Categoria: Dall’Italia
Nel gruppo lecito il finanziamento infruttifero
31 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 23 Agosto 2017 di Massimo Romeo
Ctp Milano. Riconosciuto il carattere accessorio delle operazioni compiute ai fini Iva
La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 4656 del 10 luglio 2017 (presidente Ortolani – relatore Moro) accoglie le doglianze della società ricorrente e annulla le riprese dell’Ufficio ai fini Ires riconoscendo la liceità del contratto, in ambito infragruppo, del finanziamento infruttifero di interessi e ai fini Iva, con riferimento al requisito soggettivo, il carattere accessorio delle operazioni compiute.
La società contribuente, operante nel settore industriale della fabbricazione e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, impugnava un avviso di accertamento per diverse annualità con il quale l’agenzia delle Entrate, in seguito ad un processo verbale di constatazione, aveva ripreso a tassazione l’omessa contabilizzazione di ricavi per l’antieconomicità di un prestito infruttifero di interessi erogato alla società partecipata e risultante da un regolare contratto sottoscritto. La ricorrente attribuiva l’onerosità degli interessi sostenuti alla inadeguata consistenza patrimoniale della società controllata per ottenere finanziamenti dal sistema creditizio; a supporto richiama giurisprudenza di legittimità (Cassazione 27087/14) e di merito (Ctp Reggio Emilia e Ctr Piemonte/Lombardia) in base alla quale la concessione di finanziamento infruttifero in ambito infragruppo è scelta imprenditoriale legittima equiparabile a conferimento di capitale.
L’Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato e l’evidente antieconomicità dell’operazione in quanto la controllante non aveva ottenuto alcun provento a fronte di oneri finanziari rilevanti sostenuti per l’accesso al credito bancario.
Sul fronte Iva l’Ufficio altresì contestava l’indebita detrazione per il mancato inserimento nel calcolo Prorata di operazioni attive esenti quali le cessioni di partecipazioni che la ricorrente aveva considerato non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili; la motivazione dell’atto impositivo si fondava sull’assenza di occasionalità e accessorietà in quanto emergeva un’attività tipica di una holding che normalmente affianca all’ attività di produzione industriale i finanziamenti, le compravendite di quote di partecipazione, l’accentramento di costi con successivo riaddebito , prestazioni di servizi riferite alle controllate.
Parte ricorrente sosteneva invece che la vendita di partecipazioni era del tutto occasionale e strumentale allo svolgimento dell’attività industriale, non poteva generare prorata come, fra l’altro, aveva affermato l’agenzia delle Entrate in risposta ad una consulenza giuridica (n. 954-49/2014).
I giudici milanesi per risolvere la controversia ai fini Ires si rifanno all’articolo 1815 del Codice civile e all’articolo 89 comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi. In materia civilistica è prevista la corresponsione degli interessi al mutuante salvo diversa volontà delle parti.
In materia fiscale viene lasciata libera autonomia alle parti di determinare la fruttuosità o l’infruttuosità di interessi del finanziamento concesso.
Ai fini Iva, poi, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia della Ue che ha precisato in più occasioni che un’operazione deve considerarsi accessoria ad una principale quando non costituisce per la clientela un fine a se stante ma un mezzo per fruire delle migliori condizioni della fornitura principale resa dal soggetto Iva; precisazioni che i giudici considerano qualificanti del caso in esame.
Le operazioni sotto la lente del fisco si riferivano infatti a cessioni di quote di partecipazione ad altre società con successivo trasferimento del know-how ad altra società del gruppo che si occupava della produzione del prodotto; pertanto, concludono i giudici, non erano state effettuate tipicamente dal soggetto Iva ma solo in via del tutto occasionale e non rientravano nell’attività propriamente ed effettivamente svolta dalla società ricorrente.
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Con il «Maat» più armi al Fisco
31 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 22 Agosto 2017 di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco
Cooperazione internazionale. La Convenzione multilaterale consente indagini più approfondite e retroattive
Possibile la riscossione diretta all’estero, anche a carico degli eredi
Retroattività degli accertamenti fino a tre anni precedenti l’entrata in vigore degli accordi, riscossione diretta all’estero dell’imposta evasa e anche a carico degli eredi.
In attesa dei primi effetti dello scambio automatico di informazioni (non prima del 2018), la strategia della lotta all’evasione internazionale potrebbe passare attraverso uno strumento ancora più incisivo: la Convenzione multilaterale sull’assistenza amministrativa (Maat). In una platea di 112 Stati – dal più piccolo paradiso alle piazze storiche, Svizzera, Monaco e Liechtenstein inclusi, ma ancora fuori gli Usa – valgono infatti oggi le regole molto elastiche del Maat, che disciplinano l’ “ingaggio” e il funzionamento degli strumenti principali per la lotta all’evasione: lo scambio di informazioni (a richiesta, di gruppo o automatico), le verifiche fiscali congiunte e simultanee sia in Italia sia all’estero; l’assistenza delle amministrazioni straniere aderenti alla riscossione all’estero anche attraverso provvedimenti conservativi a garanzia del credito erariale; ed infine una disciplina uniforme della notifica degli atti di accertamento di riscossione e dei documenti.
Nella convenzione multilaterale viene confermata la totale abolizione del segreto bancario, finanziario, fiduciario, assicurativo e di mandatari in genere. La facoltà per le amministrazioni finanziarie di poter effettuare una verifica fiscale simultanea e all’estero è un’assoluta novità estesa ad un accordo multilaterale e potrebbe rivelarsi estremamente efficace in indagini finanziarie complesse su attività detenute in più Stati.
Il Maat è uno strumento attuativo e integrativo delle convenzioni già in essere, tendente a uniformare e semplificare le procedure che prima d’ora scontavano la continua diversità delle singole discipline normative nazionali, in cui vengono indicati i contenuti essenziali della domanda di assistenza e disciplinata anche la procedura da utilizzare, nonché i diritti dei contribuenti.
La riscossione dei crediti fiscali esce rafforzata dall’applicazione del Maat, che in particolare prevede l’equiparazione giuridica tra i crediti fiscali dello Stato richiedente e di quello ricevente. Basta solo che vi sia un titolo idoneo alla riscossione, ma se lo Stato richiedente agisce contro un suo residente domiciliato “fuori”, il titolo il credito non può essere più fermato.
Per quanto riguarda il recupero di imposte o tasse nei confronti di persone decedute o nei confronti degli eredi, sarà possibile nei limiti della successione, ovvero nei limiti dei beni ricevuti dagli eredi.
Uno degli aspetti più importanti degli accordi Maat resta comunque la decorrenza. Secondo la convenzione, l’entrata in vigore si calcola dal momento della ratifica, ma per fatti penalmente rilevanti (e quindi anche per reati tributari) riguardanti lo Stato richiedente, la richiesta di informazioni può avere retroattività fino al terzo anno antecedente l’entrata in vigore. Per mere finalità di esempio, per Monaco si avrà una retroattività al 1° aprile 2014 (l’entrata in vigore della Convenzione data al 1° aprile scorso).
Questa modalità di accertamento potrebbe essere estesa a tutti gli altri Paesi aderenti (Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Emirati Arabi, Libano e Bahamas eccetera) a seconda dell’entrata in vigore delle rispettive ratifiche della Convenzione ,superando di fatto anche i limiti temporali dei precedenti accordi bilaterali – sempre che i fatti per cui si richiede lo scambio di informazioni abbiano rilievo penale (o penal/tributario).
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Senza confusione sì all’uso del domain name
31 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 24 Agosto 2017 di Patrizia Maciocchi
Cassazione. Il titolare del marchio registrato prima non può vietare l’utilizzo se i servizi offerti sono diversi
Roma
Il titolare del marchio registrato prima non può vietare l’uso del domain name, se non c’è rischio di confondere i prodotti o i servizi. La Cassazione, con la sentenza 20189 respinge il ricorso di una Spa, attiva nel settore immobiliare, teso a bloccare l’uso di un nome a dominio. Alla base del “veto” e della richiesta di riassegnazione in proprio favore del domain name c’era la titolarità del marchio Etnapolis precedentemente registrato. Un segno troppo simile al domain name, etnapolis.it e etnapolis.com la cui registrazione era stata chiesta da un imprenditore siciliano titolare di una virtual communication agency, che forniva alle imprese servizi gestiti direttamente on line. Il target di riferimento era vario: dallo svago allo sviluppo di software ed hardware.
Per la Corte d’appello l’oggettiva diversità della classi merceologiche non poteva essere superata né dal richiamo all’uso pubblicitario del marchio, fatto dal ricorrente, né dall’affermata, ma non dimostrata, rinomanza del segno preesistente a livello nazionale.
La natura forte o debole del marchio è, infatti, rilevante nel caso di contraffazione tra due marchi non identici, mentre nel caso esaminato vale la legittimità della registrazione del segno come nome a dominio.
Secondo la difesa del ricorrente l’uso del nome a dominio andrebbe invece considerato illecito, anche quando c’è solo la possibilità che il pubblico associ il titolare del domain name al titolare del marchio già registrato, rendendo di fatto impossibile per quest’ultimo utilizzare il brand originario su Internet.
I giudici ricordano che già la legge marchi (929/1942), in seguito alla riforma del ’92 prendeva in considerazione i segni “atipici” in grado di confliggere con quelli già in uso. La norma chiariva che i titolari dei marchi non possono vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome o del loro indirizzo purché l’uso non sia in funzione di marchio ma solo descrittiva. Previsione dalla quale si desume che anche un indirizzo può essere un marchio quando, come nel caso del nome a dominio, ne ricorrono i presupposti. Un’interpretazione che ha trovato conferma nel Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005) che considera espressamente tra i segni distintivi anche il domain name.
Il titolare del brand originario non può far valere alcun automatismo nel vietare il diritto all’uso del nome a dominio. Sarà il giudice a decidere, basandosi non solo sull’identità dei segni e sulla loro confondibilità ma anche su identità e confondibilità dei prodotti, esclusa nel caso esaminato. La ricorrente non ha provato il rischio confusione e non si può ritenere che ogni marchio sia accompagnato dalla notorietà. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con il principio di specialità del marchio e in conflitto con l’articolo 20 del Codice della proprietà industriale che fa scattare l’”esclusiva” solo in caso di segni identici per prodotti uguali o affini.
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Il Testo unico attende adeguamenti
31 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 21 Agosto 2017 di Francesco Avella
Le «eccezioni negative». Applicazione delle novità subordinata alle decisioni dei singoli Stati
Le novità in materia di eccezioni negative di stabile organizzazione si applicheranno a un Accordo fiscale coperto soltanto se anche l’altro Stato contraente abbia optato per applicarle (paragrafi 7 e 8 dell’articolo 13 della Multilaterale Beps).
Benché molti Stati abbiano optato in tal senso, si registrano alcune illustri eccezioni, come Cina, Malta e Svizzera – che hanno scelto di non applicare in toto l’articolo 13 – e come Irlanda e San Marino – che hanno scelto di applicare differenti disposizioni dell’articolo 13. Per le Convenzioni concluse dall’Italia con tali Paesi, le novità in materia di eccezioni negative non saranno dunque applicabili e quindi nulla cambierà.
Le novità, peraltro, potrebbero non concretizzarsi nemmeno nei rapporti con gli Stati che hanno optato per l’applicazione delle medesime previsioni scelte dall’Italia. La concreta efficacia delle modifiche apportate dall’articolo 13 della Multilaterale Beps sembra infatti condizionata ad analoghe modifiche da apportare all’articolo 162 del Tuir. Non può trascurarsi, infatti, che la funzione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è limitare la potestà impositiva rispetto a quanto previsto nella normativa nazionale: ciò implica, quanto alla nozione di stabile organizzazione, che le Convenzioni assumono rilevanza soltanto laddove la definizione convenzionale sia più restrittiva di quella contenuta nella normativa nazionale; al contrario, se la definizione contenuta nella norma nazionale non conduce a riscontrare l’esistenza di una stabile organizzazione e, dunque, non legittima la tassazione in Italia del reddito d’impresa del non residente, l’applicazione delle Convenzioni non può espandere la potestà impositiva dell’Italia e quindi non può consentire all’Italia di tassare qualcosa che non tasserebbe per norma interna, nemmeno se la definizione convenzionale di stabile organizzazione è più ampia di quella nazionale (si veda anche l’articolo 169 del Tuir).
Il legislatore dovrà pertanto intervenire sull’articolo 162 del Tuir in maniera analoga al contenuto dell’articolo 13 della Multilaterale Beps, anche in considerazione del fatto che la disposizione nazionale venne introdotta nell’ordinamento italiano nel 2003 ispirandosi a una definizione di stabile organizzazione – quella contenuta nel Modello di Convenzione Ocse di allora – non più attuale alla luce delle evoluzioni Beps.
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Non concorrenza, patto «limitato»
31 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 21 Agosto 2017 di Daniele Colombo
Contratti. Le indicazioni della giurisprudenza stabiliscono i confini dell’accordo tra il dipendente e il suo ex datore di lavoro
Il corrispettivo deve essere congruo e l’oggetto circoscritto all’attività precedente
Corrispettivo congruo, oggetto circoscritto all’attività precedente, clausole che non vincolino troppo la libertà del lavoratore: sono alcuni dei limiti fissati dalla giurisprudenza al patto di non concorrenza. Si tratta di un accordo con cui il lavoratore dipendente si obbliga a non fare concorrenza al suo (ex) datore di lavoro per il periodo successivo alla cessazione del contratto.
In base all’articolo 2125 del Codice civile, il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Il patto di non concorrenza, quindi, in primo luogo, per essere valido, deve essere stipulato in forma scritta. La forma richiesta dal Codice civile è a pena di validità con la conseguenza che non saranno ammissibili altre forme (come quella orale). Il patto di non concorrenza, poi, deve prevedere un corrispettivo, oltre che essere limitato nell’oggetto, nel tempo e nello spazio.
Il patto può essere stipulato contestualmente alla conclusione del contratto di lavoro oppure anche durante il rapporto stesso non essendo previsto dalla normativa il momento in cui sottoscrivere il patto. Nella loro valutazione complessiva, in ogni caso, le clausole del patto di non concorrenza (oggetto, territorio, durata e corrispettivo) non devono comprimere «eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti» (Cassazione, sentenza 24662 del 19 novembre 2014).
Il corrispettivo da riconoscere per l’assunzione dell’obbligo di non concorrenza, secondo la giurisprudenza, deve essere «congruo» in relazione al sacrificio imposto al lavoratore nel periodo successivo alla conclusione del contratto di lavoro (Cassazione, sentenza 11104 del 15 maggio 2007). In altri termini, la congruità del corrispettivo deve essere valutata caso per caso alla luce delle mansioni espletate e dell’oggetto dell’attività lavorativa. Ad esempio, alcune sentenze di merito hanno ritenuto «congruo» un corrispettivo pari al 40% della retribuzione (Tribunale di Milano, 25 marzo 2011); mentre, in altri casi, è stata ritenuta sufficiente la percentuale del 10% (Cassazione, sentenza 7835 del 4 aprile 2006).
Quanto alle modalità di pagamento, alcune sentenze non ammettono il pagamento del compenso in corso di rapporto in quanto, tra le altre cose, il compenso non risulterebbe determinato, ma sarebbe aleatorio (Tribunale di Milano, 28 settembre 2010); in altre decisioni, invece (uniformi al risalente orientamento della Cassazione), si è ritenuto legittimo il pagamento in corso di rapporto sul presupposto dell’assenza di una disposizione normativa contraria (Tribunale di Roma, 11 aprile 2016).
Anche il limite territoriale e la sua possibile legittima estensione devono essere valutati caso per caso in relazione alle attività e all’oggetto del rapporto di lavoro. In questo senso, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il limite del territorio italiano ed europeo (Cassazione, sentenza 13282 del 10 settembre 2003).
L’oggetto del patto di non concorrenza, inoltre, deve essere limitato ai prodotti oggetto dell’attività lavorativa del dipendente, mentre devono essere escluse, in quanto inidonee a integrare concorrenza, attività estranee al settore produttivo o commerciale nel quale opera l’azienda, ovvero al mercato nelle sue oggettive strutture, dove convergono domande e offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi o fungibili, comunque parimenti idonei a offrire beni o servizi nel medesimo mercato (Cassazione, sentenza 24662 del 19 novembre 2014).
In base all’articolo 2125 del Codice civile, infine, la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Qualora le parti prevedano una durata superiore questa è automaticamente ridotta al tetto massimo fissato dalla legge.
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Società Ue con regole uniformi
31 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 15/08/2017 di Angelo Busani
Verso il Testo unico. Pubblicata la direttiva europea che riordina la normativa sulle persone giuridiche
Capitale minimo di 25mila euro per partire (contro i 50mila in Italia)
L’elaborazione di un Testo unico su diversi rilevanti aspetti del diritto delle società di capitali, che trova la sua fonte a livello Ue: è questo, in sostanza, lo scopo della direttiva 2017/1132 del 14 giugno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 30 giugno scorso), con la quale il Parlamento e il Consiglio dell’Unione hanno inteso conferire una “sistemazione” organica alle materie trattate in una pluralità di direttive in materia societaria emanate in passato, più volte modificate e ora, appunto, abrogate e sostituite da questo nuovo coerente quadro d’insieme. L’obiettivo è realizzare una sempre più compiuta uniformità del diritto societario negli Stati membri.
Le materie affrontate sono, in sintesi: l’atto costitutivo e lo Statuto; la rappresentanza della società; i registri di pubblicità; le succursali di una società stabilite in uno Stato diverso da quello della sede legale; il capitale sociale e la sua formazione; la stima dei conferimenti; la riduzione e l’aumento del capitale; l’acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie; la fusione (domestica e transfrontaliera) e la scissione.
Alla prima lettura della direttiva (peraltro non agevole: sono 82 pagine, contenenti 168 articoli e alcuni allegati), la sensazione che ne ritrae un operatore italiano è quella che gran parte degli argomenti affrontati siano stati già stabilmente recepiti nel nostro ordinamento. Non mancano, però, elementi di novità (come la preconizzata interconnessione dei registri pubblicitari degli Stati membri, che saranno consultabili mediante l’accesso a un unico portale) e spunti di riflessione suscitati dalle norme particolari dedicate alle singole materie trattate dalla direttiva.
L’atto costitutivo della Spa
Appare di notevole rilevanza la previsione, contenuta nell’articolo 10, secondo cui l’atto costitutivo e lo Statuto della società per azioni e le sue modifiche, devono rivestire la forma di atto pubblico ogni qualvolta la legislazione dello Stato Ue non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario. In Italia, peraltro, questa previsione è già oggi assorbita dalla regola generale (articolo 2328, comma 2 del Codice civile) per la quale l’atto pubblico è la forma richiesta ad substantiam per l’atto costitutivo di Spa.
Il capitale della Spa
L’articolo 45 della direttiva stabilisce che, per costituire una società azionaria, deve risultare sottoscritto un capitale minimo di valore nominale non inferiore a 25mila euro (in Italia, attualmente, il capitale minimo è stabilito in 50mila euro). Si tratta di una soglia che il Parlamento e il Consiglio europeo rivedono ogni cinque anni, in funzione dell’evoluzione economica e monetaria che siano intervenute nel periodo, nonché in relazione all’obiettivo di «riservare» la forma della Spa «alle grandi e medie imprese». L’articolo 46, a sua volta, sancisce il divieto di conferire nella Spa prestazioni d’opera o di servizi, prescrizione che la legge italiana già osserva (articolo 2342, ultimo comma, del Codice civile).
La rappresentanza della Spa
La direttiva spinge l’acceleratore sul punto che gli atti compiuti da organi societari non possono essere invalidati da questioni inerenti l’invalidità della nomina degli organi stessi, l’estraneità degli atti compiuti dagli organi sociali rispetto all’oggetto sociale, da limitazioni ai poteri di rappresentanza della società.
L’articolo 8, in particolare, dispone che l’adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo sociale, hanno il potere di obbligare la società, rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
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Soggetta anche l’attività della società inglese
31 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore del 14/08/2017 di Antonio Iovine (L’Esperto Risponde)
Ho una società inglese che possiede due appartamenti in Toscana. Vorrei affittarli saltuariamente a turisti per brevi periodi. Non vorrei comunque aprire partite Iva, per evitare grosse spese amministrative. Devo comunque prendere una licenza base per affittacamere?
D.B.MONTELUPO FIORENTINO
Qualunque attività svolta da una società, prescindendo da ogni altro ulteriore requisito, costituisce per presunzione effettuazione di attività nell’esercizio d’impresa, ex articolo 4, comma 2, lettera b, del Dpr 633/1972, che menziona anche le società straniere. Pertanto, nella situazione in esame, posto che la prestazione è resa da una società, seppure di diritto britannico, essa si ritiene effettuata nell’esercizio d’impresa e, quindi, soggetta a Iva. La società britannica dovrebbe acquisire una posizione Iva in Italia ai fini di regolare l’applicazione dell’imposta sui servizi fatturati, qualora i committenti siano dei privati, come sembra emergere dal quesito.
Si segnala, infine, che nella circolare 12/E/2007 e nella successiva risoluzione 18/E/2012 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la locazione di abitazioni a turisti dev’essere considerata “prestazione alberghiera”, soggetta ad aliquota Iva nella misura del 10% (n. 120 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972), con conseguente riconoscimento della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Il Sole 24 Ore del 14/08/2017 di Antonio Iovine (L’Esperto Risponde)
Ho una società inglese che possiede due appartamenti in Toscana. Vorrei affittarli saltuariamente a turisti per brevi periodi. Non vorrei comunque aprire partite Iva, per evitare grosse spese amministrative. Devo comunque prendere una licenza base per affittacamere?
D.B.MONTELUPO FIORENTINO
Qualunque attività svolta da una società, prescindendo da ogni altro ulteriore requisito, costituisce per presunzione effettuazione di attività nell’esercizio d’impresa, ex articolo 4, comma 2, lettera b, del Dpr 633/1972, che menziona anche le società straniere. Pertanto, nella situazione in esame, posto che la prestazione è resa da una società, seppure di diritto britannico, essa si ritiene effettuata nell’esercizio d’impresa e, quindi, soggetta a Iva. La società britannica dovrebbe acquisire una posizione Iva in Italia ai fini di regolare l’applicazione dell’imposta sui servizi fatturati, qualora i committenti siano dei privati, come sembra emergere dal quesito.
Si segnala, infine, che nella circolare 12/E/2007 e nella successiva risoluzione 18/E/2012 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la locazione di abitazioni a turisti dev’essere considerata “prestazione alberghiera”, soggetta ad aliquota Iva nella misura del 10% (n. 120 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972), con conseguente riconoscimento della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
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Compensi, l’accredito è decisivo
31 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 12 Agosto 2017 di Antonio Iorio
Cassazione/1. I giudici di legittimità intervengono sui versamenti agli amministratori delle società
Deduzione nell’esercizio in cui le somme arrivano al beneficiario
In caso di pagamento del comp enso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 20033 depositata ieri.
Ecco i fatti. L’agenzia delle Entrate contestava a una società di capitali varie violazioni tra le quali l’indebita deduzione dei compensi erogati agli amministratori. In particolare, secondo l’ufficio non era legittima la deduzione operata per il 2001 e il 2002 a seguito di bonifici con valuta rispettivamente dell’11 gennaio 2002 e del 9 gennaio 2003, perché le somme erano state ricevute dal destinatario dopo la data ultima del 12 gennaio del rispettivo anno.
La Cassazione ha chiarito che in base al Tuir i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Questi compensi in quanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, seguono il cosiddetto principio di “cassa allargato” in base all’articolo 51, comma 1 del Tuir secondo cui nell’ambito del redditi di lavoro dipendente si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
La norma, rilevano i giudici di legittimità, è costruita sul concetto di “percezione” poiché il reddito da lavoro è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. Ne consegue che ove la somma sia corrisposta in contanti, assume rilievo il momento della consegna corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente e, ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull’assegno poiché è da tale momento, data la presunzione d’identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo e del credito incorporato e divengono possibili le ulteriori negoziazioni. Analoga conclusione vale nel’ipotesi in cui la disposizione sia stata effettuata, come nella specie, con bonifico bancario: in tal caso, infatti, si deve far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario ossia al momento dell’accredito.
Una diversa soluzione, evidenzia la sentenza di legittimità, porterebbe all’incongruo risultato di poter imputare il medesimo unitario pagamento a un’annualità per il disponente, che ha effettuato il bonifico anteriormente al 12 gennaio, e a quella successiva per il beneficiario che ha ricevuto l’accredito della somma dopo tale data.
La Cassazione evidenzia ancora che fino al momento dell’effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria è suscettibile di essere stornata e revocata, indice che un potere dispositivo è ancora in capo al disponente.
Alla luce di queste considerazioni la Corte conclude che in ipotesi di pagamento del compenso all’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.
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Dazi sulle royalties se sono richieste nel contratto
7 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 31 Luglio 2017 di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti
Dogane. I diritti di licenza vanno inclusi nell’importo da dichiarare se rappresentano una condizione per la produzione e la vendita delle merci
Il costo delle royalties non sempre è da includere nella determinazione del valore di dogana da dichiarare all’importazione delle merci nell’Unione europea. I dritti di licenza devono essere sommati al valore della merce solo se è provato che sono richiesti all’acquirente/importatore dal licenziante estero e/o dal venditore/esportatore quale condizione per la vendita delle merci importate. Sono queste le conclusioni emerse dalle sentenze 2389/9/2017 e 2390/9/2017 della Ctr Lombardia (presidente Micheluzzi, relatore Taviano).
A seguito dell’importazione in Italia da parte di una Spa di una partita di giocattoli oggetto del proprio commercio, l’amministrazione delle Dogane notifica un accertamento suppletivo e di rettifica per parziale mancato pagamento dei dazi doganali, seguito da un atto di irrogazione sanzioni.
Secondo l’amministrazione la società contribuente non ha correttamente dichiarato il valore di dogana, non avendo incluso nel valore dei prodotti importati il costo delle royalties pagate al licenziante estero titolare del marchio.
La società propone un primo ricorso contro il tributo e un secondo contro le sanzioni. Secondo la contribuente, l’amministrazione non ha provato che il preventivo pagamento dei diritti di licenza sia condizione per il perfezionamento della vendita e neppure la connessione contrattuale tra il licenziante estero titolare del marchio e il fabbricante estero. In ogni caso la situazione di incertezza normativa esime dalle sanzioni.
L’amministrazione resiste e sottolinea che i diritti di licenza sono riferibili alla merce importata, costituiscono condizione di vendita della merce e, infine, sono richiesti dal licenziante estero titolare del marchio al fabbricante estero per il perfezionamento della vendita all’importatore/contribuente. Ecco perché, secondo l’ufficio, le sanzioni irrogate sono perciò legittime.
La Ctp riunisce i ricorsi, respinge quello sui tributi e accoglie quello sulle sanzioni. Appellano la sentenza di primo grado sia la società sia l’amministrazione, ognuno per la propria soccombenza.
La Ctr accoglie il primo, rigetta il secondo. In particolare, i giudici affermano che i diritti di licenza devono essere sommati al valore della merce da dichiarare in dogana solo se è provato che sono richiesti all’acquirente/importatore dal licenziante estero e/o dal venditore/esportatore quale condizione per la vendita delle merci importate.
Pertanto la maggiorazione del valore di dogana per diritti di licenza è legittima solo se l’importatore/contribuente, in caso di loro mancato pagamento prima dell’esportazione, può sottostare, a tutela del licenziante estero, al blocco della produzione, della logistica e della consegna delle merci da parte del fabbricante estero.
Inoltre, sempre secondo i giudici, i diritti di licenza pagati dall’acquirente/importatore dopo la rivendita delle merci successiva all’introduzione nel territorio comunitario non costituiscono di per sé presupposto che impone all’ufficio la rettifica del valore di dogana.
La commissione ricorda che il regime daziario applicabile deve sempre essere coerente con il regime Iva interno: essendo i corrispettivi per i diritti di licenza generalmente soggetti all’Iva, il pagamento ulteriore del dazio potrebbe dare luogo a una doppia imposizione.
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Società estera fittizia? La dichiarazione diventa fraudolenta
7 Agosto 2017
Il Sole 24 Ore 28 Luglio 2017 di Antonio Iorio
Cassazione. Ricavi trasferiti fuori dall’Italia
La costituzione di società estere ritenute fittizie che fatturano in luogo di una impresa nazionale, trasferendo così i ricavi fuori dall’Italia, può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. L’eventuale avvenuto pagamento delle imposte estere, che farebbe scendere al di sotto della soglia di punibilità l’importo ritenuto evaso, deve essere provato dall’imputato e non dall’accusa.
È questo il principio espresso dalla Corte di cassazione sez. 3 penale con la sentenza 37422 depositata ieri
Il rappresentante legale ed i soci di una Snc erano condannati nei due gradi di giudizio perché ritenuti responsabili del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del Dlgs 74/2000). Nella specie, secondo la tesi accusatoria, gli imputati avevano costituito fraudolentemente delle società schermo con sede in Inghilterra che esercitavano l’attività imprenditoriale utilizzando l’organizzazione aziendale della società italiana ed omettendo di registrare nella contabilità dell’impresa nazionale tutti i corrispettivi, surrettiziamente attribuiti alle società estere.
Nel ricorso per cassazione, tra i vari motivi, la difesa eccepiva che la tesi contenuta nella sentenza, secondo cui le società estere sarebbero state create al fine esclusivo di ottenere un’agevolazione od un risparmio di imposta, integrava, al più, il diverso, e meno grave, reato di dichiarazione infedele ma non quello di dichiarazione fraudolenta. In particolare non era stato dedotto nulla sull’idoneità del mezzo ad ostacolare l’accertamento dell’evasione richiesto dalla fattispecie contestata. La costituzione delle società estere e l’imputazione ad esse di attività riconducibili all’impresa italiana non era infatti sufficiente ad integrare il delitto in questione. Non erano poi state considerate le imposte assolte in Inghilterra. La sentenza, infatti, riteneva onere degli imputati dimostrare il versamento di tali somme. Secondo la difesa, invece, poiché la soglia di punibilità rappresenta un elemento costitutivo del reato, doveva essere l’accusa a dimostrarne la sussistenza.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso.
Secondo la pronuncia non vi è dubbio che la nozione di mezzo fraudolento, che contraddistingue il delitto in esame, non possa identificarsi in mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi, né in sottofatturazioni, pertanto è pacifico che la semplice violazione degli obblighi di fatturazione, per quanto finalizzati ad evadere le imposte, non integri il delitto di dichiarazione fraudolenta.
È invece necessaria la sussistenza di un quid pluris che consente di attribuire all’elemento oggettivo una insidiosità tale da costituire un ostacolo all’accertamento.
Nella specie, la simulazione realizzata attraverso l’interposizione fittizia delle società inglesi, appositamente costituite nella fatturazione alla clientela delle prestazioni aventi ad oggetto le attività svolte dall’impresa italiana, che così sottraeva ricavi all’imposizione, costituisce in campo penal-tributario l’artificio idoneo a indurre in errore l’amministrazione finanziaria ostacolando l’accertamento della falsità contabile.
Per quanto concerne, invece, la prova dell’avvenuto pagamento delle imposte al fisco inglese, da decurtare conseguentemente dalla imposta ritenuta evasa in Italia, secondo i giudici di legittimità l’onere incombente sull’accusa (relativo al superamento della soglia di rilevanza penale) era stato abbondantemente assolto.
Incombeva quindi sulla difesa, che invocava la minore entità di tale somme, provare gli importi versati all’estero eventualmente da decurtare.