Contratti e banner da conservare

8 Marzo 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 19 Febbraio 2018 di Giorgio Gavelli e Renato Sebastianelli

Le cautele. Meglio verificare prima che la società o l’associazione sportiva sia riconosciuta dal Coni

La difesa del contribuente è chiamata a fornire dimostrazione dell’effettiva esistenza della sponsorizzazione, in particolare attraverso l’esibizione dei contratti (dettagliati, non generici e possibilmente con data certa), delle fatture correttamente redatte e complete in ogni loro parte, dei pagamenti effettuati con modalità tracciate e della documentazione attestante l’avvenuta pubblicità quali giornali, foto, filmati, etc. riportanti il logo della società sponsor.
È pertanto opportuno conservare tutta la documentazione, compresa la pubblicità effettuata tramite banner pubblicitari sui siti web, che dopo un certo periodo di tempo non sono più visibili.
Se si opera in campo sportivo, è opportuno che la società sponsor, prima di procedere con la scelta di pubblicizzare i propri prodotti, si accerti che la associazione sportiva dilettantistica (Asd) o la società sportiva dilettantistica (Ssd) sia riconosciuta dal Coni e affiliata alle federazioni sportive nazionali.
Se poi, è possibile dimostrare un legame tra investimento pubblicitario e incremento delle vendite (o, più semplicemente, dei contatti con potenziali clienti), tanto meglio.
Ma la prova che la manifestazione sponsorizzata è realmente avvenuta ed i partecipanti hanno avuto diretta conoscenza che lo sponsor ha avuto un ruolo nella sua organizzazione è uno degli elementi che spesso la difesa dell’impresa deve rintracciare ad anni di distanza dagli eventi, con tutte le difficoltà legate al reperimento di accadimenti passati.
Recentemente, i giudici milanesi hanno valorizzato (oltre alle solite locandine, foto, filmati, estratti di giornali sportivi, calendari delle manifestazioni eccetera) anche le dichiarazioni di soggetti terzi, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che hanno attestato la loro partecipazione come spettatori agli eventi sportivi.
Anche se queste dichiarazioni non possono «assurgere a testimonianza, hanno pur sempre un rilevante valore indiziario» (così la Commissione tributaria regionale Lombardia 1727/11/2017). Meglio, quindi, prepararsi per tempo a soddisfare l’onere probatorio.

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Antiriciclaggio, dai giudici il principio del favor rei

9 Febbraio 2018

Il Sole 24 Ore 19 Gennaio 2018 di Valerio Vallefuoco

Sanzioni valutarie. Provvedimento del Tribunale di Roma

A distanza di quasi sei mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 90/2017 che recepisce delle IV Direttiva antiriciclaggio, si cominciano a definire i primi orientamenti giurisprudenziali in ordine alla portata applicativa delle nuove norme.
Sono infatti state emesse alcune sentenze di primo grado che applicano le sanzioni più favorevoli ai soggetti vigilati, in particolare alle banche ed ai loro dirigenti e dipendenti. In questo contesto si inserisce il recente provvedimento, ottenuto dallo studio Ristuccia Tufarelli, con il quale il Tribunale di Roma il 6 gennaio 2018 ha sospeso l’efficacia esecutiva di un decreto con il quale il Mef irrogava a una banca una pesante sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio.
Nel motivare il provvedimento di sospensione, il giudice si richiama alla norma del nuovo testo antiriciclaggio (articolo 69) che, nel disciplinare la successione di leggi nel tempo, espressamente prevede l’applicazione del principio del favor rei in base al quale, per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del nuovo decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole.
Ne risulta confermata l’operatività del principio della retroattività della legge più favorevole al sanzionato (lex mitior). Tale principio era stato richiamato prima nella relazione illustrativa del Governo al decreto, poi dalla circolare applicativa della Guardia di finanza e anche da quella del Mef sul regime e le procedure sanzionatorie.
In questo senso anche la dottrina si era già espressa (si veda Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2017). L’applicazione di tale principio presuppone che una medesima condotta sia prevista come illecita e sia sanzionata sia dalla legge in vigore al momento del fatto, sia dalla successiva ma con un regime sanzionatorio differente. Condizioni, queste, presenti nel caso sottoposto alla cognizione del giudice capitolino e che potrebbero portare ad un dimezzamento della sanzione irrogata.
C’è da attendersi che questo provvedimento giudiziario sia destinato a costituire un importante precedente soprattutto in considerazione del fatto che anche dopo la riforma i giudizi di opposizione al decreto sanzionatorio adottato dal Mef restano assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario individuato in via esclusiva proprio nel Tribunale di Roma.
Sarà interessante seguire gli ulteriori sviluppi in considerazione della difesa ministeriale, che invece sostiene la non applicabilità della sanzione più favorevole ai procedimenti definiti con decreto di condanna. Tale tesi si giustifica, secondo il ministero, in quanto, essendo il decreto di condanna immediatamente esecutivo, il sanzionato normalmente procede al pagamento e quindi il ministero sarebbe costretto a restituire quanto incassato in violazione del principio di invarianza finanziaria.
Probabilmente la questione è tutt’altro che risolta ed assisteremo a impugnazioni di queste decisioni e provvedimenti da parte del Mef, anche se il principio generale è chiaro: si applica sempre il principio della legge più favorevole quando un u decreto o un’ordinanza di condanna sono impugnati poiché sono considerati provvedimenti non definitivi .

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Delle ritenute omesse risponde il cda

9 Febbraio 2018

Il Sole 24 Ore 24 Gennaio 2018 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Cassazione. I singoli componenti sono responsabili quali destinatari diretti dell’obbligo di versamento

Del reato di omesso versamento delle ritenute può rispondere ciascun componente del consiglio di amministrazione della società: ognuno infatti, disponendo di poteri di firma libera e disgiunta, può autonomamente adempiere all’obbligazione tributaria a prescindere dalla suddivisione interna di specifiche competenze.
Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 2741 depositata ieri.
Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una società veniva disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca, su beni nelle loro disponibilità per il delitto di omesso il versamento delle ritenute della società.
La misura cautelare veniva confermata dal Tribunale del riesame. Avverso tale decisione, ricorrevano gli amministratori in Cassazione, lamentando tra i diversi motivi, l’errata estensione della responsabilità penale all’intero consiglio di amministrazione, anziché imputarla esclusivamente al legale rappresentante della società.
La Suprema corte, ritenendo infondata la doglianza, ha innanzitutto chiarito che la condotta penalmente rilevante non è l’omesso versamento delle ritenute nel termine previsto dalla normativa tributaria, ma il mancato versamento delle ritenute certificate (nella versione ante modifiche del Dlgs 158/2015) nel maggior termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta dell’anno precedente. Il reato si consuma così alla scadenza del termine lungo e non prima, con la conseguenza che fino a tale momento, il comportamento omissivo del contribuente non ha alcuna rilevanza penale. Da ciò consegue che la responsabilità potrebbe anche ricadere su un soggetto diverso da chi ha omesso i versamenti delle ritenute: potrebbe infatti accadere che l’amministratore nel corso dell’anno, quando cioè avvengono gli omessi pagamenti, non sia il medesimo in carica all’atto della presentazione della dichiarazione.
Con riguardo poi alla sussistenza di un consiglio di amministrazione, i giudici di legittimità hanno precisato che i singoli componenti non sono chiamati a rispondere perché garanti dell’adempimento altrui, ma quali destinatari diretti dell’obbligo di versamento. Trattandosi di una società a responsabilità limitata, se l’ordinaria amministrazione è affidata a più persone disgiuntamente, ciascuno è autonomamente e singolarmente in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni della società.
Il pagamento del debito tributario, peraltro, è un atto giuridico che qualunque amministratore può validamente compiere, non trattandosi di atto di gestione in senso stretto.
L’eventuale suddivisione interna delle competenze non è opponibile a terzi e comunque non limita la capacità del singolo membro di compiere atti giuridici, tanto più se il potere di ciascuno è con firma libera e disgiunta.
Ciascun amministratore poteva così compiere atti di ordinaria amministrazione di qualsiasi genere ed anche “estranei” al settore di propria competenza. Da qui il rigetto del ricorso.

 

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Lettere sulle attività estere «viziate» da dati indebiti

9 Febbraio 2018

Il Sole 24 Ore 25 Gennaio 2018 di Marco Piazza

Adempimento spontaneo. Le comunicazioni dell’Agenzia riguardano il periodo d’imposta 2016

Nel Crs anche le informazioni sui rapporti intestati a intermediari

Lo scambio d’informazioni automatico con le amministrazioni finanziarie estere (secondo il cosiddetto Common reporting standard – Crs) comincia a dare i suoi risultati: sulla base del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 299737/2017 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 dicembre 2017) sono state inviate migliaia di comunicazioni ai contribuenti che risultano detenere attività finanziarie all’estero non indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, con lo scopo di promuovere il cosiddetto “adempimento spontaneo”.
Queste comunicazioni sono estremamente generiche. Non contengono alcun dato che consenta di identificare la tipologia di attività, l’entità e il luogo di detenzione. Non si tratta quindi di accertamenti contro cui ricorrere, a rischio di perdere qualche opportunità di difesa; né si tratta di atti introduttivi di attività di indagine nei confronti del contribuente.
Viene solamente avvertito il contribuente che risultano anomalie nella sua posizione fiscale, che può chiedere e fornire spiegazioni.
Le comunicazioni riguardano l’anno d’imposta 2016 (dichiarazione 2017). Pertanto è ancora possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
L’obbligo di compilare il quadro RW non sussiste se le attività all’estero sono detenute per mezzo di intermediari finanziari italiani che, al verificarsi dei presupposti, prelevino eventuali ritenute ed imposte sostitutive dovute (articolo 4, comma 3 del Dl 167/90).
Ci si attendeva che i rapporti all’estero intestati ad intermediari finanziari italiani (cosiddette “istituzioni finanziarie”) per conto dei loro clienti non sarebbero stati oggetto di alcuna segnalazione da parte degli intermediari esteri: in linea di massima, lo scambio automatico d’informazioni non viene effettuato se il conto o il deposito è intestato ad una istituzione finanziaria. Qualche problema poteva sorgere per i rapporti in amministrazione fiduciaria senza intestazione oppure per i lavoratori in zone di frontiera, detentori – nello Stato estero in cui lavorano – di conti correnti con giacenza media non superiore a 5mila euro.
Quando invece il rapporto all’estero è intestato a una istituzione finanziaria di un paese collaborativo (specie italiana) la segnalazione non dovrebbe essere fatta.
È invece successo che molti intermediari esteri hanno comunicato anche i titolari effettivi dei rapporti intestati a banche e fiduciarie italiane per loro conto e che quindi, l’agenzia delle Entrate abbia riscontrato, in tantissimi casi, anomalie in realtà non esistenti.
I principali casi riguardano polizze vita, quote di fondi comuni d’investimento e azioni o quote di società estere.
Il contribuente in regola può:
• trascurare la comunicazione;
• chiedere alla direzione provinciale competente ulteriori informazioni per individuare l’investimento oggetto di segnalazione;
• dare all’Agenzia l’informazione che giustifica la mancata compilazione del quadro RW, ossia che le attività sono amministrate da un intermediario finanziario italiano.
L’ultima soluzione (si veda qui a fianco il facsimile da adattare al caso concreto) pare preferibile perché i dati dello scambio d’informazioni sono disponibili anche per la Guardia di Finanza.

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Investimenti esteri nel quadro RW solo se fruttiferi

9 Febbraio 2018

Il Sole 24 Ore 30 Gennaio 2018 di Antonio Zappi

Ctr Veneto. Il conto corrente

L’obbligo di compilazione del quadro RW non concerne qualsiasi investimento ed attività estera di natura finanziaria, ma solo quelli potenzialmente idonei a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. A queste conclusioni è giunta la Ctr Veneto con la sentenza 70/2/2018 (presidente Russo, relatore Lapiccirella).
L’agenzia delle Entrate aveva contestato a due coniugi di non aver dichiarato nelle rispettive dichiarazioni una somma depositata in un conto corrente cointestato acceso presso una banca francese. A parere dell’Ufficio, la normativa sul monitoraggio fiscale (Dl 167/90) avrebbe richiesto ai contribuenti l’obbligo di dichiarare le consistenze finanziarie estere, in quanto la sola disponibilità delle medesime costituirebbe una presunzione legale di redditività. I contribuenti, invece, avevano provato che le somma giacente presso la banca transalpina fosse infruttifera ed improduttiva di interessi, sostenendo quindi che queste attività non fossero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Richiamando il disposto letterale dell’articolo 4 del citato Dl 167/90, i giudici veneti hanno confermato la sentenza di primo grado, accogliendo nel merito l’eccezione del contribuente che, nel giudizio di prime cure, era stata invece assorbita dal difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato.
Per il Collegio lagunare, «la lettera della legge è chiara – debbono esistere redditi prodotti all’estero, che nel caso che occupa sono assenti – ma anche lo spirito della norma depone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale – anche questa assente».
Quindi, un conto corrente infruttifero non può attribuire al contribuente alcuna potenzialità reddituale, poiché se il legislatore avesse voluto prevedere l’obbligo di dichiarazione per qualunque allocazione di risorse finanziarie estere avrebbe in tal senso formulato il disposto del citato 4. Tale circostanza, invece, non è avvenuta nemmeno con la riformulazione operata dalla legge 97/2013.
Il tenore letterale della norma, quindi, esclude l’obbligo di monitoraggio di ogni asset oltreconfine, prevedendone la necessità solo per quelli suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia. In sede interpretativa, invece, l’agenzia delle Entrate ritiene produttive di reddito da monitorare anche le citate attività finanziarie estere (circolari 38/2013 e 45/2010) e tra le rarissime sentenze che si sono occupate in passato della questione in argomento va segnalato un pronunciamento della Commissione tributaria di II grado di Bolzano (n. 48/2/14) che, anche in quel caso e poiché “in claris non fit interpretatio”, aveva statuito la non necessità di monitorare nel quadro RW un finanziamento infruttifero, confermando come il principio di legalità sancito in ambito tributario dall’articolo 3 Dlgs 472/97 ed il suo corollario principio di tassatività impongano una lettura molto rigorosa del chiaro disposto normativo.
Va infine segnalato che, per la novità della materia del contendere, i giudici veneziani hanno individuato un’idonea motivazione per derogare al principio di soccombenza e compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

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L’esterovestizione non esonera dall’obbligo di dichiarazione Iva

9 Febbraio 2018

Il Sole 24 Ore 23 Gennaio 2018 di Laura Ambrosi

Cassazione. L’operazione non abusiva comporta l’adempimento

L’esterovestizione di una società non è un’operazione abusiva con la conseguenza che l’omessa presentazione della dichiarazione in Italia costituisce una fattispecie penalmente rilevante. A fornire questo importante chiarimento è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 2407 depositata ieri.
La vicenda nasce da una contestazione della Gdf con la quale veniva considerata esterovestita una società tedesca. Il legale rappresentante veniva così accusato di omessa dichiarazione Iva.
Il Gip disponeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia nei confronti della società sia del suo amministratore, fino a concorrenza dell’imposta evasa. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro e l’indagato, il legale rappresentante della società, proponeva ricorso per Cassazione.
Tra i motivi di doglianza, la difesa rilevava che la realtà tedesca non era stata indagata dalle relative autorità; quindi, al massimo poteva essere contestato, attesa la veridicità delle operazioni commerciali, un abuso del diritto di stabilimento della sede operativa, ma non il reato di omessa presentazione in Italia della dichiarazione. Non era configurabile alcun delitto, poiché nel nostro ordinamento è esclusa la rilevanza penale delle operazioni abusive (articolo 10 bis dello Statuto del contribuente).
I giudici di legittimità, richiamando giurisprudenza precedente, hanno innanzitutto ricordato che l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte di società avente residenza fiscale all’estero sussiste se c’è una stabile organizzazione in Italia. Tale caratteristica si desume da elementi fattuali rilevanti quali la sede delle decisioni strategiche, industriali e finanziarie (la cosiddetta “alta amministrazione”) nonché della conduzione delle attività costituenti l’oggetto sociale.
Nella specie, in Italia era stata rinvenuta in sede di verifica tutta la documentazione contabile, bancaria (peraltro di conti correnti italiani) e commerciale e la bontà di tali prove era stata già valutata dal Tribunale con adeguata motivazione sul punto.
Con riferimento all’abuso del diritto, per la Suprema corte le operazioni abusive si configurano solo quando non violano disposizioni tributarie e penali tributarie; è una norma di applicazione solo residuale rispetto ad altre relative a comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione ed all’utilizzo di documentazione falsa. Perciò non può esistere abuso quando i fatti in contestazione integrano fattispecie penali connotate da elementi costitutivi specifici. Dai documenti in atti era indubbio che si trattasse di esterovestizione e pertanto che la società avesse dovuto rispettare gli obblighi fiscali italiani.

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Prestanome responsabile in concorso

9 Febbraio 2018

Il Sole 24 Ore 17 Gennaio 2018 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Omessa dichiarazione. Per la Cassazione autore principale è l’amministratore di fatto

Il prestanome risponde in concorso con l’amministratore di fatto per il reato di omessa dichiarazione. È responsabile, infatti, di non aver impedito l’evento delittuoso. A confermare questo principio di diritto è stata la Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1590/2018, depositata ieri.
La sentenza riguarda la vicenda del legale rappresentante di una società che veniva condannato per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dalla quale era conseguita un’evasione di imposta penalmente rilevante.
La condanna di primo grado veniva confermata anche in appello e l’imputato ricorreva così in Cassazione. Lamentando, in estrema sintesi, un vizio di motivazione.
Più precisamente, nella sentenza di secondo grado non sarebbe emersa la valutazione delle prove riguardanti la consapevolezza della commissione del reato. L’imputato, infatti, non era l’amministratore di fatto della società e pertanto era concretamente estraneo alle scelte aziendali.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che il collegio territoriale aveva correttamente valutato la vicenda posta a base dell’intera contestazione.
La società era stata costituita per emettere fatture soggettivamente inesistenti, al fine di giustificare contabilmente gli acquisti di merce in nero effettuati da un’altra società del “gruppo”.
Dai documenti in atti, risultava che l’amministrazione di fatto delle società era affidata ad un terzo soggetto, diverso cioè dal legale rappresentante di diritto.
Dal disegno criminoso emergevano quindi l’omessa presentazione delle dichiarazioni e il mancato versamento dell’Iva, che erano preordinati all’evasione fiscale.
Con riguardo alla responsabilità, la Cassazione ha precisato che l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, poiché è il titolare effettivo della gestione sociale. È infatti l’unico soggetto che si trovi nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta.
L’amministratore di diritto, invece, è un mero prestanome. Per questo motivo, è responsabile a titolo di concorso per avere omesso di impedire l’evento. La Corte di cassazione, però, ha precisato che tale concorso interviene a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma. Quindi, nella fattispecie, occorre che il prestanome abbia agito con il fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sull’Iva ovvero consentire l’evasione fiscale di terzi.
Tuttavia, poiché nella maggior parte delle ipotesi il prestanome non ha alcun potere di ingerenza nella gestione della società per addebitargli il concorso, un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che è sufficiente il dolo eventuale.
Il prestanome, quindi, accettando la carica accetta anche i rischi connessi a tale carica.
Nella specie, il giudice territoriale aveva rilevato una forma di partecipazione attiva alla vita sociale da parte dell’amministratore di diritto, poiché risultava coinvolto nella gestione operando sui conti correnti bancari.
Era così consapevole dei meccanismi illeciti e peraltro, su tali considerazioni, l’imputato non aveva eccepito alcuna osservazione.

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Legge 21 Dicembre 2017 nr 147 Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020

16 Gennaio 2018

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Il Fisco estero prevale sulle presunzioni italiane

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore 12 Dicembre 2017 di Massimo Romeo

Ctp di Milano. Se le informazioni fornite scagionano il contribuente

Le informazioni fornite dall’autorità fiscale straniera prevalgono sulle presunzioni del fisco italiano. L’intento elusivo deve essere provato in capo al contribuente accertato e non affermato in modo generico e con presunzioni riferibili a soggetti terzi, tanto più laddove, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, l’autorità fiscale straniera abbia dichiarato il soggetto quale beneficiaria effettiva delle operazioni. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctp di Milano 67292017 (presidente e relatore Ortolani).
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici riguarda l’impugnazione da parte di una Spa di un avviso di accertamento per omesso versamento di ritenute su interessi corrisposti alla consociata (società veicolo), intermediaria di pagamenti aventi quali beneficiari effettivi soggetti domiciliati in Paesi black list e pertanto senza diritto all’esenzione da ritenuta prevista dal trattato contro le doppie imposizioni. La ricorrente, fra i vari motivi opposti, ha eccepito la mancata allegazione di documenti richiamati dal fisco nella motivazione dell’atto impositivo, l’infondatezza dell’avviso per aver dimostrato l’esistenza dei presupposti richiesti, nonché la mancata prova che non fosse beneficiaria effettiva.
L’ufficio ha difeso l’atto emesso focalizzando l’attenzione sulla società percipiente, qualificandola quale soggetto strumentale interposto per veicolare gli interessi corrisposti verso gli effettivi beneficiari residenti in Paesi a tassazione privilegiata o esente. La condotta elusiva è stata rilevata guardando sia ai flussi finanziari di raccolta e impiego tra loro correlati nel tempo e nelle dimensioni quanto alla provenienza, sia all’erogazione alla ricorrente quale beneficiaria dei finanziamenti, nonché per l’assenza di struttura e mezzi propri idonei in capo alla consociata tali da giustificare in via autonoma tale attività finanziaria.
Il collegio lombardo da un lato riconosce che l’attività di contrasto all’elusione è un principio immanente nelle leggi e nei trattati comunitari, per cui non è necessario che tale principio trovi una specifica ricezione nell’ordinamento interno; dall’altro che l’intento elusivo deve essere provato in capo al soggetto accertato e non affermato in modo generico e con presunzioni riferibili a soggetti terzi.
Sulla base di questi principi i giudici milanesi risolvono la controversia a favore della parte privata in tema dell’onere della prova. In sostanza, avendo il fisco italiano richiesto e ricevuto dall’autorità straniera informazioni circa la reale attività finanziaria con raccolta di fondi e impieghi svolta dalla consociata, e avendo chiarito che la società ungherese era il beneficiario effettivo delle attività di finanziamento italiano, sarebbe spettato all’ufficio fornire elementi diversi e ulteriori rispetto a quanto richiesto e risultante dalle indagini , in forma ufficiale e formale, svolte e comunicate dall’autorità fiscale estera.

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Web tax all’italiana con una platea ampia

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore 13 Dicembre 2017 di Marco Mobili e Marco Rogari

Il fronte interno. Il principio della stabile organizzazione è il cardine della norma in legge di Bilancio

Roma
La territorializzazione di Facebook ai fini fiscali non spiazza la nuova web tax spinta dal Parlamento italiano con la legge di Bilancio. Proprio il principio della stabile organizzazione è il cardine dell’emendamento “Mucchetti” che è stato approvato al Senato e che ora la Camera punta a rendere ancora più efficace.
Stabile organizzazione che nel testo licenziato da Palazzo Madama è in linea con quanto deciderà l’Ocse e con il progetto Beps che ha visto tra i suoi promotori proprio l’amministrazione finanziaria e il governo italiano. Già la scorsa primavera, poi, il Parlamento aveva introdotto nella manovrina correttiva una sorta di web tax transitoria che poggiava tutta sul riconoscimento per opzione della stabile organizzazione in Italia. Era però il momento in cui la procura di Milano aveva acceso i riflettori sui big della digital economy come Google, Apple e Amazon. Per Sergio Boccadutri (Pd) è «corretto affrontare la questione sotto il profilo della stabile organizzazione, diversamente ogni formula di digital tax che discrimini tra on line e off line ha il solo effetto di penalizzare utenti e imprese».
Con l’emendamento che la maggioranza, e in particolare il relatore della legge di Bilancio e presidente della Commissione, Francesco Boccia (Pd), potrebbe depositare nelle prossime ore alla Camera, è da rivedere soprattutto la platea dei soggetti che, privi di una territorializzazione nel nostro Paese, saranno chiamati comunque a versare nelle casse dell’Erario italiano la cedolare 6% sui ricavi. L’obiettivo dichiarato è quello di estendere la web tax made in Italy a tutte le prestazioni: da quelle di servizi alle cessioni di beni, e-commerce incluso. Un ampliamento della base imponibile che potrebbe far lievitare gli incassi per lo Stato anche tagliando drasticamente l’aliquota del prelievo. Dalle simulazioni effettuate su una estensione anche alle transazioni di beni e all’e-commerce, una web tax all’1% garantirebbe oltre 600 milioni di euro contro i 114 milioni stimati dalla Ragioneria con l’attuale versione di web tax uscita dal Senato.
L’estensione all’e-commerce, inoltre, sarebbe in linea con le nuove regole su cui i 27 Paesi dell’Europa sarebbero pronti a sottoscrivere un’intesa in materia di Iva e del suo adeguamento alle evoluzioni del commercio elettronico, così come sull’estensione dell’utilizzo dello sportello unico e sull’esonero mirato per start-up e micro-imprese. Il tutto secondo un filo conduttore: tagliare gli spazi di elusione e le frodi.
Il vero nodo da sciogliere resta la decorrenza della nuova web tax. Il Senato ha fissato la data di decollo dal 1° gennaio 2019. Boccia dal canto suo non ha mai nascosto di voler anticipare il debutto della cedolare sul web quanto meno a partire dal secondo semestre del 2018. Il Governo dal canto suo, però, frena e non solo per adeguare e organizzare la macchina amministrativa chiamata a gestire un’imposta su centinaia di milioni di transazioni, ma anche perché tra indicazioni Ocse e decisione dell’Europa la data di partenza dovrebbe essere fissata al 2020. Un anno di anticipo è ritenuto più che sufficiente .

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