Legge 12 Novembre 2025 nr 141 – Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta Generale sui Redditi” e successive modifiche

18 Dicembre 2025

La Legge 141/2025, che entrerà in vigore già dal 1° gennaio 2026, dà piena attuazione alla Riforma dell’Imposta Generale sui Redditi (IGR).

Il testo normativo, interviene sul sistema fiscale sammarinese con effetti non solo sulle persone fisiche e i loro nuclei familiari ma anche sulle attività economiche gestite sia in forma individuale che in forma societaria.

In attesa delle Circolari esplicative che saranno emesse dai vari Dipartimenti si riepilogano gli articoli più rilevanti rammentando che lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

PERSONE FISICHE

Art. 4 – Redditi soggetti a tassazione separata

Riporta i redditi soggetti a tassazione separata aggiornando le casistiche e le aliquote da applicarsi in particolare:

  • TFR è tassato al 2,5% fino a € 5.000,00 poi 5%
  • Ritenuta sulle plusvalenze patrimoniali viene elevata dall’ 8% al 10% (anche sponsorizzazione atleti di interessa nazionale)

Art. 7 – Detrazioni soggettive

Riporta l’elenco delle detrazioni soggettive aggiungendo (purché pagate con strumenti di pagamento tracciabili o SMaC Card) il:

“a) 18% per cento delle spese per protesi dentarie, sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche, in misura complessivamente non superiore a euro 1.600,00 (milleseicento/00), per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico;

b) 15 per cento sul 50 per cento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione fino ad un importo massimo di euro 6.000,00 (seimila/00), ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva. La predetta percentuale del canone è elevata all’80 per cento qualora il locatario abbia un’età anagrafica inferiore ai trentacinque anni.”

Si segnala in questo contesto che in seguito all’introduzione dei commi 8 bis, 8 ter e 8 quater

le spese documentate con SMAC diventano ora una detrazione (- imposta dovuta) e non più una deduzione (- reddito imponibile)

Art. 8 – Applicazione dell’imposta

Per i titolari di reddito da lavoro autonomo e d’impresa sarà possibile beneficiare delle detrazioni Smac in base però agli scaglioni indicati e seguendo determinati limiti di spesa.

Art. 10 – Redditi di lavoro dipendente

  • si modifica la disciplina dell’indennità di trasferta riducendo a 15€ giornalieri il limite di rimborso non documentato, ed elevato a 30€ euro giornalieri di rimborso per le trasferte all’estero (ad esclusione dell’Italia) purché documentato da strumenti di pagamento elettronici
  • viene introdotta la possibilità di riconoscere un fringe – benefit di € 2.000,00 annui per ogni dipendente sulla SMAC che non concorreranno a formare reddito.
  • aggiornamento delle modalità di calcolo per i rimborsi km di autoveicoli concessi in uso promiscuo.

Art. 11 – Redditi di lavoro autonomo

Il valore dei beni strumentali interamente deducibili passa da 1.000,00€ a € 500,00

Le spese relative ad auto, moto e servizi utilizzati ad uso promiscuo sono ammortizzabili o deducibili per il 50% calcolato sul valore massimo di € 50.000,00 per le auto e € 10.000,00 per le moto.

L’abbattimento dei compensi percepiti da amministratori, sindaci o revisori, co.co.co (incluse le indennità di cessazione) passa dal 25% al 10%.

Art. 12 – Determinazione del reddito

Le perdite sono riportabili senza limiti di anni ma si possono dedurre fino ad un massimo del 70% del reddito imponibile

Art. 13 – Limiti alla deducibilità dei costi generali per redditi di impresa di persone fisiche

  • Spese di pubblicità e sponsorizzazione deducibili fino all’8% dei ricavi.
  • Spese per analisi dati e ricerche di mercato deducibili fino al 10% dei ricavi.
  • Spese di rappresentanza deducibili fino al 5% dei ricavi.

Rimane sempre la possibilità di superare i limiti se documentata la necessità avanzando richiesta all’Ufficio Tributario entro il 31 Marzo di ogni anno.

Art. 15 – Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

Le perdite su crediti sono sempre deducibili se il debitore è in procedura concorsuale.

Per i crediti di importo inferiore a € 2.500,00 la deduzione è automatica dopo sei mesi di insoluto.

PERSONE GIURIDICHE 

Art. 17 – Limiti alla deducibilità dei costi generali

Viene aggiunto il comma 4 bis che stabilisce intera deducibilità dei costi e minusvalenze relativi ad autovetture e motocicli se inquadrati come beni strumentali

Se invece tali beni sono utilizzati da agenti e rappresentanti o dati ad uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili per max € 50.000,00 (autovetture) max € 10.000,00 (motocicli). Tali limiti sono validi anche in caso di locazione finanziaria.

Art. 22 – Incentivi per l’ incremento dell’occupazione

Gli incentivi erogati sotto forma di credito d’imposta vengono sospesi se il tasso di disoccupazione rilevato al 31 dicembre è sotto il 3%.

Art. 23 – Ulteriori incentivi

Per le società di nuova costituzione l’art 73 della Legge 166/2013 viene così rivisto:

  • abbattimento del 50% dell’Imposta Generale sui Redditi per i primi 5 anni
  • possibilità di posticipo dei benefici di 1 anno
  • assunzione di almeno 2 dipendenti (compreso l’amministratore) entro 24 mesi

Art. 24 – Liquidazione volontaria = la data di apertura della liquidazione è quella di accettazione da parte del liquidatore

Art. 25Termine presentazione dichiarazione dei redditi = posticipata al 31 luglio di ogni anno

Art. 27Obbligo di tenuta di scritture contabili per le imprese = viene eliminato l’obbligo di vidimazione dei libri contabili (libro giornale, inventari, dei sostituti d’imposta, il libro cespiti e il libro delle scritture ausiliarie). Questi si potranno conservare digitalmente secondo quanto verrà indicato dall’Ufficio Tributario

Art. 34 – Altri Redditi  = viene aggiunta una nuova ritenuta alla fonte del 10% da applicarsi sui canoni di noleggio e royalties

Art. 42Riscossione delle imposte dovute su dichiarazione = gli Acconti IGR saranno così calcolati:

  • 35% dell’imposta del periodo precedente da versarsi entro il 31 agosto,
  • 55% entro il 30 novembre.

Art 49 – Modifiche all’Allegato A Legge 166/2013 “elenco oneri deducibili”= aggiorna l’elenco degli oneri deducibili.

  • premi assicurativi vita e infortuni deducibili entro 1.200 €.
  • tasse scolastiche e corsi 4.000 € per ogni figlio.
  • donazioni e liberalità max 1.600,00€
  •  novità: baby-sitter fino a 4.000 € e beni per la prima infanzia per 300 €

Art 51 – Modifiche all’Allegato C Legge 166/2013 “Aliquote e scaglioni d’imposta”

o a €10.000,00 9%
da €10.000,01 a €18.000,00 13%
da €18.000,01 a €28.000,00 17%
da €28.000,01 a €38.000,00 21%
da €38.000,01 a €50.000,00 25%
da €50.000,01 a €65.000,00 28%
da €65.000,01 a €80.000,00 31%
Oltre €80.000,00 35%

 

E’ previsto un adeguamento automatico ogni due anni in base all’indice del costo della vita, (max 6%)

Primo adeguamento previsto nel 2028.

Art 52 – Modifiche all’Allegato D Legge 166/2013 “Disciplina degli ammortamenti e accantonamenti

Viene prevista una deduzione dei canoni di leasing su immobili strumentali per almeno 12 anni elevato a 15 per le società immobiliari.

La deduzione minima per i leasing su altri beni strumentali è fissata in 3 anni.

Passa dal 3% al 2% la percentuale di ammortamento per la categoria “Fabbricati”.

Art 54 – Disposizioni di coordinamento transitorie

La riforma fiscale IGR si applica a partire dal periodo d’imposta 2026 mentre le norme precedenti continuano a valere per gli anni fino al 2025.

In via straordinaria la rendita catastale concorre a formare il reddito con le seguenti %

  • 100% 2026
  • 75% 2027
  • 50% 2028
  • 25% 2029

In via straordinaria per i periodi d’imposta 2026 2027 2028 2029 e 2030 l’Imposta Generale sui Redditi è elevata al 18% (al posto del 17%).

Allegato E – Spese SMaC Card

Come accennato all’inizio del presente commento le spese SmaC diventano detrazioni anziché deduzioni con le seguenti esclusioni:

  • carburanti oltre 500,00 € (dalle attuali 750,00),
  • utenze domestiche, telefonia
  • assicurazioni danni
  • veicoli motocicli e ciclomotori
  • spese per servizi bancari e finanziari.

Per le persone fisiche residenti diventeranno detraibili le bollette AASS e assicurazioni vita, in proporzione al reddito (scaglioni nella norma).Possono essere conteggiate anche le spese effettuate con SmaC da parte dei membri del nucleo famigliare.

La detrazione SmaC sarà proporzionale al reddito e prevede una no tax area (bonus) per i redditi lordi inferiori a € 10.000,00 (per l’importo massimo di € 752,40 di detrazione) che diminuisce proporzionalmente all’aumento del reddito, fino ad azzerarsi per i redditi superiori a € 20.000,00 lordi.

E’ già disponibile sul sito delle Pa l’applicativo online per la simulazione della propria situazione, con indicazione della no tax area e delle spese da documentare con SmaC e relativa detrazione. 

Si allega testo completo e Circolare del 16 Dicembre Ufficio Tributario recante alcune precisazioni sulle novità introdotte

L141-2025+All

Circolare RiformaL141-2025

 

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Imposte e sanzioni inseguono i trasferimenti fittizi all’estero di società

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore 11 Novembre 2025 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Se la società si trasferisce fittiziamente all’estero, gli amministratori formali o di fatto possono rispondere delle imposte e delle sanzioni, poiché non valgono le regole previste per la cancellazione dal registro imprese. A tal fine il giudice deve verificare che l’ente sia un mero schermo e che il rapporto fiscale faccia capo direttamente alle persone fisiche.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 29575 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti di alcuni soggetti ritenuti amministratori di fatto di una società, richiedendo imposte, interessi e sanzioni.

Più precisamente, secondo l’Ufficio l’ente si era fittiziamente trasferito all’estero e gli amministratori di fatto dovevano rispondere dei tributi evasi e delle relative sanzioni.

I giudici di primo grado cui si rivolgevano gli interessati annullavano gli atti, ritenendo che l’Agenzia non avesse provato né il ruolo di amministratori di fatto, né che avessero compiuto atti, per i quali in base alla normativa potesse derivare la loro responsabilità personale.

L’appello dell’Ufficio era respinto.

L’Agenzia ha così proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, l’errata applicazione delle norme disciplinanti la responsabilità in caso di liquidazione e cessazione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile, e 36 del Dpr 602/73, nonché in materia di sanzioni per gli amministratori di fatto (articolo 7 Dl 269/2003).

I giudici di legittimità hanno accolto tale eccezione, rilevando preliminarmente che, secondo l’Ufficio, il trasferimento della sede all’estero era inesistente, in quanto centro effettivo di direzione e controllo e l’attività della società erano rimasti in Italia. Si era trattato cioè di un trasferimento fittizio all’estero.

Per la Cassazione la cancellazione di società dal registro imprese italiano, avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione o cessazione, ma per il trasferimento all’estero, presuppone il proseguimento dell’attività in altro Stato.

In tale ipotesi, non è applicabile la previsione prevista per l’estinzione (articolo 2495 del codice civile ) tanto meno la responsabilità sussidiaria degli amministratori, liquidatori e soci (articolo 36 del Dpr 602/73).

Tuttavia, se il trasferimento è fittizio, mancando l’effettiva prosecuzione dell’attività, il giudice deve verificare lo spostamento dell’imponibile in capo al soggetto “gestore” della società.

In tale contesto, peraltro, i giudici di legittimità hanno precisato che ai fini della responsabilità è irrilevante se si tratti di amministratore formale o di fatto, in quanto occorre riscontrare se il soggetto terzo all’ente si comporti come colui che autonomamente gestisce e dirige le risorse della società ed anche, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa.

Per tale ragione, rappresentando l’ente un mero schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari, anche le sanzioni sono a carico della persona fisica autrice dell’illecito.

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Decreto Delegato 7 Novembre 2025 nr 139 – Modifiche al D.D. 9 Agosto 2024 nr 113 “Regime fiscale semplificato per attività commerciale di impresa estera”

17 Dicembre 2025

Il Decreto Delegato 139 apporta alcune modifiche al regime semplificato applicabile alle imprese estere che intendono effettuare  commercio al dettaglio in Repubblica.

In particolare, come indicato dall’Art. 1, per i primi 24 mesi di attività, queste imprese possono usufruire di un regime fiscale agevolato che prevede un’imposta sostitutiva del 12% sul valore delle vendite effettuate. Tale imposta è sostitutiva dell’imposta generale sui redditi e dell’imposta sulle importazioni per quanto riguarda le materie prime.

Trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività è possibile passare al regime fiscale ordinario mediante costituzione di una società di diritto sammarinese che, come sancito dall’Art. 3  può usufruire degli incentivi di cui all’art. 73 Legge 166/2013 e sue successive modifiche e integrazioni decurtando il biennio già fruito.

Si riporta il testo integrale.

DD139-2025

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Decreto Delegato 7 novembre 2025 n.138-Misure straordinarie per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore

17 Dicembre 2025

Di seguito l’articolo Unico col quale viene ridotto per le imprese energivore il costo della materia prima luce e gas relativo ai consumi del periodo luglio-settembre 2025.

“Articolo Unico
1.
Gli utenti con tariffa usi diversi del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso dell’anno 2024 consumi superiori ad 1 GWh hanno diritto ad una riduzione del costo della materia prima pari a 0,015 €/kWh per i consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025.
2.
Gli utenti del servizio gas naturale tecnologico primario hanno diritto ad una riduzione del costo della materia prima pari a 0,1 €/Sm3 per i consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio 2025 – 30 settembre 2025.”

DD138-2025

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Legge 5 novembre 2025 n.137 – Disciplina dei contrassegni “MADE IN SAN MARINO” E “100% MADE IN SAN MARINO” e Registro delle “BOTTEGHE STORICHE”

17 Dicembre 2025

Al fine di valorizzare i prodotti e le eccellenze della Repubblica  la Legge 137 /2025 istituisce i contrassegni “Made in San Marino”, “100% Made in San Marino” e il Registro delle “Botteghe Storiche”.

Con questo provvedimento San Marino si dota di un sistema di certificazione che consente alle imprese locali di presentarsi sui mercati internazionali con un marchio distintivo sinonimo di qualità e tracciabilità e si

valorizza il patrimonio storico e culturale delle botteghe storiche, custodi di tradizioni e competenze radicate nel territorio.

Si allega il testo completo.

L137-2025

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Transfer pricing, scelta del metodo di valutazione su misura del singolo caso

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore 5 Novembre 2025 di Marco Piazza

Spetta all’interprete individuare fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dall’articolo 110, comma 7, del Tuir. Queste in sintesi le massime desumibili dall’ordinanza 29083/2025 della Cassazione che conferma la precedente 26432/2024.

Nell’articolata motivazione della pronuncia, che ricalca quella della precedente n. 2853/2024, si convalida l’utilizzo del cosiddetto transactional net margin method (Tnmm) posto, dalle linee guida Ocse 2017 (ora aggiornate con la versione 2022) sullo stesso piano dei metodi basati sul confronto di prezzo a differenza delle linee guida del 1995 che privilegiavano i metodi tradizionali di determinazione del prezzo di libero mercato.

Afferma la Cassazione che l’adozione del Tnmm risulta particolarmente affidabile quando l’analisi funzionale mostra l’esistenza di una parte (parte testata o tested party) della transazione controllata che svolge funzioni più semplici ed assume i rischi limitati rispetto all’altra parte della transazione (paragrafo 2.64 e successivi Oecd). In analogia con il metodo Rpm (Resale price method, metodo del prezzo di rivendita) o Cpm (Cost plus method, metodo del costo maggiorato), esso si focalizza sulla redditività della parte testata nella transazione controllata, mentre se ne discosta poiché opera a livello di marginalità netta e non di marginalità lorda.

Nella fattispecie, viene ribadita una conclusione ripresa dalla sentenza 26432/2024 secondo la quale il Tnmm sarebbe più adatto nel caso di cessione di beni infragruppo a basso rischio, a causa dell’unicità del centro di produzione che opera sostanzialmente su ordini già confermati. In assenza di un mercato aperto, il sistema di Tnmm risulta più aderente rispetto al Cup, perché il margine di guadagno è criterio più indicativo rispetto al prezzo che non è frutto di libero mercato.

Altra giurisprudenza (Cassazione n. 1311/2025) ritiene invece che sia rimasta una preferenza implicita per il metodo del confronto di prezzo, che comporta un onere di specifica motivazione delle ragioni per cui si preferiscono altri metodi, nella specie il Tnmm. Secondo questa sentenza citata, l’articolo 4, comma 3, del Dm 14 maggio 2018 prevederebbe espressamente una preferenza per i metodi tradizionali e in particolare per il metodo di confronto del prezzo, ove praticabile.

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Autonoleggio, lecito spostare la sede a scopo di risparmio

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore 6 Novembre 2025 di Stefano Sirocchi

Non costituisce abuso del diritto la società di noleggio auto che trasferisce la sede legale in una provincia più conveniente. La Corte di giustizia tributaria di Roma, con sentenza 13178/2025, ha accolto il ricorso di una società di autonoleggio a breve termine avverso un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2020 emesso dalla Regione Lazio per aver trasferito la sua sede legale a Bolzano, beneficiando delle minori tariffe delle tasse automobilistiche (“bollo auto”) vigenti in tale provincia.

In particolare, il giudice ha stabilito che non costituisce abuso del diritto il trasferimento, avvenuto nel 2013, in quanto «manca, in primo luogo, la norma fiscale che sarebbe stata rispettata solo formalmente ma sostanzialmente elusa», atteso che il presupposto impositivo territoriale di tale imposta è collegato al luogo di iscrizione nel Pra e non alla sede legale della società, come specificato, non solo dalle norme nazionali, ma anche dalla stessa legge regionale del Lazio.

Inoltre, non sono stati ritenuti «sufficienti gli indizi prospettati dalla Regione Lazio della non veridicità del trasferimento della sede legale della società da Roma a Bolzano», considerato che non solo tale scelta è stata regolarmente deliberata dal Consiglio di amministrazione della società e nessuna norma «impone che tale sede sia dotata di un numero minimo di addetti».

Secondo il giudice, affinché l’abuso sia escluso è sufficiente che l’ubicazione nelle Province autonome della sede legale da parte delle società di autonoleggio non sia una costruzione di puro artificio ovvero che sia giustificata da valide ragioni extra-fiscali.

Ne consegue che, a tale fine, non è necessario che la sede amministrativa di queste società sia situata nelle Province medesime, in quanto, come accennato, le norme che identificano il presupposto impositivo territoriale del bollo auto non ne fanno alcuna menzione e le nozioni di sede legale e di sede amministrativa sono fra loro ben distinte e non interscambiabili, com’è normativamente confermato anche dallo stesso articolo 58 del Dpr 600/1973 che radica il domicilio fiscale delle persone giuridiche presso la sede legale e solo, in mancanza, presso la sede dell’amministrazione.

La lettura del giudice è pienamente condivisibile e, pur non essendo indicato nella sentenza, è opportuno sottolineare che i veicoli devono essere iscritti al Pra della Provincia in cui vengono immatricolati e l’immatricolazione può essere eseguita dove una società abbia non solo la sede legale, ma anche una sede secondaria (circolare MOT3/3583/M360 del 3 novembre 2004, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Peraltro, come correttamente osserva il giudice, la circostanza che lo spostamento della sede incida sulle risorse fiscali delle Regioni richiede una soluzione di natura normativa alla quale il Governo sembra aver recentemente inteso porre rimedio. Infatti, lo schema di decreto legislativo sulla riforma dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale, attualmente all’esame parlamentare, propone l’introduzione di nuovi criteri di territorialità per la tassa automobilistica. Tali criteri, tuttavia, dovranno essere attentamente valutati, al fine di garantire che in futuro non si generi nuovo contenzioso.

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Procacciatore d’affari caratterizzato da occasionalità

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore 31 Ottobre 2025 di Paola Grattieri e Alessandro Limatola

Con l’ordinanza 27571/2025, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi su una questione tanto frequente quanto insidiosa: la distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari. Un tema tutt’altro che teorico, poiché dalla corretta qualificazione del rapporto dipendono obblighi contributivi, previdenziali e, non di rado, costi rilevanti in caso di errata impostazione contrattuale.

Il giudizio trae origine dal ricorso di una società contro la Fondazione Enasarco, che aveva richiesto il versamento dei contributi previdenziali per tre intermediari commerciali. L’impresa sosteneva si trattasse di semplici procacciatori d’affari, tuttavia, la Corte d’appello di Roma prima e la Cassazione poi hanno riconosciuto la natura di rapporti di agenzia, confermando così l’obbligo di iscrizione e contribuzione all’ente.

Il nodo della controversia risiede nella sottile linea di confine tra le due figure. La Cassazione ha più volte ribadito che il contratto di agenzia si caratterizza non solo per la stabilità e la continuità dell’attività promozionale, ma anche perché dà vita a una collaborazione professionale autonoma e non episodica, svolta a proprio rischio e nel rispetto dei principi di correttezza e fedeltà, nonché delle istruzioni generali impartite dal preponente, pur mantenendo piena indipendenza operativa (articolo 1746 del Codice civile).

Diversa è la fisionomia del libero procacciatore d’affari, figura atipica non disciplinata espressamente dal Codice civile. Si tratta di un collaboratore del preponente che si limita a raccogliere ordinazioni o proposte di contratto da parte di potenziali clienti, trasmettendole all’impresa mandante, senza disporre di poteri di rappresentanza, né di un vincolo di esclusiva. La sua attività è, per natura, episodica o non stabile, e si esaurisce nella mera segnalazione di affari, senza obbligo di promozione costante o di coordinamento con il preponente.

Pur presentando affinità con l’agente, il procacciatore se ne distingue per la mancanza di stabilità e continuità. Al suo rapporto possono applicarsi solo in via analogica alcune disposizioni previste per il contratto di agenzia, ma esclusivamente se compatibili con la natura occasionale della prestazione. Mentre l’agente di commercio si inserisce stabilmente nella rete del preponente con un ruolo di promozione costante, il procacciatore d’affari opera in modo libero e occasionale, mosso dalla propria iniziativa: una distinzione che può apparire sottile, ma che nella pratica si traduce in differenze sostanziali in termini di diritti economici, tutele contrattuali e obblighi previdenziali.

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Non va tassato il privato che cede un marchio

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore 18 Novembre 2025 di Andrea Taglioni

Il corrispettivo percepito a seguito della cessione del marchio da parte di un soggetto privato non determina nessun presupposto d’imposta che possa far nascere l’obbligazione tributaria in capo al contribuente. È quanto deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con la sentenza n. 1000/3/2025.

Il tema della tassabilità delle somme ricevute per la cessione di un marchio da parte di una persona fisica che non agisce in qualità di imprenditore o lavoratore autonomo è oggetto di un acceso dibattito interpretativo, stante l’assenza di una norma che riconduca la specifica fattispecie in una delle categorie reddituali indicate dall’articolo 6 del Tuir.

Nell’attuale contesto, infatti, non c’è alcuna precisa regola, a differenza di quanto stabiliva il previgente articolo 49 del Dpr 597/73, che riconduce i redditi derivanti dallo sfruttamento del marchio, se non conseguiti nell’esercizio d’impresa, tra i redditi di lavoro autonomo.

Data questa assenza, il dibattito non può che concentrarsi sulla possibilità di ricondurre tale provento nella categoria residuale dei redditi diversi, che attrae a tassazione quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nell’affrontare tale questione i giudici di secondo grado, confermando la sentenza impugnata, hanno escluso che la cessione del marchio, da parte di un privato, possa far emergere materia imponibile.

L’interpretazione giuridica della Corte si fonda sull’assunto che con la vendita del bene immateriale – che può essere ceduto indipendentemente dal trasferimento dell’azienda o di un suo ramo – il contribuente non ha più il diritto di proprietà e non assume, quindi, un obbligo di permettere l’uso di un bene che non è più nella sua disponibilità.

Il corrispettivo ricevuto a fronte della cessione del marchio non derivando dall’assunzione di un’obbligazioni di fare, non fare o permettere impedisce di applicare l’articolo 67, comma 1, lettera 1), del Tuir oltre ai casi ivi contemplati.

Pertanto, l’indicazione delle categorie reddituali, previste dall’articolo 67 del Tuir, delinea e circoscrive, tassativamente, i singoli redditi che fanno scattare il presupposto per l’imposta e quindi la sua tassazione con conseguente impossibilità di applicare per analogia norme previste per altre e distinte fattispecie.

Solo un intervento chiarificatore del legislatore o un orientamento nomofilattico potrà risolvere l’evidente incertezza giuridica e interpretativa che permane sulla tassabilità, o meno, della cessione del marchio da parte di un privato.

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Stabile organizzazione, nessun automatismo per il lavoro da remoto

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore 21 Novembre 2025 di Raffaele Russo

L’Ocse ha pubblicato l’aggiornamento 2025 del commentario al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, con un capitolo dedicato al lavoro transfrontaliero da remoto. È un intervento atteso, che prova a dare certezza in un’area dove i modelli organizzativi post pandemia hanno reso più labili i confini tra flessibilità del lavoro e rischi fiscali. Il cuore della novità è nel commentario all’articolo 5 (stabile organizzazione), che viene riformulato in modo sostanziale con nuovi paragrafi 44.1–44.21 e la soppressione di precedenti indicazioni.

Cosa cambia

L’Ocse ribadisce un principio di fondo: l’esistenza di una stabile organizzazione richiede un’analisi caso per caso, fondata su fatti e circostanze, senza scorciatoie automatiche. Il semplice utilizzo di un luogo da parte di un dipendente o collaboratore non basta, di per sé, a renderlo una «sede d’affari» dell’impresa. Occorre verificare se il luogo è «fisso», se le attività svolte vi si realizzano con regolarità e continuità e, soprattutto, se il luogo è effettivamente a disposizione dell’impresa in funzione delle sue esigenze commerciali.

La soglia del 50%

Una delle novità più operative è l’indicazione di una soglia di fatto: se, in un periodo di 12 mesi, l’individuo lavora da casa o da altro luogo rilevante per meno del 50% del tempo complessivo di lavoro per l’impresa, in linea generale quel luogo non costituirà stabile organizzazione. Se la soglia è raggiunta o superata, serve invece un’analisi ulteriore.

La «ragione commerciale»

Elemento decisivi ai fini di tale analisi diventa la presenza di una ragione commerciale perché l’attività sia svolta nell’altro Stato. In termini pratici, c’è ragione commerciale quando la presenza fisica dell’individuo in quello Stato facilita lo svolgimento del business dell’impresa: per esempio, l’interazione con clienti o fornitori, l’accesso a risorse locali o la necessità di presidio per erogare servizi in tempo reale. Non bastano però, da sole, la presenza di clienti nello Stato, differenze di fuso orario o scelte dettate unicamente da risparmio di costi o comodità del lavoratore.

Se manca la ragione commerciale, normalmente manca anche la stabile organizzazione, pur in presenza di un uso regolare del luogo.

Gli esempi che orientano l’applicazione

Il commentario offre esempi utili che, pur non vincolanti, orientano l’interpretazione, come:

un utilizzo temporaneo di tre mesi in un anno non conferisce di regola il requisito della «fissità»;

lavorare da casa uno o due giorni alla settimana per un totale del 30% del tempo, anche se continuativo sull’anno, non porta a una stabile organizzazione in assenza di ulteriori elementi;

al contrario, se l’individuo lavora da casa per l’80% del tempo e incontra regolarmente clienti nello Stato, la ragione commerciale è evidente e la stabile organizzazione può configurarsi;

nel caso in cui si superi il 50% ma l’attività sia resa a distanza e senza reale necessità di presenza locale, non si forma stabile organizzazione;

viceversa, quando lo svolgimento dell’attività del dipendente in quello Stato consente di assicurare servizi in tempo reale ai clienti in altri fusi orari, la ragione commerciale può sussistere e il rischio di stabile organizzazione cresce;

particolare attenzione è richiesta quando l’individuo è, di fatto, l’unico o il principale soggetto che svolge l’attività dell’impresa in quello Stato: in tali circostanze, l’home office tende a qualificarsi come luogo d’affari dell’impresa.

Le implicazioni

Il nuovo commentario non introduce esenzioni specifiche oltre alle tradizionali attività preparatorie o ausiliarie e non offre safe harbour universali. Rimane centrale la verifica se il luogo sia realmente a disposizione dell’impresa. La distinzione tra scelta personale del lavoratore e richiesta, esplicita o implicita, dell’impresa resta un profilo delicato. Ne discende l’esigenza di mappare con cura i modelli di lavoro ibrido e cross-border, chiarire per iscritto le ragioni organizzative e commerciali delle scelte, e allineare i comportamenti effettivi agli assetti contrattuali.

L’aggiornamento Ocse, in definitiva, non cambia la natura fattuale dell’analisi sulla stabile organizzazione, ma offre una bussola più precisa per orientarsi nel lavoro da remoto oltre confine.

Doing business in San Marino

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