Marchi famosi, la tutela rafforzata scatta se c’è un legame fra i prodotti

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore lunedì24 Novembre 2025 di Gianluca De Cristofaro e Matteo Di Lernia

Il semplice fatto che un marchio anteriore goda di un’elevata notorietà per determinate categorie di prodotti o servizi (marchio rinomato) non implica necessariamente che nella mente dei consumatori si generi l’idea di un legame con un marchio successivo ad esso simile, ma che rivendica prodotti e/o servizi del tutto differenti. Lo ha chiarito il Tribunale dell’Unione europea (caso T-425/24, del 10 settembre 2025).

Perché un marchio rinomato possa lamentare un’interferenza verso marchi depositati/usati successivamente non è necessario che vi sia affinità tra i prodotti e i servizi e questo perché i marchi che godono di rinomanza possiedono una tutela extramercelogica, in ragione del fatto che ciò che si tutela non è solo un rischio di “confusione” sul mercato, ma anche ogni agganciamento che abbia una natura “parassitaria” o, comunque, lesiva della notorietà del marchio rinomato.

Secondo il Tribunale Ue, la natura e il grado di vicinanza dei prodotti o dei servizi costituiscono fattori rilevanti ma non sufficienti per valutare e verificare che nei consumatori si crei un nesso, che li induca (a causa del fatto che il marchio posteriore richiama quello anteriore rinomato) a trasferire il messaggio positivo, di “fama”, del primo marchio rinomato in quello successivo (che, invece, non è conosciuto).

Trend di espansione

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale Ue ha preso le mosse dall’opposizione che il brand Zara aveva attivato verso la registrazione del marchio Pasta Zara (figurativo e contenente anche altri elementi), relativo a prodotti alimentari.

Zara, oltre a sostenere che i marchi fossero simili, aveva fatto valere la celebrità del proprio marchio nel settore dell’abbigliamento, e aveva fatto leva sulla tutela extramerceologica rispetto all’altro marchio. Secondo Zara, Pasta Zara avrebbe beneficiato dell’agganciamento al proprio brand alla luce dell’attuale trend di mercato per cui gli operatori della moda e del lusso tendono a espandersi nel settore della ristorazione (così come dell’hôtellerie, della decorazione o dell’arredamento).

Il Tribunale, pur riconoscendo l’esistenza e l’attualità di questo trend che punta a far convergere il settore della moda e quello alimentare in modo da offrire ai consumatori esperienze coinvolgenti e nuove strategie commerciali basate su collaborazioni o co-branding, ha tuttavia ritenuto che Zara non avesse fornito alcuna prova dalla quale si potesse concludere che tale tendenza fosse già rilevante nel giugno 2008, e cioè quando è stata presentata la domanda di marchio Pasta Zara. Tale data è infatti rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza del necessario nesso tra i marchi. Allo stesso modo, ad avviso del Tribunale, non ha dimostrato per quale ragione il lancio nel 2003 della propria linea di biancheria per la casa e di decorazione con il marchio Zara Home avrebbe avvalorato la propria conclusione secondo cui non si poteva escludere che il marchio richiesto – che riguardava un prodotto alimentare – potesse richiamare alla mente il marchio preesistente, rinomato, invece, per prodotti legati all’abbigliamento.

Il limite della notorietà

Il Tribunale ha, quindi, concluso che sebbene fosse pacifico che il marchio preesistente godesse di un’ottima reputazione per i prodotti dell’abbigliamento – acquisita grazie alla presenza di rilievo in diverse città del mondo, attraverso negozi recanti il marchio in grande evidenza – ciò non implicava necessariamente che il pubblico di riferimento avrebbe stabilito un collegamento con il marchio Pasta Zara per prodotti che nulla avevano a che vedere con la moda (né potevano considerarsi ad essi complementari, succedanei o, comunque, ricollegabili neppure alla luce di trend assodati di espansione di settore), che si trovano in vendita in specifici negozi, quali gli alimentari e/o i supermercati, che offrono una moltitudine di prodotti, commercializzati con numerosi marchi diversi tra loro.

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Dividendi, niente stretta per le partecipazioni mantenute per tre anni

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore 27 Novembre 2025 di Giovanni Parente Gianni Trovati

ROMA

La bomba a orologeria sui dividendi delle società viene disinnescata con una doppia condizione alternativa. Da un lato, l’obbligo di partecipazione per avere il regime agevolato non scatterà più oltre il 10% (attualmente indicato nel Ddl al Senato) ma dal 5% in poi. Dall’altro, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni. Il vertice di maggioranza trova una direttrice su cui muoversi per correggere la misura (criticata da imprese e professionisti) che avrebbe fatto scattare dal 1° gennaio 2026 una maxitassazione sui dividendi, sterilizzando la dividend exemption in caso di quote inferiori al 10 per cento. In sostanza, la linea da seguire in commissione Bilancio – in scia a emendamenti già presentati dalle forze di maggioranza – consentirà comunque al Governo di mettere delle limitazioni rispetto al meccanismo attuale di prelievo (applicato solo sul 5% dell’imponibile). Allo stesso tempo, però, saranno salvaguardate le piccole imprese e non penalizzati gli investimenti di lunga durata nelle società italiane. Ma non solo. La modifica preciserà che il nuovo regime si applicherà anche alle plusvalenze, finora rimaste assenti dal trattamento fiscale proposto dall’Esecutivo con il Ddl di Bilancio. Il tutto senza alcun effetto retroattivo e senza cambio di regole in corsa: sia per i dividendi sia per le plusvalenze le nuove soglie scatteranno solo dal 1° gennaio 2026.

Mentre a Palazzo Chigi si chiudeva il vertice di maggioranza al Senato nel pomeriggio c’è stato un confronto, anche con le opposizioni, su temi condivisi (enti locali, calamità e italiani all’estero), ma fuori al momento dai correttivi segnalati. A coordinare i lavori il ministro Luca Ciriani e la Ragioniera Daria Perrotta, che ha registrato tutti i desiderata delle forze politiche promettendo di presentarsi la prossima settimana con le possibili soluzioni. Tra queste ultime si profilano anche tre correttivi per gli enti locali. Dovrebbe tramontare la quota statale sugli aumenti dell’imposta di soggiorno prodotti dalla replica della disciplina giubilare, e le risorse dovrebbero rimanere nella disponibilità dei Comuni chiamati a scegliere se destinarle ai minori non accompagnati o al supporto agli studenti disabili. Un po’ di flessibilità dovrebbe riguardare l’utilizzo dell’avanzo libero, che dovrebbe essere lasciato nella disponibilità degli enti una volta soddisfatte le priorità del ripiano dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri. Roma Capitale dovrebbe poi uscire dalla redistribuzione del Fondo di solidarietà comunale: di fronte a questo impegno, oggi in Conferenza Stato-Città dovrebbe arrivare l’intesa fra Governo e sindaci sulla distribuzione del fondo per il 2026.

Resta ora da definire quale sarà il perimetro finale degli emendamenti su cui dovranno essere acquisiti i pareri tecnici e su cui dovrà iniziare il voto la prossima settimana. La commissione Bilancio ha, infatti, dichiarato inammissibili 105 correttivi. Tra questi anche quello della Lega sul piano casa, ma anche quello targato Fratelli d’Italia su opzione donna per motivi di copertura. L’intervento puntava a estendere al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale devono essere maturati i requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato e ad allargare la platea. L’intenzione comunque è di lavorare a una riformulazione delle coperture.

Tra i correttivi che hanno superato la tagliola dell’inammissibilità c’è, invece, quello in base al quale le farmacie con maggiore capacità economica potranno destinare fino allo 0,20% dell’utile netto a progetti di prevenzione sanitaria nei Comuni sotto i 1.500 abitanti.

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Imposte versate all’estero, certificazione del sostituto per le detrazioni in Italia

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 1 Dicembre 2025 di Davide Settembre

Le imposte assolte all’estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora gli stessi redditi siano stati assoggettati a imposizione per legge anche in Italia, mediante ritenuta o imposta sostitutiva. A tal fine, il contribuente può dare prova di avere versato all’estero le imposte in modo definitivo, anche mediante la certificazione del sostituto di imposta. Lo ribadiscono i giudici della Cgt di Como con la sentenza 297/1/2025 (presidente Abate, relatore Mancini).

Lo stop del Fisco

Nel caso in esame, il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto dell’ufficio formatosi sull’istanza di rimborso delle imposte pagate sui dividendi di fonte estera. In particolare, la richiesta si fondava sul fatto che i proventi erano stati assoggettati a tassazione prima in Svizzera (con l’applicazione della ritenuta del 15%) e successivamente in Italia (con l’applicazione della ritenuta del 26%) e che quindi, in base all’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, il contribuente aveva il diritto a detrarre integralmente dall’imposta pagata in Italia quella versata all’estero. L’ufficio si costituiva in giudizio sostenendo che il diniego era invece legittimo, dal momento che non era stata fornita la prova della definitività delle imposte pagate all’estero mediante apposita certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera, e in quanto il reddito estero non aveva concorso alla formazione del reddito imponibile (soggetto alle aliquote Irpef).

Il via libera dei giudici

La Cgt di Como ha accolto il ricorso. In particolare, il collegio ha richiamato la sentenza 25698/2022 con la quale la Cassazione ha avuto modo di precisare che, sulla base della citata disposizione convenzionale, le imposte pagate all’estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora il medesimo reddito di fonte estera venga assoggettato a tassazione in Italia mediante ritenuta o imposta sostitutiva non “su richiesta del beneficiario” ma obbligatoriamente.

Nel caso in esame il diritto alla detrazione sussisteva, dal momento che i dividendi di fonte estera erano stati dapprima assoggettati a tassazione in Svizzera (con ritenuta del 35%, successivamente rimborsata nella misura del 20%) e poi avevano scontato la tassazione obbligatoria in Italia con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% prevista dall’articolo 27, comma 4, del Dpr 600/1973. Ma non basta, in quanto i giudici hanno anche ritenuto che il ricorrente avesse dato prova, «da intendersi in senso ampio e che appare idonea» (si veda l’ordinanza della Cassazione 16286/2023), di avere pagato all’estero in modo definitivo le imposte, come emergeva dalla certificazione del sostituto d’imposta svizzero che attestava il versamento delle ritenute e il parziale rimborso ottenuto. Occorre evidenziare, infine, che la sentenza in commento va a innestarsi nell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (tra le altre, Cgt Milano 3184/2024 e Cgt Bergamo 68/2025).

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Criptovalute, parte la raccolta dati per gli scambi automatici

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore 2 Dicembre 2025 di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

Dal 1° gennaio del 2026 il mondo delle criptovalute inizierà a sganciarsi dall’opacità che ha segnato i suoi primi 15 anni di vita, tra speculazioni sfrenate, crac epocali e scandali vari.

Per gli asset legati alle tecnologie blockchain tra poco più di quattro settimane comincia infatti l’era della raccolta dei dati dei possessori che sfocerà subito dopo nello scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali: una rivoluzione del tutto smile a quella che, dieci anni fa, con l’avvio del Common reporting standard aveva tentato di smontare, riuscendoci in larga misura, i paradisi fiscali fondati sul segreto bancario.

La geografia della trasparenza cripto debutta dal palcoscenico dell’Unione europea, spiega il rapporto pubblicato dall’Ocse, coinvolgendo in prima battuta 47 giurisdizioni tra cui, fuori dall’Ue, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Israele, Brasile, Sudafrica e molti altri attori centrali della finanza globale. Questi paesi effettueranno i primi scambi automatici nel 2027 ma dovranno iniziare a raccogliere i dati già dal 1° gennaio 2026. Una seconda ondata di ulteriori 27 Paesi avvierà la raccolta nel 2027, mentre gli Stati Uniti — già assenti dallo scambio del Common reporting standard, sostituito dalla versione autoctona e autoreferenziale del Fatca — entreranno nel sistema solo nel 2028, con scambi programmati a partire dal 2029.

Ai margini degli early adopter della trasparenza cripto restano, almeno per ora, Argentina, El Salvador, India e Vietnam, che al momento non partecipano allo scambio automatico e rimangono autoconfinati nella zona (nero) grigia.

In Europa il cambio di passo è ancora più evidente. Il Carf – Crypto-Asset Reporting Framework – sarà pienamente operativo attraverso la direttiva Dac8, che entrerà in vigore nel 2026. Questo significa che gli operatori che offrono servizi relativi alle cripto-attività saranno obbligati a identificare i clienti, verificare la loro residenza fiscale, monitorare movimenti e saldi e trasmettere queste informazioni alle autorità fiscali nazionali.

Il sistema fiscale europeo si allinea così agli standard internazionali, con l’obiettivo di creare un quadro uniforme e privo di zone d’ombra.

A questo scenario si affianca un altro tassello essenziale: l’entrata in vigore del regolamento Micar, che definisce finalmente un perimetro regolamentato e uniforme per gli operatori del settore, i cosiddetti Casp.

In Italia come nel resto d’Europa, solo i Casp autorizzati potranno offrire servizi allineati agli standard legali, con l’obbligo di rispettare standard tecnici e operativi rigorosi, requisiti patrimoniali e controlli sulla clientela. Affidarsi a un Casp autorizzato diventerà non solo una scelta di prudenza, ma una necessità per evitare rischi sanzionatori, oltre che per proteggersi da truffe e intermediari improvvisati.

L’integrazione tra Carf, Dac8 e Micar condurrà alla piena trasparenza fiscale, insieme alla vigilanza prudenziale e anche alla protezione degli utenti. Le cripto-attività entreranno così a pieno titolo nel sistema finanziario regolamentato, riducendo lo spazio per attività abusive e rafforzando la fiducia degli investitori.

Tuttavia, la rapidità con cui le nuove norme sono state introdotte apre un fronte delicato: molti contribuenti hanno finora detenuto cripto senza conoscere gli obblighi fiscali incombenti. La complessità tecnica degli strumenti e l’assenza iniziale di linee guida chiare hanno contribuito a diffondere incertezze e qualche consapevole utilizzo dei bug del sistema.

Per questo sarebbe opportuno prevedere meccanismi di voluntary disclosure simili a quelli che avevano preceduto l’avvento dello scambio automatico di informazioni sui conti esteri. Una finestra di regolarizzazione permetterebbe l’emersione spontanea e garantirebbe un avvio soft del sistema.

GLI ADEMPIMENTI di Valerio Vallefuoco

Identità, residenza transazioni e saldi: l’identikit per il fisco

Il Crypto-Asset Reporting Framework è la nuova infrastruttura globale attraverso cui gli Stati si scambieranno automaticamente informazioni fiscali relative alle cripto-attività. È un sistema che riproduce, adattandolo al mondo digitale, il meccanismo già noto del Common reporting standard: ogni Paese riceverà informazioni sui contribuenti che detengono cripto all’estero, riducendo drasticamente l’opacità che per anni ha caratterizzato questo settore.

Le piattaforme crypto dovranno identificare i clienti, verificare la loro residenza fiscale e raccogliere ogni anno dati su saldi e transazioni. Queste informazioni verranno trasmesse alle amministrazioni fiscali nazionali, che a loro volta le condivideranno con gli altri Paesi aderenti. In questo modo, anche un utente che acquista criptovalute da un exchange situato in un altro continente sarà comunque soggetto al controllo dello Stato di residenza.

In Europa, lo strumento che rende operativo il Carf è la direttiva Dac8 che entra in vigore nel 2026 e che introduce per la prima volta un quadro uniforme per la fiscalità delle cripto-attività. L’Ue ha scelto di integrare il sistema fiscale con quello della vigilanza, dando attuazione al regolamento Micar, che definisce gli operatori autorizzati — i Casp — e stabilisce requisiti rigorosi in materia di sicurezza, governance e tutela degli utenti.

Per gli investitori e per gli utenti occasionali questo comporta una conseguenza immediata: affidarsi a piattaforme non autorizzate diventa rischioso. Solo i Casp regolamentati garantiscono la conformità fiscale, la protezione contro le truffe e l’applicazione di standard tecnici idonei a prevenire perdite o manipolazioni. La combinazione di Carf–Dac8–Micar realizza un ambiente in cui sicurezza, trasparenza e legalità si supportano a vicenda e in cui la scelta dell’intermediario diventa un comportamento determinante.

Questa trasformazione offre finalmente alle cripto-attività un orizzonte stabile e regolamentato. L’aumento della trasparenza riduce in modo drastico gli spazi per attività fraudolente, mentre l’obbligo di utilizzare operatori autorizzati crea un ecosistema più protetto e accessibile. È la condizione necessaria affinché anche i piccoli risparmiatori possano avvicinarsi con fiducia a un settore che per anni è stato associato all’idea di rischio e di incertezza.

Resta aperta la questione del passato: molti detentori di criptovalute non hanno ancora regolarizzato la propria posizione fiscale, spesso non per volontà evasiva ma per le difficoltà interpretative che hanno accompagnato la prima fase della diffusione degli asset digitali. Per questo motivo sarebbe auspicabile introdurre programmi di voluntary disclosure che consentano di sanare spontaneamente eventuali omissioni e permettere al nuovo sistema di partire in modo ordinato ed equo.

L’AVVIO A TAPPE DEL CRYPTO-ASSET REPORTING FRAMEWORK

Al via dal 2027

Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cayman, Colombia, Croazia, Danimarca, Estonia, Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Islanda, Indonesia, Irlanda, Isola di Man, Israele, Italia, Giappone, Jersey, Kazakistan, Corea, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia,

Sudafrica, Spagna, Svezia, Uganda, Ungheria.

Partono dal 2028

Australia, Azerbaigian, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Canada, Costa Rica, Cipro*, Hong Kong (Cina), Kenya, Malesia, Mauritius, Messico, Mongolia, Nigeria, Panama, Filippine,

Saint Vincent e Grenadine, Seychelles, Singapore, Svizzera, Thailandia, Türkiye, Emirati Arabi Uniti.

Stati Uniti, debutto nel 2029

Gli Usa hanno aderito alla Dichiarazione congiunta sul Carf per un suo rapido recepimento: l’impegno è per il 2029.

Ai margini dello scambio

Argentina, El Salvador, India, Vietnam restano ai margini dello scambio automatico. Argentina e India stanno però assumendo un impegno politico per l’attuazione del Carf e prevedono di attrezzarsi «a tempo debito».

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Si avvisa la gentile clientela che lo studio Commerciale del Dott. Antonio Valentini  rimarrà chiuso per le festività natalizie dal 24 Dicembre  al 6 Gennaio compresi.

1 Dicembre 2025

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