Categoria: In primo piano
Decreto Legge 27 febbraio 2025 nr 28 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2025
5 Marzo 2025
Si allega il testo completo che aggiorna il nr di permessi di soggiorno rilasciati a stranieri per l’anno 2025 per motivi di lavoro:
Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 275
Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro è di 665
Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 50.
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Decreto Delegato 11 Febbraio 2025 nr 19 – Variazione del costo della vita e relativi coefficienti di cui all’articolo 32, nono comma della Legge 11 02 1983 nr 15
5 Marzo 2025
Di seguito un estratto della tabella del Decreto Delegato nr 19 che indica nel suo Articolo Unico sia le variazioni dell’indice del costo della vita (comma 1) sia i coefficienti per la rivalutazione delle pensioni ordinarie per l’anno 2025 (comma 2)
ANNO INDICE COEFFICIENTE
2024 273,3 1,000
2023 271,1 1,008
2022 265,3 1,030
2021 259,5 1,053
2020 254,7 1,073
2019 255,5 1,070
2018 254,2 1,075
2017 251,4 1,087
2016 248,7 1,099
2015 248,9 1,098
2014 249,2 1,097
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Decreto Delegato 11 febbraio 2025 nr 20 – Adeguamento del tetto pensionistico di cui all’art.14 della Legge 29 11 2022 nr 157
5 Marzo 2025
Ai fini del calcolo della pensione, il tetto pensionistico per l’anno 2025 è stato fissato ad € 49.599,88.
Il Decreto Delegato prevede con un Articolo Unico che
“Al fine di coordinare l’articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157 con l’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, il tetto limite pensionistico per l’anno 2025 è pari ad euro € 49.599,88 (quarantanovemilacinquecentonovantanove/88)”
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Scadenziario Aprile 2025
3 Marzo 2025
entro il 15 Aprile
- Scade il termine per la trasmissione telematica del Modello IGR “G” dell’anno precedente all’Ufficio Tributario.
entro il 20 Aprile
- scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di marzo.
entro il 30 Aprile
- scade il termine per tutte le società di capitali, per la consegna del bilancio d’esercizio, corredato di nota integrativa, al sindaco o al collegio sindacale;
- scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di gennaio e febbraio (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto per lavoro dipendente e autonomo relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso. Si rammenta che le ritenute sui compensi relativi a lavoratori autonomi sono pari al 20%;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di gennaio e febbraio dell’esercizio in corso;
- il pagamento dell’imposta bollo del 3% sulle prestazioni di pubblicità ed elaborazione dati relative al 1° bimestre 2025
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Scadenziario Marzo 2025
25 Febbraio 2025
dal 3 Marzo
entrata in vigore del VISTO MERCI TELEMATICO a mezzo applicativo TRIWEB
entro il 14 Marzo
- termine per l’invio della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza per le licenze INDUSTRIALI
entro il 20 Marzo
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di febbraio;
entro il 31 Marzo
- versamento dei contributi di Gestione Separata e FONDISS per gli amministratori, presidenti CdA, Amministratori delegati, CO.CO.PRO come prorogato dal D.L. 13/25
- pagamento della tassa annuale di licenza e sui provvedimenti societari per le società di capitali;
- presentazione della dichiarazione annuale per prodotti petroliferi (D.A.P.);
- presentazione alla Banca Centrale, da parte degli intermediari assicurativi, della relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, mediante utilizzo dello schema richiesto dalla stessa autorità
- termine per l’invio della comunicazione che gli amministratori di società immobiliari o di imprese di servizi devono inviare alla Commissione Lavoro affinché vengano considerati ordinari e non operativi come indicato dalla Circolare N.4_/2024
- termine per l’invio della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza per le licenze COMMERCIO/ARTIGIANATO e SERVIZI
La domanda finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza è da effettuarsi esclusivamente via mail all’indirizzo fondoservizisociali@omniway.sm e va corredata dalle relative fatture di spesa e contabili di pagamento. Occorre inoltre indicare il codice IBAN sul quale verrà accreditato il rimborso
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Decreto Delegato 16 Gennaio 2025 nr 7 – Disposizioni in materia di informazioni, pratiche commerciali e altre comunicazioni commerciali
11 Febbraio 2025
Sempre nel rispetto di quanto enunciato nel del D.D. nr 160/2024 “Disposizioni in materia di Consumo” il Decreto Delegato nr 7 nell’ottica della protezione del consumatore e degli operatori economici, tratta il tema della pubblicità ingannevole, comparativa e delle pratiche commerciali aggressive.
Per i dettagli del caso si rimanda al testo completo di seguito scaricabile.
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Decreto Delegato 20 Gennaio 2025 nr 9 – Disposizioni in materia di sicurezza, qualità dei prodotti e garanzie legali e contrattuali
11 Febbraio 2025
In attuazione dei principi di cui alle “Disposizioni in materia di Consumo “del D.D. 29 ottobre 2024 numero 160, il Decreto Delegato nr 9/2025 introduce una serie di disposizioni volte alla protezione dei consumatori in materia di sicurezza e qualità dei prodotti. In particolare viene regolata la responsabilità per danno da prodotto difettoso, la garanzia legale e contrattuale post vendita.
Si allega il testo completo rimandando agli interessati la lettura integrale.
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Comunicato Stampa del 28 Gennaio 2025 – Proroga straordinaria dei termini di versamento dei contributi di gestione separata
11 Febbraio 2025
In data 28 Gennaio, a mezzo di un Comunicato Stampa, i vari Dipartimenti della Segreteria di Stato hanno informato dell’emissione da parte del Congresso di Stato di una Delibera volta alla proroga della scadenza per il versamento della Gestione Separata, con riferimento all’anno 2024, al 31 marzo 2025.
Si allega dunque per opportuna conoscenza il Decreto Legge 13 del 31 Gennaio 2025 e il Comunicato Stampa di cui sopra.
Comunicato stampa gestione separata
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Trust, la tassazione in entrata fa una scommessa sui beneficiari
11 Febbraio 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 20 Gennaio 2025 di Angelo Busani
La nuova normativa in tema di tassazione degli atti inerenti ai trust è senz’altro la più rilevante novità della riforma dell’imposta di successione e donazione recata dal Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.
L’espressa menzione
Qualsiasi commento sulla riforma non può che partire dal rilievo secondo il quale (se si eccettua il limitato ambito della legge 112/2016, inerente al cosiddetto “dopo-di-noi”) per la prima volta il trust viene ora espressamente menzionato nella legislazione italiana in tema di imposte indirette.
In precedenza, la legge disciplinava solamente la tassazione dei “vincoli di destinazione”, la quale veniva poi applicata anche al trust, poiché quest’ultimo è appunto una particolare espressione della categoria dei vincoli di destinazione. Ora invece il legislatore attribuisce autonoma evidenza al trust, a palese dimostrazione del fatto che esso è ormai divenuto uno strumento di ordinario utilizzo anche nel nostro ordinamento.
Tassazione in uscita
Con la legge di riforma, dopo quasi 30 anni di accese discussioni, viene dunque definitivamente sancito che:
1 l’atto istitutivo del trust (quello dal quale il trust ha origine) è tassato con l’imposta di registro in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale;
2 l’atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio va anch’esso tassato con l’imposta di registro in misura fissa in quanto: se si tratta della dotazione di un trust autodichiarato, evidentemente non c’è alcun trasferimento patrimoniale; se si tratta del trasferimento di beni e diritti dal disponente al trustee, in capo a quest’ultimo si realizza un incremento patrimoniale, però non imponibile, in quanto il trustee non ottiene un arricchimento gratuito, poiché il patrimonio vincolato in trust è destinato all’attuazione del programma che il disponente ha dettato nell’atto istitutivo del trust;
3 l’imposta di donazione si applica invece (è la cosiddetta tassazione “in uscita”) nel momento in cui il trustee trasferirà il patrimonio vincolato in trust ai beneficiari qualora costoro con ciò conseguano un arricchimento gratuito; per calcolare l’imposta (e quindi per stabilire l’aliquota e la possibilità di beneficiare di una franchigia, applicando le regole vigenti nel momento di distribuzione del patrimonio ad opera del trustee) occorrerà prendere in considerazione il rapporto tra il disponente e il beneficiario, che ottiene l’incremento gratuito del suo patrimonio (se, ad esempio, si tratta di parenti in linea retta e non vengano modificate le norme attualmente vigenti in materia, l’aliquota è del 4% e la franchigia è di un milione).
Tassazione in entrata
L’assetto appena illustrato può però essere notevolmente alterato dal disponente o dal trustee (in caso di dotazione di trust effettuata mediante un testamento), qualora esercitino l’opzione per la cosiddetta tassazione “in entrata”, vale a dire scelgano di applicare l’imposta di donazione nel momento in cui il trust viene dotato di patrimonio.
In tal caso, da un lato, l’Erario ha un incasso anticipato e certo (invero, il trasferimento ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust potrebbe anche non verificarsi mai, a causa, ad esempio, del suo esaurimento nel corso della vigenza del trust); d’altro lato, le eventuali attribuzioni ai beneficiari, qualunque ne siano l’oggetto o il valore (e, quindi, anche se di valore superiore al valore dei beni e dei diritti che vennero apportati al trust), non dovranno più essere sottoposte ad alcuna tassazione, con ciò evitando quindi un eventuale aggravio della tassazione che intervenga tra la data in cui l’atto di dotazione viene stipulato e la data in cui il patrimonio vincolato in trust viene trasferito ai beneficiari.
Esercitando questa opzione, peraltro, si corre il rischio che un trasferimento di patrimonio ai beneficiari non si verifichi mai (di nuovo si pensi, ad esempio, al caso in cui il patrimonio del trust si esaurisca nel corso della sua vigenza), in quanto, in tal caso, la legge dispone che non si può far luogo a richiesta di rimborso dell’imposta versata con l’opzione in entrata.
La categoria dei beneficiari
La tassazione in entrata è subordinata alla condizione che i beneficiari delle attribuzioni del trustee siano persone della stessa “categoria” cui appartenevano i beneficiari che sono stati considerati per il calcolo dell’imposta pagata in entrata: se dunque l’imposta in entrata è stata calcolata in riferimento a un rapporto di parentela in linea retta, ma poi il trustee trasmette il patrimonio del trust, ad esempio, a persone non legate da parentela al disponente, la tassazione dovrà essere applicata in uscita.
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Contanti in dogana, al via la stretta valutaria Sequestri lampo anche per oro, carte e titoli
11 Febbraio 2025
Il Sole 24 Ore 18 Gennaio 2025 di Alessandro Galimberti
Anche i militari della Guardia di finanza possono accertare le violazioni sul passaggio di contanti e oro in dogana. La nuove norme valutarie di allineamento europeo in vigore da ieri (Dlgs 211/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio scorso) allargano le competenze del personale di presidio ai valichi doganali, non solo raddoppiando di fatto le autorità abilitate ai controlli, ma introducendo anche nuove procedure più dirette.
La circolare dell’Adm
Le nuove prassi sono illustrate nella circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicata giovedì 16 gennaio, alla vigilia dell’entrata in vigore del decreto di allineamento Ue. Il nuovo limite di 10 mila euro in entrata e uscita, che fa scattare l’obbligo di dichiarazione formale, non impedisce alla Gdf di «trattenere» per un periodo limitato (fino a 90 giorni) cifre anche più basse se vi è un generico sospetto di attività criminose collegate al transito di contante. Il trattenimento non interferisce con eventuali altre iniziative della Procura – il sequestro – che, vista la natura penale, “sovrascrivono” il provvedimento amministrativo. Provvedimento che comunque deve essere sempre adeguatamente motivato ed è in teoria impugnabile nelle more con le normali vie amministrative.
Il contante allargato
Attenzione alla nuova definizione di contante “allargato”: oltre ai romanzeschi rotoli di banconote, da ieri vi rientrano per la legge valutaria anche tutti gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate, e ancora le monete metalliche (comprese quelle che possono ancora essere scambiate tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali), tutti gli strumenti negoziabili al portatore (cioè che non prevedono di dover provare la propria identità o il diritto di disporne) e infine le monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %. Non ultime, ovviamente, le carte prepagate e le carte non nominative.
I pacchi anonimi
L’obbligo di dichiarazione valutaria vige anche per i pacchi postali o comunque non accompagnati: l’attestazione di “paternità” è a cura del mittente o del destinatario, per i pacchi “anonimi” – che hanno segnato una interminabile stagione lungo le ferrovie di confine – il sequestro con destinazione definitiva al Fug (Fondo unico giustizia) appare l’unica via praticabile. Per il denaro trattenuto, in ogni caso, il limite temporale per la rivendicazione è di cinque anni.
Violazioni e sanzioni
Mancata o incompleta/erronea dichiarazione vengono perseguite in dogana con sequestri incrementali (dal 50 % al 100%) della valuta “oltre soglia”, le sanzioni conseguenti vanno dal 30 al 50% dell’eccedenza per piccole “dosi” fino al 100% se si transita con più di 110 mila euro. Un percorso di uscita veloce è la classica oblazione a percentuali ridotte – ma solo fino allo sconfinamento di 40 mila euro, oltre non si è ammessi all’estinzione veloce, così come i recidivi -mentre la sanzione massima non superabile e non emendabile è di un milione di euro.
L’oro
Anche l’oro viene allineato alla disciplina valutaria: il trasferimento da o verso l’estero per importi pari o superiore a 10 mila euro ha l’obbligo di dichiarazione: la deve fare chi trasferisce l’oro a qualsiasi titolo, mentre, nel caso in cui parte dell’operazione sia una banca o un operatore professionale in oro spetta a loro compilare moduli e pratiche.