Categoria: Dall’Italia
Il quadro RW diventa più leggero
10 Marzo 2017
Il Sole 24 Ore 12 Febbraio 2017 di Valerio Vallefuoco
Dichiarazioni. Il Dl fiscale collegato alla manovra ha allargato l’area degli esoneri – Resta comunque dovuta l’Ivie sul bene oltreconfine
Stop all’obbligo di monitoraggio per gli immobili all’estero che non producono reddito
Tra le semplificazioni previste dal decreto fiscale convertito dal Parlamento si evidenzia l’abolizione dell’obbligo dichiarativo di monitoraggio per gli immobili detenuti dai residenti italiani all’estero qualora tali immobili non siano produttivi di reddito. Non sarà più necessario, quindi, per le seconde case all’estero che non vengano affittate compilare il quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi indicando il valore di acquisto di questi immobili, rimane però l’obbligo di pagare la relativa imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
La novità è prevista nel comma 23, articolo 7-quater del decreto fiscale che prevede una modifica sostanziale della disciplina del monitoraggio fiscale degli immobili all’estero. All’articolo 4, comma 3 del Dl 167/1990, è stata inserita la seguente dicitura : «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Viene, quindi, integrato l’elenco degli esoneri oggettivi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero che, lo ricordiamo, riguardano: conti correnti bancari e depositi detenuti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro e le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (è il caso classico delle attività detenute tramite fiduciaria statica). Quest’ultimo caso potrà essere molto utilizzato in caso di procedura di collaborazione volontaria (la cosiddetta voluntary-bis) dai contribuenti per evitare di far transitare nella propria dichiarazione dei redditi le loro attività all’estero che, una volta regolarizzate, saranno dichiarate direttamente dall’intermediario nominato sostituto di imposta. La normativa è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, ovvero il giorno in cui è entrata in vigore la legge 1 dicembre 2016, n. 225 che ha convertito con modificazioni il Dl 193/2016 (anche detto decreto fiscale) aggiungendo questo nuovo esonero dal monitoraggio per gli immobili.
L’esonero dovrebbe, pertanto, applicarsi per le dichiarazioni del 2017 riguardanti il periodo di imposta 2016. Essendo eliminato l’obbligo viene conseguentemente meno anche la relativa sanzione in caso di omessa compilazione del quadro RW in relazione agli immobili che non potrà essere più applicata ai soli fini del monitoraggio mentre resta dovuta l’imposta, gli interessi e le sanzioni connesse al mancato versamento dell’Ivie. Su questa imposta dovrebbe rimanere l’obbligo dichiarativo per cui potrebbe ancora essere utile la gestione dell’incombente attraverso il sostituto d’imposta (ad esempio fiduciaria), anche per le difficoltà di calcolo. Un’ultima riflessione deve essere necessariamente effettuata sugli effetti di questa novità sul passato. Trattandosi, infatti, di un regime semplificatorio più favorevole si potrebbe considerare un’applicazione retroattiva in favore del contribuente in relazione al noto principio del favor rei in abito sanzionatorio tributario previsto dall’articolo 3, comma 2, Dlgs 472/1997 che in forza del principio di legalità, prevede espressamente che «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che,secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile». Dopo questa semplificazione introdotta dal Parlamento attraverso la legge bisognerà vedere l’orientamento dell’amministrazione finanziaria sull’applicazione retroattiva della norma.
L’agenzia delle Entrate già in passato, relativamente alle novità introdotte proprio sul monitoraggio fiscale dalla legge comunitaria del 2013, si era espressa a favore della retroattività.
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L’hub può essere una «stabile»
10 Marzo 2017
Il Sole 24 Ore 24 Febbraio 2017 di Eugenio Della Valle e Dario De Santis
I chiarimenti delle Entrate. Se l’attività di vendita è effettuata all’estero ma i beni si trovano nel centro di immagazzinamento in Italia
La risoluzione 4/E del 2017, oltre a rappresentare la prima risposta dell’agenzia delle Entrate a una istanza di interpello sui nuovi investimenti, risulta di estrema importanza quanto alle circostanze in virtù delle quali si ritiene sussistere una stabile organizzazione in Italia di una società non residente allorquando l’head office effettua vendite di beni che si trovano su suolo italiano direttamente dall’estero.
In particolare, viene affermato che, se l’impresa non residente vende i beni che si trovano in Italia in un proprio centro di immagazzinamento e di distribuzione gestito da terzi (le stesse conclusioni dovrebbero valere anche nel caso di deposito di proprietà di terzi) prima che gli stessi vengano estratti dal medesimo hub logistico (che funge anche da deposito Iva e doganale), l’hub si configura quale stabile organizzazione materiale anche se l’attività di vendita viene svolta interamente all’estero dalla stessa impresa non residente o da sue consociate.
A questa conclusione l’Agenzia perviene alla luce delle indicazioni contenute nel Commentario Ocse all’articolo 5 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni ritenendo che un deposito italiano di cui una società estera abbia la disponibilità possa essere considerato a certe condizioni una «sede fissa d’affari» nel territorio dello Stato nel caso in cui tale sede venga utilizzata per l’esercizio della propria attività di impresa.
Secondo le disposizioni convenzionali del predetto articolo 5, cui si conforma l’articolo 162 del Dpr 917/1986, infatti, costituisce un caso in cui non si configura la stabile organizzazione, tra gli altri, quello in cui si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa. Per cui il magazzino configura una stabile organizzazione materiale nel caso in cui la società non residente svolga attività di deposito, di esposizione o di consegna di merci di proprietà anche di altre imprese ovvero nel caso in cui venga svolta qualsiasi altra attività (non preparatoria o ausiliaria) quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini nonché di vendita dei propri prodotti.
Cosicché, secondo l’Agenzia, al fine di escludere che un deposito venga considerato stabile organizzazione è rilevante la circostanza che «tutte le operazioni» di cessione di prodotti finiti che la società non residente intende realizzare direttamente dall’estero siano precedute dalla fuoriuscita di tali prodotti dagli spazi di cui la stessa abbia la disponibilità.
In tal modo si ricollega la sussistenza di una stabile organizzazione al solo fatto che il bene si trovi in un luogo «a disposizione» della società estera nel momento in cui vengono poste in essere le «operazioni di vendita» con l’oggettiva difficoltà, che ciò comporta, di accertare che tutte le operazioni di cessione svolte all’estero siano eseguite dopo la predetta fuoriuscita.
Alla luce di tale interpretazione dell’Agenzia, onde evitare la presenza di una stabile organizzazione in Italia, dunque, occorre procedere alla estrazione dei prodotti dal luogo dove essi sono detenuti (con le conseguenti problematiche di corretta gestione di tali operazioni alla luce della nuova normativa applicabile dal prossimo 1° aprile alle estrazioni dei beni dai depositi Iva) ed essere certi che ogni operazione collegata alla vendita dei beni sia posta in essere successivamente a tale estrazione.
Risulterà quindi necessario rivedere le policy contrattuali di vendita dei gruppi esteri che utilizzano depositi italiani, sia doganali e/o Iva che non, nella consapevolezza di una non semplice gestione di tutte le operazioni di vendita post fuoriuscita e dei conseguenti rischi nel caso in cui non si riesca a dimostrare tale ultima circostanza.
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Sequestro dei beni della moglie per i reati tributari del marito
10 Marzo 2017
Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2017 di Laura Ambrosi
Fisco e famiglia. In comunione fuori solo quelli personali
È legittimo il sequestro dei gioielli della moglie per reati tributari commessi dal marito: se tra i coniugi vige il regime di comunione legale, possono escludersi solo i beni strettamente personali. Se invece c’è il regime di separazione, occorrerà verificare la capacità reddituale per l’acquisto. A fornire questo importante chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 6595 depositata ieri.
Il gip disponeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per vari reati, anche associativi, di natura tributaria. Più precisamente, la misura cautelare riguardava alcuni gioielli rinvenuti nella disponibilità della moglie dell’indagato, la quale impugnava il provvedimento.
Il Tribunale del riesame, in accoglimento delle doglianze della signora, ordinava la restituzione dei preziosi sequestrati, rilevando la mancanza sia di un sequestro preventivo emesso direttamente a suo nome, sia della prova che i beni fossero nella disponibilità del marito indagato.
Il Pm ricorreva allora per Cassazione lamentando che la misura cautelare aveva ad oggetto anche beni diversi dai preziosi di cui la moglie aveva dato prova fotografica della sua esclusiva disponibilità.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul concetto di disponibilità di beni nell’ambito della comunione tra coniugi. I giudici di legittimità hanno innanzitutto precisato che così come previsto dall’articolo 12 bis del Dlgs 74/2000, la confisca va ordinata su beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. Per “disponibilità” si deve intendere l’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Mutuando, quindi, il concetto del “possesso civilistico”, si tratta di tutti quei beni che ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi sia esercitato per il tramite di terzi. Ne consegue così che la “disponibilità” del bene non necessariamente corrisponde al suo uso effettivo, che di per sé è neutro.
Nella specie, gli orologi facenti parte dei preziosi sequestrati, ben potevano essere indossati indifferentemente da ciascuno dei coniugi a prescindere dalla proprietà o dal possesso degli stessi.
L’uso, quindi, esclude la disponibilità solo qualora riferito ad un bene strettamente personale e pertanto nell’ipotesi di beni “interscambiabili” tra i coniugi, poteva essere legittimo il sequestro nella misura del 50% del valore dei beni.
In tale contesto, peraltro, il regime di comunione legale tra coniugi non era di ostacolo alla confisca pro-quota, tanto più che, secondo quanto già affermato in precedenti pronunce, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro interezza anche beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’indagato (sentenza 29898/2013).
Infine, la Cassazione ha precisato che l’eventuale verifica del reddito, dal quale desumersi la presumibile capacità di acquistare i preziosi, poteva avere rilevanza solo in regime di separazione dei beni e non di comunione. È evidente, infatti, che in quest’ultima ipotesi, i beni acquistati dopo il matrimonio sono di entrambi i coniugi. La decisione, conclusivamente, ha affermato il principio secondo cui per il sequestro di beni mobili dei coniugi va innanzitutto verificato il regime patrimoniale e, solo in caso di comunione, possono escludersi dal sequestro i beni personali. In caso di separazione, invece, occorre verificare se il reddito del coniuge che ne rivendica la proprietà sia tale da giustificarne l’acquisto e ove ciò non fosse, grava sullo stesso la prova della sua esclusiva disponibilità.
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Sequestrabili i beni messi nel trust familiare
10 Marzo 2017
Il Sole 24 Ore 21 Febbraio 2017 di Giovanni Negri
Frode. L’ammissibilità
Milano
La costituzione di un trust familiare può rappresentare una soluzione per blindare un patrimonio in frode ai creditori. Torna a sottolinearlo la Corte di cassazione con la sentenza n. 8041 della Quinta sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha confermato il provvedimento di sequestro di una serie di immobili intestati a un trust (amministrato da un imputato per bancarotta preferenziale e dalla moglie).
La Cassazione ha sottolineato che l’utilizzo di uno strumento giuridico certamente lecito come il trust non può certo giustificare finalità di frode ai creditori sottraendo una quota dei beni del patrimonio. L’indagine va fatta sul campo da parte dell’autorità giudiziaria, indagine tanto più necessaria visto che si tratta delle modalità di utilizzo di uno strumento giuridico estraneo alla nostra tradizione.
E allora ci sono alcuni elementi da tenere presente in un’ottica sostanziale. È il caso delle conseguenze pratiche per cui, in seguito alla costituzione del trust familiare, i beni dell’indagato sono comunque rimasti nell’ambito familiare, con una disponibilità di fatto alla quale non può essere d’ostacolo una segregazione solo formale. L’effetto giuridico poi vede il trust essere classificato tra i negozi fiduciari con un’evidente assimilazione, ricorda la sentenza, con l’interposizone reale, rispetto alla quale è incontestabile l’ammissibilità del sequestro.
Per la Cassazione in ogni caso a testimonianza della limitata disponibilità dei beni da parte del trustee c’è la possibilità di contestare l’appropriaizone indebita quando non sono rispettate nella destinazione dei beni le indicazioni fatte proprie nel negozio fiduciario.
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FA PROVA IL MANDATO FIDUCIARIO IN FORMA SCRITTA
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore lunedì 30 Gennaio 2017 di Silvia Giamminola
L’Esperto Risponde – Diritto societario [428][371226]
Una persona fisica (fiduciario) intende concludere un un preliminare di acquisto di quote di una Srl per una persona giuridica (fiduciante), da nominare utilizzando i denari da questa erogati sul conto corrente del fiduciario. Una semplice scrittura privata tutela il fiduciario da eventuali accertamenti del fisco per le somme transitate sul suo conto corrente per fare l’operazione?
F.C.CIVITANOVA MARCHE
Il mandato fiduciario non è espressamente disciplinato dal Codice civile; tuttavia, è possibile stipulare un apposito contratto sulla base dell’autonomia contrattuale disciplinata dall’articolo 1322 del Codice civile, secondo il quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Venendo al caso descritto dal lettore, la persona fisica potrà dimostrare la provenienza della provvista, a un eventuale controllo dell’amministrazione finanziaria, esibendo il mandato fiduciario, che per tali fini dovrà, pertanto, essere redatto in forma scritta.
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Servizi intragruppo, costi deducibili con analisi «pesanti»
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore lunedì 23 Gennaio 2017 di Massimo Bellini
Reddito d’impresa. Passo indietro della Ctp Milano
I costi per servizi intra-gruppo devono essere supportati da adeguata documentazione, anche se le operazioni sono poste in essere tra soggetti italiani. Il principio è espresso dalla sentenza della Ctp di Milano 5575/21/2016 (presidente Natola, relatore Marcellini), che ritorna sul tema delle management fees.
La pronuncia trae origine da una contestazione in base all’articolo 109 del Tuir, in merito alla deducibilità dei costi per servizi di natura direzionale, legale e finanziaria riaddebitati da una società controllante alla propria controllata, entrambe residenti in Italia e aderenti al consolidato fiscale.
Secondo i giudici milanesi la pretesa dell’ufficio è legittima in quanto il contribuente non è stato in grado di dettagliare e documentare la natura e l’utilità dei servizi ricevuti. In particolare ai fini della deducibilità fiscale sarebbe stato necessario verificare e documentare i requisiti di certezza, inerenza e congruità.
Il contribuente deve produrre documentazione attestante l’effettività dei servizi resi e non solo la loro contabilizzazione, in base alle ordinarie regole di ripartizione dell’onere della prova.
Quanto all’inerenza, va dimostrato il collegamento fra i servizi e l’attività svolta. In altri termini si deve provare che il servizio fornito genera un vantaggio per la società fruitrice e non solo (o comunque non prevalentemente) per il gruppo.
In aggiunta per supportare la congruità vanno analizzati (quanto meno) i seguenti fattori:
inclusione o meno del corrispettivo del servizio nel prezzo dei beni ceduti;
effettiva utilizzazione del servizio;
effettiva incidenza del servizio sulla riduzione dei costi;
rapporto tra l’utile di esercizio, la riduzione dei costi (in relazione alla prestazione resa) e il corrispettivo pagato;
vantaggi conseguiti.
I principi della sentenza fanno un “passo indietro” rispetto a molte delle recenti pronunce in tema di management fees che hanno adottato approcci più sostanziali, focalizzati sulla tipologia dei servizi resi e sul loro inquadramento all’interno dell’azienda, piuttosto che sul mero aspetto documentale (si vedano, ad esempio, le sentenze di Cassazione 6320/16 e 10319/15, e la Ctr Lombardia 123/36/15).
Il “passo indietro” risulta ancora più evidente, considerando che si tratta di operazioni poste in essere tra società italiane. La Ctp, infatti, richiede la predisposizione di analisi articolate e complesse, soprattutto per quanto riguarda le quantificazioni della riduzione dei costi, dell’impatto sull’utile e della prova che non vi è “duplicazione” nel prezzo dei beni ceduti. Concetti, peraltro, che richiamano principi di transfer pricing, anche se non direttamente applicabili trattandosi di operazioni domestiche.
Infine, non rileva il fatto che entrambe le società erano in perdita ed aderivano al consolidato. Essendo distinto per società il presupposto d’imposta che deriva dai servizi, non si verificano le condizioni per la doppia imposizione (articolo 163 del Tuir).
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Società dormiente, distacco falso
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore 17 Gennaio 2017 di Cristina Petrucci e Stefano Taddei
Lavoratori stranieri. I casi esaminati dall’Ispettorato nazionale
Con la circolare 1/2017 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni al personale ispettivo in materia di distacco transnazionale di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. La materia è stata riformata con il Dlgs 136/2016, emanato in attuazione della direttiva 2014/67/Ue ed entrato in vigore il 22 luglio 2016.
La circolare si sofferma sul campo di applicazione del Dlgs 136/2016, esteso anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia, oltre che alle ipotesi di cabotaggio nel settore del trasporto su strada.
In particolare viene posta in evidenza la configurabilità delle ipotesi di distacco non autentico ogniqualvolta il datore di lavoro distaccante e/o il soggetto distaccatario pongano in essere distacchi fittizi per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale che deve essere applicata al lavoratore distaccato.
A titolo esemplificativo, viene individuato un distacco fittizio ove l’impresa distaccante sia una società a sua volta fittizia, ossia che non eserciti alcuna attività economica nel Paese di origine, ovvero ove l’impresa distaccante non presti alcun servizio ma si limiti a fornire solo il personale in assenza della relativa autorizzazione all’attività di somministrazione, ovvero ancora ove il lavoratore distaccato al momento dell’assunzione da parte dell’impresa straniera distaccante già risieda e lavori abitualmente in Italia, mancando in tal caso l’elemento della transnazionalità.
La circolare precisa, infine, che la fattispecie di distacco non autentico può coincidere con le ipotesi di interposizione illecita individuate dal Dlgs 276/2003 (appalto, distacco e somministrazione illeciti/non genuini), ma non deve necessariamente identificarsi con queste ultime.
Da evidenziare che il distacco non autentico viene sanzionato dal legislatore con l’espressa previsione di una presunzione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’utilizzatore.
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Il venditore risponde della seconda cessione
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore 12 Gennaio 2017 di Angelo Busani
Cassazione. Responsabile anche l’acquirente se consapevole della precedente promessa
Incorre in responsabilità contrattuale il promittente venditore di un immobile che, violando l’impegno assunto con la stipula di un contratto preliminare, venda l’immobile a un soggetto diverso dal promissario acquirente.
Il terzo che acquista l’immobile, a sua volta, incorre in responsabilità extracontrattuale verso il promissario acquirente non solo se sia partecipe di una dolosa preordinazione finalizzata a frodare il promissario acquirente ma anche se sia solamente consapevole della stipula di un precedente contratto preliminare e presti la sua collaborazione al promittente venditore nella violazione del diritto del promissario acquirente a rendersi titolare dell’immobile oggetto del contratto preliminare da lui stipulato.
L’entità del risarcimento dovuto al promissario acquirente dal promittente venditore che venda ad altri l’immobile promesso in vendita non è pari al valore dell’immobile ma alla differenza tra il prezzo convenuto e il valore di mercato del bene immobile nel momento in cui l’immobile è venduto a un soggetto diverso dal promissario acquirente.
Questi tre importanti principi sono stati affermati dalla Cassazione nella sentenza n. 20251 del 7 ottobre 2016, che è assai rilevante in quanto trasporta nel campo della contrattazione preliminare principi consolidati in giurisprudenza con riguardo alla contrattazione definitiva. Come noto, infatti, se Tizio vende un immobile prima a Caio e poi a Sempronio, acquirente dell’immobile diviene l’acquirente che per primo pubblichi il suo titolo d’acquisto nei registri immobiliari. Se dunque il primo acquirente si vede “superato” da un secondo acquirente, più veloce a realizzare la trascrizione del suo acquisto, sorge il problema della responsabilità del “doppio venditore” verso il primo acquirente e della eventuale responsabilità verso costui anche del secondo acquirente.
La giurisprudenza aveva affermato in passato la natura extracontrattuale della responsabilità del comune autore nei confronti del primo acquirente (Cassazione, sentenza n. 4669/1977), ma poi ha sposato la tesi della responsabilità contrattuale, ritenendo che il venditore, effettuando una doppia vendita, violi l’obbligo di garantire l’acquirente contro l’evizione (in questo senso Cassazione, sentenze 4090/1988, 1403/1989 e 11571/1998).
Quanto al secondo acquirente che trascrive per primo, in passato si riteneva che questi non avesse alcuna responsabilità, effettuando la sua trascrizione nell’esercizio di un suo diritto, non essendo rilevante la sua buona o mala fede. Questa tesi è poi però stata abbandonata, in considerazione dell’idea secondo la quale incorre in responsabilità extracontrattuale il secondo acquirente che, colposamente o dolosamente, viola il diritto di proprietà del primo acquirente e gli provoca quindi un danno ingiusto (Cassazione, sentenze 4090/1988 e 8403/1990).
Ebbene, secondo la sentenza 20251/2016, questi principi possono essere pari passu applicati al caso del promittente venditore che, in dispregio dell’obbligo assunto con un contratto preliminare, venda a un terzo l’immobile promesso in vendita al promissario acquirente.
Nonostante le responsabilità del doppio venditore e del secondo acquirente abbiano dunque una diversa natura (contrattuale nel primo caso ed extracontrattuale nel secondo caso), è opinione consolidata (Cassazione, sentenza 4090/1988) che l’obbligo di risarcimento a favore del primo acquirente sia caratterizzato da un vincolo di solidarietà tra il doppio venditore e il secondo acquirente.
Allo stato attuale della giurisprudenza, è abbastanza impensabile che il primo acquirente possa pretendere una “tutela reale” e cioè possa ottenere l’esecuzione in forma specifica (ai sensi dell’articolo 2058 del Codice civile) del suo diritto a divenire titolare dell’immobile promessogli in vendita, “prelevandolo” dalla sfera giuridica del terzo acquirente, nella quale frattanto l’immobile stesso è subentrato. Quindi, l’acquirente che subisca l’altrui maggiore velocità di trascrizione deve limitarsi ad avvalersi di una tutela obbligatoria, e cioè il risarcimento del danno.
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Dividendi a bilancio nell’anno di delibera
8 Febbraio 2017
Il Sole 24 Ore 03 Gennaio 2017 di Franco Roscini Vitali
Contabilità. L’impatto del principio Oic 15 in base al quale si iscrivono simultaneamente nello stesso esercizio debiti e crediti
La regola può essere applicata retroattivamente in rapporto a precedenti annualità
La versione aggiornata del principio contabile Oic 21 “Partecipazioni” contiene una novità che, in alcuni casi, impone alle società che detengono partecipazioni di cambiare la metodologia di rilevazione dei dividendi provenienti da società controllate.
La precedente versione del principio contabile prevedeva che, nel caso di dividendi da società controllate, la loro rilevazione potesse essere anticipata (facoltà) all’esercizio di maturazione dei relativi utili se il bilancio era stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante.
Inoltre, il principio precisava che le società controllanti, a condizione che avessero il pieno dominio sull’assemblea della controllata, potevano anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.
Queste previsioni erano applicabili sino ai bilanci 2015, mentre le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
Nella nuova versione del principio contabile è stata eliminata la possibilità di rilevare i dividendi da società controllate già nell’esercizio di maturazione degli utili se il bilancio della controllata è stato approvato dall’organo amministrativo della stessa anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante: pertanto la controllante iscrive il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata, in sostanza nell’esercizio della delibera assembleare di distribuzione. Medesima eliminazione riguarda la rilevazione anticipata nel caso di pieno dominio sull’assemblea.
La modifica, eliminando un’eccezione, allinea la rilevazione del credito con quanto prevede l’Oic 15 in materia di rilevazione dei crediti che, se originati da ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi, sono iscrivibili in bilancio se sussiste il titolo agli stessi, ossia se rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società. Infatti, il paragrafo 30 del principio Oic 15 precisa che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (per esempio, per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società. Le disposizioni di prima applicazione del principio contabile precisano che le società che in passato hanno rilevato i dividendi in base alla precedente versione dell’Oic 21 possono applicare le nuove disposizioni retrospettivamente.
Per il principio contabile Oic 29 si ha “applicazione retroattiva” quando il nuovo principio contabile è applicato anche a eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato, e “applicazione prospettica” quando il nuovo principio è applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.
Pertanto, sono possibili due comportamenti, uno più semplice e un altro più complesso. Con il primo comportamento, la società applica la nuova regola “prospetticamente”, ossia a partire dal bilancio 2016 e, pertanto, non contabilizza alcun dividendo in tale bilancio, perché quelli deliberati dalle controllate nel 2016 erano già contabilizzati “per maturazione” nel bilancio 2015. In tale situazione il conto economico 2016 non rileva alcun dividendo, limitatamente a quelli già rilevati “per maturazione”.
Con il secondo comportamento, la società applica la nuova disposizione “retrospettivamente” ( retroattivamente). Pertanto, elimina in sede di apertura dei conti al 1° gennaio 2016 l’effetto della contabilizzazione dei dividendi deliberati nel 2016 già effettuata nell’esercizio 2015: l’eliminazione avviene in contropartita con le voci del patrimonio netto. Successivamente, contabilizza nel conto economico dell’esercizio 2016 i dividendi la cui distribuzione è stata deliberata dalle controllate nel 2016. Medesima operazione nel bilancio “comparativo” 2015, riprendendo i dati del bilancio 2014. Ovviamente nulla cambia per le società che in passato non si erano avvalse della facoltà di rilevazione anticipata dei dividendi da controllate.
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Scudo, non punibilità esclusa per chi ha pagato in ritardo
17 Gennaio 2017
Il Sole 24 Ore 30 Dicembre 2016 di Laura Ambrosi
Cassazione. La Suprema Corte ha ribaltato il giudizio del Tribunale
La presentazione della dichiarazione per avvalersi dello scudo fiscale ed il pagamento dell’imposta sostitutiva in data successiva all’avvio dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria impedisce di beneficiare della non punibilità ai fini penali.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 55106 depositata ieri.
La Procura della Repubblica ricorreva avverso la decisione del Tribunale della libertà di revocare il sequestro dei beni eseguito nei confronti di due persone imputate del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000.
Secondo i giudici del riesame, l’avvio della verifica fiscale in data successiva all’entrata in vigore della norma (3/8/2009) comportava l’applicazione della non punibilità penale in quanto gli interessati successivamente si erano legittimamente avvalsi della normativa sullo scudo fiscale presentando le relative dichiarazioni riservate.
La Procura ricorreva per cassazione avverso tale decisione, lamentando in sostanza che il Tribunale non aveva considerato l’esistenza di altre cause ostative alla fruizione dei benefici penali derivanti dall’adesione allo scudo fiscale.
In particolare il rimpatrio delle attività non produceva gli effetti premiali, allorchè, alla data della presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni fosse già stata constatata o comunque fossero stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui gli interessati avevano avuto notizia.
Nella specie l’attività ispettiva nei confronti dei due imputati era iniziata l’11 agosto e l’11 settembre 2009 mentre le dichiarazioni riservate erano presentate il 30 settembre in un caso e il 26 novembre nell’altro, nessun versamento poi era stato eseguito.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura
Secondo i giudici di legittimità la normativa sullo scudo fiscale escludeva la punibilità per i reati tributari in caso di rimpatrio dei capitali cd. scudati e si perfezionava con il pagamento dell’imposta (art 13 bis del DL 78/2009).
Il rimpatrio non produceva gli effetti estintivi della punibilità quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni fossero state già constatate o comunque fossero già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati avevano avuto formale conoscenza.
Nel caso in esame il procedimento penale non era sicuramente iniziato alla data di entrata in vigore della norma (3/8/2009) e quindi sarebbe stato possibile perfezionare il rimpatrio mediante il pagamento dell’imposta e non già con la mera presentazione della dichiarazione riservata, peraltro inoltrate tutte successivamente rispetto all’avvio ufficiale dei controlli. In sostanza, rileva la sentenza, non era stato eseguito il pagamento e le istanze erano pure successive all’inizio dei controlli. Da qui l’accoglimento del ricorso.