Prestiti infruttiferi: servono valide ragioni economiche

11 Maggio 2017

Il Sole 24 Ore 3 Aprile 2017 di Massimo Bellini e Alfredo Orlandi

Finanziamenti. La difesa in caso di controlli

Le operazioni finanziarie intercompany sono spesso sotto la lente del fisco durante le verifiche. Il tema dei finanziamenti infruttiferi è da tempo dibattuto con interpretazioni ondivaghe da parte della giurisprudenza. Con le sentenze 27087/2014 e 15005/2015 la Cassazione ha ritenuto che il principio del valore normale debba essere applicato solo in presenza di componenti di reddito positive o negative. Poiché tali condizioni non risultano integrate nella concessione di mutui non onerosi, questi ultimi devono essere considerati legittimi. La Suprema corte, tuttavia, nel 2016 (sentenza 7493/2016) è tornata al precedente orientamento (che sembra più in linea con i principi sottostanti la normativa sul transfer price), secondo cui i prestiti infruttiferi non esulano dall’applicazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir.
Pur accettando l’applicabilità del valore normale, andrebbero comunque sempre analizzate le motivazioni sottostanti l’effettuazione di finanziamenti od operazioni finanziarie gratuite. Anche un tasso o un compenso pari a zero, infatti, può rappresentare un valore di mercato qualora sia giustificato da valide ragioni economiche, come confermato dalla Ctr Piemonte 1224/4/2016 che ha ritenuto corretto il mancato addebito di commissioni di garanzia da parte di una società italiana alla propria consociata americana, in quanto rispondente ad una logica di tornaconto economico in un contesto di crisi di liquidità e di riduzione del fatturato.
Talvolta, inoltre, le operazioni finanziarie infruttifere potrebbero richiedere una analisi congiunta con altre transazioni intragruppo strettamente correlate, al fine di valutare la congruità con principi di mercato. Ad esempio la Ctp Cremona 77/2013 ha ritenuto corretto il mancato addebito di interessi attivi su anticipazioni finanziarie da parte della contribuente italiana alle consociate slovacche, in quanto giustificato dai bassi prezzi di acquisto di beni che le società estere potevano applicarle in assenza di oneri di finanziamento.
La “riqualifica” da parte dell’amministrazione delle operazioni finanziarie può riguardare anche la loro natura e caratteristiche. Non di rado, infatti, accade che operazioni attive a breve (cash pool, depositi, e così via) vengano riqualificate in operazioni a lungo (e viceversa per le operazioni passive), in quanto protratte nel tempo, con applicazione di maggiori tassi (spesso desunti dalle statistiche di istituzioni come Banca d’Italia e Bce). Ad esempio la Ctp Milano 9599/24/2016 ha confermato una contestazione dell’ufficio che aveva riqualificato un deposito infragruppo effettuato da una società italiana con la consociata belga in finanziamento.
In tutti questi casi sarà utile dimostrare che le caratteristiche delle operazioni rispondono alle reali esigenze delle parti e che vi è stato un utilizzo delle risorse conforme a quanto previsto contrattualmente. Senza contare che il quadro di riferimento diventerà ancora più incerto con l’applicazione dei nuovi principi contabili e del costo ammortizzato.

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Il Fisco insegue le carte di soggiorno

11 Maggio 2017

Il Sole 24 Ore 12 Aprile 2017 di Alessandro Galimberti

Voluntary disclosure. Le novità dell’amministrazione sulla campagna di emersione dai paradisi fiscali

In vista richieste di gruppo per Svizzera, Montecarlo e altri Paesi
Non saranno solo gli iscritti all’Aire dal 2010 – come previsto dalla nuova legge sulla voluntary disclosure – a finire nelle richieste “di gruppo “ dell’assistenza fiscale internazionale.
L’agenzia delle Entrate sta infatti preparando anche le rogatorie per i contribuenti che negli ultimi anni hanno ottenuto, per esempio, il permesso di tipo “B” in Svizzera, la Carte de soujour a Montecarlo e titoli equivalenti in altri Paesi rifugio, compresi i vicini – e comunitari – Austria e Slovenia, senza però dichiararlo all’anagrafe italiana.
Il retroscena della caccia ai contribuenti ancora in fuga, e che si ritengono in salvo per non essersi autodichiarati all’anagrafe residenti all’estero, è emerso dall’intervento del capo team dell’Ucifi, Vincenzo Averna, durante il convegno organizzato all’ambasciata svizzera sul tema della nuova campagna di emersione che ancora stenta a decollare. Svizzera che, come noto, ha dato un grande contributo alla riuscita della prima voluntary disclosure (il 70% della discovery è arrivato dalla piazza di Lugano e dintorni grazie alla piena collaborazione del sistema bancario) e che ora non si tirerà indietro nell’agevolare le ricerche dell’agenzia sui ritardatari cronici e, soprattutto, su chi è domiciliato nella Confederazione all’insaputa o quasi del fisco italiano.
Il nuovo corso dei rapporti tra Roma e Berna, superata ormai di slancio la cronica diffidenza, traspare anche dall’intervento della direttrice del dipartimento economia e finanze del Mef, Fabrizia Lapecorella, che davanti alla platea di avvocati, commercialisti e dirigenti bancari, ha aperto al proseguimento della road map firmata a Milano all’epoca del protocollo inserito a margine della legge 186/14 (Vd 1, il 23 febbraio 2015).
Lapecorella ha detto che l’Italia è pronta ad affrontare i passaggi successivi dell’intesa di Milano, aprendo in sostanza, senza citarli, ai temi ancora “sensibili”. Se la Svizzera chiede l’aggiornamento della Convenzione sulle doppie imposizioni, datata 1976 e che oggi penalizza non poco le ritenute degli investitori italiani, per Roma c’ è la questione delle liste dei “rifugiati fiscali” su almeno due fronti: quello dei domiciliati occulti ma anche il fronte di chi negli ultimi anni ha chiuso o svuotato i conti e gli investimenti per volare altrove (tutte categorie che diventeranno oggetto di richieste di gruppo sull’asse Roma-Berna).
L’approccio internazionalista della confederazione elvetica è stato ribadito dall’ambasciatore Giancarlo Kessler: «La Svizzera intende continuare ad disporre di una piazza finanziaria ed economica stabile, competitiva, integra e rispettata a livello internazionale» e, sempre sul versante Oltralpe, l’avvocato ed ex procuratore pubblico Paolo Bernasconi ha sottolineato che l’amministrazione fiscale sta trattando 67 mila richieste di assistenza, in attesa di quelle italiane, con un trend che non sembra conoscere pause.
Unanime infine la lettura dei professionisti invitati alla tavola rotonda sulla stretta della rete fiscale internazionale: Luigi Belluzzo ha presentato le liste dei Paesi collaborativi, ormai sopra i 100 nel mondo, Markus Wiget ha sottolineato la pervasività del nuovo reato di autoriciclaggio, mentre Valerio Vallefuoco ha anticipato che le nuove regole dell’antiricilclaggio spostano sul professionista – rischi inclusi – tutta l’attività di tracciamento e di segnalazione del cliente.

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Capitali all’estero, il Fisco all’attacco

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 4 Marzo 2017 di Giovanni Parente
Dagli acquisti alle utenze: tutti i dati utilizzabili per smascherare le false residenze oltreconfine
ROMA
Nell’articolato mosaico della lotta all’evasione alla fine tutto si lega. Così a scorrere il provvedimento con cui l’agenzia delle Entrate ha stilato l’elenco di tutti i fattori di rischio per arrivare a mettere sotto controllo chi fa finta di vivere all’estero ma, in realtà, se ne resta in Italia sfruttando solo la tassazione più vantaggiosa oltreconfine, si intravede come un assist arrivi anche dallo spesometro. Per la partenza della campagna di controlli sulle finte residenze all’estero l’amministrazione finanziaria ha annoverato come indicatore anche le operazioni rilevanti sotto il versante Iva. Detto in altre parole tutte fatture emesse o ricevute, quelle che vengono comunicate appunto con lo spesometro. Una comunicazione che da quest’anno subisce un restyling notevole visto che, almeno stando alle leggi ora in vigore (e appena ritoccate dalla conversione del decreto Milleproroghe), sarà più frequente visto che diventa semestrale con la prospettiva di diventare trimestrale, sempre che non intervengano modifiche. E il restyling è stato previsto proprio nel decreto fiscale che, oltre a riaprire la voluntary disclosure, ha previsto a carico dei Comuni l’obbligo di comunicare alle Entrate i dati di chi ha richiesto l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) a partire dal 1° gennaio 2010.
In pratica, un flusso informativo (per i quali il provvedimento diffuso ieri fissa la fase operativa transitoria in attesa del completamento all’Anagrafe nazionale della popolazione residente) che sarà la base di una piramide rovesciata con cui arrivare a stanare i finti emigrati. Una base da cui si procederà con successive scremature con un applicativo informatico su misura chiamato Sonore. Prima di tutto attraverso una serie di “spie” ricavate dai dati già presenti in Anagrafe tributaria: movimenti di capitale da e verso l’estero trasmessi da banche e intermediari finanziari, atti del registro, utenze domestiche (elettricità, acqua, gas e telefono) attive in Italia, cariche sociali, versamenti di contributi per colf e badanti. A questi si aggiungono indicatori un po’ più a carattere fiscale, come le informazioni trasmesse da datori di lavoro o enti previdenziali sui redditi percepiti e quelli sulle operazioni Iva effettuate. Due tracce evidenti che i contribuenti, in realtà, sono pienamente operativi nel nostro Paese. E qui si arriva a una seconda fase della “scrematura” perché la messa a punto delle liste selettive dei soggetti da controllare prevede il ricorso ad altri strumenti informativi: interni ed esterni.
Quelli interni riguardano l’archiviazione della mole di dati acquisiti attraverso la prima voluntary disclosure. La circolare sui controlli dello scorso anno (la 16/E/2015) aveva, infatti, messo nero su bianco come la gestione delle pratiche di adesione doveva diventare un’occasione per costituire un database da utilizzare in futuri controlli attraverso l’analisi e la rilevazione statistica delle «condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono l’allocazione all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale». Ecco che quindi non esser presente in quell’archivio perché non è stata sfruttata l’opportunità di regolarizzare i capitali detenuti illecitamente all’estero può trasformarsi in un alert per l’agenzia delle Entrate.
Quelli esterni sono, invece, le informazioni provenienti dalle amministrazioni finanziarie straniere sulla base delle direttive europee (e anche nel Ddl di delegazione europea esaminato ieri in Consiglio dei ministri si fa un ulteriore passo avanti in questa direzione) o degli accordi internazionali. Ormai anche a livello extraUe il cerchio si sta sempre più chiudendo, perché sono 57 i Paesi che si sono già impegnati a scambiare informazioni secondo gli standard definiti globalmente e si arriverà a 100 dal 2018. Senza dimenticare poi l’accordo Fatca con gli Stati Uniti relativo ai dati finanziari.
In questo modo, se non sarà proprio sicuro, sarà molto probabile che chi non ha fatto la voluntary «1.0» e risiede formalmente in uno Stato black list finirà nella lista selettiva. Un deterrente in più per prendere al volo il secondo treno (attualmente in corso) del rientro dei capitali.

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Una tassa a forfait per attirare i «paperoni» dall’estero

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 9 Marzo 2017 di Giovanni Parente

IMPOSTA FISSA DA 100MILA EURO PER RISIEDERE IN ITALIA

«welcome to Italy». Il Fisco non darà più solo la caccia a chi sposta fittiziamente la residenza all’estero ma si prepara ad accogliere i «paperoni» (quelli che in gergo tecnico si chiamano contribuenti con alto patrimonio). Per questi soggetti, diventa operativa con una serie di semplificazioni la chance prevista dalla legge di bilancio di spostare la residenza nel nostro Paese e di vedersi tassare i redditi prodotti all’estero con un’imposta sostitutiva fissa di 100mila euro. L’obiettivo è di attrarre capitali stranieri.
Magari sfruttando l’effetto Brexit. Non a caso l’idea su cui è stato costruito il regime è quella del ResNotDom anglosassone.
A leggere i commenti sul web e sui social la misura non è immune da critiche. La più diffusa è che così si favoriscono ulteriormente i più ricchi. Certo, per chi ha ingenti disponibilità un’imposta a forfait (più corretto eticchettarla in questo modo che come flat tax) da 100mila euro (diventano 25mila per ogni familiare trasferito) soprattutto sui redditi da patrimonio o da rendite finanziarie è un importo ultrascontato. Ma c’è un rovescio della medaglia: si tratta di un gettito per il nostro Erario (che allo stato attuale non c’è), poi chi viene in Italia lo fa trasferendo capitali e investimenti. Soprattutto si potrebbe attivare una leva moltiplicatrice: nuovi consumi, nuove opportunità di lavoro. E tutti i redditi prodotti nel nostro Paese sarebbero tassati in modo ordinario.
Verificheremo l’appeal, intanto risultano già manifestazioni di interesse da alcune migliaia di soggetti. Di sicuro, però, anche i contribuenti italiani apprezzerebbero ulteriori sforzi – oltre a quelli fatti finora – per ridurre il prelievo e offrire un quadro fiscale più certo.

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Niente imposte se la Srl diventa un trust

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 29 Marzo 2017 di Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto

Ctp Roma. Nel caso di trasformazione non scatta la tassazione per donazione perché non c’è arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità

No all’imposta di donazione nel caso di trasformazione di una Srl in un trust: è quanto deciso dalla Ctp di Roma nella sentenza n. 1836 del 26 gennaio 2017. La giurisprudenza prende in esame la tassazione dell’inusuale atto di trasformazione di società in un trust: il Fisco aveva preteso il pagamento dell’imposta di donazione, in quanto imposta ritenuta applicabile al vincolo di destinazione che origina quando si istituisce un trust, mentre la Ctp ha dunque deciso che la trasformazione di una Srl in un trust «integra una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici non determina l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità che costituisce il fondamento dell’imposta di successione e donazione, ma solo una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il “beneficiario”), senza che vi sia un trasferimento a terzi».
Dopo aver svolto questa considerazione, la Ctp poi richiama la Cassazione n. 21614/2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2016) nella quale è stato affermato (invertendosi la precedente giurisprudenza di legittimità, sentenze n. 4482/2016, 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015) che l’incremento patrimoniale si verifica quando il trustee devolve il patrimonio del trust ai beneficiari e non quando determinati beni vengono vincolati in trust, con la conseguenza che l’atto di istituzione del trust dovrebbe essere tassato con le sole imposte in misura fissa (di registro e, se oggetto di vincolo siano beni immobili, ipotecaria e catastale) e non con l’imposizione proporzionale cui si dovrebbe invece dar corso se si ritenesse applicabile l’imposta di donazione.
La sentenza è dunque assai interessante, almeno sotto due rilevanti aspetti. Da un lato, perché dà per scontata la percorribilità della trasformazione di una società commerciale in un trust, materia parecchio complicata sia per il fatto che l’unico precedente giurisprudenziale conosciuto in materia (Tribunale di Sassari, 13 luglio 2010) si è espresso negativamente, sia per il fatto che è ben controversa l’estensibilità analogica della disciplina della trasformazione cosiddetta “eterogenea” di cui all’articolo 2500-septies del Codice civile a casi che detta norma non prevede: infatti, le ipotesi testuali in cui la trasformazione eterogenea è ammessa sono solo quelle in cui la società di capitali si trasforma in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
D’altro lato, perché la trasformazione di una società in trust richiede una riflessione in ordine ai due “stadi” che tale operazione percorre: prima, infatti, c’è la trasformazione societaria, che è bensì un’operazione normalmente da qualificarsi in termini di neutralità (e, quindi, non suscettibile di imposizione indiretta in misura proporzionale) ma che potrebbe sollecitare considerazioni in termini di tassazione proporzionale se il carattere “eterogeneo” della trasformazione fosse talmente “spinto” da far considerare l’operazione in termini di devoluzione del patrimonio della società trasformata.
All’episodio “trasformazione” si accoda poi il vincolo che si origina sul patrimonio già appartenente alla società trasformata: vincolo che è dunque da tassare con l’imposta fissa se si segue la predetta ultima sentenza di Cassazione (la n. 21614/2016) e la prevalente giurisprudenza di merito, ma che è invece da tassare con l’imposta di donazione se si segue la prevalente giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza di merito minoritaria.

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Marchio inutilizzato: si «estingue» la Lambretta

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 29 Marzo 2017 di Silvia Marzialetti

Diritto dell’economia

È l’uso e non la notorietà, o la capacità distintiva, a mantenere in vita un marchio. Un principio contro il quale nulla può il potere evocativo della storica Lambretta, al centro di un serrato braccio di ferro tra l’impresa di proprietà statale Scooters of India Limited, titolare del marchio dal 2002 per aver acquisito il ramo d’azienda motoveicoli, dopo la chiusura degli stabilimenti Innocenti e l’olandese Brandconcern Bv, che nel 2007 ha depositato alcune domande di registrazione di un brevetto clone in cui campeggia lo stesso termine, accompagnato da varianti grafiche.
Dopo il niet della Corte di Giustizia europea, che poco più di un mese fa (sentenza del 16 febbraio 2017) ha respinto l’impugnazione per la decadenza del marchio, ieri l’azienda di Amsterdam ha incassato un punto a suo favore: la Corte di cassazione, sentenza 7970, ha infatti respinto il ricorso presentato dall’indiana Sil contro la sentenza della Corte di appello, che nel 2013 aveva dichiarato la estinzione del marchio per “non uso”. Il marchio è decaduto nel 1988, quando, trascorsi ormai tre anni dalla fine delle importazioni del celebre scooter dall’India, è venuta meno la circolazione del brevetto. La fine delle importazioni dagli stabilimenti dell’Uttar Pradesh nel 1985 ha messo la pietra tombale su quello che le toghe definiscono “uso effettivo” del marchio.

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Italia-Svizzera, sì allo scambio di liste

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 15 Marzo 2017 di Alessandro Galimberti

Lotta all’evasione. Nel mirino i «recalcitranti» che non hanno fornito rassicurazioni sulla regolarità dei fondi oltreconfine

In vigore dal 2 marzo l’accordo per le «richieste di gruppo» – Spinta alla voluntary

Milano
Mentre l’agenzia delle Entrate si appresta a inviare le prime richieste “di gruppo” negli ex paradisi di confine (Svizzera e Montecarlo), la diplomazia affila le armi per la caccia ai contribuenti in fuga costante.
L’ultimo capitolo rivolto ai «recalcitranti» (testuale) lo hanno scritto le amministrazioni fiscali tra Roma e Berna, da una parte il Dipartimento delle Finanze del Mef, dall’altra l’Amministrazione federale delle contribuzioni. L’accordo, già in vigore di fatto dallo scorso 2 marzo, riguarda le modalità dello scambio di informazioni «di gruppo», quel delicato territorio di mezzo tra la domanda individuale – contro un obiettivo ben individuato dall’Agenzia – e lo scambio automatico di informazioni che riguarderà tutti gli italiani con conti e disponibilità oltralpe (e che vedrà il primo flusso di info debuttare solo dal prossimo mese di settembre).
Territorio delicato, quello delle domande raggruppate, perché molto vicino alla fishing expedition, la “pesca a strascico” vietata dalle norme internazionali. Da qui la necessità di definire regole condivise per permettere all’Agenzia di inviare a Berna liste “blindate” a cui ottenere risposte circostanziate.
L’obiettivo dichiarato del nuovo accordo, scritto in inglese e che è una propaggine del Protocollo di Milano del 23 febbraio 2015 (legge sulla voluntary disclosure), sono i recalcitrant account holders, cioè i titolari di conto mai adeguatisi ai diktat ricevuti dagli istituti finanziari svizzeri. Banche, assicurazioni fiduciarie ecc. avevano inviato ai clienti, a partire dall’inverno del 2014, un form per continuare l’operatività: il titolare-contribuente italiano avrebbe dovuto già da allora sottoscrivere una dichiarazione di piena conformità fiscale o, in alternativa, comunicare l’adesione alla voluntary disclosure. Non tutti però si sono adeguati, ricevendo spesso il benservito della stessa banca, e tra poco si troveranno anche nel mirino della “richiesta di gruppo”.
La collaborazione della Svizzera – a dispetto di clichè ormai datati – è fuori discussione, come dimostra il contenzioso dello scorso anno sui dati richiesti dal fisco olandese circa i suoi contribuenti “nascosti” nei file della Ubs. Al termine di un lungo contenzioso giudiziario, arrivato fino al massimo grado della Tribunale federale, la Confederazione aveva dato il via libera alla domanda di gruppo, ordinando in sostanza la consegna dei dati all’amministrazione olandese e sancendo definitivamente la fine del segreto bancario (solo) di fronte al fisco. L’accordo con l’Italia, in definitiva, serve a tracciare un quadro giuridico certo che affianca e corrobora quello della giurisprudenza.
La richiesta di gruppo in partenza per la Svizzera relativa ai “non conformi” fiscali fa il paio con l’altra iniziativa delle Entrate sugli espatriati degli ultimi sette anni. Nelle norme sulla nuova voluntary disclosure, partita lo scorso 22 ottobre e aperta fino al prossimo 31 luglio, c’è l’obbligo per tutti i Comuni di comunicare gli elenchi degli iscritti all’Anagrafe residenti all’estero per individuare i trasferimenti sospetti. Da questo versante, che riguarda migliaia di potenziali contribuenti in fuga, partirà la seconda tranche delle richieste di gruppo verso paradisi ed ex paradisi fiscali.
E a proposito di residenze più o meno fittizie, sempre ieri è stato ufficializzato l’accordo italo-elvetico per i controlli sui treni internazionali della tratta Varese-Mendrisio. L’intesa, firmata alla presenza dell’ambasciatore svizzero in Italia, Giancarlo Kessler e del consigliere per le politiche fiscali del Mef, Vieri Ceriani, consentirà ai funzionari delle Entrate di fare accertamenti sui convogli in viaggio e di disporre di un ufficio a Mendrisio, nel basso Canton Ticino, per le verbalizzazioni (e ovviamente poteri uguali per le Guardie di confine svizzere in territorio italiano fino a Varese).
Il pressing del ministero e delle Agenzie lungo i confini, anche metaforici, è del tutto evidente. La nuova voluntary disclosure, partita davvero in sordina, rischia di non ripetere nemmeno in lontananza il successo della prima (4,3 miliardi di gettito), anche perché i candidati al rientro e le piazze finanziarie dove sono basati non danno alcun segno di interesse.
Lo scambio automatico, vero spauracchio ma evidentemente non ancora ben percepito nella sua portata, partirà solo a settembre, a Vd2 già chiusa. La nuova offensiva diplomatica e mediatica del governo e dell’amministrazione sembra davvero l’ennesimo “ultimo avviso” per i recalcitranti, appunto.

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L’amministratore è punibile se la società nasce per fini illeciti

4 Aprile 2017

Il Sole 24 Ore 9 Marzo 2017 di Laura Ambrosi

Cassazione. Il manager deve essere beneficiario della frode

La persona fisica risponde delle sanzioni per le violazioni commesse da una società allorchè quest’ultima sia stata costituita artificiosamente a fini illeciti e quindi la persona fisica risulti anche il beneficiario delle contestate violazioni.
È questa una delle interessanti indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza 5924 depositata ieri
La vicenda, in estrema sintesi, riguardava il coinvolgimento di una persona fisica, quale amministratore di fatto, di una società implicata in una frode carosello. Dopo il rigetto del ricorso di primo grado e del successivo appello, il contribuente si rivolgeva in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’assenza di motivazione sulle concrete ragioni che consentivano di ritenere amministratore di fatto il contribuente interessato.
Era poi criticata l’estensione delle sanzioni irrogate alla società anche alla persona fisica.
Circa l’amministratore di fatto, la Suprema corte ha accolto i motivi di ricorso evidenziando che non è sufficiente, come effettuato nella specie dalla Ctr, la descrizione del contesto illecito in cui hanno operato le imprese e l’asserita pericolosità sociale del presunto amministratore,
Secondo la Cassazione, il giudice di merito in sostanza deve motivare le ragioni che lo hanno indotto a individuare l’amministrazione di fatto in capo al soggetto interessato, non potendosi limitare a indicare una serie di dati conoscitivi da cui il lettore dovrebbe dedurre le conclusioni: mancanza di attività delle società, durata temporale brevissima delle imprese coinvolte nella frode, spiccata propensione per le attività criminose eccetera.
In merito, invece, all’impossibilità di irrogare le sanzioni alla persona fisica per violazioni commesse dalla società, i giudici di legittimità pur respingendo l’impugnazione – trattandosi di tema non prospettato nei pregressi gradi di giudizio – hanno fornito alcune interessanti interpretazioni in ordine all’applicazione dell’articolo 7 del Dl 269 /2003.
In base a tale disposizione, nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente. Ne conseguirebbe pertanto l’esclusione della punibilità della persona fisica avente un qualsiasi rapporto con la società.
Sul punto la Suprema corte ha chiarito che detta norma regolamenta le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente. In tal senso peraltro si era già espressa la Cassazione (sentenza 19716/2013) relativamente all’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, aveva compiuto violazioni nell’interesse della società,
Se invece, come nel caso posto al vaglio dei giudici, vi è una coincidenza delle figure di trasgressore e contribuente nella persona dell’amministratore di fatto, in quanto materiale beneficiario dell’attività fraudolenta, non è possibile invocare l’esclusione delle sanzioni prevista dalla citata disposizione.
Si tratta infatti di società costituite artificiosamente a fini illeciti con la conseguente possibilità di irrogare le sanzioni anche in capo alla persona fisica.

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Fattura inesistente se non c’è prestazione

10 Marzo 2017

Il Sole 24 Ore 25 Febbraio 2017 di Antonio Iorio

Cassazione/2. Non è sufficiente dimostrare che i fornitori non erano in grado di svolgere i servizi pagati

Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti non basta provare che i fornitori non sono in grado di svolgere i servizi fatturati ma va riscontrata l’effettività delle prestazioni eseguite. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 9139 depositata ieri.
Un contribuente veniva accusato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti relative a opere edili affidate in subappalto. Il giudice di primo grado riteneva che le imprese emittenti le fatture non potevano svolgere i lavori in questione, sulla base di una serie di indizi: assenza di collaboratori e dipendenti e di strutture idonee, anomalie nei pagamenti eseguiti per lo più per contanti nonostante gli importi elevati, dichiarazioni di alcuni prestatori che non ricordavano lo svolgimento delle attività ecc. Tuttavia assolveva l’imputato avendo provato che i lavori in questione erano stati effettivamente eseguiti. Ne conseguiva, secondo il tribunale, che non poteva trattarsi di fatture oggettivamente inesistenti stante l’esecuzione delle opere, verosimilmente svolte da altri soggetti.
La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado e condannava l’imprenditore ritenendo i lavori in questione mai eseguiti. L’imputato ricorreva così per Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nell’affermazione della responsabilità dell’imprenditore
La Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza di appello inizialmente ha condiviso le conclusioni del tribunale e cioè che in virtù di alcune circostanze, non contestate dalla difesa, i lavori non erano stati eseguiti dalle ditte emittenti le fatture, ma concludeva per la mancata esecuzione delle medesime opere. Tale conclusione – in contrasto con quella del giudice di primo grado – non era, però, in alcun modo motivata. Da qui l’accoglimento del ricorso dell’imputato.
La sentenza è interessante perché non di rado, a seguito di controlli fiscali nei confronti di contribuenti ritenuti “cartiere” perché privi di strutture, si contesta l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti ai destinatari dei documenti: spesso però questi ultimi le prestazioni o le cessioni fatturate le hanno effettivamente ricevute, ancorché da soggetti differenti (soggettivamente inesistenti). In queste ipotesi, quindi, l’eventuale contestazione di falsità oggettiva è priva di fondamento in quanto essa attiene l’assenza dell’operazione e non l’esecuzione della stessa da parte di un fornitore differente.

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Con la voluntary 2.0 subito le liste degli espatriati

10 Marzo 2017

Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2017 di Alessandro Galimberti

Emersione capitali. Via alle rogatorie

MILANO
All’avvio del secondo programma di emersione dei capitali – partito di fatto la scorsa settimana con il rilascio degli standard di trasmissione delle istanze all’agenzia delle Entrate – la Svizzera debutta traumatizzata dall’esito del referendum sulla riforma della fiscalità delle imprese. La sonora bocciatura popolare nel week della nuova legge federale – sospettata di troppe agevolazioni per le multinazionali, a danno quindi delle imprese residenti – rischia infatti di avere conseguenze nel percorso di “emersione” della Confederazione e di avere ripercussioni anche sulle varie black list mondiali in cui ancor oggi è inserita.
Black list che, almeno ai fini delle voluntary italiane, la Svizzera ha comunque abbandonato dal 2015, giocando un ruolo fondamentale nella riuscita della prima Vd tricolore, in cui ha “rappresentato” 41 dei 60 miliardi emersi.
Lo scenario della nuova campagna di emersione comunque è molto diverso, a giudizio degli esperti riuniti ieri alla Camera di commercio Svizzera a Milano. A cominciare dagli italiani che hanno voluto restarne fuori nel 2015: «Attenzione a chi ha trasferito, più o meno realisticamente, la residenza nella Confederazione negli ultimi cinque anni – ha detto l’avvocato (ed ex procuratore pubblico) Paolo Bernasconi – i problemi per loro inizieranno da subito, con l’invio delle liste alle Entrate da parte dei comuni italiani, atto dovuto per legge». Anche chi ha pensato di non comunicare all’Aire il trasferimento di residenza non può stare tranquillo, ha aggiunto la responsabile dell’Accertamento Lombardia, Angela Calcò, perché «le informazioni arriveranno automaticamente anche dagli intermediari».
L’incontro nella sede rossocrociata di Milano è stata anche l’occasione per fare il punto su alcune criticità aperte dalla nuova campagna di rientro, a cominciare dal nuovo istituto dell’ autoliquidazione. «Mi sento di rassicurare i contribuenti che temono conseguenze per i microerrori di calcolo – ha detto la Calcò – ci sarà da parte nostra il buonsenso già messo in campo con la prima Vd. Certo non arriveremo a giustificare situazioni come quel contribuente che “non ricordava” a chi aveva venduto a rate un immobile da 7 milioni in un Paese black list».
E a proposito di collaborazione fiscale internazionale e relative liste, Luigi Belluzzo ha rimarcato la rigidità della legge Vd 2.0 circa l’esclusione dalla white list dei Paesi con i quali non era entrato in vigore il trattato fiscale prima del 24 ottobre scorso. Per effetto, Bermuda, Barbados, Liechtenstein, Panama e Principato di Monaco, per esempio, non potranno far beneficiare del dimezzamento dei termini i contribuenti “emergenti”. Al proposito, Belluzzo ha parlato di una scelta «discutibile e non condivisibile», anche perché la nuova campagna – esaurito il filone svizzero – dovrebbe ripartire tra gli altri da questi ex paradisi. E siccome nel nuovo giro si candidano soprattutto trust e “costruzioni” giuridiche molto complicate (e “artigianali”) oggi si ripropone il problema del Paese del “primo occultamento”. Nel 2015 l’Agenzia, con una misura “dedicata” alla Svizzera, aveva stabilito che nel caso di “rimbalzi” faceva testo il Paese dove era approdato per primo il nero. Oggi gli operatori si aspettano un ampliamento “erga omnes” di quella circolare che, quasi sempre, significa il dimezzamento delle annualità fiscali da sanare e l’abbattimento del dovuto all’erario.

Doing business in San Marino

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