Categoria: Dall’Italia
Nelle transazioni tra Italia e San Marino obbligo di e-fattura solo per la cessione di beni
14 Settembre 2021
Il Sole 24 Ore lunedì 23 agosto 2021
Emissione elettronica facoltativa dal 1° ottobre Obbligo dal 1° luglio 2022
Per le prestazioni di servizi, invece, la scelta resta comunque discrezionale
A cura di Massimo Sirri Riccardo Zavatta
Ancora pochi mesi di vita per l’attuale Dm del 24 dicembre 1993 sull’interscambio con San Marino.
Dal 1° ottobre, infatti, entrerà in vigore il decreto 21 giugno 2021 (in Gazzeta ufficiale 168 del 15 luglio 2021) il quale, in conformità all’accordo del 26 maggio scorso, prevede la fatturazione elettronica nelle transazioni con l’Italia. Da quella data, quindi, gli operatori di entrambi i Paesi potranno, se vorranno, emettere le e-fatture, anziché fatture cartacee (le regole d’attuazione sono nel provvedimento 211273/2021). Dal 1° luglio 2022, l’emissione e l’accettazione delle e-fatture diventerà obbligatoria, salvo specifiche esclusioni di legge (per esempio, i soggetti nazionali in regime forfettario). L’obbligo, però, riguarderà solo le cessioni di beni, mentre, per le prestazioni di servizi rese dai soggetti nazionali, l’e-fattura sarà facoltativa anche dopo il 30 giugno 2022.
Si tratta di un aspetto che merita attenzione, perché la fatturazione elettronica per i servizi agli operatori economici sammarinesi che abbiano comunicato il proprio identificativo è riservata, a norma dell’articolo 20 del decreto, unicamente alle operazioni fuori campo Iva in quanto rilevanti fuori della Ue, per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura ex articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972. In tal caso, la fattura elettronica è inviata al sistema d’interscambio, che la trasmette all’ufficio tributario sammarinese che la recapita al proprio operatore, al pari di quanto avverrà per quelle relative alle cessioni di beni.
Questi limiti impongono che le prestazioni diverse da quelle di cui sopra, com’è nel caso della locazione di un immobile in Italia, non possano essere oggetto di e-fattura, salvo che l’operatore italiano non decida di utilizzare tale formato indicando sette “X” nel codice destinatario, come per tutte le transazioni con operatori esteri. In questo caso, tuttavia, la fattura elettronica “si ferma” allo SdI (adempiendo l’obbligo comunicativo dell’esterometro) e non sarà trasmessa all’ufficio tributario sammarinese, mentre l’operatore nazionale dovrà mettere a disposizione del committente estero una copia cartacea della fattura.
Le regole da applicare
Tornando alle cessioni di beni, il decreto rivisita, confermandone l’impianto, la procedura per gli acquisti da San Marino che possono essere con o senza applicazione dell’Iva in fattura (in quest’ultimo caso l’Iva è assolta in inversione contabile). Al riguardo, si osserva che, per le fatture elettroniche ricevute con addebito del tributo, il soggetto nazionale può esercitare la detrazione solo dopo aver ricevuto dalle Entrate la conferma telematica di regolarità dell’operazione, visualizzabile con i servizi di consultazione sul portale Fatture e Corrispettivi. Per le fatture cartacee continua a rilevare l’originale timbrato dall’ufficio sammarinese. In caso di mancata ricezione della fattura o di ricezione di un documento irregolare, il decreto prevede la regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/97 in materia di violazioni al regime del reverse charge ossia entro il 30esimo giorno successivo alla scadenza dei 4 mesi dalla data d’effettuazione dell’operazione (in caso di mancata ricezione della fattura), data che, per le cessioni/acquisti di beni, coincide con l’inizio del trasporto/spedizione. Eventuali regolarizzazioni oltre detti termini non sarebbero più gratuite, ma si ritiene applicabile il ravvedimento operoso.
Per le vendite dall’Italia, la mancata convalida di regolarità della fattura elettronica o la mancata ricezione dell’esemplare cartaceo vidimato dall’ufficio di San Marino implicano l’obbligo di regolarizzare il documento emesso in regime di non imponibilità. La regolarizzazione avviene con nota di variazione in aumento e senza pagamento di sanzioni e interessi, se eseguita nei 30 giorni successivi allo scadere dei quattro mesi dall’emissione della fattura. Da notare che, fra le condizioni per la non imponibilità delle cessioni a operatori sammarinesi, il Dm non prevede più l’annotazione sul registro ex articolo 23, Dpr 633/72, né la redazione e presentazione del modello Intrastat delle vendite per tali operazioni (adempimento a suo tempo illustrato dalla risoluzione 83/1997). Gli unici obblighi comunicativi competono all’ufficio tributario sammarinese per le fatture cartacee emesse/ricevute da operatori economici dello Stato.
1
L’emissione
Dal 1° ottobre è possibile emettere e ricevere e-fatture per le operazioni
con San Marino. Per le cessioni di beni fra operatori economici dei due Stati, l’e-fattura diviene obbligatoria dal primo
luglio 2022. Nessun obbligo è invece previsto in caso
di prestazioni di servizi.
I soggetti nazionali
potranno emettere fatture elettroniche in relazione ai servizi extraterritoriali, come previsto dall’articolo
21, comma 6 bis,
lettera b), del Dpr 633/72
2
Iva o reverse charge
La tassazione degli acquisti da San Marino continua ad avvenire secondo le due modalità in uso: applicazione dell’Iva in fattura da parte del fornitore sammarinese o assoggettamento a reverse charge a opera del cessionario. Se il fornitore estero emette fattura elettronica con applicazione dell’imposta, l’acquirente nazionale può esercitare il diritto di detrazione solo dopo il riscontro positivo del riversamento del tributo comunicatogli dalle Entrate
3
L’imposta
Il regime di non imponibilità delle vendite a San Marino, anche se documentate da fattura elettronica, è subordinato alla verifica dell’assolvimento dell’imposta all’importazione in tale Stato. L’agenzia
delle Entrate mette a disposizione dell’operatore un canale telematico
per accertare l’esito del controllo eseguito
dall’ufficio tributario sammarinese sulla regolarità della fattura emessa elettronicamente
4
Fattura cartacea
In caso di emissione di fattura cartacea, la cessione si considera non imponibile Iva se il cedente nazionale è in possesso della fattura restituita dal cessionario estero, datata e munita del timbro a secco con lo stemma sammarinese. L’emissione del documento di trasporto è obbligatoria sia in caso di fattura elettronica sia se è emessa fattura cartacea. Ai fini della non imponibilità delle vendite a San Marino non è più richiesta la presentazione del modello Intrastat delle cessioni
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Frodi Iva, il destinatario si presume in buona fede
14 Settembre 2021
Il Sole 24 Ore 18 agosto 2021 di Laura Ambrosi Antonio Iorio
Per la Cassazione va provata la consapevolezza di evadere l’imposta
Per la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione deve provare, anche se in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta.
A confermare il principio è la Cassazione, con l’ordinanza 22969/2021 depositata ieri. La pronuncia è importante perché concerne contestazioni molto diffuse: in presenza di cessioni e/o prestazioni realmente avvenute, se il fornitore ha commesso delle violazioni (omesso versamento d’imposte, assenza di struttura idonea eccetera) l’Agenzia, pressochè automaticamente, ritiene responsabile anche l’acquirente, riprendendo a tassazione l’Iva detratta. Salvo che l’acquirente non fornisca prova della sua buona fede, che normalmente non viene riconosciuta dagli Uffici con la conseguente necessità di intraprendere un contenzioso.
La sentenza, oltre a ribadire che l’onere probatorio in queste ipotesi incombe sul fisco e che occorre tutelare la buona fede del contribuente acquirente, ha condannato l’Agenzia, che ha proseguito il contenzioso nonostante la ripetuta soccombenza nei gradi di merito, al pagamento delle spese legali.
Nella specie, l’ufficio contestava a una società l’indebita detrazione Iva per l’asserita consapevole contabilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti. Sia in primo grado, sia in appello la rettifica era annullata per difetto di motivazione circa la consapevole partecipazione della società agli illeciti di chi aveva emesso le fatture. Nonostante la doppia soccombenza, l’ufficio ricorreva per Cassazione.
I giudici di legittimità hanno confermato la decisione favorevole al contribuente. Secondo la Cassazione, in tema di Iva quando l’amministrazione ritenga sussistenti operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti ha l’onere di fornire elementi probatori sul fatto che l’operazione non sia stata effettuata, o sia stata emessa, da un soggetto non controparte. In relazione, poi, alle operazioni soggettivamente inesistenti, sorge la tutela della buona fede del contribuente anche in applicazione della giurisprudenza Ue e, a tal fine, l’ufficio ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione di imposta.
In sostanza occorrono indizi sul fatto che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale o che comunque egli disponeva di indizi idonei a porre nell’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente. Nella specie tali elementi erano del tutto assenti e pertanto la Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia.
Si spera che ulteriori pronunce della specie (e condanne alle spese legali) possano far soprassedere gli uffici da contestazioni analoghe, spesso immotivate, che comportano oneri significativi in capo ai contribuenti i quali, di sovente, hanno la sola colpa di aver intrattenuto rapporti con fornitori poi rivelatisi evasori fiscali, senza ottenere comunque alcun beneficio.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Tassazione del trust, cambio di rotta dopo 13 anni e oltre cento Cassazioni
14 Settembre 2021
Il Sole 24 Ore lunedì 30 agosto 2021 di Angelo Busani
L’Agenzia ha accettato che l’imposta di donazione non si applica all’atto di dotazione
La circolare sarà operativa dopo il 30 settembre al termine della consultazione
Se si toglie la questione della tassazione dell’atto di dotazione del trust, non c’è mai stato un altro caso, nella storia dell’imposta di registro e dell’imposta di donazione, nel quale siano occorse più di 100 decisioni della Cassazione, per “strappare” all’amministrazione finanziaria un documento che contenesse un’inversione di rotta rispetto a un suo precedente orientamento.
Con la pubblicazione, avvenuta l’11 agosto 2021 (si veda Il Sole 24 Ore del 12 agosto), del documento di consultazione che, dopo la scadenza del 30 settembre prossimo, diventerà una circolare “vera e propria”, il Fisco dunque ha preso atto, finalmente che non c’è più spazio per la sua originaria interpretazione, formulata all’indomani della reintroduzione, nel nostro ordinamento, dell’imposta di donazione (con il decreto legge 262/2006).
L’interpretazione iniziale
Nelle circolari dell’agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008, l’atto di dotazione del trust era stato inteso come un presupposto di applicazione dell’imposta di donazione: l’argomento fondante di questo ragionamento era che, avendo il legislatore aggiunto (innovando rispetto alla normativa previgente) i “vincoli di destinazione”, accanto alle donazioni, quali presupposti di applicazione dell’imposta di donazione, doveva allora discendersene che anche la dotazione del trust – il quale è, per così dire, il “principe” dei vincoli di destinazione – avrebbe dovuto essere percossa con l’imposta di donazione.
La Cassazione in un primo tempo aderì a questo orientamento, con le ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e con la sentenza 4482/2016, con ciò sconfessando l’opinione (sostenuta nella maggioritaria giurisprudenza di merito e dalla dominante dottrina) secondo cui l’incremento patrimoniale che il trustee ottiene con l’atto di dotazione del trust non avrebbe dovuto ricevere tassazione per la ragione che si tratta di un incremento non definitivo, ma transitorio, in quanto strumentale all’attuazione del programma delineato dal disponente nell’atto istitutivo del trust.
Quest’ultima tesi fece bensì un timido capolino in Cassazione (nella sentenza 21614/1016) ma senza riuscire nemmeno a scalfire l’orientamento espresso in precedenza, poiché la giurisprudenza di legittimità solo nel 2018 compì un parziale dietro-front; con la sentenza 13626/2018 e le ordinanze 31445/2018 e 734/2019 si ammise infatti che non avrebbe dovuto applicarsi l’imposta di donazione solo al trust autodichiarato (quello nel quale il disponente si auto-nomina quale trustee) e al trust traslativo con attribuzione transitoria al trustee (si pensi al trust liquidatorio, istituito al fine di gestire le spettanze creditorie verso un soggetto indebitato), restando invece applicabile l’imposta di donazione ad ogni altro tipo di trust (e così, ad esempio, ai trust di passaggio generazionale). L’agenzia delle Entrate comunque non battè ciglio e continuò con la tassazione di qualsiasi atto di dotazione del trust.
L’inversione di rotta
Si è giunti così alla terza e decisiva “fase” della giurisprudenza di Cassazione, che ebbe inizio con la sentenza 1131 del gennaio 2019 nella quale l’atto di dotazione di qualsiasi tipo di trust venne dichiarato non tassabile con l’imposta di donazione, in quanto si intese non più considerarlo in termini di manifestazione di capacità contributiva: quando la legge sull’imposta di donazione menziona i vincoli di destinazione, si deve leggere la norma nel senso di applicare l’imposta di donazione non in ogni caso, ma solo nel caso in cui l’attuazione del vincolo di destinazione produce un incremento stabile (a titolo gratuito) del patrimonio di un dato soggetto.
Di lì in avanti, fino ai giorni nostri, una travolgente valanga di pronunce di Cassazione pressoché tutte eguali, ad iniziare dalla prima decina pubblicata nei mesi di giugno e di luglio del 2019 (le sentenze 15453, 15455, 15456, 16700, 16701, 16705, 19167, 19319 e 22754 e l’ordinanza 19310) ha dunque sospinto l’Agenzia a diramare il documento di consultazione che preannuncia il superamento delle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Il contribuente può sempre opzionare la disciplina Ue più favorevole
14 Settembre 2021
Il Sole 24 Ore 2 settembre 2021 di Marco Piazza
La Cassazione dopo quasi 20 anni mette fine a un caso di doppia imposizione
No del Fisco a una società Uk nonostante la disciplina della circolare 151/E/2004
Una recente sentenza della Cassazione ( 20646/2021) ha riconosciuto il diritto di una società inglese a beneficiare della previsione contenuta nell’articolo 10, comma 4, lettera b) della convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Regno Unito in relazione a dividendi distribuiti da una società italiana e percepiti nel 2003.
Colpisce il fatto che questo lungo contenzioso riguardi una casistica già disciplinata sul piano procedurale da una circolare (151/E del 2004) che aveva confermato la sussistenza del diritto.
L’articolo 10, comma 4, lettera b) della convenzione Italia Inghilterra stabilisce in sostanza che una società residente del Regno Unito che detiene, anche insieme a società collegate, almeno il 10% della società italiana che eroga il dividendo ha diritto a un importo pari al 50% del credito d’imposta che sarebbe spettato se il dividendo stesso fosse stato percepito da una persona fisica italiana (all’epoca 9/16 del dividendo). Il diritto è subordinato alla duplice condizione che il dividendo concorra a formare l’imponibile della società inglese e che sia applicata la ritenuta prevista dalla convenzione (5%).
Questa parte della convenzione non è più appellabile oggi perché una persona fisica residente in Italia non ha più diritto al credito d’imposta sui dividendi.
La circolare 151/E aveva illustrato le modalità di richiesta dell’importo all’erario (presentazione di una istanza di rimborso al Centro operativo di Pescara ex articolo 38 del Dpr 602 del 1973) e aveva precisato che la ritenuta del 5% doveva applicata sia sul dividendo sia sull’importo corrispondente alla metà del credito d’imposta.
La circolare aveva anche regolato il caso, che è quello in esame, in cui l’emittente (società “figlia” italiana) non avesse operato la ritenuta in uscita sul dividendo, come previsto dall’articolo 27-bis del Dpr 600/73 di recepimento della “direttiva madre-figlia”. In tal caso, precisava la circolare, la società inglese aveva ugualmente diritto al pagamento della somma prevista dalla convenzione, ma l’erario, avrebbe dovuto trattenere dall’importo erogato, la ritenuta del 5% calcolata sia sull’importo dei dividendi sia sul credito d’imposta (rimborso 21,72%).
Nonostante le chiare indicazioni degli uffici centrali Il Centro operativo di Pescara non ha accolto l’istanza della società inglese. Ne è scaturito un lungo contenzioso che si è chiuso ora. La discussione si è incentrata sulla questione (che, come si è detto era già stata risolta dalla circolare 151/E in linea con la prassi internazionale), se, in presenza di una direttiva volta ad attenuare il fenomeno della doppia imposizione economica e giuridica sui dividendi fosse consentito al contribuente che già avesse percepito i dividendi in esenzione dalla ritenuta di “scambiare” tale regime con quello del rimborso del credito d’imposta previsto dalla convenzione. La Cassazione, con una sentenza che richiama numerosi precedenti di Cassazione e della Corte di Giustizia, ha stabilito un principio che potrebbe essere valido anche in circostanze diverse da quelle in esame: ossia che non esiste, a meno che non sia espressamente previsto dalla direttiva o dalla norma convenzionale, un generale principio di “alternatività” fra le direttive e le convenzioni contro le doppie imposizioni e che quindi un contribuente che abbia inizialmente fruito degli effetti di una direttiva può, in un secondo momento, attraverso una istanza di rimborso, applicare la convenzione internazionale più favorevole.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Criptovalute. «Gestori di fondi Esg state alla larga dai Bitcoin»
14 Settembre 2021
Il Sole 24 Ore 14 agosto 2021 di Vitaliano D’Angerio
Altissimo rischio reputazionale per gli investitori, l’allarme di Candriam
«Criptovalute e Esg: una contraddizione in termini?». Basterebbe il titolo della ricerca per aprire e chiudere il dibattito; gli analisti di Candriam (Lucia Meloni e Vincent Compiègne) hanno invece argomentato in una trentina di pagine i motivi per cui gli investitori Esg devono stare, per ora, alla larga da Bitcoin e affini: «Crediamo che le criptovalute abbiano una lunga strada da fare prima di soddisfare i criteri Esg. Fino a quando non vi sarà una seria modalità per risolvere le preoccupazioni dichiarate nel nostro documento, un investimento diretto significativo in criptovalute può causare gravi danni alla reputazione Esg di un gestore o di un investitore istituzionale».
Riciclaggio e non solo
Ma quali sono le preoccupazioni degli esperti di Candriam (140 miliardi di euro in gestione – gruppo New York Life Investments)? «Le criptovalute sono spesso usate per riciclare denaro sporco. Un rapporto di CipherTrace ha rivelato che, nel 2020, i principali furti di criptovalute, le operazioni degli hacker e le frodi hanno totalizzato 1,9 miliardi di dollari, stime che probabilmente rappresentano una piccola parte di ciò che viene effettivamente riciclato attraverso le monete virtuali, perché i criminali con maggiori risorse sono difficili da identificare».
Ecco uno degli elementi sotto accusa da parte degli analisti Esg. Senza dimenticare, viene sottolineato che «l’anonimato offerto dal mercato delle criptovalute ha permesso la diffusione di truffe ingegnose». E viene aggiunto: «Con facili trasferimenti transfrontalieri, la crescita della criminalità informatica legata alle criptovalute evidenzia l’urgente necessità di un intervento politico e di un allineamento normativo internazionale».
Energia a carbone cinese
Altro elemento evidenziato è l’attività di produzione di criptovalute, ad alta intensità di energia, e i luoghi di produzione: «Il mining (l’estrazione, ndr) di Bitcoin utilizza circa lo 0,4% del consumo energetico globale. Più ci si avvicina al limite dei 21 milioni di Bitcoin esistenti, più i puzzle (sistemi che garantiscono l’integrità dell’emissione di nuove unità) sono complessi, e richiedono energia. Secondo l’Università di Cambridge il consumo annuale di elettricità del mining di Bitcoin supera quello di alcune nazioni, e il 75% dell’estrazione globale di Bitcoin avviene in Cina, in aree in cui l’elettricità è prodotta attraverso la combustione di carbone termico». Bitcoin-Cina-carbone: un triangolo esplosivo per i cambiamenti climatici. Come può un gestore Esg giustificare l’investimento in criptovalute?
Cosa c’è da salvare
Ci sono criptovalute pulite almeno dal punto di vista ambientale? La risposta è affermativa: «Esistono le cosiddette criptovalute “non mining“, come Ripple, che non hanno bisogno del supporto di computer ad alta potenza per convalidare i blocchi delle transazioni, quindi più efficienti dal punto di vista energetico». Però anche qui vi è da risolvere un problema: «Il tipo di controlli per convalidare i blocchi di transazione di queste criptovalute pone un problema di governance. Usano infatti un sistema in cui se un’entità riesce a comprare il 51% di tutte le monete può, in teoria, tenere in ostaggio il network e i suoi stakeholder». Le criptovalute hanno veramente tanta strada da fare per diventare Esg.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Noleggi a lungo termine, tassato in Italia il canone dei veicoli con targa estera
6 Agosto 2021
Il Sole 24 Ore 24 luglio 2021 di Antonio Veneruso
Il luogo di utilizzo può essere dimostrato su un apposito elenco
Tra le incombenze dell’impresa che utilizza in Italia un veicolo estero si annovera l’applicazione della ritenuta fiscale alla fonte a titolo d’imposta cui è soggetto l’importo del canone di noleggio corrisposto all’impresa di leasing e/o noleggio non residente.
La circolazione in Italia di veicoli con targa estera è ammessa, senza limiti di tempo, a condizione che il veicolo sia preso in leasing o a noleggio a lungo termine da un operatore economico con sede in un altro Stato Ue o See, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria (con esclusione, dal 1° gennaio 2021, del Regno Unito).
Va ricordato, agli operatori domestici, l’obbligo di applicare la ritenuta fiscale alla fonte sul noleggio di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, tra cui rientrano anche gli autoveicoli, utilizzati in Italia e i cui canoni sono corrisposti a favore di soggetti non residenti. Ciò in quanto in base all’articolo 23, comma 1, lettera f) del Tuir, per i soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia, tra l’altro, i redditi diversi di cui al successivo articolo 67, comma 1, lettera h), derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso nel territorio dello Stato di veicoli, macchine o altri beni mobili.
L’articolo 25, comma 4, secondo periodo, del Dpr 600/1973, stabilisce che su tali compensi si applica una ritenuta alla fonte del 30% a titolo d’imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti a condizione che tali beni si trovano nel territorio dello Stato, con la sola esclusione dei compensi versati a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
La base imponibile dei compensi su cui applicare la ritenuta d’imposta ordinaria del 30%, è costituita dall’intero ammontare del canone corrisposto, senza riconoscimento di deduzione alcuna, così come precisato dalle entrate con la circolare 47/E/2005, considerato che per i non residenti si esclude la possibilità di dedurre le spese per la produzione del reddito, ex articolo 71, comma 2 del Tuir, consentita invece per i soggetti residenti.
Ai fini della corretta individuazione del requisito della territorialità, presupposto necessario per la tassazione dei canoni, ci viene in soccorso la circolare 47/E/2005 che evidenzia che l’utilizzatore del veicolo può dimostrare l’effettivo luogo di utilizzo del mezzo di trasporto compilando un apposito elenco in cui siano riportati i dati riguardanti gli estremi del contratto di utilizzo, la durata, il relativo importo, nonché gli elementi di individuazione che per esempio per le autovetture sono costituiti dalla targa.
Il soggetto non residente beneficiario effettivo dei canoni, può invocare l’applicazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata tra l’Italia e lo Stato membro o See interessato, se più favorevole. Infatti, nelle Convenzioni pattizie stipulate dall’Italia, tale previsione è disciplinata dall’articolo 12 che tratta dei canoni.
A dire il vero le Convenzioni stipulate dall’Italia si discostano dal modello Ocse del 2017, in quanto per l’appunto nella definizione di canone comprendono non solo intangible assets ma anche la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Al riguardo, giova ricordare che il sostituto d’imposta italiano sotto la propria responsabilità, ha facoltà di applicare il regime fiscale pattizio più favorevole per le singole fattispecie reddituali (aliquota agevolata o esonero), come ricordato dalle Entrate con il provvedimento direttoriale n. 84404/2013. Quindi, se si decide per l’applicazione diretta, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente acquisire e verificare la corretta compilazione della documentazione prescritta dal provvedimento n. 84404/2013.
In merito alla modulistica, si evidenzia che attualmente l’agenzia delle Entrate riconosce l’utilizzo di modelli alternativi a quelli direttoriali, atteso che l’amministrazione finanziaria del Paese di residenza del beneficiario effettivo del reddito spesso rilascia l’attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta della Convenzione per l’esonero o l’aliquota convenzionale. Ad ogni buon conto, l’attestazione dell’amministrazione estera contenuta nel modello ha validità a decorrere dalla data di rilascio e fino al termine del periodo d’imposta indicato nel modello stesso.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Il lavoratore non vuole vaccinarsi? Sospensione e stop alla retribuzione
6 Agosto 2021
L’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19. Questa volta lo ha stabilito il Tribunale di Modena, Presidente Emilia Salvatore, con l’ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio che fa il punto sui diversi diritti contrapposti in tempo di pandemia.
“Il datore di lavoro – si legge nella pronuncia – si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.
Il Tribunale ricorda come la direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro. Rientra quindi tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, dettati dal Dlgs 81/2008, quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni. Non basta più l’uso delle mascherine, come invocato dalle due ricorrenti, per proteggersi adeguatamente. Così come il datore di lavoro non è tenuto a fornire al lavoratore ulteriori informazioni sui rischi/benefici della vaccinazione, trattandosi di informazioni ormai notorie.
Nel caso di specie, a presentare il ricorso erano state due fisioterapiste di una RSA assunte da una cooperativa di Modena che le aveva sospese senza retribuzione a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi. La sospensione era avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge 44/2021 che ha imposto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, che quindi non avendo efficacia retroattiva non poteva applicarsi in questo caso.
Il Tribunale ricostruisce allora la vicenda in via generale, delineando il quadro della normativa esistente. Anche se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idonenità alla mansione. Così per chi lavora a contatto col pubblico oppure in spazi chiuso vicino ad altri colleghi la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione.
Non trova pregio neppure l’asserita violazione della privacy delle lavoratrici che avevano sottoscritto il consenso informato sulla mancata sottoposizione al vaccino che può essere valutata dal medico aziendale per stabilire l’inidoneità del lavoratore alla mansione.
Il diritto alla libertà di autodeterminazione – spiega l’ordinanza- deve essere bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale come la salute dei clienti, degli altri dipendenti e il principio di libera iniziativa economica fissato dall’articolo 41 della Costituzione.
Pertanto se il datore di lavoro non dispone di mansioni che non prevedano contatti con l’utenza può decidere di sospendere chi non voglia vaccinarsi. Il principio di solidarietà collettiva, grava su tutti (compresi i lavoratori) e rende legittima la scelta del datore di lavoro di allontanare momentaneamente il lavoratore non vaccinato.
Tutti gli studi clinici condotti finora, conclude il provvedimento, hanno dimostrato l’efficacia dei vaccini nella prevenzione del Covid-19. La circostanza che le autorità regolatorie abbiano autorizzato la somministrazione del vaccino a partire da 12 anni serve ad escludere la natura sperimentale dello stesso, rafforzata dal fatto che allo stato non ci sono evidenze scientifiche che provino il rischio di danni irreversibili a lungo termine.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Bocciati i patti parasociali che «vincolano» la gestione
6 Agosto 2021
Il Sole 24 Ore 26 Luglio 2021 di Angelo Busani
Confliggono con le norme che affidano la responsabilità esclusiva agli amministratori
Gli accordi che riguardano il sindacato di voto sono invece del tutto leciti
È di «dubbia liceità», per non dire che è del tutto illecito, il patto parasociale noto con l’espressione “patto di
gestione” della società le cui azioni sono conferite nel patto, il quale deve pertanto essere attentamente distinto dal
patto parasociale avente a oggetto l’esercizio del voto nell’assemblea dei soci (cosiddetto sindacato di voto),
perfettamente lecito anche in quanto espressamente contemplato dalla legge (e cioè all’articolo 2341-bis, comma 1,
lettera a) del Codice civile). Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con decreto n. 3106 del 17 dicembre 2020, reso
noto di recente.
Il patto di gestione
Il patto di gestione è il patto parasociale stipulato al fine di influire sulle modalità con le quali l’organo
amministrativo deve gestire la società (ossia attuare l’oggetto sociale), impegnando in tal senso o direttamente i soci
amministratori oppure i soci non amministratori affinchè influiscano sull’organo amministrativo oppure impegnando
gli amministratori non soci: in altre parole, con il patto di gestione i pattisti si obbligano affinchè l’attività di
amministrazione della società sia effettuata in conformità a quanto deciso dal sindacato (con il voto favorevole di
tanti pattisti quanti ne occorrono ai sensi del contratto che contiene il patto parasociale).
Le ragioni di illiceità del patto di gestione risiedono nella considerazione (già espressa nella sentenza di Cassazione
n. 8221 del 24 maggio 2012) che gli obblighi derivanti dal patto parasociale di gestione pongono gli amministratori
della società in una potenziale contraddizione(tale da ledere il necessario rapporto fiduciario degli amministratori
con la società amministrata) tra il dovere di fedeltà nei confronti della società e quello nei confronti del patto di
sindacato.
Il sindacato di voto è legittimo in quanto vincola esclusivamente le parti contraenti e non può incidere direttamente
sull’attività sociale (Cassazione 14865/2001, 15963/2007, 10215/2010), a meno che il contenuto dell’accordo non si
ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali
dell’ordinamento inderogabili (come accade nel caso in cui la pattuizione parasociale consista nell’esonerare gli
amministratori dall’azione di responsabilità: Cassazione 7030/1994 e 10215/2010).
Il conflitto degli amministratori
Invece, il sindacato di gestione pone gli amministratori in una situazione immanente di conflitto in quanto essi sono
investiti inderogabilmente dell’intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa sociale, e ciò sia
nell’interesse della società che nell’interesse dei terzi che con essa vengano in vario modo in contatto.
Il Codice civile afferma esplicitamente questo ruolo degli amministratori sia nell’ambito della normativa dedicata
alla Spa che in quella dedicata alla Srl. Infatti:
O l’articolo 2380-bis, comma 1, sancisce, in tema di Spa, che la «gestione dell’impresa … spetta esclusivamente
agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale»;
O l’articolo 2475, comma 1, in tema di Srl, se invero non ripete l’avverbio “esclusivamente” con riguardo
all’affidamento agli amministratori della gestione dell’impresa (in quanto nella Srl l’amministrazione può essere
affidata, in tutto o in parte, anche ai soci), pur sempre dispone che «spetta esclusivamente agli amministratori» il «
dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità
aziendale».
A una diversa conclusione sulla probabile illegittimità di un patto di gestione non può giungersi nemmeno
osservando che il Codice civile contempla, sancendone indirettamente la liceità, i patti parasociali che «hanno per
oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante» sulla società le cui azioni sono oggetto
del patto parasociale (articolo 2341-bis, comma 1, lettera c) del Codice civile), poiché da tale patto non tanto deriva
un’etero-direzione della gestione della società, quanto un’influenza sull’assemblea dei soci.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Il caos regna sovrano anche tra i regolatori delle cripto
6 Agosto 2021
Il Sole 24 Ore 24 luglio 2021 di Gianfranco Ursino
Fin dagli albori nel 2008, il Bitcoin ha registrato una controversa ascesa caratterizzata a livello globale da una sostanziale assenza di regole e controlli, almeno sino al 2017. C’era la convinzione che le criptovalute potessero sfuggire “legittimamente” alle norme. Un pensiero che si è via via dissolto per poi svanire del tutto con lo scoppio della bolla a fine 2017. E dopo le prime prese di posizione delle authority di mezzo mondo, successivamente abbiamo assistito a un confuso susseguirsi di regole.
Ma il mercato delle cripto necessita prima possibile di regole certe per presidiare i rischi insiti di un’attività transnazionale, ma anche per far funzionare e far progredire la tecnologia sottostante. Ad oggi non c’è unità di intenti neanche nel definire e qualificare con un minimo di condivisione i più basilari concetti di valute virtuali, asset virtuali e cripto asset.
C’è grande confusione anche sulla terminologia utilizzata. Una vaghezza e superficialità nelle definizioni in cui le authority provano – per ora inutilmente – a porre rimedio. Per esempio, il legislatore italiano nel recepire in anticipo con solerzia (con il Dlgs 90/2017) la parte di disciplina in materia di cripto contenuta della V Direttiva Antiriciclaggio (Ue 2018/843), fa riferimento ai prestatori di servizi e portafogli relativi a “valute virtuali”. Nelle raccomandazioni internazionali Gafi-Fatf viene fatto riferimento ai fornitori di servizi relativi ad “asset virtuali”, un ambiente più ampio, anche se non ben definito, delle “valute virtuali”. In settimana la Commissione Ue ha presentato un pacchetto di proposte volto a consolidare le norme Ue per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel tentativo di rendere più tracciabili le transazioni con le “cripto asset”: un universo ancora più allargato rispetto agli “asset virtuali”. Si coglie il tentativo di porre rimedio al disallineamento delle regole che si è creato, ampliando il campo di azione.
Un provvedimento, quest’ultimo, che fa espresso riferimento alla proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività, emanata dalla Commissione Ue a settembre 2020 e meglio nota con l’acronimo inglese “MiCA” (Markets in Crypto-Assets). Una proposta che ha l’obiettivo dichiarato di garantire «la certezza del diritto per le cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell’Ue in materia di servizi finanziari» e «stabilire norme uniformi per gli emittenti e i fornitori di servizi per le cripto-attività a livello Ue». Peccato, però, che in dottrina ci sono pareri contrastanti tra chi ritiene le valute virtuali nel campo di applicazione nel regolamento MiCa e chi le lascia fuori. MiCa ora giace nel Parlamento Ue dove sono state depositati ben 1.160 emendamenti. Una marea di proposte di correzioni che non lasciano ben sperare.
Iscriviti alla newsletter di HLB San Marino
Riciclaggio, Malta finisce nella lista grigia
6 Agosto 2021
Il Sole 24 Ore 13 luglio 2021 di Valerio Vallefuoco
La Valletta ha assunto l’impegno di rafforzare prevenzione e contrasto
Il 23 giugno il gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi) o Financial action task force (Fatf) ossia l’organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e di prevenzione del finanziamento al terrorismo ha aggiornato la sua lista “grigia” inserendo Haiti, le Filippine, il Sud Sudan ma per la prima è stato inserito un Paese membro dell’Unione europea: Malta.
Secondo quanto riportato proprio dalle fonti ufficiali Faft in concomitanza dell’inserimento nella grey list lo Stato di Malta ha comunque preso un impegno politico di alto livello per lavorare sia con il Gafi che con Moneyval (il Comitato permanente degli esperti antiriciclaggio presso il Consiglio d’Europa) per rafforzare l’efficacia della prevenzione del riciclaggio e della lotta al finanziamento al terrorismo Aml/Cft.
Dall’adozione del primo report di valutazione di Moneyval nel luglio 2019, la Repubblica di Malta ha fatto progressi su una serie di azioni raccomandate dal Comitato europeo per migliorare il suo sistema. Tra le principali raccomandazioni che si sta impegnando ad attuare e sta attuando si evidenziano: il rafforzamento della metodologia di approccio basato sul rischio e la supervisione delle Istituzioni finanziarie e dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio non finanziari come ad esempio i professionisti; un miglioramento del processo analitico e decisionale per sua intelligence finanziaria Fiau; la cooperazione con gli organi di polizia, i pubblici ministeri per le indagini di riciclaggio di denaro complesso in linea con il profilo di rischio di Malta; l’introduzione di una legge sulla confisca non basata solo sulla condanna; un sensibile aumento delle sanzioni relative al reato di finanziamento al terrorismo e la capacità di indagare sui movimenti di denaro transfrontalieri per la potenziale attività di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Ulteriore raccomandazione che Malta si è impegnata ad attuare è l’aumento e quindi la forte sensibilizzazione delle comunicazioni immediate delle istituzioni finanziarie o altre entità segnalanti sulle sanzioni finanziarie mirate nel settore degli enti non profit.
Sempre secondo il Gafi-Faft Malta si è quindi impegnata a lavorare per attuare il suo piano d’azione raccomandato continuando a dimostrare che le informazioni sulla titolarità effettiva degli enti siano accurate e che, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, commisurate ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, siano applicate alle persone giuridiche se le informazioni fornite risultano inesatte.
Tra gli impegni ribaditi dallo Stato europeo anche la garanzia che sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate ai soggetti vigilati quando non rispettano i loro obblighi di ottenere informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva e sui beneficiari.
Infine la Repubblica di Malta si è impegnata a migliorare l’uso della sua intelligence finanziaria (Fiau) per sostenere le autorità che perseguono i casi di criminalità fiscale e di riciclaggio di denaro correlato, anche chiarendo i ruoli e le responsabilità amministrazione finanziaria e della Fiau, al fine di aumentare l’attenzione dell’analisi della propria Unità di informazione finanziaria su questi tipi di reati, aiutando le forze dell’ordine maltesi a individuare e indagare sui casi in linea con i rischi di riciclaggio di denaro identificati relativi all’evasione fiscale.