Categoria: In primo piano
Il quadro RW diventa più leggero
10 Marzo 2017
Il Sole 24 Ore 12 Febbraio 2017 di Valerio Vallefuoco
Dichiarazioni. Il Dl fiscale collegato alla manovra ha allargato l’area degli esoneri – Resta comunque dovuta l’Ivie sul bene oltreconfine
Stop all’obbligo di monitoraggio per gli immobili all’estero che non producono reddito
Tra le semplificazioni previste dal decreto fiscale convertito dal Parlamento si evidenzia l’abolizione dell’obbligo dichiarativo di monitoraggio per gli immobili detenuti dai residenti italiani all’estero qualora tali immobili non siano produttivi di reddito. Non sarà più necessario, quindi, per le seconde case all’estero che non vengano affittate compilare il quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi indicando il valore di acquisto di questi immobili, rimane però l’obbligo di pagare la relativa imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
La novità è prevista nel comma 23, articolo 7-quater del decreto fiscale che prevede una modifica sostanziale della disciplina del monitoraggio fiscale degli immobili all’estero. All’articolo 4, comma 3 del Dl 167/1990, è stata inserita la seguente dicitura : «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Viene, quindi, integrato l’elenco degli esoneri oggettivi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero che, lo ricordiamo, riguardano: conti correnti bancari e depositi detenuti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro e le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (è il caso classico delle attività detenute tramite fiduciaria statica). Quest’ultimo caso potrà essere molto utilizzato in caso di procedura di collaborazione volontaria (la cosiddetta voluntary-bis) dai contribuenti per evitare di far transitare nella propria dichiarazione dei redditi le loro attività all’estero che, una volta regolarizzate, saranno dichiarate direttamente dall’intermediario nominato sostituto di imposta. La normativa è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, ovvero il giorno in cui è entrata in vigore la legge 1 dicembre 2016, n. 225 che ha convertito con modificazioni il Dl 193/2016 (anche detto decreto fiscale) aggiungendo questo nuovo esonero dal monitoraggio per gli immobili.
L’esonero dovrebbe, pertanto, applicarsi per le dichiarazioni del 2017 riguardanti il periodo di imposta 2016. Essendo eliminato l’obbligo viene conseguentemente meno anche la relativa sanzione in caso di omessa compilazione del quadro RW in relazione agli immobili che non potrà essere più applicata ai soli fini del monitoraggio mentre resta dovuta l’imposta, gli interessi e le sanzioni connesse al mancato versamento dell’Ivie. Su questa imposta dovrebbe rimanere l’obbligo dichiarativo per cui potrebbe ancora essere utile la gestione dell’incombente attraverso il sostituto d’imposta (ad esempio fiduciaria), anche per le difficoltà di calcolo. Un’ultima riflessione deve essere necessariamente effettuata sugli effetti di questa novità sul passato. Trattandosi, infatti, di un regime semplificatorio più favorevole si potrebbe considerare un’applicazione retroattiva in favore del contribuente in relazione al noto principio del favor rei in abito sanzionatorio tributario previsto dall’articolo 3, comma 2, Dlgs 472/1997 che in forza del principio di legalità, prevede espressamente che «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che,secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile». Dopo questa semplificazione introdotta dal Parlamento attraverso la legge bisognerà vedere l’orientamento dell’amministrazione finanziaria sull’applicazione retroattiva della norma.
L’agenzia delle Entrate già in passato, relativamente alle novità introdotte proprio sul monitoraggio fiscale dalla legge comunitaria del 2013, si era espressa a favore della retroattività.
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L’hub può essere una «stabile»
10 Marzo 2017
Il Sole 24 Ore 24 Febbraio 2017 di Eugenio Della Valle e Dario De Santis
I chiarimenti delle Entrate. Se l’attività di vendita è effettuata all’estero ma i beni si trovano nel centro di immagazzinamento in Italia
La risoluzione 4/E del 2017, oltre a rappresentare la prima risposta dell’agenzia delle Entrate a una istanza di interpello sui nuovi investimenti, risulta di estrema importanza quanto alle circostanze in virtù delle quali si ritiene sussistere una stabile organizzazione in Italia di una società non residente allorquando l’head office effettua vendite di beni che si trovano su suolo italiano direttamente dall’estero.
In particolare, viene affermato che, se l’impresa non residente vende i beni che si trovano in Italia in un proprio centro di immagazzinamento e di distribuzione gestito da terzi (le stesse conclusioni dovrebbero valere anche nel caso di deposito di proprietà di terzi) prima che gli stessi vengano estratti dal medesimo hub logistico (che funge anche da deposito Iva e doganale), l’hub si configura quale stabile organizzazione materiale anche se l’attività di vendita viene svolta interamente all’estero dalla stessa impresa non residente o da sue consociate.
A questa conclusione l’Agenzia perviene alla luce delle indicazioni contenute nel Commentario Ocse all’articolo 5 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni ritenendo che un deposito italiano di cui una società estera abbia la disponibilità possa essere considerato a certe condizioni una «sede fissa d’affari» nel territorio dello Stato nel caso in cui tale sede venga utilizzata per l’esercizio della propria attività di impresa.
Secondo le disposizioni convenzionali del predetto articolo 5, cui si conforma l’articolo 162 del Dpr 917/1986, infatti, costituisce un caso in cui non si configura la stabile organizzazione, tra gli altri, quello in cui si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa. Per cui il magazzino configura una stabile organizzazione materiale nel caso in cui la società non residente svolga attività di deposito, di esposizione o di consegna di merci di proprietà anche di altre imprese ovvero nel caso in cui venga svolta qualsiasi altra attività (non preparatoria o ausiliaria) quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini nonché di vendita dei propri prodotti.
Cosicché, secondo l’Agenzia, al fine di escludere che un deposito venga considerato stabile organizzazione è rilevante la circostanza che «tutte le operazioni» di cessione di prodotti finiti che la società non residente intende realizzare direttamente dall’estero siano precedute dalla fuoriuscita di tali prodotti dagli spazi di cui la stessa abbia la disponibilità.
In tal modo si ricollega la sussistenza di una stabile organizzazione al solo fatto che il bene si trovi in un luogo «a disposizione» della società estera nel momento in cui vengono poste in essere le «operazioni di vendita» con l’oggettiva difficoltà, che ciò comporta, di accertare che tutte le operazioni di cessione svolte all’estero siano eseguite dopo la predetta fuoriuscita.
Alla luce di tale interpretazione dell’Agenzia, onde evitare la presenza di una stabile organizzazione in Italia, dunque, occorre procedere alla estrazione dei prodotti dal luogo dove essi sono detenuti (con le conseguenti problematiche di corretta gestione di tali operazioni alla luce della nuova normativa applicabile dal prossimo 1° aprile alle estrazioni dei beni dai depositi Iva) ed essere certi che ogni operazione collegata alla vendita dei beni sia posta in essere successivamente a tale estrazione.
Risulterà quindi necessario rivedere le policy contrattuali di vendita dei gruppi esteri che utilizzano depositi italiani, sia doganali e/o Iva che non, nella consapevolezza di una non semplice gestione di tutte le operazioni di vendita post fuoriuscita e dei conseguenti rischi nel caso in cui non si riesca a dimostrare tale ultima circostanza.
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Sequestro dei beni della moglie per i reati tributari del marito
10 Marzo 2017
Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2017 di Laura Ambrosi
Fisco e famiglia. In comunione fuori solo quelli personali
È legittimo il sequestro dei gioielli della moglie per reati tributari commessi dal marito: se tra i coniugi vige il regime di comunione legale, possono escludersi solo i beni strettamente personali. Se invece c’è il regime di separazione, occorrerà verificare la capacità reddituale per l’acquisto. A fornire questo importante chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 6595 depositata ieri.
Il gip disponeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per vari reati, anche associativi, di natura tributaria. Più precisamente, la misura cautelare riguardava alcuni gioielli rinvenuti nella disponibilità della moglie dell’indagato, la quale impugnava il provvedimento.
Il Tribunale del riesame, in accoglimento delle doglianze della signora, ordinava la restituzione dei preziosi sequestrati, rilevando la mancanza sia di un sequestro preventivo emesso direttamente a suo nome, sia della prova che i beni fossero nella disponibilità del marito indagato.
Il Pm ricorreva allora per Cassazione lamentando che la misura cautelare aveva ad oggetto anche beni diversi dai preziosi di cui la moglie aveva dato prova fotografica della sua esclusiva disponibilità.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul concetto di disponibilità di beni nell’ambito della comunione tra coniugi. I giudici di legittimità hanno innanzitutto precisato che così come previsto dall’articolo 12 bis del Dlgs 74/2000, la confisca va ordinata su beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. Per “disponibilità” si deve intendere l’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Mutuando, quindi, il concetto del “possesso civilistico”, si tratta di tutti quei beni che ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi sia esercitato per il tramite di terzi. Ne consegue così che la “disponibilità” del bene non necessariamente corrisponde al suo uso effettivo, che di per sé è neutro.
Nella specie, gli orologi facenti parte dei preziosi sequestrati, ben potevano essere indossati indifferentemente da ciascuno dei coniugi a prescindere dalla proprietà o dal possesso degli stessi.
L’uso, quindi, esclude la disponibilità solo qualora riferito ad un bene strettamente personale e pertanto nell’ipotesi di beni “interscambiabili” tra i coniugi, poteva essere legittimo il sequestro nella misura del 50% del valore dei beni.
In tale contesto, peraltro, il regime di comunione legale tra coniugi non era di ostacolo alla confisca pro-quota, tanto più che, secondo quanto già affermato in precedenti pronunce, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro interezza anche beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’indagato (sentenza 29898/2013).
Infine, la Cassazione ha precisato che l’eventuale verifica del reddito, dal quale desumersi la presumibile capacità di acquistare i preziosi, poteva avere rilevanza solo in regime di separazione dei beni e non di comunione. È evidente, infatti, che in quest’ultima ipotesi, i beni acquistati dopo il matrimonio sono di entrambi i coniugi. La decisione, conclusivamente, ha affermato il principio secondo cui per il sequestro di beni mobili dei coniugi va innanzitutto verificato il regime patrimoniale e, solo in caso di comunione, possono escludersi dal sequestro i beni personali. In caso di separazione, invece, occorre verificare se il reddito del coniuge che ne rivendica la proprietà sia tale da giustificarne l’acquisto e ove ciò non fosse, grava sullo stesso la prova della sua esclusiva disponibilità.
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Sequestrabili i beni messi nel trust familiare
10 Marzo 2017
Il Sole 24 Ore 21 Febbraio 2017 di Giovanni Negri
Frode. L’ammissibilità
Milano
La costituzione di un trust familiare può rappresentare una soluzione per blindare un patrimonio in frode ai creditori. Torna a sottolinearlo la Corte di cassazione con la sentenza n. 8041 della Quinta sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha confermato il provvedimento di sequestro di una serie di immobili intestati a un trust (amministrato da un imputato per bancarotta preferenziale e dalla moglie).
La Cassazione ha sottolineato che l’utilizzo di uno strumento giuridico certamente lecito come il trust non può certo giustificare finalità di frode ai creditori sottraendo una quota dei beni del patrimonio. L’indagine va fatta sul campo da parte dell’autorità giudiziaria, indagine tanto più necessaria visto che si tratta delle modalità di utilizzo di uno strumento giuridico estraneo alla nostra tradizione.
E allora ci sono alcuni elementi da tenere presente in un’ottica sostanziale. È il caso delle conseguenze pratiche per cui, in seguito alla costituzione del trust familiare, i beni dell’indagato sono comunque rimasti nell’ambito familiare, con una disponibilità di fatto alla quale non può essere d’ostacolo una segregazione solo formale. L’effetto giuridico poi vede il trust essere classificato tra i negozi fiduciari con un’evidente assimilazione, ricorda la sentenza, con l’interposizone reale, rispetto alla quale è incontestabile l’ammissibilità del sequestro.
Per la Cassazione in ogni caso a testimonianza della limitata disponibilità dei beni da parte del trustee c’è la possibilità di contestare l’appropriaizone indebita quando non sono rispettate nella destinazione dei beni le indicazioni fatte proprie nel negozio fiduciario.
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DECRETO DELEGATO 18 gennaio 2017 n.7
8 Febbraio 2017
PROROGA INCENTIVI PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Articolo Unico
1. Le disposizioni del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 “Incentivi per l’autoimprenditorialità”, già prorogate con Decreto Delegato 22 luglio 2014 n.110 e con Decreto Delegato 21 luglio 2015 n.108, sono prorogate a tempo indeterminato.
2. Per tutta la durata dell’incentivo di cui al comma 1 è effettuata una costante verifica degli oneri economici derivanti dall’erogazione dell’Indennità Economica Speciale (I.E.S.) che, nel caso superino la soglia di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni esercizio finanziari0, sono, per l’eccedenza, a carico del cap. 1-3-2490 “Fondo di intervento” ai sensi dell’articolo 24 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 ed eventualmente su specifico capitolo di spesa da istituirsi in sede di variazione al Bilancio di Previsione dello Stato.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 sono estesi anche ai percettori di indennità di disoccupazione di cui al Capo IV della Legge 31 marzo 2010 n.73 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l’occupazione e l’occupabilità”, con le modifiche indicate ai commi successivi.
4. L’articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 è così modificato:
“1. I beneficiari del trattamento economico previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n.73 al Titolo II, Capo III “Indennità Economica Speciale per mobilità” e successive modifiche e del trattamento economico previsto al Titolo II Capo IV “Indennità di Disoccupazione” della medesima legge, che siano regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro di cui all’articolo 19 o 22 e beneficino del trattamento economico previsto dall’articolo 20 o 23 della stessa legge, ed anche alle liste previste dalla Legge 19 settembre 1989 n.95, possedendone i relativi requisiti di iscrizione, possono accedere agli incentivi per l’autoimprenditorialità previsti dal presente decreto delegato. Tali incentivi consistono nel pagamento delle somme dovute a titolo di ammortizzatore sociale in via anticipata rispetto alle scadenze previste dalla Legge n.73/2010 e successive modifiche con le modalità previste dai successivi articoli.”.
5. L’articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 è così modificato:
“1. Dalla data di rilascio della licenza per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e d), del precedente articolo 3, e dalla data del rilascio del Codice Operatore Economico per i soggetti cui al comma 1, lettere b) e c), dello stesso articolo, sussiste il diritto a ricevere le somme residue dovute da parte dell’ISS prendendo a riferimento:
a) nel caso dell’Indennità Economica Speciale, un periodo pari ad un massimo di sei mesi dalla data di rilascio della licenza, superando la durata indicata al comma 2 o al comma 3 dell’articolo 20 della Legge n.73/2010;
b) nel caso dell’Indennità di Disoccupazione, un periodo pari ad un massimo di sei mesi dalla data di rilascio della licenza, superando la durata indicata al comma 1, lettera a) o b), dell’articolo 23 della Legge n.73/2010.
A seguito della prosecuzione dell’attività oltre i primi sei mesi, l’ISS provvede con successivo pagamento entro il settimo mese di attività al pagamento delle residue somme dovute a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) o di Indennità di Disoccupazione fino al termine previsto. Le somme non possono superare l’ammontare complessivo dell’indennità dovuta.”.
6. Con apposito decreto delegato viene stabilita la decadenza delle disposizioni previste dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95 qualora se ne ritenga superata la necessità.
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Servizi intragruppo, costi deducibili con analisi «pesanti»
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore lunedì 23 Gennaio 2017 di Massimo Bellini
Reddito d’impresa. Passo indietro della Ctp Milano
I costi per servizi intra-gruppo devono essere supportati da adeguata documentazione, anche se le operazioni sono poste in essere tra soggetti italiani. Il principio è espresso dalla sentenza della Ctp di Milano 5575/21/2016 (presidente Natola, relatore Marcellini), che ritorna sul tema delle management fees.
La pronuncia trae origine da una contestazione in base all’articolo 109 del Tuir, in merito alla deducibilità dei costi per servizi di natura direzionale, legale e finanziaria riaddebitati da una società controllante alla propria controllata, entrambe residenti in Italia e aderenti al consolidato fiscale.
Secondo i giudici milanesi la pretesa dell’ufficio è legittima in quanto il contribuente non è stato in grado di dettagliare e documentare la natura e l’utilità dei servizi ricevuti. In particolare ai fini della deducibilità fiscale sarebbe stato necessario verificare e documentare i requisiti di certezza, inerenza e congruità.
Il contribuente deve produrre documentazione attestante l’effettività dei servizi resi e non solo la loro contabilizzazione, in base alle ordinarie regole di ripartizione dell’onere della prova.
Quanto all’inerenza, va dimostrato il collegamento fra i servizi e l’attività svolta. In altri termini si deve provare che il servizio fornito genera un vantaggio per la società fruitrice e non solo (o comunque non prevalentemente) per il gruppo.
In aggiunta per supportare la congruità vanno analizzati (quanto meno) i seguenti fattori:
inclusione o meno del corrispettivo del servizio nel prezzo dei beni ceduti;
effettiva utilizzazione del servizio;
effettiva incidenza del servizio sulla riduzione dei costi;
rapporto tra l’utile di esercizio, la riduzione dei costi (in relazione alla prestazione resa) e il corrispettivo pagato;
vantaggi conseguiti.
I principi della sentenza fanno un “passo indietro” rispetto a molte delle recenti pronunce in tema di management fees che hanno adottato approcci più sostanziali, focalizzati sulla tipologia dei servizi resi e sul loro inquadramento all’interno dell’azienda, piuttosto che sul mero aspetto documentale (si vedano, ad esempio, le sentenze di Cassazione 6320/16 e 10319/15, e la Ctr Lombardia 123/36/15).
Il “passo indietro” risulta ancora più evidente, considerando che si tratta di operazioni poste in essere tra società italiane. La Ctp, infatti, richiede la predisposizione di analisi articolate e complesse, soprattutto per quanto riguarda le quantificazioni della riduzione dei costi, dell’impatto sull’utile e della prova che non vi è “duplicazione” nel prezzo dei beni ceduti. Concetti, peraltro, che richiamano principi di transfer pricing, anche se non direttamente applicabili trattandosi di operazioni domestiche.
Infine, non rileva il fatto che entrambe le società erano in perdita ed aderivano al consolidato. Essendo distinto per società il presupposto d’imposta che deriva dai servizi, non si verificano le condizioni per la doppia imposizione (articolo 163 del Tuir).
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Società dormiente, distacco falso
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore 17 Gennaio 2017 di Cristina Petrucci e Stefano Taddei
Lavoratori stranieri. I casi esaminati dall’Ispettorato nazionale
Con la circolare 1/2017 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni al personale ispettivo in materia di distacco transnazionale di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. La materia è stata riformata con il Dlgs 136/2016, emanato in attuazione della direttiva 2014/67/Ue ed entrato in vigore il 22 luglio 2016.
La circolare si sofferma sul campo di applicazione del Dlgs 136/2016, esteso anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia, oltre che alle ipotesi di cabotaggio nel settore del trasporto su strada.
In particolare viene posta in evidenza la configurabilità delle ipotesi di distacco non autentico ogniqualvolta il datore di lavoro distaccante e/o il soggetto distaccatario pongano in essere distacchi fittizi per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale che deve essere applicata al lavoratore distaccato.
A titolo esemplificativo, viene individuato un distacco fittizio ove l’impresa distaccante sia una società a sua volta fittizia, ossia che non eserciti alcuna attività economica nel Paese di origine, ovvero ove l’impresa distaccante non presti alcun servizio ma si limiti a fornire solo il personale in assenza della relativa autorizzazione all’attività di somministrazione, ovvero ancora ove il lavoratore distaccato al momento dell’assunzione da parte dell’impresa straniera distaccante già risieda e lavori abitualmente in Italia, mancando in tal caso l’elemento della transnazionalità.
La circolare precisa, infine, che la fattispecie di distacco non autentico può coincidere con le ipotesi di interposizione illecita individuate dal Dlgs 276/2003 (appalto, distacco e somministrazione illeciti/non genuini), ma non deve necessariamente identificarsi con queste ultime.
Da evidenziare che il distacco non autentico viene sanzionato dal legislatore con l’espressa previsione di una presunzione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’utilizzatore.
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«RW» PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ ESTERE
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore 9 Gennaio 2017 di G.M.
L’ESPERTO RISPONDE (nr 76 – 369297)
Un soggetto, fiscalmente residente in Italia per i periodi d’imposta 2014 e 2015, avendo solo il compenso di amministratore di una società italiana, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Però, dal 2014, egli ha assunto la carica di amministratore anche in una società svizzera con la delega sul conto svizzero della società, e con la possibilità di prelevare, e non soltanto di operare in nome e per conto della società stessa. Si ritiene, pertanto, che il soggetto residente dovesse presentare la dichiarazione per il solo quadro RW. È così? Per il 2015, presentando la dichiarazione per il solo quadro RW, con il ravvedimento operoso si potrebbe sanare la situazione. Ma per il 2014 si può adottare la stessa soluzione? Se sì, quale sanzione verrebbe applicata?
G.M.MILANO
Come specificato anche nelle istruzioni alla compilazione del quadro RW, «sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione», con l’ulteriore precisazione che «qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società». Su queste basi, parrebbe corretto che l’obbligo di compilazione del quadro RW non sussista nei casi in cui l’operatività sia strettamente correlata allo svolgimento del proprio incarico di amministratore, restando esclusa ogni altra ipotesi di detenzione “diretta” e per conto proprio della disponibilità sul conto corrente intestato alla società. Va tuttavia osservato che la circolare 27/E/2015, proprio con riferimento alla fattispecie riguardante gli amministratori di società di capitali, ha escluso l’obbligo di compilazione del quadro RW in ragione del fatto che il soggetto titolare effettivo delle attività estere, vale a dire la società, è un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Trattandosi, nel caso di specie, di una società estera, non è da escludere che l’amministrazione finanziaria limiti la portata di questo passaggio alle sole società italiane. Seguendo questo comportamento, ispirato a ragioni di maggiore prudenza, l’amministratore può fruire del ravvedimento per sanare sia il 2015, versando una sanzione fissa di 250 euro, ridotta di un decimo o un nono a seconda che si tratti di dichiarazione tardiva o infedele, sia il 2014 (a condizione che la dichiarazione non sia omessa), versando la sanzione proporzionale del 3% sull’ammontare della giacenza media del conto corrente, anch’essa opportunamente ridotta a un settimo per effetto del ravvedimento. Questa modalità di autoregolarizzazione pare finanziariamente più favorevole rispetto a quella, altrettanto percorribile ma che prevede minori “sconti” sugli anni più recenti, prevista dalla “voluntary disclosure bis”.
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Vantaggi fiscali anche per la holding «statica»
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore 03 Gennaio 2017 di Luca Miele
Cassazione. Riconosciuta a una società francese, ritenuta di comodo dai giudici di merito, la posizione di beneficiario effettivo
L’interpretazione della nozione convenzionale di “beneficiario effettivo” dei dividendi percepiti deve tenere conto della natura e delle funzioni svolte dalle holding statiche di partecipazione. La sentenza della Corte di cassazione n. 27113 del 28 dicembre 2016 rappresenta un significativo tassello nell’ambito del tema del beneficiario effettivo, spesso oggetto di controversie fiscali e tuttora in cerca di stabilità a livello legislativo.
Il caso è quello di una società francese che percepisce dividendi dalla propria controllata italiana fruendo dei benefici previsti dalla convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia. I benefici sono contestati in quanto la società francese non sarebbe l’effettiva beneficiaria dei dividendi poiché controllata da una società Usa; l’entità francese costituirebbe quindi una società di comodo avente l’unica funzione di fruire dei benefici fiscali e di trasferire gli utili all’effettivo beneficiario in Usa. In altre parole, la società francese non disporrebbe, giuridicamente ed economicamente, dei dividendi percepiti e la destinataria reale sarebbe la società Usa il cui ordinamento non prevede analoghi vantaggi fiscali.
I giudici di merito individuano nella società francese una mera “scatola”, espressione di abuso del diritto, creata al solo scopo di beneficiare di vantaggi fiscali, constatando l’assenza di una reale organizzazione della società francese, la presenza di ingenti partecipazioni azionarie e modesti crediti operativi, mancanza di dipendenti, assenza di fatturazione per servizi gestionali alla controllata italiana e assenza in Francia di una direzione effettiva intesa quale sede amministrativa di reale svolgimento di attività gestorie.
La Cassazione respinge tale ricostruzione in quanto, in caso di holding o sub-holding statiche, gli indici sopra indicati, normalmente riferiti alle società operative, possono non essere significativi. Ciò che deve rilevare è «la padronanza ed autonomia della società-madre percipiente sia nell’adozione delle decisioni di governo e indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattamento e impiego dei dividendi percepiti (in alternativa alla loro traslazione alla capogruppo sita in un Paese terzo)». Per le holding statiche, quindi, rileva il compito istituzionale di mero indirizzo e direzione unitaria, la partecipazione alle assemblee delle controllate e la riscossione dei dividendi. E nel caso della società francese, la qualità di beneficiario effettivo è dimostrata dal fatto che è la reale proprietaria della partecipazione e destinataria effettiva dei dividendi regolarmente iscritti in bilancio, aggredibili dai creditori e liberamente da essa utilizzabili.
Per quanto riguarda il requisito della direzione effettiva, secondo la Cassazione non si può parlare di fittizietà della sede francese in quanto la ricorrente ha sede legale e amministrativa in Francia, è assoggettata a imposizione in quel paese, gli amministratori persone fisiche risiedono in Francia e ivi vengono prese le fondamentali decisioni concernenti la società.
In conclusione, ciò che è necessario verificare è il luogo di effettiva adozione delle decisioni direttive, amministrative e di coordinamento delle partecipazioni possedute dalla società madre percipiente, secondo l’attività tipica di holding da quest’ultima esercitata.
La sentenza si innesta in un panorama interpretativo e legislativo in divenire, anche a livello internazionale, dalla lettura del quale non sempre si perviene a una univoca definizione del fenomeno. Anche perché il tema del beneficiario effettivo si sovrappone con quello delle forme di interposizione in cui il percettore del reddito ha l’obbligo di retrocederlo a terzi e con altre forme di abuso dei Trattati che non sono direttamente collegate al tema del beneficiario effettivo. E la stessa definizione di holding passiva e di costruzione artificiosa si ricava, anche indirettamente, in diversi provvedimenti a livello comunitario e internazionale, con forti incertezze.
L’instabilità legislativa (e giurisprudenziale) determina anche un non perfetto coordinamento della prassi amministrativa nazionale e degli approcci adottati dai verificatori (Assonime, Note e Studi n. 17/2016) con relative responsabilità dei sostituti d’imposta chiamati ad applicare norme “incerte”.
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Esterovestizioni, costruzioni artificiose sotto tiro
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore 10 Gennaio 2017 di Davide Cagnoni e Alessandro Germani
Sedi estere. Già la Cassazione aveva sottolineato la liceità dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti di uffici oltrefrontiera
Nell’attuale economia globale i gruppi sono strutturati con headquarter molto articolati, che accentrano funzioni no core quali finanza, legale, audit, compliance e con strutture periferiche “leggere” nei mercati di sbocco. Spesso, poi, vi sono entità ad hoc in determinati Paesi dove si concentrano attività quali la ricerca e sviluppo. Tutto ciò genera molteplici transazioni intercompany, che richiedono la definizione di prezzi di trasferimento a valore di mercato. In questi casi, l’amministrazione fiscale tende a contestare l’esterovestizione di società estere appartenenti a gruppi italiani o la stabile organizzazione occulta di gruppi esteri con controllate italiane.
Per ciò che concerne il fenomeno dell’esterovestizione, i rilievi riguardano i due seguenti profili:
la residenza fiscale (articolo 73, comma 3 del Tuir) di società estere, con onere della prova a carico dell’amministrazione, ricondotte a tassazione in Italia in base alla sede di direzione effettiva (place of effective management);
l’esterovestizione vera e propria (articolo 73 comma 5-bis), con onere della prova a carico del contribuente, qualora la società estera controlli una società italiana e sia a sua volta controllata da soggetti residenti o amministrata da residenti.
In ambo i casi, la presenza di subholding passive, relegate ad una detenzione statica delle partecipazioni, determina la contestazione dell’attività di direzione e coordinamento della holding italiana. In tali ipotesi può essere di aiuto la prevalenza di asset esteri in portafoglio (Assonime n. 67/07). Tuttavia lo stesso rilievo viene talvolta utilizzato anche nei confronti di società operative. Ciò porterebbe al paradosso estremo che tutte le consociate di una multinazionale siano da considerarsi residenti nello Stato di stabilimento della capogruppo (Assonime nota 17/16). Nell’ambito del contenzioso relativo a queste tematiche è quindi da tenere in debita considerazione quanto affermato dalla Cassazione (sentenza n. 43809/15), che ha per la prima volta posto l’accento sulla liceità – e normalità – dell’attività di direzione e coordinamento (articolo 2497 Codice civile) introdotta con la Riforma Vietti. Pertanto, è del tutto fisiologico che gli impulsi sulla controllata non residente promanino dalla controllante italiana, in quanto ciò che rileva ai fini della contestazione di esterovestizione sono solo le costruzioni di puro artificio. Di conseguenza, la semplice nozione di ufficio che, ai sensi dell’articolo 162 del Tuir, ha i connotati per configurare una stabile organizzazione, potrà essere positivamente valutata altresì come luogo di effettivo esercizio dell’attività d’impresa.
Venendo, invece, alla stabile organizzazione, nei gruppi multinazionali si assiste sempre di più alla tendenza di insediarsi all’estero non attraverso strutture societarie (subsidiaries), bensì con stabili organizzazioni (branch), che rispondono all’esigenza di una maggiore flessibilità e semplificazione societaria. Questa è la situazione fisiologica che trova ampio riscontro. Differente è il caso patologico in cui un soggetto non residente nasconde la propria attività economica al fisco italiano, in quanto viene celato il soggetto passivo e la sua conseguente produzione di reddito in Italia. Nella pratica, la controllata residente mette a disposizione del soggetto non residente attrezzature e personale, ospitando al proprio interno una stabile organizzazione occulta come fosse una “enclave”.
Tra le due situazioni estreme esiste poi la normalità di subsidiaries svuotate di funzioni allocate nelle capogruppo o in altre entità (principal companies) deputate alla ricerca e sviluppo o alla gestione degli intangibles. Ciò, tuttavia, non deve condurre alla semplicistica conclusione che tutte le entità locali di un gruppo multinazionale siano stabili occulte (Assonime, nota 17/16). Occorrerebbe, infatti, considerare il livello di tassazione della controllante non residente, in quanto se la stessa non è localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata né beneficia di regimi agevolativi o di ruling, non vi è motivo per erodere la base imponibile italiana. Quindi, la semplice contestazione legata alla limitata autonomia e sostanziale dipendenza della controllata italiana non può essere sufficiente, di per sé, a configurare una stabile occulta. Né tantomeno basta l’individuazione di fumose funzioni ultronee rispetto al business (Cassazione n. 3773/12).
In un contesto che dovrebbe incentivare l’afflusso di investimenti esteri sarebbe, pertanto, opportuno un approccio che contrasti le sole costruzioni di puro artificio.