degli articoli 17 e seguenti dlgs 231/2007.
Analogamente, per la GdF, il consulente tecnico della difesa in un procedimento penale per reati economici e di riciclaggio. non è esonerato dagli obblighi antiriciclaggio.
Viene nella circostanza evidenziato che il Comitato di Sicurezza Finanziaria (parere 6/12/2018 relativo alle regole tecniche del Cndcec di giugno 2018), ha escluso la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto a cui operano sostanziali presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio.
Premesso che l’adesione alla tesi del Cndcec da parte della GdF esaurirebbe gli adempimenti in questione con la conservazione da parte del professionista della nomina a consulente (e quindi alla fine si tratta di un adempimento non oneroso), la risposta lascia comunque perplessi.
Mal si comprende il senso di tale adempimento. I citati adempimenti antiriciclaggio dovrebbero essere finalizzati a prevenire (e nel caso a segnalare) eventuali manifestazioni illecite (in genere riciclaggio) da parte del cliente.
Nella specie la sospetta commissione di un reato economico o addirittura del riciclaggio è già “superata” perché nota a tutti, tanto da essere stato avviato un procedimento penale sulla vicenda.
È del tutto inconferente quindi, nella specifica vicenda, il timore della GdF (segnalato al tempo dal citato Comitato per altre circostanze) di individuare fattispecie «rispetto a cui operano sostanziali presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio», in quanto già esiste una formale incriminazione del cliente per tali illeciti penali, per cui mal si comprende il motivo (ed il fine) di obbligare il professionista ad eseguire l’adeguata verifica, se non di sanzionarlo per l’eventuale inadempimento.
Si spera in una presa di posizione del Consiglio nazionale (a favore dei commercialisti).
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Dividendi da società italiana a Uk, ritenuta al 5%
8 Febbraio 2023
Il Sole 24 Ore 21 gennaio 2023 di Alessandro Germani
A chi ha partecipazioni del 10% o più non si applica l’aliquota ridotta all’1,2%
In caso di dividendi distribuiti da una società italiana a una società Uk che non si può considerare né Ue né appartenente allo Spazio economico europeo (See), si applica la ritenuta convenzionale del 5% se si dispone di una partecipazione nell’italiana di almeno il 10% dei diritti di voto.
Il chiarimento è contenuto nelle risposte a interpello 117 e 128 dell’agenzia delle Entrate di ieri.
Non è infatti applicabile la ritenuta ridotta del 1,20% a titolo d’imposta ex articolo 27 comma 3 ter del Dpr 600/73, perché la società Uk non è residente né nell’Unione europea né in uno Stato del See. Né vale la disapplicazione ex articolo 27-bis del Dpr 600/73, vigente solo per i Paesi Ue. Questi dunque gli effetti post Brexit.
La risposta 116 fornisce indicazioni per la ritenuta da operare per la concessione in uso del software da parte di fornitori Ue ed extra Ue. La stabile organizzazione in Italia di una società estera opera nella raccolta scommesse ed ha contratti con fornitori esteri per lo sfruttamento del software e servizi annessi.
L’ambito di tassazione è quello della ritenuta del 30% ex articolo 25 del Dpr 600/73 (utilizzazione di opere dell’ingegno) e dell’articolo 12 del modello Ocse (royalties). In presenza di Convenzioni fra l’Italia e lo Stato estero, se prevedono una potestà impositiva concorrente (Uk, Svizzera) allora si applica la ritenuta italiana, nei limiti della convenzione, sui canoni corrisposti ai non residenti. Se le convenzioni invece attribuiscono potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza (Cipro), vi sarà esenzione da ritenuta. Infine nei casi di potestà impositiva sia esclusiva che concorrente (Malta), se il software è coperto dal diritto d’autore vige l’esenzione, sennò si applica il 10 per cento. In assenza di convenzione poi si applica il 30 per cento. Nessuna ritenuta per i servizi di installazione, manutenzione e aggiornamento. Per la risposta n. 118 una società italiana si occupa dell’ammodernamento di una raffineria in Tunisia, senza stabile organizzazione e la committente le applica una ritenuta del 12%, in base all’articolo 12 (canoni) della Convenzione fra i due Paesi, che ricomprende anche gli studi tecnici.
Sulla ritenuta operata dal committente tunisino la società italiana ha diritto al credito d’imposta estero (articolo 22 della Convenzione e 165 del Tuir), in base alla circolare 9/E/15.
Per la risposta n. 129 una società cinematografica italiana si avvale di un regista statunitense che opera con una società trasparente, simile ad una società di persone. Ci si domanda se configuri reddito di lavoro autonomo (articolo 23, comma 1, lettera d del Tuir) con tassazione al 30% (articolo 25, comma 2, del Dpr 600/73) o si applichi la Convenzione (articolo 14) per cui se non c’è base fissa in Italia la tassazione è tutta negli Usa. Per le Entrate la soluzione è quest’ultima, in quanto la società di persone riconduce la tassazione sul regista.
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Se la società è un mero schermo risponde l’amministratore di fatto
8 Febbraio 2023
Il Sole 24 Ore 19 gennaio 2023 di Antonio Iorio
L’interpretazione rigida della Cassazione rischia però di violare il ne bis in idem
L’amministratore di fatto risponde delle maggiori imposte e delle relative sanzioni contestate alla società quando l’impresa è un mero schermo e la persona fisica ha un diretto interesse nei redditi percepiti.
A ribadire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza n 1358 depositata ieri.
In estrema sintesi all’amministratore di fatto di una srl ritenuta una mera cartiera veniva notificato quale autore delle violazioni l’accertamento di maggiori imposte emesso nei confronti della società.
Il giudice di primo grado e quello di secondo grado confermavano la legittimità della pretesa.
Nel ricorso per cassazione, l’amministratore di fatto lamentava tra l’altro la violazione dell’articolo 7 del Dl 269/1993 in base al quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Secondo la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso, l’applicazione di tale norma presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata. Solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore della violazione ma sia posta a carico in via esclusiva del diverso soggetto giuridico (società) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore
Al contrario se il rappresentante o l’amministratore della società abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio viene meno la ratio giustificatrice del ripetuto articolo 7.
Secondo la sentenza anche ai fini della responsabilità del tributo è possibile, a determinate condizioni imputare i maggiori redditi (e anche l’Iva) all’amministratore di fatto.
Troverebbero, infatti applicazione le regole sull’interposizione fittizia a condizione che il ruolo dell’amministratore di fatto sia di tale rilevanza da comportare la traslazione del reddito realizzato dalla società alla persona fisica come se fosse stato prodotto da quest’ultimo
In tale contesto la prova che incombe sull’Amministrazione ha ad oggetto il totale asservimento della società all’interponente per dimostrare: a) la relazione di fatto tra l’interponente e la fonte del reddito del soggetto imprenditoriale interposto; b) che il primo sia l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società.
La sentenza non affronta però un aspetto molto rilevante che conseguirebbe ad una simile interpretazione.
Attribuendo alla persona fisica maggiori imposte e soprattutto sanzioni riferibili alla società, essendo quest’ultima un mero schermo dell’amministratore, nella maggior parte dei casi si applicherebbe, allo stesso soggetto, per la medesima violazione, una doppia sanzione: tributaria e, di sovente, penale. Non a caso, la giurisprudenza, per escludere, in queste ipotesi, il divieto di ne bis in idem, ha dato rilevanza al differente soggetto colpito dalla sanzione: la tributaria alla società e la penale alla persona fisica. Applicando, invece in futuro, il principio contenuto nella sentenza la persona fisica verrebbe sanzionata due volte.
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Trasferimento in Svizzera, per l’anno fiscale rileva il cambio di domicilio
8 Febbraio 2023
Il Sole 24 Ore 19 gennaio 2023 di Marco Strafile
Per l’Agenzia è irrilevante che l’iscrizione all’Aire sia avvenuta in data diversa
Con la risposta a interpello 73 di ieri, le Entrate affrontano il caso di una contribuente che afferma di aver trasferito il domicilio dall’Italia alla Svizzera il 1° giugno e di essere iscritta all’Aire dall’agosto dello stesso anno. L’istante chiede quindi, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra il nostro Stato e quello elvetico, quale tra le due date assuma rilievo ai fini della decorrenza della residenza fiscale in Svizzera.
L’Agenzia evidenzia che in base all’articolo 2, comma 2 del Tuir le persone fisiche si qualificano fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell’articolo 43 del Codice civiel; si tratta di tre requisiti alternativi, per cui è sufficiente che uno solo di essi si realizzi per la maggior parte dell’anno affinché un soggetto si qualifichi fiscalmente residente in Italia.
In base al comma 2-bis si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, tra cui rientra ai fini in questione anche la Svizzera.
Le disposizioni interne vanno poi coordinate con le norme della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che all’articolo 4 fissa criteri specifici per dirimere i conflitti di residenza tra gli Stati contraenti (cosiddetti tie breaker rules); si tratta di regole «che fanno prevalere il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente».
Il paragrafo 4 dell’ articolo 4 prevede inoltre, per la soluzione delle situazioni di doppia residenza, il frazionamento del periodo d’imposta nei casi di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso d’anno, come quello esaminato dall’Agenzia. Detta norma prevede, infatti, che «la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data».
Sulla base di tale disposizione convenzionale le Entrate ritengono che nel caso di specie per il frazionamento del periodo di imposta si debba considerare il giorno del trasferimento del domicilio (inteso ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile) dall’Italia alla Svizzera, a nulla rilevando la data di iscrizione della contribuente all’Aire, in quanto tale aspetto, avendo validità ai fini della normativa interna, «non ha alcun effetto sull’applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale».
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Società estera, escluso lo schermo se le mail non impongono direttive
8 Febbraio 2023
Il Sole 24 Ore 18 gennaio 2023 di Enrico Holzmiller
Messaggi infragruppo sono fisiologici se non ci sono condotte obbligate
La sentenza n. 4093/22 della Cgt Lombardia torna sull’esterovestizione. E decide su un’ordinanza di rinvio della Cassazione, finalizzata a valutare la corrispondenza via mail tra una società italiana e la propria consociata lussemburghese.
Oggetto del contendere è l’esterovestizione della società lussemburghese Lux proprietaria di un brand di rilevanza internazionale. La società estera, risultava controllata da una subholding anch’essa lussemburghese, posseduta da una holding italiana.
I giudici, muovendo dalla sentenza di Cassazione n. 33235/2018, ricordano che il criterio è quello della sede effettiva ovvero di individuazione del luogo ove in concreto si svolgono le attività amministrative e direzione dell’ente. Tenendo conto che in caso di controllata estera e controllante italiana, il criterio non può coincidere con la mera individuazione del luogo da cui partono gli impulsi decisionali o le direttive amministrative, dovendosi verificare che la società estera non sia una costruzione di mero artificio.
La Corte valuta i documenti agli atti, rilevando quanto segue.
La società Lux è divenuta effettiva proprietaria del brand, acquistato da persone fisiche italiane. Trasferimento mai messo in discussione dall’Ufficio. La Lux ha detto di essere una “passive income company”: una società che, incassando le royalties, ritrae redditi di natura solo finanziaria dallo sfruttamento degli intangibles di cui è proprietaria. Attività, risultata reale.
A fronte della contestazione dell’Ufficio che argomentava l’artificiosità della Lux per l’unica attività (passive income) senza aver dato attuazione alle altre indicate nello statuto, i giudici precisano che non é obbligatorio sviluppare tutti gli ambiti previsti: bastano alcuni. La società aveva un ufficio in Lussemburgo, con personale assunto stabilmente ed esperto nella gestione dei marchi.
Quanto alla concretezza dell’attività svolta, i dipendenti risultano aver effettivamente operato una ricognizione delle mansioni dell’Ufficio marchi a loro delegabili.
Una dipendente aveva manifestato perplessità rispetto all’ipotesi di fatturare l’attività di anti-contraffazione ad una società italiana del gruppo, confermando il suo ruolo operativo. In particolare, c’erano scambi di documentazione in cui il personale aveva redatto lettere per autorizzare all’uso del brand note catene commerciali. In generale lo scambio, fisiologico tra società di uno stesso gruppo, di messaggi e documenti confermava la concreta attività svolta dai dipendenti. Scambi dai quali non emerge però l’imposizione di una precisa condotta, da parte dei soggetti apicali italiani, all’amministratore della società Lux.
È dunque provata la presenza fisica e reale della società Lux, ed esclusa la natura di schermo fittizio.
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Decadenza dei benefici di cui all’art.73 della Legge 16/12/2013 nr 166 e succ. modifiche
8 Febbraio 2023
Come da mail dell’Ufficio Attività Economiche inoltrata a ciascun operatore il 27 gennaio u.s., si rammenta a tutti gli interessati che in data 31 Dicembre 2022, SONO DECADUTI gli effetti del Decreto Legge 11/02/2022 nr 18 “CONSERVAZIONE BENEFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 73 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E SUCCESSIVE MODIFICHE”
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Decreto Delegato 30 dicembre nr 173 – Rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione, trasformazione, commercio, semilavorati, infiorescenze e medicinali derivati di cannabis
10 Gennaio 2023
I 13 articoli del Decreto Delegato nr 173 definiscono i criteri per l’autorizzazione (sarà la stessa Agenzia di Controllo a rilasciarla) per la coltivazione, la trasformazione, il commercio di canapa, semilavorati, infiorescenze e medicinali derivati. Si va dalle norme sulla coltivazione, con l’obbligo di descrizione della varietà consentita dalle direttive UE; la quantità annua che si vorrà produrre; la tenuta di un manuale di coltivazione conforme alle direttive europee sulle “buone pratiche di coltivazione e di raccolta delle piante medicinali”. Ancora, le caratteristiche degli impianti, con tanto di indicazione dei sistemi di sicurezza autorizzati dalla Gendarmeria. Impianti, che saranno in serra con aero, idro o acquaponica.
Per la trasformazione: si chiede, tra le altre cose, conformità alle direttive UE sulle norme di buona fabbricazione, oltre alla presenza di un accordo di conferimento per la fornitura del materiale vegetale di partenza, nonché l’autorizzazione ad officina farmaceutica rilasciata da una agenzia regolatoria del farmaco dell’Unione. Per il commercio all’ingrosso di farmaci a base di cannabis servirà il parere alla vendita fornito dall’Authority Sanitaria. Monitorato tutto il processo produttivo che dovrà essere tracciabile, fino alla vendita, con l’obbligo di etichettatura e codifica sulle confezioni dei prodotti. Definiti anche i requisiti di onorabilità personale e professionale per il titolare dell’impresa, il Direttore tecnico, ma anche ai dipendenti, con particolare riguardo ad eventuali reati a carico, in materia di sostanze stupefacenti.
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Legge 23 dicembre 2022 nr 171 – Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2023 e Bilanci Pluriennali 2023/2025
10 Gennaio 2023
Si allega il testo completo della Legge di Bilancio segnalando gli articoli più interessanti:
art. 4 – Proroga di disposizioni normative – vengono prorogate alcune scadenze tra le quali la variazione dell’imposta di registro per il trasferimento di beni immobili prorogata per tutti gli atti stipulati fino al 31 12 23
art. 13 – Disposizioni in materia di imposta sulle importazioni – in materia di sanzioni monofase e rimborso sui resi su acquisti
art. 14 – Modifiche alla Legge 166/2013 – imposta generale sui redditi circa la ritenuta su prestazioni artistiche del 3%
art. 16 – Rivalutazione dei beni dell’impresa – possibilità di rivalutazione dei beni strumentali iscritti al 31/12/2022, per le società, enti e persone fisiche operatori economici entro il 31/10/2023
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Legge 9 dicembre 2022 nr 164 – Riforma delle norme relative all’occupazione
10 Gennaio 2023
Si allega il testo completo della nuova Legge sul Lavoro ricordando che alcuni temi importanti come il lavoro a tempo determinato, interinali e distacchi verranno disciplinati con apposito Decreto Delegato entro i prossimi 6 mesi.
Poiché ci potrebbero essere interpretazioni diverse a seguito di Circolari e Decreti da emanarsi raccomandiamo di contattare preventivamente il nostro ufficio paghe per qualsiasi chiarimento.
Di seguito si evidenziano i seguenti punti principali:
Capo I: Norme generali
Riguarda regole sul lavoratore subordinato, la commissione lavoro, l’anagrafe e l’avviamento al lavoro, le liste speciali (frontalieri) e obblighi per chi è iscritto alle liste di avviamento al lavoro.
In particolare nell’art. 6, tutti i datori di lavoro sono tenuti a comunicare all’ULPA/CFP ogni variazione relative ai dati di rapporto di lavoro.
Capo II: Procedure e modalità di assunzione
Riguarda le procedure ordinarie per l’avviamento al lavoro, le disposizione speciali per assunzione di personale non iscritto, per i lavoratori residente in paesi extra UE.
In particolare nell’art. 14, in cui il datore di lavoro deve comunicare immediatamente e entro 60 giorni all’ULPA/CFP ogni modifica del rapporto di lavoro.
Art. 15 (Passaggio di lavoratori subordinati tra operatori economici sammarinesi), il passaggio dei lavoratori può avvenire tramite un accordo firmato sindacati e datori di lavoro e il contratto di lavoro, mansioni e retribuzioni devono essere identiche a quelle precedenti. Inoltre il trasferimento può avvenire tramite un impegno occupazionale dichiarato in sede di sottoscrizione del verbale di riduzione personale.
Titolo II: Forme e tipologie contrattuali di lavoro subordinato
Art. 18 (Norme relative al Tempo Parziale, l’assunzione a tempo parziale è ammessa a tutti i lavoratori (compreso i frontalieri). Può avvenire mediante l’assunzione diretta o attraverso la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di non accettazione da parte del dipendente alla trasformazione dell’orario parziale o al tempo pieno non costituisce licenziamento per giusta causa.
Titolo III: Interventi per la flessibilità
Art. 23 (Variazioni dell’orario di lavoro), il datore di lavoro deve comunicare le variazioni di lavoro a tempo parziale e le ore straordinarie all’ULPA/CFP almeno tre giorni prima. Le variazioni urgenti potranno essere comunicate all’ULPA/CFP/sezione ispettorato prima dell’inizio della prestazione lavorativo. La prima sanzione ammonta a Euro 1.000,00.
Titolo IV: Rapporti e prestazioni di lavoro non subordinato
Art. 25 (Attività lavorativa per percettori di pensione), l’attività lavorativa per i percettori di pensione è rivolta solo alle persone residenti e potrà avvenire attraverso la stipula di un contratto di collaborazione o tramite il lavoro occasionale. Sul reddito del lavoratore pensionato, il pensionato e il datore di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi a fondo perduto. I contributi dovranno essere maggiori rispetto ai contratti di lavoro subordinati tranne per le attività lavorative entro le 20 ore.
Art. 26 (Solidarietà familiare), potranno accedere alla solidarietà familiare i parenti fino al secondo grado anche se percettori di pensione di vecchiaia, di titolari di impresa o società di nome collettivo o liberi professionisti. Il contributo mensile è fissato nella percentuale del 10% della retribuzione media territoriale (dettata dalla circolare ISS che per l’anno 2023 uscirà nel mese di gennaio).
Art. 27 (Lavoro prestato da amministratori), l’amministratore ordinario è colui che non fa parte del ciclo produttivo ma che ha solo compiti gestionali. Amministratore operativo è colui che fa parte del ciclo produttivo, può essere regolarizzato o tramite un contratto di collaborazione o tramite contratto di lavoro subordinato a tempo pieno a livello dirigenziale (7 livello). In caso di contratto di collaborazione, i versamenti contributivi saranno calcolati sul compenso dichiarato e, comunque se inferiore, al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi. Eventuali riduzioni potranno essere previste qualora il soggetto interessato abbia altre posizioni contributive attive. E’ sempre considerato amministratore operativo per le società che non abbiano rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.
Art. 28 (Lavoro prestato da soci di società di capitali), i soci di società con quote pari o superiori al 10% possono svolgere attività operative tramite contratto di collaborazione. I soci con quote pari o superiore al 50% possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato con inquadramento dirigenziale (7 livello) a tempo pieno. In caso di contratto di collaborazione, i versamenti contributivi e assicurativi saranno calcolati sul compenso dichiarato e, comunque se inferiore, sul reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi.
Art. 29 (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto), la durata massima è di 36 mesi, la commissione lavoro potrà definire eventuali proroghe. E’ vietato il contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con lavoratori pensionati.
Si potrà avere un contratto di collaborazione con almeno un rapporto di lavoro subordinato indeterminato o un collaboratore aggiuntivo ogni 10 lavoratori a tempo indeterminato.
Titolo VI: Norme finali e di coordinamento
Art. 36 (Ricorsi), sono ammessi i ricorsi ai provvedimenti dell’ULPA/CFP entro 10 giorni dal provvedimento e l’ULPA/CFP dovrà rispondere entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 38 (Norme di coordinamento), per tutti i lavoratori frontalieri che versavano un contributi di 4,5% dovranno continuare a versare tale percentuale.
Le modifiche per amministratori e soci indicate negli art. precedenti con contratto di lavoro subordinato dovranno avvenire entro il 31 marzo 2023.
Art. 41 (Entrata in vigore), l’entrata in vigore di tale Legge è partita dal 1° gennaio 2023.