Reati fiscali, confisca non automatica

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 22 Novembre 2017 di Giovanni Negri

Penale. La misura preventiva è possibile perché i delitti tributari sono indice di pericolosità ma va considerata la consapevolezza

Le frodi carosello sono considerate tra i delitti sintomo di abitualità criminale

Nessun automatismo nell’applicazione della misura di prevenzione della confisca nei confronti dell’evasore. La Cassazione, sentenza 53003 della Sesta sezione penale depositata ieri, ha puntualizzato che i reati di natura tributaria possono certamente fare «da presupposto di operatività della cosiddetta pericolosità generica, a condizione,tuttavia, che vi sia consapevolezza dei problemi che il relativo accertamento comporta». E un elemento da tenere presente è l’adesione nei periodi di tempo considerati a meccanismi di conciliazione con l’amministrazione fiscale.
È stato così annullato con rinvio il decreto della Corte d’appello di Roma con il quale era stata disposta la confisca di numerosi beni immobili e del capitale sociale di 3 società nei confronti di un notaio incensurato; decisione presa anche per effetto della rilevantissima e sistematica evasione fiscale posta in essere.
La Corte d’appello aveva messo in luce come la confisca di prevenzione, per sproporzione del reddito, può essere disposta anche nei confronti dei soggetti che hanno compiuto illeciti fiscali in maniera abituale e non solo episodica, vista l’ampiezza della formulazione dell’articolo 1 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).
Per la Cassazione, invece, il lavoro dei giudici di secondo grado poteva essere più accurato, visto che non è stato approfondito il legame tra delitti tributari (con una responsabilità peraltro ancora incerta a carico del notaio) e abituale dedizione, come richiede il Codice antimafia, a «traffici delittuosi». Inoltre, premette ancora la Cassazione, non è vero che le nuove possibilità di aggressione ai patrimoni di origine illecita hanno necessariamente ristretto l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Piuttosto, la sentenza prova a dare un po’ più di concretezza a una nozione come quella di evasore fiscale seriale, rilevante per l’applicazione della misura di prevenzione. Infatti, anche restringendo il campo ai soli reati disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000, la struttura è molto variegata.
E qual è un reato tributario rilevante in questa prospettiva? La Corte fa l’esempio delle frodi carosello, dove i soggetti coinvolti guadagnano non solo il mancato versamento dell’imposta ma anche maggiori ricavi per effetto delle vendite sottocosto rispetto ai concorrenti. Un caso che, se ripetuto nel tempo, può fare legittimamente pensare a un’abitualità della condotta criminale. Come pure i cosiddetti reati ostacolo, emissione di fatture per operazioni inesistenti oppure occultamento e distruzione di documenti contabili.
Di natura diversa sono, a giudizio della Corte, altri reati come la dichiarazione infedele, ma non fraudolenta, o le omissioni di adempimenti o ancora la sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte «in cui la determinazione dell’imposta è già avvenuta e l’autore del reato attua le condotte nell’imminenza o a procedura di riscossione coattiva in corso o in quella di transazione fiscale».
In questa prospettiva va senz’altro tenuto presente se il sospetto evasore fiscale seriale, ha aderito a meccanismi di conciliazione con il Fisco. In questo caso, infatti, «l’eventuale recupero della imposta evasa sottrarre per definizione all’evasore la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio».

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L’outsourcing più della «nuvola» ha spalancato le porte agli hacker

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 23 Novembre 2017 di Giancarlo Calzetta e Luca Tremolada

La tendenza. I dati sensibili spesso sono fuori dal diretto controllo di chi li possiede

Cosa sappiamo sul caso Uber? Che l’hackeraggio è stato compiuto da due persone, che «non facevano parte della società». Che hanno avuto accesso ai server di Amazon su cui erano memorizzati i dati dei clienti e degli autisti. E che Uber ha pagato per tenere tutto a tacere.
Se chiedete a un esperto di cybersecurity vi dirà che non c’è nulla di cui stupirsi. E che anzi 100mila dollari non sono neanche una grande cifra per “gestire” una data breach di queste dimensioni. Le cronache degli ultimi anni sono letteralmente piene di violazioni della sicurezza informatica che comportano il furto di informazioni personali o aziendali.
Si va dai casi limite come quello di Yahoo, in cui i criminali hanno rubato le credenziali di accesso e i dati sensibili di oltre un miliardo di utenti a quelli meno eclatanti ma devastanti per le singole aziende in cui vengono sottratte proprietà intellettuali, poi rivendute al mercato nero.
Nel caso di Equifax, una violazione che ha avuto come bottino i numeri di sicurezza sociale e tutte le anagrafiche di centinaia di milioni di cittadini americani, l’accesso non autorizzato è avvenuto perché un tecnico ha dimenticato di aggiornare un server con una patch rilasciata sei mesi prima.
Addirittura, il Dipartimento della Difesa americano ha lasciato decine e decine di documenti top secret disponibili a tutti su di un server Amazon perché ha dimenticato di “chiuderlo”. Un errore grossolano, certo, ma anche così comune che Amazon Web Services, uno dei maggiori provider di servizi cloud, ha deciso di mettere nella home page un avviso che ricordava a tutti come attivare le procedure di sicurezza per i dati messi nel cloud.
Scordiamoci quindi lo scenario da War Games, con il piccolo hacker nella sua stanzetta che si connette magicamente ai terminali di una azienda e naviga tra buste paga, fatture e dati sensibili dei dipendenti. Negli ultimi 10 anni il mondo della cybersicurezza si è capovolto. Se prima la missione era difendere il perimetro ora si lavora a scoprire chi è già dentro alle aziende.
I punti di accesso per rubare dati sensibili non sono aumentati ma la gestione dei dati è diventata la vera vulnerabilità del sistema corporate mondiale. Dagli anni Novanta in poi, da quando cioè le informazioni hanno smesso di risiedere esclusivamente sui server di una azienda, le cose si sono fatte un po’ più complicate. Se prima i casi di spionaggio industriale erano tutti da imputare a talpe interne o comunque ad addetti o persone che avevano un accesso fisico alla struttura oggi le multinazionali ma non solo hanno visto moltiplicarsi le proprie vulnerabilità.
L’avvento dei servizi di cloud computing, ovvero la possibiltà di esternalizzare la gestione dei dati dell’azienda a soggetti specializzati ha cambiato le regole del gioco. Soprattutto per chi ha scelto di dare in outsourcing gli asset più preziosi del proprio patrimonio informativo. Più che una scelta poi è stata una necessità dettata dal cambiamento delle regole di competizione del mercato.
Il motivo? Costa meno per esempio esternalizzare un sistema di pagamento a chi lo fa per mestiere che assumere un personale specializzato, server e hardware dedicato. Chi possiede potenza di calcolo (server) e servizi software attraverso internet o reti dedicate può gestire da remoto in maniera più efficiente anche le fuzioni più strategiche del business di una azienda. Spesso però le vulnerabilità non riguardano i grandi fornitori di nuvola come Microsoft, Ibm Google. Il diavolo si nasconde nei dettagli. Anzi nell’intercapedine dei rapporti con piccoli fornitori di servizi. Nel dialogo tra policy di sicurezza diverse, tra sistemi informatici che parlano lingue diverse o nelle zone grige dei rapporti con soggetti di terze parti. Come sanno bene i Cio delle aziende i dati, quando non sono sparsi tra fornitori di “nuvola” diversi, devono essere resi accessibili a chi per ragioni di business è chiamato a collaborare con l’azienda. Chi può garantire per loro? I “servizi di terze parti” sono il perfetto capro espiatorio. «Rimango preoccupato da alcune parole citate nel blog di Khosrowshahi (il nuovo Ceo di Uber ndr)», ha commentato Rik Ferguson, Vice President Security Research Trend Micro. «Sembrerebbe prendere le distanza dai servizi cloud di terze parti, obiettivo della violazione, per separare nettamente l’infrastruttura e il sistema corporate. Questo ci fa capire le radici del problema. I servizi cloud adottati da un’azienda sono di fatto infrastrutture e servizi corporate, e da un punto di vista della security dovrebbero essere trattati come tali. Le responsabilità non si possono delegare all’esterno».
Insomma, il problema della sicurezza non risiede in “dove” sono memorizzati i dati, ma nella competenza di chi li gestisce e nella sua voglia di tenerli al sicuro. Un penetration test, cioè un attacco hacker commissionato a una azienda di sicurezza per testare le difese, avrebbe sicuramente rilevato questi problemi. Evidentemente nessuno ha pensato di commissionarne uno, ignorando le conseguenze: una volta che i dati sono stati rubati non c’è un punto di ritorno. Non c’è modo per toglierli dalla circolazione.
Una grossa mano nella protezione dei nostri dati dovrebbe arrivare dal Gdpr, il nuovo regolamento per la protezione dei dati che entrerà in vigore negli Stati dell’Unione Europea a maggio del 2018 e prevede multe salatissime (fino al 5% del fatturato) per quelle aziende che non proteggeranno adeguatamente i dati dei loro clienti e fornitori. La normativa rende anche obbligatoria la segnalazione tempestiva di eventuali intrusioni informatiche, in modo da dare agli utenti la possibilità di correre ai ripari invece di lasciare campo libero ai criminali per un anno o più come accaduto nel caso di Uber.

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Costi deducibili se le royalty portano vantaggi aggiuntivi

11 Dicembre 2017

Ricerca e sviluppo. Cost-sharing e licenza di know-how di Giacomo Albano

La compartecipazione ai costi di ricerca e sviluppo in virtù di un contratto di cost-sharing si giustifica sul piano economico se attribuisce il diritto di sfruttare economicamente il bene frutto della ricerca senza corrispondere ulteriori importi a titolo di royalty. È quanto emerge dalla sentenza dell Ctr Lombardia 604/ 49/ 2017 del 16 febbraio scorso (presidente Izzi, relatore Franconiero), con cui i giudici lombardi hanno accolto l’appello presentato dall’ufficio delle Entrate, ribadendo il principio secondo cui la deducibilità delle royalty deve fondarsi su effettivi vantaggi economici conseguiti dal licenziatario.
La controversia riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, cui le Entrate avevano contestato la deducibilità di costi – e la detraibilità della relativa Iva – sostenuti nei confronti di alcune consociate estere a titolo di royalty per l’acquisizione di licenze d’uso in esclusiva di marchi relativi ai beni commercializzati e del know-how per la relativa fabbricazione, imballaggio, vendita e distribuzione.
La contestazione si basava sulla circostanza che tali royalty costituissero una duplicazione di costi rispetto a quelli già sostenuti dalla società italiana per l’acquisizione di servizi identici in virtù di altri contratti infragruppo. La società accertata, infatti, compartecipava alle spese di sviluppo del know-how in virtù di alcuni accordi di cost sharing con le proprie consociate estere. Inoltre, le royalty sostenute per la licenza del know-how e dei marchi si riferivano alla fase della produzione, mentre la consociata italiana era impegnata esclusivamente nella distribuzione.
I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che nel caso di specie non si verificasse una duplicazione di costi. E questo, anche se tra i contratti di licenza del know-how e quelli di compartecipazione ai costi di ricerca e sviluppo non c’erano differenze sostanziali, dato che che entrambe le tipologie garantivano di fatto alla consociata la conoscenza e l’utilizzo del know-how. Ciò in quanto le royalty pagate dalla società italiana alle consociate estere si giustificavano non solo per l’acquisizione del know-how relativo alla fabbricazione e distribuzione dei prodotti, ma anche per l’uso del relativo marchio.
Sul punto veniva sottolineato che le linee guida Ocse riconoscono la possibilità per una società distributrice di corrispondere a proprie consociate estere royalty per l’uso di marchi.
I giudici della Ctr Lombardia hanno riformato la sentenza della Commissione provinciale ritenendo che i costi recuperati non fossero inerenti, in quanto la società accertata non aveva fornito la dimostrazione dell’utilità aggiuntiva derivante dal contratto di licenza del know-how (e dalle relative royalty corrisposte) rispetto ai costi addebitati in virtù del contratto di cost-sharing. È stato quindi ribadito il principio per cui la deducibilità dei costi infragruppo deve basarsi su un effettivo vantaggio economico, che non sussiste in presenza di una duplicazione dei costi.

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Favor rei sulla punibilità dell’Iva omessa

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 22 Novembre 2017 di Laura Ambrosi

Cassazione. La soglia penale di 250mila euro si applica anche per i fatti ante 2015

Deve essere annullata la sentenza di condanna del contribuente che ha omesso il versamento dell’Iva per un importo inferiore alla nuova soglia penale di 250.000 euro, perché il reato non sussiste.
A confermare questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 52822 depositata ieri.
Il fatto
Un contribuente veniva condannato dal Tribunale alla pena di 4 mesi di reclusione per omesso versamento dell’Iva (ex articolo 19 ter, Dlgs 74/2000) di poco più di 220.000 euro relativi al 2008.
L’imputato ricorreva in Cassazione lamentando l’omessa valutazione dell’assenza di colpevolezza oltre alla mancanza di motivazione.
L’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, a seguito delle modifiche apportate dal decreto 158 del 2015 (in vigore dal 22 ottobre 2015), prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
La precedente soglia penale di 50.000 euro (innalzata in realtà a 103.291,18 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014), è stata così innalzata a 250.000 euro.
Le modifiche sono applicate anche a chi ha commesso un fatto di omesso versamento prima dell’entrata in vigore della nuova norma, in applicazione del favor rei, secondo il quale se la fattispecie di reato subisce un’attenuazione, essa si applicherà anche per le violazioni commesse in precedenza.
La decisione
La Cassazione, nella specie, ha rilevato che la nuova soglia penale di 250.000 euro, applicabile anche al passato, non era stata superata. Ne conseguiva così che la sentenza doveva essere annullata per insussistenza del reato.
In tale contesto va segnalato che i giudici di legittimità con una pronuncia del 2016 (n. 9936/2016) hanno anche affermato che dopo l’innalzamento della soglia di punibilità per l’omesso versamento Iva, la pena deve essere ridotta in quanto l’illecito consumato risulta meno grave rispetto al passato.
La Cassazione, in altre parole, ha ritenuto che occorre riscontrare l’entità dell’imposta evasa rispetto alla nuova soglia, con la conseguenza che, ove il reato rimane sussistente, la sanzione va, nel caso, congruamente rideterminata.

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Dividendi black list, conta l’esercizio

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore lunedì 6 Novembre 2017 di Francesco Avella e Andrea Iannaccone

Gruppi internazionali. Come applicare correttamente il regime di imposizione parziale degli utili al posto di quella integrale

Va verificata la qualificazione del Paese al momento di formazione e incasso degli utili

Cresce l’attenzione del Fisco per i dividendi “provenienti” da Stati a fiscalità privilegiata (i cosiddetti Stati black list). Sempre più spesso l’amministrazione finanziaria verifica se tali elementi di reddito sono stati assoggettati ad imposizione integrale in capo al socio residente, come previsto dagli articoli 47, 59 e 89 del Tuir, in contrapposizione al regime di esclusione parziale generalmente applicabile ai dividendi.
La ratio della disposizione
L’esclusione parziale dei dividendi ai fini delle imposte sui redditi risponde alla logica di attenuare la doppia imposizione economica che altrimenti si manifesterebbe sugli utili societari, se fossero di nuovo tassati in misura piena in capo al socio quando distribuiti sotto forma di dividendi.
Tale esclusione non si applica se gli utili si qualificano come “provenienti” da soggetti black list e, in tal caso, essi sono soggetti integralmente a tassazione (se non risulta applicabile la normativa Cfc di cui all’articolo 167 del Tuir, nel qual caso la disciplina varia completamente). Ciò nel presupposto concettuale che gli utili societari da cui derivano non hanno scontato una imposizione congrua e non si manifesta quindi una concreta doppia imposizione economica da eliminare.
La tassazione integrale può tuttavia essere evitata facendo valere la circostanza esimente prevista dalla normativa (sulla quale si veda l’altro articolo nella pagina).
Il novero degli Stati black list
I criteri per individuare gli Stati black list sono cambiati nel corso degli anni. Sino a tutto il periodo d’imposta 2014, gli Stati a regime fiscale privilegiato erano individuati su base casistica dal Dm 21 novembre 2001 e alcuni di essi avevano carattere “ibrido”, nel senso che erano considerati black list solo in relazione ad alcuni regimi fiscali (significativo era il caso della Svizzera, considerata black list soltanto per le società non soggette alle imposte cantonali e municipali).
Per tali Stati “ibridi”, dimostrare che la società non ha beneficiato di regimi fiscali privilegiati negli esercizi di maturazione degli utili consente di per sé di escludere la natura black list del dividendo e di evitare, quindi, la sua tassazione integrale (Ctp di Novara, sentenza 145/01/2017 del 6 luglio 2017, commentata sul Quotidiano del Fisco dell’8 settembre 2017).
A decorrere dal periodo d’imposta 2015, la legge di Stabilità 2015 ha definito il livello di tassazione “sensibilmente inferiore” (anche in virtù di regimi speciali) se inferiore di oltre il 50% rispetto a quello applicato in Italia, avendo a mente sia l’Ires che l’Irap, e per l’effetto è stato poi modificato l’elenco di cui al Dm 21 novembre 2001.
Infine, la legge di Stabilità 2016 ha riscritto l’articolo 167 del Tuir con decorrenza 2016, prevedendo che: «I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia», anche qui avendo a mente sia l’Ires che l’Irap, ed escludendo espressamente dagli Stati black list, anche ai fini della tassazione dei dividendi, gli Stati Ue e See che consentono lo scambio di informazioni (circolare 35/E/2016).
Aspetti temporali
In concreto, è necessario verificare tanto la normativa applicabile al momento dell’incasso, in cui si verifica il presupposto impositivo, quanto al momento di formazione degli utili, in cui possono essersi verificati i presupposti per conseguire il vantaggio tributario che la normativa vuole contrastare (circolare 35/E/2016).
Se, al momento della percezione del dividendo, il soggetto estero si qualifica come a fiscalità privilegiata, i dividendi sono black list e il contribuente avrà la possibilità di dimostrare l’eventuale sussistenza di una circostanza esimente; diversamente, i dividendi non sono black list, a condizione che tale requisito fosse integrato anche nel periodo di loro formazione.
L’esercizio è di una certa complessità, soprattutto se si considera che anche le modifiche del livello di tassazione applicabile in Italia possono incidere sul perimetro degli Stati black list.
La riduzione di tre punti percentuali dell’aliquota Ires a decorrere dal periodo d’imposta 2017 si riverbera sull’aliquota nominale estera di riferimento, rendendo privilegiata, dal 2017, l’aliquota inferiore al 13,95% (50% di 28,9%) rispetto alla precedente 15,7% (50% del 31,4%), così “riabilitando” ad esempio Stati come l’Albania e la Georgia (con aliquota nominale pari al 15%).

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Reati fiscali, confisca non automatica

11 Dicembre 2017

Il Sole 24 Ore 22 Novembre 2017 di Giovanni Negri

Penale. La misura preventiva è possibile perché i delitti tributari sono indice di pericolosità ma va considerata la consapevolezza

Le frodi carosello sono considerate tra i delitti sintomo di abitualità criminale

Nessun automatismo nell’applicazione della misura di prevenzione della confisca nei confronti dell’evasore. La Cassazione, sentenza 53003 della Sesta sezione penale depositata ieri, ha puntualizzato che i reati di natura tributaria possono certamente fare «da presupposto di operatività della cosiddetta pericolosità generica, a condizione,tuttavia, che vi sia consapevolezza dei problemi che il relativo accertamento comporta». E un elemento da tenere presente è l’adesione nei periodi di tempo considerati a meccanismi di conciliazione con l’amministrazione fiscale.
È stato così annullato con rinvio il decreto della Corte d’appello di Roma con il quale era stata disposta la confisca di numerosi beni immobili e del capitale sociale di 3 società nei confronti di un notaio incensurato; decisione presa anche per effetto della rilevantissima e sistematica evasione fiscale posta in essere.
La Corte d’appello aveva messo in luce come la confisca di prevenzione, per sproporzione del reddito, può essere disposta anche nei confronti dei soggetti che hanno compiuto illeciti fiscali in maniera abituale e non solo episodica, vista l’ampiezza della formulazione dell’articolo 1 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).
Per la Cassazione, invece, il lavoro dei giudici di secondo grado poteva essere più accurato, visto che non è stato approfondito il legame tra delitti tributari (con una responsabilità peraltro ancora incerta a carico del notaio) e abituale dedizione, come richiede il Codice antimafia, a «traffici delittuosi». Inoltre, premette ancora la Cassazione, non è vero che le nuove possibilità di aggressione ai patrimoni di origine illecita hanno necessariamente ristretto l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Piuttosto, la sentenza prova a dare un po’ più di concretezza a una nozione come quella di evasore fiscale seriale, rilevante per l’applicazione della misura di prevenzione. Infatti, anche restringendo il campo ai soli reati disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000, la struttura è molto variegata.
E qual è un reato tributario rilevante in questa prospettiva? La Corte fa l’esempio delle frodi carosello, dove i soggetti coinvolti guadagnano non solo il mancato versamento dell’imposta ma anche maggiori ricavi per effetto delle vendite sottocosto rispetto ai concorrenti. Un caso che, se ripetuto nel tempo, può fare legittimamente pensare a un’abitualità della condotta criminale. Come pure i cosiddetti reati ostacolo, emissione di fatture per operazioni inesistenti oppure occultamento e distruzione di documenti contabili.
Di natura diversa sono, a giudizio della Corte, altri reati come la dichiarazione infedele, ma non fraudolenta, o le omissioni di adempimenti o ancora la sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte «in cui la determinazione dell’imposta è già avvenuta e l’autore del reato attua le condotte nell’imminenza o a procedura di riscossione coattiva in corso o in quella di transazione fiscale».
In questa prospettiva va senz’altro tenuto presente se il sospetto evasore fiscale seriale, ha aderito a meccanismi di conciliazione con il Fisco. In questo caso, infatti, «l’eventuale recupero della imposta evasa sottrarre per definizione all’evasore la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio».

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Il prelievo bancario non prova i ricavi

9 Novembre 2017

Il Sole 24 Ore 5 Ottobre 2017 di Laura Ambrosi

Accertamenti. Annullata la contestazione a un lavoratore autonomo con attività artigianale

Il privato che svolge un’attività in nero, al pari del lavoratore autonomo, non può subire la presunzione legale di ricavo desumibile dai prelevamenti bancari non giustificati. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la sentenza 23162 depositata ieri.
L’Agenzia emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente fondato sulle risultanze delle indagini finanziarie. In particolare, l’interessato svolgeva l’attività di assemblaggio di articoli per l’infanzia senza alcun dipendente presso l’abitazione della madre e non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo anche l’illegittimità della pretesa sui prelevamenti: nel ricorso era affermato che l’Ufficio non aveva provato la riconducibilità degli stessi ad acquisti relativi all’attività svolta.
Il giudice di appello accoglieva la domanda annullando l’accertamento sulla parte riferita ai prelevamenti e confermandolo solo sui versamenti. L’Agenzia ricorreva in Cassazione sostenendo che era onere del contribuente dimostrare l’estraneità dei beneficiari dei prelievi all’attività di impresa.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che la Ctr, in base alle caratteristiche dell’attività svolta, aveva qualificato il contribuente come lavoratore autonomo. La sentenza ricorda che la Consulta (sentenza 228/2014) ha ritenuto la presunzione relativa ai prelevamenti, nei confronti dei professionisti, lesiva del principio di ragionevolezza e capacita? contributiva.
In conseguenza di tale decisione, secondo la Suprema Corte è venuta meno la presunzione legale sui prelevamenti operati sui conti bancari effettuata dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale. Si sposta così sull’amministrazione l’onere di provare che tali prelevamenti ingiustificati siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti la produzione del reddito. La decisione, a ben vedere, attiene un privato che svolgeva di fatto attività di impresa artigiana e non era un professionista (cui invece fa riferimento la Consulta)
E se l’irrilevanza dei prelevamenti, secondo la Cassazione, sia conseguente all’assimilazione della ditta individuale senza dipendenti al lavoratore autonomo, il principio potrebbe trovare un’ampia Accertamentiestensione all’interno del reddito di impresa e non soltanto più del lavoro autonomo.

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Operazioni inesistenti, prova a carico delle Entrate

9 Novembre 2017

Il Sole 24 Ore 28 Ottobre 2017 di A.I.

Frodi. La Cassazione

Nell’ipotesi in cui sia contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, l’interposizione fittizia del cedente, ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa. Spetta, invece, al contribuente che intende esercitare la detrazione dimostrare l’incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerato dalla condotta del cedente. È questo il principio ribadito ieri da due ordinanze 25538 e 25545 della Cassazione in tema di fatture soggettivamente inesistenti. In entrambe le pronunce la Corte ha rigettato i ricorsi delle Entrate secondo cui, contrariamente alle decisioni dei giudici di merito, l’Iva assolta dai contribuenti, che avevano ricevute fatture soggettivamente inesistenti, non poteva essere detratta.
In entrambe le vicende i contribuenti interessati avevano acquistato merce da soggetti che poi erano stati ritenuti “cartiere” con la conseguenza che, stante l’oggettiva effettuazione dell’operazione commerciale e risultante fittizio il cedente, veniva richiesta l’Iva detratta a fronte di tali acquisti.
I giudici di merito ritenevano dimostrata l’inconsapevolezza degli acquirenti e quindi la loro buona fede, con la conseguenza che non potevano ritenersi coinvolti nella frode commessa dai fornitori. In simili circostanze, la buona fede diventa centrale per evitare il coinvolgimento negli illeciti Iva. Tale concetto è stato in un qualche modo introdotto nel nostro ordinamento dalla Corte di giustizia, intervenuta sul tema. Un soggetto, infatti, non può avvalersi delle norme del diritto Ue quando nell’ambito di un’evasione o di un abuso, sapeva o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode. A tal fine, è legittimo pretendere che l’operatore adotti tutte le misure (che gli si possono ragionevolmente chiedere) per assicurarsi che l’operazione non comporti una propria partecipazione all’evasione.
La Cassazione ha così confermato che spetta alle Entrate dimostrare che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere» che con il proprio acquisto partecipava ad una frode.

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Beni situati in Paesi black list: raddoppio dei termini limitato

9 Novembre 2017

Il Sole 24 Ore lunedì 30 Ottobre 2017 di Giorgio Gavelli

Fisco internazionale. Il giro di vite del Dl 78/2009 non è retroattivo ed esclude i periodi ante 2010

Secondo la decisione 1085/4/2017 della Commissione tributaria provinciale di Genova (presidente Del Vigo, relatore Silvano), depositata lo scorso 25 agosto, il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’articolo 12 del Dl 78/2009 per i beni situati in Paesi black list e non oggetto di monitoraggio non può operare per i periodi d’imposta anteriori al 2010. Si tratta di un tema che assai spesso ricorre nel contenzioso tributario (si veda Il Sole 24 Ore del 23 agosto scorso).
Il caso trattato dalla Commissione genovese riguarda una polizza emessa da una società con sede nelle Isole Bermuda, sottoscritta nel 2007 dal contribuente e mai riportata (come del resto i relativi guadagni) in dichiarazione dei redditi.
L’articolo 12 del Dl 78/09 prevede, in sintesi, che:
gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (comma 2, prima parte);
in tale ipotesi le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative sono raddoppiate (comma 2, seconda parte);
per l’accertamento di tale presunzione gli ordinari termini sono raddoppiati (comma 2-bis), così come i termini per accertare le violazioni in tema di monitoraggio (comma 2-ter).
L’agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto la “stretta” operata dal Dl 78/2009 come «di natura procedimentale» e, quindi, sostanzialmente retroattiva (circolari 19/E/2017, 6/E/2015 e 27/E/2015) e su questo ragionamento ha impostato la procedura di voluntary disclosure.
Tuttavia, la dottrina prevalente e buona parte della giurisprudenza hanno sempre nutrito perplessità sulla retroattività della presunzione sulla costituzione “in nero” di investimenti ed attività nei paradisi fiscali e sull’applicabilità ai periodi d’imposta anteriori al 2010 del raddoppio dei termini per le violazioni del monitoraggio e dei termini e delle sanzioni per quelle dichiarative.
Nel caso di specie, la presunzione di aver costituito provvista all’estero “in nero” non si applicava, avendo il contribuente documentato l’esistenza del capitale impiegato nella polizza già in anni anteriori. Restavano validi, tuttavia, secondo l’ufficio il raddoppio della sanzione sul monitoraggio ed il prolungamento dei termini di accertamento sul reddito non dichiarato. La Commissione genovese, tuttavia, non è di questo avviso. Da un lato appare indubbio che la norma «esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito» e, di conseguenza, non può applicarsi a fattispecie anteriori la sua entrata in vigore (così Ctr Lombardia 1865/1/2017, Ctp Rimini 42/1/2017 e Ctp Milano 3933/7/2017). Dall’altro, il raddoppio appare strettamente collegato alla operatività della presunzione sul capitale (Ctr Lombardia 4382/27/2015).
Nel merito, peraltro, il non aver allegato all’atto di accertamento la documentazione della Guardia di finanza consolida, secondo la Ctp, l’illegittimità dell’accertamento impugnato.

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Licenziato chi copia i dati aziendali

9 Novembre 2017

Il Sole 24 Ore 26 Ottobre 2017 di Giampiero Falasca

Cassazione. Anche se non protetti da password e non sono divulgati all’esterno

È legittimo il licenziamento del dipendente che copia su una pen drive personale, senza autorizzazione del datore di lavoro, alcuni dati aziendali riservati, anche se queste informazioni non vengono divulgate a terzi.
La violazione dei doveri contrattuali, infatti, si verifica anche quando una certa condotta, pur non producendo un danno concreto, ha una intrinseca potenzialità lesiva degli interessi del datore di lavoro.
La Corte di cassazione (sentenza 25147/2017), con un ineccepibile rigore interpretativo, ricostruisce alcuni principi importanti in tema di sicurezza dei dati aziendali, una questione sempre più rilevante per le imprese nell’attuale contesto tecnologico, dove è molto facile sottrarre e spostare grandi quantità di informazioni riservate.
La vicenda riguarda il licenziamento di un dipendente che ha trasferito su una pen drive di sua proprietà (poi smarrita e ritrovata casualmente nei locali aziendali) un numero rilevantissimo di dati appartenenti all’azienda. Il dipendente ha contestato la legittimità del licenziamento, sostenendo di essersi limitato a copiare i dati, senza diffonderli in alcun modo; il lavoratore, inoltre, ha evidenziato che i file in questione non erano protetti da password e non erano coperti da specifici vincoli di riservatezza.
La Suprema corte ha rigettato queste argomentazioni, ritenendo che la condotta del dipendente sia riconducibile all’ipotesi – sanzionato dall’articolo 52 del Ccnl del settore aziende chimiche con il licenziamento – della grave infrazione alla disciplina o alla diligenza del lavoro. Il Ccnl riconduce a tale fattispecie alcune condotte quali il furto, il danneggiamento volontario del materiale di impresa e il trafugamento di schede, disegni, utensili e materiali affini.
In coerenza con questa impostazione, la Corte ha escluso che la semplice copiatura dei file aziendali sia collocabile nell’ipotesi meno grave dell’utilizzo improprio degli strumenti di lavoro aziendali (per la quale il Ccnl prevede solo sanzioni conservative).
Ciò in quanto la condotta del dipendente è comunque connotata dalla finalità di sottrarre informazioni a prescindere dall’effettiva divulgazione dei dati, mentre la fattispecie dell’uso improprio si può applicare a condotte nelle quali manca tale finalità.
La sentenza chiarisce anche che è irrilevante, ai fini della valutazione disciplinare, la circostanza che i dati sottratti siano protetti oppure no da specifiche password; il fatto che l’accesso ai dati sia libero, precisa la Corte, non autorizza un dipendente ad appropriarsene per finalità proprie, né consente di farli uscire dalla sfera di controllo del datore di lavoro.

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