Categoria: Dall’Italia
Licenziamento esteso ai fatti extra-lavoro
8 Marzo 2019
Il Sole 24 Ore lunedì 25 FEBBRAIO 2019 di Marcello Floris
CONTENZIOSO
Il comportamento estraneo alla prestazione può ledere la fiducia del datore
Contano anche le azioni commesse in passato o in altri periodi professionali
Le condotte estranee all’attività lavorativa che il lavoratore ha tenuto persino prima dell’assunzione possono essere tali da giustificare il licenziamento per giusta causa. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 428 del 10 gennaio 2019. Nel caso specifico, un dipendente, già licenziato in seguito a un procedimento penale, era stato riassunto dopo un accordo conciliativo, ma poi era stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare per fatti differenti, sempre commessi prima del nuovo rapporto. Il lavoratore è stato dunque licenziato di nuovo e il suo ricorso è stato infine respinto dalla Corte.
Analogamente, con la sentenza 4804 del 19 febbraio 2019, la Corte ha ritenuto che una condotta gravemente lesiva delle norme dell’etica e del vivere civile possa costituire giusta causa di licenziamento, anche se il riflesso sul rapporto di lavoro è solo potenziale.
La lesione del vincolo fiduciario
Da sempre la giusta causa di licenziamento si verifica quando è irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro. La fiducia è quindi condizione per la permanenza del rapporto e può essere compromessa non solo da specifici inadempimenti contrattuali, ma anche da condotte extralavorative che, non riguardanti direttamente l’esecuzione della prestazione, possano comunque ledere il vincolo fiduciario, qualora abbiano un riflesso sulla funzionalità del rapporto e compromettano le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa.
I comportamenti passati
Sulla base di questo ragionamento – secondo la Corte – a maggior ragione ha rilevanza la condotta tenuta dal lavoratore in un precedente rapporto, tanto più se omogeneo a quello in cui il fatto viene in considerazione. In questo caso, può essere riconosciuta una giusta causa di licenziamento, poiché essa non si riferisce solo alla condotta disciplinare, ma anche a quella che, estranea al rapporto lavorativo, si riveli incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario sul quale lo stesso si fonda.
Le condotte extralavorative che possono essere rilevanti ai fini dell’integrazione della giusta causa di licenziamento riguardano tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore e non devono essere necessariamente successive all’instaurazione del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate.
Il rilievo disciplinare
Con la sentenza 21958 del 10 settembre 2018, la Cassazione aveva ritenuto che anche una condotta illecita extralavorativa del prestatore potesse avere rilievo disciplinare, e pertanto anche dar luogo alla più grave delle sanzioni, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche a evitare, fuori dell’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto fiduciario. Tuttavia, in quel caso, la Corte ha ritenuto che tali principi non fossero applicabili nel caso di maltrattamenti nei confronti di familiari da parte del dipendente, anche se accertate con sentenze penali di condanna, poiché costui non aveva mai tenuto comportamenti aggressivi o violenti in ambito lavorativo.
Con la sentenza 30328 del 18 dicembre 2017, invece, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore, condannato penalmente per avere indotto alla prostituzione una sua collega di lavoro in condizioni di minorazione psichica. I principi applicati sono simili a quelli già illustrati.
La condotta illecita extralavorativa può avere rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non mettere in atto, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso. Nel caso specifico, la condotta complessiva del lavoratore era stata ritenuta di gravità tale da rescindere con effetto immediato il vincolo fiduciario.
Come si vede da questo rapido excursus la giurisprudenza ha applicato con costanza, sostanzialmente, gli stessi parametri interpretativi.
Gli esiti però sono variati in modo significativo, in seguito alla differente valutazione che i giudici hanno dato della condotta di ciascun lavoratore e dell’impatto che la stessa ha avuto sul vincolo fiduciario e, conseguentemente, sul rapporto di lavoro.
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Raddoppio dei termini black list senza retroattività
13 Febbraio 2019
Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore – 31 01 2019 di Laura Ambrosi
Investimenti e attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali e non dichiarate si presumono redditi sottratti a tassazione solo dal 2009 in quanto la norma non può considerarsi retroattiva. A confermare questo principio è la Cassazione con la sentenza 2562/2019 depositata ieri (clicca qui per consultarla ).
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’agenzia delle Entrate con il quale venivano contestati maggiori redditi per il 2005 derivanti da alcune disponibilità finanziarie detenute in un paese a fiscalità privilegiata.
La pretesa era fondata sulla presunzione introdotta dall’articolo 12 del Dl 78/2009 secondo il quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero in paesi black list e non dichiarate nel quadro RW, si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia. Peraltro, tale norma, ha previsto che per l’accertamento di tali redditi l’ordinario termine di decadenza sia raddoppiato.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario, eccependo tra i diversi motivi, l’inapplicabilità della norma per il periodo di imposta 2005.
Si trattava, infatti, di una applicazione retroattiva della disposizione introdotta solo nel 2009.
Entrambi i collegi di merito rigettavano le doglianze del contribuente, il quale ricorreva così in Cassazione. La Suprema corte, confermando l’orientamento già espresso, ha ribadito che tale norma in vigore dal 1° luglio 2009 non ha efficacia retroattiva in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, poiché ha introdotto delle nuove presunzioni.
Una diversa interpretazione, infatti, pregiudicherebbe il diritto di difesa rispetto alla scelta del contribuente di conservare un certo tipo di documentazione probatoriamente rilevante.
In tale contesto, va segnalato che con la sentenza nr. 33223/2018 dello scorso dicembre i giudici di legittimità avevano altresì chiarito che si tratta di una norma che pone in favore del fisco una presunzione legale relativa con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
L’interessato, quindi, per evitare l’imposizione è tenuto a fornire documentazione che potrebbe non aver conservato, attesa l’inesistenza di una norma simile prima della sua introduzione. Per tale ragione, la disposizione ha carattere sostanziale e come tale non può essere applicata retroattivamente.
La decisione è particolarmente importante perché, nonostante qualche precedente in tal senso, l’agenzia delle Entrate è ferma nel ritenere la retroattività della presunzione in argomento.
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Esterovestizione, rilievi più difficili
13 Febbraio 2019
Il Sole 24 Ore lunedì 14 GENNAIO 2019 di Andrea Alcara e Raul-Angelo Papotti
ULTIMO COMMA
A seguito della recente pronuncia della Corte di cassazione sul caso D&G (Cassazione 33234 del 21 dicembre 2018, si veda Il Sole 24 Ore del 22 dicembre) e di svariate recenti verifiche dell’agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, le contestazioni in fatto di esterovestizione sono ritornate sotto i riflettori degli operatori.
Con riferimento al contenzioso che ha interessato i noti stilisti, i giudici di legittimità hanno confermato i principi già tracciati dalla Suprema Corte in sede penale (Cassazione 43809 del 30 ottobre 2015) negando nella fattispecie in esame la sussistenza dell’esterovestizione con il rigetto delle motivazioni addotte dalla commissione tributaria regionale, la quale aveva concordato con la tesi avanzata dall’ufficio circa l’ubicazione della sede amministrativa (rectius: sede effettiva) della società lussemburghese – proprietaria dei marchi – presso gli uffici della controllante italiana.
Sulla base dei principi dettati in ambito comunitario (ex multis C-196/04 e C-73/06), gli ermellini hanno sancito che non è sufficiente riscontrare che la sede effettiva della società estera sia in realtà localizzata in Italia essendo lo Stato dal quale si originano e sono profusi gli impulsi gestionali e le direttive amministrative. Invero, è necessario che la società estera sia una costruzione di puro artificio che non svolga una effettiva attività economica. Pertanto, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del Tuir, i verificatori hanno l’onere di provare congiuntamente che:
la sede effettiva sia situata in Italia;
e vi sia l’impiego di una struttura meramente artificiosa ove la forma giuridica non è rappresentativa della realtà economica.
Inoltre, in applicazione del principio cardine di libertà di stabilimento, la Corte ha evidenziato che, qualora una società sia stata creata in uno Stato membro Ue per fruire di una legislazione più vantaggiosa, detta circostanza non costituisce per se un abuso di tale libertà dimodoché sia comunque necessario provare l’artificiosità della struttura estera, a prescindere dalla sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle di natura tributaria.
In merito alla localizzazione della sede effettiva, la giurisprudenza comunitaria e domestica individuano la sede nel luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente (ad esempio il luogo in cui partono gli “impulsi volitivi”) e, nello specifico, ove si svolgono le assemblee, le riunioni degli amministratori e quello in cui si adottano le politiche generali della società. In tale esercizio, bisogna tenere conto anche di altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento delle attività finanziarie e bancarie (sul punto, si veda la circolare 1/2018, volume III della Guardia di finanza, capitolo 11). Ciò posto, nella prassi amministrativa, si presume talvolta l’ubicazione della sede amministrativa sic et simpliciter nel luogo ove originano e si definiscono gli indirizzi strategici senza valutare adeguatamente l’eventuale struttura operativa impiegata nell’implementazione di detti indirizzi e posta a presidio dell’attività ordinaria. Su tale aspetto, la risposta del 12 aprile 2010, protocollo 3-3873, fornita dall’agenzia delle Entrate nell’ambito del progetto pilota sulla corretta attuazione del diritto comunitario (caso 777/10/Taxu), chiarisce opportunamente che l’attività di coordinamento e indirizzo della controllante deve essere distinta dagli atti di concreta amministrazione afferenti l’ambito della gestione operativa svolta in loco dalla società estera, rilevando a tal proposito l’effettivo grado di autonomia funzionale di quest’ultima. In conseguenza, ove dimostrata che la gestione operativa sia svolta all’estero, la circostanza che gli indirizzi strategici siano emanati dall’Italia non dovrebbe assumere particolare valenza in ottica accertativa della potenziale esterovestizione della consociata estera.
Alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità, sarebbe auspicabile l’adeguamento della prassi accertativa ai principi di matrice comunitaria tracciati dalla Corte di cassazione, i quali richiedono notevole cautela da parte dei verificatori in sede di contestazioni di esterovestizione di società non residenti ove stabilite all’interno dell’Unione europea.
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Due miliardi di patrimoni esteri non dichiarati nel quadro RW
13 Febbraio 2019
Il Sole 24 Ore 12 GENNAIO 2019 di Marco Mobili e
Giovanni Parente
ACCERTAMENTO
Dai controlli delle Entrate su 160 soggetti un maggior imponibile di 520 milioni
Attività investigative grazie anche ai dati delle voluntary e ottenuti da altri Stati
roma
Non sono bastate due voluntary disclosure a far emergere del tutto i patrimoni detenuti illegalmente all’estero. Le indagini condotte dall’agenzia delle Entrate, in sinergia costante con la Guardia di Finanza, hanno fatto emergere nell’anno appena concluso, nei confronti di 160 soggetti, una maggiore base imponibile Irpef di 520 milioni circa . Ma soprattutto, gli uffici del Fisco hanno accertato omesse indicazioni di attività finanziarie ai fini del monitoraggio fiscale per oltre 1,85 miliardi di euro. In sostanza quasi due miliardi di patrimoni celati ancora all’amministrazione finanziaria e tenuti nascosti oltre confine.
Le attività investigative e di analisi, con particolare attenzione a quelle di contrasto a modalità di evasione ed elusione messi in atto da soggetti particolarmente a rischio, sono state orientate soprattutto verso fenomeni di residenza estera fittizia e di trasferimento o detenzione di attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, che si concretizzano con la compilazione del quadro RW del modello Redditi. I principali strumenti utilizzati per nascondere i patrimoni all’estero sono ancora trust e società di comodo.
A indirizzare i controlli e le analisi di rischio su cui concentrare i recuperi di gettito sono state soprattutto le informazioni raccolte con le due operazioni di rientro dei capitali. Con le direttive impartite già nel 2016, infatti, l’Agenzia aveva disposto l’utilizzo delle dichiarazioni di emersione della voluntary per procedere con successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.
Mentre un’altra fonte d’innesco è rappresentata dallo scambio dati , anche grazie all’area sempre più estesa del common reporting standard (Crs) ossia il meccanismo di il sistema di condivisione automatica dei dati a carattere finanziario dei contribuenti.
Rimanendo sempre sul fronte della fiscalità internazionale hanno giocato un ruolo importante gli accordi sui prezzi di trasferimento, i cosiddetti «Apa» (Advanced pricing agreement, unilaterali o bilaterali) e le procedure amichevoli per l’eliminazione della doppia imposizione (Mutual agreement procedure o Map). Le istanze sugli Apa presentate nel 2015 sono state 109 e gli accordi conclusi 23, mentre nel 2018 l’Agenzia ha ricevuto 156 istanze e ha concluso 45 accordi.
Per le Map, le Entrate hanno ereditato dal dipartimento delle Finanze il compito di sottoscrivere gli accordi con le amministrazioni estere contro le doppie imposizioni. Nel 2016 l’Agenzia ha discusso 22 casi e sottoscritto 14 accordi. Lo scorso anno sono state presentate direttamente 189 istanze di Map e sono stati discussi 153 casi con 85 accordi accordi.
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Srl, nulle le delibere senza una convocazione
13 Febbraio 2019
Il Sole 24 Ore 11 GENNAIO 2019 di Antonino Porracciolo
TRIBUNALE DI ROMA
Anche se il socio ha avuto lo stesso la notizia della data e dei temi dell’assemblea
Sono nulle le delibere delle Srl votate in mancanza di informazione, cioè senza la preventiva convocazione del socio. Si tratta di nullità assoluta, che va dunque affermata anche nell’ipotesi in cui il socio, pur non convocato, abbia comunque avuto notizia della data e degli argomenti dell’assemblea. Sono queste le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Roma nella sentenza 14653 dello scorso 2 luglio.
La causa è stata promossa dal sindaco di una Srl per ottenere la pronuncia di nullità di una delibera dell’assemblea, a cui risultavano presenti, in base a un verbale datato 22 dicembre 2015, lui stesso nonché l’unico socio. A sostegno della domanda, l’attore ha esposto di non aver partecipato all’assemblea e di non aver ricevuto alcuna convocazione. Dal canto suo, il socio, intervenuto in giudizio volontariamente (articolo 105 del Codice di procedura civile), ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione presentata dal sindaco. Nel decidere la lite, il tribunale ricorda che, in base al terzo comma dell’articolo 2479-ter del Codice civile, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse le decisioni «prese in assenza assoluta di informazione». Si tratta di un’ipotesi che ricorre quando i soci non siano stati destinatari di alcuna notizia sul luogo e sulla data dell’assemblea (nel caso di delibere assembleari) o sulle modalità della consultazione scritta e della raccolta per iscritto del consenso (in caso di decisioni extra assembleari delle Srl). In particolare, la prima ipotesi si ha «nel caso in cui l’assemblea si sia tenuta senza la previa (tempestiva) convocazione del socio, che lamenti appunto la mancanza assoluta di informazione». Né, in questi casi, vale a escludere il vizio della convocazione (e, quindi, la nullità della delibera) il fatto che il socio, «pur non convocato da alcun organo sociale, sia comunque venuto a conoscenza della data e degli argomenti dell’assemblea». Il tribunale osserva quindi che, in base all’ultimo comma dell’articolo 2479-bis del Codice civile, la deliberazione è comunque validamente «adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento». In questo caso, non è dunque richiesta – si legge nella sentenza – «una vera e propria convocazione degli amministratori e dei sindaci, essendo sufficiente il “fatto” informativo, comunque avvenuto, e non il procedimento formale» con cui gli stessi vengono a conoscenza della riunione.
Tuttavia, nel caso in esame l’assemblea della Srl non era stata totalitaria, giacché l’unico socio aveva negato di avervi partecipato. E peraltro, proprio la sua dichiarazione vale a superare il contenuto del verbale del 22 dicembre 2015, che, non essendo stato redatto da un notaio, offriva solo una prova presuntiva dei fatti. Inoltre, anche il sindaco aveva affermato di non aver partecipato alla riunione
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Auto con targa estera sequestrata anche con doppia residenza
13 Febbraio 2019
Il Sole 24 Ore 11 GENNAIO 2019 di Maurizio Caprino
CODICE DELLA STRADA
La circolare dell’Interno dà indicazioni restrittive sul decreto sicurezza
Le sanzioni per i residenti in Italia che guidano veicoli con targa estera si applicano in modo restrittivo e non escludono quelle doganali ( se il mezzo è immatricolato in uno Stato extra-Ue), la schedatura preventiva dei clienti dei noleggi non va fatta per alcuni autocarri e bus e pure gli eredi in attesa di perfezionare il passaggio di proprietà hanno la responsabilità solidale sulle infrazioni stradali ora prevista per l’intestatario temporaneo. Sono alcune tra le istruzioni più importanti del ministero dell’Interno sulla stretta per le targhe estere e le altre norme del decreto sicurezza (Dl 113/2018) che riguardano la circolazione stradale. Sono contenute nella circolare 300/A/245/19/149/2018/06, di ieri. Istruzioni anche dettagliate, che però non risolvono tutti i problemi connessi al Dl, soprattutto sulle targhe estere: oltre ad approfondimenti da condurre con la Motorizzazione, occorrerà correggere la norma.
Targhe estere
La circolare avverte che le norme doganali non solo si applicano ancora, ma hanno anche «preminenza» rispetto al Codice della strada. Quindi, il veicolo non sarà sequestrato dagli organi di polizia stradale, ma da Guardia di finanza o uffici delle Dogane. In quest’ultimo caso, al termine del sequestro, non ci dovrà essere restituzione all’interessato, ma andrà avvisato un organo di polizia affinché proceda con le nuove sanzione introdotte dal Dl, fino eventualmente alla confisca.
Il sequestro previsto dalle norme va qualificato come amministrativo, quindi le sanzioni per chi circola nonostante il mezzo gli sia stato solo affidato in custodia sono quelle previste dall’articolo 213 del Codice.
Per calcolare i 60 giorni di residenza in Italia dopo i quali ora scatta il divieto di guida con targa estera, si considera la residenza anagrafica. Ma la circolare ammette in alternativa la residenza normale, ovviamente per i soli cittadini Ue. Nei casi dubbi durante il controllo su strada, l’interessato dovrà riempire un modulo in cui dichiara o autocertifica la sua residenza attuale e la data in cui l’ha assunta; se dichiara di risiedere all’estero, deve indicare anche una dimora temporanea o un domicilio in Italia. Si faranno poi accertamenti.
Interpretazione restrittiva per chi ha doppia residenza: la sola presenza nei registri anagrafici italiani (se gli agenti la scoprono) comporta le sanzioni, che quindi si applicano pure a chi ha anche residenza estera.
Le deroghe previste dal Dl sono tassative. Quindi, tra i documenti che consentono anche a chi risiede in Italia la guida di un veicolo con targa estera non ci può essere un atto di comodato redatto dall’intestatario straniero o qualunque altro atto non citato dal nuovo articolo 93 del Codice della strada.
Le sanzioni si possono pagare con lo sconto del 30% entro cinque giorni, ma se poi l’interessato non mette il veicolo in regola entro 180 giorni (ipotesi in cui si arriva alla confisca, che esclude lo sconto), si perde il diritto: la somma già versata sarà considerata solo un acconto e la sanzione raddoppia rispetto al consueto minimo.
È confermato che le nuove sanzioni si applicano anche a casi che nulla hanno a che fare con l’elusione fiscale e di altri obblighi, che è lo scopo primario della norma: basta anche guidare per un semplice giro l’auto di un parente venuto in vacanza dall’estero. Ma i veicoli con targa CD, CC, EE e AFI Official si considerano italiani.
Esenzioni dalla schedatura
La schedatura dei clienti dei noleggi non va fatta per veicoli trasporto merci conto terzi con peso complessivo oltre le 3 tonnellate e per bus con più di nove posti locati con conducente.
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Esenzione a chi certifica la non residenza in Italia
13 Febbraio 2019
Il Sole 24 Ore 9 GENNAIO 2019 di Marco Piazza
il regime di extraterritorialità
Il fatto che dal 1° gennaio 2019 le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate abbiano lo stesso regime fiscale di quelle non qualificate ha effetti anche sulla tassazione dei non residenti che cedano partecipazioni non relative a stabili organizzazioni in Italia. Il nuovo scenario può così essere sintetizzato.
Come regola generale, le plusvalenze (e minusvalenze) relative a partecipazioni in società residenti in Italia si considerano in ogni caso prodotte in Italia. Sono quindi soggette all’imposta sostitutiva del 26% che, nel caso in cui la plusvalenza sia realizzata in regime amministrato o gestito, sarà applicata dall’intermediario che ha i titoli in custodia, amministrazione o gestione (articolo 23, comma 1, lettera f del testo unico). Altrimenti l’intermediario, o in assenza, il notaio o il commercialista che ha perfezionato l’atto di cessione o, in ultima istanza, l’emittente al momento dell’eventuale iscrizione del trasferimento nel libro soci deve comunicare l’operazione nel quadro SO del modello 770 (articolo 10, comma 1, Dlgs 461/1997).
Tuttavia, non si considerano prodotte in Italia le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti con azioni negoziate in mercati regolamentati (articolo 23, comma 1, lettera f, n. 1 del Testo unico); il regime di extraterritorialità opera a favore di qualsiasi non residente in Italia. In base alla circolare 207/E del 1999 è sufficiente presentare all’intermediario residente (o al notaio, il commercialista o l’emittente) un’autocertificazione nella quale si dichiari di non essere residenti in Italia. L’intermediario eviterà di applicare i regimi sostitutivi o di comunicare la cessione nel quadro SO.
Le plusvalenze (e minusvalenze) relative a partecipazioni in società non residenti in Italia si considerano prodotte nel territorio dello Stato se le azioni sono detenute in Italia (è il caso delle azioni estere affidate dal contribuente in custodia, amministrazione o gestione ad intermediari residenti (circolare 207/E del 1999) a prescindere dal luogo in cui gli intermediari le abbiano subdepositate (nota 954/171158 del 14 ottobre 2004) e a prescindere dal fatto che si tratti o meno di azioni di società negoziate in mercati regolamentati. Questa norma è certamente in conflitto con l’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea perché discrimina i non residenti che investono nel capitale di società non residenti rispetto a quelli che investono nel capitale di società residenti.
Se, però il contribuente risiede in uno Stato che consente un adeguato scambio d’informazioni (l’elenco è contenuto nel Dm 4 settembre 1996) le plusvalenze e le minusvalenze sono in ogni caso escluse da imposizione sia nel regime dichiarativo, sia nel regime amministrato o gestito (articolo 5, comma 5, Dlgs 461/1997). L’esclusione opera solo per le cessioni di partecipazioni non qualificate. Il non residente in questo caso dovrà attestare il proprio Stato di residenza fiscale. A tal fine potrà adottare lo schema di autocertificazione varato con il Dm 12 dicembre 2001, con gli opportuni adattamenti.
Nei casi in cui non siano verificate le condizioni di extraterritorialità o di esclusione da imposizione sopra descritte, la non rilevanza fiscale del reddito può derivare dall’applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni che – se conformi al modello Ocse – prevedono, di norma all’articolo 13, che le plusvalenze siano tassate solo nel Paese di residenza del beneficiario del reddito. In questo caso il contribuente dovrà esibire un’attestazione delle autorità fiscali dello Stato estero di residenza (può essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento delle Entrate del 10 luglio 2013, protocollo n. 2013/84404 – modello D).
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Negli scambi con San Marino vive la copia di carta
13 Febbraio 2019
Il Sole 24 Ore lunedì 21 GENNAIO 2019 di Giampaolo Giuliani
Le procedure speciali
Nella disciplina Iva le operazioni di interscambio con San Marino sono contraddistinte da procedure del tutto simili, ma non identiche, a quelle previste in ambito comunitario e, al pari di queste, non subiscono delle variazioni con l’introduzione della fatturazione elettronica.
Fatture cartacee
Dal 1° gennaio gli operatori nazionali che intrattengono rapporti di interscambio di beni con operatori sammarinesi devono continuare a ricevere o a emettere fatture cartacee su cui l’ufficio tributario della Repubblica di San Marino appone il proprio timbro.
L’acquisizione da parte dell’operatore italiano della fattura di vendita o di acquisto munita del visto dell’ufficio tributario sammarinese costituisce infatti prova inconfutabile dell’avvenuta importazione o esportazione dei beni tra Italia e San Marino. Chiaro in questo senso il decreto ministeriale del 4 dicembre 1993.
Gli scambi di beni
Non essendo obbligati all’emissione delle fatture elettroniche, gli operatori nazionali quando realizzano vendite o acquisti con residenti in San Marino devono predisporre il cosiddetto esterometro, previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015.
Tuttavia, quest’ultimo adempimento è superabile, almeno per quanto riguarda la fatturazione attiva. Infatti nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, al paragrafo 9.4, è previsto che è possibile evitare la compilazione dell’esterometro inviando al Sistema di interscambio una fattura elettronica con i dati del cliente estero (nel nostro caso dell’operatore sammarinese) apponendo nel codice destinatario «XXXXXXX».
Ovviamente, il soggetto non residente non potrà ricevere dal Sistema di interscambio la fattura elettronica, né potrà prenderne visione nell’area riservata dell’agenzia delle Entrate a cui non può accedere, per cui è necessario che gli sia inviata una della fattura in formato cartaceo (oppure in un formato elettronico che il destinatario tradurrà su carta, ad esempio in Pdf), così da poterla presentare in triplice copia all’ufficio tributario di cui una copia (munita di visti) dovrà essere riconsegnata al cedente italiano.
Al contrario, per gli acquisti presso operatori sammarinesi, gli operatori italiani non possono evitare la compilazione dell’esterometro. Al massimo, nel caso in cui assolvano l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, possono inviare al Sistema di interscambio un documento elettronico realizzato sulla base della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese munita del visto dell’ufficio tributario sammarinese; non si tratta comunque di un obbligo ma di una semplice possibilità.
Iva prepagata
È bene tuttavia ricordare come negli acquisti da San Marino il decreto del 24 dicembre 1993 contempla anche la possibilità di assolvere l’imposta mediante fatture con Iva prepagata che, se munite del timbro dell’ufficio tributario e dell’agenzia delle Entrate di Pesaro, sono parificate ai fini degli adempimenti a fatture emesse da operatori italiani. Ciononostante, l’operatore italiano sarà tenuto a compilare l’esterometro.
Le prestazioni di servizi
Diversamente dalle operazioni di interscambio di beni, per quel che attiene le prestazioni di servizi, le transazioni con operatori sammarinesi devono essere trattate alla stregua delle operazioni realizzate con altri operatori extracomunitari.
Pertanto, analogamente a quanto può accadere ad esempio con operatori svizzeri, il prestatore italiano può emettere la fattura elettronica nei confronti del committente operatore sammarinese con «XXXXXXX» nel codice destinatario per evitare la compilazione dell’esterometro.
In questo caso è sufficiente l’invio di una sola copia cartacea, posto che il prestatore italiano non deve acquisirne una copia vistata dall’ufficio tributario.
Allo stesso modo, nel caso in cui il committente soggetto passivo stabilito in Italia riceva una prestazione di servizi ivi territorialmente rilevante, non avendo la necessità di acquisire una fattura proveniente dal prestatore sammarinese, in quanto è obbligato ad autofatturarsi, potrà emettere un documento elettronico da inviare al sistema di interscambio. Ad ogni modo non potrà evitare di compilare l’esterometro.
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Immobili strumentali, la deducibilità Imu passa dal 20 al 40%
18 Gennaio 2019
Il Sole 24 Ore lunedì 7 GENNAIO 2019 di Giorgio Gavelli
SCONTO SULLE IMPOSTE SUI REDDITI
L’estensione vale anche per i fabbricati strumentali in locazione finanziaria
Dal 2019 l’Imu che imprese e professionisti versano sugli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi in misura pari al 40% e non più al 20% come avvenuto dal 2014 sino al 2018.
La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) interviene, allo scopo, sul testo dell’articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011, senza modificare né l’integrale deducibilità di tale importo ai fini Irap, né la totale detraibilità della Tasi. Per espressa previsione di legge, l’Imi e l’Imis delle province autonome di Bolzano e Trento seguono lo stesso regime di deducibilità dell’Imu.
La questione alla Consulta
L’intervento si deve forse anche alla pendenza presso la Corte costituzionale della questione di legittimità della norma, per effetto dell’ordinanza di rinvio della Commissione tributaria provinciale di Parma (n. 271 del 5 luglio 2018, si veda Il Sole-24 Ore del 13 luglio). I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata nell’ambito del giudizio sul rimborso d’imposta per gli anni dal 2012 al 2014. Ricordiamo che fino al 2012 l’articolo 14 del Dlgs 23/2011 prevedeva l’integrale indeducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi e dall’Irap. La legge di Stabilità 2014 ha previsto la deducibilità parziale al 20% (30% per il periodo d’imposta 2013) dalle sole imposte sui redditi e relativamente agli immobili strumentali.
Secondo i giudici parmensi, tale parziale indeducibilità finisce per collidere con il principio di capacità contributiva, in quanto l’imposizione grava su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all’attività d’impresa o professionale. Se la forfetizzazione della deduzione, in altre situazioni, può essere giustificabile a fronte di un potenziale utilizzo promiscuo del bene o della facilità di accertamento, nel caso di specie non si fonda su alcun collegamento aritmetico o logico, anche vago, divenendo arbitraria. È vero che, in molte pronunce, la Corte costituzionale fa ampio rinvio alla discrezionalità del legislatore, ma in questo caso appare difficile giustificare, ad esempio, come mai, sullo stesso immobile, la Tasi è deducibile integralmente mentre l’Imu lo è solo parzialmente. Una eventuale illegittimità pronunciata dalla Corte renderebbe applicabile l’articolo 99, comma 1, Tuir e aprirebbe la strada ai rimborsi.
Il raggio d’azione
Gli immobili interessati dal raddoppio di deducibilità con decorrenza 2019 sono quelli di cui all’articolo 43 Tuir, vale a dire quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa (non ad uso promiscuo: circolare n. 10/E/2014). Per le imprese si tratta degli immobili “strumentali per natura” o “per destinazione”, con esclusione, quindi, di quelli “patrimonio” (articolo 90 Tuir) e di quelli “merce”. A ben guardare, se sui primi l’indeducibilità dei componenti negativi di reddito è normalmente prevista dal Tuir (con l’eccezione delle spese di manutenzione e degli oneri finanziari per l’acquisto), sui secondi la mancata deduzione pare a sua volta confliggere con il principio di capacità contributiva. La deducibilità maggiorata al 40% dovrebbe riguardare anche gli immobili strumentali assunti in locazione finanziaria o demaniali in concessione (su cui l’Imu è a carico dell’utilizzatore: articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011).
Inoltre, poiché la disposizione si riferisce agli “immobili” e non semplicemente ai “fabbricati”, dovrebbero rientrarvi anche le aree strumentali e quelle (non locate) delle società che esercitano l’attività agricola di coltivazione (circolare n. 11/1991), in mancanza di opzione per la determinazione catastale del reddito. Per tutti questi immobili, l’Imu è una “patrimoniale”, che non sostituisce neppure il reddito fondiario, come accade (a certe condizioni) per gli immobili abitativi. Più discutibile è la deducibilità in capo all’affittuario, qualora sia contrattualmente previsto il riaddebito.
La circolare 10/E/2014 ha precisato che costituisce costo (parzialmente) deducibile l’Imu di competenza, a condizione che l’imposta sia pagata nel periodo d’imposta (principio di “cassa anomala”), per effetto di quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, Tuir.
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Omessa dichiarazione, risponde l’impresa
18 Gennaio 2019
Il Sole 24 Ore 04 DICEMBRE 2018 di Laura Ambrosi
CASSAZIONE
Al commercialista non può essere attribuita la responsabilità del reato
Del reato di omessa presentazione della dichiarazione risponde l’imprenditore anche se l’incarico era stato affidato ad un commercialista. Per quantificare l’imposta evasa, poi, è corretto considerare i costi non documentati solo ai fini delle imposte dirette mentre, per l’Iva, occorre la prova dell’esistenza delle fatture. A precisarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale con la sentenza 53980 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società veniva accusato dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni Ires ed Iva. In appello veniva condannato solo ai fini Iva. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando sia un’errata quantificazione dell’imposta evasa, poiché c’erano stati dei costi che, sebbene non registrati, erano stati sostenuti, sia l’assenza di responsabilità, atteso che gli adempimenti erano stati affidati ad un commercialista.
La Corte ha confermato la legittimità della decisione di appello poiché il giudice, con una valutazione di merito, aveva valorizzato costi, sebbene non documentati, ritenuti rilevanti ai fini delle imposte dirette. Da ciò era conseguita l’insussistenza del reato per l’Ires, per il mancato superamento della soglia di punibilità. Altrettanto corretta era stata la decisione in merito all’Iva, la cui determinazione impone regole di allegazione documentale che non possono essere superate da elementi empirici e non certificati.
Ne conseguiva, quindi, che alla luce dell’assenza di prove e di fatture circa l’esistenza dei citati costi, gli stessi non potessero essere considerati ai fini della detrazione Iva. Infine, la Cassazione ha affrontato la questione della responsabilità, confermando che la delega attribuita al commercialista per l’adempimento degli oneri contabili e fiscali dell’azienda non esonera l’imprenditore, poiché egli resta comunque direttamente onerato degli obblighi.
La presentazione della dichiarazione fiscale non è un’attività duratura e continuativa che può essere gestita e controllata da altro soggetto, come invece accade in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta, infatti, di un adempimento unico e specifico che resta quindi in capo al solo titolare o legale rappresentante.