Mese: Febbraio 2026
Decreto Delegato 13 Gennaio 2026 nr 2 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2026
10 Febbraio 2026
Si allega il testo completo che aggiorna il nr di permessi di soggiorno rilasciati a stranieri per l’anno 2026 per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie:
Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, è di 300
Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro di cui agli articoli 10 e 4 della Legge 118/2010 è di 680
Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45, per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino è di 25. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro è di 1.125. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10- ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di 120; per i dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico invece è di 30. Infine i per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi è di 50.
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Decreti Delegati nr 5 e 6 del 22 Gennaio 2026 – Aggiornamento canone di locazione degli Immobili adibiti ad uso abitativo o destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali
10 Febbraio 2026
In merito alla rivalutazione dei canoni di locazione per l’anno 2026
- non sono oggetto di rivalutazione i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo
- sono oggetto di rivalutazione nella misura massima dell’ 1,5% i canoni di locazione degli immobili destinati ad attività professionali, imprenditoriali e sociali
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Decreto Delegato 28 Gennaio 2026 – Disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di cripto-attività
10 Febbraio 2026
Il Decreto Delegato nr 11/26 (che abroga il precedente D.D.131/25) disciplina gli obblighi di adeguata verifica e di trasmissione annuale delle informazioni a cui devono sottostare i prestatori di servizi in cripto-attività.
A partire dal 1° gennaio 2026 i soggetti (RCASP= prestatore di servizio per le cripto-attività soggetto a comunicazione) sottoposti a questi obblighi sono quelli elencati all’art. 3:
(…) a) un’entità o una persona fisica residente a fini fiscali a San Marino;
b) un’entità che:
1) è costituita od organizzata a norma della legislazione sammarinese e
2) ha personalità giuridica a San Marino o ha l’obbligo di presentare
la dichiarazione dei redditi all’UO Ufficio Tributario di San Marino;
c) un’entità gestita da San Marino;o
d) un’entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività a San Marino (…)
A decorrere dal periodo d’imposta 2027, chi possiede i requisiti di cui sopra i deve trasmettere una Dichiarazione:
– sia nel caso abbia intrattenuto rapporti con Utenti di Cripto-Attività
– sia che non abbia intrattenuto rapporti (dichiarazione di “nil return”, ovvero di assenza di dati da trasmettere)
– sia nel caso di rapporti con Utenti di cripto-attività non identificati come tali o non classificabili come persone oggetto di comunicazione.
I dati dovranno essere trasmessi nel formato XML in conformità allo schema OCSE sul sito web del CLO (Central Liason Office) utilizzando l’apposito applicativo.
Il termine di presentazione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento.
Per tutti gli interessati si allega il testo completo.
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Marchi, azione del titolare e unicità evitano la decadenza per uso generico
10 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 26 Gennaio 2026 di Gianluca De Cristofaro e Marina Savio
La decadenza per volgarizzazione può essere esclusa quando il marchio ( nonostante l’uso diffuso come parola comune) conserva la propria capacità distintiva agli occhi del pubblico anche grazie alla sua unicità nel contesto produttivo di riferimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza del 16 ottobre 2025.
In base alla normativa, può essere dichiarato decaduto il marchio costituito da una parola di fantasia che è nata per distinguere il prodotto e identificarne l’origine imprenditoriale ma che poi (grazie al successo commerciale) è entrata nel linguaggio comune come denominazione generica del prodotto.
La persistente idoneità del marchio a identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti che contraddistingue può però impedire la decadenza, così come le strategie di enforcement messe in campo dal titolare del marchio che possono andare dal rafforzamento della percezione come segno distintivo (ad esempio, utilizzando il simbolo “®” di “registrato”) alla reazione all’uso improprio tramite diffide o richieste di rettifica a dizionari ed enciclopedie in cui il marchio figura come nome comune.
La volgarizzazione
Il marchio decade se viene utilizzato come denominazione generica del prodotto (perde cioè la sua capacità distintiva) e il titolare non adotta iniziative sufficienti a contrastare questo fenomeno. L’elemento essenziale affinché possa dirsi “volgarizzato” è, quindi, la generalizzazione del marchio nel linguaggio comune, ossia la sua trasformazione da indicatore di origine a definizione dell’intera categoria merceologica di riferimento.
Un esempio tra tutti: il marchio “cellophane”, in origine utilizzato per contraddistinguere una pellicola brevettata prodotta dall’omonima società parigina, è stato dichiarato decaduto (nullo) nel 1978 in quanto divenuto oramai un nome comune di cosa (ad esempio della pellicola per imballaggi). Altri casi celebri di marchi caduti in pubblico dominio sono: “premaman” per i capi d’abbigliamento indossabili in gravidanza; “biro” per le penne a sfera; “oscar” usato genericamente come sinonimo del primo premio di qualunque manifestazione (salvo nel settore cinematografico, dove il termine è tutt’oggi un marchio registrato), “moka” per la classica caffettiera.
L’unicità
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il marchio “Cinecittà” non si è “volgarizzato”, in quanto ad oggi non si registra un uso massivo del termine per identificare, in generale, i servizi cinematografici, ma solo le produzioni realizzate in quegli specifici studios romani. Un risultato per nulla scontato se si considera che la parola “cinecittà” è addirittura utilizzata per identificare il quartiere di Roma in cui risiedono i noti studi cinematografici, nonché numerosi altri esercizi commerciali lì situati (ad esempio, un centro commerciale). Nell’escludere la volgarizzazione del marchio “Cinecittà”, i giudici romani hanno dato rilievo all’unicità di tale marchio nel settore cinematografico, non ritenendo invece rilevante l’adozione dello stesso nel contesto di servizi che nulla hanno a che fare con il cinema.
Il confine
Nel tempo, la giurisprudenza italiana ha chiarito che la sola diffusione di un marchio nel linguaggio comune (ad esempio, tramite il suo inserimento in dizionari o enciclopedie) non è, di per sé, sufficiente a determinarne la decadenza. Diversamente, ogni marchio divenuto iconico in relazione a un determinato prodotto sarebbe a rischio.
Il titolare del marchio può infatti contrastare il fenomeno della volgarizzazione, reagendo tempestivamente all’uso improprio da parte di terzi (soprattutto se competitor) e rafforzandone la percezione come segno distintivo da parte del pubblico (ad esempio utilizzando il simbolo “®” di “registrato”). Di conseguenza, in numerosi casi i tribunali italiani hanno escluso la decadenza di marchi noti (quali: “Vespa”, “Sottilette”, “Crossfit”, “Disaronno”, “Emmentaler”, “Kamut”, “Champion”) per volgarizzazione, sebbene divenuti negli anni rappresentativi del prodotto che contraddistinguono e usati diffusamente anche nel linguaggio comune.
I CASI DI MAGGIOR RILIEVO
Kamut
Sebbene derivi dall’antica lingua egizia, Kamut è una parola di fantasia che non ha un collegamento diretto con il prodotto che caratterizza (il grano khorasan) ed è utilizzata in funzione distintiva. Non c’è volgarizzazione del marchio.
Tribunale di Venezia, sentenza 28 dicembre 2018
Cubo di Rubik
La presenza sul mercato di prodotti imitativi non è di per sé sufficiente determinare la volgarizzazione del marchio, indica solo la sua rinomanza.
Tribunale di Napoli, sentenza 1° marzo 2022
Lasa
Il segno che contraddistingue un tipo di marmo proveniente dalla località di Lasa, è stato dichiarato decaduto alla luce della sua traduzione in altre lingue (mentre i nomi propri di regola non si traducono).
Tribunale di Bolzano, sentenza 10 ottobre 2017
Sottilette
Il fatto che gli operatori del settore del formaggio fuso a fette non utilizzino il termine per designare i propri prodotti dimostra la perdurante capacità distintiva del marchio.
Tribunale di Milano, sentenza 7 agosto 2023
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Deforestazione, proroga al 2027
10 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore 29 Gennaio 2026 di Gaetana Rota e Vittorio Santabarbara
Regolamento ad hoc
Imprese piccole e micro con dichiarazione snella
I rappresentanti del Parlamento e la presidenza del Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sulla revisione del regolamento Ue 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Ue di prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale.
Le parti hanno riconosciuto le difficoltà operative degli operatori nella fase di implementazione, soprattutto per i soggetti di minori dimensioni, e hanno confermato un rinvio dell’entrata in vigore delle disposizioni:
al 30 dicembre 2026 per le grandi imprese e i commercianti:
al 30 giugno 2027 per le piccole e microimprese, che avranno un semestre per adeguarsi alle previsioni regolamentari.
Il rinvio è stato necessario anche alla luce della semplificazione introdotta e relativa all’adempimento di tutti gli obblighi di dovuta diligenza e della relativa dichiarazione. È previsto infatti che saranno obbligati alla dichiarazione e alle relative incombenze di raccolta di informazioni i primi operatori che immetteranno i prodotti oggetto del regolamento sul mercato dell’Unione.
Di particolare pregio è la semplificazione prevista per le piccole e microimprese in tema di dichiarazione. I piccoli e micro operatori potranno presentare una tantum la dichiarazione in maniera semplificata. Tale dichiarazione verrà corredata da un numero identificativo che potrà essere poi utilizzata e ritenuta sufficiente al fine di garantire la corretta tracciabilità dei beni oggetto del regolamento.
Il regolamento così modificato prevede inoltre che gli operatori a valle e i commercianti potranno immettere o rendere disponibili sul mercato i prodotti solo se in possesso di tutte le informazioni necessarie. Gli operatori che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese dovranno essere registrati nell’apposito portale al fine di poter immettere o rendere disponibili sul mercato o esportare tali prodotti.
Verranno esclusi dall’applicazione del regolamento, sempre a seguito delle recenti modifiche, i prodotti stampati come ad esempio i libri o i giornali derivati ovviamente da materie prime come il legno.
Proprio in virtù della volontà del legislatore europeo di semplificare le procedure e rendere più omogeneo il sistema dei controlli, la Commissione europea sarà incaricata di redigere entro la data del 30 di aprile un memorandum al fine di valutare se le semplificazioni proposte abbiano effetti positivi e, se del caso, procedere alla proposta di ulteriori modifiche normative necessarie.
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Cassazione: il Presidente del CdA non è un dipendente
10 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 12 Gennaio 2026 di Giorgio Gavelli
ULTIMO COMMA
Ha destato un certo scalpore l’ordinanza 5318/2025 della Cassazione laddove afferma con molta (troppa) decisione che, ai fini della deducibilità del compenso deliberato, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del Cda o di amministratore unico.
Se nulla quaestio sulla figura dell’amministratore unico, molto c’è da dire su quella – del tutto diversa – del presidente del Cda. Perché, se è vero il principio (affermato nella stessa pronuncia oltre che in tante altre) che la deducibilità necessita di una concreta e distinta attività subordinata diversa da quella propria della carica sociale rivestita, ed è pertanto essenziale accertare l’esistenza di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’organo preposto sull’amministratore, è altrettanto evidente che la “latitudine” dei poteri di un presidente del Cda (al di là della mera rappresentanza sociale, che è altra questione) può essere assai diversa da caso a caso, potendo, nei fatti, essere limitatissima (ad esempio, in presenza di amministratori delegati “forti”).
L’orientamento giurisprudenziale prevalente viene correttamente ricostruito, ma l’ordinanza “scivola” quando inserisce una distinzione ben poco spiegabile tra la figura dell’amministratore delegato (nei cui confronti va verificata in concreto la compatibilità della coesistenza del rapporto di lavoro subordinato, in relazione al rapporto tra deleghe assunte e prestazioni lavorative svolte) e quella del presidente del Cda, nei confronti del quale, proprio per la carica rivestita, andrebbe «del tutto esclusa (…) la possibilità di svolgere un’attività di lavoro subordinato in favore della stessa società», quasi si trattasse di un amministratore unico. Questa affermazione si pone in insanabile contrasto non solo con la giurisprudenza del tutto prevalente della stessa Corte, ma anche con quella più volte assunta dall’Inps nell’affrontare (ai fini previdenziali) la medesima questione.
Nel messaggio n. 3359/2019 – dopo aver richiamato proprio la giurisprudenza della Cassazione in base alla quale la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del Cda, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale (tra le altre, Cassazione 11978/2004, 1793/1996 e 18414/2013) – l’Inps ha ricordato come tale affermazione non sia «neppure contraddetta dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi», in quanto «resta comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa». Anche per il presidente del Cda, quindi, come per l’amministratore delegato, occorre verificare caso per caso.
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L’attività in più Paesi fa scattare il rischio di doppia imposizione
10 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore 25 Gennaio 2026 di Alessandro Germani
FISCALITÀ CROSS BORDER LE REGOLE DA SEGUIRE
Nel contesto di piani di incentivazione dei dipendenti che passano attraverso l’assegnazione di azioni ai medesimi, nei gruppi multinazionali gioca un ruolo fondamentale la tassazione. Che genera elementi di notevole complessità, dati dal fatto che questi dipendenti per definizione sono interessati da fenomeni di mobilità. In quanto maturano il diritto ad un determinato premio in azioni in un certo lasso temporale, in cui possono essere impiegati presso differenti entità di un determinato gruppo collocate in differenti Paesi, quando poi generalmente l’assegnazione dei titoli avviene in uno stadio successivo in cui occorre verificare dove il dipendente sia fiscalmente residente. Altro ruolo fondamentale è giocato dalla circostanza per cui la società italiana del gruppo potrebbe essere interessata all’atto della assegnazione delle azioni al dipendente. E qui dunque scatta anche il ruolo di sostituto di imposta della società. Quindi esiste la doppia tematica, una relativa alla fiscalità della persona fisica, che va considerata secondo i principi interni dell’ordinamento fiscale ma anche alla luce delle convenzioni internazionali (articolo 15 del modello Ocse relativo al reddito di lavoro dipendente) e l’altra come eventuale sostituto di imposta della società italiana del gruppo.
In tale ambito la risposta a interpello 8 del 16 gennaio 2026 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 gennaio 2026) nel passare in rassegna questi concetti su di un caso pratico abbastanza frequente coglie l’occasione per ribadire i principi che erano già stati confermati dalla risposta ad interpello n. 199/25 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 agosto 2025), che aveva superato le indicazioni della risposta 81/2025 andando a riconfermare quanto a suo tempo chiarito dalla risoluzione 92/E/2009. I principi ribaditi dalle Entrate appaiono chiari:
un soggetto residente è tassato in base ai redditi ovunque prodotti;
un soggetto non residente è tassato invece solo per quelli prodotti in Italia (articolo 23, comma 1, lettera c) che ricomprende il reddito da lavoro dipendente prestato in Italia);
i premi percepiti da un dipendente residente in Italia saranno integralmente tassati anche se prodotti in periodi in cui il dipendente ha svolto la propria attività altrove essendo ivi residente;
i premi percepiti da dipendenti residenti all’estero sono tassati in Italia per la parte ivi maturata.
Quando dunque il premio matura per l’attività svolta in differenti Paesi si genera una potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza (del dipendente quando li percepisce) rispetto allo Stato della fonte (in cui il dipendente ha lavorato quando sono maturati). Per componenti a maturazione progressiva e pluriennale come le stock option vale il concetto di tassazione concorrente degli Stati con un criterio di pro-rata temporis. Laddove lo Stato di residenza tassi il dipendente anche per i redditi prodotti all’estero, la doppia imposizione verrà eliminata mediante il credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir. A livello poi di obbligo di ritenuta, la società italiana farà da sostituto d’imposta per le assegnazioni di azioni spettanti a soggetti residenti in Italia all’atto della percezione, mentre per soggetti fiscalmente all’estero all’atto della corresponsione (in Italia) l’obbligo di ritenuta scatta solo per l’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato.
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Scadenziario Febbraio 2026
10 Febbraio 2026
entro il 20 Febbraio
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di gennaio
entro il 27 Febbraio
- scade il termine per l’invio della richiesta al Fondo Servizi Sociali finalizzata al rimborso delle spese obbligatorie inerenti la sicurezza per le licenze INDUSTRIALI
- il termine per le licenze COMMERCIO/ARTIGIANATO e SERVIZI è fissato al 31 Marzo
La domanda, da effettuarsi esclusivamente via mail all’indirizzo fondoservizisociali@omniway.sm va corredata dalle relative fatture di spesa e contabili di pagamento. Occorre inoltre indicare il codice IBAN sul quale verrà accreditato il rimborso.
entro il 28 Febbraio
- Scade il termine per il versamento della ritenuta del 5% sugli utili (anche eventualmente accantonati a Riserva) prelevati nel bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente (ritenuta da applicarsi sulla distribuzione utili formatisi dall’anno 2014 in avanti);
- il pagamento delle ritenute a titolo definitivo per lavoro autonomo relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia e rappresentanza (3% – 6%) relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
- il pagamento dell’imposta speciale di bollo sui servizi di elaborazione dati e pubblicità (3%) relativi al bimestre di novembre e dicembre dell’esercizio precedente;
- scade il termine per la richiesta di rimborso per l’acquisto di benzina e di gasolio usato come carburante nel periodo 01/07/2025 – 31/12/2025 come da Decreto Delegato del 6 agosto 2012 n. 114.