Mese: Gennaio 2026
Import del legno extra Ue con due diligence allargata
11 Gennaio 2026
L’impresa che commercializza legno importandolo da Paesi extra Ue deve adottare tutte le misure necessarie per verificare che il materiale non provenga da fonti illegali (due diligence). A tal fine, non è sufficiente il sistema di verifica utilizzato dalla società madre, anche se realizzato con l’ausilio di un organismo di controllo.
Il principio è stato scandito dalla Corte europea di giustizia nella sentenza 13 novembre 2025, (C-117/24) a seguito di domanda pregiudiziale della Corte di Budapest per l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Ue 955/2010 sugli obblighi degli operatori che commercializzano legno e i prodotti derivati. La controversia ha investito l’Ufficio nazionale per la sicurezza della filiera alimentare contrapposto all’impresa che tale ufficio ha sanzionato poiché commercializzava legno, importandolo da Paesi entra Ue, senza avere un sistema di dovuta diligenza (due diligence – Sdd) realizzato a suo nome. Limitandosi così a utilizzare quello della società madre; condotta tenuta anche dalle altre società “figlie” presenti in altri paesi europei. Questo perché, a suo dire, il regolamento Ue 955/2010 impone di utilizzare un Sdd e non di crearne uno.
È stato dunque chiesto alla Corte europea se è sufficiente che un operatore (ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento 955/2010), appartenente a un gruppo di società, possa accedere agli elementi di un Sdd messo a punto, mantenuto e valutato dalla società madre oppure se tale Sistema deve essere messo a punto da un organismo di controllo (articolo 8 del regolamento) per l’operatore specifico. La Corte ha fatto sua la seconda delle due soluzioni. Il ragionamento dei giudici europei muove dal fatto che i tre elementi di un Sdd indicati dal Regolamento 955/2010 (articolo 6, paragrafo 1) sono: misure e procedure per accedere alle informazioni sulle fonti di approvvigionamento e i fornitori del legno e dei prodotti derivati immessi per la prima volta sul mercato Ue; procedure che consentono all’operatore, in base a tali informazioni, di analizzare e valutare il rischio di immissione sul mercato Ue di legno e prodotti derivati di provenienza illegale; misure e procedure di attenuazione del rischio ove questo si riveli non trascurabile.
Quindi, l’obbligo di utilizzare un Sdd implica che l’operatore adotti le misure appropriate di applicazione del Sistema «per evitare l’immissione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale»; quindi, un «comportamento attivo» dove i tre elementi del Sistema due diligence devono riguardare l’attività commerciale propria dell’operatore ed essere adeguati al rischio specifico generato dall’attività di immissione nel mercato Ue di legno e prodotti derivati.
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 955/2010 che «limita inequivocabilmente» la possibilità per un operatore di essere esonerato dal suo obbligo di mantenimento e valutazione del Sdd alla sola ipotesi di un Sistema messo a punto da un organismo di controllo. Quindi, l’ accesso a un Sdd messo a punto da un terzo diverso da un organismo di controllo (come la società madre), non è un «comportamento attivo» che incombe all’operatore quando immette legno o prodotti derivati sul mercato Ue.
Il regolamento 995/2010/Ue è abrogato dal 30 dicembre 2025 ma si applica fino al 31 dicembre 2028 al legno e derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025.
Due diligence semplificata
É una versione “alleggerita”, applicata a clienti a basso rischio per ridurre costi e tempi, semplificando la verifica dell’identità e del profilo, ma sempre nel rispetto delle normative antiriciclaggio. Esiste anche la Sdd ambientale e sociale (Environmental and Social Due Diligence), che valuta l’impatto di un progetto su ambiente e società,
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Scadenziario Gennaio 2026
11 Gennaio 2026
entro il 20 Gennaio
- Scade il termine per il pagamento dei contributi previdenziali /assistenziali I.S.S. e F.S.S. e FONDISS per lavoratori dipendenti relativi al mese di DICEMBRE e TREDICESIMA 2025.
entro il 31 Gennaio
- Scade il termine per il pagamento dell’imposta complementare del 3% sui servizi resi a privati nel periodo 01/07/2025 -31/12/2025;
- Scade il termine per versamento degli importi relativi alla gestione separata e FONDISS per gli amministratori, presidenti CdA, Amministratori delegati, CO.CO.PRO e soci lavoratori di cui alla Legge 158 del 05/10/2011 art. 4 e succ mod. (si veda l’art. 4 Decreto Delegato nr 199 del 29/12/2023)
- Scade il termine per i lavoratori dipendenti di comunicare ai propri datori se s’intende aderire o meno o, per la prima volta anche solo parzialmente, alle detrazioni spettanti per le spese SMAC.
Si ricorda che per agevolare il contribuente dipendente o pensionato è disponibile sul Portale www.gov.sm il servizio “calcolo ritenute IGR Legge 141/2025” che consente di individuare l’importo di spesa da documentare tramite SMaC e la conseguente detrazione d’imposta IGR. Di seguito l’allegato SMAC da rimandare al proprio datore di lavoro entro il 31/01/2026.
dal 1° gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026
obbligo di conferma della titolarità effettiva comunicata entro il 31 12 2025 (online Registro TE) per:
- persone giuridiche
- fondazioni, associazioni enti analoghi es. cooperative e consorzi
- società estere con autorizzazione ad operare