Valido il licenziamento comunicato via whatsapp

10 Luglio 2017

Il Sole 24 Ore 30 Giugno 2017

Tribunale di Catania

Un dipendente può essere licenziato anche via social network. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Catania che ha ritenuto che il licenziamento «intimato su whatsapp» appaia «assolvere l’onere della forma scritta, trattandosi di un documento informatico». Con tanto di prova di avvenuta ricezione: l’impugnativa presentata dal dipendente.
Le indicazioni, che sembrano aprire la strada a considerare legittima una nuova forma di comunicazione fra datore di lavoro e lavoratore, sono contenute nella motivazione del provvedimento del Giudice del lavoro, Mario Fiorentino, che rigetta il ricorso presentato da una dipendente di un’azienda che aveva ricevuto la notizia del suo licenziamento sulla chat di whatsapp.
Le osservazioni del giudice si incentrano su due aspetti: la forma scritta e la risposta del lavoratore che, indirettamente, rafforza la validità della prima comunicazione. Infatti, «la modalità utilizzata dal datore di lavoro nel caso di fattispecie appare idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame, in quanto la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca come del resto dimostra la reazione da subito manifestata dalla predetta parte».
Quindi: nessun dubbio sulla chiarezza della comunicazione della volontà di licenziare, anche se si è usato whatsapp, e nessun dubbio sul fatto che il destinatario abbia ricevuto e interpretato chiaramente la comunicazione, come testimonia la reazione. Per questo il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

 

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Inesistente la fattura emessa da una srl estranea al servizio

8 Giugno 2017

Il Sole 24 Ore 18 Maggio 2017 di Laura Ambrosi

Cassazione. Il reato scatta anche per simulazione soggettiva

Commette il reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti l’amministratore che svolge in proprio un prestazione e poi la fa fatturare alla società la cui attività è del tutto estranea alla prestazione eseguita. A nulla rileva l’esistenza di un contratto che coinvolge la società. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza n. 24307 depositata ieri
Nell’ambito di una cessione di quote societarie da un’impresa italiana ad una estera, veniva pagata – dalla prima – una prestazione di intermediazione svolta da una srl a seguito di regolare contratto. Quest’ultima emetteva fattura e incassava sui propri conti il compenso. L’attività svolta dalla società emittente la fattura tuttavia era la commercializzazione di materiali di cancelleria abbastanza estranea alla tipologia di servizio fatturato relativo all’intermediazione della cessione di quote. Successivamente la somma veniva prelevata dall’amministratore.
L’agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo, formulava una serie di contestazioni tra le quali l’emissione di una fattura soggettivamente inesistente, ritenendo nella specie che l’operazione fosse stata svolta dall’amministratore della società a titolo personale ma fatturata dalla società. Dopo la condanna nei due gradi di giudizio, l’imputato ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, che non era possibile configurare, nella specie, un’ipotesi di emissione di fattura soggettivamente inesistente. Secondo la difesa infatti, l’operazione di mediazione della compravendita in questione era stata affidata alla società (e non alla persona dell’amministratore) in virtù di uno specifico contratto. La srl aveva poi incassato il previsto compenso con la conseguenza che nessuno dei soggetti partecipanti all’operazione era rimasto estraneo, difettando, così, il presupposto indispensabile per la configurazione dell’operazione soggettivamente inesistente come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione ha rigettato il ricorso e, in merito a questa eccezione, ha rilevato che il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa. Ciò si verifica anche quando, da un lato, i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico-patrimoniale dell’impresa utilizzatrice della fattura e dall’altro sussista l’elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione da un soggetto giuridico differente da quello indicato nel documento fiscale. Secondo i giudici, le operazioni soggettivamente inesistenti devono ritenersi configurabili anche quando la fattura rechi l’indicazione di un soggetto erogatore della prestazione diverso da quello effettivo: anche in questa ipotesi infatti il documento esprime una capacità decettiva idonea ad impedire l’identificazione degli attori effettivi delle operazioni ostacolando l’accertamento tributario.

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Informazioni, «scambio automatico» al via

8 Giugno 2017

Il Sole 24 Ore 10 Maggio 2017 di Valerio Vallefuoco

Trasparenza fiscale. L’attività dell’Oecd sta portando i primi frutti nella lotta all’elusione e all’evasione internazionale

La trasparenza fiscale a livello globale rimane uno dei punti maggiormente all’attenzione dei forum internazionali (G20 e G7), che continuano a supportare i lavori condotti in questi anni dall’Oecd, soprattutto con riguardo allo scambio di informazioni su richiesta.
Siamo ormai vicini al primo scambio automatico di informazioni, che dovrà avvenire entro settembre 2017 e riguarderà dati riferiti al 2016: si tratta di più di 1.800 accordi bilaterali firmati da più di 60 giurisdizioni; tra queste, i paradisi fiscali sono in prima linea, se si pensa che Paesi come le Isole Vergini britanniche, le Isole Cayman, Gibilterra, Guernsey, Jersey e il Liechtenstein ne hanno firmati ognuno più di 40; dall’altro lato, l’Italia riceverà informazioni in via automatica da 60 Paesi.
Le premesse affinché questo processo sia efficace ed effettivo ci sono tutte: l’Oecd sta monitorando tutte le legislazioni nazionali, in modo da evitare che il mancato adeguamento delle norme domestiche possa impedire gli scambi automatici. Consapevole che la modifica delle legislazioni potrebbe portare a un’adesione nominale agli scambi, ma svuotata di contenuti, l’Oecd ha lanciato un altro strumento, basato sulla collaborazione di tutti gli stakeholder del progetto Common Reporting Standard (Crs): i soggetti interessati hanno la possibilità di comunicare, tramite il sito web dell’Organizzazione di Parigi, anche in forma anonima, gli schemi che, anche potenzialmente, possono essere utilizzati nelle varie giurisdizioni per eludere gli obblighi connessi con lo scambio automatico di informazioni.
Questo strumento rientra in una strategia più ampia di contrasto all’elusione del Crs; si affianca all’attività di analisi delle legislazioni, condotta per identificare “loopholes” e alla richiesta, già inoltrata alle varie giurisdizioni, di introdurre regole anti-abuso per prevenire comportamenti tesi ad aggirare gli obblighi di scambio di informazioni. Un ulteriore deterrente a comportamenti che possono minacciare la trasparenza fiscale è poi data dalla inclusione dei Paesi nella lista, in corso di preparazione sempre presso l’Oecd su mandato del G20, delle giurisdizioni non cooperative: queste ultime, infatti, potranno essere oggetto di misure difensive da parte degli altri Stati.
Su impulso del G20 (sollecitato a sua volta da un’iniziativa del G5 – Italia, Uk, Spagna, Francia e Germania – presa dopo la rivelazione dei Panama Papers), l’Oecd sta lavorando ad un salto di qualità della trasparenza fiscale basato sull’interrelazione tra normativa fiscale e normativa antiriciclaggio: il miglioramento riguarderà la definizione di beneficiario effettivo delle attività finanziarie oggetto di comunicazione.
L’obiettivo è quello di ottenere dati e informazioni su conti e soggetti che attualmente non ricadono nella definizione di beneficiario effettivo ai fini del Crs, ma che lo sono ai fini della normativa antiriciclaggio.
Ovviamente ci vorrà tempo per ottenere i risultati attesi. L’obiettivo finale, nella sostanza, potrebbe essere quello di permettere una maggiore collaborazione, a livello di G20, tra le varie agenzie che si occupano di perseguire da un lato l’evasione fiscale e dall’altro il riciclaggio.

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Brevetti registrati all’estero fuori da RW

8 Giugno 2017

Il Sole 24 Ore 29 Maggio 2017 di Luca Benigni e Gianni Rota

Attività finanziarie. Irrilevante la titolarità della privativa se non viene effettuata la concessione dell’utilizzo a soggetti stranieri

La tutela della proprietà industriale non va monitorata – Tassabile lo sfruttamento commerciale

La registrazione di un brevetto nazionale presso uno o più Stati esteri non va indicata nel quadro RW di Unico perché non è un’attività finanziaria estera, ma rappresenta l’ampliamento della protezione brevettuale oltre i confini nazionali. L’ obbligo, invece, potrebbe sussistere per il soggetto che sfrutta commercialmente il brevetto, anche concedendolo in uso a terzi, colui cioè che poi consegue i relativi redditi. Sono queste le conclusioni della sentenza 1779/17/2017 della Ctr Lombardia (presidente Lamanna, relatore De Rentiis).
In base a un procedimento penale avviato per presunti illeciti fiscali internazionali, l’amministrazione finanziaria sanziona un contribuente per gli anni dal 2007 al 2009 perché ha omesso di indicare in Unico le attività finanziarie detenute all’estero, rappresentate da un contratto per lo sfruttamento di alcuni brevetti, stipulato per un importo di 400mila euro con una società britannica, poi risolto consensualmente il 6 dicembre 2007.
Il contribuente contesta l’irrogazione delle sanzioni sotto due profili:
la detenzione in Italia di brevetti per i quali è stata poi richiesta e ottenuta l’estensione della registrazione presso uno o più Stati esteri non è automaticamente qualificabile come detenzione di «attività finanziarie estere», in quanto ha solo l’effetto di ampliarne la protezione brevettuale oltre i confini nazionali e non obbliga di conseguenza il titolare a indicarli nel quadro RW;
lo sfruttamento di brevetti registrati all’estero, tramite una società italiana che si occupa della concessione in uso a società estere, obbligherebbe solo quest’ultima a compilare il quadro RW.
L’amministrazione resiste con due motivi:
il contribuente è obbligato alla compilazione perché queste «attività finanziarie estere» sono potenzialmente in grado di produrre redditi e l’omissione va punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25% degli importi non dichiarati;
lo sfruttamento, potenziale o effettivo, dei brevetti attraverso una società italiana o inglese, non rileva, perché il contribuente risulta essere in ogni caso il titolare.
I giudici di merito di entrambi i gradi danno torto all’ufficio. In particolare la Ctr afferma due principi.
La registrazione. L’omessa compilazione del quadro RW, avente ad oggetto brevetti nazionali per i quali è stata richiesta e poi ottenuta la registrazione anche in altri Stati esteri, va provata dall’amministrazione con la loro diversa qualificazione in termini di attività finanziare estere: l’estensione della registrazione all’estero di un brevetto nazionale, infatti, non consente di per sè di qualificarlo come «attività finanziaria estera» bensì unicamente di ampliarne la protezione brevettuale oltre i confini nazionali.
Lo sfruttamento. La ratio legis è quella di monitorare le operazioni finanziarie da e verso l’estero. Pertanto l’obbligo di indicare nel quadro RW le «attività finanziare estere» spetta sia al titolare dell’attività finanziaria sia a quanti ne hanno la materiale disponibilità. Ne consegue che il presupposto sanzionatorio può dirsi effettivamente integrato attraverso il concreto potere dispositivo sulle risorse economiche all’estero, indipendentemente da colui che ne risulti titolare.

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Scambio dati con filtro del giudice

8 Giugno 2017

Il Sole 24 Ore 17 Maggio 2017 di Stefano Oliva, Riccardo Padovan e Benedetto Santacroce

Corte Ue. Il vaglio giurisdizionale si può indirizzare sulla «prevedibile pertinenza» delle domande con l’indagine tributaria in corso

Ammissibile il controllo sulle richieste di informazioni fiscali provenienti da altri Stati

L’attivazione di una richiesta di cooperazione fiscale deve contenere gli elementi che consentano allo Stato richiesto di comprendere se la stessa rispetta tutti i vincoli di legittimità imposti dalle regole convenzionali; se ciò non risulta chiaro il diritto europeo deve garantire una reale tutela del contribuente. Questo principio è stato fissato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-682/15 di ieri.
Il giudizio trae origine da una richiesta di informazioni inoltrata, in forza della direttiva 2011/16, dall’amministrazione finanziaria francese verso quella lussemburghese, conseguente ad una verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti per l’esenzione della ritenuta alla fonte su un dividendo pagato da una società transalpina alla sua controllante lussemburghese.
A seguito di tale richiesta il fisco lussemburghese ingiungeva alla società controllante di fornire talune informazioni richieste dall’amministrazione francese; la società rispondeva omettendo i dati relativi ai propri soci ritenendo che tali informazioni non fossero «prevedibilmente pertinenti» – nell’accezione della direttiva 2011/16 – alla verifica fiscale posta in essere dalle autorità francesi.
A fronte del diniego, l’autorità fiscale lussemburghese irrogava una sanzione amministrativa, avverso la quale la società ricorreva al tribunale amministrativo; all’esito del quale i giudici di prime cure riducevano parzialmente la sanzione, respingendolo nel merito non ritenendo di doversi pronunciare sulla domanda di annullamento.
La società proponeva allora appello alla corte amministrativa di secondo grado adducendo il motivo che il diniego opposto dal tribunale amministrativo (in base alla norma interna lussemburghese) di verificare la fondatezza della decisione di ingiunzione, fosse lesivo del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, così come garantito dall’articolo 6 della Cedu. I giudici amministrativi hanno ritenuto di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia la questione, sulla base del presupposto della rilevanza anche in tale ambito dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che riflette i medesimi principi espressi dall’articolo 6 della Cedu.
La Corte, con la sentenza, ha in primo luogo ricondotto, ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, le misure coercitive irrogate tra quelle che gli Stati membri adottano per assicurare il buon funzionamento della cooperazione amministrativa all’attuazione degli obblighi della Direttiva 2011/16.
La Corte ha altresì statuito che l’articolo 47 della Carta va interpretato nel senso che un soggetto, cui è stata inflitta una sanzione – per non aver ottemperato ad un’ingiunzione di fornire informazioni nel contesto dell’assistenza amministrativa in forza della Direttiva 2011/16 – ha diritto a contestare la legittimità della stessa con un ricorso giurisdizionale effettivo.
La Corte prosegue ricordando che tale decisione di ingiunzione può essere legittima (articolo 1, paragrafo 1, e articolo 5 della Direttiva 2011/16) qualora le informazioni richieste dall’autorità fiscale estera sono «prevedibilmente pertinenti», riflettendo, in tal modo, la medesima nozione utilizzata dall’articolo 26 del modello di convenzione Ocse.
Da ultimo la sentenza evidenzia che, per assicurare l’effettività di tale rimedio, il giudice nazionale deve essere competente sia a modificare quantitativamente la sanzione inflitta, sia a verificare la legittimità di tale decisione; per questo dovrà aver accesso completo alla richiesta di informazioni, indipendentemente dal suo carattere di segretezza. Viceversa il soggetto destinatario della richiesta non disporrà di un diritto di accesso completo, ma solamente alle informazioni minime previste dall’articolo 20, paragrafo 2, della Direttiva 2011/16, ovvero all’identità del contribuente coinvolto e al fine fiscale delle informazioni richieste.

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Aumento di capitale con compensazione del credito del socio

8 Giugno 2017

Il Sole 24 Ore 25 Maggio 2017 di Antonino Porracciolo

Tribunale di Roma. Per una Srl

Sì alla compensazione della somma dovuta per l’aumento di capitale con un controcredito vantato verso la società. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese (presidente Scerrato, relatore Romano), in un’ordinanza dello scorso 6 febbraio.
Questi i fatti. Nell’aprile 2016 l’assemblea di una Srl aveva deliberato l’aumento da 10mila a 85 mila euro. Un socio aveva esercitato il diritto di opzione, chiedendo che il relativo debito fosse compensato con un suo credito verso la società per un precedente finanziamento. L’amministratore aveva però escluso che i due debiti si potessero compensare; così aveva iscritto nel Registro imprese la delibera di variazione del capitale senza tener conto della sottoscrizione del socio creditore, la cui quota di partecipazione al capitale sociale era quindi scesa dal 33,33% al 5,56%.
Il socio si era allora rivolto al giudice monocratico del Tribunale per ottenere, in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile, un provvedimento che disponesse l’esecuzione della delibera di aumento del capitale con compensazione col suo credito; il socio ricorrente aveva inoltre chiesto di ordinare al legale rappresentante della società di depositare nel registro delle imprese una dichiarazione che attestasse il suo acquisto di quote. Con ordinanza del settembre 2016 il tribunale aveva accolto la richiesta del ricorrente.
La Srl ha quindi presentato il reclamo previsto dall’articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile, sostenendo che l’aumento di capitale era stato deliberato per reperire, con assoluta urgenza, la liquidità necessaria a effettuare il pagamento della rata di un mutuo prossima alla scadenza. Sicché – concludeva la società – lo scopo della delibera sarebbe stato vanificato se si fosse consentita la compensazione richiesta dal socio.
Nel respingere il reclamo, il collegio afferma, innanzitutto, che «l’obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario, che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato» nei confronti della società. Peraltro, l’aumento di capitale sottoscritto con estinzione per compensazione non è contrario all’interesse della società, giacché determina il venir meno del debito della stessa compagine verso il socio e, in definitiva, «un aumento della garanzia patrimoniale generica» offerta ai creditori. Né, comunque, la possibilità che il debito sia estinto per compensazione richiede un’espressa previsione nella decisione di aumento del capitale.
Nel caso in esame, la delibera era stata approvata per trovare la liquidità necessaria a pagare la rata di un prestito e a ristrutturare alcuni impianti. Ma tale esigenza, «sebbene in qualche modo esplicitata», era rimasta «confinata nell’ambito dei motivi», giacché l’assemblea dei soci non aveva predisposto «i meccanismi giuridici per impedire» la compensazione dei due crediti. Infatti, «se i soci avessero voluto che l’operazione sul capitale facesse confluire nelle casse societarie esclusivamente liquidità da utilizzare per i pagamenti», l’assemblea avrebbe «potuto (e dovuto) escludere la compensabilità dell’apporto di capitale con i crediti vantati dai soci». Poiché la delibera non conteneva alcuna previsione sul punto, si applica la regola generale che consente la compensazione.
Così il Tribunale ha confermato l’ordinanza impugnata.

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Dal 1° agosto la caccia al «non pentito»

8 Giugno 2017

Il Sole 24 Ore del 29 Maggio 2017 di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

I trattati. Alla chiusura della Vd 2.0 l’Agenzia partirà con le liste selettive e da settembre lo scambio automatico

Per la seconda e definitiva chiamata all’emersione volontaria del nero estero restano ancora due mesi e due giorni. Poi, chiusa definitivamente la finestra delle voluntary disclosure, dal 1° agosto l’Agenzia passerà alla fase della caccia all’evasore non pentito, utilizzando in prima battuta i trattati bilaterali (group request) e subito dopo lo scambio automatico di informazioni (afflusso dati dal 1° settembre 2017 per gli early adopter, un anno dopo per gli altri).
La stagione delle group request – cioè le liste selettive di gruppo inviate alle altre amministrazioni collaborative (bilaterali), per esempio: “chi ha chiuso o azzerato i conti in Svizzera nel 2015” – durerà in sostanza il tempo necessario per l’avvio dello scambio automatico di informazioni, che sarà la vera arma globale contro la fuga del nero (alla rete di trasparenza internazionale aderiscono ormai più di 100 paesi). Lo scambio automatico, a differenza delle richieste di gruppo, funzionerà senza alcun intervento di impulso “esterno”: tutti gli intermediari dei paesi aderenti al cosidetto Crs (Common reporting standard) invieranno in automatico all’Agenzia i dati dei contribuenti con asset nelle loro giurisdizioni. Quanto al cambio di cittadinanza utilizzato per ragioni di opportunità/fuga fiscale (e cioè sottrarsi allo scambio automatico), può diventare un indizio che l’Agenzia sfrutterà per chiedere l’assistenza amministrativa del paese “rifugio”.
La tabella pubblicata a lato dimostra che la fuga del nero è diventata molto più complicata che in passato: i 17 paesi indicati, selezionati tra i 111 delle liste Ocse, rappresentavano fino a un paio d’anni fa le mete preferite degli amanti del segreto bancario (o meglio, del segreto fiscale), ma al più tardi tra 15 mesi dovranno svelare automaticamente al fisco italiano nomi e capitali dei “rifugiati”.
Gli strumenti della trasparenza internazionale sono gli accordi bilaterali tra cui le Convenzioni sulla doppia tassazione (Cdta) – che prevedono il recepimento dell’articolo 26 del modello Ocse sullo scambio di informazioni a richiesta con l’abolizione del segreto bancario e fiduciario – e gli accordi bilaterali sullo scambio di informazioni (Tiea) con la lista degli Stati convenzionati che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetta white list) prevista dal Dm 4 settembre 1996 e aggiornata dal Dm del 9 agosto 2016. Strategica, infine, è la lista Ocse dei Paesi (oltre 100) che a livello internazionale hanno adottato il modello comune per lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard). A fare da strumento applicativo sarà invece la Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa (Maat), adottata da quasi tutti gli Stati già parte degli accordi bilaterali e multilaterali sullo scambio di informazioni a richiesta e automatico. Il Maat consente la comunicazione spontanea, a richiesta singola o di gruppo e lo scambio automatico, con la possibilità di verifiche fiscali all’estero e la riscossione in loco dei tributi “fuggiti”. Il tutto, finalmente, con modalità standard per tutti gli Stati aderenti.

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Società estinte, confini incerti sulla responsabilità degli ex soci

7 Giugno 2017

Il Sole 24 Ore 15 Maggio 2017 di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito
Cassazione. Il caso della mancata distribuzione dell’attivo
L’estinzione di una società di capitali nel corso del giudizio continua a far discutere. Con la sentenza 9094/2017 la Cassazione ha riconosciuto l’interesse del fisco ad agire contro gli ex soci quando la chiusura della società durante il processo avviene a seguito di una liquidazione che si conclude senza ripartizione di attivo tra i soci (si veda il Sole 24 Ore dell’8 aprile). La pronuncia crea una situazione di incertezza, alla luce della oscillante giurisprudenza della stessa Corte.
Ma andiamo con ordine. Rispetto ai debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società di capitali dal Registro imprese, il Codice civile (articolo 2495, comma 2) stabilisce che i creditori possono agire nei confronti degli ex soci fino a concorrenza di quanto dagli stessi riscosso in base al bilancio di liquidazione. Tale chiamata in responsabilità dei soci operata determina un fenomeno di tipo successorio, come riconosciuto dalle Sezioni unite con due sentenze analoghe emesse il 12 marzo 2013, la 6070 e la 6072.
In alcune recenti pronunce (sentenza 2444/2017; ordinanza 13259/2015), la Corte ha sostenuto la tesi che limita il meccanismo successorio all’ipotesi in cui gli ex soci soci abbiano goduto di un qualche riparto ad esito della liquidazione. Secondo questa interpretazione, gli ex soci subentrano dal lato passivo del rapporto di imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso al termine della liquidazione, pertanto l’accertamento di tali circostanze è il presupposto della assunzione, in capo a loro, della qualità di successori e, quindi, della legittimazione passiva ai fini della prosecuzione del processo. Secondo questa posizione:
sono inammissibili l’appello o il ricorso per Cassazione proposti dal fisco nei confronti degli ex soci di una società medio tempore estinta senza alcuna ripartizione di attivo;
il creditore che voglia agire nei confronti dell’ex socio che abbia ricevuto un qualche riparto è tenuto a dimostrare che vi sia stata la distribuzione dell’attivo e che tale attivo è stato riscosso, fermo restando il principio dell’onere della prova su chi intende fare valere un diritto.
Con la sentenza 9094 la Suprema corte ha censurato tale orientamento. I giudici, richiamando le Sezioni unite 6070 e 6072, hanno affermato che la mancata ripartizione di attivo tra i soci non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l’azione intrapresa verso la società. Invero, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex articolo 2495. Qualora tale limite dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò inciderebbe sull’interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione, ad esempio:
sopravvenienze attive derivanti da crediti della società incerti e illiquidi al momento della liquidazione (la cui mancata inclusione nel bilancio di liquidazione può essere giustificata da una più rapida conclusione della stessa);
beni o diritti non compresi nel bilancio di liquidazione, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Resta da capire se tale possibilità può essere considerata automatica o se andrà documentata dal creditore, profilo che potrebbe aprire altre discussioni.

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Le indagini bancarie da sole non fanno l’accertamento

12 Maggio 2017

Il Sole 24 Ore 20 Aprile 2017 di Antonio Iorio

Cassazione/1. Per l’omesso versamento Iva «paga» l’amministratore subentrante

Risponde del reato di omesso versamento Iva il nuovo amministratore subentrato dopo la presentazione della dichiarazione firmata dal precedente rappresentante legale. A chiarirlo è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 18834 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società veniva condannato per l’omesso versamento dell’Iva risultante a debito nella dichiarazione presentata. Avverso la sentenza l’imputato presentava ricorso per Cassazione rilevando, tra i diversi motivi, l’assenza di responsabilità penale atteso che la dichiarazione dell’Iva non evidenziava alcun debito di imposta, oltre, in ogni caso, a essere stata sottoscritta dal precedente legale rappresentante. Il giudice territoriale, secondo la difesa, aveva omesso ogni valutazione.
In base all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 il delitto di omesso versamento Iva si commette se entro il termine per il pagamento dell’acconto dell’anno successivo (27 dicembre) non venga versato il debito risultante dalla dichiarazione annuale.
I giudici di legittimità hanno precisato che la responsabilità per i reati tributari è, di norma, attribuita all’amministratore, individuato secondo le norme civilistiche, che rappresenta e gestisce l’ente. Questi soggetti sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni obbligatorie e ad adempiere ai relativi obblighi fiscali. Chi assume la carica di amministratore, quindi, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
Nel caso di sostituzione dell’amministratore in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione, ma prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica (Cassazione, sentenze 34927/2015, 39687/2014). Ne consegue così che il nuovo amministratore è tenuto a una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi per cui ove ciò non avvenga, risponde del reato del mancato versamento chi subentra. L’assenza di tale preventivo controllo comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Nella specie, differentemente da quanto sostenuto dalla difesa, il debito Iva risultava nella dichiarazione sottoscritta dal precedente amministratore e pertanto prima di assumere la carica, l’imputato avrebbe dovuto chiedere visione dell’eventuale attestato di versamento periodico delle imposte al fine di verificare l’esecuzione dell’adempimento.

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